36.2010.66
Domanda sussidio CM 2010. Diminuzione reddito. Calcolo nuovo reddito. Conversione. Superamento limiti
19 luglio 2010Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2010.66
Data decisione, Autorità:
19.07.2010, TCA
Titolo:
Domanda sussidio CM 2010. Diminuzione reddito. Calcolo nuovo reddito. Conversione. Superamento limiti
CONVERSIONE DEL REDDITO
DIMINUZIONE DEL REDDITO
SUPERAMENTO DEL LIMITE DI REDDITO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 81a LCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.66
IR/lb
Lugano
19 luglio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 9 aprile 2010 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 18 marzo 2010
emanata da
Cassa cantonale di compensazione
Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A.
RI 1, 1946, cittadino italiano domiciliato a __________,
ha inoltrato, il 10 novembre 2009, all’allora competente Ufficio Assicurazione
Malattia, una richiesta di riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria
delle cure medico sanitarie per il 2010 per sè e per la moglie __________.
Nel suo
formulario il signor RI 1 indica di essere domiciliato in Svizzera e di essere
al beneficio di una rendita dal 1 agosto 2009 mentre la moglie non svolge
attività lavorativa.
B.
L’amministrazione, in assenza della tassazione
fiscale applicabile visto il recente recepimento di una rendita, ha proceduto
all’accertamento del reddito determinante. Dopo avere ritenuto l’introito di
una rendita complessiva di CHF 2’813,70 per un reddito lordo annuo di CHF
33'764,40 l’allora competente UAM ha stabilito in CHF 6'376,10 gli interessi
passivi versati dai coniugi __________ mentre il valore locativo è stato
fissato in CHF 16'625,00.
La Cassa ha così fissato un reddito determinante, dopo la conversione
delle rendite a mano delle apposite tabelle e l’arrotondamento come di legge al
mille franchi superiore, in CHF 35'000,00, ciò che non permette la concessione
del sussidio.
C. La decisione negativa dell’amministrazione è stata contestata
mediante reclamo.
Con decisione emessa su reclamo il 18 marzo 2010 la Cassa Cantonale
di Compensazione AVS/AI/IPG – divenuta competente in materia dal 1 febbraio
2010 – ha indicato la necessità di procedere all’accertamento del reddito in
assenza di una decisione di tassazione, ribadendo quindi il suo calcolo ed il
superamento dei limiti per concedere il sussidio.
D. Con
ricorso 9 aprile 2010 RI 1 si è aggravato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
segnalando una diminuzione del reddito ritenuto nella tassazione 2008 rispetto
a quella dell’anno precedente. L’assicurato evidenzia poi la cessazione di
attività lucrativa e la necessità di versare i contributi AVS AI IPG nonché la
cessazione dell’attività della moglie da inizio 2010 per chiusura dell’attività
da parte del datore di lavoro.
Con
dettagliata risposta di causa l’amministrazione evidenzia di avere accertato il
reddito conseguito dal ricorrente “in quanto l’insorgente dal 1° agosto 2009 ha cessato la propria attività lavorativa a seguito di pensionamento e, inoltre, in base a
questo previsto dall’art. 31 lett. m) RLCAMal, dal momento che rispetto alla
tassazione 2007 è dimostrata una diminuzione importante di reddito.” Il
reddito è stato fissato in CHF 2'813,70 (rendita AI e LPP) che, convertito a
mano delle apposite tabelle diviene CHF 23'892,00 annui. A tale importo la CCC
AVS ha aggiunto il reddito locativo e dedotto gli oneri derivanti dagli
interessi passivi per un reddito complessivo di CHF 34'213,00 che, arrotondato
come di legge, a CHF 35’000,00 non permette la concessione del sussidio.
Al
ricorrente è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di
chiedere l’acquisizione di ulteriori prove (doc. IV del 28 aprile 2010).
in
diritto
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
Considerandi
2.
della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21.
luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio
2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.
Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato
nei 30 giorni dall'intimazione della decisione emessa su opposizione, è
ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente
desumibili.
nel merito
3.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni
economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie
il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il
cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Per l’art. 81a cpv. 1 LCAMal a partire
dall’anno 2010, il sussidio minimo è garantito anche ai seguenti assicurati:
a. le
persone sole il cui reddito (di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra
fr. 20’000.-- e fr. 22’000.--;
b. le
famiglie il cui reddito (di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b) è compreso tra fr.
