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Decisione

36.2010.70

Richiesta di sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattie obbligatoria respinta poiché il reddito conseguito è superiore rispetto al limite stabilito per le persone sole

9 giugno 2010Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1, nato il __________, ha postulato, il 14 ottobre 2009, la concessione del

sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le

malattie per il 2010 (doc. 1).

B. La

richiesta ed il successivo reclamo sono stati respinti poiché il reddito

determinante non rientra nei limiti previsti per ottenere l’aiuto statale (doc.

6).

C. Contro

la decisione su reclamo RI 1 è tempestivamente insorto, rammentando di essere

disoccupato e sostenendo che l’autorità cantonale non avrebbe tenuto conto dei

soldi pignorati dall’UEF per un debito contratto in passato. L’insorgente

rileva inoltre che con l’importo restante non riesce a far fronte al suo

fabbisogno (doc. I).

D. Mediante

risposta del 6 maggio 2010, la Cassa propone la reiezione del ricorso con

argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione

(doc. III).

in

diritto

in

ordine

1.La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.

Considerandi

2.

della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06

del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

nel merito

2.

Conformemente a quanto disposto dall'art.

23.

LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico

degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime

previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono

definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito

determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non

supera i Fr. 20'000.-.

Per l’art. 81a cpv. 1 LCAMal a partire

dall’anno 2010, il sussidio minimo è garantito anche ai seguenti assicurati:

a. le

persone sole il cui reddito (di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra

fr. 20’000.-- e fr. 22’000.--;

b. le

famiglie il cui reddito (di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b) è compreso tra fr.

32’000.-- e fr. 34’000.--;

c. le

famiglie il cui reddito di riferimento (di cui all’art. 32 cpv. 2) è compreso

tra fr. 50’000.-- e fr. 55’000.--;

d. le

altre famiglie il cui reddito (di cui all’art. 46 cpv. 1) è compreso tra fr.

60’000.-- e fr. 65’000.--.

Per

l’art. 81a cpv. 2 LCAMal in deroga all’art. 28 cpv. 2, l’istanza di sussidio

per l’anno 2010 degli assicurati di cui al cpv. 1 può essere presentata entro

il 31 marzo 2010.

Per l’art. 29 cpv. 2 LCAMal:

" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:

a) se

l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr.

600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;

b) persone

sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella

tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;

c) persone sole intese quali «reddito di

riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali

registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.--;

d) famiglie:

se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr.

90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno;

per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”

Di

regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma

arrotondata al mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio

di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole

e Fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione

“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31.

LCAMal.

Per

l'anno 2010 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il

sussidio con il Decreto esecutivo del 13 ottobre 2009 (6.4.6.1.8).

Il

periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle

classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2007. I limiti di reddito che

conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli art. 29-32, 35-38,

44-46 e 48 LCAMal.

3.

Di

principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in

virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo

cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e dal regolamento

d'applicazione (art. 30 LCAMal).

L'amministrazione deve

però calcolare il reddito determinante al di fuori della tassazione di

riferimento trasformando il reddito mediante apposite tabelle e verificando il

sussistere dei limiti per la concessione del sussidio in specifici casi

previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il

legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in

maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva commutazione

delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali

di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg. LCAMal) nei casi:

" a) delle

persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del

loro reddito o della loro sostanza;

b) delle

persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile

inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in

caso di nascita di figli;

e) in altri casi particolari."

