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Decisione

36.2010.75

Rifiuto di versare IPG per malattia a causa della sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi da parte del DL. La diffida dell'assicuratore contiene tutte le conseguenze della mora, dunq

22 dicembre 2010Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i premi arretrati ed a rivendicare le prestazioni precedentemente fornite. V'è

dunque una finzione della rinuncia da parte dell'assicuratore per il recupero

dei premi arretrati (Kuhn/Montavon,

op. cit., pag. 198 e seg.; Hasenböhler,

op. cit., nn. 4-18 ad art. 21 LCA, pag. 330 segg.).

Se l'assicuratore non

ha intenzione di recedere dal contratto può pretendere dal debitore che

quest'ultimo dia seguito ai suoi obblighi. Ciò significa che può esigere

dall'assicurato l'esecuzione del contratto e quindi il pagamento del premio

ormai scaduto. Onde evitare che si crei una situazione di presunzione di rinuncia

all'adempimento contrattuale (art. 21 cpv. 1 LCA), il creditore può introdurre

al competente ufficio una procedura esecutiva atta a recuperare il premio

arretrato. Il creditore deve agire nel periodo di due mesi che ha fatto seguito

alla diffida legale di pagamento. Infatti, se in questo lasso di tempo

l'assicuratore non si attiva per recuperare il premio, sussiste la presunzione

di rinuncia a recuperare il premio arretrato (TC ZG in RUA XIX n. 30, in: Carron, op. cit., n. 189 pag. 65).

Se l'assicuratore,

trascorso il termine legale di grazia di quattordici giorni, sceglie di

ottenere il pagamento del premio - e quindi di non rinunciare al contratto – e

concede ancora del tempo all'assicurato prima di procedere con il recupero del

premio, il contratto rimane ugualmente sospeso conformemente all'art. 20 cpv. 3

LCA (STF in RUA V n. 124, in: Carré,

op. cit., pag. 220 ad art. 21 LCA).

Nell'eventualità in

cui la procedura esecutiva abbia avuto esito favorevole o che il creditore

abbia accettato più tardi il pagamento del premio arretrato comprese le spese e

gli interessi moratori (art. 21 cpv. 2 LCA) - anche se gli ammontari di questi

ultimi dovessero essere esigui (DTF 112 II 463) -, gli obblighi dell'assicuratore

rinascono dal momento in cui l'importo del premio arretrato è stato interamente

pagato (ex nunc). Il pagamento non esplica effetti retroattivi a

partire da quando gli obblighi dell'assicuratore sono stati sospesi (TD BE in

RUA XIII n. 91, in: Carron, op.

cit., n. 196 pag. 67).

Gli obblighi

dell'assicuratore rinascono dunque soltanto a condizione che egli abbia

accettato più tardi il pagamento del premio scaduto (Kuhn/Montavon, op. cit., pag. 202).

Come indicato in

precedenza, se l'assicuratore accetta il pagamento del nuovo premio prima

che il premio arretrato sia stato soluto, ciò non significa che egli rinunci

alla sospensione del contratto. L'assicuratore può prevalersi della sospensione

della copertura anche se il precetto esecutivo teso al recupero del premio

scaduto è notificato dopo il pagamento del nuovo premio (DTF 103 II 204).

La sospensione della

copertura assicurativa si ripercuote sugli obblighi dell'assicuratore, e né la

scadenza né il pagamento di un premio susseguente hanno per effetto che la

garanzia contrattuale fornita dall'assicuratore torni in vigore (DTF 103 II

204, STF in RUA XIV n. 32, in: Carron,

op. cit., n. 188 pag. 65). Il rapporto d'assicurazione fra l'assicuratore e

l'assicurato rinasce soltanto per accordo delle parti (STF in RUA VIII n.

25/109, in: Carré, op. cit., pag.

218 ad art. 21 LCA). Grazie al solo pagamento, l'assicurato non può infatti

rimettere unilateralmente in vigore il contratto: il pagamento va infatti

accettato da parte dell'assicuratore (art. 21 cpv. 2 LCA).

