36.2010.70
Richiesta di sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattie obbligatoria respinta poiché il reddito conseguito è superiore rispetto al limite stabilito per le persone sole
9 giugno 2010Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2010.70
Data decisione, Autorità:
09.06.2010, TCA
Titolo:
Richiesta di sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattie obbligatoria respinta poiché il reddito conseguito è superiore rispetto al limite stabilito per le persone sole
CALCOLO AUTONOMO
CONVERSIONE DEL REDDITO
LIMITI DI CONCESSIONE
REDDITO LORDO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 29 LCAMAL
art. 30 LCAMAL
art. 31 let. e LCAMAL
art. 81a LCAMAL
art. 31 let. f RLCAMAL
art. 33 RLCAMAL
art. 36 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.70
cs
Lugano
9 giugno 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 (recte: 16) aprile
2010 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 15 marzo 2010
emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI
1, nato il __________, ha postulato, il 14 ottobre 2009, la concessione del
sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie per il 2010 (doc. 1).
B. La
richiesta ed il successivo reclamo sono stati respinti poiché il reddito
determinante non rientra nei limiti previsti per ottenere l’aiuto statale (doc.
6).
C. Contro
la decisione su reclamo RI 1 è tempestivamente insorto, rammentando di essere
disoccupato e sostenendo che l’autorità cantonale non avrebbe tenuto conto dei
soldi pignorati dall’UEF per un debito contratto in passato. L’insorgente
rileva inoltre che con l’importo restante non riesce a far fronte al suo
fabbisogno (doc. I).
D. Mediante
risposta del 6 maggio 2010, la Cassa propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III).
in
diritto
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
Considerandi
2.
della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
nel merito
2.
Conformemente a quanto disposto dall'art.
23.
LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico
degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime
previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono
definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito
determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non
supera i Fr. 20'000.-.
Per l’art. 81a cpv. 1 LCAMal a partire
dall’anno 2010, il sussidio minimo è garantito anche ai seguenti assicurati:
a. le
persone sole il cui reddito (di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra
fr. 20’000.-- e fr. 22’000.--;
b. le
famiglie il cui reddito (di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b) è compreso tra fr.
32’000.-- e fr. 34’000.--;
c. le
famiglie il cui reddito di riferimento (di cui all’art. 32 cpv. 2) è compreso
tra fr. 50’000.-- e fr. 55’000.--;
d. le
altre famiglie il cui reddito (di cui all’art. 46 cpv. 1) è compreso tra fr.
60’000.-- e fr. 65’000.--.
Per
l’art. 81a cpv. 2 LCAMal in deroga all’art. 28 cpv. 2, l’istanza di sussidio
per l’anno 2010 degli assicurati di cui al cpv. 1 può essere presentata entro
il 31 marzo 2010.
Per l’art. 29 cpv. 2 LCAMal:
" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se
l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr.
600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;
b) persone
sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella
tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;
c) persone sole intese quali «reddito di
riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali
registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.--;
d) famiglie:
se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr.
90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno;
per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31.
LCAMal.
Per
l'anno 2010 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il Decreto esecutivo del 13 ottobre 2009 (6.4.6.1.8).
Il
periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle
classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2007. I limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli art. 29-32, 35-38,
44-46 e 48 LCAMal.
3.
Di
principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo
cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e dal regolamento
d'applicazione (art. 30 LCAMal).
L'amministrazione deve
però calcolare il reddito determinante al di fuori della tassazione di
riferimento trasformando il reddito mediante apposite tabelle e verificando il
sussistere dei limiti per la concessione del sussidio in specifici casi
previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il
legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in
maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva commutazione
delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali
di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg. LCAMal) nei casi:
" a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del
loro reddito o della loro sostanza;
b) delle
persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in
caso di nascita di figli;
e) in altri casi particolari."
L'esecutivo cantonale
ha concretizzato la norma della Legge in virtù dell'ampia delega concessagli
dalla stessa regola. Il Regolamento infatti, all’art. 31 prevede che il reddito
determinante va accertato autonomamente dall’Istituto delle assicurazioni
sociali in particolare nei seguenti casi:
"a) persone soggette all’imposta
alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di
fatto, scioglimento dell’unione domestica registrata, nel caso di assenza di
tassazione applicabile;
d) persone
sole che esercitano un’attività lucrativa o conducono esi-stenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione
applicabile inferiore a fr. 6’000.--, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell’istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone
al beneficio di misure ai sensi della legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull’assistenza sociale,
d’intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell’attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell’attività lucrativa a seguito di maternità;
m)diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili;
n) persone soggette all’obbligo
d’assicurazione svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell’AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.
o) diminuzione importante dei valori
di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia
comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per necessità primarie
proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei
parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato
al momento dell’istanza.”
L’esecutivo
cantonale ha previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in
materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte
dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in
particolare a partire dalla sentenza 36.2004.40 del 3 settembre 2004 e sino
alla sentenza 36.2007.9 dell’11 settembre 2007) introducendo nel Reg. LCAMal l’art.
36a:
" 1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o
cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo
sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.
2Tali valori sono riportati anche sui periodi
fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.”
4.
Il
TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (v.:
sentenza del 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; sentenze del 26 gennaio 2004,
inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116; sentenze del 24 giugno 2005, inc.
36.2004
; sentenza del 3 settembre 2004, inc. 36.2004.92; sentenza del 15
febbraio 2006, inc. 36.2006.7) e si è così espresso:
"
2.2
(…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito
inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando
l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua
esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è
necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito
imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il
reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)
convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.
72.
del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo
conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il
quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più
recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene
richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di
Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS)
a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione
contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque
tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui
l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a
raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…)
2.5
Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al
Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente
indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e
genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione
di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…).".
