36.2010.47
Affiliazione di un frontaliere all'assicurazione malattie svizzera. Il ricorso è respinto in applicazione della giurisprudenza federale (sentenza 9C1089/2009 del 21 gennaio 2011, sentenza 9C211/2010 d
4 aprile 2011Italiano27 min
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Numero d'incarto:
36.2010.47
Data decisione, Autorità:
04.04.2011, TCA
Titolo:
Affiliazione di un frontaliere all'assicurazione malattie svizzera. Il ricorso è respinto in applicazione della giurisprudenza federale (sentenza 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011, sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011)
AFFILIAZIONE D'UFFICIO IN SVIZZERA
FRONTALIERI
art. 8 ALC
art. 3 cpv. 3 CEE 574/72
art. 13 cpv. 1 CEE1408/71
art. 89 CEE1408/71
art. 6a OAMAL
art. 10 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.47
cs
Lugano
4 aprile 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 (recte: 6) marzo
2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 29 gennaio
2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione
Ufficio dei contributi (in precedenza: Ufficio
dell’Assicurazione Malattia), 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto ed in diritto
che RI
1, cittadina __________ nata nel 1984, residente a __________, al beneficio di
un permesso G per frontalieri, è attiva presso __________ e __________ a __________
(doc. 1),
con
decisione del 17 febbraio 2009 (doc. 1) l’Ufficio dell’assicurazione malattia
(dal 1° febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione, Ufficio dei
contributi), ha affiliato d’ufficio RI 1, con effetto dal medesimo giorno,
presso la __________, non avendo l’assicurata esercitato il diritto d’opzione
in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza né entro il termine
di tre mesi previsto dall’Allegato II all’Accordo sulla libera circolazione
delle persone, Sezione A, punto 1, lett. o, cifra 3, lett. b/aa, né entro il
termine del 30 settembre 2008 accordato dall’allora Ufficio dell’assicurazione
malattia (UAM), previa indicazione delle Autorità federali, per sanare la
situazione venutasi a creare in seguito al mancato esercizio del diritto di
opzione da parte di migliaia di frontalieri residenti in Italia,
RI
1 ha inoltrato reclamo avverso la predetta decisione, affermando di non essere
mai stata informata della “sanatoria” in corso, di non aver saputo
assolutamente nulla e facendo valere di voler ora optare in favore del sistema
sanitario del suo Paese di residenza, allegando copia del formulario TI1 datato
19 giugno 2008 (doc. 2),
l’8
agosto 2009, in assenza di una presa di posizione dell’allora UAM, l’interessata
ha scritto all’amministrazione rilevando di aver trasmesso il modulo TI1 in
data 19 giugno 2008 per posta semplice dall’__________ perché nessuno l’ha
informata circa la necessità di trasmetterlo tramite raccomandata ed affermando
che un collega di suo marito, trovatosi nella medesima situazione, ha ottenuto
l’esonero (doc. 3),
il
5 dicembre 2009 l’insorgente ha ribadito di aver trasmesso il formulario il 19
giugno 2008 ed ha evidenziato che il marito ha optato in favore del sistema
sanitario italiano, indicando tutti i famigliari (doc. 5),
l’allora
UAM ha confermato l’affiliazione all’assicurazione malattie svizzera con
decisione su reclamo del 29 gennaio 2010 (doc. 6),
contro
la predetta decisione RI 1, rappresentata dal marito RA 1, è insorta al TCA
(doc. I),
l’insorgente
afferma di aver ricevuto il modulo TI1 il 12 giugno 2008 e di averlo rispedito
il 19 giugno 2008 non tramite raccomandata ma per posta semplice,
la
ricorrente rammenta che suo marito ha spedito il proprio formulario l’8 aprile
2007 all’amministrazione, la quale lo ha accettato, rileva che è già assicurata
in Italia, di non riuscire a pagare tutti gli arretrati, di dover pagare la
baby sitter circa Euro 1'000 al mese ossia quasi la metà del suo salario
mensile e che a questo punto non le vale la pena lavorare (doc. I),
con
