36.2010.53
Ricorso in lingua tedesca senza adeguata motivazione e senza precise conclusioni. Irricevibile
31 marzo 2010Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2010.53
Data decisione, Autorità:
31.03.2010, TCA
Titolo:
Ricorso in lingua tedesca senza adeguata motivazione e senza precise conclusioni. Irricevibile
EMENDAMENTO
IRRICEVIBILITÀ
LINGUA
RICORSO
art. 3 LPTCA
art. 4 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.53
IR/lb
Lugano
31 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sull'esposto 13/23 marzo 2010 di
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
Considerato, in fatto
ed in diritto
- che RI 1,
domiciliata a __________ e con recapito postale a __________, si è rivolta al
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con voluminoso atto procedurale del 13
marzo 2010 redatto in lingua tedesca rivolto apparentemente contro CO 1, ed indicante
fatti degli anni passati concernenti la stessa esponente e terze persone;
- che a
tale esposto è stato annesso uno scritto 13 marzo 2010 direttamente spedito a CO
Fatti
1 ed un conteggio datato 4 febbraio 2010 dell’assicuratore malattia comportante
una richiesta di pagamento di CHF 271,85;
- che il
conteggio (recante il numero: 97342279/V14405055) ha preso in considerazione
prestazioni fatturate dal __________ di __________ durante il periodo dal 4 al
25 novembre 2009 per un importo complessivo di CHF 864,90 ed onorate da CO 1.
L’assicuratore ha determinato, in applicazione della sola LAMal, le aliquote e
la residua franchigia a carico della signora RI 1 in CHF 271,85;
- che il
Giudice delegato, ricevuto l’esposto, ha chiesto alla signora RI 1 di volere da
un lato tradurre e dall’altro completare l’esposto e ciò dopo avere fornito le
necessarie informazioni circa la procedura applicabile e le conseguenze in caso
di inadempienza;
- che, più
specificatamente, il giudice delegato ha segnalato all’esponente quanto segue:
A.1. Sono
possibili ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in ambito di
assicurazione contro le malattie (LAMal) unicamente contro decisioni rese su
opposizione dell'assicuratore per quanto attiene l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico sanitarie.
All'assicurato
è pure possibile inoltrare una petizione al Tribunale nel caso di contestazioni
relative alle coperture complementari sostanzialmente rette dal diritto
privato.
A.2. Nel Suo caso Lei
produce unicamente un conteggio di prestazioni effettuato da CO 1.
L'assicuratore, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie,
ha conteggiato una fattura del __________ di __________ (CHF 309,10) ritenendo
la quota della franchigia ancora aperta (CHF 206,00) e la partecipazione del
10% sull'importo residuo. Nel medesimo conteggio CO 1 ha valutato ulteriori 2
fatture del fornitore di prestazioni.
A.3. Lei non sembra
disporre di una decisione resa su opposizione emessa da CO 1.
Per
ottenere tale decisione basta domandare formalmente e chiaramente l'emanazione
di tale provvedimento all'assicuratore.
A.4. Già per i motivi
che precedono il Suo ricorso appare irricevibile. Qualora invece una decisione
su opposizione fosse stata emessa la invito a volerla produrre subito e ad
emendare, come le indicherò qui di seguito, il Suo esposto.
B.1. Le procedure di
ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni sono rette dalla legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del
23 giugno 2008. Questa legge, non diversamente da quella del 1961 che l'ha preceduta,
prevede che (art. 3): "L'atto di ricorso deve essere redatto in lingua italiana".
B.2. Lei è domiciliata
a __________, vive quindi in Ticino, e le è noto che la lingua ufficiale nel
nostro Cantone è l'italiano.
Per
essere ricevibile il Suo ricorso deve essere quindi debitamente tradotto in
lingua italiana.
C.1. Non solo la
procedura impone la lingua ufficiale del Cantone ma prevede obbligatoriamente
che il ricorso contenga una:
"concisa esposizione dei
fatti"
Il termine
"concisa" (bündig/konzis in tedesco) intende breve, per quanto possibile,
riassunto dell'evoluzione dei fatti. Pur comprendendo il Suo desiderio, o la
sua esigenza, di volere esporre una serie di fatti per contestualizzare la situazione
il Suo ricorso di 51 pagine manoscritte non è, purtroppo, rispettoso del precetto
procedurale.
