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Decisione

36.2010.62

Affiliazione d'ufficio di frontaliere a CM Svizzera. Mancata tempestiva opzione per sistema sanitario del Paese di residenza. Termine di sanatoria decorso infruttuoso. Tardività

14 maggio 2010Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

I

cittadini di Paesi membri dell'UE

o svizzeri che lavorano solo in Svizzera sono soggetti alla legge svizzera

(art. 13 del regolamento (CEE) n. 1408/71), a meno di essere lavoratori

distaccati o di far parte di una categoria speciale.

I

cittadini svizzeri o di Paesi membri dell'UE che lavorano solo in uno degli Stati dell'UE non sottostanno alla legislazione svizzera (art. 13 del

regolamento n. 1408/71), a meno che siano distaccati.

L'art. 14 del regolamento (CEE) n. 1408/71 si

riferisce a norme particolari applicabili alle persone, diverse dai

marittimi, che esercitano un'attività subordinata.

In

generale, i cittadini svizzeri o di Paesi membri dell'UE che esercitano un'attività salariata in due o più Stati membri dell'UE sono assoggettati alla legislazione del

loro Stato di residenza se una parte dell'attività vi è esercitata (art. 14 par. 2 punto b lett. i del

regolamento (CEE) n. 1408/71).

Se

il salariato non lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato

nello Stato della sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b lett.

Considerandi

ii del regolamento (CEE) n. 1408/71).

Se

lavora per più datori di lavoro che hanno sede in Stati differenti, va

assicurato nel suo Stato di residenza (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento

(CEE) n. 1408/71).

Per

quanto concerne gli indipendenti, i cittadini svizzeri o di Paesi membri dell'UE che lavorano come indipendenti solo in

uno Stato dell'UE non sono

assoggettati alla legislazione svizzera (art. 13 par. 2 lett. b regolamento

(CEE) n. 1408/71), a meno che non abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.

Invece,

l'indipendente svizzero o dell'UE che lavora solo in Svizzera, sottostà

alle leggi svizzere (art. 13 par. 2 lett. b del regolamento (CEE) n. 1408/71),

a meno di essere distaccato.

Di

regola, i cittadini svizzeri o di Paesi membri dell'UE che esercitano l'attività

indipendente in due o più Stati dell'UE o in Svizzera e nell'UE, sono assicurati nel luogo di residenza se una parte dell'attività vi è esercitata. Se non esercita

alcuna attività nel suo Paese di residenza, è assicurato nel Paese dove

esercita l'attività principale

(art. 14bis par. 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71).

I

cittadini svizzeri o di Paesi membri dell'UE che esercitano simultaneamente un'attività indipendente in Svizzera e un'attività salariata in uno Stato dell'UE, sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al

principio dell'affiliazione in

un solo Stato).

I

cittadini svizzeri o di Paesi membri dell'UE che esercitano simultaneamente un'attività salariata in Svizzera e un'attività indipendente in uno Stato dell'UE sono di regola assicurati in Svizzera. Per diversi Stati (tra cui

l'Italia) v'è tuttavia un'eccezione. In tale particolare ipotesi, un cittadino svizzero o di

un Paese membro dell'UE è assoggettato

in Svizzera per la sua attività salariata e nell'UE per la sua attività indipendente quando esercita la sua attività

indipendente in uno Stato dell'Unione

Europea.

A

questo proposito l’art. 14 quater del regolamento (CEE) n. 1408/71 (Norme

particolari applicabili alle persone che esercitano simultaneamente un’attività

subordinata e un’attività autonoma nel territorio di vari Stati membri),

prevede:

La

persona che esercita simultaneamente un’attività subordinata a un’attività autonoma

nel territorio di vari Stati membri è soggetta:

"a) fatta salva la lettera

b), alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita

un’attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività nel territorio di

due o più Stati membri, alla legislazione determinata conformemente

all’articolo 14 punti 2 o 3;

b) nei casi menzionati

nell’allegato VII: alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio

esercita un’attività subordinata, essendo questa legislazione determinata

conformemente all’articolo 14 punti 2 o 3, qualora essa eserciti siffatta

attività nel territorio di due o più Stati membri, e alla legislazione dello

Stato membro nel cui territorio esercita un’attività autonoma, essendo questa

legislazione determinata conformemente all’articolo 14bis punti 2, 3

o 4, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati

membri."

A

norma dell’art. 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71:

" Due o più Stati membri, le autorità competenti di

detti Stati o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di

comune accordo, nell’interesse di determinate categorie di persone o di determinate

persone, eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16."

A

proposito delle norme citate, il Messaggio del Consiglio Federale del 23 giugno

1999.

concernente l'approvazione degli Accordi bilaterali tra la Svizzera e la CE (FF 1999 4590: http://www.ti.ch/generale/accordi/documenti/ac_messaggio.pdf), a pagina 185 prevede quanto segue:

" Le persone coperte dal regolamento sono soggette

esclusivamente alla legislazione di un solo Stato membro, di regola quella

dello Stato in cui lavora (principio dell'assoggettamento contributivo). Per determinati

gruppi di persone sono applicabili norme speciali (in parte analoghe a quelle

contenute nelle nostre convenzioni di sicurezza sociale). Queste norme

concernono i lavoratori dipendenti e autonomi distaccati, le persone attive in

diversi Stati, i lavoratori occupati in un'azienda transfrontaliera, i lavoratori

dipendenti o autonomi che lavorano contemporaneamente in più Stati membri e il

personale delle ambasciate e dei consolati.