risposta del 18 marzo 2010 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. IV),
pendente
causa il Giudice delegato del TCA ha richiamato dalla Cassa cantonale di
compensazione gli atti relativi all’esercizio del diritto d’opzione del marito
(doc. VI),
il
16 aprile 2010 l’amministrazione ha prodotto quanto richiesto (doc. VII),
la
documentazione è stata trasmessa per conoscenza alla ricorrente (doc. VIII),
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; e giurisprudenza ivi citata),
visto
l’esito del ricorso non va qui esaminata la questione circa il mancato invio, a
questo Tribunale, da parte del marito, della procura scritta a rappresentare la
ricorrente chiesta il 22 marzo 2010 e la tempestività del ricorso 6 marzo 2010
contro la decisione datata 29 gennaio 2010 (doc. I e V),
l’Accordo
del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle
persone (ALC; RS 0.142.112.681) è entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed è
applicabile al caso di specie sotto il profilo temporale,
giusta
l’art. 1 cpv. 1 dell’Allegato II ALC, elaborato sulla base dell’art. 8 ALC e
facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A
di tale allegato, le parti contraenti applicano nell’ambito delle loro
relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14
giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all’interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS
0.831.109.268.1]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72, oppure
disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a),
all’ALC e a questi due regolamenti di coordinamento. Per contro i due nuovi
regolamenti (CEE) n. 883/2004 (GU L 200 del 7 giugno 2004) e 987/2009 (GU L 284
del 30 ottobre 2009), che hanno rimpiazzato i regolamenti n. 1408/71 e n.
574/72 e che sono applicabili nell’Unione europea dal 1° maggio 2010, non sono
ancora validi nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE (comunicazione UFSP agli assicuratori e ai governi cantonali del 30 aprile 2010),
la
regolamentazione poc’anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame
pure da un punto di vista personale e materiale. Di cittadinanza __________, la
ricorrente è infatti una lavoratrice che è o è stata soggetta alla legislazione
di uno o più Stati membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Inoltre
l’oggetto del contendere riguarda l’applicazione di legislazioni (sul concetto
v. art. 1 lett. j del regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi
enumerati espressamente all’art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più
precisamente alla sua lettera a (prestazioni di malattia e di maternità; cfr.
DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag. 343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.),
con
sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 pubblicata in DTF 136 V 295, il TF
ha accolto il ricorso di un lavoratore frontaliere che affermava di non essere
stato informato personalmente della procedura in sanatoria avviata dall’allora
UAM che gli avrebbe permesso di esercitare nuovamente il diritto d’opzione
entro il 30 settembre 2008,
nella
citata sentenza l’Alta Corte ha rammentato che l'art. 13 n. 1 del
regolamento 1408/71 enuncia il principio dell'unicità della legislazione
applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13 n. 2-17bis,
dichiarando determinanti le disposizioni di un solo Stato membro. Salvo
eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto alla legislazione del suo Stato
di occupazione salariata, anche se risiede sul territorio di un altro Stato
membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o
il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro. Il lavoratore
frontaliere è dunque soggetto, in virtù di questo principio, alla legislazione
dello Stato in cui lavora (principio della lex loci laboris); lo Stato
competente è lo Stato di impiego (art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n.
