36.2010.57
Sentenza di rinvio (9C-182/2009 del 2 marzo 2010): richiesta di esonero dall'obbligo assicurativo di un ex funzionario di un'organizzazione internazionale. Nel caso di specie le condizioni per concede
10 novembre 2010Italiano23 min
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Numero d'incarto:
36.2010.57
Data decisione, Autorità:
10.11.2010, TCA
Titolo:
Sentenza di rinvio (9C-182/2009 del 2 marzo 2010): richiesta di esonero dall'obbligo assicurativo di un ex funzionario di un'organizzazione internazionale. Nel caso di specie le condizioni per concedere l'esonero sono adempiute (art. 6 cpv. 3 OAMal)
ESONERO DALL'OBBLIGO ASSICURATIVO
art. 6 cpv. 3 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.57
cs
Lugano
10 novembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul rinvio di cui alla sentenza
9C_182/2009 del 2 marzo 2010 del Tribunale federale nella causa promossa con
ricorso del 30 luglio 2008 (inc. 36.2008.104) di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 4 luglio 2008
emanata da
Cassa cantonale di compensazione
Ufficio dei contributi (in precedenza: Ufficio
dell’Assicurazione Malattia), 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1,
cittadino __________ nato nel 1942, domiciliato in Ticino dal mese di
agosto 2007, ha lavorato per l'__________ a __________ e, in qualità di pensionato
dell’__________, è assicurato contro le malattie, unitamente alla moglie e ai
figli, presso l'__________.
Facendo valere di
beneficiare, presso detto assicuratore, di una copertura assicurativa
equivalente per le cure in Svizzera, il 24 settembre e il 26 novembre 2007 l'interessato ha presentato all'allora Ufficio dell'assicurazione malattia del Cantone Ticino
(UAM, dal 1° febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione, Ufficio dei
contributi) un'istanza volta ad ottenere l'esonero - suo, della moglie e dei
figli - dall'obbligo assicurativo per le cure medico-sanitarie secondo il
diritto svizzero. Alla richiesta ha allegato una dichiarazione
dell'assicuratore dell’__________ che attestava una copertura dei costi
prevalentemente ("mostly") dell'80%, ma comunque del 90% per le
ospedalizzazioni in camera semi privata e del 100% una volta dedotti (a carico
dell'assicurato) fr. 2'800.- per persona o fr. 4'500.- per famiglia.
L'allora UAM ha respinto,
con decisione 7 febbraio 2008, la domanda di esonero per carenza dei
presupposti legali e, più in particolare, perché ha ritenuto che l'assicuratore
dell’__________ copriva le cure in Svizzera solo prevalentemente nella misura
dell'80%. Di conseguenza ha imposto alla famiglia __________ di iscriversi
presso un assicuratore riconosciuto entro il termine di 30 giorni. Statuendo su
reclamo, il 4 luglio 2008 l'amministrazione ha annullato la propria decisione
in relazione alla posizione della moglie, poiché domiciliata nel Canton __________
(e lì esonerata dall'obbligo assicurativo alla LAMal dalle competenti autorità
cantonali), mentre l'ha sostanzialmente confermata in relazione agli altri
membri della famiglia.
1.2. Esperiti numerosi
accertamenti, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto
il ricorso di RI 1 per giudizio del 26 gennaio 2009 (inc. 36.2008.104).
1.3. Patrocinato dall'avv. __________,
l'interessato ha interposto ricorso al Tribunale federale, che con sentenza
9C_182/2009 del 2 marzo 2010 (pervenuta al Tribunale cantonale delle
assicurazioni [TCA] il 22 marzo 2010 e pubblicata in SVR 8-9/2010 KV nr. 10
pag. 43) ha accolto l’impugnativa, annullato la pronunzia cantonale e rinviato
al TCA la causa affinché proceda conformemente ai considerandi e renda un nuovo
giudizio.
