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Decisione

36.2010.57

Sentenza di rinvio (9C-182/2009 del 2 marzo 2010): richiesta di esonero dall'obbligo assicurativo di un ex funzionario di un'organizzazione internazionale. Nel caso di specie le condizioni per concede

10 novembre 2010Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

1.4. Il 1° aprile

2010 il TCA ha interpellato il ricorrente chiedendogli di trasmettere a questo

Tribunale un attestato dell’__________ che indichi con precisione il sistema di

rimborso dei farmaci, delle spese dentarie e delle prestazioni psichiatriche (chiedendogli

in particolare se queste prestazioni sono coperte al 100% e in caso di risposta

negativa di voler precisare che tipo di copertura esiste), di trasmettere al

Tribunale un attestato dell’assicuratore che spieghi nel dettaglio cosa succede

alle prestazioni nei casi dove non interviene il piano complementare, di

prendere posizione sull’intera fattispecie ed in particolare sulle motivazioni

della sentenza del TCA del 26 gennaio 2009 (inc. 36.2008.104; annullata dal TF)

riportate a pag. 16 e 17 e di far valere eventuali ulteriori osservazioni (doc.

II).

1.5. Il 6 aprile

2010 l’avv. __________ ha chiesto una proroga fino al 15 maggio 2010 per interpellare

l’assicuratore __________ e per trasmettere l’incarto ad un collega ticinese

(doc. III).

1.6. In data 7

aprile 2010 il TCA ha concesso una proroga fino al 7 maggio 2010 (doc. IV),

mentre il 20 aprile 2010 l’avv. __________ ha informato il Tribunale che il

patrocinio sarebbe stato assunto dall’avv. RA 1 (doc. V), il quale, con scritto

del 23 aprile 2010 ha chiesto una proroga fino al 31 maggio 2010 (doc. VI),

concessagli in data 26 aprile 2010 (doc. VII).

1.7. Con scritto

del 26 maggio 2010, al quale ha allegato nuova documentazione, tra cui una

presa di posizione del 3 maggio 2010 di __________, __________ (doc. A1),

l’insorgente ha presentato le sue osservazioni (doc. VIII).

1.8. Il 10 giugno

2010 la Cassa cantonale di compensazione si è espressa in merito (doc. X), mentre

il ricorrente, dopo avere chiesto, ed ottenuto, due proroghe (doc. da XI a

XV), ha preso posizione il 28 luglio 2010, allegando nuovi documenti (doc.

XVI).

In data

18 agosto 2010 la Cassa cantonale di compensazione ha prodotto ulteriori

osservazioni (doc. XVIII), sulle quali, dopo aver ottenuto una proroga (doc. da

XIX a XXI), l’insorgente si è nuovamente espresso (doc. XXII).

Chiamata

a presentare osservazioni scritte in merito l’amministrazione si è riconfermata

nelle precedenti determinazioni (doc. XXIV).

in

diritto

2.1. Oggetto del

contendere è il tema dell’assoggettamento del ricorrente e dei suoi figli

all’obbligo assicurativo in Svizzera per le cure medico-sanitarie,

rispettivamente il loro diritto all’esenzione da tale obbligo in virtù

dell’ordinamento in materia.

2.2. Le norme

applicabili al caso di specie sono note e conosciute alle parti giacché esposte

dal TCA nella precedente sentenza 36.2008.104 del 26 gennaio 2009 e dal TF

nella sentenza 9C_182/2009 del 2 marzo 2010 a cui si rinvia.

