36.2010.48
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9 maggio 2011Italiano19 min
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Numero d'incarto:
36.2010.48
Data decisione, Autorità:
09.05.2011, TCA
Titolo:
Affiliazione d'ufficio di frontaliere a LAMal perché non ha optato entro 30.09.2008 fissato con la sanatoria,di cui non sapeva niente visto che non ha ricevuto l'invio non raccomandato di UAM. STF 9C_1042/2009,quindi atti rinviati a Cassa x accertare se datore di lavoro l'ha avvisato del D d'opzione
AFFILIAZIONE D'UFFICIO IN SVIZZERA
DEFINIZIONE DI INVALIDITÀ
DIRITTO DI OPZIONE
FRONTALIERI
INTEMPESTIVITÀ
NOTIFICA DI UNA DECISIONE
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
OBBLIGO DI INFORMARE L'ASSICURATO
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
A cpv. 1 let. o cf. 3 ALC ALL2
art. 3 cpv. 3 CEE 574/72
art. 13 cpv. 2 let. a CEE1408/71
art. 89 CEE1408/71
art. 95a LAMAL
art. 43 LPGA
art. 2 cpv. 6 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.48
TB
Lugano
9 maggio 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 marzo 2010 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 29 gennaio
2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio
dei contributi
(già Ufficio dell'assicurazione
malattia), 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in fatto che
RI 1, nata nel 1972,
cittadina italiana di origine argentina residente a __________ (__________, Italia),
separata e madre di due bambine, è beneficiaria di un permesso G per frontalieri
dal 2005 ed attualmente è attiva nel Cantone Ticino come baby-sitter presso una
famiglia del __________ (doc. 2 e doc. I),
con decisione del 27
aprile 2009 (doc. 1) l'allora Ufficio dell'assicurazione malattia (dal 1°
febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi) ha
affiliato d'ufficio RI 1, con effetto dal medesimo giorno, alla Cassa malati __________,
non avendo ella esercitato il diritto d'opzione in favore del sistema sanitario
del suo Paese di residenza né entro il termine di tre mesi previsto dall'Allegato
II all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, Sezione A, punto 1,
lett. o, cifra 3, lett. b/aa, né entro il termine del 30 settembre 2008
accordato il 12 giugno 2008 dall'Ufficio dell'assicurazione malattia (UAM),
previa indicazione delle Autorità federali, per sanare la situazione venutasi a
creare in seguito al mancato esercizio del diritto di opzione da parte di
migliaia di frontalieri residenti in Italia,
a seguito del reclamo
del 25 maggio 2009 (doc. 2) con cui l'assicurata ha osservato sia di essere di
madre lingua spagnola e di avere difficoltà a leggere e scrivere in italiano, sia
di percepire un magro stipendio come baby-sitter per cui le sarebbe impossibile
fare fronte al pagamento del premio LAMal, l'UAM ha confermato il suo
provvedimento con decisione su reclamo del 29 gennaio 2010 (doc. A),
contro la predetta
decisione RI 1 è insorta al TCA il 23 febbraio 2010 (doc. I), ribadendo che quando
ha ricevuto la lettera dell'Ufficio assicurazione malattia era arrivata da poco
tempo in Italia ed essendo di madre lingua spagnola aveva difficoltà nel
leggere e nello scrivere in italiano, perciò "c'è stato sicuramente un
fraintendimento, non fatto dalla mia volontà". Inoltre, visto il suo
lavoro, non è stata informata da nessuno che poteva orientarla su come
comportarsi. La ricorrente ha fatto presente di guadagnare Fr. 800.- al mese,
di essere separata e di avere due bambine e di essere quindi costretta a
licenziarsi non potendo pagare il premio dell'assicurazione malattia svizzera.