1408/71; DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; 133 V 137 consid. 6.1 pag. 143
con riferimenti),
in
concreto l’insorgente, dipendente di __________ e __________, di massima, va
affiliata in Svizzera,
sono
però possibili eccezioni a questo principio. In effetti, in applicazione
dell'art. 89 del regolamento n. 1408/71, l'Allegato VI dello stesso regolamento
indica le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni
Stati membri. Questo allegato è stato completato dalla Sezione A dell'Allegato
II ALC "Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale", da cui
risulta che le persone soggette alle disposizioni di legge svizzere possono, su
domanda, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria (LAMal) per tutto il
tempo in cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di
una copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e, in alcuni
casi, Finlandia e Portogallo (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b,
nella sua versione modificata dalle decisioni n. 2/2003 e 1/2006 del Comitato
misto UE-Svizzera del 15 luglio 2003 e del 6 luglio 2006 [RU 2004 1277 e RU
2006 5851]). Tale facoltà è comunemente detta "diritto d'opzione" (DTF
135 V 339 consid. 4.3.2 pag. 344 con riferimenti; sull'origine
e la portata pratica di questo diritto d'opzione cfr. Ursula Hohn,
Rechtsprobleme bei der Umsetzung des Koordinationsrechts in der Krankenversicherung,
in: Thomas Gächter [ed.], Das europäische Koordinationsrecht der sozialen
Sicherheit und die Schweiz, 2006, pagg. 66 seg.),
in
virtù di questo diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che
lavorano in Svizzera possono scegliere se assicurarsi - insieme ai familiari
senza attività lavorativa - in Svizzera secondo il regime di assicurazione
malattia della LAMal oppure in Italia secondo il sistema sanitario nazionale
italiano. L'eventuale esenzione dall'obbligo di assicurazione in Svizzera deve
però essere chiesta con una domanda che va presentata alla competente autorità
cantonale in materia di assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre
mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera (Allegato II, Sezione A
cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa e bb; Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in
Soziale Sicherheit, SBVR, 2a ed. 2007, pag. 423, n. 73 e 75; Guylaine Riondel
Besson, Le droit d'option en matière d'assurance maladie dans le cadre de
l'accord sur la libre circulation des personnes: difficultés de mise en oeuvre
et conséquences pour les assurés [in seguito: Le droit d'option], in: Cahiers
genevois et romands de sécurité sociale, 42/2009, pag. 35; Bettina
Kahil-Wolff/Corinne Pacifico, Sécurité sociale, droit du travail et fiscalité:
le droit applicable en cas de situations transfrontalières, in:
Assujettissement, cotisations et questions connexes selon l'Accord sur la libre
circulation des personnes CH-CE, 2004, pag. 37). Per i lavoratori frontalieri,
detto termine comincia a decorrere dal primo giorno di lavoro (Riondel Besson,
Le droit d'option, op. cit., pag. 35),
preso
atto delle difficoltà incontrate dai lavoratori frontalieri italiani nel
comprendere ed esercitare il diritto di opzione come pure dell'enorme mole di lavoro
e dei rischi di incasso che l'affiliazione d'ufficio di così tante persone
avrebbe comportato per il Cantone Ticino e gli assicuratori – gli organi
esecutivi cantonali e federali hanno cercato una soluzione che permettesse loro
di "regolarizzare" la posizione dei molti lavoratori frontalieri
inadempienti. Sollecitato in tal senso dall'UAM, l'UFSP ha allora ricordato
all'autorità cantonale che l'assegnazione, in casi giustificati, di un termine
straordinario per l'esercizio del diritto di opzione corrisponde alla soluzione
prevista dall'Allegato II ALC, quest'ultimo alla sua Sezione A cpv. 1 lett. o
cifra 3 b aa seconda frase disponendo che quando in casi giustificati la
richiesta è presentata dopo il termine di tre mesi, l'esenzione diventa
efficace dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria. In
tali circostanze, l'UFSP ha dato, insieme all'UFAS, il proprio benestare per
una procedura in sanatoria,
così,
oltre al bollettino stampa 3 giugno 2008 del Consiglio di Stato, le autorità
cantonali hanno inviato il 12 giugno 2008 a oltre 12'600 lavoratori frontalieri, che non avevano fatto uso del diritto di opzione, una lettera personale in
cui li si avvisava della possibilità di compilare l'allegato modulo TI1 e di
ritornarlo a mezzo di una busta - anch'essa allegata e già provvista di
indirizzo - entro il 30 settembre 2008 (termine supplementare di tre mesi,
unico e straordinario), con la precisazione che se non vi avessero dato seguito