Fatti
1.4. Il 1° aprile
2010 il TCA ha interpellato il ricorrente chiedendogli di trasmettere a questo
Tribunale un attestato dell’__________ che indichi con precisione il sistema di
rimborso dei farmaci, delle spese dentarie e delle prestazioni psichiatriche (chiedendogli
in particolare se queste prestazioni sono coperte al 100% e in caso di risposta
negativa di voler precisare che tipo di copertura esiste), di trasmettere al
Tribunale un attestato dell’assicuratore che spieghi nel dettaglio cosa succede
alle prestazioni nei casi dove non interviene il piano complementare, di
prendere posizione sull’intera fattispecie ed in particolare sulle motivazioni
della sentenza del TCA del 26 gennaio 2009 (inc. 36.2008.104; annullata dal TF)
riportate a pag. 16 e 17 e di far valere eventuali ulteriori osservazioni (doc.
II).
1.5. Il 6 aprile
2010 l’avv. __________ ha chiesto una proroga fino al 15 maggio 2010 per interpellare
l’assicuratore __________ e per trasmettere l’incarto ad un collega ticinese
(doc. III).
1.6. In data 7
aprile 2010 il TCA ha concesso una proroga fino al 7 maggio 2010 (doc. IV),
mentre il 20 aprile 2010 l’avv. __________ ha informato il Tribunale che il
patrocinio sarebbe stato assunto dall’avv. RA 1 (doc. V), il quale, con scritto
del 23 aprile 2010 ha chiesto una proroga fino al 31 maggio 2010 (doc. VI),
concessagli in data 26 aprile 2010 (doc. VII).
1.7. Con scritto
del 26 maggio 2010, al quale ha allegato nuova documentazione, tra cui una
presa di posizione del 3 maggio 2010 di __________, __________ (doc. A1),
l’insorgente ha presentato le sue osservazioni (doc. VIII).
1.8. Il 10 giugno
2010 la Cassa cantonale di compensazione si è espressa in merito (doc. X), mentre
il ricorrente, dopo avere chiesto, ed ottenuto, due proroghe (doc. da XI a
XV), ha preso posizione il 28 luglio 2010, allegando nuovi documenti (doc.
XVI).
In data
18 agosto 2010 la Cassa cantonale di compensazione ha prodotto ulteriori
osservazioni (doc. XVIII), sulle quali, dopo aver ottenuto una proroga (doc. da
XIX a XXI), l’insorgente si è nuovamente espresso (doc. XXII).
Chiamata
a presentare osservazioni scritte in merito l’amministrazione si è riconfermata
nelle precedenti determinazioni (doc. XXIV).
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è il tema dell’assoggettamento del ricorrente e dei suoi figli
all’obbligo assicurativo in Svizzera per le cure medico-sanitarie,
rispettivamente il loro diritto all’esenzione da tale obbligo in virtù
dell’ordinamento in materia.
2.2. Le norme
applicabili al caso di specie sono note e conosciute alle parti giacché esposte
dal TCA nella precedente sentenza 36.2008.104 del 26 gennaio 2009 e dal TF
nella sentenza 9C_182/2009 del 2 marzo 2010 a cui si rinvia.
Nella
citata pronunzia l’Alta Corte ha affermato:
" 7.4
Nel caso di specie, l'amministrazione aveva sostanzialmente motivato il proprio
rifiuto di esentare il ricorrente (e i figli) dall'obbligo assicurativo LAMal
con il fatto che una copertura dei costi al 100% sarebbe intervenuta solo una
volta esaurita la franchigia di fr. 2'800.- per persona o di fr. 4'500.- per
famiglia. Da parte sua, il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo avere
chiesto precisazioni sulle modalità di funzionamento e di pagamento del piano
complementare, ha raccolto, tramite l'assicurato, la dichiarazione
dell'assicuratore __________. Quest'ultimo ha spiegato che il raggiungimento
del limite massimo di spesa di fr. 35'000.-, previsto dall'art. VIII § 7 per le
prestazioni complementari (vale a dire per i costi eccedenti la copertura di
base), acquista valenza pratica per quegli assicurati con episodi di malattia
molto gravi e ha precisato che il credito di fr. 35'000.- viene sempre
rinnovato dal Comitato esecutivo previo avviso del medico di fiducia. A mente
dell'assicuratore __________, la copertura offerta sarebbe dunque illimitata e
il sistema di credito per le prestazioni complementari avrebbe essenzialmente
lo scopo di informare i responsabili dell'assicurazione in merito a una
situazione particolare.
