36.2010.73
Ricorso per denegata/ritardata giustizia respinto
1 luglio 2010Italiano17 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2010.73
Data decisione, Autorità:
01.07.2010, TCA
Ricorso:
TF,9C_608/2010, 31.08.2010
Titolo:
Ricorso per denegata/ritardata giustizia respinto
DENEGATA GIUSTIZIA
RITARDATA GIUSTIZIA
art. 49 cpv. 1 LPGA
art. 52 cpv. 1 LPGA
art. 56 cpv. 1 LPGA
art. 56 cpv. 2 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.73
cs
Lugano
1 luglio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 (recte: 26) aprile
2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto ed in diritto
Ÿ che RI 1, rappresentata dal marito RA 1,
assicurata contro le malattie per le cure medico-sanitarie presso CO 1, con
scritto datato 25 aprile 2010, riferendosi ad una lettera del 21 aprile 2010
dell’__________ __________ (doc. A/6), si è rivolta al TCA ponendo alcune
domande, chiedendosi se l’agire della Cassa malati e dell’autorità __________
non configuri il reato di cui all’art. 146 CP e domandando al TCA una “sistemazione
dell’attuale situazione” (doc. I),
Ÿ che, per quanto desumibile dagli atti
prodotti, con il citato scritto è in particolare contestato il mancato
pagamento dell’importo di fr. 161.25 derivante da una fattura dell’__________ __________
emessa in seguito ad un infortunio accaduto all’insorgente il 14 gennaio 2010,
Ÿ che il 21 maggio 2010 l’assicuratore ha
informato il TCA che l’insorgente fino al 30 aprile 2010 non era assicurata
contro il rischio d’infortunio e pertanto l’importo di fr. 161.25 non è stato
rimborsato (doc. V),
Ÿ che
all’assicurata è stata concessa facoltà di chiedere l'assunzione di nuove prove
(doc. VI),
Ÿ che
il 3 giugno 2010 l’insorgente ha prodotto 32 documenti, formulando nuove
richieste ed affermando che non si tratta unicamente di contestare l’ammontare
di fr. 161.25 relativo all’infortunio occorso il 14 gennaio 2010, ma di
censurare tutto il comportamento dell’assicuratore che riceve i contributi dal
Cantone ma non paga le fatture, le impedisce di cambiare cassa malati e rigetta
essa stessa le opposizioni ai precetti esecutivi senza entrare nel merito delle
censure (doc. VII),
Ÿ che dopo
aver riassunto la fattispecie, ed aver affermato di aver preferito il
pignoramento per non chiedere continuamente un contributo al Cantone, l’assicurata
si è domandata per quale motivo deve pagare franchigia e 10% dei costi e ha
chiesto al Tribunale di obbligare l’assicuratore a pagare tutti gli “sforzi”
effettuati e tutte le lettere non onorate già dal 2002 e di risarcire i
disturbi causati, di liberarla dalla CO 1 e permetterle di cambiare
assicuratore, di condannare la cassa malati a rimborsare tutti gli arretrati
degli ospedali di __________ e __________, di ritirare CO 1 dal mercato
svizzero degli assicuratori, di chiedere la lista degli assicurati trattati
allo stesso modo e che si trovano nella medesima situazione, con la relativa
corrispondenza, e di proporre al Consiglio federale di cambiare la legge federale
nel senso di creare un’assicurazione malattie statale (doc. VII),
Ÿ che
il 5 giugno 2010 l’interessata ha prodotto una lettera del “__________” che le chiede
il pagamento dell’importo di fr. 1'079.65 relativo all’attestato di carenza
beni no. __________ del __________ per prestazioni dell’__________ __________
(doc. VIII/C),
Ÿ che il
9 giugno 2010 il TCA ha trasmesso la nuova documentazione a CO 1, assegnandole
un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte in merito, per
prendere posizione sul fatto che secondo la ricorrente “lettere nostre come
del 19 ottobre 2005 e 26 ottobre 2005 non hanno nessun risultato positivo”,
per produrre l’eventuale decisione su opposizione emessa in seguito alle due
citate lettere e l’eventuale decisione di sospensione delle prestazioni
derivanti dalla LAMal e per prendere posizione in merito all’intera fattispecie
ed in particolare ad eventuali denegate o ritardate giustizie (doc. IX),
Ÿ che il
15 giugno 2010 l’assicuratore ha prodotto 81 documenti, ha rilevato di aver
sospeso le prestazioni secondo l’art. 64a LAMal con lettere del 22 dicembre
2006 e del 7 dicembre 2007, ma di avere in seguito riconosciuto e pagato tutte
le prestazioni, ad eccezione di quelle concernenti gli infortuni, in quanto l’insorgente
non era assicurata contro questo rischio, ed ha affermato che le lettere del 19
e 26 ottobre 2005 concernono la richiesta di rimborso di una fattura di un ospedale
in relazione con un infortunio che la cassa malati ha rifiutato di pagare con
