36.2010.59
Ricorso al TCA contro comunicazione della Cassa di compensazione. Contenuto della decisione. In casu la comunicazione 26 gennaio 2010 dell'amministrazione non costituisce decisione formale
8 aprile 2010Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2010.59
Data decisione, Autorità:
08.04.2010, TCA
Titolo:
Ricorso al TCA contro comunicazione della Cassa di compensazione. Contenuto della decisione. In casu la comunicazione 26 gennaio 2010 dell'amministrazione non costituisce decisione formale
DECISIONE SU RECLAMO
RICORSO
art. 76 LCAMAL
art. 49 LPGA
art. 1 LPTCA
art. 2 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.59
ir/gm
Lugano
8 aprile 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 8 marzo 2010 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 26 gennaio
2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione
Ufficio dei contributi, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in
fatto e in diritto
Ÿ che RI
1 si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con scritto del 20 febbraio
2010 con cui ha indicato di avere ricevuto “lo scorso mese di gennaio una richiesta
di <affiliazione alla cassa malati> di cui ero all’oscuro”. RI 1 indica
infatti di avere iniziato un’attività lavorativa in Svizzera nel gennaio 2009
ottenendo il relativo permesso G per il tramite del precedente datore di
lavoro. Egli segnala di essere attivo presso il Ristorante __________ di __________
e di non avere ricevuto nessuna richiesta di assoggettamento a una cassa
malati;
Ÿ che,
ricevuto il gravame il 9 marzo 2010, il medesimo giorno il giudice delegato ha
interpellato sia il ricorrente, chiedendogli l’elezione di un domicilio legale
in Svizzera e di volere trasmettere la decisione formale impugnata emessa su
reclamo; sia l’amministrazione cantonale, interessata telefonicamente, per ottenere
Fatti
i medesimi documenti;
Ÿ che
il ricorrente ha trasmesso il 6/8 aprile 2010 uno scritto in cui indica di non
avere ricevuto alcuna decisione formale da parte dell’Istituto delle
assicurazioni sociali segnalando il suo iter professionale in Svizzera,
rammentando l’unico obbligo esistente di assicurarsi contro gli infortuni ai
sensi della LAInf (e dimenticando con ciò la LAMal così come voluto con la
sottoscrizione degli accordi bilaterali, in assenza di una tempestiva opzione
per il regime sanitario nazionale del frontaliere, come si vedrà);
Ÿ che
dal canto suo l’amministrazione ha trasmesso al TCA unicamente copia dello
scritto 26 gennaio 2010 destinato al ricorrente (intimato al suo domicilio di __________)
con cui ha evidenziato l’assenza di un diritto d’opzione “verso l’Italia”
(ossia per il sistema sanitario nazionale del frontaliero) ricordando allo
stesso il sussistere di un obbligo di affiliazione in Svizzera per lui e per
tutti i famigliari che non esercitano attività lavorativa;
Ÿ che,
nel medesimo scritto oggetto qui di impugnativa, l’amministrazione cantonale ha
concesso al signor RI 1 un termine scadente il 26 febbraio 2010 per trasmettere
il certificato d’iscrizione all’assicurazione malattia svizzera di sua scelta
in difetto di che, senza ulteriore comunicazione, “questo Ufficio procederà a
norma di legge con l’iscrizione in forma coattiva presso un assicuratore
svizzero riconosciuto”;
Ÿ che,
nel suo scritto di complemento del 6/8 aprile 2010 il ricorrente entra nel
merito dell’obbligo assicurativo, considerandolo ingiusto, ed osserva assenza
di una informazione in merito al diritto d’opzione. Egli conclude il suo
esposto confidando in una “risposta logica”;
Ÿ che
l’atto, alla luce dell’esito della procedura, non è stato trasmesso
all’amministrazione per la presentazione di una risposta di causa;
Ÿ che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003);
Ÿ che
Il tema dell’obbligo assicurativo in Svizzera da parte di frontalieri che non
hanno esercitato il diritto d’opzione o lo hanno fatto tardivamente, è stato
oggetto di una serie di sentenze a partire dal 9 novembre scorso (prima tra
tutte ed emessa dal TCA nella sua composizione completa la sentenza in re S.,
inc. 36.2009.18 sul tema specifico si vedano anche le decisioni 36.2009.86 in
re C., 36.2009.51 in re V. e 36.2009.78 in re P., tutte del 05.01.2010). Come
noto l’Istituto delle assicurazioni sociali - e per esso l’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia (dal 1 febbraio 2010 sostituito dalla CCC AVS) –
vigila sull'assoggettamento all’obbligo d’assicurazione, ciò anche con riferimento