sarebbero stati obbligati ad assicurarsi in Svizzera e con loro ogni familiare
non esercitante un'attività lavorativa. Oltre a ciò l'amministrazione ha pure
trasmesso una comunicazione specifica a 13'569 datori di lavoro - anch'essi
incaricati, in virtù del diritto cantonale di applicazione (v. art. 6a cpv. 1
lett. a LAMal e art. 10 OAMal), di fornire ai lavoratori non domiciliati
soggetti all'obbligo di assicurazione le informazioni necessarie (art. 16 della
legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [LCAMal; RL/TI
6.4.6.1] e art. 5 del relativo regolamento esecutivo [RLCAMal; RL/TI
6.4.6.1.1]) -, ha informato 11 sindacati ed ha coinvolto 8 enti vari con
spettro d'azione allargato (Camera di Commercio, Ticino Turismo, Associazione
Industrie Ticinesi [AITI], Associazione ticinese dei Giornalisti, Unione
contadini ticinesi e Segretariato agricolo, Hotelleriesuisse Ticino, Società
svizzera impresari costruttori [SSIC TI], Gastroticino). L'operazione ha
permesso di "regolarizzare" il 95.8 % dei frontalieri interessati che
hanno optato in favore della copertura assicurativa nel proprio Paese di
residenza,
nella citata sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 pubblicata
in DTF 136 V 295, a proposito della notifica irregolare di un atto
amministrativo all’estero, in un caso in cui l’insorgente affermava di non
essere stato informato della “sanatoria” in atto e meglio della
possibilità di esercitare il diritto di opzione entro il 30 settembre 2008,
l’Alta Corte, al consid. 5, ha affermato che trattandosi di fattispecie
internazionale, va subito premesso che, per prassi costante, la notifica
all'estero di un documento ufficiale, quale può ad esempio essere un atto
giudiziario oppure una decisione amministrativa, costituisce un atto d'imperio
che, salvo disposizione convenzionale contraria o consenso dello Stato nel
quale la notifica va effettuata, deve avvenire per via diplomatica o consolare
(DTF 125 V 47 consid. 3a pag. 50 con riferimenti), a meno che non riguardi una
comunicazione di natura meramente informativa senza effetti giuridici che in
tal caso può essere direttamente notificata per posta (decreto K 18/04 del 18
luglio 2006 consid. 1.2; parere della Direzione del diritto internazionale
pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri [DFAE], in: GAAC 66/IV
[2002] n. 128 pag. 1368). Il mancato rispetto di questi principi comporta una
violazione della sovranità dello Stato estero e, quindi, del diritto
internazionale pubblico (DTF 124 V 47 consid. 3b pag. 51; RDAT I-1993 n. 68
pag. 176 consid. 2b; decreto citato K 18/04 consid. 1.2 in fine),
un
atto è segnatamente qualificabile quale atto ufficiale se la sua notifica serve
all'adempimento di un compito statale. Per la definizione di atto d'imperio non
è per contro necessario che la sua notifica produca un pregiudizio immediato
per il suo destinatario (parere della Direzione del diritto internazionale
pubblico del DFAE, in: GAAC 65/II [2001] n. 71 pag. 761). Effetti giuridici
esplica ad esempio anche l'assegnazione di un termine e la contestuale
comminatoria di perenzione in caso di sua mancata osservanza (GAAC 66/IV [2002]
n. 128 pag. 1368),
la
notificazione irregolare di un atto amministrativo all'estero non esplica
effetti giuridici e non può cagionare alcun pregiudizio al suo destinatario
(DTF 124 V 47 consid. 3a. pag. 50 con riferimenti; sulla portata generale di
questo principio cfr. Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse,
2002, n. 1115). È infatti solo con la sua comunicazione ufficiale alle parti
che esso acquista esistenza giuridica. Fintanto che non è comunicato, l'atto
non esiste (v. DTF 122 I 97). Senza notificazione l'interessato non ha
conoscenza del suo contenuto e non può prendere i provvedimenti necessari. La
notificazione è pertanto indispensabile (cfr. pure Donzallaz, op. cit., n. 25,
141, 188). Anche in caso di diffida, il suo destinatario deve essere
(direttamente e personalmente) informato sulle conseguenze alle quali si espone
in caso di inosservanza del termine (o dell'ordine) impartito (cfr. per
analogia RDAT II-1995 n. 58 pag. 152 consid. 3b; cfr. pure DTF 111 V 322 e
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 224/04 del 28 aprile 2005
consid. 4.3 e 4.4),
nell'ambito
applicativo dell'ALC, il regolamento n. 1408/71 contempla agli art. 84-93
alcune norme di procedura amministrativa internazionale. Per l'art. 84 n. 3, ai
fini dell'applicazione di detto regolamento, le autorità e le istituzioni degli
Stati membri possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone
interessate o i loro mandatari. Da parte sua, l'art. 3 n. 3 del regolamento n.
