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Decisione

36.2010.6

Interpretazione di una clausola di un'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia per quanto concerne la computazione del periodo di attesa sul totale dei giorni indennizzati. Conferma d

1 luglio 2010Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I nostri prodotti per

la perdita di guadagno prevedono 730 giorni di prestazione nell’arco di 900

giorni dedotto il termine di attesa.

Abbiamo un prodotto

riferito a casalinghe e casalinghi con periodo inferiore.

Normalmente io spiego

nel dettaglio, perché faccio così da 23 anni che cos’è il termine di attesa,

spiego la sua computabilità, spiego che cosa significano i 730 giorni e il

termine di attesa, ecc.

Normalmente faccio

così, ma dato il tempo trascorso non ho la memoria precisa di quello che ho

detto al sig. AT 1.

Io non ricordo di

avere avuto un preventivo contatto con la sig.ra __________ prima di sentire il

sig. AT 1 alla conclusione del contratto.

Con l’introduzione

della LAMal e l’abrogazione della LAMI i nostri prodotti si sono adeguati alla

nuova legislazione.

Con il 1° gennaio 1997

in particolare è stato adottato il contratto perdita di guadagno sotto la LCA

che prima non esisteva.” (doc. XIX)

in

diritto

In ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione

giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

Considerandi

2.

Secondo

quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal l'assicurazione sociale contro le

malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e

l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa.

La

LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni

complementari offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in

particolare, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale

sul contratto d'assicurazione (LCA).

Giusta

l'art. 85 cpv. 2 della legge federale sulla sorveglianza delle imprese

d’assicurazione del 17 dicembre 2004 (LSA), per le controversie relative alle

assicurazioni complementari all’assicurazione sociale malattie, i Cantoni

prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta

d’ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.

In

ambito cantonale, la LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative

alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate

da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal

TCA, che applicherà, per analogia, la Legge di procedura per le cause davanti

al TCA (Lptca).

In

concreto, la causa concerne una vertenza relativa al pagamento di indennità

giornaliere nell’ambito di un contratto d’assicurazione complementare retto

dalla LCA e praticato da un assicuratore sociale autorizzato all’esercizio ai

sensi della LAMal.

Questo

Tribunale è pertanto competente a decidere nel merito della petizione.

Nel merito

3.

Oggetto

del contendere è la data d’inizio del periodo di malattia e la durata delle

indennità giornaliere che vanno pagate all’attore (cfr. doc. I, pag. 3 punto

6).

4.

Le

parti hanno concluso, con effetto dal 1° luglio 2002, un’assicurazione contro

la perdita di guadagno in caso di malattia, alla quale si applicano le

condizioni generali d’assicurazione della CV 1, edizione 1997 (doc. XIX/1).

Il

contratto prevede il versamento di fr. 50, dopo un periodo d’attesa di 120

giorni, per una durata delle prestazioni di 730 giorni nell’arco di 900 giorni

e il versamento di fr. 100, dopo un periodo d’attesa di 180 giorni, per una

durata delle prestazioni di 730 giorni nell’arco di 900 giorni (cfr. doc. A).

Le

parti divergono circa il computo del periodo d’attesa.

Mentre

l’assicuratore ritiene che le indennità giornaliere sono dovute per un periodo

complessivo di 730 giorni comprendente il periodo di attesa, l’attore sostiene

che, una volta trascorso il periodo di carenza, sono da versare indennità per

la durata di 730 giorni.

5.

A

norma dell’art. 1.1 delle condizioni generali d’assicurazione edizione 01.1997

dell’assicurazione d’indennità giornaliera della CV 1 (di seguito: CGA), è

considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica o psichica che non sia

la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica

oppure provochi un’incapacità al lavoro.

L’art.

9.

CGA regola l’estensione delle prestazioni.

L’art.

9.1

CGA prevede che l’assicuratore versa la comprovata perdita di guadagno

dovuta ad un’incapacità lavorativa assicurata.

Per

l’art. 9.2 CGA la variante assicurata, l’ammontare, la durata ed il periodo di

differimento sono riportati sulla polizza.

A

norma dell’art. 9.3 CGA il periodo di differimento è valevole per un’incapacità

lavorativa ininterrotta. I periodi di differimento sono computati alla durata

delle prestazioni. I giorni con incapacità lavorativa parziale vengono

considerati come giorni interi.

Giusta

l’art. 9.4 CGA il diritto all’indennità giornaliera assicurata sussiste in caso

di comprovata perdita di guadagno e in caso di incapacità lavorativa di almeno

50%.

L’art.