Nella

citata pronunzia l’Alta Corte ha affermato:

" 7.4

Nel caso di specie, l'amministrazione aveva sostanzialmente motivato il proprio

rifiuto di esentare il ricorrente (e i figli) dall'obbligo assicurativo LAMal

con il fatto che una copertura dei costi al 100% sarebbe intervenuta solo una

volta esaurita la franchigia di fr. 2'800.- per persona o di fr. 4'500.- per

famiglia. Da parte sua, il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo avere

chiesto precisazioni sulle modalità di funzionamento e di pagamento del piano

complementare, ha raccolto, tramite l'assicurato, la dichiarazione

dell'assicuratore __________. Quest'ultimo ha spiegato che il raggiungimento

del limite massimo di spesa di fr. 35'000.-, previsto dall'art. VIII § 7 per le

prestazioni complementari (vale a dire per i costi eccedenti la copertura di

base), acquista valenza pratica per quegli assicurati con episodi di malattia

molto gravi e ha precisato che il credito di fr. 35'000.- viene sempre

rinnovato dal Comitato esecutivo previo avviso del medico di fiducia. A mente

dell'assicuratore __________, la copertura offerta sarebbe dunque illimitata e

il sistema di credito per le prestazioni complementari avrebbe essenzialmente

lo scopo di informare i responsabili dell'assicurazione in merito a una

situazione particolare.

7.5 Ora, preso atto di queste precisazioni, la Corte cantonale avrebbe dovuto seriamente dubitare della possibilità di negare, senza

ulteriori accertamenti, l'equivalenza della copertura assicurativa __________.

Ciò a maggior ragione dopo che, in sede amministrativa, l'assicuratore __________

aveva già segnalato l'(incontestata, seppur non vincolante: DTF 134 V 34

consid. 9 pag. 44) esenzione dall'obbligo assicurativo LAMal dei suoi ex

funzionari nei Cantoni di __________, __________. Prima di statuire in questo

senso, l'autorità giudiziaria cantonale avrebbe in ogni caso dovuto meglio

contestualizzare l'esclusione - per regolamento - di alcune prestazioni dal

piano complementare e valutarne l'incidenza per rapporto alla copertura

complessiva.

7.6 Da una semplice lettura delle statistiche - edite dall'Ufficio

federale di statistica - relative ai costi e al finanziamento del sistema

sanitario avrebbe così, ad esempio, potuto apprendere che le spese di

psicoterapia rappresentavano nel 2006 (ultimo rilevamento statistico

disponibile) unicamente lo 0.3% della spesa sanitaria complessiva in Svizzera

(v. Coût et financement du système de santé en 2006, Neuchâtel 2008, pag. 31 e

39). Similmente avrebbe potuto accorgersi che pur rappresentando, nello stesso

anno, le spese di dentista il 6.4% della spesa sanitaria complessiva, dei fr.

3.398 miliardi spesi a questo titolo solo una minima parte era a carico della

LAMal (49.3 milioni, pari all'1.4% dei costi dentari), rispettivamente della

LAINF (41.4 milioni, pari all'1.22% dei costi dentari).

7.7 E comunque, tenuto anche conto della delicatezza e della

complessità della materia, anziché dichiarare direttamente inequivalente la

copertura offerta dall'assicuratore __________ per il fatto che il piano

complementare non interverrebbe per alcuni tipi di prestazioni (segnatamente

per il rimborso dei farmaci), i giudici cantonali avrebbero quantomeno dovuto

dare la possibilità al ricorrente (se non addirittura anche all'assicuratore

coinvolto) di esprimersi e di confrontarsi su questi aspetti particolari, che

fin lì non erano stati oggetto né di discussione né tanto meno di disamina.

Considerati l'estensione di un sistema di assicurazione contro le malattie e il

tenore degli accertamenti compiuti fino a quel momento dalla Corte cantonale,

che aveva piuttosto incentrato il proprio esame sulla questione della

limitazione massima (regolamentare) a fr. 35'000.- del credito per le

prestazioni complementari, il ricorrente non poteva ragionevolmente prevedere

l'argomentazione, fin lì nemmeno specificatamente evocata dall'amministrazione,

sulla quale l'autorità giudiziaria di primo grado avrebbe poi fondato il

proprio giudizio. Né egli poteva o doveva, in tali circostanze, preventivamente

informarsi sull'eventuale esistenza - da lui apparentemente appresa solo a

seguito della pronuncia impugnata - di una prassi dell'assicuratore __________ in

