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36.2010.60

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 maggio 2011Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i lavoratori che intendono recarsi in altri Stati membri in cerca di

un'occupazione. La notifica diretta da parte delle istituzioni della previdenza

sociale agli interessati residenti in altri Stati membri, senza fare ricorso ad

intermediario, cioè mediante il servizio postale, ha la funzione di

semplificare le formalità amministrative e di accelerare lo svolgimento delle

pratiche pur salvaguardando, con le forme previste, la certezza del diritto a

favore degli interessati (sentenza della Corte di giustizia delle Comunità

europee [CGCE] del 18 febbraio 1975 nella causa 66/74, Farrauto, Racc. 1975,

pag. 157, punto 4; sulla rilevanza della giurisprudenza della CGCE ai fini

interpretativi dell'ALC cfr. l'art. 16 cpv. 2 ALC [v. DTF 133 V 64 consid.

4.3.2 pag. 631 con riferimenti]) (DTF 136 V 295, consid. 5.4),

alla luce di quanto

esposto, il TF ha evidenziato che per "decisioni e altri documenti"

ai sensi dell'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 vanno intesi quegli atti

che, senza espressa norma convenzionale, dovrebbero altrimenti essere trasmessi

per via diplomatica per poter essere notificati validamente. Sono pertanto

anche qui escluse da questa definizione le comunicazioni di carattere meramente

informativo che non esplicano effetti giuridici,

al consid. 5.8 della

citata sentenza il TF ha stabilito che l'UAM, diversamente da un'autorità

giudiziaria (DTF 135 V 293 consid. 2.2.3 pag. 295), può senz'altro essere considerato

un'istituzione ai sensi di tale disposto, trattandosi di un'autorità incaricata

di applicare, almeno in parte, la legislazione in materia (art. 1 lett. n del

regolamento 1408/71),

nella sentenza

9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, sempre al consid. 5.8 l'Alta Corte ha pure rammentato che dal momento che la corretta notifica dell'atto (nel caso

giudicato: la comunicazione del 12 giugno 2008 che l'Ufficio assicurazione malattia

ha inviato a determinati frontalieri concernente la concessione di un termine

scadente il 30 settembre 2008 per esercitare il diritto di opzione in favore

del sistema sanitario del proprio Paese di residenza) non è avvenuta o comunque

non ha potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare effetti giuridici

negativi nei confronti del ricorrente (cfr. DTF 124 V 47, 120 Ia 1 consid. 4b

pag. 8; 100 Ib 75; sentenze 2D_136/2007 del 19 giugno 2008 consid. 3.2,

2P.304/2005 del 14 marzo 2006, in RDAF 2007 I pag. 342, e 2P.83/2002 del 24

giugno 2003 consid. 2.3),

per quel che concerne

più precisamente la notifica di una decisione o di una comunicazione

dell'amministrazione, si ricorda che per giurisprudenza l'onere della prova

incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e

che la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della

verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali

(DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6; cfr. pure Donzallaz, op. cit., n. 1263 segg.). L'autorità

sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la

notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a

tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio

(DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti).

La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la

comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo

della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia

stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8).

Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o

dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una

persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46),

in concreto, la

decisione di affiliazione d'ufficio del 27 gennaio 2009 sembra essere stata

notificata all'assicurato in Italia tramite raccomandata semplice e non per raccomandata

con ricevuta di ritorno (cfr. decisione su reclamo: “che la decisione è

stata spedita per lettera raccomandata in data 27 gennaio 2009”),

la questione, per i

motivi che seguono, non va comunque approfondita da questo Tribunale per sapere

se è una "decisioni e altri documenti" ai sensi dell'art. 3 n. 3 del

regolamento n. 574/72,

la decisione del 27

gennaio 2009 è infatti stata inviata per raccomandata all'assicurato il 19 febbraio