9.5

CGA prevede che in caso di incapacità lavorativa parziale di almeno 50%

attestata da un medico, viene versato l’importo d’indennità giornaliera

assicurata proporzionalmente al grado dell’incapacità lavorativa.

Sulla

base delle citate norme, l’assicuratore ha riconosciuto all’attore, per il

periodo dal 13 luglio 2006 all’11 luglio 2008, un importo di fr. 4'820.55 e di

fr. 6'077.50. L’attore sostiene tuttavia che in quel periodo avrebbe avuto

diritto a complessivamente fr. 35'396.95, per cui gli sarebbero dovuti ancora

fr. 24'498.90.

Egli

contesta l’inizio del periodo di attesa, che avrebbe dovuto essere calcolato

dal 5 settembre 2006, e il fatto che il periodo d’attesa non sarebbe stato

computato come invece previsto dall’art. 9.3 CGA. A questo proposito l’attore

fa valere il caso di un altro assicurato al quale sarebbero state versate tutte

le indennità giornaliere senza deduzione alcuna del periodo di attesa.

L’attore

afferma che la durata delle indennità giornaliere che vanno pagate

all’assicurato risulta in modo inequivocabile dalla polizza d’assicurazione,

dove figura che la durata delle prestazioni è di 730 giorni nell’arco di 900

giorni e sostiene che il periodo di attesa non concerne la durata delle

prestazioni ma l’inizio del diritto alle medesime. Per l’attore la polizza va

interpretata nel senso che l’assicurato ha diritto a 730 indennità giornaliere

di fr. 50 dopo 120 giorni di malattia ed ulteriori 730 indennità giornaliere di

fr. 100 dopo 180 giorni di malattia. Per cui se la malattia perdura durante

tutto il periodo contrattuale all’assicurato sono dovute tutte le 730 indennità

giornaliere che vengono però versate solo dopo i periodi di attesa concordati.

L’assicuratore

contesta l’interpretazione dell’attore è sostiene che decorso il periodo di

attesa, che viene computato, l’indennità giornaliera viene erogata secondo il

seguente calcolo: 730 – periodo d’attesa = indennità assicurate (ossia, al

massimo, 610 indennità giornaliere di fr. 50 e 550 indennità giornaliere di fr.

100).

6.

Va

qui rammentato che per costante giurisprudenza al contratto

d’assicurazione si applicano i principi generali dell’interpretazione dei

contratti, tanto più che la legge speciale non contiene disposizioni

particolari in proposito: l’art. 100 cpv. 1 LCA rinvia infatti al diritto delle

obbligazioni e, di riflesso, al Codice civile (sentenza 5C.13/2006 del 9

ottobre 2006, consid. 3.2; DTF 118 II 342 consid. 1a pag. 344). Dovendosi

determinare il contenuto di un contratto d’assicurazione e delle condizioni

generali che ne formano parte integrante, il giudice deve, come per ogni altro

contratto, ricorrere in primo luogo alla cosiddetta interpretazione soggettiva,

ovvero ricercare la “vera e concorde volontà dei contraenti”, se del caso in

modo empirico, basandosi su indizi (art. 18 cpv. 1 CO; sentenza 5C.13/2006 del

9.

ottobre 2006, consid. 3.2, cfr. anche sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007,

consid. 3.1). Se non gli è possibile stabilire tale reale volontà, oppure se

constata che uno dei contraenti non ha compreso la reale volontà espressa

dall’altro, il giudice ricercherà il senso che le parti potevano e dovevano

attribuire alle reciproche manifestazioni di volontà (principio

dell’affidamento: sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1; sentenza

5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 129 III 118 consid. 2.5; 126

III 119 consid. 2a; 122 III 118 consid. 2a). Punto di partenza di tale

interpretazione è l’espressione letterale del contratto; il giudice dovrà

tuttavia tener conto delle circostanze che hanno caratterizzato la conclusione

del contratto (DTF 127 III 444 consid. 1b; 125 III 305 consid. 2b). Sarebbe

infatti errato attribuire un’importanza decisiva ai termini utilizzati dalle

parti, seppur chiari; dall’art. 18 cpv. 1 CO traspare che non si può erigere a

principio l’assioma che in presenza di un testo chiaro si debba escludere il

ricorso ad altri mezzi d’interpretazione; sebbene una clausola contrattuale

possa apparire a prima vista chiara ed indiscutibile, il fine perseguito dalle

parti, ma anche altre circostanze possono lasciar intendere che l’espressione

verbale non restituisca pienamente il senso dell’accordo concluso (sentenza

5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 128 III 212 consid. 2b/bb,

consid. 3c). Sussidiariamente, all’interpretazione di clausole redatte

esclusivamente dall’assicuratore ed alle clausole generali prestampate trova

applicazione il principio “in dubio contra stipulatorem”, in virtù del quale

esse vanno lette a sfavore di chi le ha redatte, dunque dell’assicuratore (DTF

122.

