36.2010.69
Contestazione di un conteggio dell'assicuratore malattia. Assenza di una decisione su opposizione impugnabile. Assenza degli estremi per una denegata giustizia
4 maggio 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
36.2010.69
Data decisione, Autorità:
04.05.2010, TCA
Ricorso:
TF,9C_477/2010, 27.08.2010
Titolo:
Contestazione di un conteggio dell'assicuratore malattia. Assenza di una decisione su opposizione impugnabile. Assenza degli estremi per una denegata giustizia
DECISIONE SU OPPOSIZIONE
DENEGATA GIUSTIZIA
art. 1 LPTCA
art. 3 LPTCA
art. 4 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.69
IR/sc
Lugano
4 maggio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sull'esposto 20/21 aprile 2010 di
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in fatto
ed in diritto
- che
RI 1 ha già interessato il Tribunale cantonale delle assicurazioni con suoi
atti del 13 marzo 2010 e la procedura è sfociata nell'emanazione di
provvedimenti di questo Giudice dichiaranti irricevibilità di tali atti;
- che
in data 20/21 aprile 2010 RI 1 ha fatto pervenire al Tribunale cantonale delle
assicurazioni nuovo gravame composto di 15 pagine manoscritte cui è stato
annesso un lungo manoscritto (in italiano e tedesco) di 25 pagine oltre a due
scritti di CO 1 del 1° e 6 aprile 2010;
- che
nel nuovo esposto, dopo avere evocato situazioni personali difficili e rapporti
complessi con istituzioni, legali e terzi RI 1 evidenzia (pag. 7 a 9) il conteggio da parte dell'assicurazione di fattura allestita dal Servizio __________ di __________
Considerandi
rilevando di non avere mai ricevuto tale lettera, richiamando altre fatture (Dr.
__________ di __________ e __________) segnalando pagamento diretto da parte
sua di tutte le fatture;
- che
RI 1 contesta le prestazioni mediche (e meglio infermieristiche) ottenute
dall'infermiera __________;
- che
l'esponente ribadisce nel suo esposto assenza di cure ("non ho ricevuto
nessuna cura da loro, non sono passata al __________, non sono passata al __________)
ritenendo ingiustificata la fattura di CHF 864.90;
- che
la signora RI 1 evoca poi una pretesa scorrettezza subita da CO 1 nell'autunno
inverno del 2004 e conclude il suo esposto chiedendo se debba pagare l'importo
di CHF 271.85 alla CO 1;
- che
alla luce dell'esito della procedura, non sono state chieste osservazioni
all'assicuratore;
- che,
in diritto è data possibilità al giudice delegato di emanare il presente
provvedimento a giudice unico alla luce della LOG del 10 maggio 2006 art. 49
cpv. 2 come evocato nel giudizio 36.2010.53 del 31 marzo 2010 noto alla
ricorrente;
- che
come già esposto nel giudizio appena citato del 31 marzo 2010 il Tribunale cantonale
delle assicurazioni ha competenze ben precise, specificatamente nell’ambito
dell’assicurazione malattia. In tale ambito - e come ripreso all’art. 1 LPrTCA
- il Tribunale può decidere sui ricorsi formulati contro decisioni emesse su
opposizione da parte di assicuratori malattia ammessi all’esercizio
dell’assicurazione sociale. Il Tribunale decide anche nelle contestazioni
relative alle coperture complementari all’assicurazione di base offerte da
assicuratori malattia ammessi all’esercizio dell’assicurazione sociale. Il TCA
è inoltre competente a decidere in materia di denegata o ritardata giustizia
ossia a fronte della mancata, o della mancanza di tempestività, nell’emissione
di provvedimenti da parte dell’assicuratore;
- che
nel caso concreto l'eventuale contestazione tra fornitore di prestazioni e
beneficiario delle stesse (ossia in concreto tra Servizio __________ e RI 1)
non può essere analizzato dal TCA in difetto di competenza;
- che
l'esposto di RI 1 del 20 aprile 2010 non contesta una decisione resa su opposizione
da parte di CO 1;
- che
in concreto non possono neppure essere ritenuti gli estremi di una denegata
giustizia siccome CO 1, alla luce delle contestazioni della signora RI 1, ha
allestito il 1° aprile 2010 uno scritto in cui ha specificato il suo agire e
motivato il suo conteggio;
- che
il 6 aprile 2010 CO 1 ha scritto al TCA con copia alla signora RI 1 in merito
al conteggio rilevando la possibilità, per l'assicurata, di domandare
l'emanazione di una formale decisione;
- che,
alla luce di quanto precede il ricorso di RI 1 – nella misura in cui sia
ricevibile – va respinto senza carico di tasse e spese;
- che
gli atti completi vengono subito trasmessi in fotocopia a CO 1 per i
passi procedurali che l'amministrazione ritenga necessari.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile l'esposto 20/21 aprile 2010 di RI 1 è respinto.
2. Non
si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione
a RI 1 ed a CO 1, __________ (con la trasmissione in fotocopia di tutti gli
atti formanti l'incarto).
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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