574/72 stabilisce che le decisioni e altri documenti rilasciati da
un'istituzione di uno Stato membro e destinati a persona che risiede o dimora
nel territorio di un altro Stato membro possono essere notificati direttamente
all'interessato per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale
disciplina mira ad eliminare alcuni ostacoli di natura tecnica ed
amministrativa che potrebbero scoraggiare i lavoratori che intendono recarsi in
altri Stati membri in cerca di un'occupazione. La notifica diretta da parte
delle istituzioni della previdenza sociale agli interessati residenti in altri
Stati membri, senza fare ricorso ad intermediario, cioè mediante il servizio
postale, ha la funzione di semplificare le formalità amministrative e di
accelerare lo svolgimento delle pratiche pur salvaguardando, con le forme
previste, la certezza del diritto a favore degli interessati (sentenza della
Corte di giustizia delle Comunità europee [CGCE] del 18 febbraio 1975 nella
causa 66/74, Farrauto, Racc. 1975, pag. 157, punto 4; sulla rilevanza della
giurisprudenza della CGCE ai fini interpretativi dell'ALC cfr. l'art. 16 cpv. 2
ALC [v. DTF 133 V 64 consid. 4.3.2 pag. 631 con riferimenti]),
alla
luce di quanto esposto il TF ha evidenziato che per "decisioni e altri
documenti" ai sensi dell'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 vanno
intesi quegli atti che, senza espressa norma convenzionale, dovrebbero
altrimenti essere trasmessi per via diplomatica per poter essere notificati
validamente. Sono pertanto anche qui escluse da questa definizione le
comunicazioni di carattere meramente informativo che non esplicano effetti
giuridici,
al
consid. 5.8 della citata sentenza il TF ha stabilito che l’UAM, diversamente da
un’autorità giudiziaria (DTF 135 V 293 consid. 2.2.3 pag. 295), può senz’altro
essere considerato un’istituzione ai sensi di tale disposto, trattandosi di
un’autorità incaricata di applicare, almeno in parte, la legislazione in
materia (art. 1 lett. n del regolamento 1408/71),
nella
sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 l’Alta Corte al consid. 5.8 ha pure rammentato che dal momento che la corretta notifica dell'atto (nel caso giudicato: la
comunicazione del 12 giugno 2008 circa la concessione del termine scadente il
30 settembre 2008 per esercitare il diritto di opzione in favore del sistema
sanitario del proprio Paese di residenza) non è avvenuta o comunque non ha
potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare effetti giuridici negativi
nei confronti del ricorrente (cfr. DTF 124 V 47, 120 Ia 1 consid. 4b pag. 8;
100 Ib 75; sentenze 2D_136/2007 del 19 giugno 2008 consid. 3.2,2P.304/2005 del
14 marzo 2006, in RDAF 2007 I pag. 342, e 2P.83/2002 del 24 giugno 2003 consid.
2.3),
per
quel che concerne più precisamente la notifica di una decisione o di una
comunicazione dell'amministrazione, per giurisprudenza l'onere della prova
incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e
che la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della
verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali
(DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6; cfr. pure
Donzallaz, op. cit., n. 1263 segg.). L'autorità sopporta pertanto le
conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data
sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si
baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2
pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la
posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia
pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia
dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata
effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la
prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme
delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve
dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46),
successivamente,
con sentenza 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011, il TF, in un caso in cui la
ricorrente (frontaliera) non aveva contestato di aver ricevuto la decisione
dell’amministrazione, ma aveva sostenuto di aver esercitato tempestivamente
l’opzione in favore del suo Paese di residenza, ha rammentato che gli art.
