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Decisione

36.2010.47

Affiliazione di un frontaliere all'assicurazione malattie svizzera. Il ricorso è respinto in applicazione della giurisprudenza federale (sentenza 9C1089/2009 del 21 gennaio 2011, sentenza 9C211/2010 d

4 aprile 2011Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

60 pag. 195 [9C_337/2007] consid. 6.2.2). La dichiarazione della fiduciaria

U._________ SA, il cui operato dev'essere imputato alla ricorrente, non permette

infatti di raggiungere questa necessaria certezza né di fondare un caso

giustificato ai sensi dell'ALC (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b

aa seconda frase). E neppure l'audizione del suo responsabile sarebbe atta a

modificare questa valutazione poiché non potrebbe comunque dimostrare

l'effettiva spedizione e ricezione della dichiarazione d'opzione che per potere

esplicare effetti giuridici doveva pervenire (tempestivamente) nella sfera di

influenza del destinatario (sulle possibili agevolazioni di questa prova, a

condizione però che - contrariamente al caso di specie - l'interessato sia in

grado di produrre una ricevuta postale attestante l'avvenuta spedizione e una

copia dell'atto in questione cfr. DLA 1994 n. 20 pag. 150 consid. 3b [C 94/94]).

Di conseguenza, non potendosi dimostrare l'avvenuto esercizio del diritto di

opzione in favore del sistema sanitario italiano entro il 24 dicembre 2008, l'interessata - che deve sopportare le conseguenze della mancata prova - non poteva (giustamente)

essere esentata dall'obbligo di affiliazione in Svizzera (cfr. DTF 136 V 295

consid. 2.3.1 - 2.3.4 pag. 299 seg.)” (sottolineature del redattore),

infine,

con sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, in un ulteriore caso in cui la ricorrente (frontaliera) non aveva contestato né di essere stata

informata circa la “sanatoria” in atto né di aver ricevuto la decisione

(formale e su reclamo) dell’amministrazione, ma aveva sostenuto di aver

esercitato tempestivamente l’opzione in favore del suo Paese di residenza,

compilando e rispedendo, per posta normale, l’apposito modulo, il TF ha

ribadito che la tempestività dell’atto o della dichiarazione deve essere

determinata con certezza ed ha confermato l’affiliazione della ricorrente

all’assicurazione malattie in Svizzera,

al

consid. 3.4 l’Alta Corte ha affermato:

“3.4 Ciò premesso, la

valutazione del primo giudice che non ha ritenuto provata, con la necessaria

certezza, la trasmissione del modulo per esercitare il diritto di opzione in

favore del sistema sanitario italiano, non lede alcuna norma di diritto

(federale o internazionale), né risulta da un accertamento manifestamente

errato o incompleto dei fatti o da un apprezzamento arbitrario delle prove (sul

concetto di arbitrio nel presente contesto cfr. sentenza 9C_337/2007 del 12

giugno 2008, in SVR 2008 IV n. 60 pag. 195 consid. 6.2.2). Le dichiarazioni

della teste O.________ non permettono infatti di raggiungere questa necessaria

certezza né di fondare un caso giustificato ai sensi dell'ALC (Allegato II,

Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa seconda frase). Esse non consentono in

particolare di dimostrare l'effettiva spedizione e ricezione della

dichiarazione d'opzione che per potere esplicare effetti giuridici doveva

appunto pervenire (tempestivamente) nella sfera di influenza del destinatario

(sulle possibili agevolazioni di questa prova, a condizione però che

l'interessato - contrariamente al caso di specie - sia in grado di produrre una

ricevuta postale attestante l'avvenuta spedizione e una copia dell'atto in

questione cfr. DLA 1994 n. 20 pag. 150 consid. 3b [C 94/94]). Certamente senza

arbitrio, e anzi in conformità agli atti, la Corte cantonale ha accertato che

l'unico modulo che la rappresentante della datrice di lavoro avrebbe rispedito

all'UAM - comunque verso metà dicembre 2008, ossia ben oltre il termine di fine

settembre 2008 che era stato fissato per esercitare, in via di sanatoria, il

diritto di opzione, quello ordinario essendo per contro scaduto da tempo - era

quello, debitamente crociato e firmato, che si limitava a certificare, su

richiesta 15 dicembre 2008 dell'amministrazione, la presenza della lavoratrice

in ditta. Del resto, pur dicendosi "certa di avere avuto in mano il

formulario per il diritto di opzione della sig.ra S.__________", la teste

O.________, confrontata con il modulo TI1, non lo ha riconosciuto. Di

conseguenza, non potendosi dimostrare l'avvenuto e tempestivo esercizio del

diritto di opzione in favore del sistema sanitario italiano, l'interessata -

che deve sopportare le conseguenze della mancata prova - non poteva

(giustamente) essere esentata dall'obbligo di affiliazione in Svizzera (cfr.