Qualora
intendesse mantenere il Suo ricorso la invito pertanto, sotto pena di
dichiarare l'atto irricevibile, di volere trasmettere un esposto conciso,
limitato ai fatti di causa.
D.1. La procedura
prevede poi che, dopo la concisa esposizione dei fatti, venga indicata nel
ricorso una "breve motivazione".
D.2. Anche in questo
caso il Suo esposto difetta sia per la necessità di contenuti che per l'aspetto
della brevità. Qualora intendesse mantenere il gravame la invito a volere
correggere questo aspetto.
E.1. Il ricorso deve concludere con precise richieste.
Nel Suo caso queste difettano.
E.2. Anche in questo
caso il ricorso, qualora fosse mantenuto, dovrà presentare precise conclusioni,
in difetto di che sarà dichiarato irricevibile.
- che,
con scritto del 23 marzo 2010 la signora RI 1i ha fatto pervenire, in lingua
italiana, un esposto dal contenuto non sempre intelleggibile in cui evidenzia
di avere, a partire dal 1994, iniziato ad inoltrare denunce contro diverse
persone che sono sempre state beneficiate dalle decisioni della magistratura (“Voi
avete elaborato quelle denunce, poche, sempre a favore dei … delinquenti”),
Considerandi
altre denunce sarebbero invece sparite. La signora RI 1 le avrebbe inoltrate in
tedesco ciò che però non dovrebbe avere delle conseguenze. La signora RI 1 si
sarebbe quindi sentita umiliata, castigata e sfinita. La sua vita e quella del
figlio sarebbero state rovinate. A queste situazioni si aggiungerebbe un servizio
“brutale e repressivo” presso il “__________”. L’esponente indica poi di
non volere più permettere a CO 1 il “bis del 2004” senza ulteriormente
specificare il suo dire. Il “__________” sarebbe poi “la mafia nella
sanità”. L’esponente evidenzia ancora importanti difficoltà e problemi con
l’autorità tutoria facendo riferimento al segretario comunale del suo comune di
domicilio nonché al Presidente della CTR competente ed evocando fatti e situazioni
del recente passato che però nulla hanno a che vedere con un’azione od omissione
dell’assicuratore malattia CO 1;
- che
in tutto il testo dell’esposto non viene fatto alcun riferimento concreto e
preciso ad una decisione (eventualmente resa su opposizione da parte di CO 1),
rispettivamente non viene formulata alcuna precisa richiesta di condanna
dell’assicuratore. Non viene lamentata alcuna denegata giustizia, non vengono
specificati eventuali diritti scaturenti da prestazioni complementari;
- che
il Giudice delegato, alla luce della natura dell’esposto ed a fronte del
completamento presentato, vista l’assenza di produzione di decisione emessa su
opposizione in applicazione della LAMal rispettivamente di precisa
rivendicazione di diritti scaturenti da assicurazioni complementari, non ha
trasmesso l’atto 13 marzo 2010 all’assicuratore per la risposta di causa;
- che
in effetti, il Tribunale cantonale delle assicurazioni giudica come istanza
unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali federali ai sensi dell’art.
57.
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (in seguito LPGA) e le azioni in materia di previdenza professionale
nonché le altre contestazioni fondate sul diritto federale e sul diritto
cantonale, che gli sono attribuite dalle singole leggi. La Legge di procedura
per le cause dinanzi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni del 23 giugno
2008.
