36.2010.5
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14 ottobre 2010Italiano15 min
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Numero d'incarto:
36.2010.5
Data decisione, Autorità:
14.10.2010, TCA
Titolo:
Affiliazione d'ufficio di frontaliere a LAMal perché non ha optato entro 30.09.2008 fissato con la sanatoria,di cui non sapeva niente visto che non ha ricevuto l'invio non raccomandato di UAM. STF 9C_1042/2009,quindi atti rinviati a Cassa x accertare se datore di lavoro l'ha avvisato del D d'opzione
AFFILIAZIONE D'UFFICIO IN SVIZZERA
DIRITTO DI OPZIONE
FRONTALIERI
INTEMPESTIVITÀ
NOTIFICA DI UNA DECISIONE
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
OBBLIGO DI INFORMARE L'ASSICURATO
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 1A let. o cf. 3 ALC ALL2
art. 3 cpv. 3 CEE 574/72
art. 13 cpv. 2 let. a CEE1408/71
art. 89 CEE1408/71
art. 43 LPGA
art. 2 cpv. 6 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.5
TB
Lugano
14 ottobre 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 gennaio 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 13 gennaio
2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio
dei contributi
(già Ufficio dell'Assicurazione
malattia), 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
RI 1, cittadina
italiana residente a __________ (Italia), nata nel 1961, è attiva presso la __________
di __________ (doc. 1),
con decisione del 27
aprile 2009 (doc. C) l'allora Ufficio dell'assicurazione malattia (dal 1°
febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi) ha
affiliato d'ufficio RI 1, con effetto dal medesimo giorno, alla Cassa malati __________,
non avendo ella esercitato il diritto d'opzione in favore del sistema sanitario
del suo Paese di residenza né entro il termine di tre mesi previsto dall'Allegato
II all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, Sezione A, punto 1,
lett. o, cifra 3, lett. b/aa, né entro il termine del 30 settembre 2008
accordato il 12 giugno 2008 dall'Ufficio dell'assicurazione malattia (UAM),
previa indicazione delle Autorità federali, per sanare la situazione venutasi a
creare in seguito al mancato esercizio del diritto di opzione da parte di
migliaia di frontalieri residenti in Italia,
il provvedimento è
stato confermato, anche in seguito alle lamentele dell'assicurata (doc. B), con
decisione su reclamo dell'8 gennaio 2010 (doc. A),
contro la predetta
decisione RI 1 è insorta al TCA il 22 gennaio 2010 (doc. I), sostenendo di non
essere stata informata personalmente sulla possibilità di optare in favore del
sistema sanitario del suo Paese di residenza e neppure della sanatoria decisa
dall'autorità cantonale nel corso del 2008, probabilmente a causa dei noti disguidi
postali in Italia visto oltretutto che l'invio del 12 giugno 2008 non è
avvenuto per raccomandata, ed ha inoltre affermato di avere saputo della possibilità
di esercitare il diritto d'opzione soltanto con la notifica, per raccomandata, della
decisione di affiliazione d'ufficio del 27 aprile 2009,
il 27 gennaio 2010
(doc. Vbis) la ricorrente ha ricevuto un'identica decisione su reclamo datata
13 gennaio 2010 emanata dall'UAM, sempre per invio raccomandato, che annulla e
sostituisce quella dell'8 precedente,
su invito del TCA
(doc. VI), il 10 febbraio 2010 (doc. VII) l'assicurata ha affermato che, visto
che la decisione su reclamo dell'8 gennaio 2010 è stata annullata, le sue
motivazioni ricorsuali del 22 gennaio 2010 valevano ugualmente per la nuova decisione
su reclamo del 13 gennaio 2010,
con risposta del 28
gennaio 2010 (doc. III) l'allora UAM ha chiesto la reiezione del ricorso,
rinviando alle argomentazioni esposte con la decisione impugnata,
la ricorrente, ora
rappresentata da RA 1, non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. XI),
considerato in
diritto
la presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell'istruttoria
o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA
Fatti
I 707/00 del 21 luglio 2003),
l'Accordo del 21
giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS
0.142.112.681) è entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed è applicabile al caso
di specie sotto il profilo temporale,
giusta l'art. 1 cpv. 1
dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte
integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato,
le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare
il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione
dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (in
seguito: regolamento n. 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), come pure il già citato
regolamento (CEE) n. 574/72, oppure disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a), all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento.