Ha pertanto chiesto di rimanere affiliata in Italia,
con risposta del 18
marzo 2010 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto la
reiezione del ricorso rilevando che la ricorrente, viste le sue difficoltà linguistiche,
avrebbe potuto contattarla direttamente o rivolgersi al suo datore di lavoro
per chiedere aiuto e spiegazioni in merito al da farsi con la questione
dell'affiliazione all'assicurazione malattia svizzera. La giustificazione fornita
non la mette infatti al riparo dalla negligenza nel non avere optato per il
sistema sanitario del suo Paese di domicilio né nel 2005 quando ha ottenuto il
permesso di lavoro come frontaliera, né nel 2008 nell'ambito della procedura di
sanatoria. Pertanto, deve sopportare le conseguenze per non avere inviato all'allora
UAM il modulo TI1 con la scelta del sistema sanitario italiano e quindi non può
essere esonerata dalla LAMal svizzera,
l'insorgente non ha prodotto
nuovi mezzi di prova (doc. IV),
considerato in diritto che
la presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell'istruttoria
o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011;
STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre
2007),
l'Accordo del 21
giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS
0.142.112.681) è entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed è applicabile al caso
di specie sotto il profilo temporale,
giusta l'art. 1 cpv. 1
dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte
integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato,
le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare
il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), come pure
il già citato regolamento (CEE) n. 574/72, oppure disposizioni equivalenti.
Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a), all'ALC e a questi due regolamenti
di coordinamento. Per contro i due nuovi regolamenti (CEE) n. 883/2004 (GU L
200 del 7 giugno 2004) e 987/2009 (GU L 284 del 30 ottobre 2009), che hanno
rimpiazzato i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 e che sono applicabili
nell'Unione europea dal 1° maggio 2010, non sono ancora validi nelle relazioni
tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE (comunicazione UFSP agli
assicuratori e ai governi cantonali del 30 aprile 2010),
la regolamentazione
poc'anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame pure da un punto di
vista personale e materiale. Di cittadinanza italiana, la ricorrente è infatti
una lavoratrice che è o è stata soggetta alla legislazione di uno o più Stati
membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Inoltre l'oggetto del contendere
riguarda l'applicazione di legislazioni (sul concetto v. art. 1 lett. j del
regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi enumerati espressamente
all'art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più precisamente alla sua lettera
a (prestazioni di malattia e di maternità; cfr. DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag.
343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.),
trattandosi di una
fattispecie internazionale, occorre in primo luogo stabilire il diritto applicabile,
il titolo II del
regolamento n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene alcune regole per la
risoluzione della questione. L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità
della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13
n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni di un solo Stato membro.
Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto alla legislazione del suo
Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul territorio di un altro
Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria
sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro. Il
lavoratore frontaliere è dunque soggetto, in virtù di questo principio, alla
legislazione dello Stato in cui lavora (principio della lex loci laboris); lo
Stato competente è lo Stato di impiego (art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n.
1408/71; DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; 133 V 137 consid. 6.1 pag. 143
con riferimenti),
sono però possibili
eccezioni a questo principio. In effetti, in applicazione dell'art. 89 del regolamento
n. 1408/71, l'Allegato VI dello stesso regolamento indica le modalità
particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri. Questo
allegato è stato completato dalla Sezione A dell'Allegato II ALC “Coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale”, da cui risulta che le persone soggette alle
disposizioni di legge svizzere possono, su domanda, essere esentate
dall'assicurazione obbligatoria (LAMal) per tutto il tempo in cui risiedono in
uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di
malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e, in alcuni casi, Finlandia e
Portogallo (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3b, nella sua versione
modificata dalle decisioni n. 2/2003 e 1/2006 del Comitato misto UE-Svizzera
del 15 luglio 2003 e del 6 luglio 2006 [RU 2004 1277 e RU 2006 5851]). Tale
facoltà è comunemente detta “diritto d'opzione” (DTF 135 V 339 consid. 4.3.2 pag. 344 con riferimenti; sull'origine e la portata pratica di
