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Decisione

36.2010.53

Ricorso in lingua tedesca senza adeguata motivazione e senza precise conclusioni. Irricevibile

31 marzo 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

1 ed un conteggio datato 4 febbraio 2010 dell’assicuratore malattia comportante

una richiesta di pagamento di CHF 271,85;

- che il

conteggio (recante il numero: 97342279/V14405055) ha preso in considerazione

prestazioni fatturate dal __________ di __________ durante il periodo dal 4 al

25 novembre 2009 per un importo complessivo di CHF 864,90 ed onorate da CO 1.

L’assicuratore ha determinato, in applicazione della sola LAMal, le aliquote e

la residua franchigia a carico della signora RI 1 in CHF 271,85;

- che il

Giudice delegato, ricevuto l’esposto, ha chiesto alla signora RI 1 di volere da

un lato tradurre e dall’altro completare l’esposto e ciò dopo avere fornito le

necessarie informazioni circa la procedura applicabile e le conseguenze in caso

di inadempienza;

- che, più

specificatamente, il giudice delegato ha segnalato all’esponente quanto segue:

A.1. Sono

possibili ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in ambito di

assicurazione contro le malattie (LAMal) unicamente contro decisioni rese su

opposizione dell'assicuratore per quanto attiene l'assicurazione obbligatoria

delle cure medico sanitarie.

All'assicurato

è pure possibile inoltrare una petizione al Tribunale nel caso di contestazioni

relative alle coperture complementari sostanzialmente rette dal diritto

privato.

A.2. Nel Suo caso Lei

produce unicamente un conteggio di prestazioni effettuato da CO 1.

L'assicuratore, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie,

ha conteggiato una fattura del __________ di __________ (CHF 309,10) ritenendo

la quota della franchigia ancora aperta (CHF 206,00) e la partecipazione del

10% sull'importo residuo. Nel medesimo conteggio CO 1 ha valutato ulteriori 2

fatture del fornitore di prestazioni.

A.3. Lei non sembra

disporre di una decisione resa su opposizione emessa da CO 1.

Per

ottenere tale decisione basta domandare formalmente e chiaramente l'emanazione

di tale provvedimento all'assicuratore.

A.4. Già per i motivi

che precedono il Suo ricorso appare irricevibile. Qualora invece una decisione

su opposizione fosse stata emessa la invito a volerla produrre subito e ad

emendare, come le indicherò qui di seguito, il Suo esposto.

B.1. Le procedure di

ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni sono rette dalla legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del

23 giugno 2008. Questa legge, non diversamente da quella del 1961 che l'ha preceduta,

prevede che (art. 3): "L'atto di ricorso deve essere redatto in lingua italiana".

B.2. Lei è domiciliata

a __________, vive quindi in Ticino, e le è noto che la lingua ufficiale nel

nostro Cantone è l'italiano.

Per

essere ricevibile il Suo ricorso deve essere quindi debitamente tradotto in

lingua italiana.

C.1. Non solo la

procedura impone la lingua ufficiale del Cantone ma prevede obbligatoriamente

che il ricorso contenga una:

"concisa esposizione dei

fatti"

Il termine

"concisa" (bündig/konzis in tedesco) intende breve, per quanto possibile,

riassunto dell'evoluzione dei fatti. Pur comprendendo il Suo desiderio, o la

sua esigenza, di volere esporre una serie di fatti per contestualizzare la situazione

il Suo ricorso di 51 pagine manoscritte non è, purtroppo, rispettoso del precetto

procedurale.

Qualora

intendesse mantenere il Suo ricorso la invito pertanto, sotto pena di

dichiarare l'atto irricevibile, di volere trasmettere un esposto conciso,

limitato ai fatti di causa.

D.1. La procedura

prevede poi che, dopo la concisa esposizione dei fatti, venga indicata nel

ricorso una "breve motivazione".