84-93 del regolamento n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all’interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1)
contengono alcune norme di procedura amministrativa internazionale (v. DTF 136
V 295 consid. 5.4 pag. 306), ma che in mancanza - come in concreto sul tema
della prova e la tempestività della notifica di un documento o di una
dichiarazione – di una specifica disposizione di diritto comunitario o
convenzionale, l’organizzazione della procedura è retta di massima, entro i
limiti posti dai principi dell’equivalenza e dell’effettività, dall’ordinamento
giuridico interno (v. DTF 130 V 132 consid. 3 e 4 pag. 135 segg.; 128 V 315;
SVR 2006 KV n. 6 pag. 13 [K 44/03] consid. 2.4; 2005 AHV n. 1 pag. 1 [H
377/01]),
il
TF ha poi rammentato che nella procedura amministrativa federale, il principio
inquisitorio dispensa le parti dall’obbligo di provare i fatti ma non le libera
dall’onere di sopportare le conseguenze della mancanza di prova, nel senso che
in tal caso il giudice deciderà a sfavore di quella parte che intendeva dedurre
un diritto dalla circostanza di fatto rimasta non provata (DTF 117 V 261
consid. 3b pag. 264; 114 V 213 consid. 5 pag. 218 con riferimenti). Ora, mentre
per quel che concerne la notifica di una decisione o di una comunicazione
dell’amministrazione essa dev’essere dimostrata – dall’amministrazione stessa –
secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido in materia di
assicurazioni sociali, questa attenuazione del grado della prova – dettata da
esigenze legate all’attuabilità dell’amministrazione di massa – non si
giustifica laddove si tratta di dover dimostrare circostanze di fatto a
sostegno – come in concreto – della tempestività dell’esercizio di un diritto
soggetto a termine e a perenzione. In questi casi la prova della
verosimiglianza preponderante non basta. La tempestività dell’atto o della
dichiarazione deve essere determinata con certezza (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb
pag. 10; DLA 2000 n. 25 pag. 118 [C 294/99] consid. 2a; cfr. pure DTF 121 V 204
consid. 6b; 120 V 33 consid. 3c pag. 37). Queste modalità procedurali valgono
indistintamente in presenza di fattispecie nazionali o internazionali,
compatibilmente quindi con il principio dell’equivalenza. Similmente queste
regole procedurali non rendono praticamente impossibile o oltremodo difficile
l’esercizio dei diritti garantiti convenzionalmente dall’ALC compatibilmente
quindi anche con il principio dell’effettività (v. per analogia DTF 130 V 132
consid. 4.1 pag. 137),
al
consid. 4.3 l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
“4.3 Ciò premesso, la
valutazione del primo giudice che non ha ritenuto provata, con la necessaria
certezza, la trasmissione del modulo TI1 il 26 settembre 2008, non lede alcuna
norma di diritto (federale o internazionale), né risulta da un accertamento
manifestamente errato o incompleto dei fatti o da un apprezzamento arbitrario
delle prove (sul concetto di arbitrio nel presente contesto cfr. SVR 2008 IV n.
Fatti
60 pag. 195 [9C_337/2007] consid. 6.2.2). La dichiarazione della fiduciaria
U._________ SA, il cui operato dev'essere imputato alla ricorrente, non permette
infatti di raggiungere questa necessaria certezza né di fondare un caso
giustificato ai sensi dell'ALC (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b
aa seconda frase). E neppure l'audizione del suo responsabile sarebbe atta a
modificare questa valutazione poiché non potrebbe comunque dimostrare
l'effettiva spedizione e ricezione della dichiarazione d'opzione che per potere
esplicare effetti giuridici doveva pervenire (tempestivamente) nella sfera di
influenza del destinatario (sulle possibili agevolazioni di questa prova, a
condizione però che - contrariamente al caso di specie - l'interessato sia in
grado di produrre una ricevuta postale attestante l'avvenuta spedizione e una
copia dell'atto in questione cfr. DLA 1994 n. 20 pag. 150 consid. 3b [C 94/94]).
