36.2010.67
Richiesta di rimborso di un farmaco. Assenza di decisione formale e di decisione su opposizione. Il ricorso è quindi irricevibile. Gli atti vanno trasmessi alla Cassa malati per l'emanazione della dec
14 aprile 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
36.2010.67
Data decisione, Autorità:
14.04.2010, TCA
Titolo:
Richiesta di rimborso di un farmaco. Assenza di decisione formale e di decisione su opposizione. Il ricorso è quindi irricevibile. Gli atti vanno trasmessi alla Cassa malati per l'emanazione della decisione formale
IRRICEVIBILITÀ
PAGAMENTO
PARTECIPAZIONE AI COSTI O ALLA FRANCHIGIA
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
art. 56 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.67
TB
Lugano
14 aprile
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 novembre 2009
di
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in fatto che
nel 2009 AT 1 era
affiliato alla Cassa malati CV 1 per l'assicurazione malattia obbligatoria di base con una franchigia di CHF
300.-;
il 22 luglio 2009
(doc. 4) il dr. med. __________, specialista in fisiatria FMH, gli ha
prescritto il farmaco Ostenil per il ginocchio. Il giorno successivo l'assicurato ha comprato queste 5 siringhe,
del costo totale di CHF 297,30 (doc. 4);
il 28 settembre 2009
(doc. A2) la Cassa malati ha allestito la fattura di partecipazione, indicando
che non si assumeva il costo di detto farmaco nell'ambito dell'assicurazione malattia obbligatoria LAMal e quindi l'intero importo rimaneva a suo carico;
l'interessato ha inviato alla sua Cassa malati la fattura dell'acquisto del citato medicamento. Il 7
ottobre 2009 (doc. A1) CV 1 ha rifiutato il rimborso del trattamento di
viscosupplemento, poiché per la cifra 1.3 dell'Allegato 1 all'Ordinanza
sulle prestazioni tali prestazioni non sono coperte dalla LAMal;
il 19 ottobre 2009
(doc. A3) l'assicurato ha
rilevato di non essere mai stato informato né dal suo medico curante, né dal
farmacista e nemmeno dall'assicuratore
stesso che la sua assicurazione non rimborsava più, come prima, il farmaco di
cui necessitava. Ha quindi ribadito di volergli rimborsare quanto di sua spettanza;
con ricorso del 10
novembre 2009 (doc. I) AT 1 ha contestato la "decisione" della Cassa
malati del 7 ottobre precedente, lamentando di non essere mai stato informato
della mancata copertura assicurativa del farmaco Ostenil né dal suo medico, né
dal farmacista e neppure dalla sua Cassa malati, che però prima lo rimborsava. Il
ricorrente ha inoltre precisato che tale medicamento ha avuto ottimi effetti
sui suoi dolori ed ha quindi chiesto il riconoscimento del rimborso di CHF
297,30;
nella risposta del 30
novembre 2009 (doc. III) la Cassa malati ha proposto la reiezione del ricorso. CV
1 ha spiegato che nell'Allegato
Considerandi
1.
