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Decisione

36.2010.54

Petizione in lingua tedesca senza adeguata motivazione e senza precise conclusioni. Irricevibile

31 marzo 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

CV 1 ed un conteggio datato 4 febbraio 2010 dell’assicuratore malattia comportante

una richiesta di pagamento di CHF 271,85. Il conteggio (recante il numero:

97342279/V14405055) non fa riferimento a coperture complementari

dell’assicurata e si riferisce a prestazioni del __________ per un importo

complessivo di CHF 864,90 onorate da CV 1 mediante la copertura di base.

L’assicuratore ha determinato, in applicazione della sola LAMal, le aliquote e

la residua franchigia a carico della signora AT 1 in CHF 271,85;

- che

il Giudice delegato, ricevuto l’esposto, ha chiesto alla signora AT 1 di volere

da un lato tradurre e dall’altro di volerlo completare fornendo le necessarie

informazioni circa la procedura applicabile e le conseguenze in caso di

inadempienza. In particolare alla signora AT 1 è stato segnalato che il ricorso

non poteva essere ammesso in lingua tedesca, in assenza di motivazione adeguata

e sufficiente ed in assenza di precise conclusioni;

- che,

come già evidenziato nella decisione di questo TCA di oggi e riferita

all’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (inc. 36.2010.53),

con scritto del 23 marzo 2010 la signora AT 1 ha fatto pervenire, in lingua

italiana, un esposto dal contenuto non sempre intelleggibile in cui evidenzia

di avere, a partire dal 1994, iniziato ad inoltrare denunce contro diverse

persone che sono sempre state beneficiate dalle decisioni della magistratura (“Voi

avete elaborato quelle denunce, poche, sempre a favore dei … delinquenti”),

altre denunce sarebbero invece sparite. La signora AT 1 le avrebbe inoltrate in

tedesco ciò che però non dovrebbe avere delle conseguenze. La signora AT 1 si

sarebbe quindi sentita umiliata, castigata e sfinita. La sua vita e quella del

figlio sarebbero state rovinate. A queste situazioni si aggiungerebbe un

servizio “brutale e repressivo” presso il “__________”. L’esponente

indica poi di non volere più permettere a CV 1 il “bis del 2004” senza

ulteriormente specificare il suo dire. Il “__________” sarebbe poi “la

mafia nella sanità”. L’esponente evidenzia ancora importanti difficoltà e

problemi con l’autorità tutoria facendo riferimento al segretario comunale del

suo comune di domicilio nonché al Presidente della CTR competente ed evocando

fatti e situazioni del recente passato che però nulla hanno a che vedere con un’azione

od omissione dell’assicuratore malattia CV 1;

- che

in tutto il testo dell’esposto non viene fatto alcun riferimento concreto e

preciso a pretese, nei confronti di CV 1, derivanti da eventuali coperture

complementari in essere;

- che

il Giudice delegato, alla luce della natura dell’esposto ed a fronte del

completamento presentato, vista l’assenza di produzione di atti e documenti

adeguati, oltre che di argomentazioni specifiche non ha trasmesso l’atto 13

marzo 2010 all'assicuratore per la risposta di causa. La procedura si presenta

infatti non ricevibile anche nell’ottica delle eventuali coperture complementari

Considerandi

all’assicurazione obbligatoria;

- che

il Tribunale cantonale delle assicurazioni giudica le petizioni inoltrate dagli

assicurati nei confronti degli assicuratori sociali contro le malattie fondate

sulle coperture complementari sottoscritte;

- che

l’atto inoltrato dall’assicurato deve essere redatto in lingua italiana e

contenere una concisa esposizione dei fatti, una breve motivazione e le sue conclusioni

(art. 3). Per la procedura se la petizione non ossequia i presupposti formali

il giudice delegato la ritrasmette all’esponente affinché questi provveda ad

emendarla concedendo un termine di 15 giorni (art. 4 cpv. 2);

- che,

per l’art. 4 cpv. 1 LPrTCA il Giudice delegato, ricevuto l’atto –

rispettivamente l’emendamento imposto all’esponente – lo esamina immediatamente

ed è competente per evaderlo se è tardivo o irricevibile;

- che

la competenza del singolo giudice membro del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni

deriva direttamente da tale norma, pur ammettendo la Legge sull’organizzazione

giudiziaria del 10 maggio 2006 la competenza del giudice singolo – e non della

Camera – a giudicare le cause che non pongono questioni di principio o che non

sono di rilevante importanza (art. 49 cpv. 2 LOG);

- che

nel caso concreto non occorre acquisire dall’assicuratore CV 1 di __________ la

risposta di causa alla luce delle argomentazioni sollevate;

- che,

come evidenziato nelle considerazioni contenute nella decisione odierna concernente

la copertura obbligatoria, il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha

competenze ben precise, specificatamente nell’ambito dell’assicurazione malattia

(cui sembra riferirsi AT 1 con la produzione di copia di un conteggio di prestazioni

da parte dell’assicuratore CV 1);

- che

in concreto nel suo esposto 23 marzo 2010 AT 1 si esprime genericamente e senza

alcuna specifica al contenuto del conteggio 4 febbraio 2010 di CV 1.

L’esponente non indica precisamente quali diritti scaturenti da coperture complementari

sarebbero violati e non formula conclusioni precise;

- che

palesemente non sono dati i presupposti per un intervento giudiziario di questo

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni;

- che

l’esposto della signora AT 1 è quindi irricevibile ed allo stesso non va dato seguito;

- che

gli atti prodotti dall’assicurata vengono comunque trasmessi all’assicuratore affinché

verifichi il conteggio 4 febbraio 2010 anche nell’ottica delle eventuali coperture

complementari ritenibili;

- che

per il resto le lamentele dell’esponente relative alla CTR rispettivamente

riferentesi a terzi non possono essere valutate da questo Tribunale in difetto

di sua competenza. La signora è quindi invitata, semmai, a formulare le sue

critiche nelle opportune sedi;

- che

palesandosi irricevibile il ricorso la procedura va stralciata dai ruoli senza

carico di tasse e spese. Si prescinde dalla trasmissione di copia della

presente alla FINMA alla luce della natura particolare della procedura. Non è

dato ricorso in materia civile al Tribunale Federale siccome il valore di causa

è decisamente inferiore ai limiti fissati dalla LTF.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L’esposto

13/23 marzo 2010 inoltrato da AT 1, __________, è irricevibile.

2. Non

si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

alle parti. Alla luce dell’entità economica della procedura il ricorso al

Tribunale federale in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e 117 LTF).

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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