merito all'applicazione del piano complementare anche per il rimborso di alcuni

farmaci. Agendo come ha fatto, la Corte cantonale non ha garantito nelle debite

forme all'interessato il diritto di esprimersi che lo avrebbe dovuto tutelare

dalla ricezione di una decisione che può, alla luce delle particolari

circostanze del caso, definirsi imprevedibile (sulla funzione ammonitrice

["Warnfunktion"] del diritto di esprimersi cfr. Michele Albertini,

Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren

des modernen Staates, 2000, pag. 259; cfr. pure sentenza 1A.119/2004 del 6

luglio 2004 consid. 3.3 in fine).

7.8 Visto quanto precede e contrariamente a quanto (implicitamente)

ritenuto dall'autorità giudiziaria cantonale e dall'amministrazione, non è

dunque possibile - allo stadio attuale e sulla base degli elementi agli atti -

statuire con la necessaria attendibilità (cfr. sentenza citata 8C_364/2007

consid. 5.1) sulla equivalenza, con la LAMal, della copertura dell'assicuratore

__________ per le cure in Svizzera. A tale scopo la causa va pertanto rinviata

all'istanza precedente - che ha determinato il vizio procedurale - affinché,

dopo concessione alle parti del pieno diritto di esprimersi, completi

l'istruttoria su quegli aspetti da lei fin qui ritenuti decisivi per rifiutare

l'esenzione dall'obbligo assicurativo.

7.9 La Corte cantonale dovrà quindi, al termine del complemento

istruttorio, determinarsi nuovamente sull'equivalenza (complessiva) del sistema

assicurativo dell’__________ tenendo conto dei principi sviluppati dalla

giurisprudenza in materia (v. DTF 134 V 34 segg. con riferimenti). La decisione

dovrà ponderare in maniera equilibrata gli interessi in gioco. Dovrà in

particolare domandarsi se un'eventuale esenzione dall'obbligo assicurativo nel

caso concreto (tenuto conto della situazione personale del ricorrente) rischi

veramente - come contesta invece quest'ultimo - di mettere a repentaglio lo

scopo perseguito dal principio di obbligatorietà della LAMal - che non è solo

quello di evitare una presa a carico da parte della collettività dei costi di

una copertura assicurativa insufficiente, ma è anche quello di garantire la

solidarietà tra persone sane e malate (v. DTF 132 V 310 consid. 8.5.6 pag. 318)

- oppure se essa non risponda piuttosto all'interese di tutte le parti in

causa.

Ma la nuova pronuncia dovrà pure interpretare il nuovo art. 6 cpv.

3 OAMal alla luce dello scopo perseguito dalla LSO, e più in particolare dal

suo art. 3 cpv. 1 lett. h, che estende i privilegi e le immunità dei

beneficiari definiti all'art. 2 all'esenzione dal regime di sicurezza sociale

svizzero poiché intende assicurare la medesima copertura sociale a tutti i

collaboratori, non vuole dipendere dalla legislazione dello Stato ospite nello

stabilire i diritti sociali dei loro funzionari e intende garantire ai

beneficiari istituzionali una certa massa critica sotto il profilo del numero

degli assicurati per rendere possibile la creazione (e quindi anche il

mantenimento) di un sistema specifico all'organizzazione (cfr. FF 2006 7389).”

2.3. Nella

sentenza 36.2008.104 del 26 gennaio 2009, annullata dal TF (9C_182/2009 del 2

marzo 2010), il TCA aveva accertato, al consid. 2.7, che l’assicuratore,

di principio, a dipendenza delle prestazioni, copre l’80%, rispettivamente il

90% dei costi fino a quando è raggiunto il limite massimo di fr. 4’500 annui

per le famiglie (fr. 2’800 per persone sole).