all'OPre sono indicate le prestazioni
che sono state esaminate dalla Commissione delle prestazioni e delle questioni
fondamentali e che la Cassa malati (non) si assume interamente o solo in parte;
giusta l'art. 32 LAMal, le prestazioni di cui agli artt. 25-31 LAMal devono
essere efficaci, appropriate ed economiche. Tuttavia, terminato lo studio
SVISCOT durato dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, è emerso che il
trattamento di viscosupplemento non risponde ai criteri d'efficacia, idoneità o economicità. Il Dipartimento
federale degli interni (DFI) ha così modificato dal 1° gennaio 2007 l'Allegato 1 all'OPre (cifra 1.3), eliminando il riconoscimento delle spese di tale
cura dall'assicurazione LAMal. Di
conseguenza, da quel momento, la Cassa malati resistente non ammette più il
rimborso dei costi di questo trattamento nemmeno a mezzo delle coperture
complementari;
CO 1 ha infine
precisato di non avere in concreto mai pagato al ricorrente dei trattamenti di
viscosupplemento in virtù della cifra 1.3 dell'Allegato 1 all'OPre;
l'assicurato non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV);
considerato in diritto che
la presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell'istruttoria
o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003);
la LPGA regola, fra le
altre questioni, anche il tema della decisione e dei relativi mezzi di diritto
per impugnarla;
l'art. 49 cpv. 1 LPGA
prevede che l'assicuratore deve
emanare per iscritto una decisione se v'è disaccordo con l'assicurato
in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni;
queste decisioni
formali possono essere impugnate dall'assicurato presso l'autorità
stessa che le ha emanate mediante un'opposizione formulata entro trenta
giorni dalla loro notifica (art. 52 LPGA);
le decisioni su
opposizione emanate dall'assicuratore
possono poi essere impugnate mediante ricorso (art. 56 cpv. 1 LPGA)
presso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato è domiciliato nel momento in cui
interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA);
nel caso in esame, il
28.
settembre 2008 la Cassa malati ha inviato al ricorrente il conteggio delle
partecipazioni, in cui figurava che l'acquisto del 23 luglio 2009 di CHF 297,30 presso la Farmacia __________
non era assunto dalla sua assicurazione, poiché il farmaco Ostenil non è a
carico della LAMal;
con scritto del 7
ottobre 2009 la Cassa malati ha rifiutato di assumersi tali costi, poiché
queste prestazioni non sono coperte dall'assicurazione malattia obbligatoria;
il 19 ottobre 2009
(doc. A3) l'assicurato ha
nuovamente contestato il rifiuto del rimborso dell'importo di CHF 297,30;
con lettera del 2
novembre 2009 (doc. A4) la Cassa malati si è pronunciata unicamente riguardo al
diritto dell'assicurato in ambito
di assicurazione complementare;
in concreto, la Cassa malati non ha emesso una decisione formale
ex art. 49 LPGA soggetta ad impugnativa mediante opposizione e neppure una
decisione su opposizione impugnabile;
ciò stante, nella misura in cui l'interessato
contesta espressamente lo scritto del 7 ottobre 2009 mediante ricorso a questo
Tribunale, l'atto ricorsuale si rivela irricevibile in mancanza sia di una
decisione formale, sia di una decisione su opposizione;
va rilevato, inoltre, che a fronte dell'affermazione dell'assicurato
del 19 ottobre 2009 che restava "in attesa di vostra conferma",
la Cassa malati ha preso nuovamente posizione sull'argomento il 2 novembre 2009, ma soltanto dal profilo della copertura
complementare di cui disponeva l'assicurato nel 2009, non emettendo per contro una decisione formale
in ambito LAMal;
alla luce di quanto
precede, è innegabile che i summenzionati scritti dell'assicurato vanno intesi quale valida richiesta di emanazione di una
decisione formale impugnabile;
tuttavia, siccome la
Cassa malati non si è ancora formalmente pronunciata in ambito LAMal, e
pertanto non v'è ancora stata
una procedura di opposizione con conseguente emanazione da parte di CO 1 di una
decisione su opposizione, impugnabile, essa soltanto, presso questo Tribunale
mediante un ricorso (art. 56 LPGA), lo scritto del 10 novembre 2009 dell'assicurato deve pertanto essere dichiarato
formalmente irricevibile in questa sede quale ricorso in ambito di copertura
complementare;
da quanto precede la Cassa
malati dovrà emanare, prima possibile, una decisione che, se lo riterrà
opportuno, l'assicurato potrà
impugnare mediante opposizione presso la Cassa malati stessa;
contro l'eventuale futura decisione su opposizione
della Cassa malati il ricorrente potrà, se del caso, nuovamente formulare ricorso
presso questo Tribunale entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi a CO 1 affinché dia seguito ai suoi obblighi come esposto
nelle considerazioni.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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