7.5 Ora, preso atto di queste precisazioni, la Corte cantonale avrebbe dovuto seriamente dubitare della possibilità di negare, senza
ulteriori accertamenti, l'equivalenza della copertura assicurativa __________.
Ciò a maggior ragione dopo che, in sede amministrativa, l'assicuratore __________
aveva già segnalato l'(incontestata, seppur non vincolante: DTF 134 V 34
consid. 9 pag. 44) esenzione dall'obbligo assicurativo LAMal dei suoi ex
funzionari nei Cantoni di __________, __________. Prima di statuire in questo
senso, l'autorità giudiziaria cantonale avrebbe in ogni caso dovuto meglio
contestualizzare l'esclusione - per regolamento - di alcune prestazioni dal
piano complementare e valutarne l'incidenza per rapporto alla copertura
complessiva.
7.6 Da una semplice lettura delle statistiche - edite dall'Ufficio
federale di statistica - relative ai costi e al finanziamento del sistema
sanitario avrebbe così, ad esempio, potuto apprendere che le spese di
psicoterapia rappresentavano nel 2006 (ultimo rilevamento statistico
disponibile) unicamente lo 0.3% della spesa sanitaria complessiva in Svizzera
(v. Coût et financement du système de santé en 2006, Neuchâtel 2008, pag. 31 e
39). Similmente avrebbe potuto accorgersi che pur rappresentando, nello stesso
anno, le spese di dentista il 6.4% della spesa sanitaria complessiva, dei fr.
3.398 miliardi spesi a questo titolo solo una minima parte era a carico della
LAMal (49.3 milioni, pari all'1.4% dei costi dentari), rispettivamente della
LAINF (41.4 milioni, pari all'1.22% dei costi dentari).
7.7 E comunque, tenuto anche conto della delicatezza e della
complessità della materia, anziché dichiarare direttamente inequivalente la
copertura offerta dall'assicuratore __________ per il fatto che il piano
complementare non interverrebbe per alcuni tipi di prestazioni (segnatamente
per il rimborso dei farmaci), i giudici cantonali avrebbero quantomeno dovuto
dare la possibilità al ricorrente (se non addirittura anche all'assicuratore
coinvolto) di esprimersi e di confrontarsi su questi aspetti particolari, che
fin lì non erano stati oggetto né di discussione né tanto meno di disamina.
Considerati l'estensione di un sistema di assicurazione contro le malattie e il
tenore degli accertamenti compiuti fino a quel momento dalla Corte cantonale,
che aveva piuttosto incentrato il proprio esame sulla questione della
limitazione massima (regolamentare) a fr. 35'000.- del credito per le
prestazioni complementari, il ricorrente non poteva ragionevolmente prevedere
l'argomentazione, fin lì nemmeno specificatamente evocata dall'amministrazione,
sulla quale l'autorità giudiziaria di primo grado avrebbe poi fondato il
proprio giudizio. Né egli poteva o doveva, in tali circostanze, preventivamente
informarsi sull'eventuale esistenza - da lui apparentemente appresa solo a
seguito della pronuncia impugnata - di una prassi dell'assicuratore __________ in
merito all'applicazione del piano complementare anche per il rimborso di alcuni
farmaci. Agendo come ha fatto, la Corte cantonale non ha garantito nelle debite
forme all'interessato il diritto di esprimersi che lo avrebbe dovuto tutelare
dalla ricezione di una decisione che può, alla luce delle particolari
circostanze del caso, definirsi imprevedibile (sulla funzione ammonitrice
["Warnfunktion"] del diritto di esprimersi cfr. Michele Albertini,
Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren
des modernen Staates, 2000, pag. 259; cfr. pure sentenza 1A.119/2004 del 6
luglio 2004 consid. 3.3 in fine).