2009 presso il suo datore di lavoro a __________ ed è tale atto che va qui

esaminato,

ai sensi dell'art. 76

cpv. 1 LCAMal contro le decisioni emesse in virtù della presente legge, è data

facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni

dalla notificazione. È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative,

con sentenza 9C_1089/2009

del 21 gennaio 2011 il TF, in un caso in cui la ricorrente (frontaliera) non

aveva contestato di aver ricevuto la decisione dell'amministrazione, ma aveva

sostenuto di aver esercitato tempestivamente l'opzione in favore del suo Paese

di residenza, ha rammentato che gli art. 84-93 del regolamento (CEE) n. 1408/71

relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati,

ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

(RS 0.831.109.268.1) – applicabile nel caso di specie e al quale rinviano sia

l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC sia la LAMal (art. 95a) – contengono

alcune norme di procedura amministrativa internazionale (v. DTF 136 V 295

consid. 5.4 pag. 306), ma che in mancanza - come in concreto sul tema della

prova e la tempestività della notifica di un documento o di una dichiarazione –

di una specifica disposizione di diritto comunitario o convenzionale,

l'organizzazione della procedura è retta di massima, entro i limiti posti dai

principi dell'equivalenza e dell'effettività, dall'ordinamento giuridico interno

(v. DTF 130 V 132 consid. 3 e 4 pag. 135 segg.; 128 V 315; SVR 2006 KV n. 6

pag. 13 [K 44/03] consid. 2.4; 2005 AHV n. 1 pag. 1 [H 377/01]),

il TF ha poi

rammentato che nella procedura amministrativa federale, il principio inquisitorio

dispensa le parti dall'obbligo di provare i fatti ma non le libera dall'onere

di sopportare le conseguenze della mancanza di prova, nel senso che in tal caso

il giudice deciderà a sfavore di quella parte che intendeva dedurre un diritto

dalla circostanza di fatto rimasta non provata (DTF 117 V 261 consid. 3b pag.

264; 114 V 213 consid. 5 pag. 218 con riferimenti). Ora, mentre per quel che

concerne la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione

essa deve essere dimostrata – dall'amministrazione stessa – secondo il

principio della verosimiglianza preponderante valido in materia di

assicurazioni sociali, questa attenuazione del grado della prova – dettata da

esigenze legate all'attuabilità dell'amministrazione di massa – non si giustifica

laddove si tratta di dover dimostrare circostanze di fatto a sostegno – come in

concreto – della tempestività dell'esercizio di un diritto soggetto a termine e

a perenzione. In questi casi la prova della verosimiglianza preponderante non

basta. La tempestività dell'atto o della dichiarazione deve essere determinata

con certezza (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb pag. 10; DLA 2000 n. 25 pag. 118 [C

294/99] consid. 2a; cfr. pure DTF 121 V 204 consid. 6b; 120 V 33 consid. 3c

pag. 37). Queste modalità procedurali valgono indistintamente in presenza di

fattispecie nazionali o internazionali, compatibilmente quindi con il principio

dell'equivalenza. Similmente queste regole procedurali non rendono praticamente

impossibile o oltremodo difficile l'esercizio dei diritti garantiti

convenzionalmente dall'ALC – circostanza che il ricorrente peraltro nemmeno

pretende -, compatibilmente quindi anche con il principio dell'effettività (v.

per analogia DTF 130 V 132 consid. 4.1 pag. 137),

nel caso di specie il 19

febbraio 2009 (doc. 2) la Cassa di compensazione ha inviato per raccomandata al

Considerandi

ricorrente, presso l'indirizzo del suo datore di lavoro a __________, la

decisione di affiliazione d'ufficio del 27 gennaio 2009, tuttavia già spedita

in pari data all'interessato al suo (vecchio) indirizzo in Italia, sempre per

raccomandata, ma senza successo, dato che l'invio le è ritornato con

l'indicazione "destinatario sconosciuto",

come visto, spetta

all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica comprovare che la

notifica della sua decisione è pervenuta al destinatario,

l'amministrazione

ritiene che la notifica al datore di lavoro dell'assicurato della decisione

formale concernente l'affiliazione di RI 1 alla cassa malati svizzera abbia regolarmente

esplicato effetti nei confronti del destinatario dal momento del ritiro di quest'invio

raccomandato del 19 febbraio 2009 e che quindi le spiegazioni da esso date il

25.

