36.2010.60
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18 maggio 2011Italiano27 min
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Numero d'incarto:
36.2010.60
Data decisione, Autorità:
18.05.2011, TCA
Titolo:
Affiliazione d'ufficio di frontaliere a CM Svizzera.Notifica al datore di lavoro in CH non significa che l'atto è entrato nella sfera d'influenza dell'ass. UAM non ha provato che DL era legittimato a ritirare invii raccomandati all'ass. Basarsi su dichiarazioni dell'ass.Buona fede.Reclamo tempestivo
AFFILIAZIONE D'UFFICIO IN SVIZZERA
BUONA FEDE
DIRITTO DI OPZIONE
FRONTALIERI
INTEMPESTIVITÀ
IRRICEVIBILITÀ
NOTIFICA DI UNA DECISIONE
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
RECLAMO
A cpv. 1 let. o cf. 3 ALC ALL2
art. 13 cpv. 2 let. a CEE1408/71
art. 95a cpv. 1 LAMAL
art. 76 LCAMAL
art. 43 LPGA
art. 10 cpv. 5 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.60
TB
Lugano
18 maggio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'8 febbraio 2010
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo dell'11 gennaio
2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio
dei contributi, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in fatto che
RI 1, nato nel 1967,
cittadino italiano residente in Italia, è al beneficio di un permesso G per
frontalieri essendo attivo da anni presso l'attuale __________, precedentemente
denominata __________ di __________,
il 27 gennaio 2009
(doc. 1) l'allora Ufficio dell'assicurazione malattia di Bellinzona (dal 1° febbraio
2010: Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi) ha emesso una decisione
di affiliazione d'ufficio all'assicurazione malattia svizzera nei confronti di RI
1, con effetto dal medesimo giorno, presso __________, non avendo egli
esercitato il diritto d'opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese
di residenza né entro il termine di tre mesi previsto dall'Allegato II all'Accordo
sulla libera circolazione delle persone, Sezione A, punto 1, lett. o, cifra 3,
lett. b/aa, né entro il termine del 30 settembre 2008 accordato il 12 giugno
2008 dall'Ufficio dell'assicurazione malattia (UAM), previa indicazione delle
Autorità federali, per sanare la situazione venutasi a creare in seguito al
mancato esercizio del diritto di opzione da parte di migliaia di frontalieri
residenti in Italia,
questo invio raccomandato,
spedito il medesimo giorno all'indirizzo dell'assicurato in Via __________ a __________
__________ (__________, Italia), è stato timbrato dalle poste italiane il 30
gennaio 2009 ed è tornato al mittente il 3 febbraio 2009, con l'indicazione che
il destinatario era sconosciuto,
il 19 febbraio 2009
(doc. 2) l'UAM ha quindi rispedito per raccomandata la decisione formale all'assicurato,
ma presso l'indirizzo del suo datore di lavoro, l'allora __________ di __________,
il 25 maggio 2009
(doc. 3) RI 1 ha inviato un'e-mail ad una funzionaria dell'Ufficio
assicurazione malattia, rilevando di avere ricevuto la raccomandata dell'amministrazione
"presso gli uffici della __________ il giorno 2 febbraio 2009, ed
arrivata nelle mie mani solo il 30 aprile 2009.",
l'interessato ha
osservato che dal 2 luglio 2007 non risiede più nella casa di __________, dato
che da quando si è trasferito a __________ non ha avuto occasione di recarsi al
vecchio indirizzo, motivo per cui non era a conoscenza della sua iscrizione d'ufficio
alla cassa malati svizzera,
l'assicurato ha inoltre
precisato che "vivendo in giro per il mondo non necessito della vostra
assicurazione (tra l'altro ne ho già una privata italiana), e vi chiedo
pertanto di voler stralciare la mia situazione.",
infine, ha affermato
di essere certo di non avere mai ricevuto il modulo ufficiale TI1 menzionato
nella decisione impugnata,
il 28 maggio 2009
(doc. 3) l'autorità cantonale ha risposto che avrebbe inviato la decisione
appena possibile,
con decisione su
reclamo dell'11 gennaio 2010 (doc. III/1), spedita all'assicurato in Via __________
a __________ __________, l'Ufficio assicurazione malattia ha dichiarato
irricevibile il reclamo del 25 maggio 2009, giacché il termine di trenta giorni
