36.2010.52
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13 maggio 2011Italiano21 min
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Numero d'incarto:
36.2010.52
Data decisione, Autorità:
13.05.2011, TCA
Titolo:
Affiliazione d'ufficio di frontaliere a CM Svizzera.Mancata tempestiva opzione per sistema sanitario del Paese di residenza. Termine di sanatoria decorso infruttuoso: assicurato è stato assente da casa per lungo tempo, ma questa motivazione non giustfica a sufficienza il non aver optato entro 3 mesi
AFFILIAZIONE D'UFFICIO IN SVIZZERA
DIRITTO DI OPZIONE
FRONTALIERI
INTEMPESTIVITÀ
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
RESTITUZIONE DEI TERMINI
RITARDO INGIUSTIFICATO
A cpv. 1 let. o cf. 3 ALC ALL2
art. 13 cpv. 2 let. a CEE1408/71
art. 89 CEE1408/71
art. 95a cpv. 1 LAMAL
art. 41 LPGA
art. 2 cpv. 6 OAMAL
art. 11 cpv. 2 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.52
TB
Lugano
13 maggio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 marzo 2010 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 29 gennaio
2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio
dei contributi, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in fatto che
RI 1, nato nel 1984,
cittadino italiano residente a __________ (__________, Italia), dal 2006 beneficia
di un permesso G per frontalieri e da allora è attivo presso la ditta __________
di __________ (doc. I),
con decisione del 27
gennaio 2009 (doc. 1) l'allora Ufficio dell'assicurazione malattia (dal 1°
febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi) ha
affiliato d'ufficio RI 1, con effetto dal medesimo giorno, a __________, non
avendo egli esercitato il diritto d'opzione in favore del sistema sanitario del
suo Paese di residenza né entro il termine di tre mesi previsto dall'Allegato
II all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, Sezione A, punto 1,
lett. o, cifra 3, lett. b/aa, né entro il termine del 30 settembre 2008
accordato il 12 giugno 2008 dall'Ufficio dell'assicurazione malattia (UAM),
previa indicazione delle Autorità federali, per sanare la situazione venutasi a
creare in seguito al mancato esercizio del diritto di opzione da parte di migliaia
di frontalieri residenti in Italia,
a seguito del reclamo
del 26 febbraio 2009 (doc. 2) con cui l'assicurato ha osservato di essere già
affiliato in Italia e di essersi dimenticato di esercitare il suo diritto
d'opzione a causa di un grave disguido personale, l'UAM ha confermato il suo
provvedimento con decisione su reclamo del 29 gennaio 2010 (doc. A),
contro la predetta
decisione RI 1 è insorto al TCA il 3 marzo 2010 (doc. I), sostenendo che vista
l'assenza per un lungo periodo dalla propria abitazione, ha ricevuto con
notevole ritardo il sollecito per la compilazione del formulario TI1. Il
ricorrente ha inoltre evidenziato che il 16 aprile 2009 (doc. 3) ha dato la disdetta
a __________ della polizza assicurativa n. __________, essendo già affiliato al
sistema sanitario italiano e visto che in caso di malattia può più agevolmente
accedere alle cure prestate in Italia, intende rimanere assicurato a questo
sistema. L'insorgente ha quindi chiesto di accettare la disdetta della sua polizza
assicurativa e di ritenere che il suo ricorso valga come scelta a favore del
sistema sanitario italiano,
con risposta del 18
marzo 2010 (doc. V) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto la reiezione
del ricorso, ricordando che né quando ha ricevuto nel 2006 il permesso come
lavoratore frontaliere né nell'ambito della procedura di sanatoria, il ricorrente
ha optato per il sistema sanitario del suo Paese di domicilio. Inoltre, su
questa questione l'amministrazione ha evidenziato che spettava comunque all'interessato
informarsi sul suo obbligo assicurativo, visto che esercita un'attività lavorativa
in un Paese estero in cui l'informazione al riguardo è stata comunque debitamente
data con l'aiuto di diversi mezzi di comunicazione. Comunque, le motivazioni
date dall'assicurato non giustificano il mancato invio del formulario TI1 entro
il 30 settembre 2008 e pertanto egli non può essere esonerato dall'essere
assicurato ad un assicuratore malattia svizzero,
il ricorrente non ha
formulato nuove osservazioni (doc. VI),
considerato in diritto che
la presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell'istruttoria
o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011;
STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre
2007),
l'Accordo del 21
giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS
0.142.112.681) è entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed è applicabile al caso
di specie sotto il profilo temporale,
giusta l'art. 1 cpv. 1
dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte
integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato,
le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare
il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), come pure
il già citato regolamento (CEE) n. 574/72, oppure disposizioni equivalenti.
Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a), all'ALC e a questi due regolamenti
di coordinamento. Per contro i due nuovi regolamenti (CEE) n. 883/2004 (GU L
200 del 7 giugno 2004) e 987/2009 (GU L 284 del 30 ottobre 2009), che hanno
rimpiazzato i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 e che sono applicabili
nell'Unione europea dal 1° maggio 2010, non sono ancora validi nelle relazioni
tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE (comunicazione UFSP agli
assicuratori e ai governi cantonali del 30 aprile 2010),
la regolamentazione
poc'anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame pure da un punto di
vista personale e materiale. Di cittadinanza italiana, il ricorrente è infatti
un lavoratore che è o è stato soggetto alla legislazione di uno o più Stati
membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Inoltre l'oggetto del contendere
riguarda l'applicazione di legislazioni (sul concetto v. art. 1 lett. j del
regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi enumerati espressamente
all'art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più precisamente alla sua lettera
a (prestazioni di malattia e di maternità; cfr. DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag.
343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.),
trattandosi di una
fattispecie internazionale, occorre in primo luogo stabilire il diritto applicabile,
il titolo II del
regolamento n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene alcune regole per la
risoluzione della questione. L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità
della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13
n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni di un solo Stato membro.
Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto alla legislazione del suo
Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul territorio di un altro
Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria
sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro. Il
lavoratore frontaliere è dunque soggetto, in virtù di questo principio, alla
legislazione dello Stato in cui lavora (principio della lex loci laboris); lo
Stato competente è lo Stato di impiego (art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n.
1408/71; DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; 133 V 137 consid. 6.1 pag. 143
con riferimenti),
sono però possibili
eccezioni a questo principio. In effetti, in applicazione dell'art. 89 del
regolamento n. 1408/71, l'Allegato VI dello stesso regolamento indica le modalità
particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri. Questo
allegato è stato completato dalla Sezione A dell'Allegato II ALC “Coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale”, da cui risulta che le persone soggette alle
disposizioni di legge svizzere possono, su domanda, essere esentate
dall'assicurazione obbligatoria (LAMal) per tutto il tempo in cui risiedono in
uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di
malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e, in alcuni casi, Finlandia e
Portogallo (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3b, nella sua versione
modificata dalle decisioni n. 2/2003 e 1/2006 del Comitato misto UE-Svizzera
del 15 luglio 2003 e del 6 luglio 2006 [RU 2004 1277 e RU 2006 5851]). Tale
facoltà è comunemente detta “diritto d'opzione” (DTF 135 V 339 consid. 4.3.2 pag. 344 con riferimenti; sull'origine e la portata pratica di questo
diritto d'opzione cfr. Riondel Besson,
La sécurité sociale des travailleurs frontaliers dans le cadre de l'Accord sur
la libre circulation des personnes, signé entre la Suisse et la Communauté européenne:
l'exemple de l'assurance-maladie maternité, CGSS 30/2003 pag. 24 e Ursula Hohn, Rechtsprobleme bei der Umsetzung
des Koordinationsrechts in der Krankenversicherung, in: Thomas Gächter [ed.],
Das europäische Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die Schweiz,
2006, pagg. 66 seg.),
in virtù di questo
diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che lavorano in Svizzera
possono scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari senza attività lavorativa
– in Svizzera secondo il regime di assicurazione malattia della LAMal oppure in
