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Decisione

36.2010.48

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 maggio 2011Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i frontalieri della procedura di sanatoria con l'assegnazione del termine del

30 settembre 2008 per “regolarizzare” la situazione,

dopo aver rammentato

che l'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 stabilisce che le decisioni e altri

documenti rilasciati da un'istituzione di uno Stato membro e destinati a

persona che risiede o dimora nel territorio di un altro Stato membro possono essere

notificati direttamente all'interessato per lettera raccomandata con ricevuta

di ritorno, il Tribunale Federale ha lasciato indecisa l'esatta natura del

provvedimento poiché, sia che si consideri la comunicazione del 12 giugno 2008

come una decisione individuale-concreta o diffida o come altro documento ai

sensi dell'art. 3 n. 3 del regolamento 574/72, sia che si voglia qualificare la

sanatoria in quanto tale quale atto generale-astratto o generale-concreto, la sostanza

non muterebbe giacché, dal momento che la corretta notifica dell'atto non è

avvenuta o comunque non ha potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare

effetti giuridici negativi nei confronti del ricorrente,

la Massima istanza ha poi evidenziato che

l'UAM non è stato in grado di fornire la prova (secondo il grado della

verosimiglianza preponderante) dell'avvenuta notifica della sua comunicazione

nella sfera di influenza (“Machtbereich”) del destinatario e che la Corte cantonale, che ha escluso la sussistenza per l'UAM di un obbligo di informazione

individuale e personale ai frontalieri, non ha ritenuto necessario approfondire

oltre la questione tralasciando così di sentire il datore di lavoro del

ricorrente. Quest'ultimo anche in occasione dell'udienza del 25 settembre 2009

aveva negato di essere stato informato tramite la posta o il suo datore di

lavoro sul diritto alla sanatoria. Di conseguenza, potendosi basare sulla dichiarazione

dell'insorgente, che ha sostenuto di essere venuto a conoscenza della

possibilità di optare soltanto con la decisione di affiliazione d'ufficio del

17 febbraio 2009 ed avendo il ricorrente prontamente reagito, il 25 febbraio

2009, dopo aver appreso della possibilità di esercitare il diritto di opzione,

il TF ha stabilito che l'insorgente non ha agito tardivamente e poteva

validamente chiedere di essere esentato dall'obbligo assicurativo in Svizzera

con effetto ex tunc, ossia dall'inizio del suo ipotetico assoggettamento (Allegato

Considerandi

II ALC, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa seconda frase; sentenza citata,

consid. 5.9 e 5.10),

l'Alta Corte, ritenuto

inoltre che l'assicurato ha esibito la tessera europea di assicurazione

malattia della regione italiana di confine dove il frontaliere risiede, ha

ritenuto adempiute le condizioni previste dall'art. 2 cpv. 6 OAMal per ottenere

l'esenzione dall'obbligo assicurativo in Svizzera,

il TF ha inoltre

evidenziato come, pur trattandosi di fatti nuovi, le autorità cantonali

sembrerebbero nel frattempo avere modificato la loro prassi ed ha affermato che

”Nell'accogliere il 21 aprile 2010 una mozione dell'11 marzo 2008” che “chiedeva una moratoria nell'affiliazione retroattiva all'assicurazione malattia

svizzera dei frontalieri che non avevano riempito (nel 2002) il modulo TI1, il

Gran Consiglio ticinese, considerato evaso l'atto parlamentare per quel che

concerneva la sanatoria scaduta il 30 settembre 2008 (oggetto delle presenti

procedure di ricorso), ha osservato che dall'ottobre 2008 si sarebbero registrati

circa 1800 nuovi casi di frontalieri che non hanno esercitato il diritto di

opzione. Ora, da una lettura del rapporto n. 6311R del 30 marzo 2010 della

Commissione della gestione e delle finanze (consultabile al sito del Cantone

Ticino www.ti.ch) sembrerebbe che l'autorità

cantonale ha deciso una nuova procedura in sanatoria nei confronti di questi

nuovi frontalieri ai quali, questa volta, è (stata) inviata per posta

raccomandata la diffida a voler esercitare l'eventuale diritto di opzione”,

alla luce di quanto

sopra esposto, considerato che la fattispecie è in parte simile a quella

giudicata dal Tribunale Federale con la citata sentenza 9C_1042/2009 del 7

settembre 2010 - visto che la ricorrente ha messo in dubbio di avere ricevuto

la comunicazione del 12 giugno 2008 -, come pure è analoga ad altri casi

giudicati di recente da questo Tribunale (STCA del 4 ottobre 2010, 36.2009.148;

STCA del 7 ottobre 2010, 36.2010.4; STCA del 7 ottobre 2010, 36.2010.23; STCA

del 7 ottobre 2010, 36.2010.34; STCA del 7 ottobre 2010, 36.2010.50; STCA

dell'11 ottobre 2010, 36.2010.16; STCA del 14 ottobre 2010, 36.2010.5; STCA del

19.

ottobre 2010, 36.2010.11; STCA del 25 ottobre 2010, 36.2010.22; STCA del 4

novembre 2010, 36.2010.24; STCA del 10 novembre 2010, 36.2010.33), rammentato

che spetta all'autorità amministrativa (UAM, ora Cassa cantonale di

compensazione - Ufficio dei contributi) accertare i fatti d'ufficio (cfr. art.

76.

cpv. 1 seconda frase LCAMal, art. 18 cpv. 1 LPAmm, art. 43 LPGA), rilevato

che in concreto l'allora UAM non ha interpellato il datore di lavoro dell'insorgente,

al fine di garantire il doppio grado di giudizio il ricorso va quindi accolto e

la decisione impugnata annullata, con rinvio degli atti all'autorità cantonale

competente,

di conseguenza, dopo avere

accertato se per il tramite del datore di lavoro dell'interessata la sua

comunicazione è pervenuta nella sfera d'influenza della ricorrente (cfr.

consid. 5.9, pag. 16 della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), alla

quale domanderà la produzione della tessera europea di assicurazione malattia

per comprovare di essere assicurata nel suo Paese di residenza (cfr. consid.

6.1

pag. 17 della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), e dopo avere

inoltre esaminato nuovamente l'intera fattispecie anche alla luce della

decisione del 21 aprile 2010 del Gran Consiglio ticinese che ha accolto una mozione

dell'11 marzo 2008 sull'affiliazione retroattiva all'assicurazione malattia

svizzera dei frontalieri che non avevano riempito (nel 2002) il modulo TI1

(cfr. anche consid. 5.11 pag. 16 della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre

2010), la Cassa cantonale di compensazione dovrà rendere una nuova decisione formale

sull'affiliazione dell'insorgente alla Cassa malati svizzera,

stanti così le cose alla

ricorrente, malgrado sia vincente in causa, non vanno assegnate delle

ripetibili siccome non è rappresentata (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata

è annullata e l'incarto è rinviato alla Cassa di compensazione per i suoi

incombenti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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