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Decisione

36.2010.51

Ricorso che non adempie i presupposti formali necessari. Decreto di completazione. Termine disatteso. Irriceviblità

9 giugno 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

2010 all’assicurata con copia al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni;

- che la signora RI 1 non ha fatto pervenire

alcuna comunicazione e nessuna reazione al decreto di completamento 15 marzo

2010 nel termine concesso, e successivamente sino alla data di redazione della

presente;

- che per essere ricevibile un ricorso inoltrato

al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve contenere una concisa

esposizione dei fatti, una motivazione e precise conclusioni. L’atto inoltrato

dalla ricorrente non adempie manifestamente questi criteri non indicando la

decisione impugnata (comunque successivamente prodotta), non specificando

nessun fatto se non segnalando entrate contenute, senza formulare conclusioni

precise se non il desiderio di “non avere più riscontri in futuro”;

- che le esigenze di forma imposte dalla procedura

(art. 3 LPrTCA) sono contenute e la prassi di questo Ufficio giudiziario le

interpreta certamente in maniera non rigorosa. Le impugnative devono comunque avere

un contenuto minimo che, in concreto, non è dato. Il Giudice non deve reperire

egli stesso le motivazioni per conto dell’assicurato ricorrente rispettivamente

non può e non deve indicare egli stesso conclusioni, ancor meno deve motivare

un gravame;

- che il termine dell’art. 4 LPrTCA, secondo cui

il giudice delegato ricevuto il ricorso lo esamina e può dichiararlo

irricevibile evadendolo, impone al Giudice di ritornare l’atto al mittente, se

lo stesso non ossequia i criteri imposti dall’art. 3, concedendo un termine

unico e non prorogabile di 15 giorni, per emendare l’atto. In difetto di emendamento

o di conformità alla procedura del nuovo atto, il ricorso viene dichiarato irricevibile;

- che va qui rammentato che gli art. 9 e 29 Cost.

fed. prevedono che ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo

il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato e che in

procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha

diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro

un termine ragionevole. In DTF 127 I 131, il TF ha rammentato che dall’art. 29

della Costituzione discende il divieto di un formalismo eccessivo (“Verbot

des überspitzten Formalismus) il quale si rivolge alla eccessiva severità

processuale ossia all’esigenza di forme che appaiono eccessive e non

giustificate da un interesse giustificato, fini a se stesse e tali da

asseverare in maniera esuberante il necessario l’applicazione del diritto di

merito (BGE 125 I 166 E. 3a S. 170 con rinvii);

- che il TF ha rilevato nella sentenza pubblicata

in DTF 130 V 177, che il formalismo eccessivo altro non é che una forma di

diniego di giustizia, ciò che si realizza quando in una procedura siano imposte

rigorose prescrizioni di forma senza che tale severità sia giustificata. Il TF si è in particolare così espresso:

“Überspitzter Formalismus … liegt vor, wenn für ein Verfahren

rigorose Formvorschriften aufgestellt werden, ohne dass die Strenge sachlich

gerechtfertigt wäre, wenn die Behörde formelle Vorschriften mit übertriebener

Schärfe handhabt oder an Rechtsschriften überspannte Anforderungen stellt und

den Bürgern und Bürgerinnen den Rechtsweg in unzulässiger Weise versperrt (BGE

120 V 417 Erw. 4b). Wohl sind im Rechtsgang prozessuale Formen unerlässlich, um

die ordnungsgemässe und rechtsgleiche Abwicklung des Verfahrens sowie die

Durchsetzung des materiellen Rechts zu gewährleisten. Nicht jede prozessuale

Formstrenge steht demnach mit Art. 29 Abs. 1 BV im Widerspruch.

Überspitzter Formalismus ist nur gegeben, wenn die strikte Anwendung der

Formvorschriften durch keine schutzwürdigen Interessen gerechtfertigt ist, zum

blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in

unhaltbarer Weise erschwert oder verhindert (BGE 128 II 142 Erw. 2a, 127 I 34 Erw.

2a/bb; zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE

125 I 170 Erw. 3a, 118 V 315 Erw. 4 mit Hinweis).“;

- che il principio della proporzionalità esige che

le misure adottate dall'ente pubblico siano idonee a raggiungere lo scopo

desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno

pregiudizievoli per i diritti dei privati (art. 36 cpv. 3 Cost. fed., DTF 128

Considerandi

II 340 consid. 4; 125 I 209 consid. 10d/aa pag. 223, 441 consid. 3b);

- che in concreto la procedura ticinese appare

decisamente tollerante, impone delle esigenze di contenuto tali da non rendere

necessario un patrocinio professionale, ma dette condizioni appaiono – seppur

minime – assolutamente irrinunciabili poiché il Giudice non può sostituire il

suo modo di vedere e sentire alla ricostruzione dei fatti e, soprattutto, alle

motivazioni ed alle conclusioni che incombono al ricorrente;

- che la procedura permette al ricorrente il cui

atto si manifesta manchevole, la possibilità di completare lo stesso imponendo

al Giudice di concedere un termine suppletorio per procedere in tal senso e con

la segnalazione delle carenze da parte del Giudice;

- che in concreto il fatto che l’assicurata abbia

lasciato trascorrere infruttuoso il termine per emendare il suo atto e non

abbia trasmesso al Tribunale un atto conforme, impongono al Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni di rigettare il ricorso in ordine siccome non ricevibile

per mancanza di indicazione dei fatti, delle motivazioni e delle conclusioni

necessarie.

Per questi

motivi

dichiara e pronuncia

1.

Il

ricorso è irricevibile.

2.

Non

si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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