Per contro i due nuovi regolamenti (CEE) n. 883/2004 (GU L 200 del 7 giugno
2004) e 987/2009 (GU L 284 del 30 ottobre 2009), che hanno rimpiazzato i regolamenti
n. 1408/71 e n. 574/72 e che sono applicabili nell'Unione europea dal 1° maggio
2010, non sono ancora validi nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE (comunicazione UFSP agli assicuratori e ai governi
cantonali del 30 aprile 2010),
la regolamentazione
poc'anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame pure da un punto di
vista personale e materiale. Di cittadinanza italiana, la ricorrente è infatti
una lavoratrice che è o è stata soggetta alla legislazione di uno o più Stati
membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Inoltre l'oggetto del contendere
riguarda l'applicazione di legislazioni (sul concetto v. art. 1 lett. j del
regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi enumerati espressamente all'art.
4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più precisamente alla sua lettera a
(prestazioni di malattia e di maternità; cfr. DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag.
343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.),
trattandosi di una
fattispecie internazionale, occorre in primo luogo stabilire il diritto applicabile,
il titolo II del
regolamento n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene alcune regole per la
risoluzione della questione. L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità
della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13
n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni di un solo Stato membro.
Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto alla legislazione del suo
Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul territorio di un altro
Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria
sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro. Il
lavoratore frontaliere è dunque soggetto, in virtù di questo principio, alla
legislazione dello Stato in cui lavora (principio della lex loci laboris); lo
Stato competente è lo Stato di impiego (art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n.
1408/71; DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; 133 V 137 consid. 6.1 pag. 143
con riferimenti),
sono però possibili
eccezioni a questo principio. In effetti, in applicazione dell'art. 89 del
regolamento n. 1408/71, l'Allegato VI dello stesso regolamento indica le modalità
particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri. Questo
allegato è stato completato dalla Sezione A dell'Allegato II ALC “Coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale”, da cui risulta che le persone soggette alle
disposizioni di legge svizzere possono, su domanda, essere esentate dall'assicurazione
obbligatoria (LAMal) per tutto il tempo in cui risiedono in uno dei seguenti Stati
e dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di malattia: Germania,
Austria, Francia, Italia e, in alcuni casi, Finlandia e Portogallo (Allegato
II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3b, nella sua versione modificata dalle
decisioni n. 2/2003 e 1/2006 del Comitato misto UE-Svizzera del 15 luglio 2003
e del 6 luglio 2006 [RU 2004 1277 e RU 2006 5851]). Tale facoltà è comunemente
detta “diritto d'opzione” (DTF 135 V consid. 4.32 pag. 344),
in virtù di questo
diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che lavorano in Svizzera
possono scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari senza attività lavorativa
– in Svizzera secondo il regime di assicurazione malattia della LAMal oppure in
Italia secondo il sistema sanitario nazionale italiano. L'eventuale esenzione
dall'obbligo di assicurazione in Svizzera deve però essere chiesta con una
domanda che va presentata alla competente autorità cantonale in materia di
assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre mesi successivi all'obbligo
di assicurarsi in Svizzera (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa
e bb). Per i lavoratori frontalieri detto termine comincia a decorrere dal
primo giorno di lavoro (sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, consid.
2.3.3),
per l'art. 2 cpv. 6
OAMal, introdotto in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, a domanda, sono
esentate dall'obbligo d'assicurazione – sancito dall'art. 3 cpv. 3 lett. a LAMal
in combinazione con l'art. 1 cpv. 2 lett. d OAMal (v. DTF 131 V 202 consid.