questo diritto d'opzione cfr. Riondel
Besson, La sécurité sociale des travailleurs frontaliers dans le cadre
de l'Accord sur la libre circulation des personnes, signé entre la Suisse et la
Communauté européenne: l'exemple de l'assurance-maladie maternité, CGSS 30/2003
pag. 24 e Ursula Hohn,
Rechtsprobleme bei der Umsetzung des Koordinationsrechts in der
Krankenversicherung, in: Thomas Gächter [ed.], Das europäische
Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die Schweiz, 2006, pagg. 66
seg.),
in virtù di questo
diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che lavorano in Svizzera
possono scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari senza attività lavorativa
– in Svizzera secondo il regime di assicurazione malattia della LAMal oppure in
Italia secondo il sistema sanitario nazionale italiano. L'eventuale esenzione
dall'obbligo di assicurazione in Svizzera deve però essere chiesta con una
domanda che va presentata alla competente autorità cantonale in materia di
assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre mesi successivi
all'obbligo di assicurarsi in Svizzera (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o
cifra 3 b aa e bb; Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in Soziale Sicherheit,
SBVR, 2a ed. 2007, pag. 423, n. 73 e 75; Guylaine
Riondel Besson, Le droit d'option en matière d'assurance maladie dans le
cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes: difficultés de mise
en oeuvre et conséquences pour les assurés [in seguito: Le droit d'option], in:
Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, 42/2009, pag. 35; Bettina Kahil-Wolff/ Corinne Pacifico,
Sécurité sociale, droit du travail et fiscalité: le droit applicable en cas de
situations transfrontalières, in: Assujettissement, cotisations et questions
connexes selon l'Accord sur la libre circulation des personnes CH-CE, 2004,
pag. 37). Per i lavoratori frontalieri, detto termine comincia a decorrere dal
primo giorno di lavoro (Riondel Besson,
Le droit d'option, op. cit., pag. 35),
preso atto delle difficoltà incontrate
dai lavoratori frontalieri italiani nel comprendere ed esercitare il diritto di
opzione come pure dell'enorme mole di lavoro e dei rischi di incasso che
l'affiliazione d'ufficio di così tante persone avrebbe comportato per il
Cantone Ticino e gli assicuratori, gli organi esecutivi cantonali e federali hanno
cercato una soluzione che permettesse loro di "regolarizzare" la
posizione dei molti lavoratori frontalieri inadempienti. Sollecitato in tal
senso dall'UAM, l'UFSP ha allora ricordato all'autorità cantonale che
l'assegnazione, in casi giustificati, di un termine straordinario per
l'esercizio del diritto di opzione corrisponde alla soluzione prevista
dall'Allegato II ALC, quest'ultimo alla sua Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b
aa seconda frase disponendo che quando in casi giustificati la richiesta è presentata
dopo il termine di tre mesi, l'esenzione diventa efficace dall'inizio
dell'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria. In tali circostanze,
l'UFSP ha dato, insieme all'UFAS, il proprio benestare per una procedura in sanatoria,
così, oltre al bollettino stampa 3
giugno 2008 del Consiglio di Stato, le autorità cantonali hanno inviato il 12
giugno 2008 a oltre 12'600 lavoratori frontalieri, che non avevano fatto uso
del diritto di opzione, una lettera personale in cui li si avvisava della possibilità
di compilare l'allegato modulo TI1 e di ritornarlo a mezzo di una busta -
anch'essa allegata e già provvista di indirizzo - entro il 30 settembre 2008
(termine supplementare di tre mesi, unico e straordinario), con la precisazione
che se non vi avessero dato seguito sarebbero stati obbligati ad assicurarsi in
Svizzera e con loro ogni familiare non esercitante un'attività lavorativa.
Oltre a ciò l'amministrazione ha pure trasmesso una comunicazione specifica a
13'569 datori di lavoro - anch'essi incaricati, in virtù del diritto cantonale
di applicazione (v. art. 6a cpv. 1 lett. a LAMal e art. 10 OAMal), di fornire
ai lavoratori non domiciliati soggetti all'obbligo di assicurazione le
informazioni necessarie (art. 16 della legge cantonale di applicazione della
LAMal del 26 giugno 1997 [LCAMal; RL/TI 6.4.6.1] e art. 5 del relativo regolamento
esecutivo [RLCAMal; RL/TI 6.4.6.1.1]) -, ha informato 11 sindacati ed ha
coinvolto 8 enti vari con spettro d'azione allargato (Camera di Commercio,
Ticino Turismo, Associazione Industrie Ticinesi [AITI], Associazione ticinese
dei Giornalisti, Unione contadini ticinesi e Segretariato agricolo,
Hotelleriesuisse Ticino, Società svizzera impresari costruttori [SSIC TI],
Gastroticino). L'operazione ha permesso di "regolarizzare" il 95.8%
dei frontalieri interessati che hanno optato in favore della copertura assicurativa
nel proprio Paese di residenza,
per l'art. 2 cpv. 6
OAMal, introdotto in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, a domanda, sono
esentate dall'obbligo d'assicurazione – sancito dall'art. 3 cpv. 3 lett. a LAMal
in combinazione con l'art. 1 cpv. 2 lett. d OAMal (v. DTF 131 V 202 consid.