maggio 2009 siano tardive, essendo manifestamente trascorsi 30 giorni per

formulare reclamo,

d'avviso del TCA,

questa tesi non può essere tutelata,

va ricordato (STF H 60/06 del 3 maggio

2007, consid. 3) che un atto, per principio, è considerato notificato alla data

alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente e che quando il

tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di

conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario,

l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non

avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio

viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in

cui il destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion";

DTF 127 I 31 consid. 2a/aa pag. 34; 123 III 492 consid. 1; 119 V 89 consid.

4b/aa pag. 94; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni

U 216/00 del 31 maggio 2001, consid. 6c, parzialmente pubblicata in RAMI 2001

no. U 434 pag. 329),

detto altrimenti, una decisione

amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come

notificata quando entra nella sfera d'influenza ("Machtbereich")

del destinatario (DTF 136 V 295 consid. 5.9; STF 8C_621/2007 del 5 maggio 2008,

consid. 4.2). Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche

effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I

139.

consid. 1 pag. 143). Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse

avere designato o avere autorizzato una terza persona a prendere in consegna i

suoi invii postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo

autorizzato equivale a una notifica al destinatario medesimo (cfr. Rtid 2005 II

no 45 pag. 211 consid. 2 con riferimento). Infine, sempre secondo

giurisprudenza, è da considerarsi valida la notifica di una decisione

raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di una

semplice procura tacita, risultante dalle circostanze (DTF 110 V 36; cfr. pure

Rtid 2005 II no. 45 pag. 211 consid. 2 con riferimento),

nel caso in esame, alla

luce degli atti a disposizione, non è certo possibile affermare che il ritiro,

da parte di __________, della raccomandata del 19 febbraio 2009 destinata al

ricorrente, sia entrata nella sfera d'influenza dell'assicurato e che quindi abbia

esplicato automaticamente effetti nei confronti del destinatario,

va al riguardo

rammentato che, visto che si tratta di stabilire la tempestività del reclamo in

ambito amministrativo, l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione

in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore

esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno (cfr. sentenza 9C_675/2009 del 26 maggio

2010; cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3),

la prova della

conclusione che la decisione d'affiliazione sia giunta tempestivamente nella

sfera d'influenza del ricorrente non è stata apportata dall'amministrazione,

la Cassa non ha

infatti dimostrato in maniera incontrovertibile che il datore di lavoro

dell'assicurato era autorizzato a ritirare gli invii per l'interessato e

nemmeno che quest'ultimo tollerasse il ritiro sistematico degli invii postali a

lui destinati,

dagli atti di causa

non risulta nemmeno che il datore di lavoro fosse titolare di una semplice

procura tacita, risultante dalle circostanze, per ritirare le raccomandate indirizzate

al ricorrente,

il datore di lavoro

dell'assicurato ha semplicemente dichiarato di avere sì ricevuto la

raccomandata del 19 febbraio 2009 dell'allora Ufficio assicurazione malattia,

ma che in quel momento il destinatario non era presente in azienda siccome

all'estero per lavoro (doc. A),

in tale evenienza

l'UAM, a cui, va ribadito, spettava l'onere, non è stato in grado di fornire la

prova, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, dell'avvenuta

notifica della sua comunicazione nella sfera di influenza dell'assicurato,

di conseguenza, ci si

può e deve basare sulla dichiarazione dell'insorgente che sostiene di essere

venuto a conoscenza della decisione di affiliazione all'assicurazione malattia

svizzera soltanto con la consegna, il 30 aprile 2009, di detta decisione da

parte del suo datore di lavoro una volta rientrato a __________ da un viaggio

di lavoro (DTF 136 V 295 consid. 5.9),

un'interpretazione

conforme al principio della buona fede impone alla parte toccata dalla

notificazione viziata di agire entro un termine ragionevole dal momento in cui

ha avuto conoscenza della comunicazione (DTF 136 V 295 consid. 5.10; sul tema

v. anche Donzallaz, op. cit., n.