lettera del 20 giugno 2005 (doc. X),
Ÿ che
chiamato a presentare osservazioni scritte in merito l’assicurata ha affermato
che molte fatture non sono state mandate a CO 1 in quanto era sospesa e che già
il 15 luglio 2002 aveva comunicato all’assicuratore di essere priva di
un’assicurazione infortuni (doc. XII),
Ÿ che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio
e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria
o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell’articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007),
Ÿ che per quanto concerne l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie,
l’art. 1 cpv. 1 LAMal prevede che le disposizioni della LPGA sono applicabili
all’assicurazione malattie, sempre che la LAMal non preveda espressamente una
deroga alla LPGA,
Ÿ che per l’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o
quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per
scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni,
Ÿ che in virtù dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere
impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha
notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali,
Ÿ che a norma dell’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione
e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante
ricorso,
Ÿ che nel caso di specie l’assicurata non ha prodotto nessuna
decisione impugnabile ma ha posto al TCA numerose domande (cfr. in particolare
il doc. I e il doc. VII),
Ÿ che in queste condizioni, nella misura in cui la ricorrente si
limita ad esporre la sua situazione chiedendo al TCA di intervenire (ad esempio
domandando di condannare l’assicuratore a pagare tutti gli “sforzi”
effettuati e tutte le lettere non onorate già dal 2002 e di risarcire i
disturbi causati, di liberarla dalla CO 1 e permetterle di cambiare
assicuratore, di condannare la cassa malati a rimborsare tutti gli arretrati
degli ospedali di __________ e __________, di ritirare CO 1 dal mercato
svizzero degli assicuratori, di proporre al Consiglio federale di cambiare la
legge federale nel senso di creare un’assicurazione malattie statale, cfr. doc.
VII), in assenza di una decisione su opposizione impugnabile, il ricorso si
rivela irricevibile,
Ÿ che
l’impugnativa in discussione va pertanto trattata come un ricorso per
ritardata/denegata giustizia,
Ÿ che
giusta l’art. 56 cpv. 2 LPGA un ricorso può essere interposto se
l’assicuratore, nonostante la domanda dell’assicurato, non emana una decisione
o una decisione su opposizione. Tale disposizione include sia i ricorsi per
ritardata giustizia che per denegata giustizia,
Ÿ che
con l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2,
spetta al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito
ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia,
Ÿ che
secondo il TF, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é
competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati),
Ÿ che
secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità
competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene
entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare
nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti).
Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia.
Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia
agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20
consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c),
Ÿ che
nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una
valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia
quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150
p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483),
Ÿ che
il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di
un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò,
anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509),
Ÿ che dottrina
e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa
soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione
di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio
dei provvedimenti probatori supplementari.
Qualora
l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una
violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati
provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti
giurisprudenziali),
Ÿ che in caso di accoglimento di un ricorso per
ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di
concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar
seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag.
