36.2010.75
Rifiuto di versare IPG per malattia a causa della sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi da parte del DL. La diffida dell'assicuratore contiene tutte le conseguenze della mora, dunq
22 dicembre 2010Italiano37 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2010.75
Data decisione, Autorità:
22.12.2010, TCA
Titolo:
Rifiuto di versare IPG per malattia a causa della sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi da parte del DL. La diffida dell'assicuratore contiene tutte le conseguenze della mora, dunque valida. Gli obblighi dell'assicuratore sono sospesi: non deve versare IPG
ASSICURAZIONE COLLETTIVA
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE ALL'ASSICURAZIONE MALATTIA
CONSEGUENZE DELLA MORA DEL DEBITORE
CONTRATTO ASSICURATIVO
DIFFIDA
INDENNITÀ GIORNALIERA
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO O DELLA PARTECIPAZIONE AI COSTI
SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE
VERSAMENTO DI PRESTAZIONI PECUNIARIE
art. 20 LCA
art. 21 LCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.75
TB
Lugano
22 dicembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 27 aprile
2010 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1 a
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. Dal
2 febbraio (doc. 5) al 9 novembre 2009 AT 1, 1979, lavoratore frontaliere domiciliato
in __________, è stato alle dipendenze della ditta __________ di __________ in
qualità di plafonatore e come tale era assicurato per perdita di guadagno, per
il tramite del suo datore di lavoro, presso CV 1.
B. Dal
18 al 27 settembre 2009 (doc. 5) l'assicurato è stato inabile al lavoro per
malattia, poi ha ripreso il lavoro, ma dal 1° ottobre 2009 egli è stato
nuovamente in malattia, senza tuttavia avvisare il datore di lavoro, il quale a
sua volta si è rivolto all'assicuratore malattia per comunicargli l'anomala
situazione (doc. 6).
C. Al
fine di ottenere maggiori informazioni, CV 1 ha contattato il dipendente sia
per iscritto (doc. 7) sia personalmente facendogli visita a domicilio (doc. 11),
ma senza ottenere risposta. Nemmeno gli accertamenti presso il suo medico curante
hanno sortito effetti (doc. 8).
Pertanto, il 21
ottobre 2009 (doc. A6) l'assicuratore malattia ha comunicato all'interessato
che in violazione degli art. 16.2, 19.8 e 19.14 delle CGA applicabili al contratto
assicurativo secondo LCA, non gli riconosceva nessuna prestazione d'indennità
giornaliera dal 18 al 27 settembre 2009 e dal 1° al 20 ottobre 2009.
A seguito di ciò, il
22 ottobre 2009 (doc. 13) __________ ha rescisso con effetto immediato il
contratto di lavoro con il suo dipendente assente ingiustificato dal 1° ottobre
2009.
Il 27 ottobre 2009
(doc. A8) il lavoratore ha contestato che non gli siano riconosciute indennità
giornaliere per malattia, visto che il giorno della visita dell'assicuratore era
fuori casa su invito del suo medico, poiché affetto da una sindrome depressiva
reattiva.
Il 2 novembre 2009
(doc. A9) l'assicuratore malattia non ha ritenuto valido il certificato medico
del 27 ottobre 2009 (doc. A7) che attestava per la prima volta il permesso di
uscita e una sindrome depressiva reattiva, ritenendolo quindi retroattivo.
Inoltre, l'assicuratore ha evidenziato che una persona ammalata deve comunque
essere sempre reperibile, ciò che invece in concreto non è successo né
telefonicamente né con la visita a domicilio, perciò l'assicurato ha violato i suoi
obblighi comportamentali.
D. Con
petizione del 27 aprile 2010 (doc. I) AT 1, patrocinato dal Sindacato RA 1 di __________,
ha postulato che l'assicuratore malattia in questione sia tenuto a versargli
l'indennità giornaliera assicurata dal 18 al 27 settembre 2009 e dal 1° ottobre
al 9 novembre 2009. L'attore ha osservato che qualora CV 1 avesse avuto dei
dubbi sulla sua inabilità lavorativa, avrebbe dovuto sottoporlo ad una visita
medica fiduciaria ed il non riconoscergli prestazioni soltanto perché il 20
ottobre 2009 non è stato trovato al proprio domicilio appare incongruo.
Inoltre, nessuno l'aveva avvisato sugli orari di presenza obbligatoria a casa,
ciò che peraltro contrastava con il suo stato di salute.