7.8 Visto quanto precede e contrariamente a quanto (implicitamente)
ritenuto dall'autorità giudiziaria cantonale e dall'amministrazione, non è
dunque possibile - allo stadio attuale e sulla base degli elementi agli atti -
statuire con la necessaria attendibilità (cfr. sentenza citata 8C_364/2007
consid. 5.1) sulla equivalenza, con la LAMal, della copertura dell'assicuratore
__________ per le cure in Svizzera. A tale scopo la causa va pertanto rinviata
all'istanza precedente - che ha determinato il vizio procedurale - affinché,
dopo concessione alle parti del pieno diritto di esprimersi, completi
l'istruttoria su quegli aspetti da lei fin qui ritenuti decisivi per rifiutare
l'esenzione dall'obbligo assicurativo.
7.9 La Corte cantonale dovrà quindi, al termine del complemento
istruttorio, determinarsi nuovamente sull'equivalenza (complessiva) del sistema
assicurativo dell’__________ tenendo conto dei principi sviluppati dalla
giurisprudenza in materia (v. DTF 134 V 34 segg. con riferimenti). La decisione
dovrà ponderare in maniera equilibrata gli interessi in gioco. Dovrà in
particolare domandarsi se un'eventuale esenzione dall'obbligo assicurativo nel
caso concreto (tenuto conto della situazione personale del ricorrente) rischi
veramente - come contesta invece quest'ultimo - di mettere a repentaglio lo
scopo perseguito dal principio di obbligatorietà della LAMal - che non è solo
quello di evitare una presa a carico da parte della collettività dei costi di
una copertura assicurativa insufficiente, ma è anche quello di garantire la
solidarietà tra persone sane e malate (v. DTF 132 V 310 consid. 8.5.6 pag. 318)
- oppure se essa non risponda piuttosto all'interese di tutte le parti in
causa.
Ma la nuova pronuncia dovrà pure interpretare il nuovo art. 6 cpv.
3 OAMal alla luce dello scopo perseguito dalla LSO, e più in particolare dal
suo art. 3 cpv. 1 lett. h, che estende i privilegi e le immunità dei
beneficiari definiti all'art. 2 all'esenzione dal regime di sicurezza sociale
svizzero poiché intende assicurare la medesima copertura sociale a tutti i
collaboratori, non vuole dipendere dalla legislazione dello Stato ospite nello
stabilire i diritti sociali dei loro funzionari e intende garantire ai
beneficiari istituzionali una certa massa critica sotto il profilo del numero
degli assicurati per rendere possibile la creazione (e quindi anche il
mantenimento) di un sistema specifico all'organizzazione (cfr. FF 2006 7389).”
2.3. Nella
sentenza 36.2008.104 del 26 gennaio 2009, annullata dal TF (9C_182/2009 del 2
marzo 2010), il TCA aveva accertato, al consid. 2.7, che l’assicuratore,
di principio, a dipendenza delle prestazioni, copre l’80%, rispettivamente il
90% dei costi fino a quando è raggiunto il limite massimo di fr. 4’500 annui
per le famiglie (fr. 2’800 per persone sole).
Raggiunto questo importo
la copertura, a livello mondiale, è del 100%. Questo sistema non diverge molto
da quello previsto dalla LAMal, dove un assicurato può scegliere una franchigia
fino a fr. 2'500 e deve poi ancora partecipare ai costi nella misura del 10%,
fino ad un massimo di fr. 700 all’anno.