Raggiunto questo importo

la copertura, a livello mondiale, è del 100%. Questo sistema non diverge molto

da quello previsto dalla LAMal, dove un assicurato può scegliere una franchigia

fino a fr. 2'500 e deve poi ancora partecipare ai costi nella misura del 10%,

fino ad un massimo di fr. 700 all’anno.

Questo Tribunale,

accertato che il limite massimo di fr. 35'000 è in realtà un modo per

controllare i costi nei casi in cui vi sia una grande spesa sanitaria, che di

principio i medici danno il loro nulla osta quando l’importo massimo è stato

superato e che anche nell’ambito della LAMal, pur non essendoci un tetto

massimo di spesa, il medico fiduciario può essere chiamato ad intervenire per

accertare se una cura è medicalmente necessaria e se deve essere rimborsata

aveva affermato:

"

Considerandi

Tuttavia, questo vale solamente per quelle prestazioni comprese

nel “plan complémentaire”. L’assicuratore ha infatti rilevato che

“concernant le taux de remboursement pratiqué par notre Assurance, si celui-ci

s’élève, pour les prestations courantes à 80% des factures présentées, un

assuré n’aura à sa charge qu’un maximum annuel de CHF 2'800.- par personne

assurée et un maximum de CHF 4'800 par famille, car au-delà de ces montants

notre assurance rembourse à 100% (Article VIII, §6) le montant des factures qui

concernent des prestations avec application du plan complémentaire (voir

Annexe III)”.

Per cui, se è vero che le prestazioni per le quali è prevista una

copertura superiore a quella di base possono essere considerate equivalenti e

in alcuni casi anche superiori (ricovero in camera privata rimborsato al 90% ed

applicazione, per il resto, del piano complementare, oppure rimborso di parte

delle cure di convalescenza) a quelle della LAMal, laddove invece il piano

complementare non interviene le prestazioni sono inferiori.

Ciò vale in particolare per quello che concerne il rimborso dei

medicamenti (“frais pharmaceutiques”) - il punto 14 prevede infatti il

rimborso dell’80% dei costi sia dei prodotti rimborsabili secondo le norme

delle autorità sanitarie competenti del Paese interessato, sia dei vaccini

raccomandati dietro prescrizione medica - e per i limiti di rimborso

nell’ambito delle prestazioni psichiatriche. In questo secondo caso per gli

assicurati non ricoverati e/o per le consultazioni in un ospedale diurno, i

costi dei trattamenti ambulatoriali prescritti e praticati da uno specialista

in psicoterapia o in psicanalisi sono rimborsati solo nella misura dell’80%,

per un massimo di fr. 110 e per 50 sedute all’anno (psicoterapia),

rispettivamente un massimo di fr. 50 a seduta e 75 sedute all’anno

(psicanalisi, cfr. punto 18 a) ii) pag. 26 del regolamento, che prevede solo

una deroga per quanto concerne il numero di sedute, ma non per l’ammontare del

rimborso).

Non va poi dimenticato che per quanto concerne le cure dentarie, anche

se la LAMal è estremamente restrittiva nel riconoscerne il rimborso, prevede

comunque che se sono date le condizioni dell’art. 31 LAMal (cfr. anche art.

17-19a OPre), la copertura è totale. Da parte sua invece l’assicurazione in

esame, pur prevedendo una copertura di primo acchito più ampia, rimborsa al

massimo fr. 2'400 all’anno (cfr. punti da 23 a 24, pag. 28 del regolamento).”

Ritenuto

che il TF ha stabilito che le spese di psicoterapia e dentarie rappresentano

una percentuale ridotta della spesa a carico della LAMal (cfr. consid. 7.6

delle sentenza federale di rinvio), e che pertanto l’Alta Corte, perlomeno

implicitamente, ha sostanzialmente deciso che il rimborso in parte limitato di

queste prestazioni, da solo, non è sufficiente per poter ritenere non

equivalenti le prestazioni dell’assicuratore estero, resta unicamente da

esaminare la modalità di rimborso del costo dei farmaci.