E. Nella
risposta del 19 maggio 2010 (doc. V) l'assicuratore malattia ha innanzitutto
evidenziato che il datore di lavoro dell'attore era in mora con il pagamento
dei premi assicurativi LCA dal 2008 con un arretrato che ammontava, a quel
momento, a Fr. 35'000.- circa, cifra che ha cercato di recuperare adottando la
procedura ordinaria di incasso conformemente agli artt. 19-21 LCA ed agli artt.
9-11 CGA.
L'assicuratore
malattia ha rilevato che il contratto assicurativo è ancora in vigore, ma il
suo obbligo legale di erogare prestazioni è sospeso dal dicembre 2008, quindi
non può riconoscere all'attore delle prestazioni assicurative a dipendenza del
contratto assicurativo con la ditta __________, visto che la sua malattia è
sorta nel periodo di sospensione delle prestazioni.
Riguardo all'inabilità
lavorativa dell'attore, CV 1 ha rilevato che la prima inabilità è già stata
indennizzata dal suo datore di lavoro con il pagamento del salario. Peraltro,
essa è stata giustificata con il certificato del dottor __________ del 18 settembre
2009, il quale si è limitato ad attestare 10 giorni di riposo e cure per malattia,
mentre è solo il 6 novembre 2009 che ha chiarito trattarsi di una virosi
respiratoria.
Per quanto concerne il
secondo periodo di inabilità lavorativa, terminata il 9 novembre 2009 con la
cessazione del rapporto di lavoro, lo stesso è stato giustificato tardivamente
all'assicuratore. È infatti solo il 27 ottobre 2009 che il dottor __________ ha
certificato una sindrome depressiva reattiva in terapia farmacologica, per la
quale ha consigliato dell'attività fisica.
La documentazione
medica prodotta, poca e lacunosa, ha comportato la violazione dell'art. 39 LCA,
che impone all'interessato di partecipare all'accertamento delle pretese
assicurative.
Anche il medico
fiduciario interpellato ha ritenuto che il periodo di inabilità lavorativa dell'attore
dal 1° ottobre 2009 non fosse stato sufficientemente documentato. Di
conseguenza, l'attore è l'unico responsabile per non avere debitamente
comprovato la presenza di una malattia che gli desse diritto a percepire delle
indennità per perdita di guadagno.
Soltanto l'inabilità
dal 18 al 27 settembre 2009 risulta giustificata, ma dato che parte attrice ha
già percepito il salario dal datore di lavoro, non esiste più un diritto a prestazioni
assicurative.
F. Il
4 giugno 2010 (doc. VII) il convenuto ha prodotto la documentazione attestante
la situazione debitoria del datore di lavoro dell'attore, che comprova che __________
era stata richiamata e diffidata più volte per il pagamento dei premi
assicurativi (docc. 17-19) e che il contratto assicurativo con questa ditta era
sospeso dal 30 novembre 2008 per mancato pagamento dei premi, tanto che anche
delle indennità giornaliere per altri dipendenti non hanno potuto essere
riconosciute e versate (doc. 20).
G. L'8
giugno 2010 (doc. IX) il rappresentante dell'attore ha chiesto la sospensione
della causa fino a fine anno. A seguito di questa richiesta, il Tribunale ha
indetto un'udienza di discussione (doc. X), che si è svolta il 15 settembre
2010 (doc. XIII).
Il 1° ottobre 2010
(doc. XIV) l'assicuratore malattia ha ribadito che dalla pretesa dell'attore
debba essere escluso il salario di settembre 2009, già versato dall'ex datore
di lavoro. Ha poi precisato la procedura di messa in mora adottata in caso di
mancato pagamento dei premi LCA, producendo specifica documentazione attestante
la situazione debitoria della succitata ditta, ciò che ha comportato la
sospensione delle prestazioni dal 2008.
L'attore ha prodotto
il certificato di salario del mese di settembre 2009 (doc. B), dal quale
emergerebbe che non gli sono stati riconosciuti i giorni di malattia; per il
mese di ottobre 2009, egli non ha invece ricevuto né il salario né le indennità
(doc. XVI).
D'avviso del convenuto,
questo nuovo documento non comprova ancora che, contrariamente a quanto
affermato dall'ex datore di lavoro (doc. 6), il salario per la malattia di
settembre 2009 non gli sarebbe stato corrisposto (doc. XVIII).
L'attore ha ribattuto
producendo l'estratto conto di ottobre 2009 (docc. C1 e C2), dal quale risulta
il pagamento del salario di settembre 2009, a suo dire senza i giorni di malattia (doc. XXII).
