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Decisione

36.2010.52

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 maggio 2011Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i gravi motivi di salute che hanno colpito la madre di un assicurato da oltre

un anno (STCA dell'8 febbraio

2007, inc. 36.2006.244).

L'intempestività dell'inoltro

del formulario da parte di una giovane donna che, per ragioni umanamente

comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un'epoca di concreta difficoltà, non è stato

ritenuto motivo giustificativo (STCA del 21 maggio 2007, inc. 36.2007.50).

Analogamente, nella

sentenza del 25 maggio 2007 (inc. 36.2007.55), la dimenticanza della scadenza

del termine da parte di una persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il

suo lavoro in maniera certamente altruista e lodevole” invece della propria

necessità economica, non è stato ritenuto come sufficiente.

Con sentenza del 16

agosto 2007 (inc. 36.2007.86) il Tribunale ha stabilito che la malattia, e la morte ad essa conseguente, di un congiunto, anche

quando imponga trasferte impegnative e soggiorni all'estero prolungati, non

sono tali da giustificare il ritardo nell'inoltro delle domande di riduzione

del premio, visto il lungo periodo di tempo concesso per l'esercizio di questo

diritto.

Questo concetto è

stato ulteriormente ribadito nella sentenza del 28 luglio 2008 (inc.

36.2008.80), dove il genitore della moglie del ricorrente era mancato nel

periodo critico, circostanza questa che aveva indubbiamente creato subbuglio,

oltre a grande dolore nei membri della famiglia. Tale evenienza, però, alla

luce della lunghezza del termine per l'inoltro della domanda di sussidio, e della semplicità della

procedura, così come della possibilità di delegare a terzi il compimento dell'atto, non era stato ritenuto giustificativo

del ritardo.

Neppure il momento

difficile vissuto dalla famiglia dell'assicurata, il tumore che la madre ha superato, l'intervento chirurgico subito dal padre ed i

grossi rischi per la vita da questi corsi, nonché le conseguenze di tali eventi

sugli impegni della ricorrente, non sono stati ritenuti atti a giustificare il

ritardo (STCA del 23 settembre 2008, inc. 36.2008.100),

in concreto, come

detto, l'assicurato ha

giustificato la propria inattività entro i termini fissati dall'UAM con la comunicazione del 12 giugno 2008

riguardo alla scelta del sistema sanitario nazionale a cui affiliarsi,

evidenziando semplicemente di essere stato assente da casa per un lungo periodo,

questa circostanza,

esaminata alla luce della casistica esposta, non è tuttavia sufficiente

per giustificare il mancato inoltro (tempestivo) del modulo TI1 da parte dell'assicurato,

alla luce di quanto precede,

Considerandi

le spiegazioni - troppo vaghe - fornite dal ricorrente non possono

essere intese quali caso giustificato e non costituiscono motivo

che possa sanare il mancato invio all'Ufficio assicurazione malattia della richiesta di opzione entro il

termine supplementare del 30 settembre 2008, quale invece poteva essere una

grave malattia improvvisa che avesse impedito l'assicurato di agire

tempestivamente od avesse creato l'impossibilità, per altri motivi (per esempio

un incidente con conseguenze notevoli), di compiere gli atti necessari entro il

termine previsto per far valere l'opzione in questione,

non sono di

conseguenza dati in specie i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza,

sia quella federale sia quella sviluppata da questo Tribunale, per giustificare

il mancato rispetto del termine di tre mesi per esercitare il diritto d'opzione per il sistema sanitario nazionale

in virtù della cifra 3 lett. b/aa dell'Allegato II dell'ALC

e dell'Allegato VI del

regolamento n. 1408/71,

questo Tribunale

osserva, poi, che tanto più il bisogno economico è pressante, quanto più l'attenzione e la diligenza che le persone

interessate debbono porre al rispetto del termine, che appare comunque

sufficientemente lungo e facile da rispettare poiché le procedure non

richiedono passi complessi, deve essere alta,

in questo senso, va

ribadito che sia la lettera del 12 giugno 2008 spedita all'interessato, sia le altre comunicazioni

adottate dall'UAM per informare

i frontalieri su questa questione, indicavano chiaramente che il termine del 30

settembre 2008 era definitivo ed improrogabile e che quindi andava rispettato

per evitare di essere affiliati alla cassa malati svizzera,

da quanto precede discende

che in virtù dell'ALC ed in particolare del regolamento n. 1408/71, che prevede

l'affiliazione obbligatoria nello Stato in cui viene svolta l'attività

lucrativa (fatte salve determinate situazioni, quali quelle elencate alla cifra 3 dell'Allegato VI del regolamento n. 1408/71, cfr. consid. 7, che in concreto

non si sono realizzate), a giusta ragione l'Ufficio assicurazione

malattia ha affiliato d'ufficio

il ricorrente ad una cassa malati svizzera,

non presentando tempestivamente l'apposito formulario all'UAM, rispettivamente non avendo esercitato il proprio diritto

d'opzione nei tre mesi supplementari concessi con la sanatoria, l'insorgente deve ora sopportare le

conseguenze della sua inadempienza,

ne discende, così, che

l'esercizio del diritto d'opzione da parte del ricorrente non

è avvenuto entro il termine legale di tre mesi – né dal momento in cui ha

iniziato la sua attività in Svizzera né dall'avvio della procedura di sanatoria

del 2008 - e che quindi tale situazione non può esonerarlo dall'obbligo di essere affiliato alla cassa malati svizzera fintanto che

lavora nel nostro Paese,

neppure le

dichiarazioni di volontà di rimanere affiliato al sistema sanitario italiano

espresse con il reclamo ed il ricorso possono soccorrerlo, poiché esse sono manifestamente

tardive,

stanti le

considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere confermata ed il

ricorso integralmente respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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