2.2.1 pag. 205) – le persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea,
purché possano esservi esentate conformemente all'ALC e al relativo Allegato II
e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza
sia durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in
Svizzera,
in concreto, è
pacifico che l'interessata non ha presentato alcuna domanda di esenzione
nel termine di tre mesi dall'obbligo di assicurarsi in Svizzera. L'assicurata
ha infatti sostenuto che quando ha ricevuto la lettera dell'Ufficio
assicurazione malattia era da poco arrivata in Italia ed essendo di madre
lingua spagnola aveva difficoltà a leggere e scrivere in italiano. Inoltre, con
il tipo di lavoro che svolgeva, non è stata informata da nessuno su cosa doveva
fare e come doveva comportarsi,
tuttavia, la
successiva messa in atto nel 2008 della procedura in sanatoria - oggetto della
presente vertenza -, di cui la ricorrente afferma (implicitamente) di non
essere stata informata, ha riaperto un nuovo termine, scaduto il 30 settembre
2008, per esercitare il diritto di opzione per chi non vi aveva ancora provveduto,
in un caso analogo
alla presente fattispecie, con sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010,
pubblicata in DTF 136 V 295, il Tribunale federale ha accolto il ricorso di un
lavoratore frontaliere che affermava di non essere stato informato personalmente
della procedura in sanatoria avviata dall'allora UAM che gli avrebbe permesso
di esercitare nuovamente il diritto d'opzione entro il 30 settembre 2008,
l'Alta Corte ha
esaminato la natura giuridica della misura, adottata dall'UAM d'intesa con le
autorità federali, per stabilire se il ricorrente è stato davvero messo in condizione
di esercitare il diritto di opzione entro il nuovo termine concesso dallo
scritto del 12 giugno 2008, tramite il quale l'autorità cantonale ha informato
Fatti
i frontalieri della procedura di sanatoria con l'assegnazione del termine del
30 settembre 2008 per “regolarizzare” la situazione,
dopo aver rammentato
che l'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 stabilisce che le decisioni e altri
documenti rilasciati da un'istituzione di uno Stato membro e destinati a
persona che risiede o dimora nel territorio di un altro Stato membro possono essere
notificati direttamente all'interessato per lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno, il Tribunale Federale ha lasciato indecisa l'esatta natura del
provvedimento poiché, sia che si consideri la comunicazione del 12 giugno 2008
come una decisione individuale-concreta o diffida o come altro documento ai
sensi dell'art. 3 n. 3 del regolamento 574/72, sia che si voglia qualificare la
sanatoria in quanto tale quale atto generale-astratto o generale-concreto, la sostanza
non muterebbe giacché, dal momento che la corretta notifica dell'atto non è
avvenuta o comunque non ha potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare
effetti giuridici negativi nei confronti del ricorrente,
la Massima istanza ha poi evidenziato che
l'UAM non è stato in grado di fornire la prova (secondo il grado della
verosimiglianza preponderante) dell'avvenuta notifica della sua comunicazione
nella sfera di influenza (“Machtbereich”) del destinatario e che la Corte cantonale, che ha escluso la sussistenza per l'UAM di un obbligo di informazione
individuale e personale ai frontalieri, non ha ritenuto necessario approfondire
oltre la questione tralasciando così di sentire il datore di lavoro del
ricorrente. Quest'ultimo anche in occasione dell'udienza del 25 settembre 2009
aveva negato di essere stato informato tramite la posta o il suo datore di
lavoro sul diritto alla sanatoria. Di conseguenza, potendosi basare sulla dichiarazione
dell'insorgente, che ha sostenuto di essere venuto a conoscenza della
possibilità di optare soltanto con la decisione di affiliazione d'ufficio del
17 febbraio 2009 ed avendo il ricorrente prontamente reagito, il 25 febbraio
2009, dopo aver appreso della possibilità di esercitare il diritto di opzione,
il TF ha stabilito che l'insorgente non ha agito tardivamente e poteva
validamente chiedere di essere esentato dall'obbligo assicurativo in Svizzera
con effetto ex tunc, ossia dall'inizio del suo ipotetico assoggettamento (Allegato