prevede inoltre che ricorso possa essere interposto anche se
l’assicuratore o l’autorità competente, nonostante la domanda dell’assicurato,
non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo;
- che,
per la citata legge di procedura che trova il suo fondamento nelle norme procedurali
sancite nella LPGA, l’atto di ricorso deve essere redatto in lingua italiana e
contenere una copia della decisione impugnata, una concisa esposizione dei
fatti, una breve motivazione e le conclusioni del ricorrente (art. 3), sancisce
inoltre che se il gravame formulato non ossequia i presupposti citati il
giudice delegato lo ritrasmetta all’esponente affinché questi provveda ad
emendarlo concedendo un termine di 15 giorni (art. 4 cpv. 2);
- che,
per l’art. 4 cpv. 1 LPrTCA il Giudice delegato, ricevuto il ricorso –
rispettivamente l’emendamento imposto all’esponente – esamina immediatamente
l’atto ed è competente per evaderlo se è tardivo o irricevibile;
- che
la competenza del singolo giudice membro del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
deriva direttamente da tale norma, pur ammettendo la Legge sull’organizzazione
giudiziaria del 10 maggio 2006 la competenza del giudice singolo – e non della
Camera – a giudicare le cause che non pongono questioni di principio o che non
sono di rilevante importanza (art. 49 cpv. 2 LOG);
- che
nel caso concreto non occorre acquisire dall’assicuratore CO 1 di __________ la
risposta di causa alla luce delle argomentazioni sollevate dalla ricorrente e della
documentazione annessa all’esposto;
- che,
come evidenziato nelle considerazioni che precedono, il Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni ha competenze ben precise, specificatamente nell’ambito dell’assicurazione
malattia (cui sembra riferirsi RI 1 con la produzione di copia di un conteggio
di prestazioni da parte dell’assicuratore CO 1). In tale ambito - e come ripreso
all’art. 1 LPrTCA - il Tribunale può decidere sui ricorsi formulati contro decisioni
emesse su opposizione da parte di assicuratori malattia ammessi all’esercizio
dell’assicurazione sociale. Il Tribunale decide anche nelle contestazioni
relative alle coperture complementari all’assicurazione di base offerte da assicuratori
malattia ammessi all’esercizio dell’assicurazione sociale. Il TCA è inoltre
competente a decidere in materia di denegata o ritardata giustizia ossia a
fronte della mancata, o della mancanza di tempestività, nell’emissione di
provvedimenti da parte dell’assicuratore;
- che
nel suo esposto 23 marzo 2010 RI 1 si esprime genericamente e senza alcuna
specifica al contenuto del conteggio 4 febbraio 2010 di CO 1. L’esponente non
formula conclusioni precise e non indica se sia titolare di coperture complementari
dalle quali intende trarre diritti. Non solo, non evoca neppure un ritardo
dell’assicuratore nell’emanare eventuali decisioni richieste. Agli atti non è
stata prodotta alcuna decisione emessa su opposizione da parte
dell’assicuratore;
- che
palesemente non sono dati i presupposti per un intervento giudiziario di questo
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni. Nessuna decisione emessa su opposizione
è impugnata, nessuna denegata giustizia invocata, reclamata o lamentata (anche
se il conteggio 4 febbraio 2010 fosse stato contestato e necessitasse di essere
confermato – od inficiato – in una decisione formale, non si può certo ritenere
che il tempo sin qui trascorso sia eccessivo od esuberante i tempi necessari ad
un esame del caso da parte dell’assicuratore);
- che
l’esposto della signora RI 1 è quindi irricevibile ed allo stesso non va dato
seguito;
- che
gli atti prodotti dall’assicurata vengono comunque trasmessi all’assicuratore affinché
verifichi il conteggio 4 febbraio 2010 e ne analizzi la correttezza e, semmai,
emani una formale decisione avverso la quale la signora RI 1 possa,
eventualmente, fare valere correttamente i suoi diritti. CO 1 è inolte invitata
a valutare eventuali diritti della signora RI 1 nell’ottica di eventuali
coperture complementari, se ancora in essere;
- che
per il resto le lamentele dell’esponente relative alla CTR rispettivamente
riferentesi a terzi non possono essere valutate da questo Tribunale in difetto
di sua competenza. La signora è quindi invitata, semmai, a formulare le sue critiche
nelle opportune sedi;
- che
palesandosi irricevibile il ricorso la procedura va stralciata dai ruoli senza
carico di tasse e spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L’esposto
13/23 marzo 2010 inoltrato da RI 1, __________, è irricevibile.
2. Non
si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
alle parti, a CO 1 in uno con la documentazione prodotta dalla signora RI 1 il
23 marzo 2010.
4. Alle
parti è data facoltà di impugnare il presente giudizio con ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione,
e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà
essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha
ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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