A questo

proposito l’insorgente afferma che “secondo il pto. 14 dell’Annexe III del

Regolamento le spese farmaceutiche sono rimborsate nella misura dell’80%, senza

piano complementare, tuttavia per prassi interna consolidata in numerosi anni i

medicamenti più cari, con un prezzo superiore a CHF 500.- per unità, sono

rimborsati conformemente alla decisione adottata dal Comité exécutif in

applicazione dell’art. VIII lett. d del Regolamento. Questa prassi, codificata

per altro nel sistema informatico dell’istituto assicurativo, riguarda in

particolare i medicamenti utilizzati per il trattamento di malattie gravi come

il cancro e la sclerosi a placche, ma anche le terapie in caso di

sieropositività HIV, per le dialisi e per diverse cure chemioterapiche”

(doc. VIII).

L’art. VIII

§ 4 lett. d del regolamento prevede che “dans le cas de maladies graves ou

chroniques nécessitant un traitement prolongé, le Comité exécutif peut, après

consultation du médecin-conseil de l’Assurance, décider d’assouplir

l’application de certaines dispositions du présent Règlement.”

A comprova delle sue asserzioni il ricorrente ha prodotto uno scritto

di __________, __________ che ha affermato: “concernants les frais

pharmaceutiques, ceux-ci sont généralement remboursés à 80% sans

application du plan complémentaire. Néanmoins, et

ce, suivant une jurisprudence constante de notre __________ et implémentée dans

la pratique et codée dans nos systèmes informatiques, les médicaments

considérés comme <<chers>>, d’une valeur supérieure à CHF 500.- par

dose et/ou pour le traitement de maladies graves ou chroniques (cancer,

sclérose en plaque, tritérapie liée au VIH, etc) sont remboursés à 80% avec

application du plan complémentaire” (doc. A1).

L’insorgente

ha ancora rilevato che “per quanto attiene ai rimborsi, è dunque ovvio che

l’istituto non è in condizione di rimborsare al 100% ogni tipo di medicinale.

Grazie all’applicazione di una partecipazione del 20% si riesce ad indurre gli

assicurati ad un comportamento responsabile e orientato ad un ragionevole

contenimento dell’evoluzione dei costi, evitando abusi. Gli organi

dell’istituto sono tuttavia assai aperti e flessibili nei casi gravi o cronici:

in particolare, seguendo il parere dei loro medici di fiducia, gli organi dell’__________

sono spesso portati ad optare a favore del rimborso di medicinali nuovi non

ancora approvati in Svizzera, ma prescritti da medici svizzeri. La regola dei

medicinali cari copre inoltre la maggior parte dei medicinali utilizzati per il

trattamento di malattie gravi o croniche” (doc. XXII).

Questo

Tribunale condivide l’opinione del ricorrente. Il 20% a carico degli assicurati

è infatti limitato ai medicinali non cari ed ad uso non cronico, come attestato

dall’assicuratore, per il tramite di __________: “le 20% à charge de nos

assurés ne concerne donc que les médicaments peu chers à utilisation

non-chronique” (doc. XVI/2).

2.4

In sede di

osservazioni la Cassa di compensazione fa tuttavia valere, oltre a divergenze

in ambito di rimborso di prestazioni psichiatriche (che tuttavia non sono

determinanti per poter rifiutare l’esonero, cfr. consid. 7.6 della sentenza

federale di rinvio e consid. 2.3 supra), che vi sarebbero altre prestazioni

rimborsate con delle limitazioni (onorari medici all’80%, interventi chirurgici

al 90%, trattamento di convalescenza post-ospedaliera e post-operatoria 80%

sino al massimo di 30 giorni, dopo questo termine 80% ma al massimo CHF 60.-- al

giorno, cure a domicilio 80% al massimo CHF 60.-- al giorno, radiologia,

analisi e esami di laboratorio 80%, maternità: esclusi i giovani tra i 21 e i

29.

anni e in ogni caso rimborso all’80%: la figlia è nata il __________) ed

afferma che non si comprende in cosa consista il piano complementare e se

questo possa essere parificato alle assicurazioni complementari secondo la LCA.