Considerandi
II ALC, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa seconda frase; sentenza citata,
consid. 5.9 e 5.10),
l'Alta Corte, ritenuto
inoltre che l'assicurato ha esibito la tessera europea di assicurazione
malattia della regione italiana di confine dove il frontaliere risiede, ha
ritenuto adempiute le condizioni previste dall'art. 2 cpv. 6 OAMal per ottenere
l'esenzione dall'obbligo assicurativo in Svizzera,
il TF ha inoltre
evidenziato come, pur trattandosi di fatti nuovi, le autorità cantonali
sembrerebbero nel frattempo avere modificato la loro prassi ed ha affermato che
”Nell'accogliere il 21 aprile 2010 una mozione dell'11 marzo 2008” che “chiedeva una moratoria nell'affiliazione retroattiva all'assicurazione malattia
svizzera dei frontalieri che non avevano riempito (nel 2002) il modulo TI1, il
Gran Consiglio ticinese, considerato evaso l'atto parlamentare per quel che
concerneva la sanatoria scaduta il 30 settembre 2008 (oggetto delle presenti
procedure di ricorso), ha osservato che dall'ottobre 2008 si sarebbero registrati
circa 1800 nuovi casi di frontalieri che non hanno esercitato il diritto di
opzione. Ora, da una lettura del rapporto n. 6311R del 30 marzo 2010 della
Commissione della gestione e delle finanze (consultabile al sito del Cantone
Ticino www.ti.ch) sembrerebbe che l'autorità
cantonale ha deciso una nuova procedura in sanatoria nei confronti di questi
nuovi frontalieri ai quali, questa volta, è (stata) inviata per posta
raccomandata la diffida a voler esercitare l'eventuale diritto di opzione”,
alla luce di quanto
sopra esposto, considerato che la fattispecie è in parte simile a quella
giudicata dal Tribunale Federale con la citata sentenza 9C_1042/2009 del 7
settembre 2010 - visto che la ricorrente ha messo in dubbio di avere ricevuto
la comunicazione del 12 giugno 2008 -, come pure è analoga ad altri casi
giudicati di recente da questo Tribunale (STCA del 4 ottobre 2010, 36.2009.148;
STCA del 7 ottobre 2010, 36.2010.4; STCA del 7 ottobre 2010, 36.2010.23; STCA
del 7 ottobre 2010, 36.2010.34; STCA del 7 ottobre 2010, 36.2010.50; STCA
dell'11 ottobre 2010, 36.2010.16; STCA del 14 ottobre 2010, 36.2010.5; STCA del
19.
ottobre 2010, 36.2010.11; STCA del 25 ottobre 2010, 36.2010.22; STCA del 4
novembre 2010, 36.2010.24; STCA del 10 novembre 2010, 36.2010.33), rammentato
che spetta all'autorità amministrativa (UAM, ora Cassa cantonale di
compensazione - Ufficio dei contributi) accertare i fatti d'ufficio (cfr. art.
76.
cpv. 1 seconda frase LCAMal, art. 18 cpv. 1 LPAmm, art. 43 LPGA), rilevato
che in concreto l'allora UAM non ha interpellato il datore di lavoro dell'insorgente,
al fine di garantire il doppio grado di giudizio il ricorso va quindi accolto e
la decisione impugnata annullata, con rinvio degli atti all'autorità cantonale
competente,
di conseguenza, dopo avere
accertato se per il tramite del datore di lavoro dell'interessata la sua
comunicazione è pervenuta nella sfera d'influenza della ricorrente (cfr.
consid. 5.9, pag. 16 della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), alla
quale domanderà la produzione della tessera europea di assicurazione malattia
per comprovare di essere assicurata nel suo Paese di residenza (cfr. consid.
6.1
pag. 17 della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), e dopo avere
inoltre esaminato nuovamente l'intera fattispecie anche alla luce della
decisione del 21 aprile 2010 del Gran Consiglio ticinese che ha accolto una mozione
dell'11 marzo 2008 sull'affiliazione retroattiva all'assicurazione malattia
svizzera dei frontalieri che non avevano riempito (nel 2002) il modulo TI1
(cfr. anche consid. 5.11 pag. 16 della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre
2010), la Cassa cantonale di compensazione dovrà rendere una nuova decisione formale
sull'affiliazione dell'insorgente alla Cassa malati svizzera,
stanti così le cose alla
ricorrente, malgrado sia vincente in causa, non vanno assegnate delle
ripetibili siccome non è rappresentata (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata
è annullata e l'incarto è rinviato alla Cassa di compensazione per i suoi
incombenti.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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