decorrente dall'invio della decisione formale - rinviata il 19 febbraio 2009 -,
era stato superato e quindi il reclamo non era tempestivo,
questa decisione su
reclamo, timbrata il 20 febbraio 2010 dall'ufficio postale di __________, il 25
febbraio 2010 (doc. Xbis) è tornata al mittente per compiuta giacenza,
nel frattempo, il 20
gennaio 2010 (doc. 5) l'UAM ha ricevuto da RI 1 uno scritto spedito il 16
gennaio 2010, che ricalca la sua e-mail del 25 maggio 2009 e che è accompagnato,
oltre che dal certificato di residenza a __________ dal 2 luglio 2007 rilasciato
dal medesimo Comune (doc. 5/1), da una dichiarazione dell'Ufficio del personale
del suo datore di lavoro,
il 17 dicembre 2009
(doc. 5/2) il datore di lavoro ha dichiarato che quando ha ricevuto, il 19
febbraio 2009, la raccomandata contenente la decisione d'affiliazione di RI 1 alla
cassa malati svizzera, quest'ultimo non era presente, siccome era all'estero
per un viaggio di lavoro. Questo invio gli è poi stato recapitato soltanto il
30 aprile 2009, ossia troppo tardi per potere inoltrare reclamo nei termini
legali,
questa dichiarazione
contiene altresì l'affermazione secondo cui l'interessato non ha mai ricevuto
la (prima) corrispondenza inviata al suo domicilio in Italia, in quanto dal 2
luglio 2007 non risiedeva più nel Comune di __________,
con invio raccomandato
del 29 gennaio 2010 (doc. 6) l'Ufficio assicurazione malattia ha informato l'assicurato,
al suo indirizzo di Via __________, __________ __________, che la decisione su
reclamo doveva essere impugnata davanti al TCA,
così, l'8 febbraio
2010 (doc. I) RI 1 ha inoltrato ricorso al Tribunale cantonale delle
assicurazioni contestando l'affiliazione all'assicurazione malattia svizzera, a
motivo che "sono fermamente convinto di avere subito una pesante
limitazione della mia legittima facoltà di scelta a fronte di un comportamento
da parte mia assolutamente corretto nei loro confronti.". Il
ricorrente ha spiegato di essere un dipendente frontaliero di un'azienda
italiana che ha però una sua sede in Svizzera e quindi avrebbe dovuto optare
per l'uno o l'altro sistema assicurativo nazionale. Tuttavia, il suo datore di
lavoro non gli ha fornito l'apposito formulario TI1 e quindi, non per colpa
sua, non ha potuto effettuare la scelta del sistema assicurativo. A causa di
ciò, egli è stato affiliato d'ufficio, ma le relative comunicazioni in tal
senso gli sono state inviate all'indirizzo di __________, dove da tempo non
risiede però più. Il ricorrente ha fatto specifico riferimento alla decisione d'affiliazione,
ricevuta dal suo datore di lavoro il 19 febbraio 2009 e consegnatagli soltanto
il 30 aprile 2009, quindi troppo tardi per interporre reclamo. A quel punto,
egli si è attivato immediatamente presso l'Istituto delle assicurazioni sociali
e la cassa malati a cui è stato affiliato d'ufficio, producendo dei documenti a
comprova della sua buona fede,
l'insorgente ha infine
chiesto che gli sia data ora la possibilità di optare per il sistema sanitario
(italiano) o altrimenti di "poter stralciare la mia pratica perché
viziata dall'origine.",
il 1° aprile 2010
(doc. V) il ricorrente - scusandosi per il ritardo con cui ha risposto, visto
che era appena rientrato da un lungo viaggio di lavoro in __________ -, a richiesta
del TCA del 9 febbraio 2010 (doc. II) ha prodotto la decisione impugnata e ha comunicato
l'indirizzo in Svizzera presso cui inviargli la corrispondenza,
con la risposta di
causa del 9 aprile 2010 (doc. VIII) la Cassa cantonale di compensazione ha
confermato la decisione su reclamo e ha evidenziato che agli stranieri incombe
l'obbligo di notificare entro 14 giorni al Servizio regionale degli stranieri
competente ogni cambiamento, quindi anche quello dell'indirizzo. Ecco perché l'allora
UAM gli ha inviato al vecchio indirizzo di __________ la corrispondenza e la decisione
d'affiliazione le è poi ritornata con l'indicazione "destinatario
sconosciuto",
per quanto concerne la
circostanza che la sua raccomandata è stata inviata al suo datore di lavoro in
Svizzera e da esso è stata ritirata, la Cassa di compensazione ha rilevato che quest'ultimo
doveva però anche consegnarla immediatamente al destinatario ed era tenuto a