Evidenziato

che il TCA ed il TF hanno già spiegato nel dettaglio il funzionamento del piano

complementare e la sua natura (cfr. anche consid. 2.3 supra), va sottolineato

che l’insorgente, con l’ausilio di __________, __________, ha precisato che gli

onorari dei medici così come gli interventi chirurgici sono coperti dal piano

complementare (doc. XVI/2). I costi per le convalescenze post-ospedaliere e/o

post-operatorie (soggiorno, cure e trattamenti) di cui al pto. 4 lett. a delle

tabelle accluse all’Annexe III sono subordinati all’approvazione del medico di

fiducia e, con il suo consenso la presa a carico prosegue in ragione dell’80%

con il piano complementare (doc. XVI/2), la presa a carico delle cure

infermieristiche di lunga durata (a domicilio o in ambiente medicalizzato) è

limitata a CHF 60.-- per giornata, il che corrisponde a 2 visite giornaliere (doc.

XVI/2) e i costi degli esami radiologici e simili sono anch’essi presi a carico

dal piano complementare (cfr. doc. XVI e XVI/2).

Infine,

per quanto attiene ai casi di maternità l’assicurato ha affermato che non

sussiste presa a carico a favore delle figlie (degli assicurati) dai 21 ai 29

anni perché si vogliono tutelare i futuri neonati, i quali non dipendono

direttamente dagli assicurati principali e non potranno essere coperti __________.

L’esclusione di tale prestazione assicurativa obbliga dunque la futura madre

(figlia dell’assicurato principale) a trovare un altro sistema di assicurazione

che coprirà anche il futuro nato. Non va infatti dimenticato che in Svizzera i

figli dei funzionari che hanno 25 e più anni non hanno più diritto alla tessera

di legittimazione e risultano pertanto assoggettati de facto alla LAMal.

L’allora

UAM, malgrado le puntuali precisazioni dell’assicurato, con le osservazioni del

18.

agosto 2010, ribadendo da una parte che il rimborso dei medicamenti e delle

cure psichiatriche non è equivalente, ha inoltre affermato:

"

L’assicuratore ha indicato che i costi per la

convalescenza post-ospedaliera e post-operatoria sono coperti all’80% con il

piano complementare. Ciò nonostante unicamente per i primi 30 giorni, dopodiché

è prevista una protezione assicurativa dell’80% senza il piano complementare ed

al massimo CHF 60.-- al giorno.

Anche per quanto attiene alle cure a domicilio di

lunga durata l’assicuratore ha confermato che il rimborso avviene unicamente nella

misura dell’80% e per un massimo di CHF 60.-- al giorno. A titolo complementare

si precisa che in Svizzera le tariffe orarie approvate per i servizi pubblici

sono le seguenti:

-

Prestazioni secondo OPre art. 7 cpv. 2 lett. a

(Consigli e istruzioni): CHF 70.-- all’ora;

-

Prestazioni secondo OPre art. 7 cpv. 2 lett. b

(Esami e cure): CHF 67.-- all’ora;

-

Prestazioni secondo OPre art. 7 cpv. 2 lett. c

(Cure di base):

-

C1: in situazione di cura semplice/stabile: CHF

43.

all’ora

-

C2: in situazione di cura complessa/instabile:

CHF 65 all’ora

Si ritiene doveroso evidenziare altresì che

tramite la copertura estera le cure a domicilio di corta durata (primi 30

giorni) sono rimborsate unicamente all’80% senza il piano complementare.

La protezione assicurativa per la maternità, come

ribadito dall’assicuratore, è esclusa per i giovani tra i 21 ed i 29 anni.