III 118 consid. 2a). L’art. 33 LCA ne è un’espressione (sentenza 5C.13/2006

del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 115 II 264 consid. 5a). Perché questa

regola venga applicata non basta, tuttavia, che le parti discordino sul

significato da attribuire ad una dichiarazione; questa deve effettivamente

prestarsi a differenti interpretazioni, ed inoltre deve essere impossibile, in

assenza di altri mezzi d’interpretazione, dissipare altrimenti il dubbio

venutosi a creare (DTF 122 III 118 consid. 2d; 118 II consid. 1a).

7.

Per

quanto concerne le condizioni generali (di seguito: CGA), va ancora rilevato

che in virtù dell'art. 3 cpv. 1

LCA (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2006) esse devono essere

inserite nel formulario di proposta rilasciato dall'assicuratore o consegnate

al proponente prima ch'egli abbia inoltrato il formulario contenente la sua

proposta. Da ciò deriva, come evidenziato da dottrina (Carrė, Loi fédérale sur le contrat

d'assurance, Losanna 2000, pag. 120

ad art. 3 LCA; Viret, Assurances-maladie complémentaires et loi sur le contrat d'assurance,

in: Recueil de travaux en l'honneur de la Société suisse de droit des

assurances, ed. IRAL 1997, pag. 666 segg., in

particolare pag. 673) e giurisprudenza (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006,

consid. 3.2), che le condizioni generali d'assicurazione sono parte integrante

del contratto d'assicurazione.

Come rammenta Vincent Brulhart,

Droit des Assurances privées, Stämpfli 2008 n° 263 e segg. (pag. 120 e

segg.), il contenuto del contratto può essere di principio determinato

liberamente ed é, il più delle volte, fissato nelle condizioni generali

preformulate. Si tratta di "conditions contractuelles qui

règlent les droits et les obligations des contractants…fixent l'étendue de la

couverture" (V.

Brulhart, op. cit., n° 26-4). La dottrina ricorda

che l'uso di condizioni generali é la regola in materia di contratto

d'assicurazione:

" De

fait, l'utilisation des conditions générales est indissociable de la technique

d'assurance." (V.

Brulhart, op. cit., n° 267)

La

tecnica d'assicurazione (si veda l'autore citato no. 15 e segg. della sua

opera) si fonda sulla legge dei grandi numeri ed il calcolo delle probabilità,

da ciò la necessità di considerare un grande numero di eventi simili per

dedurne le probabilità di sopravvenienza futura con necessità di definire

convenientemente il rischio e le condizioni della sua assunzione da parte

dell'assicuratore. Questi motivi, in uno con la necessità di mantenere i costi

amministrativi degli assicuratori ridotti (V.

Brulhart, op. cit., n° 270 pag. 121) conducono all'offerta di prodotti

standardizzati, con rischi e garanzie uniformati "…ce qui intervient

par l'utilisation de conditions contractuelles préformulées" (V. Brulhart, op. cit., n° 271, pag.

121).

Come

indicato le CGA, che non hanno qualità di norme giuridiche, reggono il

contratto solo se vengono integrate nello stesso.

La

legge sul contratto d'assicurazione non definisce il contratto che regola.

L'assicurazione è una convenzione per la quale, a fronte del versamento di un

premio, l'assicuratore si impegna - in caso di realizzazione di un rischio

aleatorio previsto - a garantire la sua controparte delle conseguenze

dell'evento. Si tratta di un contratto sinallagmatico, successivo poiché

esplica i suoi effetti nel tempo ed è generalmente, come rileva parte della

dottrina (V. Brulhart, op. cit., n° 399) un contratto d'adesione siccome elaborato,

redatto e stampato dall'assicuratore prima della sua conclusione, ciò che ha

per effetto che il prenditore d'assicurazione aderisce, in genere senza

discussione delle clausole, all'elaborato dell'assicuratore.

Di

per sé il contratto d'assicurazione non è sottoposto ad alcuna condizione di

forma e può essere concluso oralmente o per atti concludenti (Willy König,

Schweizerisches Privat-versicherungsrecht, 3a ed. Berna

1967.

pag. 69 e DTF 112 II 245).

Se

il contratto d'assicurazione non è sottoposto a condizioni di forma anche la

proposta assicurativa ne è svincolata (V.