Questo Tribunale,
accertato che il limite massimo di fr. 35'000 è in realtà un modo per
controllare i costi nei casi in cui vi sia una grande spesa sanitaria, che di
principio i medici danno il loro nulla osta quando l’importo massimo è stato
superato e che anche nell’ambito della LAMal, pur non essendoci un tetto
massimo di spesa, il medico fiduciario può essere chiamato ad intervenire per
accertare se una cura è medicalmente necessaria e se deve essere rimborsata
aveva affermato:
"
Considerandi
Tuttavia, questo vale solamente per quelle prestazioni comprese
nel “plan complémentaire”. L’assicuratore ha infatti rilevato che
“concernant le taux de remboursement pratiqué par notre Assurance, si celui-ci
s’élève, pour les prestations courantes à 80% des factures présentées, un
assuré n’aura à sa charge qu’un maximum annuel de CHF 2'800.- par personne
assurée et un maximum de CHF 4'800 par famille, car au-delà de ces montants
notre assurance rembourse à 100% (Article VIII, §6) le montant des factures qui
concernent des prestations avec application du plan complémentaire (voir
Annexe III)”.
Per cui, se è vero che le prestazioni per le quali è prevista una
copertura superiore a quella di base possono essere considerate equivalenti e
in alcuni casi anche superiori (ricovero in camera privata rimborsato al 90% ed
applicazione, per il resto, del piano complementare, oppure rimborso di parte
delle cure di convalescenza) a quelle della LAMal, laddove invece il piano
complementare non interviene le prestazioni sono inferiori.
Ciò vale in particolare per quello che concerne il rimborso dei
medicamenti (“frais pharmaceutiques”) - il punto 14 prevede infatti il
rimborso dell’80% dei costi sia dei prodotti rimborsabili secondo le norme
delle autorità sanitarie competenti del Paese interessato, sia dei vaccini
raccomandati dietro prescrizione medica - e per i limiti di rimborso
nell’ambito delle prestazioni psichiatriche. In questo secondo caso per gli
assicurati non ricoverati e/o per le consultazioni in un ospedale diurno, i
costi dei trattamenti ambulatoriali prescritti e praticati da uno specialista
in psicoterapia o in psicanalisi sono rimborsati solo nella misura dell’80%,
per un massimo di fr. 110 e per 50 sedute all’anno (psicoterapia),
rispettivamente un massimo di fr. 50 a seduta e 75 sedute all’anno
(psicanalisi, cfr. punto 18 a) ii) pag. 26 del regolamento, che prevede solo
una deroga per quanto concerne il numero di sedute, ma non per l’ammontare del
rimborso).
Non va poi dimenticato che per quanto concerne le cure dentarie, anche
se la LAMal è estremamente restrittiva nel riconoscerne il rimborso, prevede
comunque che se sono date le condizioni dell’art. 31 LAMal (cfr. anche art.
17-19a OPre), la copertura è totale. Da parte sua invece l’assicurazione in
esame, pur prevedendo una copertura di primo acchito più ampia, rimborsa al
massimo fr. 2'400 all’anno (cfr. punti da 23 a 24, pag. 28 del regolamento).”
Ritenuto
che il TF ha stabilito che le spese di psicoterapia e dentarie rappresentano
una percentuale ridotta della spesa a carico della LAMal (cfr. consid. 7.6
delle sentenza federale di rinvio), e che pertanto l’Alta Corte, perlomeno
implicitamente, ha sostanzialmente deciso che il rimborso in parte limitato di
queste prestazioni, da solo, non è sufficiente per poter ritenere non
equivalenti le prestazioni dell’assicuratore estero, resta unicamente da
esaminare la modalità di rimborso del costo dei farmaci.