Di conseguenza, non potendosi dimostrare l'avvenuto esercizio del diritto di
opzione in favore del sistema sanitario italiano entro il 24 dicembre 2008, l'interessata - che deve sopportare le conseguenze della mancata prova - non poteva (giustamente)
essere esentata dall'obbligo di affiliazione in Svizzera (cfr. DTF 136 V 295
consid. 2.3.1 - 2.3.4 pag. 299 seg.)” (sottolineature del redattore),
infine,
con sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, in un ulteriore caso in cui la ricorrente (frontaliera) non aveva contestato né di essere stata
informata circa la “sanatoria” in atto né di aver ricevuto la decisione
(formale e su reclamo) dell’amministrazione, ma aveva sostenuto di aver
esercitato tempestivamente l’opzione in favore del suo Paese di residenza,
compilando e rispedendo, per posta normale, l’apposito modulo, il TF ha
ribadito che la tempestività dell’atto o della dichiarazione deve essere
determinata con certezza ed ha confermato l’affiliazione della ricorrente
all’assicurazione malattie in Svizzera,
al
consid. 3.4 l’Alta Corte ha affermato:
“3.4 Ciò premesso, la
valutazione del primo giudice che non ha ritenuto provata, con la necessaria
certezza, la trasmissione del modulo per esercitare il diritto di opzione in
favore del sistema sanitario italiano, non lede alcuna norma di diritto
(federale o internazionale), né risulta da un accertamento manifestamente
errato o incompleto dei fatti o da un apprezzamento arbitrario delle prove (sul
concetto di arbitrio nel presente contesto cfr. sentenza 9C_337/2007 del 12
giugno 2008, in SVR 2008 IV n. 60 pag. 195 consid. 6.2.2). Le dichiarazioni
della teste O.________ non permettono infatti di raggiungere questa necessaria
certezza né di fondare un caso giustificato ai sensi dell'ALC (Allegato II,
Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa seconda frase). Esse non consentono in
particolare di dimostrare l'effettiva spedizione e ricezione della
dichiarazione d'opzione che per potere esplicare effetti giuridici doveva
appunto pervenire (tempestivamente) nella sfera di influenza del destinatario
(sulle possibili agevolazioni di questa prova, a condizione però che
l'interessato - contrariamente al caso di specie - sia in grado di produrre una
ricevuta postale attestante l'avvenuta spedizione e una copia dell'atto in
questione cfr. DLA 1994 n. 20 pag. 150 consid. 3b [C 94/94]). Certamente senza
arbitrio, e anzi in conformità agli atti, la Corte cantonale ha accertato che
l'unico modulo che la rappresentante della datrice di lavoro avrebbe rispedito
all'UAM - comunque verso metà dicembre 2008, ossia ben oltre il termine di fine
settembre 2008 che era stato fissato per esercitare, in via di sanatoria, il
diritto di opzione, quello ordinario essendo per contro scaduto da tempo - era
quello, debitamente crociato e firmato, che si limitava a certificare, su
richiesta 15 dicembre 2008 dell'amministrazione, la presenza della lavoratrice
in ditta. Del resto, pur dicendosi "certa di avere avuto in mano il
formulario per il diritto di opzione della sig.ra S.__________", la teste
O.________, confrontata con il modulo TI1, non lo ha riconosciuto. Di
conseguenza, non potendosi dimostrare l'avvenuto e tempestivo esercizio del
diritto di opzione in favore del sistema sanitario italiano, l'interessata -
che deve sopportare le conseguenze della mancata prova - non poteva
(giustamente) essere esentata dall'obbligo di affiliazione in Svizzera (cfr.
DTF 136 V 295 consid. 2.3.1 - 2.3.4 pag. 299 segg.),
in
concreto l’insorgente dopo aver inizialmente affermato, in sede di reclamo, di
non essere assolutamente stata al corrente della facoltà di esercitare il
Considerandi
diritto di opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza entro
il 30 settembre 2008 (doc. 2), pur allegando copia del formulario TI1 firmato e
datato 19 giugno 2008 (doc. 2), ha successivamente ammesso (doc. 5, 3 ed I) di
aver inviato il citato modulo proprio il 19 giugno 2008 ma di averlo spedito,
dall’__________, per posta semplice e non per raccomandata, non sapendo che
sarebbe stato necessario avere una prova della spedizione,
tuttavia,
spetta all’insorgente comprovare con certezza l’avvenuta spedizione e ricezione
del modulo TI 1 che per potere esplicare effetti giuridici doveva pervenire
(tempestivamente) nella sfera di influenza dell’amministrazione (sentenza
9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011 e sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011),
in
assenza della ricevuta postale dell’atto in questione, le affermazioni della
ricorrente e la produzione della copia del modulo TI1 non permettono di
comprovare l’effettiva spedizione e ricezione della dichiarazione
d’opzione che doveva pervenire nella sfera di influenza della Cassa (cfr.
sentenza 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011 e sulle possibili agevolazioni di
questa prova, a condizione però che - contrariamente al caso di specie -
l'interessato sia in grado di produrre una ricevuta postale attestante
l'avvenuta spedizione e una copia dell'atto in questione, cfr. DLA 1994 n.