Il TCA ha esperito un
accertamento presso l'assicuratore (doc. XXIV), dando poi modo all'attore di
pronunciarsi (doc. XXV).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
2. Il
TCA è chiamato a stabilire se l'assicuratore è tenuto oppure no a versare all'attore delle indennità giornaliere a
dipendenza delle malattie avute dal 18 al 27 settembre 2009 e dal 1° ottobre al 9 novembre 2009,
contrariamente a quanto previsto dagli scritti del 21 ottobre 2009 e del 2
novembre 2009 di CV 1 inviati all'interessato, che esprimono il rifiuto di
assumersi entrambi i casi di malattia, ed in particolare il primo, siccome
l'assicurato avrebbe già ricevuto il salario dal datore di lavoro.
3. L'assicuratore convenuto ha rifiutato la
presa a carico di entrambe le malattie che hanno colpito l'attore nei periodi indicati, a motivo che a
quel momento lo stipulante della polizza assicurativa - in concreto, l'ex
datore di lavoro di parte attrice - non aveva pagato dei premi dovuti per la
polizza d'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia __________
(in particolare, la fattura del 28 maggio 2008, la fattura del 14 agosto 2008 e
quella del 3 dicembre 2008), malgrado le diffide (del 1° novembre 2008, del 20
dicembre 2008 e del 21 marzo 2009) e le ingiunzioni e, di conseguenza, il
contratto assicurativo - e quindi anche gli obblighi dell'assicuratore - era stato sospeso.
Vista la pretesa dell'attore di ottenere delle indennità
giornaliere a causa dell'inabilità
lavorativa del 100% sorta a seguito delle malattie che l'hanno colpito nei mesi
di settembre ed ottobre 2009, occorre preliminarmente verificare se l'assicuratore era legittimato a rifiutare
tale riconoscimento.
4. Dal
2 febbraio 2009 (doc. 5), ossia da quando ha iniziato a lavorare alle
dipendenze di __________, l'attore
è stato assicurato presso CV 1 per la perdita di guadagno in caso di malattia mediante
un (secondo) contratto d'indennità
giornaliera stipulato dal suo datore di lavoro con validità dal 1° febbraio
2008 al 31 dicembre 2010 (doc. 26: dal 1° al 31 gennaio 2008 le parti erano
vincolate da un altro (primo) contratto, che prevedeva l'80% di copertura per
720 giorni e 14 giorni d'attesa). Esso contemplava per tutto il personale della
ditta una copertura dell'80% del salario in caso di malattia per una durata
delle prestazioni di 720 giorni ed un periodo d'attesa di 3 giorni (doc. 28).
Il 1° luglio 2009 una
nuova polizza d'assicurazione, con validità sempre fino al 31 dicembre 2010
(doc. 3), ha sostituito la precedente (seconda) e prevedeva le stesse prestazioni
assicurative. Le Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA) per l'assicurazione d'indennità
giornaliera in caso di malattia __________, copertura in analogia alla LAMal, nell'edizione 05.2007 (doc. 3), ma che sottostà
alla LCA (doc. 3 art. 2.2), sono applicabili sia al contratto assicurativo in
essere nel 2008 sia a quello del 2009.
Secondo l'art. 9.1
CGA, il premio è contrattualmente calcolato per anno assicurativo ed è in
scadenza alla data indicata sulla fattura dei premi. In caso di pagamenti parziali,
rimangono dovute le rate non ancora pagate di un premio annuale. I premi parziali
possono subire modifiche, a seconda della modalità di pagamento contrattualmente
concordata.
Quanto al conteggio
del premio, in virtù dell'art. 10.1 CGA, con effetto all'inizio dell'anno
assicurativo, sarà fatturato un premio provvisorio sulla base delle masse salariali
annue provvisorie concordate contrattualmente. Il premio definitivo sarà calcolato
sulla base delle indicazioni che il contraente deve fornire ogni anno alla fine
dell'anno assicurativo o dopo lo scioglimento del contratto. A tale scopo, il
contraente riceve dalla CV 1 un formulario per la dichiarazione della massa
salariale e un apposito foglio d'istruzione.