Una clausola evasiva (art. 17) permette in singoli casi deroghe a favore

degli assicurati. Se le norme previste non permettono di stabilire

l'assoggettamento di una persona alla legislazione di uno Stato, il regolamento

impone a titolo sussidiario il principio del Paese di residenza."

La

regola dell'assoggettamento

alla legislazione di un solo Stato (art. 13 regolamento (CEE) n. 1408/71) non

si applica ai lavoratori che non sono cittadini di Paesi membri dell'UE, dell'AELS o della Svizzera. Nei casi non regolati dall'ALC, l'affiliazione alla LAMal viene stabilita sulla base delle Convenzioni

internazionali sulla sicurezza sociale sottoscritte

dalla Svizzera. Se non esiste alcuna Convenzione, l'assoggettamento è determinato secondo il diritto svizzero.

A

questo proposito l’art. 3 OAMal prevede che (cfr. ST 12.01.2010 inc. 36.2009.87

e 09.11.2009 inc. 36.2009.18, Accordo con la Comunità europea sulla libera circolazione delle persone: ripercussioni sull’assicurazione malattie,

Informazione ai Cantoni, pag. 14, n. 5.3, secondo paragrafo):

"

1A loro domanda vengono assoggettati

all’assicurazione svizzera i frontalieri che esercitano un’attività lucrativa

in Svizzera non soggetti all’obbligo d’assicurazione ai sensi dell’articolo 1

capoverso 2 lettera d ed e nonché i loro familiari, purché non esercitino

all’estero un’attività lucrativa per cui siano tenuti ad assicurarsi contro le

malattie.

2Sono considerati familiari il coniuge e i figli che

non hanno ancora compiuto i 18 anni come pure i figli in formazione che non

hanno ancora compiuto i 25 anni."

4.

Di

principio, dunque, gli assicurati sono soggetti alla legislazione di un solo

Stato membro, di regola quella dello Stato in cui lavorano (principio

dell'assoggettamento contributivo). Nell'ambito dell'assoggettamento

all'assicurazione malattie per alcuni Paesi vige tuttavia un diritto di

opzione, nel senso che i cittadini di Paesi membri dell'Unione europea

residenti in questi Paesi possono optare di rimanere assicurati nel loro luogo

di residenza. L'art. 89 del regolamento n. 1408/71 prevede che "le

modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri

sono indicate nell'Allegato VI".

L'Allegato II dell'ALC,

Sezione A, al punto 1, lett. o, prevede di aggiungere nell'allegato VI diverse

disposizioni, fra cui un testo relativo all'assicurazione obbligatoria nell'ambito dell'assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione (http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.142.112.681.it.pdf , cifra 3 a pag. 46).

I lavoratori

frontalieri ed i loro familiari residenti in Italia possono dunque optare per

il regime assicurativo dello Stato di residenza. In virtù dell'ALC, infatti, i

cittadini di Paesi membri dell’UE possono essere esentati dall'assicurazione obbligatoria

svizzera, semplicemente optando per il sistema sanitario nazionale o assicurativo

del loro Paese di residenza.

Questa facoltà è

accordata in particolare ai residenti in Francia, Germania, Austria ed Italia.

La decisione di

aderire alla copertura assicurativa del servizio sanitario nazionale deve

essere formulata entro tre mesi a contare dall'inizio dell'assoggettamento al diritto

svizzero (principio dell' "opting out", cfr. "Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza

sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 30, si veda inoltre Guylaine Riondel Besson: Le droit d'option en matière d'assurance

maladie dans le cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes:

difficultés de mise en oeuvre et conséquences pour les assurés, in Cahiers

genevois et romands de sécurité sociale n° 42-2009 pag. 33 e segg.). La domanda di aderire (o rimanere) al sistema sanitario dello Stato

di residenza esplica, come visto, effetti anche per familiari residenti in

quello stesso Stato.

A questo proposito

l’Allegato II all’ALC, Sezione A, punto 1, lett. o prevede:

"

o) nell’allegato VI è aggiunto il testo seguente:

(…)

3.

Assicurazione obbligatoria nell’assicurazione

malattia svizzera e possibilità di esenzione.

a) Le disposizioni giuridiche svizzere

sull’assicurazione malattia obbligatoria si applicano alle seguenti persone che

non risiedono in Svizzera:

i) le persone soggette alle disposizioni

giuridiche svizzere in virtù del titolo II del regolamento;

ii) le persone per le quali la Svizzera è lo Stato competente in virtù degli articoli 28, 28bis o 29 del regolamento;

iii) le persone che ricevono indennità di

disoccupazione dall’assicurazione svizzera;

iv) i familiari delle persone citate ai punti i) e

iii) o di un lavoratore autonomo o dipendente che risiede in Svizzera ed è

assicurato nel regime assicurativo di quel paese, quando i suoi familiari non risiedono

in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo, Svezia e

Regno Unito;

v) i familiari delle persone citate al punto ii)

o di un titolare di pensione o di rendita che risiede in Svizzera ed è

assicurato dal regime di assicurazione malattia svizzero quando questi

familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Portogallo,

Svezia e Regno Unito.