Come
rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata
l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 vReg. LCAMal (= art. 31 nReg.
LCAMal), in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento
di un nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve
procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi
del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario
procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito
imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite.
Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito
imponibile ipotetico mediante apposite tabelle allestite dall’amministrazione
competente in materia di sussidi ed in materia fiscale. Le tabelle di
conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la
fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la
loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.
Per
quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato, questo
Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, le uniche deduzioni
ammesse essendo quelle relative agli alimenti ed agli interessi su debiti
ipotecari. In particolare nelle sentenze del 26 gennaio 2004, inc.
36.2003
/112 e inc. 36.2003.116 è stata negata la possibilità di dedurre
spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute
a livello fiscale. Nella sentenza di cui all’inc. 36.2004.33 il TCA ha ammesso,
come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti
che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente
che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato
di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del
debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per
la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito
ulteriormente nella sentenza del 3 settembre 2004 (inc. 36.2004.93) in cui era
ricorrente un divorziato al quale l’amministrazione aveva calcolato il reddito
lordo per la successiva conversione. Con sentenza del 19 ottobre 2004 (inc.
36.2004
) questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione
dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed
ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e
di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle
sentenze del 14 settembre 2005 (inc. 36.2005.70), del 21 settembre 2005 (inc.
36.2005
-95), del 27 settembre 2005 (inc. 36.2005.99), del 24 ottobre 2005
(inc. 36.2005.117) e nella sentenza a composizione completa del Tribunale del
30.
novembre 2005 (inc. 36.2005.66-67).
5.
Nel
caso concreto la richiesta di sussidio per il 2010 andrebbe, di principio,
esaminata alla luce della tassazione 2007, come prevede l’art. 1 lett. a) del
Decreto esecutivo del 13 ottobre 2010 concernente le basi di calcolo per
l’applicazione delle riduzioni individuali di premio LAMal per l’anno 2010.
Nel
caso di specie dalla notifica di tassazione 2007 emerge un reddito imponibile
di fr. 28’900, che, arrotondato al mille franchi superiore conformemente
all’art. 30 LCAMal, raggiunge un importo di fr. 29'000 che non permette il
versamento dell’aiuto statale, essendo tale ammontare superiore all’importo di
fr. 22'000 che dà alle persone sole la possibilità di ottenere il sussidio.
Tuttavia,
considerato che dal settembre 2009 l’interessato percepisce delle indennità
dall’assicurazione contro la disoccupazione, alla fattispecie va applicato
l’art. 31 lett. f Reg. LCAMal per il quale il reddito determinante va accertato
autonomamente nel caso di persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa.
Il
diritto al sussidio va pertanto stabilito procedendo all’accertamento del
reddito al di fuori della tassazione applicabile (art. 31 lett. e LCAMal e 31
lett. f Reg. LCAMal).
Sulla
base delle informazioni fornite dall’interessato, l’autorità cantonale ha
stabilito un reddito determinante di fr. 32'000 dopo aver convertito il
guadagno conseguito in reddito imponibile in virtù delle tabelle ufficiali di
conversione (cfr. art. 33 e 36 Reg. LCAMal).
Da
un attento esame della documentazione prodotta dal ricorrente emerge che il
calcolo effettuato dall’amministrazione è corretto e conforme alla prassi dell’autorità
cantonale, confermata più volte dal TCA.
L’indennità
lorda mensile media dell’assicurazione contro la disoccupazione ammonta a fr.
3'518.65 (indennità giornaliera di fr. 162,15 X 21,7; cfr. allegati al doc. 1).
Il
reddito così calcolato, dopo la conversione in reddito imponibile annuo secondo
le tabelle ufficiali di conversione (art. 33 e 36 Reg. LCMal), ammonta a fr. 32'000
che non permette la concessione del sussidio.
L’insorgente
fa valere la presenza di debiti privati e meglio la circostanza che l’UEF gli
pignora ogni mese un somma cospicua che porta l’indennità ricevuta a soli fr.
1'953 al mese.
Come
rileva l’autorità cantonale in sede di risposta, secondo costante
giurisprudenza di questo Tribunale le uniche deduzioni dal reddito lordo
ammesse sono quelle relative agli alimenti ed agli interessi passivi, altre
deduzioni non possono essere considerate (cfr. consid. 4). Del resto le tabelle
di conversione applicate in concreto ed elaborate dall’IAS in collaborazione
con l’Amministrazione delle contribuzioni, sono allestite al fine di
corrispondere in maniera più conforme possibile ad una tassazione ordinaria,
pur con tutti i limiti del caso. Infatti le tabelle di conversione
considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del
reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa
natura, attagliate al caso concreto in cui vengono applicate (cfr. sentenza del
14.
marzo 2007, inc. 36.2006.250, cfr. anche sentenza del 26 gennaio 2004,
36.2003
).
Ne
segue che il reddito imponibile di fr. 32'000 calcolato dalla Cassa è corretto.
Va
abbondanzialmente rilevato, come evidenzia la Cassa in sede di risposta, che anche volendo dedurre dal reddito lordo mensile di fr. 3’518.65 l’importo mensile
degli interessi dovuti di fr. 149 (cfr. allegati al doc. 1), raggiungendo in
questo modo un reddito di fr. 3'369.65, il reddito imponibile, pur diminuendo a
fr. 30'000 secondo le tabelle applicabili al caso di specie e consultabili su
internet, sarebbe comunque superiore a quello di fr. 22'000 che dà diritto alle
persone sole di ottenere l’aiuto statale.
Pur
comprendendo le oggettive difficoltà economiche nelle quali si trova il
ricorrente, sulla base delle norme applicabili, questo Tribunale deve
respingere il ricorso, senza carico di tasse e spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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