8. Questo

Tribunale osserva in primo luogo che il contenuto della diffida (ingiunzione di

pagamento) notificata all'ex datore di lavoro dell'attore il 1° novembre 2008

rispetta le esigenze formali previste dalla legge e chiarite dalla

giurisprudenza federale (DTF 128 III 186), per cui l'assicuratore poteva

legittimamente sospendere il contratto in oggetto.

Con sentenza del 25

aprile 2002, pubblicata in DTF 128 III 186, il Tribunale federale ha infatti

ritenuto che la diffida prevista dall'art. 20 cpv. 1 LCA, con cui

l'assicuratore diffida il debitore a pagare entro quattordici giorni il premio

scaduto, deve indicare tutte le conseguenze della mora e cioè non solo

la sospensione della copertura assicurativa a partire dalla scadenza del

termine di cui all'art. 20 cpv. 3 LCA, ma anche il diritto dell'assicuratore di

recedere dal contratto rispettivamente la presunzione di tale recesso secondo l'art.

21 cpv. 1 LCA.

L'esigenza di una

diffida scritta che ricordi al debitore quali siano le conseguenze del ritardo

nel pagamento del premio scaduto nel termine di quattordici giorni è data

principalmente per proteggere l'assicurato. Se infatti si avvertisse

l'assicurato unicamente che, qualora il premio scaduto non fosse pagato nel termine

legale, gli obblighi dell'assicuratore verrebbero sospesi, l'interessato non

potrebbe di certo immaginare – visto che la diffida, incompleta, lo indurrebbe

in errore su questo punto – che dalla scadenza di detto termine l'assicuratore

abbia pure il diritto di recedere dal contratto.

Solo una diffida

effettuata correttamente, in conformità all'art. 20 LCA, può provocare la

valida messa in mora del debitore del premio e la sospensione degli obblighi

dell'assicuratore. La diffida non deve comunque essere obbligatoriamente

inviata per raccomandata. L'atto che contiene ciò che prevede la legge è valido

anche se non è stato spedito con un invio raccomandato, a condizione tuttavia

che la sua notifica possa essere provata. Nel caso di comunicazioni che

sospendono gli obblighi propri dell'assicuratore, l'onere della prova

dell'invio spetta infatti a quest'ultimo (TC SZ in RUA XIV n. 29, in: Carron, La loi fédérale sur le contrat

d'assurance, Friburgo 1997, n. 184 pag. 63).

Come indicato in

precedenza, la messa in mora dell'assicurato si concretizza quando dall'invio –

e non dalla notifica - della diffida trascorre infruttuoso il termine legale di

quattordici giorni ossia se, in questo lasso di tempo, il debitore non procede

a versare all'assicuratore il premio scaduto. La diffida è un atto che va comunque

notificato all'assicurato, il quale deve essere messo in condizione di sapere

quando scade il termine di grazia di quattordici giorni per effettuare il

pagamento dei premi scaduti.

9. Nella

presente fattispecie, il 1° novembre 2008 l'assicuratore ha notificato a __________ una diffida - denominata ingiunzione di pagamento - per la fattura n. __________

del 28 maggio 2008 di Fr. 7'025,25 ancora non pagata, mettendo la ditta al

corrente sulla data di scadenza (25 novembre 2008) entro cui doveva validamente

eseguire il pagamento dell'importo dovuto.

Sotto questo aspetto,

dunque, il comportamento del convenuto non è censurabile, avendo esso diffidato

per iscritto il debitore ad effettuare il versamento dei premi arretrati entro

un termine addirittura maggiore del termine di grazia di quattordici giorni

previsto dall'art. 20 cpv. 1 LCA.

La diffida del 1°

novembre 2008 ha pure avvertito lo stipulante della polizza assicurativa di tutte

le conseguenze legali derivanti dal mancato pagamento nel termine di grazia dei

premi LCA ancora scoperti (mora dello stipulante), così come previsto dalla LCA

(DTF 128 III 190 consid. 2f).

D'un canto, infatti, essa ha invitato l'ex

datore di lavoro dell'attore a

effettuare il pagamento del dovuto entro venticinque giorni, per d'evitare di procedere con l'incasso del premio per via esecutiva.

D'altro canto, il convenuto ha avvertito lo

stipulante moroso che, in caso di inadempienza entro il termine (legale), gli

obblighi dell'assicuratore sarebbero stati sospesi sino al pagamento del debito

e che, all'occorrenza, il contratto assicurativo avrebbe potuto essere

rescisso.