Italia secondo il sistema sanitario nazionale italiano. L'eventuale esenzione
dall'obbligo di assicurazione in Svizzera deve però essere chiesta con una
domanda che va presentata alla competente autorità cantonale in materia di
assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre mesi successivi
all'obbligo di assicurarsi in Svizzera (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o
cifra 3 b aa e bb; Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in Soziale Sicherheit,
SBVR, 2a ed. 2007, pag. 423, n. 73 e 75; Guylaine
Riondel Besson, Le droit d'option en matière d'assurance maladie dans le
cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes: difficultés de mise
en oeuvre et conséquences pour les assurés [in seguito: Le droit d'option], in:
Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, 42/2009, pag. 35; Bettina Kahil-Wolff/ Corinne Pacifico,
Sécurité sociale, droit du travail et fiscalité: le droit applicable en cas de
situations transfrontalières, in: Assujettissement, cotisations et questions
connexes selon l'Accord sur la libre circulation des personnes CH-CE, 2004,
pag. 37). Per i lavoratori frontalieri, detto termine comincia a decorrere dal
primo giorno di lavoro (Riondel Besson,
Le droit d'option, op. cit., pag. 35),
preso atto delle difficoltà incontrate
dai lavoratori frontalieri italiani nel comprendere ed esercitare il diritto di
opzione come pure dell'enorme mole di lavoro e dei rischi di incasso che
l'affiliazione d'ufficio di così tante persone avrebbe comportato per il
Cantone Ticino e gli assicuratori, gli organi esecutivi cantonali e federali
hanno cercato una soluzione che permettesse loro di "regolarizzare"
la posizione dei molti lavoratori frontalieri inadempienti. Sollecitato in tal
senso dall'UAM, l'UFSP ha allora ricordato all'autorità cantonale che l'assegnazione,
in casi giustificati, di un termine straordinario per l'esercizio del diritto
di opzione corrisponde alla soluzione prevista dall'Allegato II ALC,
quest'ultimo alla sua Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa seconda frase disponendo
che quando in casi giustificati la richiesta è presentata dopo il termine di
tre mesi, l'esenzione diventa efficace dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione
obbligatoria. In tali circostanze, l'UFSP ha dato, insieme all'UFAS, il proprio
benestare per una procedura in sanatoria,
così, oltre al bollettino stampa 3
giugno 2008 del Consiglio di Stato, le autorità cantonali hanno inviato il 12
giugno 2008 a oltre 12'600 lavoratori frontalieri, che non avevano fatto uso
del diritto di opzione, una lettera personale in cui li si avvisava della possibilità
di compilare l'allegato modulo TI1 e di ritornarlo a mezzo di una busta -
anch'essa allegata e già provvista di indirizzo - entro il 30 settembre 2008
(termine supplementare di tre mesi, unico e straordinario), con la precisazione
che se non vi avessero dato seguito sarebbero stati obbligati ad assicurarsi in
Svizzera e con loro ogni familiare non esercitante un'attività lavorativa.
Oltre a ciò l'amministrazione ha pure trasmesso una comunicazione specifica a
13'569 datori di lavoro - anch'essi incaricati, in virtù del diritto cantonale
di applicazione (v. art. 6a cpv. 1 lett. a LAMal e art. 10 OAMal), di fornire
ai lavoratori non domiciliati soggetti all'obbligo di assicurazione le
informazioni necessarie (art. 16 della legge cantonale di applicazione della
LAMal del 26 giugno 1997 [LCAMal; RL/TI 6.4.6.1] e art. 5 del relativo regolamento
esecutivo [RLCAMal; RL/TI 6.4.6.1.1]) -, ha informato 11 sindacati ed ha
coinvolto 8 enti vari con spettro d'azione allargato (Camera di Commercio,
Ticino Turismo, Associazione Industrie Ticinesi [AITI], Associazione ticinese
dei Giornalisti, Unione contadini ticinesi e Segretariato agricolo,
Hotelleriesuisse Ticino, Società svizzera impresari costruttori [SSIC TI],
Gastroticino). L'operazione ha permesso di "regolarizzare" il 95.8%
dei frontalieri interessati che hanno optato in favore della copertura assicurativa
nel proprio Paese di residenza,
per l'art. 2 cpv. 6
OAMal, introdotto in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, a domanda, sono
esentate dall'obbligo d'assicurazione – sancito dall'art. 3 cpv. 3 lett. a LAMal
in combinazione con l'art. 1 cpv. 2 lett. d OAMal (v. DTF 131 V 202 consid.