32’000.-- e fr. 34’000.--;
c. le
famiglie il cui reddito di riferimento (di cui all’art. 32 cpv. 2) è compreso
tra fr. 50’000.-- e fr. 55’000.--;
d. le
altre famiglie il cui reddito (di cui all’art. 46 cpv. 1) è compreso tra fr.
60’000.-- e fr. 65’000.--.
Per
l’art. 81a cpv. 2 LCAMal in deroga all’art. 28 cpv. 2, l’istanza di sussidio
per l’anno 2010 degli assicurati di cui al cpv. 1 può essere presentata entro
il 31 marzo 2010.
Per l’art. 29 cpv. 2 LCAMal:
" La riduzione di premio decade nei
seguenti casi:
a) se
l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr.
600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;
b) persone
sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella
tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;
c) persone sole intese quali «reddito di
riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali
registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.--;
d) famiglie:
se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr.
90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno;
per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31.
LCAMal.
Per
l'anno 2010 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il Decreto esecutivo del 13 ottobre 2009 (6.4.6.1.8).
Il
periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle
classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2007. I limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli art. 29-32, 35-38,
44-46 e 48 LCAMal.
4.
Di
principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e
dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).
L'amministrazione deve
però calcolare il reddito determinante al di fuori della tassazione di
riferimento trasformando il reddito mediante apposite tabelle e verificando il
sussistere dei limiti per la concessione del sussidio in specifici casi
previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il
legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in
maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva commutazione
delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali
di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg. LCAMal) nei casi:
" a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del
loro reddito o della loro sostanza;
b) delle
persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in
caso di nascita di figli;
e) in altri casi particolari."
L'esecutivo cantonale
ha concretizzato la norma della Legge in virtù dell'ampia delega concessagli
dalla stessa regola. Il Regolamento infatti, all’art. 31 prevede che il reddito
determinante va accertato autonomamente dall’Istituto delle assicurazioni
sociali in particolare nei seguenti casi:
"a) persone soggette all’imposta
alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di
fatto, scioglimento dell’unione domestica registrata, nel caso di assenza di
tassazione applicabile;
d) persone
sole che esercitano un’attività lucrativa o conducono esi-stenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione
applicabile inferiore a fr. 6’000.--, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell’istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone
al beneficio di misure ai sensi della legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull’assistenza sociale,
d’intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell’attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell’attività lucrativa a seguito di maternità;
m)diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili;
n) persone soggette all’obbligo
d’assicurazione svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS,
non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.
o) diminuzione importante dei valori
di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia
comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per necessità primarie
proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei
parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato
al momento dell’istanza.”
L’esecutivo
cantonale ha previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in
materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte
dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in
particolare a partire dalla sentenza 36.2004.40 del 3 settembre 2004 e sino
alla sentenza 36.2007.9 dell’11 settembre 2007) introducendo nel Reg. LCAMal
l’art. 36a:
" 1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o
cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo
sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.
2Tali valori sono riportati anche sui periodi fiscali
successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.”
5.
Il
TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (v.: sentenza
del 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; sentenze del 26 gennaio 2004, inc.
36.2003
/112 e inc. 36.2003.116; sentenze del 24 giugno 2005, inc.
36.2004
; sentenza del 3 settembre 2004, inc. 36.2004.92; sentenza del 15
febbraio 2006, inc. 36.2006.7) e si è così espresso:
" 2.2 (…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello
del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba
determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi
raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione
del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione
del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente
(art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite
tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo
conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il
quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più
recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene
richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di
Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS)
a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione
contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque
tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui
l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto
con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…)
2.5
Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al
Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente
indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e
genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione
di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…).".
Come
rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata
l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 vReg. LCAMal (= art. 31 nReg.
LCAMal), in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento
di un nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve
procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi
del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario
procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito
imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite.
Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito
imponibile ipotetico mediante apposite tabelle allestite dall’amministrazione
competente in materia di sussidi ed in materia fiscale. Le tabelle di
conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione
del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa
natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.
Per
quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato, questo
Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, le uniche deduzioni
ammesse essendo quelle relative agli alimenti ed agli interessi su debiti
ipotecari. In particolare nelle sentenze del 26 gennaio 2004, inc.
36.2003
/112 e inc. 36.2003.116 è stata negata la possibilità di dedurre
spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente
riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza di cui all’inc. 36.2004.33 il
TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione
per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni.
Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata
un dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il
rimborso del debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure
le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato
ribadito ulteriormente nella sentenza del 3 settembre 2004 (inc. 36.2004.93) in
cui era ricorrente un divorziato al quale l’amministrazione aveva calcolato il
reddito lordo per la successiva conversione. Con sentenza del 19 ottobre 2004
(inc. 36.2004.129) questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la
deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di
trasporto e di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente
ribadita nelle sentenze del 14 settembre 2005 (inc. 36.2005.70), del 21
settembre 2005 (inc. 36.2005.94-95), del 27 settembre 2005 (inc. 36.2005.99),
del 24 ottobre 2005 (inc. 36.2005.117) e nella sentenza a composizione completa
del Tribunale del 30 novembre 2005 (inc. 36.2005.66-67).
6.
Per quanto attiene al tema del computo del
valore locativo – che viene in concreto computato dalla CCC AVS per la determinazione
del reddito al fine di verificare il superamento o meno dei parametri per la
concessione del sussidio, questo TCA, così si è espresso in alcune sue
sentenze:
" …nella sentenza 13 giugno 2006 in re Q. (36.2006.52) è stato evidenziato sul tema
del valore locativo e più generalmente dei redditi computabili, nella sentenza
13.
giugno 2006 in re Q. (36.2006.52) è stato evidenziato che per il calcolo del
reddito autonomamente eseguito da parte dell'amministrazione il RLCAMal, agli
art. 69 e 71, fa obbligo all'assicurato di fornire tutte le informazioni. Di
questo reddito fa parte "ogni <altro> reddito (come recita l'art.
69), anche il reddito in natura o d'altra fonte" (sentenza 36.2006.52 pag.
6). Il tema pone la questione del valore locativo e della sua considerazione
nella determinazione del reddito calcolato autonomamente dall'amministrazione
che è stato abbozzato nella sentenza 24 ottobre 2005, in re S., 36.2005.117, senza dover essere risolta in quella sede. Nella sentenza 36.2006.52 in
re Q. il TCA aveva considerato facente parte dei redditi di un giovane
convivente con i genitori anche il valore di locazione della stanza messa a sua
disposizione dai genitori.
Il valore locativo di un immobile, come rammentato in una sentenza
della Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello del 21 dicembre
2006.
(inc. 80.06.173 in re S.), secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. b LT (come pure
in virtù dell’art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD a livello federale), è imponibile
quale reddito della sostanza immobiliare. Oggetto dell’imposizione è “il valore
locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo
gratuito. (…)” L’art. 21 cpv. 2 LIFD precisa che il valore locativo viene
stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente. Come rammenta la sentenza
cantonale citata:
“ Il
riferimento alle condizioni locali usuali sta a significare che determinante
per l’IFD rimane il valore di mercato reperibile, che deve essere stabilito in
via comparativa tenendo conto anche delle vecchie abitazioni e quindi non
necessariamente il canone di locazione massimo conseguibile (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 92; v. anche DTF 124 I 152 = ASA 68 p.
773.
= StE 1998 A 23.1 n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF 52/1998 p. 190 =
StE 1997 A 21.11 n. 41). Il Tribunale federale ha stabilito che l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha il dovere di intervenire nella sua qualità di autorità di
sorveglianza in materia di imposta federale diretta quando in un cantone i
valori locativi scendono al di sotto della soglia del 70% del valore di mercato
(Tribunale federale, 13 febbraio 1998, in RF 1998 p. 655 = ASA 67 p. 709). Il riferimento all’utilizzazione effettiva, dal canto suo, va inteso unicamente
quale limitazione spaziale ma non temporale dell’uso dell’immobile da parte del
proprietario. Con ciò il Legislatore federale ha voluto venire incontro a
determinate situazioni, segnatamente a quelle di coniugi o vedovi, che, una
volta allevati i figli, si ritrovano a vivere in abitazioni divenute troppo
grandi, perché rispondenti alle esigenze di una famiglia numerosa. La prova
della sottoutilizzazione dell’abitazione spetta al contribuente. Il Legislatore
con il riferimento all’utilizzazione effettiva dell’abitazione non ha invece minimamente voluto venire incontro a chi, per ragioni proprie, occupa la
propria abitazione, in particolare quella secondaria, solo durante determinati
periodi dell’anno (Agner/Jung/Steinmann,
op. cit., p. 93). (…)".
La legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni
e dei comuni obbliga i cantoni ad assoggettare all’imposta sul reddito il
valore locativo (in virtù del combinati disposti dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e
dell’art. 7 cpv. 1 LAID), pur non contenendo disposizioni relative alle
modalità di accertamento del valore locativo e lasciando con ciò una certa qual
latitudine ai Cantoni. In relazione alla questione a sapere in che misura il
valore locativo possa essere inferiore rispetto al valore di mercato, l’art. 7
cpv. 1 LAID non pone alcun altro limite se non quello derivante dagli articoli
8.
cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 125 I 65 consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145
consid. 3 p. 152 ss.). Come rammenta ancora la sentenza 21 dicembre 2006 della
CDT:
“ L’Alta
Corte ha stabilito che il valore locativo può essere inferiore al valore di mercato (DTF 124 I 145, consid. 4d p. 156), ma che tuttavia in ogni caso il
60% del valore di mercato rappresenta il limite inferiore che è ancora conforme
al principio costituzionale dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.). In
seguito (DTF 125 I 65) ha ammesso che le disposizioni della legge tributaria
turgoviese, secondo cui dal valore locativo – accertato caso per caso – deve
essere effettuata una deduzione del 40%, possono essere applicate in modo
conforme alla Costituzione e comunque non conducono necessariamente a risultati
incostituzionali (nello stesso senso, si è pronunciata anche in relazione ad analoghe normative dei Cantoni Soletta [n.2P.36/1999 del 3 novembre 2000] e Zurigo
[2P.311/2001 del 5 aprile 2002]). (…)”.
Nel nostro diritto cantonale il capoverso 2 dell’art. 20 LT prevede
che il valore locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla
proprietà e della previdenza personale, sia stabilito al 60-70 per cento del
valore di mercato delle pigioni. Per il suo calcolo è possibile considerare in
modo adeguato il valore della stima ufficiale. La norma codifica la prassi
degli Uffici di Tassazione come ricorda il messaggio del Consiglio di Stato
5016.
del 27 giugno 2000 relativo alla modifica della LT e del decreto
legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi
investimenti (paragrafo B.I.8.). Come rammenta ancora la sentenza cantonale
citata:
“ il
legislatore ticinese ha codificato il principio secondo cui il valore locativo
deve essere inferiore al valore di mercato (purché resti però fra il 60% e il
70%). Nel contempo, ha riaffermato che il calcolo deve avvenire applicando
delle percentuali di conversione – differenziate a seconda della vetustà della
stima – al valore di stima ufficiale. A tal fine, la circolare n. 15 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni stabilisce che il valore locativo di abitazioni unifamiliari e plurifamiliari, di appartamenti in condominio e di case a schiera verrà stabilito
in base ai seguenti criteri:
per le abitazioni il cui valore locativo è già stato imposto negli anni precedenti viene riconfermato il
valore locativo precedentemente tassato;
per le nuove abitazioni monofamiliari, sempre che non ci siano altri elementi utili alla sua determinazione, il valore locativo da tassare corrisponde, di regola, al 95% del valore di reddito
determinato dall’Ufficio di stima nell’ambito della decisione riguardante la
stima ufficiale (questo valore risulta dalla scheda di calcolo della stima allegata
alla decisione sulla stima). In caso di manifesta divergenza tra il valore
locativo dichiarato e il valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima occorrerà operare le opportune correzioni atte a conseguire un valore locativo
tassato che si situi entro i limiti del 60-70% del valore medio delle pigioni di mercato per abitazioni dello stesso genere. In questi casi il valore
locativo è determinato tenendo equamente conto del valore d’uso, del livello degli
affitti pagati nella zona o ricorrendo a norme particolari (es. applicando una
data quota per locale o per mq abitabile).
Ne consegue che per le
abitazioni il cui valore locativo era già imposto prima del periodo fiscale 2005 si applicano le percentuali seguenti al valore si stima ufficiale in vigore
fino al 31 dicembre 2004:
- 5%,
se la stima è entrata in vigore fra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 2004;
- 6,5%,
se la stima è entrata in vigore negli anni precedenti.
Nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1° gennaio 1991 in poi si applica il 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del 30%.
Questa Camera ha stabilito, a tale
riguardo (cfr. CDT n. 178 del 26 settembre 1994 in RDAT I-1995 n. 22t, con riferimento a CDT N. 424 dell’11 novembre 1986 e CDT N. 498 del 12
dicembre 1986) che, in linea di principio, l’uguaglianza di trattamento non
impedisce di procedere secondo parametri schematici. Si dovrà invece ricorrere
a valutazioni individualizzate, per non ledere il principio della parità di
trattamento, quando ricorrono circostanze del tutto particolari e o imprevedibili
che rendono manifestamente insostenibile la stima ufficiale.
Anche il Tribunale federale ha
recentemente deciso che rientra fra i metodi compatibili con la LIFD per il
calcolo del valore locativo quello previsto dal Canton Ticino, che consiste nel
fondarsi sulle stime ufficiali cantonali degli immobili (sentenza n.