Questa diffida

contempla quindi entrambe le conseguenze possibili della mora (art. 20 cpv. 1

LCA): sia la sospensione della copertura assicurativa e quindi anche degli

obblighi dell'assicuratore nei confronti della parte contraente a partire dalla

scadenza del termine di grazia (art. 20 cpv. 3 LCA), sia il diritto dello

stesso assicuratore di recedere dal contratto assicurativo in essere.

Secondo questo

Tribunale, la diffida in esame va di conseguenza considerata conforme ai

dettami di legge (artt. 20 e 21 LCA) e dunque può regolarmente produrre gli

effetti giuridici previsti per ciò che concerne la copertura assicurativa relativa

all'attore.

V'è stata dunque una

valida messa in mora dello stipulante della polizza indennità perdita di

guadagno da parte dell'assicuratore.

Considerandi

10.

Come

visto, la diffida è del 1° novembre 2008 ed il termine per pagare i premi dovuti

è scaduto, infruttuoso, il 25 novembre 2008.

Dalla schermata dei

premi insoluti da __________ prodotta dall'assicuratore malattia (doc. 21), risulta

che al 28 settembre 2010 il datore di lavoro dell'attore presentava un debito per

premi e tasse d'ingiunzione ammontante a Fr. 42'677,40.

Fra questi debiti v'è anche

l'importo di Fr. 7'025,25 richiesto alla ditta stipulante il 28 maggio 2008, che

in seguito è stato ridotto a Fr. 3'706,70 (denominato "conteggio da

saldo"). Infatti, quest'ultima cifra, che è riportata nella succitata tabella

elettronica agli atti, deriva da pagamenti parziali intervenuti successivamente

alla diffida (ingiunzione di pagamento) di CV 1. Al riguardo, va segnalato che il

13.

novembre 2008 il debitore ha versato ("versamento PVR") la somma di

Fr. 1'500.- (cfr. finca "Data reg.") ed il 5 febbraio 2009 ha pagato ("versamento PVR") Fr. 1'818,55. Deducendo quindi questi due importi dal

totale dovuto, si ottiene il debito di Fr. 3'706,70 (Fr. 7'025,25 - Fr. 1'500 -

Fr. 1'818,55), presente nella tabella e quindi ancora attuale.

Pertanto, lo

stipulante l'assicurazione d'indennità perdita di guadagno ha effettuato dei

pagamenti parziali che, come visto, non sono comunque sufficienti per impedire

la sospensione del contratto assicurativo in essere dal 1° febbraio 2008 (riferito

al pagamento del 13 novembre 2008, siccome antecedente la scadenza del periodo

di grazia) rispettivamente per riattivarlo (il pagamento del 5 febbraio 2009 è

posteriore alla sospensione del (secondo) contratto assicurativo, avvenuta il

26.

novembre 2008).

Per il mancato

pagamento di questo premio e di altri (premi provvisori gennaio-giugno 2009,

premi provvisori luglio-dicembre 2009 e premi provvisori gennaio-giugno 2010),

il 3 maggio 2010 l'assicuratore

malattia ha inoltrato una domanda d'esecuzione all'Ufficio

esecuzione di __________ per il mancato pagamento di Fr. 25'867,30 oltre interessi

del 5% dal 1° aprile 2010 (doc. 4/5).

Ciò stante, malgrado

la domanda di esecuzione legale per recuperare la somma di Fr. 7'025,25 (in realtà,

di Fr. 3'706,70, visto che Fr. 1'500.- sono stati versati il 13 novembre 2008 e

quindi entro il termine di diffida fissato il 1° novembre 2008, mentre gli

altri Fr. 1'818,55 sono stati pagati il 5 febbraio 2009) non sia intervenuta entro

i due mesi di tempo dalla scadenza del termine fissato all'art. 20 LCA (art. 21 cpv. 1 LCA), e meglio

entro il 25 gennaio 2009, il TCA osserva che l'assicuratore ha comunque proceduto a richiedere all'ex datore di

lavoro dell'attore diversi altri premi rimasti scoperti mediante richiami e

ingiunzioni.

