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Decisione

36.2010.71

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 giugno 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i loro patrocinatori devono notificare al giudice le cause transate, come pure

l'acquiescenza, la desistenza e i compromessi concernenti liti pendenti (cpv.

4); (…).

Il Tribunale federale

ha definito la transazione giudiziale come un atto consensuale delle parti,

destinato a mettere fine al processo con delle concessioni reciproche. Per

definizione, essa tende a regolamentare la sorte di una contestazione pendente,

disinteressandosi dello sviluppo delle future relazioni tra gli antagonisti

(DTF 121 III 397 consid. 2c; 100 II 24 consid. 1; Cocchi/Trezzini, CPC

TI, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n.

860 pag. 790).

Oggetto di una

transazione giudiziaria possono essere unicamente le pretese di cui le parti

possono disporre liberamente. Inoltre, il giudice deve verificarne la chiarezza

e completezza e, qualora ciò non fosse, offrire il suo aiuto a questo fine. Il

giudice non deve invece verificare l'adeguatezza della transazione, ma qualora la stessa manifestamente

non resista dinanzi alla legge egli deve rifiutarne l'approvazione (DTF 124 II 8 consid. 3b). L'intervento del giudice non concerne il contenuto della pattuizione,

poiché egli si limita a prenderne atto e, al limite, ad approvarlo (Cocchi/Trezzini, CPC TI, op. cit., m. 4 ad art. 352, pag. 789).

Il decreto di stralcio

di una lite a seguito di avvenuta transazione, ritiro o acquiescenza, non è di

per sé appellabile avendo valore di mera formalità, in quanto non tocca in

Considerandi

alcun modo i diritti delle parti, che autonomamente hanno posto termine alla

lite, ma si limita a dar loro di ciò atto. Appellabile, per contro, è la

decisione che con il decreto di stralcio decide su spese e ripetibili (Cocchi/Trezzini, CPC TI, op. cit., m. 1 ad art. 352, pag. 788).

Siccome una

transazione giudiziaria pone fine alla lite ed ha forza di cosa giudicata non è

arbitrario considerare che tale circostanza si oppone al riesame dei punti disciplinati

dal citato accordo. Pertanto, le questioni inerenti alla sua esecuzione possono

unicamente essere oggetto di una procedura esecutiva, il cui risultato non può

dunque essere rivisto nell'ambito

di una nuova azione nel merito (STF 5P.7/2000; Cocchi/Trezzini, CPC

TI, Appendice 2000/2004, Lugano 2005, m. 22 ad art. 352, pag. 383).

4.

Alla

luce di quanto precede, preso atto che fra le parti è intercorsa il 28 maggio

2010.

una proposta di transazione che è stata ratificata da entrambe nei giorni

seguenti (docc. XX e XXI) questo TCA, verificatane la chiarezza e la

completezza come richiesto dalla summenzionata giurisprudenza, stralcia di conseguenza

la causa dai ruoli.

Non si attribuiscono

ripetibili, siccome compensate fra le parti.

5.

Secondo

l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente alla

FINMA una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in

materia di contratto d'assicurazione.

S'impone perciò di

notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma

elettronica e senza il nominativo dell'attrice.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione fra le parti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA, Berna.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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