2.2.1 pag. 205) – le persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea,
purché possano esservi esentate conformemente all'ALC e al relativo Allegato II
e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza
sia durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in
Svizzera,
in concreto, è
pacifico che l'interessata non ha presentato alcuna domanda di esenzione
nel termine di tre mesi dall'obbligo di assicurarsi in Svizzera,
tuttavia la successiva
messa in atto della procedura in sanatoria, di cui la ricorrente afferma di non
essere stata informata, ha riaperto un nuovo termine, scaduto il 30 settembre
2008, per esercitare il diritto di opzione,
in un caso analogo
alla presente fattispecie, con sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010
(pervenuta al TCA il 22 settembre 2010 e destinata a pubblicazione), il TF ha
accolto il ricorso di un lavoratore frontaliere che affermava di non essere
stato informato personalmente della procedura in sanatoria avviata dall'allora UAM
che gli avrebbe permesso di esercitare nuovamente il diritto d'opzione entro il
30 settembre 2008,
l'Alta Corte ha
esaminato la natura giuridica della misura, adottata dall'UAM d'intesa con le
autorità federali, per stabilire se il ricorrente è stato davvero messo in condizione
di esercitare il diritto di opzione entro il nuovo termine concesso e dello
scritto del 12 giugno 2008 tramite il quale l'autorità cantonale ha informato i
frontalieri della procedura di sanatoria con l'assegnazione del termine del 30
settembre 2008 per “regolarizzare” la situazione,
dopo aver rammentato
che l'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 stabilisce che le decisioni e altri
documenti rilasciati da un'istituzione di uno Stato membro e destinati a
persona che risiede o dimora nel territorio di un altro Stato membro possono essere
notificati direttamente all'interessato per lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno, il Tribunale Federale ha lasciato indecisa l'esatta natura del
provvedimento poiché, sia che si consideri la comunicazione del 12 giugno 2008
come una decisione individuale-concreta o diffida o come altro documento ai
sensi dell'art. 3 n. 3 del regolamento 574/72, sia che si voglia qualificare la
sanatoria in quanto tale quale atto generale-astratto o generale-concreto, la sostanza
non muterebbe giacché, dal momento che la corretta notifica dell'atto non è
avvenuta o comunque non ha potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare
effetti giuridici negativi nei confronti del ricorrente,
la Massima istanza ha poi evidenziato che l'UAM
non è stato in grado di fornire la prova (secondo il grado della verosimiglianza
preponderante) dell'avvenuta notifica della sua comunicazione nella sfera di
influenza (“Machtbereich”) del destinatario e che la Corte cantonale, che ha escluso la sussistenza per l'UAM di un obbligo di informazione
individuale e personale ai frontalieri, non ha ritenuto necessario approfondire
oltre la questione tralasciando così di sentire il datore di lavoro del
ricorrente. Quest'ultimo anche in occasione dell'udienza del 25 settembre 2009
aveva negato di essere stato informato tramite la posta o il suo datore di
lavoro sul diritto alla sanatoria. Di conseguenza, potendosi basare sulla
dichiarazione dell'insorgente, che ha sostenuto di essere venuto a conoscenza
della possibilità di optare soltanto con la decisione di affiliazione d'ufficio
del 17 febbraio 2009 ed avendo il ricorrente prontamente reagito, il 25
febbraio 2009, dopo aver appreso della possibilità di esercitare il diritto di
opzione, il TF ha stabilito che l'insorgente non ha agito tardivamente e poteva
validamente chiedere di essere esentato dall'obbligo assicurativo in Svizzera
con effetto ex tunc, ossia dall'inizio del suo ipotetico assoggettamento (Allegato
Considerandi
II ALC, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa seconda frase; sentenza citata,
consid. 5.9 e 5.10),
l'Alta Corte, ritenuto
inoltre che l'assicurato ha esibito la tessera europea di assicurazione