Brulhart, op. cit., n° 404 e n° 262) pur potendo le parti convenire

altrimenti. Per quanto attiene alle CGA, definite da Erns Kramer e Bruno

Schmidlin, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Tomo IV, 3 ed.,

Berna 1986, pag. 177-178, quali forma di legislazione emanata dall'economia

privata o di legislazione senza legislatore, le stesse regolano il contratto

nella misura in cui siano, come detto, integrate nello stesso.

Se

è ammissibile la conclusione di un contratto d'assicurazione per "facta

concludentia", deve essere ammessa la possibilità di modificare il

contratto stesso rispettivamente le CGA con le medesime modalità.

8.

Nel caso di specie il TCA, al fine di determinare la volontà soggettiva

delle parti al momento della conclusione del contratto, ha sentito, nel corso

di un’udienza, __________, responsabile del CV 1 per tutto il __________, che

ha seguito la pratica nel corso degli anni ed ha funto da acquisitore iniziale.

Quest’ultimo

ha affermato di essersi personalmente occupato della conclusione del contratto

con l’attore ed ha evidenziato come “i nostri prodotti per la perdita di

guadagno prevedono 730 giorni di prestazione nell’arco di 900 giorni dedotto il

termine di attesa” (doc. XIX). __________ ha inoltre sottolineato di non

avere “il diritto giuridico di creare nuovi prodotti, offrire prodotti

diversi, modificare le condizioni di assicurazione, ecc….” e, nel caso in

esame, di non aver “cambiato nessuna regola delle CGA, mi sono attenuto alle

regole”. L’interessato ha inoltre affermato che normalmente spiega “nel

dettaglio, perché faccio così da 23 anni che cos’è il termine di attesa, spiego

la sua computabilità, spiego che cosa significano i 730 giorni e il termine di

attesa, ecc. Normalmente faccio così, ma dato il tempo trascorso non ho la

memoria precisa di quello che ho detto” all’attore.

Infine,

a proposito del contratto sottoscritto con un altro assicurato che avrebbe

beneficiato del versamento delle indennità senza computazione del termine di

attesa e circa l’analogia con il contratto in esame, __________ ha evidenziato

che con “l’introduzione della LAMal e l’abrogazione della LAMI i nostri

prodotti si sono adeguati alla nuova legislazione”, che “con il 1°

gennaio 1997 in particolare è stato adottato il contratto perdita di guadagno

sotto la LCA che prima non esisteva” e che non ricorda di “avere avuto

un preventivo contatto con la sig.ra __________ prima di sentire il sig. AT 1

alla conclusione del contratto” (doc. XIX).

Dalla

deposizione di __________ emerge che la volontà soggettiva dell’assicuratore

era quella di concludere un contratto assicurativo che prevedesse la deduzione

del periodo di attesa dai 730 giorni indennizzabili e che di questa circostanza

si è tenuto conto nel calcolo dell’ammontare dei premi che l’attore era tenuto

a versare.

Questa

volontà soggettiva diverge da quella dell’attore il quale avrebbe invece voluto

concludere, come la sua cognata, __________ __________, un contratto che non

prevedesse la deduzione del periodo di attesa dai giorni indennizzati.

Va

a questo proposito evidenziato che un’audizione di __________ __________, nel

caso di specie, si rivela superflua per diversi motivi.

Innanzitutto

il contratto concluso tra la convenuta e i coniugi __________ risale agli anni

precedenti il 1° gennaio 1996, quando è entrata in vigore la LAMal che ha

introdotto una radicale dicotomia tra le assicurazioni soggette al diritto

privato (LCA) e quelle rette dal diritto pubblico (LAMal), abrogando nel

contempo la LAMI. Dagli atti emerge che il contratto dei coniugi __________ era

soggetto alla LAMI e che le prestazioni sono state loro versate tra il 1989 ed

il 1991 (cfr. allegati al doc. VIII). Per cui l’attore non può prevalersi di un

contratto che soggiaceva a norme e statuti abrogati da tempo.

L’assicuratore,

stante la modifica legislativa, non poteva, nel 2002, offrire il medesimo

prodotto.

In

secondo luogo va evidenziato come l’attore abbia chiesto di sentire __________,

“la quale ha ricevuto il versamento delle indennità giornaliere con il

computo del periodo di attesa così come richiesto dall’attore” (doc. VIII).

Questa circostanza, come visto, è tuttavia ininfluente per il caso di specie,

giacché, le leggi sono nel frattempo cambiate ed un eventuale diritto

dell’interessata al pagamento di indennità complete non avrebbe alcun influsso

sul diritto a prestazioni dell’attore.

Infine,

__________, oltre a non ricordare di aver avuto un contatto con __________

prima della conclusione del contratto con l’attore, ha comunque evidenziato di

non avere il potere di modificare le CGA dell’assicuratore e che i prodotti di

perdita di guadagno della CV 1 prevedono 730 giorni di prestazioni nell’arco di

900.

giorni, dopo la deduzione del termine di attesa.