240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110),
Ÿ che in concreto il 30 marzo 2010
l’assicuratore ha comunicato all’__________ di non assumersi i costi
dell’importo di fr. 161.25 in relazione con l’infortunio accaduto il 14 gennaio
2010 (doc. 4),
Ÿ che l’assicurata con scritto del 25 aprile
2010 trasmesso direttamente al TCA ha chiesto che la Cassa si assuma il
pagamento dell’intero importo,
Ÿ che in queste condizioni, visti i tempi
relativamente brevi e le richieste inviate a questo Tribunale e non alla Cassa,
non vi può essere, su questo punto, una denegata/ritardata giustizia,
Ÿ che
neppure le lamentele contenute nello scritto del 3 giugno 2010 possono essere
recepite come una denegata/ritardata giustizia poiché si tratta in sostanza di
una critica generale alla gestione delle pratiche da parte del __________ CO 1,
Ÿ che con il citato scritto l’assicurata chiede,
in maniera non sempre comprensibile, il rimborso di tutti i costi sostenuti dal
2002 ad oggi, la possibilità di cambiare assicuratore, il rimborso di tutti gli
arretrati dell’ospedale di __________ e __________, l’esclusione
dell’assicuratore dal mercato svizzero, la lista di tutti i cittadini che si
trovano nella sua stessa situazione, di domandare al Consiglio federale la
modifica della legge e di organizzare un’assicurazione malattie statale,
Ÿ che come già evidenziato in precedenza, in
assenza di una decisione impugnabile il TCA non può esprimersi in merito,
Ÿ che con lo scritto del 5 giugno 2010
l’interessata ha prodotto una lettera del __________ del 1° giugno 2010 tramite
il quale viene chiesto il pagamento dell’importo relativo all’attestato di
carenza beni __________ del __________ dell’__________ __________ (doc. C),
sulla quale tuttavia questo Tribunale, per i motivi esposti in precedenza, in
assenza di una decisione impugnabile e ritenuto come l’__________ __________
non sia un assicuratore malattie, non può esprimersi,
Ÿ che dagli atti emerge come il 14 settembre
2007 il marito abbia contestato una decisione del 13 settembre 2007 tramite la
quale l’assicuratore ha rigettato l’opposizione al precetto esecutivo n. __________
(doc. B21),
Ÿ che il 21 novembre 2007 CO 1 ha attestato di
non aver ricevuto alcuna opposizione (doc. 69),
Ÿ che tuttavia l’11 marzo 2008 l’assicuratore ha
scritto all’__________ di __________ chiedendo di annullare il citato precetto
esecutivo (doc. 70),
Ÿ che l’assicurata ha prodotto anche due
opposizioni datate 19 e 26 ottobre 2005, peraltro non sempre comprensibili (doc.
B 13 e 14), inoltrate contro la decisione del 23 settembre 2005 tramite la
quale è stata rigettata l’opposizione al precetto esecutivo n. __________,
Ÿ che anche in questo caso il 10 novembre 2005 l’assicuratore
ha attestato di non aver ricevuto alcuna opposizione (doc. 52),
Ÿ che tuttavia la fattispecie non può essere
assimilata ad una ritardata o denegata giustizia per diversi motivi,
Ÿ che innanzitutto l’interessata, a differenza
dell’opposizione del 14 settembre 2007 (cfr. allegato al doc. B21), non ha prodotto
alcuna prova circa l’invio tramite raccomandata degli scritti del 19 e 26
ottobre 2005 (doc. B13 e B14, cfr. doc. B21) e CO 1 CO 1, nella sua
documentazione, non ha allegato questi scritti, per cui non è comprovato e
neppure reso verosimile che l’insorgente è tempestivamente insorta contro la
predetta decisione,
Ÿ che in secondo luogo va comunque rilevato come
il __________ __________ __________, con riferimento all’esecuzione __________,
ha avvisato la ricorrente che avrebbe proceduto al pignoramento presso il suo
domicilio, poi avvenuto in data 18 gennaio 2006 (allegato al doc. B15) e come il
19 gennaio 2006 è stato allestito e poi notificato all’insorgente il relativo
verbale (allegato al doc. B15),
Ÿ che l’assicurata, né dopo aver ricevuto
l’avviso di pignoramento, né dopo aver ricevuto copia del verbale di
pignoramento, sui quali figurava il numero del precetto esecutivo alla base
della decisione formale del 23 settembre 2005, si è lamentata presso
l’assicuratore o il TCA o ha sostenuto di aver inoltrato tempestiva opposizione,
Ÿ che solo 4 anni e mezzo più tardi ha sollevato,
implicitamente, la questione della denegata/ritardata giustizia, affermando, nello
scritto del 3 giugno 2010 che “lettere nostre come
del 19 ottobre 2005 e 26 ottobre 2005 non hanno nessun risultato positivo”
(doc. VII),