Infatti, come risulta

dalla documentazione agli atti, il 14 agosto 2008 (doc. 19) l'assicuratore

malattia ha inviato alla precitata ditta il conteggio premi provvisorio relativo

all'intero anno 2008, con cui le ha fatturato l'importo di Fr. 3'318,55 a saldo, dato un totale dei premi di Fr. 13'320,60 ed una fatturazione già eseguita di Fr.

9'968,55. Non ottenendo però il pagamento di tale somma, il 1° novembre 2008

(doc. 22) l'assicuratore convenuto ha richiamato il debitore al pagamento di

Fr. 3'318,55 entro il 21 novembre 2008. Il 20 dicembre 2008 (doc. 19) il

creditore gli ha poi inviato un'ingiunzione di pagamento sempre per tale

importo, aumentato di Fr. 10.- di tassa d'ingiunzione, con termine di pagamento

al 13 gennaio 2009.

Oltre a ciò, il 3

dicembre 2008 (doc. 23) il convenuto ha trasmesso all'interessata il conteggio

premi provvisorio n. __________ portante sul periodo gennaio-giugno 2009, con

cui chiedeva il pagamento di Fr. 6'925,55 entro il 31 gennaio 2009. L'assicuratore ha emesso il 21 marzo 2009 (doc. 19) un'ingiunzione di pagamento di questa somma

entro il 14 aprile 2009, anch'essa aumentata di Fr. 10.- di tassa d'ingiunzione.

Il 19 febbraio 2009

(doc. 19) è giunto il conteggio premi definitivo riferito all'anno 2008, con

cui il convenuto ha chiesto il pagamento di Fr. 7'869,60. Il mancato pagamento

di tale somma ha comportato il 19 dicembre 2009 (doc. 19) l'emanazione di

un'ingiunzione di pagamento per l'importo di Fr. 7'874,60 entro il 7 gennaio

2010.

Il 23 luglio 2009

(doc. 19) è stato emanato il conteggio premi provvisorio per i premi del

secondo semestre del 2009 (Fr. 6'925,55), cui ha fatto seguito, il 24 ottobre

2009.

(doc. 19), un'ingiunzione di pagamento di Fr. 6'935,55 entro il 17 novembre

2009.

Inoltre, il conteggio

premi provvisorio per il periodo gennaio-giugno 2010 data del 29 novembre 2009

(doc. 19) e la relativa ingiunzione di pagamento è del 20 marzo 2010, con

termine per il pagamento di Fr. 6'970,50 al 13 aprile 2010.

Il 25 febbraio 2010

(doc. 19) l'assicuratore ha emesso il conteggio premi definitivo per l'anno

2009, che chiedeva a __________ di corrispondere l'ammontare di Fr. 10'049,60,

tenuto conto di un conteggio provvisorio di Fr. 13'991.- su un totale dovuto di

Fr. 24'040,60. Anche il saldo di Fr. 10'049,60 è stato oggetto di un'ingiunzione

di pagamento, il 22 maggio 2010 (doc. 19).

Infine, il 23 maggio

2010.

(doc. 18) l'assicuratore ha notificato allo stipulante il conteggio premi

provvisorio per il periodo luglio-dicembre 2010, chiedente l'importo di Fr.

6'960,50.

Quanto precede sta a

significare che CV 1 aveva la volontà di continuare il contratto in essere con __________,

sebbene non abbia avviato una procedura esecutiva entro due mesi come previsto

dall'art. 21 cpv. 1 LCA.

Va però rilevato che

l'assicuratore ha accettato due pagamenti (tardivi) parziali riferiti alla

fattura del 28 maggio 2008. Ma non solo, visto che dalla summenzionata tabella

riassuntiva (doc. 21) emerge che il 6 maggio 2009 la ditta debitrice ha versato

al convenuto ("Versamento PVR") anche l'importo di Fr. 1'000.- quale

acconto sulla fattura del 3 dicembre 2008 (doc. 23) relativa al premio

gennaio-giugno 2009 di Fr. 6'925,55. Comunque, i predetti pagamenti, siccome

parziali, non hanno fatto rinascere ex nunc gli obblighi

dell'assicuratore (art. 21 cpv. 2 LCA).