Per

’familiari’ si intendono quelle persone ritenute familiari in conformità con la

legislazione dello Stato di residenza;

b) le persone citate alla lettera a) possono, su

richiesta, essere esentate dall’assicurazione obbligatoria per tutto il tempo

in cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una

copertura in caso di malattia:

Germania, Austria, Francia, Italia e – nei casi di

cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e, nei casi contemplati alla

lettera a), punto ii), Portogallo.

La

domanda

aa) dev’essere presentata entro i tre mesi

successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera; quando in casi giustificati,

la richiesta è presentata dopo questo termine, l’esenzione diventa efficace

dall’inizio dell’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria;

bb) si

applicherà a tutti i familiari residenti nello stesso stato."

La Svizzera ha recepito questo motivo di esonero nel diritto nazionale.

A norma dell’art. 2 cpv. 6 OAMal a domanda, sono esentate

dall’obbligo d’assicurazione le persone residenti in uno Stato membro della

Comunità europea, purché possano esservi esentate conformemente all’Accordo

sulla libera circolazione delle persone e al relativo allegato II e dimostrino

di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza e che

durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in

Svizzera.

5.

Va

ancora rammentato che per l’art. 6 cpv. 1 LAMal i Cantoni provvedono

all’osservanza dell’obbligo d’assicurazione. A norma dell’art. 6 cpv. 2 LAMal

l’autorità designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad

assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente.

L’art.

6a cpv. 1 LAMal prevede che i Cantoni informano circa l’obbligo di assicurazione

le persone che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda

o in Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi in virtù di un’attività

lucrativa esercitata in Svizzera (lett. a), le persone che risiedono in uno

Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e che sono tenute

ad assicurarsi poiché percepiscono una prestazione dell’assicurazione svizzera

contro la disoccupazione (lett. b), le persone tenute ad assicurarsi poiché

percepiscono una rendita svizzera e che trasferiscono la loro residenza in uno

Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia (lett. c).

Per

l’art. 6a cpv. 2 LAMal l’informazione secondo il capoverso 1 vale automaticamente

per i familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda

o in Norvegia.

A

norma dell’art. 6a cpv. 3 LAMal l’autorità designata dal Cantone assegna a un assicuratore

le persone che non hanno assolto tempestivamente l’obbligo di assicurazione.

Decide inoltre delle domande di esenzione dall’obbligo di assicurazione. E’

fatto salvo l’articolo 18 capoverso 2bis e ter (relativo all’istituzione comune

LAMal).

L’art.

6a cpv. 4 LAMal prevede che gli assicuratori comunicano all’autorità cantonale

competente i dati necessari per il controllo dell’osservanza dell’obbligo di

assicurazione.

Per

l’art. 10 cpv. 1 OAMal i Cantoni informano periodicamente la popolazione circa

l’obbligo d’assicurazione. Provvedono segnatamente affinché le persone

provenienti dall’estero e i genitori di neonati siano informati

tempestivamente.

A

norma dell’art. 10 cpv. 1bis OAMal le informazioni sull’obbligo d’assicurazione

destinate ai detentori di un permesso di dimora di corta durata, di un permesso

di dimora o di un permesso di domicilio valgono parimenti per i loro familiari

residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.

L’art.

10.

cpv. 2 OAMal prevede che l’autorità cantonale competente decide delle

domande di cui all’articolo 2 capoversi 3-5 e all’articolo 6 capoverso 3.

Gli

assicuratori sociali preposti al pagamento delle rendite e gli organi

dell’assicurazione contro la disoccupazione assistono i Cantoni nel compito

d’informare circa l’obbligo d’assicurazione delle persone di cui all’articolo

6a capoverso 1 lettere b e c della legge (art. 10 cpv. 3 OAMal).

Per

il cpv. 4 delle disposizioni finali della modificazione del 22 maggio 2002

dell’OAMal i Cantoni, in collaborazione con l’UFAS e con i datori di lavoro

competenti, informano i frontalieri che risiedono in uno Stato membro delle

Comunità europea in merito all’obbligo d’assicurazione al più tardi tre mesi

dopo l’entrata in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Queste informazioni valgono parimenti per i familiari residenti in uno Stato

membro della Comunità europea.

6.

In

concreto il ricorrente è cittadino italiano domiciliato in Italia, paese membro

dell'UE ed esercita attività lucrativa in Svizzera, attività che ha iniziato

nel marzo 2008 alle dipendenze della RA 1 di __________.

In

virtù dell'ALC e del regolamento CEE n. 1408/71 egli è, di principio,

assicurato contro le malattie nel luogo di esercizio dell'attività lavorativa e

quindi in Svizzera.

Tuttavia,

in conformità alle norme citate, in particolare dell'Allegato VI al regolamento (CEE) n. 1408/71 al capitolo riguardante la Svizzera, cifra 3 lett. b, quale cittadino di un Paese membro dell'Unione Europea residente

in uno dei Paesi confinanti con la Svizzera (in Italia) ed esercitante

un'attività lucrativa in Svizzera, beneficiando dello statuto di frontaliero,

egli beneficiava del diritto di optare per il sistema sanitario italiano. La

domanda di esenzione, conformemente alla summenzionata cifra 3 lett. b/aa, doveva

essere presentata entro i tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in

Svizzera. Unica eccezione prevista la presenza di "casi giustificati".

7.

