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Decisione

36.2010.69

Contestazione di un conteggio dell'assicuratore malattia. Assenza di una decisione su opposizione impugnabile. Assenza degli estremi per una denegata giustizia

4 maggio 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

36.2010.69

Data decisione, Autorità:

04.05.2010, TCA

Ricorso:

TF,9C_477/2010, 27.08.2010

Titolo:

Contestazione di un conteggio dell'assicuratore malattia. Assenza di una decisione su opposizione impugnabile. Assenza degli estremi per una denegata giustizia

DECISIONE SU OPPOSIZIONE

DENEGATA GIUSTIZIA

art. 1 LPTCA

art. 3 LPTCA

art. 4 LPTCA

Raccomandata

Incarto n.

36.2010.69

IR/sc

Lugano

4 maggio 2010

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sull'esposto 20/21 aprile 2010 di

RI 1

contro

CO 1

in materia di assicurazione sociale

contro le malattie

considerato, in fatto

ed in diritto

- che

RI 1 ha già interessato il Tribunale cantonale delle assicurazioni con suoi

atti del 13 marzo 2010 e la procedura è sfociata nell'emanazione di

provvedimenti di questo Giudice dichiaranti irricevibilità di tali atti;

- che

in data 20/21 aprile 2010 RI 1 ha fatto pervenire al Tribunale cantonale delle

assicurazioni nuovo gravame composto di 15 pagine manoscritte cui è stato

annesso un lungo manoscritto (in italiano e tedesco) di 25 pagine oltre a due

scritti di CO 1 del 1° e 6 aprile 2010;

- che

nel nuovo esposto, dopo avere evocato situazioni personali difficili e rapporti

complessi con istituzioni, legali e terzi RI 1 evidenzia (pag. 7 a 9) il conteggio da parte dell'assicurazione di fattura allestita dal Servizio __________ di __________

Considerandi

rilevando di non avere mai ricevuto tale lettera, richiamando altre fatture (Dr.

__________ di __________ e __________) segnalando pagamento diretto da parte

sua di tutte le fatture;

- che

RI 1 contesta le prestazioni mediche (e meglio infermieristiche) ottenute

dall'infermiera __________;

- che

l'esponente ribadisce nel suo esposto assenza di cure ("non ho ricevuto

nessuna cura da loro, non sono passata al __________, non sono passata al __________)

ritenendo ingiustificata la fattura di CHF 864.90;

- che

la signora RI 1 evoca poi una pretesa scorrettezza subita da CO 1 nell'autunno

inverno del 2004 e conclude il suo esposto chiedendo se debba pagare l'importo

di CHF 271.85 alla CO 1;

- che

alla luce dell'esito della procedura, non sono state chieste osservazioni

all'assicuratore;

- che,

in diritto è data possibilità al giudice delegato di emanare il presente

provvedimento a giudice unico alla luce della LOG del 10 maggio 2006 art. 49

cpv. 2 come evocato nel giudizio 36.2010.53 del 31 marzo 2010 noto alla

ricorrente;

- che

come già esposto nel giudizio appena citato del 31 marzo 2010 il Tribunale cantonale

delle assicurazioni ha competenze ben precise, specificatamente nell’ambito

dell’assicurazione malattia. In tale ambito - e come ripreso all’art. 1 LPrTCA

- il Tribunale può decidere sui ricorsi formulati contro decisioni emesse su

opposizione da parte di assicuratori malattia ammessi all’esercizio

dell’assicurazione sociale. Il Tribunale decide anche nelle contestazioni

relative alle coperture complementari all’assicurazione di base offerte da

assicuratori malattia ammessi all’esercizio dell’assicurazione sociale. Il TCA

è inoltre competente a decidere in materia di denegata o ritardata giustizia

ossia a fronte della mancata, o della mancanza di tempestività, nell’emissione

di provvedimenti da parte dell’assicuratore;

- che

nel caso concreto l'eventuale contestazione tra fornitore di prestazioni e

beneficiario delle stesse (ossia in concreto tra Servizio __________ e RI 1)

non può essere analizzato dal TCA in difetto di competenza;

- che

l'esposto di RI 1 del 20 aprile 2010 non contesta una decisione resa su opposizione

da parte di CO 1;

- che

in concreto non possono neppure essere ritenuti gli estremi di una denegata

giustizia siccome CO 1, alla luce delle contestazioni della signora RI 1, ha

allestito il 1° aprile 2010 uno scritto in cui ha specificato il suo agire e

motivato il suo conteggio;

- che

il 6 aprile 2010 CO 1 ha scritto al TCA con copia alla signora RI 1 in merito

al conteggio rilevando la possibilità, per l'assicurata, di domandare

l'emanazione di una formale decisione;

- che,

alla luce di quanto precede il ricorso di RI 1 – nella misura in cui sia

ricevibile – va respinto senza carico di tasse e spese;

- che

gli atti completi vengono subito trasmessi in fotocopia a CO 1 per i

passi procedurali che l'amministrazione ritenga necessari.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile l'esposto 20/21 aprile 2010 di RI 1 è respinto.

2. Non

si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione

a RI 1 ed a CO 1, __________ (con la trasmissione in fotocopia di tutti gli

atti formanti l'incarto).

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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