2.2.1 pag. 205) – le persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea,
purché possano esservi esentate conformemente all'ALC e al relativo Allegato II
e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza
sia durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in
Svizzera,
in concreto il TCA
evidenzia che, come correttamente affermato dall'amministrazione, spettava
all'assicurato, quando ha iniziato a lavorare sul territorio svizzero, optare
entro tre mesi per uno o l'altro dei sistemi assicurativi nazionali,
come visto, infatti,
il termine di tre mesi di cui usufruiscono i lavoratori frontalieri per esercitare il diritto d'opzione comincia a decorrere dal
primo giorno di lavoro. Pertanto, da quando ha iniziato il 2 maggio 2006 la sua
attività lavorativa nel Cantone Ticino presso __________, l'assicurato aveva
dunque tempo fino al 2 agosto 2006 per scegliere a quale sistema assicurativo
affiliarsi, ma egli non ha inviato all'allora UAM l'apposito modulo TI1,
tuttavia, la
successiva messa in atto nel 2008 della procedura in sanatoria - oggetto della
presente vertenza - ha riaperto un nuovo termine, scaduto il 30 settembre 2008,
per esercitare questo diritto di opzione per chi non vi aveva ancora provveduto,
l'interessato nel suo
atto ricorsuale (doc. I pag. 10) non ha contestato di non essere stato
informato circa il suo diritto di opzione in favore del sistema sanitario del
suo Paese di residenza, ma ha affermato di avere saputo in
ritardo della possibilità di esercitare questo diritto per il sistema sanitario
a cui intendeva essere affiliato, perché è stato lontano da casa per un lungo
periodo,
nel caso concreto, occorre
verificare se la motivazione addotta dall'assicurato con il ricorso sia
sufficiente per scusare la sua inadempienza,
la cifra 3 lett. b/aa
dell'Allegato II degli Accordi
bilaterali prevede che la domanda di sottomissione al sistema sanitario sociale
del Paese di residenza debba essere presentata entro i tre mesi
successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera; quando, in casi
giustificati, la richiesta è presentata dopo questo termine, l'esenzione
diventa efficace dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione
obbligatoria (effetti ex tunc),
la norma non specifica e non dettaglia
le ipotesi in cui il ritardo possa essere giustificato,
questo Tribunale ritiene che i "casi
giustificati" previsti da questo disposto siano assimilabili, per
analogia, al principio della restituzione dei termini che, nell'ambito delle assicurazioni sociali rette dal
diritto federale, è contemplato all'art. 41 LPGA. Questa norma prevede che se il richiedente o il suo
rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine
stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla
cessazione dell'impedimento e
compia l'atto omesso,
per "impedimento
non colpevole", si intende non soltanto l'impossibilità oggettiva o la
forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o
da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente.
In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza
(DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA I 393/01 del 21
novembre 2001; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2009, N. 4 ad art. 41, pag. 526; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 seg.; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n.
151),
la giurisprudenza
federale ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente,
in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere,
la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo. Non basta
però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine
stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare
un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, pag.
32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K
34/03 del 2 luglio 2003),
non costituiscono, per
contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,
rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale
(STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6,
consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339,
consid. 3; DTF 110 V 210, consid. 4),
a livello cantonale,
una regolamentazione simile è stata adottata nell'ambito del diritto alla riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria (art. 65 LAMal),
concretizzata a livello ticinese con la legge di applicazione (LCAMal) ed il
regolamento (RLCAMal),
quest'ultimo, all'art. 11 cpv. 2, prevede che "Per casi particolari e per
ragioni comprovate", l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che
giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta di riduzione dei premi,
partendo dalla
considerazione che la LCAMal ed il RLCAMal vogliono una procedura semplice,
senza necessità di produrre documentazione specifica e senza particolari
esigenze formali, il Tribunale cantonale delle assicurazioni, nella sua
costante prassi, ha interpretato in modo restrittivo tale norma cantonale,
il TCA ha, ad esempio, già considerato che un ritardo di oltre un anno a fronte di un'importante malattia dello stesso assicurato
non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002, inc. 36.2002.5).
Ha inoltre ritenuto
insufficiente, come motivo giustificativo, che
l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti difficoltà fisiche e
psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del
premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è
stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche
per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla
riduzione dei premi di cassa malati (STCA 14 marzo 2006, inc. 36.2006.16; STCA del 21 luglio 2008, inc. 36.2008.49/53/54).
Alla medesima
soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro
la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto.
Queste difficoltà non l'hanno
comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio, operazione
che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre 2006, inc. 36.2006.113).
Insufficienti, ancora,
Fatti
i gravi motivi di salute che hanno colpito la madre di un assicurato da oltre
un anno (STCA dell'8 febbraio
2007, inc. 36.2006.244).
L'intempestività dell'inoltro
del formulario da parte di una giovane donna che, per ragioni umanamente
comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un'epoca di concreta difficoltà, non è stato
ritenuto motivo giustificativo (STCA del 21 maggio 2007, inc. 36.2007.50).
Analogamente, nella
sentenza del 25 maggio 2007 (inc. 36.2007.55), la dimenticanza della scadenza
del termine da parte di una persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il
suo lavoro in maniera certamente altruista e lodevole” invece della propria
necessità economica, non è stato ritenuto come sufficiente.
Con sentenza del 16
agosto 2007 (inc. 36.2007.86) il Tribunale ha stabilito che la malattia, e la morte ad essa conseguente, di un congiunto, anche
quando imponga trasferte impegnative e soggiorni all'estero prolungati, non
sono tali da giustificare il ritardo nell'inoltro delle domande di riduzione
del premio, visto il lungo periodo di tempo concesso per l'esercizio di questo
diritto.
Questo concetto è
stato ulteriormente ribadito nella sentenza del 28 luglio 2008 (inc.
36.2008.80), dove il genitore della moglie del ricorrente era mancato nel
periodo critico, circostanza questa che aveva indubbiamente creato subbuglio,
oltre a grande dolore nei membri della famiglia. Tale evenienza, però, alla
luce della lunghezza del termine per l'inoltro della domanda di sussidio, e della semplicità della
procedura, così come della possibilità di delegare a terzi il compimento dell'atto, non era stato ritenuto giustificativo
del ritardo.
Neppure il momento
difficile vissuto dalla famiglia dell'assicurata, il tumore che la madre ha superato, l'intervento chirurgico subito dal padre ed i
grossi rischi per la vita da questi corsi, nonché le conseguenze di tali eventi
sugli impegni della ricorrente, non sono stati ritenuti atti a giustificare il
ritardo (STCA del 23 settembre 2008, inc. 36.2008.100),
in concreto, come
detto, l'assicurato ha
giustificato la propria inattività entro i termini fissati dall'UAM con la comunicazione del 12 giugno 2008
riguardo alla scelta del sistema sanitario nazionale a cui affiliarsi,
evidenziando semplicemente di essere stato assente da casa per un lungo periodo,
questa circostanza,
esaminata alla luce della casistica esposta, non è tuttavia sufficiente
per giustificare il mancato inoltro (tempestivo) del modulo TI1 da parte dell'assicurato,
alla luce di quanto precede,
Considerandi
le spiegazioni - troppo vaghe - fornite dal ricorrente non possono
essere intese quali caso giustificato e non costituiscono motivo
che possa sanare il mancato invio all'Ufficio assicurazione malattia della richiesta di opzione entro il
termine supplementare del 30 settembre 2008, quale invece poteva essere una
grave malattia improvvisa che avesse impedito l'assicurato di agire
tempestivamente od avesse creato l'impossibilità, per altri motivi (per esempio
un incidente con conseguenze notevoli), di compiere gli atti necessari entro il
termine previsto per far valere l'opzione in questione,
non sono di
conseguenza dati in specie i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza,
sia quella federale sia quella sviluppata da questo Tribunale, per giustificare
il mancato rispetto del termine di tre mesi per esercitare il diritto d'opzione per il sistema sanitario nazionale
in virtù della cifra 3 lett. b/aa dell'Allegato II dell'ALC
e dell'Allegato VI del
regolamento n. 1408/71,
questo Tribunale
osserva, poi, che tanto più il bisogno economico è pressante, quanto più l'attenzione e la diligenza che le persone
interessate debbono porre al rispetto del termine, che appare comunque
sufficientemente lungo e facile da rispettare poiché le procedure non
richiedono passi complessi, deve essere alta,
in questo senso, va
ribadito che sia la lettera del 12 giugno 2008 spedita all'interessato, sia le altre comunicazioni
adottate dall'UAM per informare
i frontalieri su questa questione, indicavano chiaramente che il termine del 30
settembre 2008 era definitivo ed improrogabile e che quindi andava rispettato
per evitare di essere affiliati alla cassa malati svizzera,
da quanto precede discende
che in virtù dell'ALC ed in particolare del regolamento n. 1408/71, che prevede
l'affiliazione obbligatoria nello Stato in cui viene svolta l'attività
lucrativa (fatte salve determinate situazioni, quali quelle elencate alla cifra 3 dell'Allegato VI del regolamento n. 1408/71, cfr. consid. 7, che in concreto
non si sono realizzate), a giusta ragione l'Ufficio assicurazione
malattia ha affiliato d'ufficio
il ricorrente ad una cassa malati svizzera,
non presentando tempestivamente l'apposito formulario all'UAM, rispettivamente non avendo esercitato il proprio diritto
d'opzione nei tre mesi supplementari concessi con la sanatoria, l'insorgente deve ora sopportare le
conseguenze della sua inadempienza,
ne discende, così, che
l'esercizio del diritto d'opzione da parte del ricorrente non
è avvenuto entro il termine legale di tre mesi – né dal momento in cui ha
iniziato la sua attività in Svizzera né dall'avvio della procedura di sanatoria
del 2008 - e che quindi tale situazione non può esonerarlo dall'obbligo di essere affiliato alla cassa malati svizzera fintanto che
lavora nel nostro Paese,
neppure le
dichiarazioni di volontà di rimanere affiliato al sistema sanitario italiano
espresse con il reclamo ed il ricorso possono soccorrerlo, poiché esse sono manifestamente
tardive,
stanti le
considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere confermata ed il
ricorso integralmente respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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