sapere gli spostamenti del suo dipendente. La Cassa ha ricordato che per la
notifica di un invio raccomandato non è necessario che sia il diretto
interessato a ritirarlo, essendo sufficiente che l'atto entri nella sfera d'influenza
del destinatario,
l'amministrazione ha inoltre
evidenziato che il ricorrente non ha fatto valere l'applicazione dell'art. 41
LPGA chiedendo la restituzione del termine, perciò la notifica è da ritenere
avvenuta al momento del ritiro della raccomandata da parte del datore di lavoro.
Ad ogni modo, una raccomandata non ritirata è da ritenere notificata al più tardi
l'ultimo dei sette giorni di giacenza,
il 12 aprile 2010
(doc. IX) il TCA ha intimato al ricorrente, presso il suo datore di lavoro, la
risposta della Cassa, con l'invito a produrre nuovi mezzi di prova entro 10
giorni,
l'assicurato non vi ha
però dato seguito,
considerato in diritto che
la presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell'istruttoria
o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011;
STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre
2007),
prima di entrare nel
merito della questione dell'affiliazione d'ufficio del ricorrente e dei suoi
familiari alla Cassa malati svizzera non avendo egli optato entro il 30 settembre
2008 a favore del sistema sanitario italiano (a quel tempo, egli era infatti
domiciliato in Italia e lavorava in Svizzera come frontaliero), occorre esaminare
la tempestività del suo reclamo,
infatti, per costante
giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed
il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (SVR 2005 AHV
Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294),
se non è stata emessa
nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere
pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V
164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid.
1b),
in concreto, il TCA
può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione impugnata,
ossia la tempestività del reclamo. Le altre questioni evocate nel ricorso
(come la possibilità di optare, ora, per il servizio sanitario italiano o
l'assicurazione malattia svizzera e quindi, implicitamente, l'annullamento
dell'affiliazione all'assicurazione svizzera) esulano invece dalla presente
vertenza e le relative censure sono irricevibili,
l'Accordo del 21
giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS
0.142.112.681) è entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed è applicabile al caso
di specie sotto il profilo temporale,
giusta l'art. 1 cpv. 1
dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte
integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato,
le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare
il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), come pure
il già citato regolamento (CEE) n. 574/72, oppure disposizioni equivalenti.
Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a), all'ALC e a questi due regolamenti
di coordinamento. Per contro i due nuovi regolamenti (CEE) n. 883/2004 (GU L
200 del 7 giugno 2004) e 987/2009 (GU L 284 del 30 ottobre 2009), che hanno
rimpiazzato i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 e che sono applicabili
nell'Unione europea dal 1° maggio 2010, non sono ancora validi nelle relazioni
tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE (comunicazione UFSP agli
assicuratori e ai governi cantonali del 30 aprile 2010),
la regolamentazione
poc'anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame pure da un punto di
vista personale e materiale. Di cittadinanza italiana, il ricorrente è infatti
un lavoratore che è o è stato soggetto alla legislazione di uno o più Stati membri
(art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Inoltre l'oggetto del contendere
riguarda l'applicazione di legislazioni (sul concetto v. art. 1 lett. j del
regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi enumerati espressamente
all'art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più precisamente alla sua lettera
a (prestazioni di malattia e di maternità; cfr. DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag.