L'esecutivo cantonale

ha concretizzato la norma della Legge in virtù dell'ampia delega concessagli

dalla stessa regola. Il Regolamento infatti, all’art. 31 prevede che il reddito

determinante va accertato autonomamente dall’Istituto delle assicurazioni

sociali in particolare nei seguenti casi:

"a) persone soggette all’imposta

alla fonte;

b) decesso del coniuge o del partner registrato;

c) matrimonio,

divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di

fatto, scioglimento dell’unione domestica registrata, nel caso di assenza di

tassazione applicabile;

d) persone

sole che esercitano un’attività lucrativa o conducono esi-stenza autonoma, con

reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione

applicabile inferiore a fr. 6’000.--, secondo il periodo fiscale determinante;

e) persone

domiciliate che al momento dell’istanza non dispongono di alcuna tassazione

fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo

fiscale determinante;

f) persone

al beneficio di misure ai sensi della legge sull’assicurazione contro la

disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g) persone

al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull’assistenza sociale,

d’intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione

definitiva dell’attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione

temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento

professionale;

l) cessazione dell’attività lucrativa a seguito di maternità;

m)diminuzione importante del reddito

netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,

rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili;

n) persone soggette all’obbligo

d’assicurazione svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione

delle persone o dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva

dell’AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.

o) diminuzione importante dei valori

di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia

comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per necessità primarie

proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei

parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato

al momento dell’istanza.”

L’esecutivo

cantonale ha previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in

materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte

dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in

particolare a partire dalla sentenza 36.2004.40 del 3 settembre 2004 e sino

alla sentenza 36.2007.9 dell’11 settembre 2007) introducendo nel Reg. LCAMal l’art.

36a:

" 1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o

cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo

sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.

2Tali valori sono riportati anche sui periodi

fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.”

4.

Il

TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (v.:

sentenza del 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; sentenze del 26 gennaio 2004,

inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116; sentenze del 24 giugno 2005, inc.

36.2004

; sentenza del 3 settembre 2004, inc. 36.2004.92; sentenza del 15

febbraio 2006, inc. 36.2006.7) e si è così espresso:

"

2.2

(…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito

inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando

l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua

esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio

di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è

necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito

imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il

reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)

convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.

72.

del medesimo regolamento.

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo

conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il

quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più

recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene

richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di

Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS)

a pag. 53 secondo cui

" Trattandosi

di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione

contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque

tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui

l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."

Nell'ottica

di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del

reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è

chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione

importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a

raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

(…)

2.5

Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al

Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente

indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e

genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione

di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…).".

Come

rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata

l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 vReg. LCAMal (= art. 31 nReg.

LCAMal), in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento

di un nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve

procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi

del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio

di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario

procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito

imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite.

Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito

imponibile ipotetico mediante apposite tabelle allestite dall’amministrazione

competente in materia di sussidi ed in materia fiscale. Le tabelle di

conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la

fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la

loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.

Per

quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato, questo

Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, le uniche deduzioni

ammesse essendo quelle relative agli alimenti ed agli interessi su debiti

ipotecari. In particolare nelle sentenze del 26 gennaio 2004, inc.

36.2003

/112 e inc. 36.2003.116 è stata negata la possibilità di dedurre

spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute

a livello fiscale. Nella sentenza di cui all’inc. 36.2004.33 il TCA ha ammesso,

come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti

che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente

che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato

di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del

debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per

la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito

ulteriormente nella sentenza del 3 settembre 2004 (inc. 36.2004.93) in cui era

ricorrente un divorziato al quale l’amministrazione aveva calcolato il reddito

lordo per la successiva conversione. Con sentenza del 19 ottobre 2004 (inc.

36.2004

) questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione

dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed

ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e

di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle

sentenze del 14 settembre 2005 (inc. 36.2005.70), del 21 settembre 2005 (inc.

36.2005

-95), del 27 settembre 2005 (inc. 36.2005.99), del 24 ottobre 2005

(inc. 36.2005.117) e nella sentenza a composizione completa del Tribunale del

30.

novembre 2005 (inc. 36.2005.66-67).

5.

Nel

caso concreto la richiesta di sussidio per il 2010 andrebbe, di principio,

esaminata alla luce della tassazione 2007, come prevede l’art. 1 lett. a) del

Decreto esecutivo del 13 ottobre 2010 concernente le basi di calcolo per

l’applicazione delle riduzioni individuali di premio LAMal per l’anno 2010.