In

concreto il ricorrente è titolare di un permesso G dal marzo 2008 pertanto il

termine di 3 mesi per far valere il diritto di opzione, nel caso di specie,

scadeva nel giugno 2008. Secondo l’amministrazione il termine è scaduto

infruttuoso siccome entro i tempi indicati dall’inizio dell’attività lavorativa

in Svizzera il signor RI 1 non ha esercitato il suo diritto d’opzione siccome

all’am-ministrazione non è pervenuto alcun formulario debitamente sottoscritto.

Ritenuto che molti

altri frontalieri residenti in Italia ed attivi professionalmente nel Cantone

Ticino, non hanno optato espressamente per il loro assicuratore sociale

nazionale successivamente all'entrata in vigore dell'ALC, nel febbraio 2008

l’UAM ha segnalato all’UFSP la circostanza, quantificando in 12'208 i lavoratori beneficiari del permesso G

per frontalieri – esclusi i familiari - che tra il 2002 ed il 2007 non hanno

rispedito l'apposito modulo TI

1.

relativo al diritto d'opzione

per il sistema assicurativo nazionale che l'UAM, al momento dell'ottenimento del permesso G, ha trasmesso ad ognuno di loro

unitamente ad una lettera che spiegava il principio dell'assoggettamento al diritto svizzero, ad una

tavola sinottica e ad una busta recante l'indirizzo del destinatario.

Con risposta del 13

marzo 2008 l’UFSP ha riconosciuto che la procedura adottata dall’ALC è

difficile da concretizzare. Inoltre, i frontalieri italiani fanno fatica a

capire il sistema assicurativo svizzero, dato che non hanno l'abitudine di intraprendere passi

amministrativi particolari per affiliarsi all'assicurazione malattia, poiché assicurati automaticamente in Italia.

Pertanto, l'UFSP non ha

ritenuto opportuno affiliare d'ufficio

con effetto retroattivo le persone che non hanno fornito all'amministrazione cantonale

le necessarie informazioni. L'amministrazione

federale ha sottolineato l'importanza per tutti i frontalieri e le loro

famiglie di una copertura assicurativa in caso di malattia in Svizzera o in

Italia e per evitare gli effetti (decisamente sfavorevoli) ex tunc di

tale affiliazione ha aderito alle richieste ticinesi considerando pure che l'affiliazione d'ufficio di così tante persone avrebbe comportato un lavoro enorme

per il Canton Ticino e gli assicuratori, oltre che ad una difficoltà di messa

in pratica dell'affiliazione

stessa, con rischi per l'incasso dei premi dell'assicurazione malattia svizzera. L'UFSP ha quindi fornito all'UAM indicazioni su come evadere i problemi connessi all'affiliazione tardiva. A questo proposito,

il 24 aprile 2008, l’amministrazione federale ha affermato tra l’altro che:

" Comme vous le relevez à juste titre, la fixation

d’un délai extraordinaire pour l’exercice du droit d’option dans des cas

justifiés correspond à la solution prévue par l’annexe II de l’Accord sur la

libre circulation des personnes (section A, art. 3, let. b, p. aa). Dans le cas

d’espèce, la prolongation du délai de trois mois se justifie du fait que les

personnes qui étaient assurées en Italie n’ont vraisemblablement pas compris

l’importance de remplir correctement le formulaire relatif au droit d’option.

Conformément à la disposition susmentionnée, l’exemption déploie ses effets dès

le début de l’assujettissement à l’assurance obligatoire, c’est-à-dire avec

effet rétroactif, donc ex tunc (et non ex nunc, comme vous l’indiquez dans

votre lettre du 2 avril 2008)."

Sulla scorta delle

indicazioni ricevute, il 29 aprile 2008 l’UAM ha allestito una lettera

personale per ogni lavoratore frontaliero che non aveva esercitato il diritto d'opzione, una lettera d'informazione destinata a tutti i datori di

lavoro del Canton Ticino ed un comunicato stampa da parte del Consiglio di

Stato del Cantone Ticino sottoposti alle autorità federali.

Il 7 maggio 2008 l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,

rispettivamente l'8 maggio 2008 l'UFSP, hanno dato il loro benestare per questa

procedura in “sanatoria”.

Questi scambi

epistolari sono stati concretizzati il 3 giugno 2008 quando il Consiglio di

Stato ha comunicato a mezzo di un bollettino stampa informativo che siccome un

gran numero di frontalieri non aveva a suo tempo, ossia nei tre mesi dall'ottenimento del permesso G, esercitato il

diritto d'opzione per il

proprio sistema sanitario nazionale o comunicato la copertura in virtù del

sistema sanitario nazionale, onde evitare il loro assoggettamento obbligatorio

al sistema assicurativo svizzero, ha ritenuto legittimo concedere un periodo

supplementare di tre mesi, di carattere unico e straordinario, per l'eventuale

esercizio del diritto d'opzione.

Il Consiglio di Stato ha fissato al 30 settembre 2008 il termine ultimo per

esercitare questo diritto in via di sanatoria.

Il 12 giugno 2008

l’UAM ha inviato a oltre 12'600

lavoratori frontalieri toccati da questa procedura una lettera di spiegazioni riguardante

l'assoggettamento obbligatorio

all'assicurazione svizzera contro le malattie in virtù degli Accordi

bilaterali.

Lo scritto avvisa ogni

interessato della possibilità, entro il 30 settembre 2008 (termine

supplementare di tre mesi, unico e straordinario), per eventualmente compilare

l'allegato modulo TI 1 e ritornarlo

al medesimo Ufficio a mezzo della busta allegata, già indirizzata.

La lettera specifica

in calce, che "se ciò non dovesse avvenire, lei sarà obbligato ad assicurarsi

in Svizzera, e con lei ogni suo familiare che non esercita attività

lavorativa. Rammentiamo inoltre che di principio non sarà più possibile

concedere, in futuro, proroghe di questa natura.".

Va

ancora rammentato che su questo aspetto un consigliere nazionale ha inoltrato

un’interpellanza (n. 09.3596) chiedendo al Consiglio federale di prendere

posizione sull’obbligo, in particolare per i frontalieri italiani, di farsi

parte attiva per optare a favore del loro sistema assicurativo al quale, di

principio, sono già assicurati. L’Esecutivo, dopo aver rammentato brevemente le

norme applicabili al caso concreto, ha affermato che spetta ai Cantoni

verificare se i frontalieri che intendono chiedere l’esonero dall’obbligo

assicurativo in Svizzera dispongono di un’altra protezione assicurativa

sufficiente ed ha rilevato che il termine di tre mesi per la presentazione

della domanda è applicato in modo elastico nella maggior parte dei Cantoni. Il

Consiglio federale ha inoltre evidenziato che le esperienze dei Cantoni hanno

mostrato che sono soprattutto i frontalieri residenti in Italia ad avere difficoltà

con questa procedura e che sono attualmente in corso trattative per adeguare

l’allegato II dell’ALC che disciplina i sistemi di sicurezza sociale.

L’intenzione è quella di conservare il diritto di opzione in quanto tale, ma

per agevolare l’attuazione, la Svizzera concorderà speciali modalità esecutive

con singoli Stati. In quest’ambito l’Esecutivo federale sta verificando la

possibilità di negoziare una procedura speciale per i frontalieri italiani che

vada maggiormente incontro alle esigenze degli interessati.

Va

qui comunque evidenziato che questo Tribunale deve applicare le norme attualmente

in vigore e non può anticipare eventuali cambiamenti che del resto non sono

neppure ancora stati discussi a livello parlamentare (cfr in tal senso la DTF 133 V 201: “Das Bundesamt für Sozialversicherungen beantragt in seiner Vernehmlassung

sogar eine Praxisänderung in dem Sinne, dass Art. 3 Abs. 3 lit. a AHVG ausnahmslos

bei allen nichterwerbstätigen Versicherten anzuwenden ist, deren erwerbstätiger

Ehegatte eine Altersrente bezieht. Zur

Begründung weist die Aufsichtsbehörde u.a. auf die erste Botschaft vom 21.

Dezember 2005 zur 11. AHV-Revision (Neufassung; BBl 2006 S. 1957 ff.) hin. In dieser Revisionsvorlage schlägt der Bundesrat einen neuen Art.

3.

Abs. 4 lit. b AHVG vor, wonach Absatz 3 auch Anwendung findet für die

Kalenderjahre, in denen der erwerbstätige Ehegatte eine Altersrente bezieht

oder aufschiebt (BBl 2006 S. 2003 und 2045). Es besteht indessen kein

Anlass, in diesem Sinne zu entscheiden, umso weniger, als National- und

Ständerat die Beratung der Vorlage noch nicht in Angriff genommen haben.“ e sentenza H 158/06 del 5 settembre 2007: „7.1 L'OFAS, citant

le Conseil fédéral dans son Premier message du 21 décembre 2005 relatif à la

11e révision de l'AVS (nouvelle version, FF 2006 II 1962), propose d'appliquer

l'art. 3 al. 3 let. a LAVS aux personnes sans

activité lucrative, dont le conjoint perçoit une rente de vieillesse et

poursuit l'exercice d'une activité lucrative, afin que tous les couples

puissent à nouveau profiter de la libération de l'obligation de cotiser, indépendamment

des conséquences sur le revenu annuel moyen déterminant du conjoint non-actif.

7.2

Déjà, dans l'arrêt H 73/06, l'OFAS avait fait la même proposition de

changement de pratique. Le Tribunal de céans a considéré qu'il n'y avait pas

lieu de se prononcer dans ce sens, d'autant moins que la nouvelle version du

projet de 11e révision de l'AVS devait encore être discutée devant le Conseil

National et le Conseil des Etats (ATF 133 V 201 consid. 4.4 p. 204 s.). Il

n'y a dès lors aucune raison qu'il en aille autrement dans le cas particulier.", sottolineature del redattore).

8.

Dalla

documentazione agli atti emerge che il ricorrente non ha esercitato il diritto

d'opzione nei 3 mesi dall'ottenimento del permesso G e neppure nel termine di

grazia da ultimo concesso dall'amministrazione come descritto in precedenza

ossia entro il 30 settembre 2008. Il signor RI 1, come indicato, ha invece sostenuto

di avere tempestivamente esercitato il diritto d’opzione inviando il formulario

Ti1 necessario allo scopo nei tempi utili dall’inizio della sua attività presso

la RA 1.

9.

Va qui rammentato che, per quanto attiene alla notifica delle decisioni

ed all’inoltro di atti ed istanze i Tribunali, ed in particolare il Tribunale

Federale delle Assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: TF), hanno sviluppato nel

corso degli anni un’abbondante giurisprudenza. Occorre anzitutto rilevare come

l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione giudiziaria incombe

all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la

notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa stato la

versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a). L’andamento

organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità amministrativa non è

sufficiente per provare la notifica di una decisione, in particolare quando si

tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid. 3c). Questa prova può

essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per esempio: corrispondenza

con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123 consid. 1b), tenuto conto che,

secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente che la prova sia stata fornita

secondo il principio della verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si

trattava di un termine per salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex

art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166).

In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7,

il Tribunale federale delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di

stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve

essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio

mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza

preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è

applicabile. In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R.

pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza

ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente

per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito dell'amministrazione

di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia di contributi) dove

è applicabile l'abituale criterio della probabilità preponderante. Va comunque

osservato che, anche in questa seconda occasione, in assenza di un invio raccomandato,

il TFA, pur applicando il criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto

non avvenuta la notifica della decisione alla data indicata

dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza federale, anche con

riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER in: AJP 1995 pag. 1091-1092). A questo

proposito va rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa K.

(C 94/94), il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui

che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una

ricevuta postale), beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se

l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a

lei fornire la prova delle proprie affermazioni.

In

una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag.

118.

segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze

della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel

senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono

effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del

destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in

generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la

semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per

dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta.

Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o

dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona

che riceve richiami (cfr. STCA del 22 luglio 2005, inc.

36.2005.3

e 4).

Con

sentenza 2C_711/2008 del 7 novembre 2008 il TF ha affermato:

" 1.

Par arrêt du 25 août 2008, le Tribunal cantonal vaudois (Cour de droit

administratif et public) a rejeté le recours de X.________, contre la décision

du Département de l'intérieur du 21 décembre 2007 prononçant son expulsion

administrative.

Par acte daté du 24 septembre 2008, X.________, agissant par

l'intermédiaire d'un avocat-stagiaire, a formé un recours en matière de droit

public contre cet arrêt, qu'il a déclaré avoir reçu le 26 août 2008. Le délai

de recours auprès du Tribunal fédéral (art. 100 al. 1 LTF) arrivait ainsi à

échéance le jeudi 25 septembre 2008. Cet acte, accompagné d'une lettre du

mandataire du recourant datée du 25 septembre 2008, n'est toutefois parvenu au

Tribunal fédéral que le lundi 29 septembre 2008. L'enveloppe qui le contenait, porte l'inscription manuscrite "LSI"; elle est

affranchie à 5 fr. 50, comme un courrier inscrit. Le cachet postal apposé est

un sceau interne (1300) du centre de tri d'Eclépens et mentionne une date, dont

le deuxième chiffre est illisible, soit 2...09.08.

2.

Invité à faire parvenir un moyen de preuve approprié, notamment le

récépissé postal attestant de l'expédition en temps utile, le mandataire du

recourant a indiqué qu'à la suite d'une erreur, la lettre avait été acheminée

en courrier A et non en envoi LSI. La secrétaire de l'étude chargée de poster

cet envoi ne s'était pas aperçue de l'erreur. L'avocat-stagiaire a invoqué sa

bonne foi et a produit une déclaration sur l'honneur de sa secrétaire,

attestant qu'elle avait remis ledit courrier à l'Office postal de St-François,

à Lausanne, le 25 septembre 2008.

Après être venu examiner l'enveloppe à la Chancellerie, le mandataire du recourant a admis que le sceau attestant de l'envoi était illisible.

Il a retenu que, comme celui-ci avait passé par le centre de tri d'Eclepens, il

avait pu être acheminé avec du retard. Ainsi, dans la mesure où il ne pouvait

être tenu responsable des erreurs commises "(acheminement en courrier A en

dépit de l'affranchissement recommandé, retard dans l'envoi, illisibilité du

cachet postal)", le recourant estime qu'il y a lieu de retenir que le

recours a bien été déposé en temps utile à l'Office postal de St-François.

3.

3.1

Selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit

être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification

de l'expédition complète.

La preuve que l'acte de recours a été déposé en temps utile appartient

au recourant (ATF 119 V 7 consid. 3c/bb et cc p. 10; 98 Ia 247

consid. 2 p. 249). Une exception, non réalisée en l'espèce, ne peut être admise

que si cette preuve ne peut être apportée en raison d'un fait qui ne dépend pas

du recourant lui-même, mais dont l'autorité est seule responsable (ATF 92 I 253

consid. 3 p. 257). Cette preuve résulte en principe de la date de

l'affranchissement postal (ATF 109 Ia 183 consid. 3 b p. 184; arrêt 1A.

254/1991 du 3 mars 1993, consid. 2b, non publié). Toutefois, lorsque la date en

question n'est pas lisible ou a été imprimée au moyen d'une machine privée,

elle ne peut pas constituer la preuve du dépôt de l'acte dans le délai de

recours (ATF 109 Ia 183 consid. 3b p. 185). L'intéressé peut cependant

l'établir par d'autres moyens de preuve, notamment en faisant appel à des témoins

(ATF 109 Ib 343 consid. 2b p. 345; 98 Ia 247 consid. 2 p. 249), étant posé que

la seule déclaration de la partie concernée n'est pas suffisante (cf. Yves Donzallaz,

Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, ch. 1248, p. 534).

3.2

Il n'est pas contesté que le recours étant soumis au délai de 30

jours de l'art. 100 al.1 LTF, le délai pour recourir au Tribunal fédéral

arrivait à échéance le jeudi 25 septembre 2008. Le mandataire du recourant

affirme que l'acte de recours a bien été déposé à cette date, mais il ne peut

pas produire de récépissé postal qui confirmerait ses dires. Selon lui,

l'enveloppe, affranchie comme un recommandé et portant la mention LSI, aurait

été acheminée en courrier A à la suite d'une erreur qui se serait produite au

guichet de la poste de St- François. De plus, la preuve de la remise ne peut

pas être apportée par le sceau postal, dont la date du jour de l'envoi n'est

pas visible. Quant à la déclaration sur l'honneur de la secrétaire, attestant

qu'elle avait remis le courrier contenant l'acte de recours dans l'affaire

X.________ "à l'Office de Poste …………………….rv le 25 septembre 2008, aux

alentours de 18h00", elle ne saurait constituer un témoignage indépendant

(ATF 109 Ib 343 consid. 2b p. 345). Ce témoignage provient en effet de la

personne même qui aurait procédé à la remise au guichet postal et ne peut donc

pas être pris en considération. Contrairement à ce que prétend le mandataire du

recourant sur ce point, il ne s'agit nullement d'apprécier la bonne foi des

personnes en cause, mais du respect des principes touchant au délai de recours.

Or, en ce domaine, on ne peut se contenter d'une vraisemblance, mais l'on doit

exiger une preuve stricte (ATF 119 V 7 consid. 3c/bb p. 10).”

10.

Nel

caso di specie occorre quindi domandarsi se si sia in presenza di un'eccezione

ai sensi dell'allegato II dell'ALC Sezione A, punto 1, lett. o, cifra 3 lett.

b/aa. La questione è stata analizzata nella sentenza 1° dicembre 2009

(36.2009.16). In quell’oc-casione il TCA ha evidenziato che la

sopra citata norma prevede che la domanda di assoggettamento al sistema sanitario

sociale del Paese di residenza debba essere presentata entro i tre mesi

successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera; quando, in casi

giustificati, la richiesta è presentata dopo questo termine, l'esenzione

diventa efficace dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione

obbligatoria (effetti ex tunc). Questo Tribunale ha stabilito che i

"casi giustificati" previsti da questo disposto sono assimilabili,

per analogia, al principio della restituzione dei termini che, nell'ambito delle assicurazioni sociali rette dal

diritto federale, è contemplato all'art. 41 LPGA (sentenza del 1° dicembre 2009, inc. 36.2009.16).

Questa norma prevede che se il richiedente è stato impedito, senza sua colpa,

di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi

entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l’atto omesso.

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da

circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono

comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve

potere essere rimproverata una negligenza (DTF 96 II 265 consid. 1a; sentenza I 393/01 del 21 novembre 2001; Kieser, ATSG-Kommentar,

Zurigo 2009, N. 4 ad art. 41, pag. 526; Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 seg.; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n.

151).

La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave

malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta

quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un

impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato

impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò

essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti

di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a,

DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003). Non

costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro,

l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione

di una nuova norma legale (sentenza C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N.

15.

pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a,

pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3; DTF 110 V 210, consid. 4).

A

livello cantonale, una regolamentazione simile è stata adottata nell'ambito del diritto alla riduzione dei premi

dell'assicurazione obbligatoria

(art. 65 LAMal), concretizzata a livello ticinese con la legge di applicazione

(LCAMal) ed il regolamento (RLCAMal).

Quest'ultimo, all'art. 11 cpv. 2, prevede che "Per casi particolari e per ragioni

comprovate", l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro

della richiesta di riduzione dei premi.

Partendo

dalla considerazione che la LCAMal ed il RLCAMal vogliono una procedura

semplice, senza necessità di produrre documentazione specifica e senza particolari

esigenze formali, il Tribunale cantonale delle assicurazioni, nella sua

costante prassi, ha interpretato in modo restrittivo tale norma cantonale.

Il

TCA ha, ad esempio, già considerato che un ritardo di oltre un anno a fronte

di un'importante malattia dello

stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo

sufficiente (sentenza 24 aprile 2002, inc. 36.2002.5).

Ha

inoltre ritenuto insufficiente, come motivo

giustificativo, che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti

difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto

alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e

ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo

che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare

capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi

anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (sentenza del 14

marzo 2006, inc. 36.2006.16; sentenza del 21 luglio 2008, inc.

36.2008

/53/54).

Alla

medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un

lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo

il parto. Queste difficoltà non l'hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di

sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo (sentenza dell'11 ottobre 2006, inc. 36.2006.113).

Insufficienti,

ancora, i gravi motivi di salute che hanno colpito la madre di un assicurato da

oltre un anno (sentenza dell'8

febbraio 2007, inc. 36.2006.244).

L'intempestività dell'inoltro

del formulario da parte di una giovane donna che, per ragioni umanamente

comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un'epoca di concreta difficoltà, non è stato

ritenuto motivo giustificativo (sentenza del 21 maggio 2007, inc. 36.2007.50).

Analogamente,

nella sentenza del 25 maggio 2007 (inc. 36.2007.55), la dimenticanza della

scadenza del termine da parte di una persona attiva socialmente e che ha

privilegiato “il suo lavoro in maniera certamente altruista e lodevole”

invece della propria necessità economica, non è stato ritenuto come sufficiente.

Con

sentenza del 16 agosto 2007 (inc. 36.2007.86) il Tribunale ha stabilito che la malattia, e la morte ad essa conseguente, di un congiunto, anche

quando imponga trasferte impegnative e soggiorni all'estero prolungati, non

sono tali da giustificare il ritardo nell'inoltro delle domande di riduzione

del premio, visto il lungo periodo di tempo concesso per l'esercizio di questo

diritto.

Questo

concetto è stato ulteriormente ribadito nella sentenza del 28 luglio 2008 (inc.

36.2008

), dove il genitore della moglie del ricorrente era mancato nel

periodo critico, circostanza questa che aveva indubbiamente creato subbuglio,

oltre a grande dolore nei membri della famiglia. Tale evenienza, però, alla

luce della lunghezza del termine per l'inoltro della domanda di sussidio, e della semplicità della

procedura, così come della possibilità di delegare a terzi il compimento dell'atto, non era stato ritenuto giustificativo

del ritardo.

Neppure

il momento difficile vissuto dalla famiglia dell'assicurata, il tumore che la madre ha superato, l'intervento chirurgico subito dal padre ed i

grossi rischi per la vita da questi corsi, nonché le conseguenze di tali eventi

sugli impegni della ricorrente, non sono stati ritenuti atti a giustificare il

ritardo (sentenza del 23 settembre 2008, inc. 36.2008.100).

11.

In

concreto il ricorrente non fa valere alcun sufficiente e valido motivo di

giustificazione del ritardo. A lui incombeva semplicemente trasmettere il

formulario TI 1 all'amministrazione nel termine di tre mesi. L’esercizio del

diritto d’opzione è in sè semplice e non comporta difficoltà alcuna per

nessuno, tale esercizio appare poi notevolmente facilitato dall’utilizzo di un

semplicissimo formulario (Ti1) pensato dall’amministrazione per la semplificazione

delle procedure. L'invio postale, la trasmissione brevi manu o la consegna

tramite terzi sono a carico della persona interessata che, prevalendosi di

diritti scaturenti dall'opzione del diritto, deve dimostrare tempestivo e

corretto esercizio di detto diritto. Come indicato richiamando la giurisprudenza

del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni in materia di richieste di sussidi

in ambito di assicurazione obbligatora contro le malattie, è l’interes-sato che

deve premurarsi affinché, in caso di dichiarazione di mancata ricezione (o

mancata tempestiva ricezione) del formulario contenente l’espressione del

diritto d’opzione, il corretto esercizio della sua scelta possa essere

dimostrato e comprovato adeguatamente. Poco importa come il formulario sia

stato trasmesso (se consegnato o spedito, e se spedito se ciò sia avvenuto

tramite fattorino privato o tramite La Posta). La prova della spedizione e

della ricezione da parte dell’amministrazione incombe a colui che fa valere il

diritto. Quindi se non è imposto dalle norme dell’ALC o della LAMal che un tale

diritto di opzione debba avvenire mediante invio raccomandato, è imposto dalla

legge (in virtù dei principi che regolano l’onere probatorio) che colui che

esercita un diritto d’opzione e si prevale dello stesso debba dimostrare la

corretta e tempestiva opzione. In concreto l’allora competente Ufficio dell'Assicurazione

Malattia ha indicato di non avere ricevuto il formulario che il signor RI 1

pretende di avere spedito. La copia agli atti è pervenuta, senza data, solo con

l'invio del 10 luglio 2009 costituente reclamo contro la decisione di

iscrizione d'ufficio all'assicurazione malattia (affiliazione tardiva) e quindi

a termini per l’esercizio dell’opzione ampiamente scaduti. Al signor RI 1

incombe la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione. Egli ha avuto la

possibilità di esercitare i suoi diritti e di portare la prova richiesta sia in

sede di reclamo contro la decisione 10 marzo 2009 - atto formale valido

impugnabile – sia contro la decisione emessa su reclamo, sia in sede di ricorso

a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni e da ultimo al momento

dell'udienza. Questa prova della pretesa tempestività, semplice in sè (la

ricevuta dell’invio per raccomandata, corrispondenza relativa all’esercizio del

diritto d’opzione tenuta con l’amministrazione interessata, o simile) non è

stata portata. RI 1 ne porta le conseguenze, il principio vuole che egli debba

essere assicurato in Svizzera.

Si

ribadisce che la responsabilità per l'inoltro tempestivo del formulario per

l'esercizio del diritto d'opzione era dell'assicurato. Affidandosi a terzi

(datore di lavoro) e senza prova dell’invio, egli si è assunto il rischio di un

mancato tempestivo esercizio del diritto. L'omissione di una terza persona non

costituisce, per questo genere di atto e nelle modalità descritte, una

sufficiente giustificazione del ritardo.

12.

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la

decisione impugnata va confermata. Va qui rammentato al ricorrente che può

chiedere alla competente amministrazione cantonale, se dati i presupposti, di

essere posto al beneficio del sussidio per il pagamento del premio

dell’assicurazione malattie conformemente a quanto previsto dall’art. 65a LAMal

ed è sua facoltà, nei termini e nei modi previsti dalla legge, cambiare assicuratore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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