DTF 136 V 295 consid. 2.3.1 - 2.3.4 pag. 299 segg.),

in

concreto l’insorgente dopo aver inizialmente affermato, in sede di reclamo, di

non essere assolutamente stata al corrente della facoltà di esercitare il

Considerandi

diritto di opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza entro

il 30 settembre 2008 (doc. 2), pur allegando copia del formulario TI1 firmato e

datato 19 giugno 2008 (doc. 2), ha successivamente ammesso (doc. 5, 3 ed I) di

aver inviato il citato modulo proprio il 19 giugno 2008 ma di averlo spedito,

dall’__________, per posta semplice e non per raccomandata, non sapendo che

sarebbe stato necessario avere una prova della spedizione,

tuttavia,

spetta all’insorgente comprovare con certezza l’avvenuta spedizione e ricezione

del modulo TI 1 che per potere esplicare effetti giuridici doveva pervenire

(tempestivamente) nella sfera di influenza dell’amministrazione (sentenza

9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011 e sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011),

in

assenza della ricevuta postale dell’atto in questione, le affermazioni della

ricorrente e la produzione della copia del modulo TI1 non permettono di

comprovare l’effettiva spedizione e ricezione della dichiarazione

d’opzione che doveva pervenire nella sfera di influenza della Cassa (cfr.

sentenza 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011 e sulle possibili agevolazioni di

questa prova, a condizione però che - contrariamente al caso di specie -

l'interessato sia in grado di produrre una ricevuta postale attestante

l'avvenuta spedizione e una copia dell'atto in questione, cfr. DLA 1994 n.

20.

pag. 150 consid. 3b [C 94/94]),

di

conseguenza, non potendosi dimostrare l'avvenuto esercizio del diritto di

opzione in favore del sistema sanitario italiano entro il 30 settembre 2008, l'interessata - che deve sopportare le conseguenze della mancata prova - non può essere

esentata dall'obbligo di affiliazione in Svizzera (sentenza 9C_1089/2009 del 21

gennaio 2011),

innanzi

all’amministrazione l’interessata ha pure accennato al fatto che anche un

collega di suo marito si è trovato nella medesima situazione e che la Cassa gli

avrebbe annullato l’iscrizione d’ufficio,

tuttavia

l’insorgente non ha fornito nomi e non ha comprovato le sue affermazioni,

in

ogni caso va rammentato che con sentenza K 109/06 del 5 dicembre 2007 il

Tribunale federale nel caso di un assicurato che invocava un trattamento diverso

ricevuto da due ex colleghi domiciliati in due altri Cantoni, ha affermato:

" (…)

Poiché,

per quanto detto, tale esenzione non può essere riconosciuta, in conformità

all’ordinamento in materia, a una persona trovantesi nella sua medesima

situazione, l’interessato potrebbe pretendere una simile dispensa in forza di

un’eventuale prassi contraria unicamente se fossero eccezionalmente adempiuti i

presupposti per ammettere una parità di trattamento nell’illegalità, in deroga

al principio di legalità. Ciò presuppone tuttavia l’esistenza di una prassi

illegale dell’autorità competente (… omissis … ) dalla quale la stessa non

intenda scostarsi. Irrilevante sarebbe per contro l’esistenza di una prassi

contraria in altri Cantoni (DTF 131 V 9 consid. 3.7 pag. 20; RAMI 2006 no. KV

367.

pag. 206, consid. 11 pag. 225 [K 25/05] con riferimenti). Ora, nel caso

concreto, non risulta in alcun modo che (… omissis … ) abbia in passato

istituito una prassi contraria alla legge. Né tantomeno si può seriamente

dedurre dalle sue prese di posizione l’intenzione di mantenere una simile

prassi.” (sottolineatura del redattore),

analogamente, nel caso di specie non

essendo resa verosimile la presenza di una prassi contraria ed illegale

dell’amministrazione né tantomeno l’intenzione da parte della Cassa di

mantenere un’eventuale simile prassi, le lamentele dell’insorgente vanno

respinte,

neppure

può esserle d’aiuto la circostanza che il marito, nel formulario TI1 spedito

nel maggio 2007, l’ha inserita tra i famigliari (doc. VII/1),

infatti,

a quel tempo l’insorgente era senza attività lucrativa (doc. VII/1 e VII/2) e

quando, nel maggio 2008, ha iniziato a lavorare in Svizzera, avrebbe dovuto

optare personalmente in favore del suo sistema sanitario nazionale poiché il

termine per esercitare il diritto d’opzione inizia a decorrere dal primo giorno

di lavoro (cfr. sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 pubblicata in DTF

136.

V 295, consid. 2.3.3 in fine),

la

circostanza che l’interessata beneficia anche dell’assicurazione malattie in

Italia non è rilevante poiché, proprio in applicazione dell’ALC, essa deve

affiliarsi in Svizzera, tranne nel caso in cui, tempestivamente, fa valere il

proprio diritto d’opzione in favore del suo Paese di residenza e spetta

pertanto all’insorgente chiedere, semmai, lo stralcio dall’assicurazione

italiana,

nella

misura in cui l’insorgente fa valere di trovarsi in difficoltà finanziarie, può

chiedere all’amministrazione, se dati i presupposti, di essere messa al

beneficio del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione malattie

conformemente a quanto prevede l’art. 65a LAMal,

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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