36.2010.51
Ricorso che non adempie i presupposti formali necessari. Decreto di completazione. Termine disatteso. Irriceviblità
9 giugno 2010Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2010.51
Data decisione, Autorità:
09.06.2010, TCA
Titolo:
Ricorso che non adempie i presupposti formali necessari. Decreto di completazione. Termine disatteso. Irriceviblità
EMENDAMENTO
IRRICEVIBILITÀ
art. 3 LPTCA
art. 4 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.51
IR/lb
Lugano
9 giugno 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2010
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 29 gennaio
2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione
Ufficio dei contributi,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
Considerato
- che con atto del 26 febbraio 2010 RI 1, con
residenza a __________ in __________, ha trasmesso al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni, spedendola dalla Posta di __________, uno scritto recante il
proprio recapito, l’intestazione “reclamo” ed il seguente tenore:
“In riferimento al reclamo fatto in dicembre io sottoscritta … Vi
comunico che non sono in grado di affrontare il pagamento della cassa malati
svizzera …percepisco uno stipendio di soli Franchi 580,00 come ho già ribadito
diverse volte presso i Vostri uffici.
In attesa di non avere
più riscontri in futuro …”
- che il 1 marzo 2010 il Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni, come prassi adottata in presenza di ricorsi provenienti
dall’estero, ha chiesto l’eventuale elezione di un domicilio legale in Svizzera
“dove notificare gli atti giudiziari e la sentenza del Tribunale”;
- che l’11 marzo 2010 RI 1 ha trasmesso “documentazione
Ufficio dell’assicurazione malattia Canton Ticino e reclamo 26.02.2010”
eleggendo domicilio legale in Svizzera;
- che, alla luce dell’assenza di motivazione e di
conclusioni e quindi del mancato rispetto dei requisiti minimi imposti dalla
procedura per considerare ricevibile il ricorso, il Giudice delegato del
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha assegnato a RI 1 un termine di 15
giorni per emendare l’atto completando l’esposizione dei fatti, indicando le proprie
motivazioni e conclusioni precise;
- che RI 1 ha trasmesso a questo Tribunale copia
della disdetta del suo contratto di lavoro con __________ datata 12 aprile 2010
“rinunciando al regolare periodo di preavviso di mesi due”, con liberazione
immediata dagli impegni;
- che tale atto è stato trasmesso
all’amministrazione cantonale che ha inviato comunicazione il successivo 22 aprile
Fatti
2010 all’assicurata con copia al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni;
- che la signora RI 1 non ha fatto pervenire
alcuna comunicazione e nessuna reazione al decreto di completamento 15 marzo
2010 nel termine concesso, e successivamente sino alla data di redazione della
presente;
- che per essere ricevibile un ricorso inoltrato
al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve contenere una concisa
esposizione dei fatti, una motivazione e precise conclusioni. L’atto inoltrato
dalla ricorrente non adempie manifestamente questi criteri non indicando la
decisione impugnata (comunque successivamente prodotta), non specificando
nessun fatto se non segnalando entrate contenute, senza formulare conclusioni
precise se non il desiderio di “non avere più riscontri in futuro”;
- che le esigenze di forma imposte dalla procedura
(art. 3 LPrTCA) sono contenute e la prassi di questo Ufficio giudiziario le
interpreta certamente in maniera non rigorosa. Le impugnative devono comunque avere
un contenuto minimo che, in concreto, non è dato. Il Giudice non deve reperire
egli stesso le motivazioni per conto dell’assicurato ricorrente rispettivamente
non può e non deve indicare egli stesso conclusioni, ancor meno deve motivare
un gravame;
- che il termine dell’art. 4 LPrTCA, secondo cui
il giudice delegato ricevuto il ricorso lo esamina e può dichiararlo
irricevibile evadendolo, impone al Giudice di ritornare l’atto al mittente, se
lo stesso non ossequia i criteri imposti dall’art. 3, concedendo un termine
unico e non prorogabile di 15 giorni, per emendare l’atto. In difetto di emendamento
o di conformità alla procedura del nuovo atto, il ricorso viene dichiarato irricevibile;
- che va qui rammentato che gli art. 9 e 29 Cost.