2A.484/2005 del 30 marzo 2006, consid. 3.1)."
La Corte Cantonale ha, in conclusione della sua sentenza, dichiarato
contraria alla legge la circolare 15/2005 della Divisione delle contribuzioni, secondo cui il valore locativo deve essere imposto sulla base di quello già tassato in
precedenza.
Come indicato quindi nell’ambito della determinazione del reddito
lordo, che sarà successivamente commutato a mano delle apposite tabelle, l’amministrazione
deve considerare anche il reddito derivante dal valore locativo, reddito che
rispetta comunque criteri prudenziali (siccome fissato nel 60 – 70 % del valor
di mercato delle pigioni).
D'altro canto questo Tribunale ha sempre ammesso, per costante prassi,
la deducibilità dal reddito lordo prima della sua conversione, solo degli
alimenti versati e degli interessi passivi e quindi degli interessi sul
debito ipotecario - in genere con diretta attinenza al reddito locativo -
in questo senso TCA 36.2003.116 in re T. del 19 gennaio 2004; 36.2004.93 in re
D. del 3 settembre 2004, 36.2004.129 del 19 ottobre 2004, in re M., 36.2005.112 in re S. del 3 ottobre 2005 dove si sono escluse altre possibili deduzioni
pur ammesse in sede fiscale:
“ …
le richieste … di dedurre dal reddito lordo le importanti spese di trasferta e
quelle di doppia economia domestica sono state respinte da questo Tribunale - il ragionamento dell'assicurato
non può essere seguito. La legge impone infatti di procedere come ha
correttamente operato l’amministrazione, ossia dapprima accertando il reddito lordo,
successivamente commutandolo come tale in reddito imponibile. Le spese sostenute
dall'assicurato non possono giuridicamente essere ritenute, pur nella
consapevolezza che detti importi sono fiscalmente deducibili. Pertanto, questo
Tribunale non può aderire alla richiesta del ricorrente di eseguire la
deduzione dal reddito lordo di diverse spese, prima di una conversione secondo
le predette tabelle. Il principio della legalità impedisce, come detto, tale agire."
Ne discende che, in caso di diminuzione del reddito ai sensi della lettera
m dell’art. 67 RLCAMal nella versione precedente la modifica del 13 marzo 2007
vigente dal 1 gennaio 2007 (si rinvia alle considerazioni che precedono a proposito
dell’ammissibilità di tale retroattività), e quindi anche in caso di
diminuzione effettiva del reddito locativo, potevano essere ritenuti gli
estremi di Legge per la determinazione autonoma da parte dell'UAM del reddito
da convertire. Non però in caso di incidenza maggiore delle poste deducibili
ammesse secondo costante giurisprudenza (più sopra citata), ossia dell’aumento
degli oneri ipotecari. In effetti un siffatto aumento comporterebbe crescita
nelle uscite e non diminuzione delle entrate ed i presupposti dell’art. 67
litt. m RLCAMal nella versione sino a fine 2006 non sarebbero adempiuti.”
7.
In
concreto le argomentazioni sollevate in sede di ricorso hanno già fatto oggetto
di attenta analisi da parte dei collaboratori della CCC preposti allo specifico
esame.
Il
responsabile del settore ha regolarmente ritenuto le sole entrate derivanti dal
versamento di rendite, ciò che RI 1 non ha contestato. L’importo è stato
correttamente convertito a mano delle apposite tabelle il cui utilizzo è obbligatorio.
A
questo importo cifrato in oltre CHF 23'000.-- l’amministrazione ha
correttamente aggiunto il saldo del valore locativo dedotti gli interessi
passivi sul debito per giungere ad una cifra che, purtroppo, supera (di poco) i
limiti per la concessione dell’aiuto sociale.
Il
giudice, come l’amministrazione, deve attenersi ai parametri fissati dal
legislatore rispettivamente dall’esecutivo cantonale per delega del Parlamento.
In concreto, come più volte ribadito dalla prassi del TCA, in caso di modifica
(diminuzione) del reddito occorre procedere mediante la quantificazione delle
nuove entrate e la loro commutazione per il successivo raffronto con i parametri
per la concessione del sussidio.
Non
è invece possibile fare riferimento alla decisione fiscale emessa per un altro
periodo (cfr. TCA 11.10.2004, 36.2004.112 in re E.).
L’operato
della CCC AVS va confermato qui ed il ricorso respinto senza carico di tasse e
spese e senza attribuzione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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