Va

qui evidenziato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predomi-nante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modifi-care il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezza-mento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01;

DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V

344.

consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una

violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Alla

luce di quanto sopra esposto, il TCA rinuncia all’audizione dei coniugi __________,

al richiamo di altra documentazione relativa al loro caso, oltre a quella già

prodotta, ed all’assunzione di ulteriori prove.

9.

Essendoci

una divergenza tra le volontà delle parti in merito al computo del periodo di

differimento, occorre di conseguenza ricorrere all’interpretazione oggettiva,

secondo il principio dell’affidamento, ovvero secondo il senso che ogni

contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni

dell’altro nelle circostanze concrete (cfr. sentenza 4A_468/2008 del 20

febbraio 2009, consid. 2.4.1).

Come

visto, dovendosi procedere all'interpretazione di dichiarazioni scritte, ci si

riferisce in primo luogo al tenore delle stesse (DTF 129 III 702 consid. 2.4.1 pag. 707). La

presenza di un testo chiaro non esclude tuttavia la possibilità di ricorrere ad

altri criteri d'interpretazione. Dall'art. 18 cpv. 1 CO emerge infatti che le

parole adoperate, quand'anche chiare, non sono necessariamente determinanti e

che, al contrario, un'interpretazione puramente letterale è proibita. Anche se

il tenore di una clausola contrattuale appare a prima vista chiaro, dalle altre

condizioni menzionate dal contratto, dallo scopo perseguito dalle parti oppure

ancora da altre circostanze può dunque risultare che il testo della menzionata

clausola non restituisca con esattezza il senso dell'accordo (DTF 130 III 417 consid. 3.2

pag. 425). Oltre al testo ed al contesto in cui sono state formulate le

dichiarazioni delle parti, vanno prese in considerazione - nella misura in cui

sarebbero riconoscibili anche per un terzo - le circostanze che hanno preceduto

o accompagnato la stipulazione del contratto (DTF 128 III 265 consid. 3a con

rinvii; BGE 131 III 377 S. 383 sull'interpretazione

oggettiva delle dichiarazioni delle parti cfr. anche CORBOZ, Le contrat et le

juge, in Le contrat dans tous ses états, Berna 2004, pag. 269 segg., in

particolare pag. 273-276). Va ancora rammentato che quando

l’assicuratore, al momento di concludere un contratto, presenta delle CGA,

manifesta la volontà di impegnarsi secondo i termini di queste condizioni.

Quando una volontà reale concordante non è stata constatata occorre domandarsi

come il destinatario di questa manifestazione di volontà poteva comprenderla in

buona fede. Ciò conduce ad un’interpretazione oggettiva dei termini contenuti

nelle condizioni generali anche se ciò non corrisponde all’intima volontà

dell’assicuratore (DTF 133 III 675, consid. 3.3).

10.

Nel

caso di specie, procedendo all’interpretazione delle clausole contrattuali, e

meglio dell’art. 9.3 CGA secondo il principio dell’affidamento, che permette

d’imputare ad una parte il senso oggettivo della sua dichiarazione o del suo

comportamento anche se ciò non corrisponde alla sua intima volontà (DTF 130 III

417.

consid. 3.2, DTF 129 III 118 consid. 2.5, DTF 128 III 419 consid.

2.

, DTF 127 III 444 consid. 1b; non ci si deve scostare dal

senso letterale del testo adottato quando non c’è alcuna ragione seria per

ritenere che non corrisponda alla volontà della parti; DTF 129 III 118 consid.

2.

; DTF 128 III 265 consid. 3a) emerge che il periodo di carenza va dedotto

dalla durata delle prestazioni.

La

locuzione “i periodi di differimento sono computati alla durata delle

prestazioni” è infatti chiara e non lascia alcun dubbio in merito. Dalla

durata delle prestazioni pattuita tra le parti vanno dedotti i giorni durante i

quali l’assicurato non percepisce le indennità.

Il

verbo computare significa infatti includere in un conto, calcolare, mettere in

conto, ascrivere e tra i sinonimi si annoverano i verbi contare, conteggiare,

includere e considerare (cfr. Garzanti, dizionario italiano con sinonimi e

contrari, 1998). Tra i contrari vengono citati escludere e trascurare (cfr.

Garzanti, dizionario italiano con sinonimi e contrari, 1998).

Del

resto i premi versati dall’attore sono stati calcolati in funzione della

prestazione pattuita e solo in questo modo la convenuta può offrire un prodotto

assicurativo che le permette di far beneficiare ai suoi clienti di premi proporzionati

alle indennità assicurate.