Per l'art. 11.1 CGA,
il debitore dei premi è il contraente. Se il premio o premio parziale non viene
versato nei termini dovuti, il contraente sarà esortato mediante lettera
raccomandata di provvedere al pagamento entro 14 giorni dalla data d'invio del
sollecito inviato per raccomandata. Se il pagamento dell'importo della fattura
comprensivo di spese per i richiami non perviene nel corso di tale termine di
richiamo legale, l'obbligo della CV 1 a versare prestazioni è sospeso a partire
dalla scadenza del termine di richiamo.
Per nuovi danni
verificatisi durante l'interruzione della copertura, l'art. 11.2 CGA prevede
che la CV 1 non eroga prestazioni. Per i casi correnti durante il periodo
dell'interruzione della copertura non vengono erogate prestazioni.
Giusta l'art. 11.3
CGA, la copertura è ripristinata un giorno dopo che tutti i premi, interessi di
mora, tassi per richiami ed esecuzioni riguardanti tale contratto saranno stati
completamente saldati.
La CV 1 può esigere
per vie legali, entro 2 mesi dalla scadenza del termine di richiamo, i premi e
le tasse per richiami arretrati. Se la CV 1 non fa uso di tale diritto,
rinunciando al pagamento del premio arretrato, può recedere dal contratto. Non
è possibile compensare i premi arretrati con eventuali prestazioni derivanti
dal contratto assicurativo (art. 11.4 CGA).
È considerata
incapacità al lavoro, qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità
al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le
mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 13.3 CGA).
Secondo l'art. 14.1
CGA, l'obbligo della CV 1 a versare prestazioni inizia allo scadere del
differimento (periodo d'attesa) concordato contrattualmente. Il differimento vale
per ogni caso di prestazioni e viene computato alla durata dell'erogazione
delle prestazioni. I giorni del periodo senza copertura a causa di ritardo del
pagamento sono computati interamente alla durata delle prestazioni.
Per l'art. 15.1 CGA, la CV 1 garantisce per la
perdita di guadagno comprovata che si verifica a causa di un'incapacità lavorativa
assicurata. Variante assicurata, entità, durata e periodo di attesa sono
riportati in polizza.
Giusta l'art. 15.6
CGA, la premessa ai fini del versamento delle prestazioni è un'incapacità lavorativa
confermata da un medico di almeno il 50%. La CV 1 eroga l'indennità giornaliera
assicurata in proporzione al grado di incapacità lavorativa. A partire dal 70%
di incapacità lavorativa, la CV 1 eroga l'indennità giornaliera piena.
5. L'art.
20 LCA, a cui fa espressamente riferimento l'assicuratore nelle ingiunzioni di
pagamento dei premi non pagati ed a cui rinvia anche – implicitamente - il
citato art. 11.1 CGA, concerne l'"Obbligo della diffida. Conseguenze
della mora" dell'assicurato (cfr. nota marginale del disposto di
legge). Esso prevede che nel caso in cui il premio non sia stato pagato alla scadenza
o entro il termine di rispetto concesso dal contratto, il debitore debba essere
diffidato per iscritto a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della
mora, ad effettuare il pagamento entro quattordici giorni dall'invio della
diffida (cpv. 1). Se la diffida rimane senza effetto, l'obbligazione
dell'assicuratore è sospesa a datare dalla scadenza del termine di diffida
(cpv. 3).
La LCA regola il tema
della mora contrattuale in maniera diversa rispetto alle disposizioni del
Codice delle Obbligazioni (CO), nella misura in cui non fa dipendere la validità
della mora dalla data di ricezione da parte del debitore della diffida. Nonostante
il tenore della nota marginale dell'art. 20 LCA, la diffida non è obbligatoria;
essa diviene necessaria se l'assicuratore intende ottenere la sospensione dei
suoi obblighi contrattuali (TC SG in RUA XI n. 23; TC VD in RUA VI n. 107; TC
NE in RUA VI n. 113, citati in: Carré, Loi fédérale sur le contrat
d'assurance, Losanna 2000, pag. 210 ad art. 20 LCA).
Se l'assicuratore non
notifica una diffida al debitore, il primo non può liberarsi dei suoi obblighi
nel caso in cui si produca l'evento assicurato e neppure può recedere dal
contratto (Kuhn/ Montavon, Droit
des assurances privées, Losanna 1994, pag. 197).