A questo
proposito l’insorgente afferma che “secondo il pto. 14 dell’Annexe III del
Regolamento le spese farmaceutiche sono rimborsate nella misura dell’80%, senza
piano complementare, tuttavia per prassi interna consolidata in numerosi anni i
medicamenti più cari, con un prezzo superiore a CHF 500.- per unità, sono
rimborsati conformemente alla decisione adottata dal Comité exécutif in
applicazione dell’art. VIII lett. d del Regolamento. Questa prassi, codificata
per altro nel sistema informatico dell’istituto assicurativo, riguarda in
particolare i medicamenti utilizzati per il trattamento di malattie gravi come
il cancro e la sclerosi a placche, ma anche le terapie in caso di
sieropositività HIV, per le dialisi e per diverse cure chemioterapiche”
(doc. VIII).
L’art. VIII
§ 4 lett. d del regolamento prevede che “dans le cas de maladies graves ou
chroniques nécessitant un traitement prolongé, le Comité exécutif peut, après
consultation du médecin-conseil de l’Assurance, décider d’assouplir
l’application de certaines dispositions du présent Règlement.”
A comprova delle sue asserzioni il ricorrente ha prodotto uno scritto
di __________, __________ che ha affermato: “concernants les frais
pharmaceutiques, ceux-ci sont généralement remboursés à 80% sans
application du plan complémentaire. Néanmoins, et
ce, suivant une jurisprudence constante de notre __________ et implémentée dans
la pratique et codée dans nos systèmes informatiques, les médicaments
considérés comme <<chers>>, d’une valeur supérieure à CHF 500.- par
dose et/ou pour le traitement de maladies graves ou chroniques (cancer,
sclérose en plaque, tritérapie liée au VIH, etc) sont remboursés à 80% avec
application du plan complémentaire” (doc. A1).
L’insorgente
ha ancora rilevato che “per quanto attiene ai rimborsi, è dunque ovvio che
l’istituto non è in condizione di rimborsare al 100% ogni tipo di medicinale.
Grazie all’applicazione di una partecipazione del 20% si riesce ad indurre gli
assicurati ad un comportamento responsabile e orientato ad un ragionevole
contenimento dell’evoluzione dei costi, evitando abusi. Gli organi
dell’istituto sono tuttavia assai aperti e flessibili nei casi gravi o cronici:
in particolare, seguendo il parere dei loro medici di fiducia, gli organi dell’__________
sono spesso portati ad optare a favore del rimborso di medicinali nuovi non
ancora approvati in Svizzera, ma prescritti da medici svizzeri. La regola dei
medicinali cari copre inoltre la maggior parte dei medicinali utilizzati per il
trattamento di malattie gravi o croniche” (doc. XXII).
Questo
Tribunale condivide l’opinione del ricorrente. Il 20% a carico degli assicurati
è infatti limitato ai medicinali non cari ed ad uso non cronico, come attestato
dall’assicuratore, per il tramite di __________: “le 20% à charge de nos
assurés ne concerne donc que les médicaments peu chers à utilisation
non-chronique” (doc. XVI/2).
2.4
In sede di
osservazioni la Cassa di compensazione fa tuttavia valere, oltre a divergenze
in ambito di rimborso di prestazioni psichiatriche (che tuttavia non sono
determinanti per poter rifiutare l’esonero, cfr. consid. 7.6 della sentenza
federale di rinvio e consid. 2.3 supra), che vi sarebbero altre prestazioni
rimborsate con delle limitazioni (onorari medici all’80%, interventi chirurgici
al 90%, trattamento di convalescenza post-ospedaliera e post-operatoria 80%
sino al massimo di 30 giorni, dopo questo termine 80% ma al massimo CHF 60.-- al
giorno, cure a domicilio 80% al massimo CHF 60.-- al giorno, radiologia,
analisi e esami di laboratorio 80%, maternità: esclusi i giovani tra i 21 e i
29.
anni e in ogni caso rimborso all’80%: la figlia è nata il __________) ed
afferma che non si comprende in cosa consista il piano complementare e se
questo possa essere parificato alle assicurazioni complementari secondo la LCA.