Inoltre,

come rilevato da __________ in sede di udienza, il computo dei termini, di

principio, viene spiegato nei dettagli ai propri assicurati che intendono

concludere un contratto del tipo di quello sottoscritto dall’attore.

Ne

segue che l’assicuratore è tenuto a versare al massimo fr. 50 per 610 giorni (730

– 120) e fr. 100 per 550 giorni (730 – 180).

11.

In

secondo luogo l’assicurato contesta l’inizio del periodo di malattia, facendolo

risalire al 5 settembre 2006. A comprova produce uno scritto del 19 giugno 2008

del suo datore di lavoro in cui viene confermato “di averle pagato indennità

giornaliere per assenze dovute ad infortunio dal 29.05.2006 al 05.09.2006.

Successivamente, e dal 05.09.2006, ha iniziato a percepire indennità

giornaliere per assenze dovute a malattie.” (doc. C, cfr. anche scritto del

23.

luglio 2008 di __________, plico doc. 22).

Tuttavia,

come emerge inequivocabilmente dagli atti prodotti dall’assicuratore, il medico

curante dell’attore, dr. med. __________, FMH in psichiatria, il 14 luglio 2006 ha attestato l’inizio di un’incapacità lavorativa al 100% dovuta a malattia dal 13 luglio 2006 (cfr.

doc. 7a e allegati) e il 21 luglio 2006 ha precisato che l’attore soffre di un “disturbo depressivo” (“malattia”) con inizio del trattamento il 26

gennaio 2005 e dell’incapacità lavorativa al 100% il 13 luglio 2006 (plico doc.

7).

Per

cui, ritenuto che il contratto in essere tra le parti prevede il versamento di

prestazioni in caso di malattia (doc. XIX/1 pag. 3, doc. A e art. 1.1 CGA e 9.2

CGA), rilevato che le prestazioni si esauriscono dopo 730 giorni (compresi i

termini di differimento, cfr. consid. 10) e che per l’art. 9.3 CGA il periodo

di differimento è valevole per un’incapacità lavorativa ininterrotta e i giorni

con incapacità lavorativa parziale vengono considerati come giorni interi, le

prestazioni vanno versate al massimo fino all’11 luglio 2008 (730 giorni dal 13

luglio 2006), come calcolato dall’assicuratore. Ne segue che già solo per

questo motivo l’importo relativo al periodo successivo all’11 luglio 2008,

chiesto dall’attore con il calcolo di cui al doc. D, non è dovuto.

12.

Va

ora esaminato a quanto ammonta l’importo che l’assicuratore deve versare dal 13

luglio 2006 all’11 luglio 2008.

L’assicurazione

d’indennità giornaliere in caso di malattia può essere stipulata nella forma di

un’assicurazione di somme o di un’assicurazione contro i danni (sentenza

4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2).

L’assicurazione

di somme garantisce una prestazione che è stata definita al momento della

conclusione del contratto e non dipende dal verificarsi di un pregiudizio

economico: essa è dovuta non appena l’evento assicurato si sia verificato (cfr.

sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2; cfr. anche sulla

nozione di assicurazione di somme in relazione a un’assicurazione d’indennità

giornaliere in caso di malattie la sentenza 4A_168/2007 del 16 luglio 2007,

consid. 3.2.4 e 3.2.5, pubblicata in DTF 133 III 527).

L’assicurazione

contro i danni mira invece a rimborsare il danno: in questo caso il versamento

e la misura delle prestazioni dipendono dalla misura del pregiudizio economico

effettivamente patito dall’assicurato (cfr. sentenza 4A_53/2007 del 26

settembre 2007, consid. 4.4.2)

La

questione di sapere se si è in presenza dell’una o dell’altra forma di

assicurazione va decisa mediante l’interpretazione del contratto di

assicurazione e delle condizioni generali d’assicurazione che lo accompagnano

(CGA), secondo le regole usuali dell’interpretazione dei contratti (sui criteri

di distinzione fra queste due modalità di assicurazione cfr. anche sentenza

4C.83/1998 dell’11 giugno 1998, consid. 3c e 3d e sentenza 5C.243/2006 del 19

aprile 2007).

La

convenuta afferma che l’assicurazione in questione è un’assicurazione di danno.

L’attore non lo contesta ed anzi, tramite il calcolo figurante nel doc. D, conferma

questa interpretazione.

Del

resto in concreto non vi possono essere dubbi circa la sottoscrizione di

un’assicurazione di danno. Infatti l’art. 9.1 CGA prevede esplicitamente che

l’assicuratore versa “la comprovata perdita di guadagno dovuta ad

un’incapacità lavorativa”.