343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.),
con sentenza
9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, pubblicata in DTF 136 V 295, il TF ha
accolto il ricorso di un lavoratore frontaliere che affermava di non essere
stato informato personalmente della procedura in sanatoria avviata dall'allora
UAM che gli avrebbe permesso di esercitare nuovamente il diritto d'opzione
entro il 30 settembre 2008,
nella citata sentenza,
a proposito della notifica irregolare di un atto amministrativo all'estero,
l'Alta Corte, al consid. 5.1, ha affermato che trattandosi di fattispecie internazionale,
va subito premesso che, per prassi costante, la notifica all'estero di un documento
ufficiale, quale può ad esempio essere un atto giudiziario oppure una decisione
amministrativa, costituisce un atto d'imperio che, salvo disposizione convenzionale
contraria o consenso dello Stato nel quale la notifica va effettuata, deve
avvenire per via diplomatica o consolare (DTF 125 V 47 consid. 3a pag. 50 con
riferimenti), a meno che non riguardi una comunicazione di natura meramente
informativa senza effetti giuridici che in tal caso può essere direttamente
notificata per posta (decreto K 18/04 del 18 luglio 2006 consid. 1.2; parere
della Direzione del diritto internazionale pubblico del Dipartimento federale
degli affari esteri [DFAE], in: GAAC 66/IV [2002] n. 128 pag. 1368). Il mancato
rispetto di questi principi comporta una violazione della sovranità dello Stato
estero e, quindi, del diritto internazionale pubblico (DTF 124 V 47 consid. 3b
pag. 51; RDAT I-1993 n. 68 pag. 176 consid. 2b; decreto citato K 18/04 consid. 1.2 in fine),
un atto è segnatamente
qualificabile quale atto ufficiale se la sua notifica serve all'adempimento di
un compito statale. Per la definizione di atto d'imperio non è per contro
necessario che la sua notifica produca un pregiudizio immediato per il suo destinatario
(parere della Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE, in: GAAC
65/II [2001] n. 71 pag. 761). Effetti giuridici esplica ad esempio anche l'assegnazione
di un termine e la contestuale comminatoria di perenzione in caso di sua
mancata osservanza (GAAC 66/IV [2002] n. 128 pag. 1368) (DTF 136 V 295, consid.
5.2),
la notificazione
irregolare di un atto amministrativo all'estero non esplica effetti giuridici e
non può cagionare alcun pregiudizio al suo destinatario (DTF 124 V 47 consid.
3a. pag. 50 con riferimenti; sulla portata generale di questo principio cfr.
Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002, n. 1115). È
infatti solo con la sua comunicazione ufficiale alle parti che esso acquista
esistenza giuridica. Fintanto che non è comunicato, l'atto non esiste (v. DTF
122 I 97). Senza notificazione l'interessato non ha conoscenza del suo
contenuto e non può prendere i provvedimenti necessari. La notificazione è
pertanto indispensabile (cfr. pure Donzallaz, op. cit., n. 25, 141, 188). Anche
in caso di diffida, il suo destinatario deve essere (direttamente e personalmente)
informato sulle conseguenze alle quali si espone in caso di inosservanza del
termine (o dell'ordine) impartito (cfr. per analogia RDAT II-1995 n. 58 pag.
152 consid. 3b; cfr. pure DTF 111 V 322 e sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni H 224/04 del 28 aprile 2005 consid. 4.3 e 4.4) (DTF 136 V 295,
consid. 5.3),
nell'ambito
applicativo dell'ALC, il regolamento n. 1408/71 contempla agli art. 84-93
alcune norme di procedura amministrativa internazionale. Per l'art. 84 n. 3, ai
fini dell'applicazione di detto regolamento, le autorità e le istituzioni degli
Stati membri possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone
interessate o i loro mandatari. Da parte sua, l'art. 3 n. 3 del regolamento n.