D.2. Anche in questo

caso il Suo esposto difetta sia per la necessità di contenuti che per l'aspetto

della brevità. Qualora intendesse mantenere il gravame la invito a volere

correggere questo aspetto.

E.1. Il ricorso deve concludere con precise richieste.

Nel Suo caso queste difettano.

E.2. Anche in questo

caso il ricorso, qualora fosse mantenuto, dovrà presentare precise conclusioni,

in difetto di che sarà dichiarato irricevibile.

- che,

con scritto del 23 marzo 2010 la signora RI 1i ha fatto pervenire, in lingua

italiana, un esposto dal contenuto non sempre intelleggibile in cui evidenzia

di avere, a partire dal 1994, iniziato ad inoltrare denunce contro diverse

persone che sono sempre state beneficiate dalle decisioni della magistratura (“Voi

avete elaborato quelle denunce, poche, sempre a favore dei … delinquenti”),

Considerandi

altre denunce sarebbero invece sparite. La signora RI 1 le avrebbe inoltrate in

tedesco ciò che però non dovrebbe avere delle conseguenze. La signora RI 1 si

sarebbe quindi sentita umiliata, castigata e sfinita. La sua vita e quella del

figlio sarebbero state rovinate. A queste situazioni si aggiungerebbe un servizio

“brutale e repressivo” presso il “__________”. L’esponente indica poi di

non volere più permettere a CO 1 il “bis del 2004” senza ulteriormente

specificare il suo dire. Il “__________” sarebbe poi “la mafia nella

sanità”. L’esponente evidenzia ancora importanti difficoltà e problemi con

l’autorità tutoria facendo riferimento al segretario comunale del suo comune di

domicilio nonché al Presidente della CTR competente ed evocando fatti e situazioni

del recente passato che però nulla hanno a che vedere con un’azione od omissione

dell’assicuratore malattia CO 1;

- che

in tutto il testo dell’esposto non viene fatto alcun riferimento concreto e

preciso ad una decisione (eventualmente resa su opposizione da parte di CO 1),

rispettivamente non viene formulata alcuna precisa richiesta di condanna

dell’assicuratore. Non viene lamentata alcuna denegata giustizia, non vengono

specificati eventuali diritti scaturenti da prestazioni complementari;

- che

il Giudice delegato, alla luce della natura dell’esposto ed a fronte del

completamento presentato, vista l’assenza di produzione di decisione emessa su

opposizione in applicazione della LAMal rispettivamente di precisa

rivendicazione di diritti scaturenti da assicurazioni complementari, non ha

trasmesso l’atto 13 marzo 2010 all’assicuratore per la risposta di causa;

- che

in effetti, il Tribunale cantonale delle assicurazioni giudica come istanza

unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali federali ai sensi dell’art.

57.

della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (in seguito LPGA) e le azioni in materia di previdenza professionale

nonché le altre contestazioni fondate sul diritto federale e sul diritto

cantonale, che gli sono attribuite dalle singole leggi. La Legge di procedura

per le cause dinanzi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni del 23 giugno

2008.

prevede inoltre che ricorso possa essere interposto anche se

l’assicuratore o l’autorità competente, nonostante la domanda dell’assicurato,

non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo;

- che,

per la citata legge di procedura che trova il suo fondamento nelle norme procedurali

sancite nella LPGA, l’atto di ricorso deve essere redatto in lingua italiana e

contenere una copia della decisione impugnata, una concisa esposizione dei

fatti, una breve motivazione e le conclusioni del ricorrente (art. 3), sancisce

inoltre che se il gravame formulato non ossequia i presupposti citati il

giudice delegato lo ritrasmetta all’esponente affinché questi provveda ad

emendarlo concedendo un termine di 15 giorni (art. 4 cpv. 2);

- che,

per l’art. 4 cpv. 1 LPrTCA il Giudice delegato, ricevuto il ricorso –

rispettivamente l’emendamento imposto all’esponente – esamina immediatamente

l’atto ed è competente per evaderlo se è tardivo o irricevibile;