Per

cui l’importo di fr. 50, rispettivamente di fr. 100 è in realtà l’importo

massimo che l’assicurato potrebbe semmai ricevere in caso di danno comprovato.

A

questo proposito va evidenziato che per l’art. 13.9 CGA (limitazioni delle

prestazioni) il diritto alle prestazioni d’indennità giornaliera esiste

soltanto per l’ammontare che non supera la perdita di guadagno dell’assicurato;

eccettuate le indennità giornaliere per maternità.

A

norma dell’art. 15.1 CGA nei casi di prestazioni per i quali è d’obbligo

l’indennizzazione secondo la LAINF, l’assicurazione militare oppure

l’assicurazione invalidità, nell’ambito delle prestazioni assicurate la

convenuta paga soltanto la parte di prestazioni dovute, non coperta da tali

assicuratori.

In

caso d’assicurazione doppia o multipla, le prestazioni sono versate in modo

proporzionale, conformemente alle disposizioni legali (art. 15.2 CGA).

Va

ancora rammentato che per l’art. 69 cpv. 1 LCA salvo disposizione contraria del

contratto o della LCA (art. 70), l’assicuratore risponde del danno solo fino a

concorrenza della somma assicurata. Se la somma assicurata non raggiunge il

valore di risarcimento (sottoassicurazione), il danno, salvo patto contrario,

deve essere risarcito nella proporzione esistente fra la somma assicurata ed il

valore di risarcimento.

Per

l’art. 71 cpv. 1 LCA nel caso di doppia assicurazione (art. 53), ossia quando

lo stesso interesse sia assicurato contro lo stesso rischio e per lo stesso

tempo presso più di un assicuratore, di guisa che le somme assicurate riunite eccedano

il valore di assicurazione, ogni assicuratore risponde del danno nella

proporzione esistente fra la somma assicurata da lui e l’importo totale delle

somme assicurate.

In

concreto non si è tanto in presenza di una sovrassicurazione ai sensi dell’art.

15.1

CGA, dove del resto figura unicamente il riferimento ad indennità LAINF,

assicurazione militare o invalidità, quanto di un caso di doppia assicurazione,

secondo gli art. 15.2 CGA e 71 cpv. 1 LCA, che prevedono in sostanza che le

prestazioni sono versate in modo proporzionale fra la somma assicurata e

l’importo totale delle somme assicurate.

Ritenuto

che, come si vedrà in seguito, la convenuta ha versato il massimo cui avrebbe

diritto l’attore, nel caso di specie non occorre esaminare oltre la questione

dei rapporti tra CV 1 ed __________, e meglio la percentuale esatta che avrebbe

dovuto pagare quest’ultimo assicuratore e la percentuale che avrebbe dovuto

pagare la convenuta giacché l’attore non avrebbe comunque diritto a prestazioni

supplementari e la questione concerne pertanto unicamente i rapporti tra i due

assicuratori.

Dagli

atti emerge che l’attore nel 2006 e nel 2007 ha percepito un salario mensile

medio di fr. 4'605, oltre ad un supplemento orario del 30% per il lavoro

notturno, e che le parti sono concordi nel ritenere che l’interessato, da

quando è incapace al lavoro, ha dapprima ricevuto una piena compensazione

salariale, eccetto il citato supplemento, e dal 1° novembre 2007 si è visto

versare il 90% del salario (doc. 3, 8, 9, 10, 13).

Di

conseguenza la convenuta, trascorso il periodo di differimento iniziato il 13

luglio 2006, ha dapprima versato all’attore l’importo fr. 11.05 al giorno, ossia

il supplemento orario del 30% per lavoro notturno non coperto da __________, ed

in seguito, dal 1° novembre 2007, ha erogato il 10% del salario non coperto da __________,

per un importo complessivo di fr. 10'898.05 che l’attore conferma di aver

ricevuto (cfr. doc. D).

Dal

calcolo prodotto dall’attore, di cui al doc. D, emerge che l’interessato

concorda circa il versamento dell’importo di fr. 11,05 al giorno, corrispondente

all’ammontare dell’indennità per lavoro notturno, ma diverge circa il periodo del

versamento e concorda pure sul fatto che la convenuta, nel periodo in cui __________

ha versato il 90% del salario, deve versare il 10% restante (cfr. calcolo di

cui al doc. D, nonché lo scritto, a mano, del 9 marzo 2008 dove l’interessato

ha esposto il calcolo delle indennità a lui ancora dovute fino a quel momento;

cfr. anche doc. E: “Fino al 5 settembre 2008 incluso le vostre indennità

giornaliere possono essere ridotte in virtù di una sola assicurazione tenuto

conto che, fino a tale data, il signor AT 1 ha percepito le indennità di malattia dal precedente datore di lavoro e dalla __________ __________.”).