574/72 stabilisce che le decisioni e altri documenti rilasciati da un'istituzione
di uno Stato membro e destinati a persona che risiede o dimora nel territorio
di un altro Stato membro possono essere notificati direttamente all'interessato
per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale disciplina mira ad eliminare
alcuni ostacoli di natura tecnica ed amministrativa che potrebbero scoraggiare
Fatti
i lavoratori che intendono recarsi in altri Stati membri in cerca di
un'occupazione. La notifica diretta da parte delle istituzioni della previdenza
sociale agli interessati residenti in altri Stati membri, senza fare ricorso ad
intermediario, cioè mediante il servizio postale, ha la funzione di
semplificare le formalità amministrative e di accelerare lo svolgimento delle
pratiche pur salvaguardando, con le forme previste, la certezza del diritto a
favore degli interessati (sentenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee [CGCE] del 18 febbraio 1975 nella causa 66/74, Farrauto, Racc. 1975,
pag. 157, punto 4; sulla rilevanza della giurisprudenza della CGCE ai fini
interpretativi dell'ALC cfr. l'art. 16 cpv. 2 ALC [v. DTF 133 V 64 consid.
4.3.2 pag. 631 con riferimenti]) (DTF 136 V 295, consid. 5.4),
alla luce di quanto
esposto, il TF ha evidenziato che per "decisioni e altri documenti"
ai sensi dell'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 vanno intesi quegli atti
che, senza espressa norma convenzionale, dovrebbero altrimenti essere trasmessi
per via diplomatica per poter essere notificati validamente. Sono pertanto
anche qui escluse da questa definizione le comunicazioni di carattere meramente
informativo che non esplicano effetti giuridici,
al consid. 5.8 della
citata sentenza il TF ha stabilito che l'UAM, diversamente da un'autorità
giudiziaria (DTF 135 V 293 consid. 2.2.3 pag. 295), può senz'altro essere considerato
un'istituzione ai sensi di tale disposto, trattandosi di un'autorità incaricata
di applicare, almeno in parte, la legislazione in materia (art. 1 lett. n del
regolamento 1408/71),
nella sentenza
9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, sempre al consid. 5.8 l'Alta Corte ha pure rammentato che dal momento che la corretta notifica dell'atto (nel caso
giudicato: la comunicazione del 12 giugno 2008 che l'Ufficio assicurazione malattia
ha inviato a determinati frontalieri concernente la concessione di un termine
scadente il 30 settembre 2008 per esercitare il diritto di opzione in favore
del sistema sanitario del proprio Paese di residenza) non è avvenuta o comunque
non ha potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare effetti giuridici
negativi nei confronti del ricorrente (cfr. DTF 124 V 47, 120 Ia 1 consid. 4b
pag. 8; 100 Ib 75; sentenze 2D_136/2007 del 19 giugno 2008 consid. 3.2,
2P.304/2005 del 14 marzo 2006, in RDAF 2007 I pag. 342, e 2P.83/2002 del 24
giugno 2003 consid. 2.3),
per quel che concerne
più precisamente la notifica di una decisione o di una comunicazione
dell'amministrazione, si ricorda che per giurisprudenza l'onere della prova
incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e
che la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della
verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali
(DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6; cfr. pure Donzallaz, op. cit., n. 1263 segg.). L'autorità
sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la
notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a
tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio
(DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti).
La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la
comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo
della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia
stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8).
Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o
dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una
persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46),
in concreto, la
decisione di affiliazione d'ufficio del 27 gennaio 2009 sembra essere stata
notificata all'assicurato in Italia tramite raccomandata semplice e non per raccomandata
con ricevuta di ritorno (cfr. decisione su reclamo: “che la decisione è
stata spedita per lettera raccomandata in data 27 gennaio 2009”),
la questione, per i
motivi che seguono, non va comunque approfondita da questo Tribunale per sapere
se è una "decisioni e altri documenti" ai sensi dell'art. 3 n. 3 del
regolamento n. 574/72,
la decisione del 27
gennaio 2009 è infatti stata inviata per raccomandata all'assicurato il 19 febbraio
2009 presso il suo datore di lavoro a __________ ed è tale atto che va qui
esaminato,
ai sensi dell'art. 76
cpv. 1 LCAMal contro le decisioni emesse in virtù della presente legge, è data
facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni
dalla notificazione. È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative,
con sentenza 9C_1089/2009
del 21 gennaio 2011 il TF, in un caso in cui la ricorrente (frontaliera) non
aveva contestato di aver ricevuto la decisione dell'amministrazione, ma aveva
sostenuto di aver esercitato tempestivamente l'opzione in favore del suo Paese
di residenza, ha rammentato che gli art. 84-93 del regolamento (CEE) n. 1408/71
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati,
ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1) – applicabile nel caso di specie e al quale rinviano sia
l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC sia la LAMal (art. 95a) – contengono
alcune norme di procedura amministrativa internazionale (v. DTF 136 V 295
consid. 5.4 pag. 306), ma che in mancanza - come in concreto sul tema della
prova e la tempestività della notifica di un documento o di una dichiarazione –
di una specifica disposizione di diritto comunitario o convenzionale,
l'organizzazione della procedura è retta di massima, entro i limiti posti dai
principi dell'equivalenza e dell'effettività, dall'ordinamento giuridico interno
(v. DTF 130 V 132 consid. 3 e 4 pag. 135 segg.; 128 V 315; SVR 2006 KV n. 6
pag. 13 [K 44/03] consid. 2.4; 2005 AHV n. 1 pag. 1 [H 377/01]),
il TF ha poi
rammentato che nella procedura amministrativa federale, il principio inquisitorio
dispensa le parti dall'obbligo di provare i fatti ma non le libera dall'onere
di sopportare le conseguenze della mancanza di prova, nel senso che in tal caso
il giudice deciderà a sfavore di quella parte che intendeva dedurre un diritto
dalla circostanza di fatto rimasta non provata (DTF 117 V 261 consid. 3b pag.
264; 114 V 213 consid. 5 pag. 218 con riferimenti). Ora, mentre per quel che
concerne la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione
essa deve essere dimostrata – dall'amministrazione stessa – secondo il
principio della verosimiglianza preponderante valido in materia di
assicurazioni sociali, questa attenuazione del grado della prova – dettata da
esigenze legate all'attuabilità dell'amministrazione di massa – non si giustifica
laddove si tratta di dover dimostrare circostanze di fatto a sostegno – come in
concreto – della tempestività dell'esercizio di un diritto soggetto a termine e
a perenzione. In questi casi la prova della verosimiglianza preponderante non
basta. La tempestività dell'atto o della dichiarazione deve essere determinata
con certezza (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb pag. 10; DLA 2000 n. 25 pag. 118 [C
294/99] consid. 2a; cfr. pure DTF 121 V 204 consid. 6b; 120 V 33 consid. 3c
pag. 37). Queste modalità procedurali valgono indistintamente in presenza di
fattispecie nazionali o internazionali, compatibilmente quindi con il principio
dell'equivalenza. Similmente queste regole procedurali non rendono praticamente
impossibile o oltremodo difficile l'esercizio dei diritti garantiti
convenzionalmente dall'ALC – circostanza che il ricorrente peraltro nemmeno
pretende -, compatibilmente quindi anche con il principio dell'effettività (v.