alle norme che discendono dall’Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle
persone e dall’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS
(art. 1 Reg.LCAMal del 16 novembre 2007);
Ÿ che
nell’ambito della sua attività l’unità amministrativa è abilitata ad emettere
decisioni formali. Per ciò fare, come rammenta l’art. 76 LCAMal, applica la
Legge di procedura per le cause amministrative. Contro le decisioni emesse in
virtù della legge cantonale d’applicazione della LAMal all’assicurato
rispettivamente alla persona colpita è data facoltà di reclamo all’organo
amministrativo che ha emesso il provvedimento, e ciò nel termine di 30 giorni
dalla notificazione. Avverso le decisioni su reclamo è data facoltà di ricorso
al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 76 cpv. 2 LCAMal). Il TCA, adito dalla parte interessata e toccata dalla
decisione emessa su reclamo, applica la LPRTCA vigente dal 1 ottobre 2008. Per
quanto non stabilito dalla stessa, valgono le norme della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, delle leggi federali
che regolano le singole materie e, sussidiariamente, la legge cantonale di
procedura per le cause amministrative;
Ÿ che,
in concreto, come palesemente ammesso dal ricorrente e come indicato anche
dall’amministrazione interessata, non è stata emessa alcuna decisione e tanto
meno alcuna decisione è stata emessa a seguito di reclamo;
Ÿ che,
come ricorda la LPRTCA al suo articolo 1, il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
decide sulle “altre contestazioni fondate sul diritto federale e sul diritto
cantonale, che gli sono attribuite dalle singole leggi”. Per l’art. 2 della
medesima legge procedurale il Tribunale è pure competente per i ricorsi che
possono essere interposti “anche se l’assicuratore o l’autorità competente, nonostante
la domanda dell’assicurato, non emana una decisione oppure una decisione su
opposizione o su reclamo”;
Ÿ che,
nel caso in discussione, va assolutamente esclusa una denegata giustizia da
parte dell’amministrazione, ritardo od assenza di decisione neppure lamentati
dal ricorrente;
Ÿ che
il ricorso in discussione appare irricevibile in concreto in difetto di
emanazione – allo stato attuale – di una decisione emessa su reclamo da parte
della competente amministrazione;
Ÿ che
per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto
ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR
2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid.
3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294);
Ÿ che
secondo la giurisprudenza e la dottrina costituisce una decisione l'atto
unilaterale di un'autorità amministrativa che regola una situazione giuridica
concreta ed individuale in maniera imperativa (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo,
Basilea, Ginevra 2009, 2.a edizione, ad art. 49, n. 2 e seguenti, pag. 610 e
seguenti; BOIS, "La décision dans le domaine de l'assurance sociale"
in Etudes de droit social. Collezione Le droit de travail en pratique. Vol. 3.
Ed. Schulthess Polygraphischer Verlag. Zurigo 1991, pag. 199; cfr. DTF 133 V
53; cfr. anche DTF 122 V 189 consid. 1, DTF 118 V 17 consid. 1, DTF 116 V
319 consid. 1a, DTF 98 Ib 463). Pertanto quelle situazioni giuridiche che
permettono, in un determinato caso, più soluzioni possibili o che non regolano
i diritti o doveri dell'assicurato non vanno considerate come decisioni (RCC
1977 p. 162);
Ÿ che
in concreto lo scritto 26 gennaio 2010 impugnato dal ricorrente non costituisce
palesemente una decisione limitandosi ad indicare una situazione giuridica
invitando l’assicurato a conformarvisi in tempi ben precisi, a volere
effettuare delle comunicazioni in circostanze ben precise e preannunciando che,
in difetto di adeguamento alla situazione giuridica ritenuta, l'amministra- zione
provvederà ad emanare una decisione formale impugnabile;
Ÿ che
da quanto precede consegue che il ricorso formulato dal ricorrente è manifestamente
irricevibile e ciò a prescindere dall’aspetto formale (essendo comunque carente
nelle proprie conclusioni). La procedura va quindi stralciata senza conseguenze
di tasse e spese. RI 1 potrà impugnare l’eventuale decisione che venisse emanata
nell’ambito descritto dall’amministrazione cantonale dapprima mediante reclamo
e, quindi, potrà inoltrare contro la stessa – se lo riterrà – un ricorso al
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso del 20 febbraio/9 marzo 2010 formulato da RI 1, __________,
è irricevibile.
Considerandi
2.
Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster