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36.2010.64

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18 giugno 2010Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

i mali di cui si lamenta il ricorrente. Il dr. med. __________ era inoltre a

conoscenza dell’anamnesi dell’assicurato ed è stato chiaro nell’esposizione

delle correlazioni mediche e nell’apprezzamento della situazione medica (cfr.

doc. VII/Bis, nonché le precedenti prese di posizioni).

Dal

referto del dr. med. __________ del 29 aprile 2010 (doc. VII) emerge che l’ultimo

esame clinico mostra in confronto a quello precedente una maggiore limitazione

della mobilità della spalla destra, principalmente per dolori scatenati nella

mobilizzazione attiva o passiva in tutte le direzioni, che su richiesta l’interessato

effettua movimenti con la spalla solo in un raggio fino a 70° di abduzione ed

80° di elevazione, dichiarandosi inoltre impossibilitato di portare la mano sul

dorso, in contrasto con quanto osservato nei movimenti spontanei quando il ricorrente

gesticola con il braccio destro senza alcun disagio ed indicando spontaneamente

la zona lombosacrale e questo con la mano destra. Lo specialista, malgrado

queste incongruenze, ha comunque confermato la presenza di limitazioni

funzionali anche oggettive in particolare in rotazione esterna ed interna

nell’ambito di una parziale retrazione capsulare. Alla spalla sinistra vi sono

dolori minori, accompagnati da limitazioni funzionali in abduzione e nei

movimenti rotatori non oggettivabili nella mobilità passiva che risulta

pressoché libera (con una ridotta elevazione a 140°). I test muscolari in

entrambe le spalle mostrano uno sviluppo regolare di forza senza indizio per

una lesione maggiore della cuffia dei rotatori. Al livello cervicale vi sono

limitazioni discrete della mobilità senza al momento alcuna sindrome

vertebrale. Lo stesso dicasi per il tratto toracolombare dove i reperti si

limitano ad un lieve disturbo della statica (discreta scoliosi) ed

un’irritazione del segmento L5/S1 nel quale le indagini radiologiche hanno

evidenziato un’osteocondrosi. In concordanza con gli esami neuroradiologici

(TAC toracolombare del 16.03.2010) non vi è alcuna neurocompressione

clinicamente evidente.

Il

medico fiduciario ha confermato un peggioramento dell’articolarità della spalla

destra con un certo ulteriore impatto anche sulla capacità funzionale residuale

del paziente mentre ritiene invariati (se non migliorati) i reperti clinici

alla spalla sinistra. La patologia del rachide appare ininfluente sulla

capacità funzionale, non essendoci alcuna sindrome vertebrale né cervicale né

lombare e tanto meno una complicazione neurologica negli arti inferiori.

Sulla

base di questi elementi, dopo aver descritto le risorse fisiche

dell’interessato, lo specialista è giunto alla conclusione che l’insorgente, in

attività confacenti, rispettose delle limitazioni sopra descritte, è capace al

lavoro nella misura del 75% (doc. VII/Bis).

L’assicuratore

ha pertanto affidato la valutazione dello stato di salute dell’insorgente ad

uno specialista FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, il

quale ha visitato personalmente l’interessato, potendo in questo modo

cerziorarsi direttamente delle sue condizioni di salute.

Va

qui evidenziato che la censura del ricorrente circa una violazione del

principio della buona fede da parte della convenuta che aveva indicato

inizialmente che il medico fiduciario desidera visitare nuovamente l’assicurato,

salvo poi apparentemente cambiare idea, con la nuova visita del 26 aprile 2010

che attesta una capacità lavorativa del 75%, diviene priva di oggetto.

Da

parte sua l’insorgente ha prodotto numerosa documentazione allestita in

particolare dal proprio medico curante, dr. med. __________, medico chirurgo,

specialista in psichiatria e dal dott. __________, specialista in medicina

dello sport e Dott. di ricerca in fisiologia.

Per

quanto concerne le valutazioni del dr. med. __________, medico curante del

ricorrente, va rilevato che, ancora di recente, con sentenza 9C_965/2008 del 23

dicembre 2009, il Tribunale federale, in un caso dove l’assicuratore aveva

interpellato due medici di fiducia per stabilire la capacità lavorativa del

ricorrente, ha confermato la sua giurisprudenza secondo la quale occorre tenere

conto della differenza esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e

mandato peritale (cfr. anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid.

3.2.3 e I 701/05 del 5 febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare che per

il rapporto di fiducia esistente con il paziente i rapporti dei medici curanti,

anche se specialisti, vanno di principio valutati con le dovute cautele (cfr.

anche DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20

marzo 2006 consid. 5.4 e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con

riferimenti).

Ciò

vale a maggior ragione nel caso di specie se si tien conto del fatto che il dr.

__________ non è specialista in malattie reumatiche e fisiatria bensì è medico

chirurgo (ossia, di regola, la specializzazione di base dei medici generalisti

italiani) e specialista in psichiatria e che i suoi referti si limitano in gran

parte a porre la diagnosi ed ha indicare un periodo di riposo, senza tuttavia

prendere posizione in maniera approfondita sui pareri del medico fiduciario. Del

resto, il TF ha già evidenziato che anche se il medico curante è uno

specialista, ciò va relativizzato nel senso che in ragione della diversità

dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di

lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche

se specialista (cfr. sentenza 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, cfr. anche

sentenze 9C_607/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 5.3,9C_114/2007 del 20

luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, e I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2).

Va

ancora evidenziato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4)

Ne

segue che le attestazioni del medico curante, nel preciso caso di specie, non

possono essere d’aiuto al ricorrente.

Per

quanto concerne invece i referti del dr. med. __________, specialista in

medicina dello sport e dott. di ricerca in fisiologia, va rilevato che il dr.

med. __________ li ha presi in considerazione integrandoli nel suo rapporto del

29 aprile 2010 ed ha tenuto conto delle sue valutazioni, spiegando nel

dettaglio per quale motivo le sue conclusioni non sono del tutto convincenti.

In

particolare, contrariamente a quanto ritiene l’insorgente, il medico fiduciario

ha correttamente indicato che mentre il 17 febbraio 2010 il dr. med. __________

ha attestato che il ricorrente è “attualmente inabile 100% per attività

lavorativa con arto Dx ed inabile al lavoro 40% con arto sinistro” (cfr.

doc. E, referto del dr. med. __________ e pag. 3 del doc. VII/Bis, referto del

dr. med. __________) e il 3 marzo 2010 che “per quanto attiene alla spalla

destra, affetta da lesione dei tendini della cuffia dei rotatori con

sovrapposto quadro infiammatorio acuto di tipo capsulitico che limita

totalmente l’arco di movimento, il quadro è attualmente tale da compromettere

totalmente la funzionalità articolare, con grave compromissione anche del sonno”

(cfr. doc. G, referto del dr. med. __________ e pag. 4 del doc. VII/Bis,

referto del dr. med. __________), il 14 aprile 2010 lo stesso dr. med. __________

ha affermato: “Inabile 75% al momento attuale per attività lavorativa con

arto DX. Inabile al 50% con arto sinistro” (doc. O). Il medico fiduciario ha

spiegato che “la riduzione della funzionalità della spalla destra da lui

giudicata del 75% riflette circa quanto mostrato dal paziente durante i test su

richiesta, mentre risulta oggettivamente maggiore nei movimenti spontanei

osservati durante il presente controllo" (doc. VII/Bis).

Ne

segue che il medico fiduciario ha preso in considerazione tutto quanto prodotto

dal ricorrente, valutandolo attentamente, evidenziando le differenze

riscontrate e motivando, senza cadere in contraddizione, le conclusioni cui è

giunto.

A

questo proposito va evidenziato che per quanto concerne l’osservazione del

ricorrente secondo cui occorrerebbe intervenire chirurgicamente sulla spalla

destra, il dr. med. __________ ha preso in considerazione anche questa

variabile ma, contrariamente a quanto ritiene l’insorgente, non ha attestato

un’incapacità lavorativa definitiva al 100% in caso di intervento, bensì ha

semplicemente rilevato che in caso di operazione vi sarebbe un periodo di circa

3 mesi di inabilità totale ed in seguito occorrerebbe rivalutare la situazione.

Ciò che rientra nella logica delle cose.

In

questo contesto non va poi dimenticato il ruolo del medico della Cassa che la LAMal regola all’art. 57:

" 4 Il medico di fiducia consiglia l’assicuratore su

questioni d’ordine medico come pure su

problemi relativi alla rimunerazione e all’applicazione delle tariffe. Esamina

in particolare se sono adempite le condizioni d’assunzione d’una prestazione da

parte dell’assicuratore.

5 Il medico di fiducia decide autonomamente. Né

l’assicuratore né il fornitore di prestazioni e le rispettive federazioni

possono impartirgli istruzioni."

La

LAMal attribuisce quindi al medico fiduciario un ruolo importante. Il medico di

fiducia è divenuto un organo di applicazione dell'assicurazione malattia

sociale e si occupa di valutare l'adeguatezza allo scopo e l'economicità di un

trattamento. Il suo ruolo consiste in particolare nell'evitare agli

assicuratori malattia la presa a carico di misure inutili e nell'offrire

all'assicurato una certa protezione contro un eventuale rifiuto ingiustificato

dell'assicuratore di versare prestazioni (DTF 127 V 48 = sentenza del 21 marzo

2001 K 87/00, pag. 4 consid. 2d e dottrina citata).

In

concreto non vi sono motivi per non ritenere attendibili ed affidabili i

referti del dr. med. __________, ritenuto come la documentazione prodotta dal

ricorrente, come visto in precedenza, non è atta a sovvertirne le conclusioni.

In

queste condizioni l’allestimento di una perizia volta ad accertare la malattia

del ricorrente, così come l’assunzione di ulteriori prove risulta superflua.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In

concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita

dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove.

Alla

luce di quanto sopra questo Tribunale deve concludere che, mentre è totalmente

inabile al lavoro nella precedente attività, l’interessato può ancora svolgere

un’attività leggera e confacente al suo stato valetudinario nella misura del

75%.

7. Va

infine ancora rilevato che il 15 marzo 2010 ed il 29 aprile 2010 (cfr. doc. 13 e

doc. T), il medico curante, dr. med. __________, ha pure diagnosticato una

sindrome depressiva reattiva, che in precedenza non figurava (cfr. le

osservazioni del 26 gennaio 2010 in ambito AI dove un altro rappresentante del

ricorrente non ha indicato nella diagnosi questa patologia [pag. 1 doc. 17];

cfr. anche l’attestato del 31 dicembre 2009 del dr. med. __________, allegato

al doc. 17, dove non figura questa diagnosi). Ora, a prescindere della

circostanza che la malattia è stata diagnosticata dopo l’emissione della

decisione impugnata che determina il limite temporale dell’esame da parte del

giudice chiamato ad esprimersi nel merito del provvedimento amministrativo

impugnato (17 febbraio 2010, cfr. consid. 6) e che una sua incidenza sulla

capacità lavorativa va semmai decisa con un altro provvedimento amministrativo,

va comunque evidenziato come il curante si è limitato ad attestare la presenza

di una sindrome depressiva reattiva senza indicare in che misura essa avrebbe

un’influenza sulla capacità lavorativa del ricorrente, in attività confacenti e

leggere, senza porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta ed

infine senza indicare da quando l’interessato è in cura presso di lui per

questa malattia. I certificati, su questo punto scarni e poco motivati, non possono

pertanto essere d’aiuto al ricorrente.

Va

Considerandi

qui infatti rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

A

questo proposito va abbondanzialmente rilevato che con sentenza 9C_294/2008 del

19.

marzo 2009 il Tribunale federale ha affermato:

" (…)

4.2

In questo contesto, il Tribunale cantonale ha giustamente

esplicitato il concetto per cui un disturbo psichico non deve necessariamente

provocare un’incapacità lavorativa invalidante. Ciò vale in particolare nel

caso – come quello di specie – in cui la diagnosi pronunciata mette in evidenza

un danno di lieve entità.

4.3

Secondo il sistema di classificazione ICD-10 convenzionalmente

utilizzato, la distimia configura una depressione cronica dell’umore che non è

sufficientemente grave o nella quale singoli episodi non sono sufficientemente

prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente

grave, di media gravità o lieve (cifra F34.1). A tal riguardo il Tribunale

federale (delle assicurazioni) ha già avuto modo di affermare a diverse riprese

che una distimia non esplica di principio – a seconda delle circostanze –

effetti invalidanti (sentenze I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 4.1 e 5; I

834/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.1; I 488/04 del 31 gennaio 2006, consid.

3.

). Tale conclusione, che si fonda su osservazioni medico-empiriche e che

pertanto costituisce una questione giuridica, non ha però valore assoluto. Un

disturbo distimico può nel singolo caso pregiudicare notevolmente la capacità

lavorativa se è associato ad altre diagnosi, come ad esempio a un disturbo

serio della personalità (sentenza I 653/04 del 19 aprile 2006, consid. 3). Se

per contro lo stato psichico evidenzia “unicamente” una distimia, ciò può anche

comportare una riduzione dell’attitudine al lavoro, ma non determina, in quanto

tale, un danno alla salute ai sensi di legge (SVR 2008/IV no. 8 pag. 23,

consid. 3.3.1 [I 649/06]).”

In

queste condizioni neppure le attestazioni in merito alla presenza di una

patologia psichica sono atte a sovvertire le conclusioni circa la presenza di

una capacità lavorativa del 75% in attività leggere e confacenti allo stato di

salute del ricorrente.

8.

Con

sentenza pubblicata in RAMI 1989, p. 106ss., la nostra Alta Corte federale ha

stabilito che, per il diritto all'indennità ex art. 12bis LAMI, qualora un

cambiamento di professione si imponga, tenuto conto dell'obbligo di ridurre il

danno, se il rapporto assicurativo prevede l'indennizzazione anche di un'incapa­ci­tà

parziale, determinante diventa l'entità del danno residuo (RAMI 1989, p. 106ss.;

RAMI 1994, p. 113ss.).

In

tale ipotesi va, cioè, considerata la differenza tra il reddito che potrebbe

essere realizzato senza la malattia nella precedente professione e il reddito

che, invece, é realizzato o potrebbe essere ragio­nevolmente esatto nella nuova

professione.

Il

grado di invalidità viene, in quest'ottica, perciò, valutato prendendo in

considerazione l'intero mercato del lavoro: all'assicurato, andrà, comunque,

concesso un periodo di adattamento la cui durata dipenderà dalle pecu­liarità

di ogni caso concreto (DTF 114 V 287 consid. 3d; 111 V 239 consid. 1b e 2a;

RAMI 1987 p. 105ss.).

Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha più volte ritenuto adeguati

periodi d'adattamento varianti dai 3 ai 5 mesi (DTF 111 V 239 consid. 2a e

giurisprudenza ivi citata; RAMI 1987, p. 108; 1994, p. 113ss).

In

questo contesto, é opportuno rammentare che l'assicurato che, incapace nella

precedente attività, non mette a frutto la sua residua capacità lavorativa in

un'altra professione, viene giudicato secondo l'attività professiona­le che

avrebbe potuto esercitare con uno sforzo di buona volontà, ritenuto che

l'assenza di quest'ultima non é scusabile se non derivante da malattia (DTF 114

V 283 consid. 1d; 111 V 239 consid. 2a; 101 V 145; RAMI 1987 p. 106 consid. 2;

STFA 28.1.1994 in re S. non pubbl.).

Va qui ricordato che nella sentenza pubblicata in RAMI 2000 KV112, p. 122ss., l’Alta

Corte ha stabilito l'applicabilità in ambito LAMal, della giurisprudenza

elaborata allorquando ancora era in vigore la LAMI.

In

concreto, tenuto conto delle circostanze, con la decisione formale del 16

novembre 2009 l’assicuratore ha giustamente assegnato all’insorgente un termine

di 4 mesi, con versamento delle prestazioni fino al 15 marzo 2010, per trovare

un’occupazione confacente al suo stato di salute.

9.

Nell'ambito

dell'assicurazione d'indennità giornaliera, in applicazione

del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile

per ridurre lo scapito economico derivante dal danno alla salute, questi deve

sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività diverse da quella

esercitata al momento del verificarsi del danno alla salute (sentenza

8C_709/2008 del 3 aprile 2009).

Si tratta dunque ora

di esaminare dal profilo economico le conseguenze del danno alla salute subìto

dal ricorrente.

Accertata

quindi dal medico fiduciario una capacità lavorativa del 75% in attività da

leggere a medie, con scritto del 12 maggio 2010 (doc. XIII) la Cassa malati ha

informato il TCA che, mettendo a confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il

danno alla salute nella sua precedente attività (reddito da valido) con quello

risultante da un'attività più

leggera desunto dai salari statistici (reddito da invalido), contrariamente a

quanto stabilito con la decisione impugnata, il grado d’invalidità ammonterebbe

al 53% e non al 21,5% (doc. IX).

A

norma dell'art. 53 cpv. 3 LPGA l'assicuratore può riconsiderare una decisione o

una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino

all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. L'amministrazione può

rivedere la decisione impugnata solo fino alla presentazione della risposta.

Tale condizione temporale è adempiuta se il nuovo provvedimento viene trasmesso

all'istanza di ricorso entro il termine per l'inoltro della risposta (cfr. R.

Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die

Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997, pag. 457; DTF 109 V 236 consid.

2). Una decisione resa dopo questo termine assume per contro unicamente il

carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei

sensi della nuova valutazione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123

consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag.

283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales

fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23),

Nel

caso di specie lo scritto del 12 maggio 2010 dell’assicuratore va considerato

come una semplice proposta.

Dagli

atti, e meglio, dalla decisione formale (doc. 21), emerge che l’assicuratore,

per il raffronto dei redditi, ha preso in considerazione il salario percepito

dal ricorrente nel 2008, ossia fr. 63'570, che corrisponde al reddito mensile (per

tredici mensilità) di fr. 4'890 attestato dal datore di lavoro il 5 agosto 2008

(doc. 2).

Tuttavia,

per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di

verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1

pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente

possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona

assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al

rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid.

4.3.1

pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un

posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso

in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si

farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).

Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di

indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata

avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato

l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag.

381.

consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va

senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso

una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96

V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione

d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione

sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi

ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

In

concreto pertanto l’assicuratore avrebbe dovuto utilizzare il reddito che

l’interessato avrebbe potuto conseguire nel marzo del 2010, ossia all’inizio

del diritto all’eventuale indennità e non il salario conseguito nel 2008.

Rilevato

che la decisione impugnata va comunque annullata giacché il calcolo era stato

effettuato sulla base di un grado di capacità lavorativa in attività leggera

del 100%, mentre dall’istruttoria condotta nelle more processuali è emersa una

capacità lavorativa del 75%, anche per preservare il diritto del ricorrente ad

un doppio grado di giudizio, l’incarto va rinviato all’amministrazione

affinché, dopo aver accertato presso il datore di lavoro il salario che

l’assicurato avrebbe potuto percepire nel 2010 continuando a svolgere la

medesima attività, stabilisca il grado d’invalidità dell’interessato e, se,

come sembra essere il caso (cfr. doc. IX), sarà superiore al 25%, versi le

indennità dal 16 marzo 2010.

Va

ancora abbondanzialmente rilevato per quel che concerne il reddito da invalido,

che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Tramite

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; cfr.

inoltre, tuttavia, sentenza 9C-404/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 2.3: “Da der tatsächlich erzielte Verdienst von Fr. 53'365.-

nicht deutlich unter dem Tabellenlohn von Fr. 55'640.- liegt, besteht

nach der Rechtsprechung kein Anlass, vom Grundsatz abzuweichen und zu einer

Korrektur zu schreiten (Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, R.

vom 30. September 2002, I 186/01, H. vom 7. Mai

2001, I 314/00, und K. vom 16. März 1998, I 179/97)”,

sottolineatura del redattore).

La questione è stata

di recente definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella

sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" (…)

3.3

In una recente

sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta

ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha

stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno

il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore

economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media

nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri

presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid.

6.1

). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla

parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).

Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei

all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non

possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della

deduzione per circostanze personali e professionali."

Infine, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va parzialmente accolto ai sensi

dei considerandi, la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato

all’assicuratore per il calcolo della (eventuale) prestazione da versare a

partire dal 16 marzo 2010.

Al

ricorrente, rappresentato da un avvocato, vanno assegnate ripetibili.

La

presente sentenza rende priva di oggetto la domanda di concedere l’effetto

sospensivo al ricorso (cfr. sentenza 8C_1019/2008 del 28 luglio 2009, consid.

3.

).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’assicuratore per un

nuovo calcolo dell’indennità ai sensi dei considerandi.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. L’assicuratore verserà al ricorrente fr. 1'500 a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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