36.2010.55
Ricorso tardivo. Irricevibile
5 maggio 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
36.2010.55
Data decisione, Autorità:
05.05.2010, TCA
Titolo:
Ricorso tardivo. Irricevibile
INTEMPESTIVITÀ
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
RICORSO
art. 76 cpv. 2 LCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.55
IR/sc
Lugano
5 maggio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso dell'8 marzo 2010 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 29 gennaio
2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione
Ufficio dei contributi, 6501 Bellinzona
in materia di obbligo assicurativo
considerato
- che
con atto consegnato alla posta l’8 marzo 2010 e pervenuto il giorno successivo
al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni RI 1 ha impugnato provvedimento
dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia (sostituito dal 1° febbraio 2010 dalla
Cassa Cantonale di compensazione AVS-AI-IPG) con cui le è stato fatto obbligo
Considerandi
di assicurarsi per le cure medico sanitarie in Svizzera;
- che
nelle sue argomentazioni la ricorrente indica di essere studente al Conservatorio
dal settembre 2005 e di godere dell’assicurazione europea ciò che avrebbe dovuto
garantirle copertura sino alla fine prevista dei suoi studi (luglio 2010);
- che, trovandosi in stato interessante, la signora RI 1 si è
iscritta presso la __________ (apparentemente dal 1 aprile 2009);
- che il 2 dicembre 2009 la ricorrente avrebbe ricevuto una comunicazione
dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia con cui sarebbe stata obbligata ad
assicurarsi dal 31 dicembre 2008 e con il suo ricorso postula la possibilità
di “prolungare l’esenzione dall’obbligo d’assicurazione … tramite
l’assicurazione europea fino al 1° aprile 2009 o comunque di non pagare i mesi
arretrati” e ciò per le sue condizioni economiche;
- che la ricorrente ha prodotto, in uno con il suo atto, la
decisione resa su reclamo in data 29 gennaio 2010 dall’amministrazione con la
quale si indica che la signora RI 1 è stata esonerata dall’obbligo assicurativo
sino al 31 dicembre 2008, esenzione rinnovabile previa richiesta
all’amministrazione. Tale richiesta non sarebbe pervenuta con la conseguenza
dell’obbligo assicurativo dal 1° gennaio 2009;
- che il gravame al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, come
indicato, è pervenuto il 9 marzo e consegnato alla posta il precedente 8 marzo
2010;
- che, apparendo intempestivo, il TCA ha chiesto alla CCC AVS di
volere accertare la data esatta in cui il provvedimento impugnato è stato
intimato alla signora RI 1;
- che, con osservazioni del 15 aprile 2010, l’amministrazione evidenzia
ritiro della decisione intimata alla ricorrente il 1° febbraio 2010 con la
conseguenza che, all’8 marzo 2010, il termine per l’inoltro dell’impugnativa
era scaduto;
- che la ricorrente è stata invitata a prendere posizione in
merito con termine scadente il 30 aprile 2010 decorso infruttuoso;
- che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di
principio e non è di rilevante importanza economica oggettiva. Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49
cpv. 2 LOG
- che
nel caso concreto, a norma dell’art. 76 cpv. 2 LCAMal, il ricorso contro il
provvedimento amministrativo doveva essere inoltrato entro 30 giorni
dall’intimazione della decisione emessa su reclamo;
- che,
in concreto, RI 1 ha trasmesso il ricorso l’8 marzo 2010 quando si era vista intimare
la decisione su reclamo il precedente 1° febbraio 2010. Il termine per il ricorso
scadeva quindi il 3 marzo 2010 (un mercoledì). Il ricorso inoltrato il
successivo 8 marzo 2010 è quindi intempestivo e va, conseguentemente dichiarato
irricevibile.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non
si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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