Nel

caso di specie dalla notifica di tassazione 2007 emerge un reddito imponibile

di fr. 28’900, che, arrotondato al mille franchi superiore conformemente

all’art. 30 LCAMal, raggiunge un importo di fr. 29'000 che non permette il

versamento dell’aiuto statale, essendo tale ammontare superiore all’importo di

fr. 22'000 che dà alle persone sole la possibilità di ottenere il sussidio.

Tuttavia,

considerato che dal settembre 2009 l’interessato percepisce delle indennità

dall’assicurazione contro la disoccupazione, alla fattispecie va applicato

l’art. 31 lett. f Reg. LCAMal per il quale il reddito determinante va accertato

autonomamente nel caso di persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa.

Il

diritto al sussidio va pertanto stabilito procedendo all’accertamento del

reddito al di fuori della tassazione applicabile (art. 31 lett. e LCAMal e 31

lett. f Reg. LCAMal).

Sulla

base delle informazioni fornite dall’interessato, l’autorità cantonale ha

stabilito un reddito determinante di fr. 32'000 dopo aver convertito il

guadagno conseguito in reddito imponibile in virtù delle tabelle ufficiali di

conversione (cfr. art. 33 e 36 Reg. LCAMal).

Da

un attento esame della documentazione prodotta dal ricorrente emerge che il

calcolo effettuato dall’amministrazione è corretto e conforme alla prassi dell’autorità

cantonale, confermata più volte dal TCA.

L’indennità

lorda mensile media dell’assicurazione contro la disoccupazione ammonta a fr.

3'518.65 (indennità giornaliera di fr. 162,15 X 21,7; cfr. allegati al doc. 1).

Il

reddito così calcolato, dopo la conversione in reddito imponibile annuo secondo

le tabelle ufficiali di conversione (art. 33 e 36 Reg. LCMal), ammonta a fr. 32'000

che non permette la concessione del sussidio.

L’insorgente

fa valere la presenza di debiti privati e meglio la circostanza che l’UEF gli

pignora ogni mese un somma cospicua che porta l’indennità ricevuta a soli fr.

1'953 al mese.

Come

rileva l’autorità cantonale in sede di risposta, secondo costante

giurisprudenza di questo Tribunale le uniche deduzioni dal reddito lordo

ammesse sono quelle relative agli alimenti ed agli interessi passivi, altre

deduzioni non possono essere considerate (cfr. consid. 4). Del resto le tabelle

di conversione applicate in concreto ed elaborate dall’IAS in collaborazione

con l’Amministrazione delle contribuzioni, sono allestite al fine di

corrispondere in maniera più conforme possibile ad una tassazione ordinaria,

pur con tutti i limiti del caso. Infatti le tabelle di conversione

considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del

reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa

natura, attagliate al caso concreto in cui vengono applicate (cfr. sentenza del

14.

marzo 2007, inc. 36.2006.250, cfr. anche sentenza del 26 gennaio 2004,

36.2003

).

Ne

segue che il reddito imponibile di fr. 32'000 calcolato dalla Cassa è corretto.

Va

abbondanzialmente rilevato, come evidenzia la Cassa in sede di risposta, che anche volendo dedurre dal reddito lordo mensile di fr. 3’518.65 l’importo mensile

degli interessi dovuti di fr. 149 (cfr. allegati al doc. 1), raggiungendo in

questo modo un reddito di fr. 3'369.65, il reddito imponibile, pur diminuendo a

fr. 30'000 secondo le tabelle applicabili al caso di specie e consultabili su

internet, sarebbe comunque superiore a quello di fr. 22'000 che dà diritto alle

persone sole di ottenere l’aiuto statale.

Pur

comprendendo le oggettive difficoltà economiche nelle quali si trova il

ricorrente, sulla base delle norme applicabili, questo Tribunale deve

respingere il ricorso, senza carico di tasse e spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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