per analogia DTF 130 V 132 consid. 4.1 pag. 137),
nel caso di specie il 19
febbraio 2009 (doc. 2) la Cassa di compensazione ha inviato per raccomandata al
Considerandi
ricorrente, presso l'indirizzo del suo datore di lavoro a __________, la
decisione di affiliazione d'ufficio del 27 gennaio 2009, tuttavia già spedita
in pari data all'interessato al suo (vecchio) indirizzo in Italia, sempre per
raccomandata, ma senza successo, dato che l'invio le è ritornato con
l'indicazione "destinatario sconosciuto",
come visto, spetta
all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica comprovare che la
notifica della sua decisione è pervenuta al destinatario,
l'amministrazione
ritiene che la notifica al datore di lavoro dell'assicurato della decisione
formale concernente l'affiliazione di RI 1 alla cassa malati svizzera abbia regolarmente
esplicato effetti nei confronti del destinatario dal momento del ritiro di quest'invio
raccomandato del 19 febbraio 2009 e che quindi le spiegazioni da esso date il
25.
maggio 2009 siano tardive, essendo manifestamente trascorsi 30 giorni per
formulare reclamo,
d'avviso del TCA,
questa tesi non può essere tutelata,
va ricordato (STF H 60/06 del 3 maggio
2007, consid. 3) che un atto, per principio, è considerato notificato alla data
alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente e che quando il
tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di
conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario,
l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non
avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio
viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in
cui il destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion";
DTF 127 I 31 consid. 2a/aa pag. 34; 123 III 492 consid. 1; 119 V 89 consid.
4b/aa pag. 94; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni
U 216/00 del 31 maggio 2001, consid. 6c, parzialmente pubblicata in RAMI 2001
no. U 434 pag. 329),
detto altrimenti, una decisione
amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come
notificata quando entra nella sfera d'influenza ("Machtbereich")
del destinatario (DTF 136 V 295 consid. 5.9; STF 8C_621/2007 del 5 maggio 2008,
consid. 4.2). Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche
effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I
139.
consid. 1 pag. 143). Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse
avere designato o avere autorizzato una terza persona a prendere in consegna i
suoi invii postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo
autorizzato equivale a una notifica al destinatario medesimo (cfr. Rtid 2005 II
no 45 pag. 211 consid. 2 con riferimento). Infine, sempre secondo
giurisprudenza, è da considerarsi valida la notifica di una decisione
raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di una
semplice procura tacita, risultante dalle circostanze (DTF 110 V 36; cfr. pure
Rtid 2005 II no. 45 pag. 211 consid. 2 con riferimento),
nel caso in esame, alla
luce degli atti a disposizione, non è certo possibile affermare che il ritiro,
da parte di __________, della raccomandata del 19 febbraio 2009 destinata al
ricorrente, sia entrata nella sfera d'influenza dell'assicurato e che quindi abbia
esplicato automaticamente effetti nei confronti del destinatario,
va al riguardo
rammentato che, visto che si tratta di stabilire la tempestività del reclamo in
ambito amministrativo, l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione
in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore
esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie
le informazioni di cui ha bisogno (cfr. sentenza 9C_675/2009 del 26 maggio
2010; cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3),
la prova della
conclusione che la decisione d'affiliazione sia giunta tempestivamente nella
sfera d'influenza del ricorrente non è stata apportata dall'amministrazione,
la Cassa non ha
infatti dimostrato in maniera incontrovertibile che il datore di lavoro
dell'assicurato era autorizzato a ritirare gli invii per l'interessato e
nemmeno che quest'ultimo tollerasse il ritiro sistematico degli invii postali a
lui destinati,
dagli atti di causa
non risulta nemmeno che il datore di lavoro fosse titolare di una semplice
procura tacita, risultante dalle circostanze, per ritirare le raccomandate indirizzate
al ricorrente,
il datore di lavoro
dell'assicurato ha semplicemente dichiarato di avere sì ricevuto la
raccomandata del 19 febbraio 2009 dell'allora Ufficio assicurazione malattia,
ma che in quel momento il destinatario non era presente in azienda siccome
all'estero per lavoro (doc. A),
in tale evenienza
l'UAM, a cui, va ribadito, spettava l'onere, non è stato in grado di fornire la
prova, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, dell'avvenuta
notifica della sua comunicazione nella sfera di influenza dell'assicurato,
di conseguenza, ci si
può e deve basare sulla dichiarazione dell'insorgente che sostiene di essere
venuto a conoscenza della decisione di affiliazione all'assicurazione malattia
svizzera soltanto con la consegna, il 30 aprile 2009, di detta decisione da
parte del suo datore di lavoro una volta rientrato a __________ da un viaggio
di lavoro (DTF 136 V 295 consid. 5.9),
un'interpretazione
conforme al principio della buona fede impone alla parte toccata dalla
notificazione viziata di agire entro un termine ragionevole dal momento in cui
ha avuto conoscenza della comunicazione (DTF 136 V 295 consid. 5.10; sul tema
v. anche Donzallaz, op. cit., n.