malattia della regione italiana di confine dove il frontaliere risiede, ha
ritenuto adempiute le condizioni previste dall'art. 2 cpv. 6 OAMal per ottenere
l'esenzione dall'obbligo assicurativo in Svizzera,
il TF ha inoltre
evidenziato come, pur trattandosi di fatti nuovi, le autorità cantonali
sembrerebbero nel frattempo avere modificato la loro prassi ed ha affermato che
”Nell'accogliere il 21 aprile 2010 una mozione dell'11 marzo 2008” che “chiedeva una moratoria nell'affiliazione retroattiva all'assicurazione malattia
svizzera dei frontalieri che non avevano riempito (nel 2002) il modulo TI1, il
Gran Consiglio ticinese, considerato evaso l'atto parlamentare per quel che
concerneva la sanatoria scaduta il 30 settembre 2008 (oggetto delle presenti
procedure di ricorso), ha osservato che dall'ottobre 2008 si sarebbero registrati
circa 1800 nuovi casi di frontalieri che non hanno esercitato il diritto di
opzione. Ora, da una lettura del rapporto n. 6311R del 30 marzo 2010 della
Commissione della gestione e delle finanze (consultabile al sito del Cantone
Ticino www.ti.ch) sembrerebbe che l'autorità
cantonale ha deciso una nuova procedura in sanatoria nei confronti di questi
nuovi frontalieri ai quali, questa volta, è (stata) inviata per posta
raccomandata la diffida a voler esercitare l'eventuale diritto di opzione”,
alla luce di quanto
sopra esposto, considerato che la fattispecie in esame è in parte simile a
quella giudicata dal Tribunale Federale con la citata sentenza 9C_1042/2009 del
7.
settembre 2010, come pure è analoga ad altri casi giudicati di recente da questo
Tribunale (STCA del 4 ottobre 2010, 36.2009.148; STCA del 7 ottobre 2010,
36.2010
; STCA del 7 ottobre 2010, 36.2010.23; STCA del 7 ottobre 2010,
36.2010
; STCA del 7 ottobre 2010, 36.2010.50; STCA dell'11 ottobre 2010,
36.2010
), rammentato che spetta all'autorità amministrativa (UAM, ora Cassa
cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi) accertare i fatti d'ufficio
(cfr. art. 76 cpv. 1 seconda frase LCAMal, art. 18 cpv. 1 LPAmm, art. 43 LPGA),
rilevato che in concreto l'allora UAM non ha interpellato il datore di lavoro
dell'insorgente, al fine di garantire il doppio grado di giudizio il ricorso va
quindi accolto e la decisione impugnata annullata, con rinvio degli atti
all'autorità cantonale competente,
di conseguenza, dopo avere
accertato se per il tramite del datore di lavoro dell'interessata la sua
comunicazione è pervenuta nella sfera d'influenza della ricorrente (cfr.
consid. 5.9, pag. 16 della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), alla
quale domanderà la produzione della tessera europea di assicurazione malattia
per comprovare di essere assicurata nel suo Paese di residenza (cfr. consid.
6.1
pag. 17 della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), e dopo avere
inoltre esaminato nuovamente l'intera fattispecie anche alla luce della
decisione del 21 aprile 2010 del Gran Consiglio ticinese che ha accolto una mozione
dell'11 marzo 2008 sull'affiliazione retroattiva all'assicurazione malattia
svizzera dei frontalieri che non avevano riempito (nel 2002) il modulo TI1 (cfr.
anche consid. 5.11 pag. 16 della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), la Cassa cantonale di compensazione dovrà rendere una nuova decisione formale,
stanti così le cose alla
ricorrente, vincente in causa e rappresentata da un sindacato, vanno assegnate delle
ripetibili (art. 61 lett. g LPGA), ridotte, alla luce del fatto che le
motivazioni contenute nell'impugnativa sono in parte simili a quelle di
numerose altre procedure, con la conseguenza di minore impegno di patrocinio.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e l'incarto è rinviato alla Cassa di compensazione
per i suoi incombenti.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa di compensazione verserà alla ricorrente Fr. 500.- (IVA inclusa) a
titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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