1203.

segg.; più in generale sull'applicazione, in mancanza di disposizione

specifica contraria, dei principi di procedura di diritto interno anche in ambito

convenzionale cfr. DTF 128 V 318),

ora, avendo

prontamente reagito il 25 maggio 2009 (doc. 3) inviando un'e-mail all'UAM, in

cui ha spiegato di avere ricevuto nelle proprie mani soltanto il 30 aprile 2009

la raccomandata del 19 febbraio 2009 giunta a __________ il 2 [recte: verosimilmente

il 20] febbraio 2009, dato che per necessità lavorative trascorre molti mesi

all'anno in __________ ed in __________ e solo alcune volte all'anno si reca

nella sede di __________, il ricorrente non ha agito tardivamente (DTF

136.

V 295 consid. 5.10) contro la decisione d'affiliazione d'ufficio inviata al

suo datore di lavoro,

alla luce delle

considerazioni esposte, il reclamo del 25 maggio 2009 dell'assicurato non

deve quindi essere considerato tardivo;

il fatto che il ricorrente

abbia usato un e-mail per rivolgersi all’amministrazione con il suo reclamo non

può essergli di pregiudizio. Infatti, nell’ambito dell’applicazione della LPGA

e dell’OPGA – qui non applicabili all’UAM per le procedure in discussione -,

l’opposizione alle decisioni deve avvenire in forma scritta od oralmente

durante un colloquio con successiva sottoscrizione da parte dell’opponente e

del suo patrocinatore del relativo verbale steso. Se i requisiti di forma non

sono rispettati l’amministrazione deve concedere un congruo termine

all’opponente per rimediare al difetto, sotto comminatoria di non entrata nel

merito. Questa regola discende dal rispetto del principio di buona fede e dal

dovere di informazione che incombe alle amministrazioni. In concreto la stessa

(art. 10 cpv. 5 OPGA) deve essere applicata analogeticamente anche nell’ambito

delle procedure come quella qui in discussione . Alla luce di un reclamo

presentato in forma non corretta il reclamante deve essere reso attento al

difetto e deve essere posto in misura di rimediarvi a breve termine, ciò anche

se l’amministrazione ritenga che il reclamo stesso, come in questo caso, sia

intempestivo. Come detto la forma usata dal ricorrente per il reclamo, visto

quanto precede, non lo deve pregiudicare. Il suo atto deve essere considerato

tempestivo;

come specificato in

precedenza il Tribunale cantonale delle Assicurazioni non può esaminare nel

merito l'affiliazione del ricorrente alla Cassa malati __________, sarà compito

dell’amministrazione – cui gli atti sono rinviati – provvedere a ciò con la decisione

su reclamo in cui dovrà tenere conto della giurisprudenza nel frattempo emessa

dal TF;

in queste condizioni la

decisione su reclamo deve essere annullata ed il ricorso accolto,

si ribadisce quindi che

l'amministrazione, alla quale l'incarto va rinviato, dovrà di conseguenza emettere

una nuova decisione su reclamo tenendo conto delle censure sollevate dal

ricorrente (non ha mai ricevuto il formulario TI1, numerose assenze prolungate

dal luogo di lavoro in Svizzera, affiliazione al sistema sanitario italiano,

ecc.),

malgrado sia vincente

in causa, siccome non è patrocinato da un legale (art. 61 lett. g LPGA) il

ricorrente non ha diritto a ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione

affinché si pronunci nel merito.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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