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Decisione

36.2010.55

Ricorso tardivo. Irricevibile

5 maggio 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

36.2010.55

Data decisione, Autorità:

05.05.2010, TCA

Titolo:

Ricorso tardivo. Irricevibile

INTEMPESTIVITÀ

OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

RICORSO

art. 76 cpv. 2 LCAMAL

Raccomandata

Incarto n.

36.2010.55

IR/sc

Lugano

5 maggio 2010

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso dell'8 marzo 2010 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 29 gennaio

2010 emanata da

Cassa cantonale di compensazione

Ufficio dei contributi, 6501 Bellinzona

in materia di obbligo assicurativo

considerato

- che

con atto consegnato alla posta l’8 marzo 2010 e pervenuto il giorno successivo

al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni RI 1 ha impugnato provvedimento

dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia (sostituito dal 1° febbraio 2010 dalla

Cassa Cantonale di compensazione AVS-AI-IPG) con cui le è stato fatto obbligo

Considerandi

di assicurarsi per le cure medico sanitarie in Svizzera;

- che

nelle sue argomentazioni la ricorrente indica di essere studente al Conservatorio

dal settembre 2005 e di godere dell’assicurazione europea ciò che avrebbe dovuto

garantirle copertura sino alla fine prevista dei suoi studi (luglio 2010);

- che, trovandosi in stato interessante, la signora RI 1 si è

iscritta presso la __________ (apparentemente dal 1 aprile 2009);

- che il 2 dicembre 2009 la ricorrente avrebbe ricevuto una comunicazione

dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia con cui sarebbe stata obbligata ad

assicurarsi dal 31 dicembre 2008 e con il suo ricorso postula la possibilità

di “prolungare l’esenzione dall’obbligo d’assicurazione … tramite

l’assicurazione europea fino al 1° aprile 2009 o comunque di non pagare i mesi

arretrati” e ciò per le sue condizioni economiche;

- che la ricorrente ha prodotto, in uno con il suo atto, la

decisione resa su reclamo in data 29 gennaio 2010 dall’amministrazione con la

quale si indica che la signora RI 1 è stata esonerata dall’obbligo assicurativo

sino al 31 dicembre 2008, esenzione rinnovabile previa richiesta

all’amministrazione. Tale richiesta non sarebbe pervenuta con la conseguenza

dell’obbligo assicurativo dal 1° gennaio 2009;

- che il gravame al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, come

indicato, è pervenuto il 9 marzo e consegnato alla posta il precedente 8 marzo

2010;

- che, apparendo intempestivo, il TCA ha chiesto alla CCC AVS di

volere accertare la data esatta in cui il provvedimento impugnato è stato

intimato alla signora RI 1;

- che, con osservazioni del 15 aprile 2010, l’amministrazione evidenzia

ritiro della decisione intimata alla ricorrente il 1° febbraio 2010 con la

conseguenza che, all’8 marzo 2010, il termine per l’inoltro dell’impugnativa

era scaduto;

- che la ricorrente è stata invitata a prendere posizione in

merito con termine scadente il 30 aprile 2010 decorso infruttuoso;

- che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di

principio e non è di rilevante importanza economica oggettiva. Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49

cpv. 2 LOG

- che

nel caso concreto, a norma dell’art. 76 cpv. 2 LCAMal, il ricorso contro il

provvedimento amministrativo doveva essere inoltrato entro 30 giorni

dall’intimazione della decisione emessa su reclamo;

- che,

in concreto, RI 1 ha trasmesso il ricorso l’8 marzo 2010 quando si era vista intimare

la decisione su reclamo il precedente 1° febbraio 2010. Il termine per il ricorso

scadeva quindi il 3 marzo 2010 (un mercoledì). Il ricorso inoltrato il

successivo 8 marzo 2010 è quindi intempestivo e va, conseguentemente dichiarato

irricevibile.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non

si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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