In tali circostanze, si

può quindi ammettere che viene a cadere la presunzione irrefragabile che il

convenuto sia receduto dal contratto ed abbia rinunciato al pagamento dei premi

arretrati.

11.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, deriva pertanto che gli obblighi

contrattuali dell'assicuratore sorti

con il contratto in essere dal 1° febbraio 2008 sono stati validamente sospesi per

la prima volta (ma anche successivamente) con la diffida del 1° novembre 2008,

vista la mora del datore di lavoro dell'attore.

In effetti, scaduto

infruttuoso il termine di grazia fissato al 25 novembre 2008, quindi ben al di

là dei 14 giorni di tempo previsti dalla legge – e ciò va a favore del contraente

dell'assicurazione LCA -, gli

obblighi dell'assicuratore sono

subito stati sospesi.

Il contratto

assicurativo è comunque sempre stato mantenuto in essere, ovvero non è mai

stato interrotto, ma soltanto sospeso.

Ciò comporta che dal 26

novembre 2008 (giorno successivo al termine di grazia entro cui doveva

pervenire il pagamento degli arretrati e che ha attivato la sospensione

contrattuale) l'assicuratore convenuto non era più vincolato a __________

a dipendenza della predetta copertura assicurativa.

Di conseguenza, la

richiesta dell'attore volta all'ottenimento del versamento di indennità

giornaliere a dipendenza delle malattie occorsegli nei mesi di settembre e di ottobre 2009 non può

trovare fondamento. Esse sono sorte durante il periodo di sospensione del (terzo)

contratto assicurativo per perdita di guadagno in vigore dal 1° luglio 2009, iniziato

il 26 novembre 2008 e che, non avendo il contraente fatto fronte al pagamento

dei premi arretrati (al 28 settembre 2010, come visto, il debito ammontava a

Fr. 42'677,40), è perdurato fino al fallimento della ditta decretato il 31

maggio 2010 dalla Pretura __________ di __________ (doc. XII).

12.

Stanti

così le cose, è dunque a giusta ragione che l'assicuratore malattia, seppure per motivi diversi da quelli qui

esposti, con gli scritti del 21 ottobre 2009 e del 2 novembre 2009 ha comunicato all'attore che non gli avrebbe

corrisposto alcuna prestazione d'indennità giornaliera per i casi di malattia annunciati.

Pertanto, vista la

sospensione del contratto assicurativo del 1° febbraio 2008 realizzatasi il 26

novembre 2008, che però si è forzatamente estesa anche al contratto in vigore

dal 1° luglio 2009, la pretesa dell'attore di riconoscergli un'indennità giornaliera per le malattie dal 18 al 27 settembre 2009 e

dal 1° ottobre al 9 novembre 2009 deve essere respinta.

E ciò,

indipendentemente dal fatto che, come ha osservato l'attore, egli, come gli altri

dipendenti, non fosse al corrente che il suo datore di lavoro da fine 2008 non

era in regola con il pagamento dei premi del contratto assicurativo per perdita

di guadagno e che quindi, in caso di malattia, nessun lavoratore avrebbe avuto

diritto di beneficiare delle prestazioni di indennità giornaliera.

Non è infatti compito dell'assicuratore

malattia - d'altronde, tale incombenza non sarebbe facilmente realizzabile -,

ma, semmai, del contraente medesimo (datore di lavoro), comunicare a tutti i beneficiari

(dipendenti) del contratto (collettivo) per perdita di guadagno che tale

contratto assicurativo è sospeso a causa del ritardo da parte dello stipulante di

pagare i premi dovuti.

Alla luce della

sospensione delle prestazioni assicurative e quindi anche del diritto

dell'attore di beneficiare di indennità giornaliere in caso di malattia, non è

quindi più necessario procedere all'esame della sua incapacità di lavoro dovuta

alle malattie che l'hanno colpito a fine 2009.

13.

Nella

commisurazione del valore di causa, esso è rappresentato dalla pretesa di

versamento di indennità giornaliere al 100% dal 18 al 27 settembre 2009 e dal

1° ottobre al 9 novembre 2009.

Secondo l'art. 49 cpv.

2.

LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare

all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e

senza il nominativo dell'attore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro la presente

sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause a

carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a

Fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione ed

a Fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori

il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e 117 LTF).

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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