Evidenziato
che il TCA ed il TF hanno già spiegato nel dettaglio il funzionamento del piano
complementare e la sua natura (cfr. anche consid. 2.3 supra), va sottolineato
che l’insorgente, con l’ausilio di __________, __________, ha precisato che gli
onorari dei medici così come gli interventi chirurgici sono coperti dal piano
complementare (doc. XVI/2). I costi per le convalescenze post-ospedaliere e/o
post-operatorie (soggiorno, cure e trattamenti) di cui al pto. 4 lett. a delle
tabelle accluse all’Annexe III sono subordinati all’approvazione del medico di
fiducia e, con il suo consenso la presa a carico prosegue in ragione dell’80%
con il piano complementare (doc. XVI/2), la presa a carico delle cure
infermieristiche di lunga durata (a domicilio o in ambiente medicalizzato) è
limitata a CHF 60.-- per giornata, il che corrisponde a 2 visite giornaliere (doc.
XVI/2) e i costi degli esami radiologici e simili sono anch’essi presi a carico
dal piano complementare (cfr. doc. XVI e XVI/2).
Infine,
per quanto attiene ai casi di maternità l’assicurato ha affermato che non
sussiste presa a carico a favore delle figlie (degli assicurati) dai 21 ai 29
anni perché si vogliono tutelare i futuri neonati, i quali non dipendono
direttamente dagli assicurati principali e non potranno essere coperti __________.
L’esclusione di tale prestazione assicurativa obbliga dunque la futura madre
(figlia dell’assicurato principale) a trovare un altro sistema di assicurazione
che coprirà anche il futuro nato. Non va infatti dimenticato che in Svizzera i
figli dei funzionari che hanno 25 e più anni non hanno più diritto alla tessera
di legittimazione e risultano pertanto assoggettati de facto alla LAMal.
L’allora
UAM, malgrado le puntuali precisazioni dell’assicurato, con le osservazioni del
18.
agosto 2010, ribadendo da una parte che il rimborso dei medicamenti e delle
cure psichiatriche non è equivalente, ha inoltre affermato:
"
L’assicuratore ha indicato che i costi per la
convalescenza post-ospedaliera e post-operatoria sono coperti all’80% con il
piano complementare. Ciò nonostante unicamente per i primi 30 giorni, dopodiché
è prevista una protezione assicurativa dell’80% senza il piano complementare ed
al massimo CHF 60.-- al giorno.
Anche per quanto attiene alle cure a domicilio di
lunga durata l’assicuratore ha confermato che il rimborso avviene unicamente nella
misura dell’80% e per un massimo di CHF 60.-- al giorno. A titolo complementare
si precisa che in Svizzera le tariffe orarie approvate per i servizi pubblici
sono le seguenti:
-
Prestazioni secondo OPre art. 7 cpv. 2 lett. a
(Consigli e istruzioni): CHF 70.-- all’ora;
-
Prestazioni secondo OPre art. 7 cpv. 2 lett. b
(Esami e cure): CHF 67.-- all’ora;
-
Prestazioni secondo OPre art. 7 cpv. 2 lett. c
(Cure di base):
-
C1: in situazione di cura semplice/stabile: CHF
43.
all’ora
-
C2: in situazione di cura complessa/instabile:
CHF 65 all’ora
Si ritiene doveroso evidenziare altresì che
tramite la copertura estera le cure a domicilio di corta durata (primi 30
giorni) sono rimborsate unicamente all’80% senza il piano complementare.
La protezione assicurativa per la maternità, come
ribadito dall’assicuratore, è esclusa per i giovani tra i 21 ed i 29 anni.