L’assicuratore dichiara che questa procedura viene attuata per tutelare il

nuovo nato e che comunque a partire dai 25 anni i figli devono essere

obbligatoriamente assoggettati alla LAMal. E’ vero che in Svizzera a partire

dai 26 anni i figli, anche se ancora agli studi, non sono più considerati a

carico dei genitori; malgrado ciò vi è comunque una lacuna assicurativa per i

giovani tra i 21 ed i 25 anni, ai quali, anche se ancora a carico dei genitori,

non viene garantita la copertura assicurativa per quanto concerne la maternità”

(doc. XVIII)

Questo

Tribunale comprende le perplessità della Cassa di compensazione in particolare

per quanto concerne l’esclusione delle spese di maternità per le figlie (degli

assicurati) dai 21 ai 29 anni (cfr. a questo proposito la DTF 134 V 34 dove il TF ha affermato,a proposito dell’art. 6 cpv. 3 OAMal allora in vigore,

che “l’equivalenza è data se l’assicurazione estera copre sostanzialmente le

spese integrali di trattamento ambulatoriale, ospedaliero e

semiospedaliero in caso di malattia, infortunio e maternità come pure

quelle legate alla degenza ospedaliera nel reparto comune di un ospedale

pubblico o di una struttura semiospedaliera in Svizzera”, sottolineatura

del redattore) e che tocca in primo luogo la possibilità di esonerare anche la figlia

del ricorrente, nata nel __________, dall’obbligo assicurativo in Svizzera.

Tuttavia il

TCA, pur cosciente degli importanti sforzi e dell’impegno dell’autorità

amministrativa cantonale nell’esaminare nel dettaglio tutte le (numerose) domande

di esenzione inoltrate dagli assicurati residenti in Ticino, visto il chiaro tenore

della sentenza federale di rinvio 9C_182/2009 del 2 marzo 2010, tutto ben

considerato, tenuto conto della delicatezza e della complessità della materia

(cfr. consid. 7.7 della sentenza federale di rinvio), dopo aver ponderato in

maniera equilibrata gli interessi in gioco (consid. 7.9 della sentenza federale

di rinvio), ritenuto che l’esenzione, tenuto conto della situazione personale

del ricorrente (cfr. consid. 7.9 della sentenza federale di rinvio), risponde

all’interesse di tutte le parti in causa (cfr. consid. 7.9 della sentenza

federale di rinvio), preso atto della prassi (pur se non vincolante: DTF 134 V

34.

consid. 9 pag. 44) di altri Cantoni (cfr. consid. 7.5 della sentenza

federale di rinvio), ritiene che in concreto l’equivalenza complessiva del

sistema assicurativo dell’__________ con la LAMal, esaminando l’insieme delle prestazioni garantite, possa essere riconosciuta, volendo in particolare

interpretare il nuovo art. 6 cpv. 3 OAMal secondo lo scopo perseguito dalla LSO,e

più in particolare del suo art. 3 cpv. 1 lett. h, che estende i privilegi e le

immunità dei beneficiari definiti all’art. 2 all’esenzione dal regime di

sicurezza sociale svizzero poiché intende assicurare la medesima copertura a

tutti i collaboratori, senza dipendere dalla legislazione dello Stato ospite

nello stabilire i diritti sociali dei loro funzionari e garantire ai

beneficiari istituzionali una certa massa critica sotto il profilo del numero

degli assicurati per rendere possibile la creazione (e quindi anche il

mantenimento) di un sistema specifico all’organizzazione ricorrente (cfr. consid.

7.9

della sentenza federale di rinvio).

In queste

condizioni il ricorso va accolto e la decisione impugnata modificata nel senso

che anche il ricorrente ed i suoi figli vanno esonerati dall’obbligo

assicurativo in Svizzera.

All’insorgente,

rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é accolto.

La

decisione impugnata è modificata nel senso che anche RI 1 ed i suoi figli sono

esonerati dall’obbligo assicurativo in Svizzera.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa di compensazione verserà al ricorrente fr. 1'500 (IVA inclusa) a

titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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