Contestato

è il calcolo della durata delle prestazioni.

Dal

doc. D emerge che fino al 31 ottobre 2007 l’attore è stato completamente

indennizzato dal proprio datore di lavoro e/o da __________, tranne per quanto

concerne il supplemento per lavoro notturno che le parti sono concordi nel

calcolare in fr. 11.05 al giorno (ossia [fr. 411.30 lordi al mese – i contributi

sociali del 17,1% : 31], cfr. allegato al doc. 8).

Per

cui, considerato che l’interessato ha diritto al massimo a 610 giorni di

indennità (cfr. consid. 10 in fine; e non 613 come figura dal calcolo di cui al

doc. D esposto dall’attore), l’assicuratore a giusta ragione ha erogato un

importo di fr. 6'740.50 (11.05 X 610).

Il

calcolo si rivela corretto anche per quanto concerne il versamento del 10% ad

integrazione dell’indennità già versata da __________.

Infatti,

ritenuto che __________ dal 1° novembre 2007 ha versato unicamente il 90% del salario percepito dall’attore, la convenuta ha deciso di erogare la differenza,

ossia il 10% del salario non coperto, conformemente a quanto chiesto e ritenuto

dallo stesso attore nel calcolo prodotto al doc. D fino al mese di giugno 2008 (cfr.

anche la lettera scritta a mano dall’assicurato il 9 marzo 2008 di cui al plico

doc. 11) e meglio nei seguenti termini (cfr. plico doc. 11):

novembre

2007: 4'428.35 X 100 : 90 X 10 : 100 = 492.05,

dicembre

2007: 4’575.95 X 100 : 90 X 10 : 100 = 508.45,

gennaio

2008: 4’563.50 X 100 : 90 X 10 : 100 = 507.05,

febbraio

2008: 4’269.05 X 100 : 90 X 10 : 100 = 474.35,

marzo

2008: 4’563.50 X 100 : 90 X 10 : 100 = 507.05,

aprile

2008: 4’416.30 X 100 : 90 X 10 : 100 = 490.70,

maggio

2008: 4’563.50 X 100 : 90 X 10 : 100 = 507.05,

giugno

2008: 4'416.30 X 100 : 90 X 10 : 100 = 490.70,

a

ciò si aggiungono gli 11 giorni di luglio 2008, fino all’esaurimento delle

prestazioni (147.20 [indennità giornaliera] X 11 X 100 : 90 X 10 : 100), ossia

fr. 179.91, per un importo complessivo di fr. 4'157.31 che aggiunti all’indennità

notturna di fr. 6'740.50 danno un totale di fr. 10'897.81, ossia leggermente

inferiore ai fr. 10'898.05 pagati dalla convenuta.

L’assicuratore

ha pertanto versato all’attore il massimo cui quest’ultimo ha diritto.

L’interessato non può infatti ottenere ulteriori prestazioni sia perché queste

con l’11 luglio 2008 si sono esaurite, sia perché l’erogazione di prestazioni

supplementari per il periodo precedente condurrebbe ad un arricchimento

indebito.

Va

qui evidenziato come la soluzione della convenuta potrebbe apparire finanche

favorevole all’assicurato, ritenuto come il 22 aprile 2008 la __________ ha

indicato che __________ versa una perdita di guadagno pari al 90% del salario

lordo e che “questa è migliorativa nei confronti di quando era nostro

dipendente poiché percepiva un salario netto che equivaleva a ca. 85% del lordo”

(cfr. plico doc. 11). Non va poi dimenticato che da uno scritto del 18 maggio

2007.

della __________ alla convenuta emerge che il salario lordo mensile dell’interessato

(compresa la tredicesima) ammonta a fr. 4'988,60 (cfr. anche conteggio

stipendio del maggio 2006 allegato al doc. 9). Ne segue che l’indennità

percepita dall’assicurato non è di certo penalizzante nei suoi confronti.

In

queste condizioni la petizione va respinta.

13.

Il

valore di causa è rappresentato dalla pretesa di versamento di indennità giornaliere

per un importo complessivo di fr. 24'498.90 (cfr. doc. I). L’importo di fr.

30'000 per poter inoltrare un ricorso in materia civile al Tribunale federale

non è pertanto raggiunto (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

In

virtù della LSA i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente

all'autorità di sorveglianza (FINMA) una copia di tutte le sentenze civili

concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione (art.

49.

cpv. 2 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza la

presente sentenza senza i nominativi delle parti.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a Fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione

ed a Fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e 117 LTF).

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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