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Decisione

36.2010.50

Affiliazione d'ufficio di un frontaliere all'assicurazione malattie svizzera annullata e incarto rinviato all'autorità cantonale in seguito alla sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 del Tribunal

7 ottobre 2010Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

di questi nuovi frontalieri ai quali, questa volta, è (stata) inviata per posta

raccomandata la diffida a voler esercitare l’eventuale diritto di opzione”,

alla

luce di quanto sopra esposto, considerato che la fattispecie in esame è in

parte simile a quella giudicata dal TF con la sentenza 9C_1042/2009 del 7

settembre 2010, rammentato che spetta all’autorità amministrativa (UAM, ora

Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi) accertare i fatti

d’ufficio (cfr. art. 76 cpv. 1 seconda frase LCAMal, art. 18 cpv. 1 LPamm, art.

Considerandi

43.

LPGA), rilevato che in concreto l’allora UAM non ha interpellato il datore di

lavoro dell’insorgente, ed al fine di garantire il doppio grado di giudizio, il

ricorso va accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, gli atti

vanno rinviati all’autorità cantonale affinché, dopo aver accertato presso il

datore di lavoro dell’interessato se la sua comunicazione è pervenuta nella

sfera d’influenza del ricorrente (cfr. consid. 5.9, pag. 16 della sentenza 9C_1042/2009

del 7 settembre 2010) e dopo aver esaminato nuovamente l’intera fattispecie

anche alla luce della decisione del 21 aprile 2010 del Gran Consiglio ticinese

che ha accolto una mozione dell’11 marzo 2008 (cfr. anche consid. 5.11 pag. 16

della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), renda una nuova decisione,

Dispositivo

per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa di

compensazione per i suoi incombenti.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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