fed. prevedono che ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo
il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato e che in
procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha
diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro
un termine ragionevole. In DTF 127 I 131, il TF ha rammentato che dall’art. 29
della Costituzione discende il divieto di un formalismo eccessivo (“Verbot
des überspitzten Formalismus) il quale si rivolge alla eccessiva severità
processuale ossia all’esigenza di forme che appaiono eccessive e non
giustificate da un interesse giustificato, fini a se stesse e tali da
asseverare in maniera esuberante il necessario l’applicazione del diritto di
merito (BGE 125 I 166 E. 3a S. 170 con rinvii);
- che il TF ha rilevato nella sentenza pubblicata
in DTF 130 V 177, che il formalismo eccessivo altro non é che una forma di
diniego di giustizia, ciò che si realizza quando in una procedura siano imposte
rigorose prescrizioni di forma senza che tale severità sia giustificata. Il TF si è in particolare così espresso:
“Überspitzter Formalismus … liegt vor, wenn für ein Verfahren
rigorose Formvorschriften aufgestellt werden, ohne dass die Strenge sachlich
gerechtfertigt wäre, wenn die Behörde formelle Vorschriften mit übertriebener
Schärfe handhabt oder an Rechtsschriften überspannte Anforderungen stellt und
den Bürgern und Bürgerinnen den Rechtsweg in unzulässiger Weise versperrt (BGE
120 V 417 Erw. 4b). Wohl sind im Rechtsgang prozessuale Formen unerlässlich, um
die ordnungsgemässe und rechtsgleiche Abwicklung des Verfahrens sowie die
Durchsetzung des materiellen Rechts zu gewährleisten. Nicht jede prozessuale
Formstrenge steht demnach mit Art. 29 Abs. 1 BV im Widerspruch.
Überspitzter Formalismus ist nur gegeben, wenn die strikte Anwendung der
Formvorschriften durch keine schutzwürdigen Interessen gerechtfertigt ist, zum
blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in
unhaltbarer Weise erschwert oder verhindert (BGE 128 II 142 Erw. 2a, 127 I 34 Erw.
2a/bb; zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE
125 I 170 Erw. 3a, 118 V 315 Erw. 4 mit Hinweis).“;
- che il principio della proporzionalità esige che
le misure adottate dall'ente pubblico siano idonee a raggiungere lo scopo
desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno
pregiudizievoli per i diritti dei privati (art. 36 cpv. 3 Cost. fed., DTF 128
Considerandi
II 340 consid. 4; 125 I 209 consid. 10d/aa pag. 223, 441 consid. 3b);
- che in concreto la procedura ticinese appare
decisamente tollerante, impone delle esigenze di contenuto tali da non rendere
necessario un patrocinio professionale, ma dette condizioni appaiono – seppur
minime – assolutamente irrinunciabili poiché il Giudice non può sostituire il
suo modo di vedere e sentire alla ricostruzione dei fatti e, soprattutto, alle
motivazioni ed alle conclusioni che incombono al ricorrente;
- che la procedura permette al ricorrente il cui
atto si manifesta manchevole, la possibilità di completare lo stesso imponendo
al Giudice di concedere un termine suppletorio per procedere in tal senso e con
la segnalazione delle carenze da parte del Giudice;
- che in concreto il fatto che l’assicurata abbia
lasciato trascorrere infruttuoso il termine per emendare il suo atto e non
abbia trasmesso al Tribunale un atto conforme, impongono al Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni di rigettare il ricorso in ordine siccome non ricevibile
per mancanza di indicazione dei fatti, delle motivazioni e delle conclusioni
necessarie.
Per questi
motivi
dichiara e pronuncia
1.
Il
ricorso è irricevibile.
2.
Non
si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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