36.2010.71
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15 giugno 2010Italiano9 min
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Numero d'incarto:
36.2010.71
Data decisione, Autorità:
15.06.2010, TCA
Titolo:
Cure urgenti in Paese extra UE/AELS. Durante l'udienza le parti trovano un accordo. Nozione di transazione giudiziale ex art. 352 CPC. Tale norma è applicabile su rinvio dell'art. 23 vLPTCA poiché si tratta di una causa di natura civilistica, sebbene la nuova LPTCA rinvii invece alla LPAmm. Stralcio
CURE ALL'ESTERO
RICOVERO D'URGENZA
STRALCIO PER TRANSAZIONE
VERSAMENTO DI PRESTAZIONI PECUNIARIE
art. 352 CPC-TI
art. 23 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.71
TB
Lugano
15 giugno
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 25 novembre
2009 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. Nel
2008 AT 1 era affiliata ad CV 1 per alcune assicurazioni complementari, quali
la __________ Assicurazione __________ di cura medica per prestazioni speciali,
la __________ Assicurazione __________ per prevenzione e medicina complementare
e la __________ Assicurazione __________ ospedaliera in reparto comune in tutta
la Svizzera (doc. 1).
B. Con
petizione del 25 novembre 2009 (doc. I) l'assicurata, rappresentata da RA 1, ha postulato la condanna dell'assicuratore malattia a rimborsarle i 48'797,80 – oltre interessi – già pagati per il
suo ricovero ospedaliero d'urgenza
dal 17 al 27 ottobre 2008 a __________.
L'attrice ha preteso il riconoscimento di Fr.
5'000.- (Fr. 500.- x 10 giorni)
dall'assicurazione __________ (art.
9.1 C__________A), evidenziando, però, che in caso di emergenza questa assicurazione
complementare copre integralmente i costi di una degenza ospedaliera. Ha poi
ricordato l'art. 3.1 C__________A
__________ e l'art. 2.5 C__________A
__________, che riconoscono anch'essi le prestazioni all'estero.
C. Nella
risposta di causa del 4 dicembre 2009 (doc. III) l'assicuratore malattia ha riconosciuto il carattere dell'urgenza del ricovero all'estero dell'attrice, ma ha espresso dubbi circa la documentazione prodotta dall'interessata, poiché dalla nota non si desumerebbe
in che cosa sia consistito il trattamento urgente ricevuto. Inoltre, viste le
condizioni di vita nella Repubblica __________, si è detto perplesso riguardo
alla fondatezza della richiesta dell'attrice, che non ha però provato la bontà della propria pretesa. Dal
27 ottobre 2008, giorno della dimissione dall'ospedale, al 2 dicembre 2008, giorno del suo rientro in Svizzera, l'assicurata avrebbe infatti potuto
contattare il Dipartimento della Sanità locale ed informarsi circa la
correttezza dell'elevato costo
della sua degenza, apportando quindi le necessarie prove a sostegno.
Infine, CV 1 ha
contestato una sua presa a carico in virtù delle tre coperture complementari,
dato che l'attrice non è stata
degente in un ospedale acuto, non si è trattato di una malattia improvvisa e
quindi di un'emergenza e non le
sono stati dispensati trattamenti della medicina complementare.
D. Con
replica del 14 dicembre 2009 (doc. V) l'attrice ha osservato che "le fatture sono state emesse e
quietanzate dall'ospedale
__________" e che "sarebbe bastato rivolgersi
al dipartimento federale degli affari esteri del nostro paese, per verificare
se le fatture emesse del __________ corrispondono alle tariffe stabilite del
dipartimento di sanità della Repubblica __________.". Ha pertanto
ribadito di condannare l'assicuratore
al pagamento di Fr. 48'797,80
oltre interessi del 5% dal 31° giorno dopo l'emissione delle fatture.
L'assicuratore malattia ha contestato che
fosse suo compito verificare le fatture emesse all'estero, visto che l'attrice
avrebbe potuto procedervi autonomamente (doc. VII).
L'attrice ha osservato che l'agente del posto consultato dall'assicuratore avrebbe potuto verificare la
legittimità delle tariffe. Inoltre, visto che dispone di un'assicurazione complementare che copre tutte
le spese fuori Cantone, la sua degenza di dieci giorni sarebbe costata non meno
di Fr. 16'000.- (doc. IX).
E. Le
parti sono state convocate per un'udienza di discussione il 28 maggio 2010 (doc. XIX) nel corso della
quale l’attrice, tramite il rappresentante, ha formulato una proposta
transattiva che CV 1 ha accettato con scritto 31 maggio 2010 (doc. XX) ribadita
e comunicata dal rappresentante dell'attrice il 1° giugno 2010 (doc. XXI).
F. Con
la petizione (doc. I) l'attrice
ha contestato pure la decisione resa su opposizione dallo stesso assicuratore
il 12 novembre 2009 concernente il riconoscimento, nell'ambito dell'assicurazione
malattia obbligatoria, di (soli) Fr. 4'573,50 a dipendenza del medesimo ricovero ospedaliero
a __________. L'incarto relativo
a tale procedura (36.2009.189) viene evaso con sentenza odierna, separata, di
questo Tribunale.
considerato in
diritto
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06
del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
2. Durante
l'udienza del 28 maggio 2010
(doc. XIX) e con i successivi scambi di scritti 31 maggio e 1 giugno 2010, le
parti hanno trovato un accordo riguardo alla domanda di rimborso dei costi di
degenza a __________ dal 17 al 27 ottobre 2008.