L’assicuratore dichiara che questa procedura viene attuata per tutelare il
nuovo nato e che comunque a partire dai 25 anni i figli devono essere
obbligatoriamente assoggettati alla LAMal. E’ vero che in Svizzera a partire
dai 26 anni i figli, anche se ancora agli studi, non sono più considerati a
carico dei genitori; malgrado ciò vi è comunque una lacuna assicurativa per i
giovani tra i 21 ed i 25 anni, ai quali, anche se ancora a carico dei genitori,
non viene garantita la copertura assicurativa per quanto concerne la maternità”
(doc. XVIII)
Questo
Tribunale comprende le perplessità della Cassa di compensazione in particolare
per quanto concerne l’esclusione delle spese di maternità per le figlie (degli
assicurati) dai 21 ai 29 anni (cfr. a questo proposito la DTF 134 V 34 dove il TF ha affermato,a proposito dell’art. 6 cpv. 3 OAMal allora in vigore,
che “l’equivalenza è data se l’assicurazione estera copre sostanzialmente le
spese integrali di trattamento ambulatoriale, ospedaliero e
semiospedaliero in caso di malattia, infortunio e maternità come pure
quelle legate alla degenza ospedaliera nel reparto comune di un ospedale
pubblico o di una struttura semiospedaliera in Svizzera”, sottolineatura
del redattore) e che tocca in primo luogo la possibilità di esonerare anche la figlia
del ricorrente, nata nel __________, dall’obbligo assicurativo in Svizzera.
Tuttavia il
TCA, pur cosciente degli importanti sforzi e dell’impegno dell’autorità
amministrativa cantonale nell’esaminare nel dettaglio tutte le (numerose) domande
di esenzione inoltrate dagli assicurati residenti in Ticino, visto il chiaro tenore
della sentenza federale di rinvio 9C_182/2009 del 2 marzo 2010, tutto ben
considerato, tenuto conto della delicatezza e della complessità della materia
(cfr. consid. 7.7 della sentenza federale di rinvio), dopo aver ponderato in
maniera equilibrata gli interessi in gioco (consid. 7.9 della sentenza federale
di rinvio), ritenuto che l’esenzione, tenuto conto della situazione personale
del ricorrente (cfr. consid. 7.9 della sentenza federale di rinvio), risponde
all’interesse di tutte le parti in causa (cfr. consid. 7.9 della sentenza
federale di rinvio), preso atto della prassi (pur se non vincolante: DTF 134 V
34.
consid. 9 pag. 44) di altri Cantoni (cfr. consid. 7.5 della sentenza
federale di rinvio), ritiene che in concreto l’equivalenza complessiva del
sistema assicurativo dell’__________ con la LAMal, esaminando l’insieme delle prestazioni garantite, possa essere riconosciuta, volendo in particolare
interpretare il nuovo art. 6 cpv. 3 OAMal secondo lo scopo perseguito dalla LSO,e
più in particolare del suo art. 3 cpv. 1 lett. h, che estende i privilegi e le
immunità dei beneficiari definiti all’art. 2 all’esenzione dal regime di
sicurezza sociale svizzero poiché intende assicurare la medesima copertura a
tutti i collaboratori, senza dipendere dalla legislazione dello Stato ospite
nello stabilire i diritti sociali dei loro funzionari e garantire ai
beneficiari istituzionali una certa massa critica sotto il profilo del numero
degli assicurati per rendere possibile la creazione (e quindi anche il
mantenimento) di un sistema specifico all’organizzazione ricorrente (cfr. consid.
7.9
della sentenza federale di rinvio).
In queste
condizioni il ricorso va accolto e la decisione impugnata modificata nel senso
che anche il ricorrente ed i suoi figli vanno esonerati dall’obbligo
assicurativo in Svizzera.
All’insorgente,
rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é accolto.
La
decisione impugnata è modificata nel senso che anche RI 1 ed i suoi figli sono
esonerati dall’obbligo assicurativo in Svizzera.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa di compensazione verserà al ricorrente fr. 1'500 (IVA inclusa) a
titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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