1203.
segg.; più in generale sull'applicazione, in mancanza di disposizione
specifica contraria, dei principi di procedura di diritto interno anche in ambito
convenzionale cfr. DTF 128 V 318),
ora, avendo
prontamente reagito il 25 maggio 2009 (doc. 3) inviando un'e-mail all'UAM, in
cui ha spiegato di avere ricevuto nelle proprie mani soltanto il 30 aprile 2009
la raccomandata del 19 febbraio 2009 giunta a __________ il 2 [recte: verosimilmente
il 20] febbraio 2009, dato che per necessità lavorative trascorre molti mesi
all'anno in __________ ed in __________ e solo alcune volte all'anno si reca
nella sede di __________, il ricorrente non ha agito tardivamente (DTF
136.
V 295 consid. 5.10) contro la decisione d'affiliazione d'ufficio inviata al
suo datore di lavoro,
alla luce delle
considerazioni esposte, il reclamo del 25 maggio 2009 dell'assicurato non
deve quindi essere considerato tardivo;
il fatto che il ricorrente
abbia usato un e-mail per rivolgersi all’amministrazione con il suo reclamo non
può essergli di pregiudizio. Infatti, nell’ambito dell’applicazione della LPGA
e dell’OPGA – qui non applicabili all’UAM per le procedure in discussione -,
l’opposizione alle decisioni deve avvenire in forma scritta od oralmente
durante un colloquio con successiva sottoscrizione da parte dell’opponente e
del suo patrocinatore del relativo verbale steso. Se i requisiti di forma non
sono rispettati l’amministrazione deve concedere un congruo termine
all’opponente per rimediare al difetto, sotto comminatoria di non entrata nel
merito. Questa regola discende dal rispetto del principio di buona fede e dal
dovere di informazione che incombe alle amministrazioni. In concreto la stessa
(art. 10 cpv. 5 OPGA) deve essere applicata analogeticamente anche nell’ambito
delle procedure come quella qui in discussione . Alla luce di un reclamo
presentato in forma non corretta il reclamante deve essere reso attento al
difetto e deve essere posto in misura di rimediarvi a breve termine, ciò anche
se l’amministrazione ritenga che il reclamo stesso, come in questo caso, sia
intempestivo. Come detto la forma usata dal ricorrente per il reclamo, visto
quanto precede, non lo deve pregiudicare. Il suo atto deve essere considerato
tempestivo;
come specificato in
precedenza il Tribunale cantonale delle Assicurazioni non può esaminare nel
merito l'affiliazione del ricorrente alla Cassa malati __________, sarà compito
dell’amministrazione – cui gli atti sono rinviati – provvedere a ciò con la decisione
su reclamo in cui dovrà tenere conto della giurisprudenza nel frattempo emessa
dal TF;
in queste condizioni la
decisione su reclamo deve essere annullata ed il ricorso accolto,
si ribadisce quindi che
l'amministrazione, alla quale l'incarto va rinviato, dovrà di conseguenza emettere
una nuova decisione su reclamo tenendo conto delle censure sollevate dal
ricorrente (non ha mai ricevuto il formulario TI1, numerose assenze prolungate
dal luogo di lavoro in Svizzera, affiliazione al sistema sanitario italiano,
ecc.),
malgrado sia vincente
in causa, siccome non è patrocinato da un legale (art. 61 lett. g LPGA) il
ricorrente non ha diritto a ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione
affinché si pronunci nel merito.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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