In sede d’udienza è
stato verbalizzato:
" Le parti durante la pausa hanno discusso tra loro ed è
nata una proposta transattiva con cui la sig.ra AT 1 accetta a tacitazione di
tutte le pretese di qualsiasi natura giuridica, ossia dipendenti dall'obbligatoria o dalle complementari, il versamento di un importo omni
comprensivo di fr. 17'500.-, compensate le ripetibili e ritenuta
l'assenza di percezione di tasse di giustizia e spese da
parte del Tribunale come di legge.".
3. In
merito alle conseguenze giuridiche di tale accordo, occorre qui evocare la
prassi di questa Corte. Infatti, il TCA si è pronunciato di recente in merito
alla questione della transazione (STCA del 28 ottobre 2009, 36.2009.166), affermando:
" (…)
come
evocato nella sentenza 11 novembre 2004 (36.2004.54) e nella sentenza del 20
febbraio 2007 (36.2006.247), emanate sotto l’egida della previgente Legge di
procedura per le cause di competenza di questo Tribunale (abrogata con
l’adozione del testo in vigore dal 1 ottobre 2008) che rinviava, per il diritto
suppletorio, al CPC Ti (v. art. 23 vLPTCA), la procedura civile regola la
transazione conclusa tra le parti davanti al giudice o consegnata al giudice
per essere registrata a verbale, come pure l'acquiescenza e la desistenza di
una parte, considerando che tali atti pongono fine alla lite e hanno forza di
cosa giudicata. La vigente LPTCA del 23 giugno 2008 (in vigore dal 1 ottobre
2008) rinvia invece, quale diritto suppletorio e laddove un istituto giuridico
procedurale non sia in essa specificatamente previsto o regolato, alla Legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPAmm) che, in merito
al tema, prevede unicamente (art. 27) che la transazione conclusa davanti
all’autorità giudicante ha forza di sentenza. Alla luce del carattere
civilistico della procedura qui in causa, nonostante il rinvio della procedura
alla LPGA (Legge sulla parte generale delle assicurazioni sociali), la
giurisprudenza sviluppata dalle Corti ticinesi e quella del Tribunale Federale
in ambito civile relativa alla transazione, acquiescenza e desistenza deve
trovare, dinnanzi a questa Corte, piena e completa applicazione riservate le
specificità delle procedure di competenza del TCA. L’art. 352 cpv. 1 CPC
prevede che la transazione, l’acquiescenza e la desistenza pongano fine alla
lite ed hanno forza di cosa giudicata. Per il cpv. 2 il giudice ne dà atto alle
parti e stralcia la lite dal ruolo. Giusta il cpv. 3 un processo finito per
acquiescenza o per desistenza potrà essere riproposto sopra il medesimo oggetto
soltanto nei casi previsti per la restituzione in intero (art. 346). Le parti o
Fatti
i loro patrocinatori devono notificare al giudice le cause transate, come pure
l'acquiescenza, la desistenza e i compromessi concernenti liti pendenti (cpv.
4); (…).
Il Tribunale federale
ha definito la transazione giudiziale come un atto consensuale delle parti,
destinato a mettere fine al processo con delle concessioni reciproche. Per
definizione, essa tende a regolamentare la sorte di una contestazione pendente,
disinteressandosi dello sviluppo delle future relazioni tra gli antagonisti
(DTF 121 III 397 consid. 2c; 100 II 24 consid. 1; Cocchi/Trezzini, CPC
TI, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n.
860 pag. 790).
Oggetto di una
transazione giudiziaria possono essere unicamente le pretese di cui le parti
possono disporre liberamente. Inoltre, il giudice deve verificarne la chiarezza
e completezza e, qualora ciò non fosse, offrire il suo aiuto a questo fine. Il
giudice non deve invece verificare l'adeguatezza della transazione, ma qualora la stessa manifestamente
non resista dinanzi alla legge egli deve rifiutarne l'approvazione (DTF 124 II 8 consid. 3b). L'intervento del giudice non concerne il contenuto della pattuizione,
poiché egli si limita a prenderne atto e, al limite, ad approvarlo (Cocchi/Trezzini, CPC TI, op. cit., m. 4 ad art. 352, pag. 789).
Il decreto di stralcio
di una lite a seguito di avvenuta transazione, ritiro o acquiescenza, non è di
per sé appellabile avendo valore di mera formalità, in quanto non tocca in
Considerandi
alcun modo i diritti delle parti, che autonomamente hanno posto termine alla
lite, ma si limita a dar loro di ciò atto. Appellabile, per contro, è la
decisione che con il decreto di stralcio decide su spese e ripetibili (Cocchi/Trezzini, CPC TI, op. cit., m. 1 ad art. 352, pag. 788).
Siccome una
transazione giudiziaria pone fine alla lite ed ha forza di cosa giudicata non è
arbitrario considerare che tale circostanza si oppone al riesame dei punti disciplinati
dal citato accordo. Pertanto, le questioni inerenti alla sua esecuzione possono
unicamente essere oggetto di una procedura esecutiva, il cui risultato non può
dunque essere rivisto nell'ambito
di una nuova azione nel merito (STF 5P.7/2000; Cocchi/Trezzini, CPC
TI, Appendice 2000/2004, Lugano 2005, m. 22 ad art. 352, pag. 383).
4.
Alla
luce di quanto precede, preso atto che fra le parti è intercorsa il 28 maggio
2010.
una proposta di transazione che è stata ratificata da entrambe nei giorni
seguenti (docc. XX e XXI) questo TCA, verificatane la chiarezza e la
completezza come richiesto dalla summenzionata giurisprudenza, stralcia di conseguenza
la causa dai ruoli.
Non si attribuiscono
ripetibili, siccome compensate fra le parti.
5.
Secondo
l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente alla
FINMA una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in
materia di contratto d'assicurazione.
S'impone perciò di
notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma
elettronica e senza il nominativo dell'attrice.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione fra le parti.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
alle parti ed alla FINMA, Berna.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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