20.
pag. 150 consid. 3b [C 94/94]),
di
conseguenza, non potendosi dimostrare l'avvenuto esercizio del diritto di
opzione in favore del sistema sanitario italiano entro il 30 settembre 2008, l'interessata - che deve sopportare le conseguenze della mancata prova - non può essere
esentata dall'obbligo di affiliazione in Svizzera (sentenza 9C_1089/2009 del 21
gennaio 2011),
innanzi
all’amministrazione l’interessata ha pure accennato al fatto che anche un
collega di suo marito si è trovato nella medesima situazione e che la Cassa gli
avrebbe annullato l’iscrizione d’ufficio,
tuttavia
l’insorgente non ha fornito nomi e non ha comprovato le sue affermazioni,
in
ogni caso va rammentato che con sentenza K 109/06 del 5 dicembre 2007 il
Tribunale federale nel caso di un assicurato che invocava un trattamento diverso
ricevuto da due ex colleghi domiciliati in due altri Cantoni, ha affermato:
" (…)
Poiché,
per quanto detto, tale esenzione non può essere riconosciuta, in conformità
all’ordinamento in materia, a una persona trovantesi nella sua medesima
situazione, l’interessato potrebbe pretendere una simile dispensa in forza di
un’eventuale prassi contraria unicamente se fossero eccezionalmente adempiuti i
presupposti per ammettere una parità di trattamento nell’illegalità, in deroga
al principio di legalità. Ciò presuppone tuttavia l’esistenza di una prassi
illegale dell’autorità competente (… omissis … ) dalla quale la stessa non
intenda scostarsi. Irrilevante sarebbe per contro l’esistenza di una prassi
contraria in altri Cantoni (DTF 131 V 9 consid. 3.7 pag. 20; RAMI 2006 no. KV
367.
pag. 206, consid. 11 pag. 225 [K 25/05] con riferimenti). Ora, nel caso
concreto, non risulta in alcun modo che (… omissis … ) abbia in passato
istituito una prassi contraria alla legge. Né tantomeno si può seriamente
dedurre dalle sue prese di posizione l’intenzione di mantenere una simile
prassi.” (sottolineatura del redattore),
analogamente, nel caso di specie non
essendo resa verosimile la presenza di una prassi contraria ed illegale
dell’amministrazione né tantomeno l’intenzione da parte della Cassa di
mantenere un’eventuale simile prassi, le lamentele dell’insorgente vanno
respinte,
neppure
può esserle d’aiuto la circostanza che il marito, nel formulario TI1 spedito
nel maggio 2007, l’ha inserita tra i famigliari (doc. VII/1),
infatti,
a quel tempo l’insorgente era senza attività lucrativa (doc. VII/1 e VII/2) e
quando, nel maggio 2008, ha iniziato a lavorare in Svizzera, avrebbe dovuto
optare personalmente in favore del suo sistema sanitario nazionale poiché il
termine per esercitare il diritto d’opzione inizia a decorrere dal primo giorno
di lavoro (cfr. sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 pubblicata in DTF
136.
V 295, consid. 2.3.3 in fine),
la
circostanza che l’interessata beneficia anche dell’assicurazione malattie in
Italia non è rilevante poiché, proprio in applicazione dell’ALC, essa deve
affiliarsi in Svizzera, tranne nel caso in cui, tempestivamente, fa valere il
proprio diritto d’opzione in favore del suo Paese di residenza e spetta
pertanto all’insorgente chiedere, semmai, lo stralcio dall’assicurazione
italiana,
nella
misura in cui l’insorgente fa valere di trovarsi in difficoltà finanziarie, può
chiedere all’amministrazione, se dati i presupposti, di essere messa al
beneficio del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione malattie
conformemente a quanto prevede l’art. 65a LAMal,
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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