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Decisione

36.2010.59

Ricorso al TCA contro comunicazione della Cassa di compensazione. Contenuto della decisione. In casu la comunicazione 26 gennaio 2010 dell'amministrazione non costituisce decisione formale

8 aprile 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i medesimi documenti;

Ÿ che

il ricorrente ha trasmesso il 6/8 aprile 2010 uno scritto in cui indica di non

avere ricevuto alcuna decisione formale da parte dell’Istituto delle

assicurazioni sociali segnalando il suo iter professionale in Svizzera,

rammentando l’unico obbligo esistente di assicurarsi contro gli infortuni ai

sensi della LAInf (e dimenticando con ciò la LAMal così come voluto con la

sottoscrizione degli accordi bilaterali, in assenza di una tempestiva opzione

per il regime sanitario nazionale del frontaliere, come si vedrà);

Ÿ che

dal canto suo l’amministrazione ha trasmesso al TCA unicamente copia dello

scritto 26 gennaio 2010 destinato al ricorrente (intimato al suo domicilio di __________)

con cui ha evidenziato l’assenza di un diritto d’opzione “verso l’Italia”

(ossia per il sistema sanitario nazionale del frontaliero) ricordando allo

stesso il sussistere di un obbligo di affiliazione in Svizzera per lui e per

tutti i famigliari che non esercitano attività lavorativa;

Ÿ che,

nel medesimo scritto oggetto qui di impugnativa, l’amministrazione cantonale ha

concesso al signor RI 1 un termine scadente il 26 febbraio 2010 per trasmettere

il certificato d’iscrizione all’assicurazione malattia svizzera di sua scelta

in difetto di che, senza ulteriore comunicazione, “questo Ufficio procederà a

norma di legge con l’iscrizione in forma coattiva presso un assicuratore

svizzero riconosciuto”;

Ÿ che,

nel suo scritto di complemento del 6/8 aprile 2010 il ricorrente entra nel

merito dell’obbligo assicurativo, considerandolo ingiusto, ed osserva assenza

di una informazione in merito al diritto d’opzione. Egli conclude il suo

esposto confidando in una “risposta logica”;

Ÿ che

l’atto, alla luce dell’esito della procedura, non è stato trasmesso

all’amministrazione per la presentazione di una risposta di causa;

Ÿ che

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione

giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003);

Ÿ che

Il tema dell’obbligo assicurativo in Svizzera da parte di frontalieri che non

hanno esercitato il diritto d’opzione o lo hanno fatto tardivamente, è stato

oggetto di una serie di sentenze a partire dal 9 novembre scorso (prima tra

tutte ed emessa dal TCA nella sua composizione completa la sentenza in re S.,

inc. 36.2009.18 sul tema specifico si vedano anche le decisioni 36.2009.86 in

re C., 36.2009.51 in re V. e 36.2009.78 in re P., tutte del 05.01.2010). Come

noto l’Istituto delle assicurazioni sociali - e per esso l’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia (dal 1 febbraio 2010 sostituito dalla CCC AVS) –

vigila sull'assoggettamento all’obbligo d’assicurazione, ciò anche con riferimento

alle norme che discendono dall’Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle

persone e dall’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS

(art. 1 Reg.LCAMal del 16 novembre 2007);

Ÿ che

nell’ambito della sua attività l’unità amministrativa è abilitata ad emettere

decisioni formali. Per ciò fare, come rammenta l’art. 76 LCAMal, applica la

Legge di procedura per le cause amministrative. Contro le decisioni emesse in

virtù della legge cantonale d’applicazione della LAMal all’assicurato

rispettivamente alla persona colpita è data facoltà di reclamo all’organo

amministrativo che ha emesso il provvedimento, e ciò nel termine di 30 giorni

dalla notificazione. Avverso le decisioni su reclamo è data facoltà di ricorso

al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 76 cpv. 2 LCAMal). Il TCA, adito dalla parte interessata e toccata dalla

decisione emessa su reclamo, applica la LPRTCA vigente dal 1 ottobre 2008. Per

quanto non stabilito dalla stessa, valgono le norme della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, delle leggi federali

che regolano le singole materie e, sussidiariamente, la legge cantonale di

procedura per le cause amministrative;

Ÿ che,

in concreto, come palesemente ammesso dal ricorrente e come indicato anche

dall’amministrazione interessata, non è stata emessa alcuna decisione e tanto

meno alcuna decisione è stata emessa a seguito di reclamo;

Ÿ che,

come ricorda la LPRTCA al suo articolo 1, il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni

decide sulle “altre contestazioni fondate sul diritto federale e sul diritto

cantonale, che gli sono attribuite dalle singole leggi”. Per l’art. 2 della

medesima legge procedurale il Tribunale è pure competente per i ricorsi che

possono essere interposti “anche se l’assicuratore o l’autorità competente, nonostante

la domanda dell’assicurato, non emana una decisione oppure una decisione su

opposizione o su reclamo”;

Ÿ che,

nel caso in discussione, va assolutamente esclusa una denegata giustizia da

parte dell’amministrazione, ritardo od assenza di decisione neppure lamentati

dal ricorrente;

Ÿ che

il ricorso in discussione appare irricevibile in concreto in difetto di

emanazione – allo stato attuale – di una decisione emessa su reclamo da parte

della competente amministrazione;

Ÿ che

per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto

ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR

2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid.

3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294);

Ÿ che

secondo la giurisprudenza e la dottrina costituisce una decisione l'atto

unilaterale di un'autorità amministrativa che regola una situazione giuridica

concreta ed individuale in maniera imperativa (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo,

Basilea, Ginevra 2009, 2.a edizione, ad art. 49, n. 2 e seguenti, pag. 610 e

seguenti; BOIS, "La décision dans le domaine de l'assurance sociale"

in Etudes de droit social. Collezione Le droit de travail en pratique. Vol. 3.

Ed. Schulthess Polygraphischer Verlag. Zurigo 1991, pag. 199; cfr. DTF 133 V

53; cfr. anche DTF 122 V 189 consid. 1, DTF 118 V 17 consid. 1, DTF 116 V

319 consid. 1a, DTF 98 Ib 463). Pertanto quelle situazioni giuridiche che

permettono, in un determinato caso, più soluzioni possibili o che non regolano

i diritti o doveri dell'assicurato non vanno considerate come decisioni (RCC

1977 p. 162);

Ÿ che

in concreto lo scritto 26 gennaio 2010 impugnato dal ricorrente non costituisce

palesemente una decisione limitandosi ad indicare una situazione giuridica

invitando l’assicurato a conformarvisi in tempi ben precisi, a volere

effettuare delle comunicazioni in circostanze ben precise e preannunciando che,

in difetto di adeguamento alla situazione giuridica ritenuta, l'amministra- zione

provvederà ad emanare una decisione formale impugnabile;

Ÿ che

da quanto precede consegue che il ricorso formulato dal ricorrente è manifestamente

irricevibile e ciò a prescindere dall’aspetto formale (essendo comunque carente

nelle proprie conclusioni). La procedura va quindi stralciata senza conseguenze

di tasse e spese. RI 1 potrà impugnare l’eventuale decisione che venisse emanata

nell’ambito descritto dall’amministrazione cantonale dapprima mediante reclamo

e, quindi, potrà inoltrare contro la stessa – se lo riterrà – un ricorso al

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso del 20 febbraio/9 marzo 2010 formulato da RI 1, __________,

è irricevibile.

Considerandi

2.

Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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