- che

la competenza del singolo giudice membro del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni

deriva direttamente da tale norma, pur ammettendo la Legge sull’organizzazione

giudiziaria del 10 maggio 2006 la competenza del giudice singolo – e non della

Camera – a giudicare le cause che non pongono questioni di principio o che non

sono di rilevante importanza (art. 49 cpv. 2 LOG);

- che

nel caso concreto non occorre acquisire dall’assicuratore CO 1 di __________ la

risposta di causa alla luce delle argomentazioni sollevate dalla ricorrente e della

documentazione annessa all’esposto;

- che,

come evidenziato nelle considerazioni che precedono, il Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni ha competenze ben precise, specificatamente nell’ambito dell’assicurazione

malattia (cui sembra riferirsi RI 1 con la produzione di copia di un conteggio

di prestazioni da parte dell’assicuratore CO 1). In tale ambito - e come ripreso

all’art. 1 LPrTCA - il Tribunale può decidere sui ricorsi formulati contro decisioni

emesse su opposizione da parte di assicuratori malattia ammessi all’esercizio

dell’assicurazione sociale. Il Tribunale decide anche nelle contestazioni

relative alle coperture complementari all’assicurazione di base offerte da assicuratori

malattia ammessi all’esercizio dell’assicurazione sociale. Il TCA è inoltre

competente a decidere in materia di denegata o ritardata giustizia ossia a

fronte della mancata, o della mancanza di tempestività, nell’emissione di

provvedimenti da parte dell’assicuratore;

- che

nel suo esposto 23 marzo 2010 RI 1 si esprime genericamente e senza alcuna

specifica al contenuto del conteggio 4 febbraio 2010 di CO 1. L’esponente non

formula conclusioni precise e non indica se sia titolare di coperture complementari

dalle quali intende trarre diritti. Non solo, non evoca neppure un ritardo

dell’assicuratore nell’emanare eventuali decisioni richieste. Agli atti non è

stata prodotta alcuna decisione emessa su opposizione da parte

dell’assicuratore;

- che

palesemente non sono dati i presupposti per un intervento giudiziario di questo

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni. Nessuna decisione emessa su opposizione

è impugnata, nessuna denegata giustizia invocata, reclamata o lamentata (anche

se il conteggio 4 febbraio 2010 fosse stato contestato e necessitasse di essere

confermato – od inficiato – in una decisione formale, non si può certo ritenere

che il tempo sin qui trascorso sia eccessivo od esuberante i tempi necessari ad

un esame del caso da parte dell’assicuratore);

- che

l’esposto della signora RI 1 è quindi irricevibile ed allo stesso non va dato

seguito;

- che

gli atti prodotti dall’assicurata vengono comunque trasmessi all’assicuratore affinché

verifichi il conteggio 4 febbraio 2010 e ne analizzi la correttezza e, semmai,

emani una formale decisione avverso la quale la signora RI 1 possa,

eventualmente, fare valere correttamente i suoi diritti. CO 1 è inolte invitata

a valutare eventuali diritti della signora RI 1 nell’ottica di eventuali

coperture complementari, se ancora in essere;

- che

per il resto le lamentele dell’esponente relative alla CTR rispettivamente

riferentesi a terzi non possono essere valutate da questo Tribunale in difetto

di sua competenza. La signora è quindi invitata, semmai, a formulare le sue critiche

nelle opportune sedi;

- che

palesandosi irricevibile il ricorso la procedura va stralciata dai ruoli senza

carico di tasse e spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L’esposto

13/23 marzo 2010 inoltrato da RI 1, __________, è irricevibile.

2. Non

si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

alle parti, a CO 1 in uno con la documentazione prodotta dalla signora RI 1 il

23 marzo 2010.

4. Alle

parti è data facoltà di impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione,

e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà

essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha

ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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