Ÿ che, vista l’assenza di qualsiasi contestazione
da parte dell’assicurata per oltre 4 anni e mezzo, e ciò malgrado l’avviso di
pignoramento del 30 novembre 2005 e il rilascio del verbale di pignoramento del
19 gennaio 2006 successivamente all’asserito inoltro delle opposizioni del 19 e
26 ottobre 2005, occorre ritenere che l’insorgente si è disinteressata della
causa accettando la decisione formale del 23 settembre 2005 ed ammettendo in
sostanza di essere debitrice dell’importo escusso,
Ÿ che in queste condizioni non può essere
rilevata una denegata/ritardata giustizia da parte dell’assicuratore,
Ÿ che alla luce di tutto quanto sopra esposto il
ricorso, in quanto ricevibile, va respinto,
Ÿ che tuttavia l’incarto deve essere trasmesso
all’assicuratore affinché emani, in tempi brevi, una decisione formale
tramite la quale, da una parte prenda posizione su tutte le questioni sollevate
dall’insorgente nel corso della presente causa ed in particolare nello scritto
del 3 giugno 2010 (doc. VII), dall’altra stabilisca se l’importo di fr. 161.25
derivante dall’infortunio del 14 gennaio 2010 vada rimborsato e, in caso di
risposta negativa, spieghi per quale motivo per tutti questi anni l’interessata
non abbia mai beneficiato della copertura in caso di infortunio malgrado già con
lo scritto del 14 settembre 2007 abbia affermato che: “(…) Einige Jahre zurück, es muss im Jahre
2001 gewesen sein, habe ich Ihnen meine Heirat mit RI 1 RI 1 bekannt gegeben
und gestellt, dass sie fortan als Hausfrau beschäftigt ist. Bei einem Unfall
musste meine Frau eingeliefert werden. Ihre „Versicherungsgesellschaft“ teilte
uns daher mit, dass sie für Unfälle nicht versichert war. Ich habe mich
daraufhin wieder selbst mit die arroganten Angestellte Ihrer Gesellschaft CO 1
in Verbindung gesetzt um das ein und andere klar zu stellen. Man hat so
getan als sei nun die Sache klargestellt worden. Nichts ist offenbar
geschehen, wie die vorliegenden Betreibung zeugt“ (doc. B21, sottolineatura del redattore, cfr. anche doc. A/1, scritto del 6
giugno 2005),
Ÿ che inoltre l’insorgente, rilevato come
l’assicuratore ha affermato “nonostante le lettere di sospensione, facciamo
notare che tutte le prestazioni che in un primo momento erano state rifiutate
in seguito alle sospensioni di cui sopra, sono state in seguito tutte
riconosciute e pagate dalla cassa malati” (doc. X) e che evidenzia
giustamente come CO 1 non abbia revocato le lettere di sospensione, è invitata
a trasmettere tutte le fatture pagate personalmente all’assicuratore per
l’esame dell’eventuale rimborso,
Ÿ che il rifiuto del rimborso, visto quanto sopra,
dovrà essere motivato tramite una decisione formale,
Ÿ che contro le predette decisioni formali
l’insorgente, se non sarà soddisfatta, potrà dapprima presentare
opposizione al medesimo assicuratore ed in seguito ricorso a questo Tribunale
nei tempi e modi indicati in calce alle rispettive decisioni (cfr. anche gli
art. 52 e 56 LPGA). Va tuttavia evidenziato che contro l’eventuale decisione su
pretese di risarcimento per danni causati illecitamente a un assicurato o a
terzi da parte degli organi d’esecuzione o dei loro funzionari è dato ricorso
diretto al Tribunale (cfr. art. 78 cpv. 4 LPGA). Se la Cassa si dovesse
rifiutare di emanare siffatte decisioni, l’insorgente potrà presentare un
ricorso per denegata o ritardata giustizia a questo Tribunale (cfr. art. 56
cpv. 2 LPGA),
Ÿ che visto l’esito del ricorso il TCA rinuncia
all’assunzione di ulteriori prove ed in particolare al
richiamo della lista degli assicurati trattati allo stesso modo e che si
trovano nella medesima situazione della ricorrente,
Ÿ che a questo proposito va rammentato come conformemente alla
costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca
l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
Fatti
124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti),
Ÿ che infine
Considerandi
questo Tribunale non vede motivi per segnalare il caso al Ministero Pubblico
per l’ipotesi di reato di cui all’art. 146 CP, riservato comunque il diritto
dell’assicurata di adire personalmente le autorità penali,
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. L’incarto
è trasmesso all’assicuratore per i suoi incombenti conformemente ai
considerandi.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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