Tuttavia, l'invio di
una diffida non è soggetto ad alcun termine se non a quello di due anni
previsto dall'art. 46 LCA, trascorso il quale il diritto dell'assicuratore al
pagamento del premio si prescrive (TC VD in RUA IX n. 52; RUA III n. 95, in: Carré, op. cit., pag. 212 ad art. 20
LCA). L'assicurato, infatti, non si trova in mora per il solo fatto che il
premio è scaduto: è necessario ancora che l'assicuratore lo diffidi. La diffida
deve informare il debitore in modo esplicito e completo su tutte le
conseguenze del ritardo nel caso in cui l'assicurato non adempia ai suoi
obblighi nel termine concessogli (Hasenböhler,
in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz über den
Versicherungsvertrag (VVG), Basilea 2001, n. 42 ad art. 20 LCA; DTF 128 III 186, in particolare consid. 2; SJ 2003 I pag. 215 e seg.). Una diffida che non indica le conseguenze
del mancato adempimento degli obblighi è irregolare e non può produrre gli
effetti che non sono stati citati (DTF 128 III 186; SJ 2003 I pag. 215 e seg.).
La legge accorda
comunque al debitore un termine legale di quattordici giorni (termine di
grazia) per provvedere al pagamento. Questo termine non inizia a decorrere
dalla notifica della diffida, ma dal momento del suo invio (STF in RUA XVIII n.
13, in: Carron, La loi fédérale
sur le contrat d'assurance, Friburgo 1997, n. 179 pag. 61; Kuhn/Montavon, op. cit., pagg. 189-193).
Contrariamente a
quanto è previsto dal CO, la messa in mora diventa effettiva – e l'assicurato
deve pure degli interessi moratori - se, alla scadenza del termine legale, il
debitore non ha ancora dato seguito al pagamento del premio. Qualora il termine
di grazia venga a scadere infruttuosamente, gli obblighi dell'assicuratore
vengono sospesi (art. 20 cpv. 3 LCA).
La sospensione dura
fino al pagamento completo del premio, oltre accessori, a meno che
un'intenzione diversa risulti dall'attitudine dell'assicuratore (DTF 112 II
463; DTF 103 II 204). Il pagamento, o semplicemente la maturazione di un altro
premio intervenuta successivamente a quello che è stato oggetto della diffida,
non hanno alcun effetto sulla sospensione. Ad ogni modo, l'assicuratore è
tenuto ad accettare il pagamento di un premio posteriore, a meno che non
intenda recedere dal contratto, possibilità questa cui non è obbligato (DTF 103
II 204).
Infine, se
l'assicuratore ha incassato il premio corrispondente al nuovo periodo d'assicurazione,
ciò non significa che egli abbia rinunciato a ricevere i premi dovuti per i
periodi anteriori e, ancor meno, che rinunci a sospendere le proprie
obbligazioni (Kuhn/ Montavon, op.
cit., pag. 189 segg.).
Se, invece, il
debitore adempie al suo obbligo contrattuale versando nei quattordici giorni di
tempo di cui alla diffida il premio dovuto all'assicuratore, egli si sottrae
alle conseguenze della mora. A tal proposito si osserva che l'obbligo
dell'assicuratore di versare le prestazioni resta salvaguardato durante tutto
il termine legale (termine di grazia) per gli eventi che potrebbero sopraggiungere
durante questo periodo. Tale obbligo permane anche se, più tardi, emergesse che
la diffida è rimasta senza effetto (art. 20 cpv. 3 LCA).
Se allo scadere del
termine di grazia il debitore ha pagato solo una parte del premio scaduto,
bisogna ritenere che egli non ha adempiuto ai suoi obblighi contrattuali. In
tal caso, gli obblighi dell'assicuratore sono sospesi (art. 20 cpv. 3 LCA),
anche se la parte ancora dovuta rappresenta una piccola porzione dell'intero
premio arretrato (Kuhn/Montavon,
op. cit., pagg. 194 e 195). A dipendenza delle circostanze, rimangono tuttavia
riservate le intenzioni diverse dell'assicuratore (DTF 112 II 463).
Alla luce di quanto
precede, dunque, quando il premio arretrato non venga versato prima
della scadenza del termine legale di quattordici giorni, la mora del debitore
diventa effettiva. Ciò comporta la sospensione degli obblighi dell'assicuratore
(art. 20 cpv. 3 LCA). Tuttavia, un contratto sospeso nei suoi effetti non
equivale ad un contratto estinto o rescisso; significa invece semplicemente che
gli obblighi dell'assicuratore sono sospesi, mentre il contratto
d'assicurazione in quanto tale resta vigente.
La sospensione degli
obblighi dell'assicuratore interviene a danno dell'assicurato che resta
debitore del premio. Si ribadisce quindi che, di regola, l'assicuratore non
ha obblighi nei confronti dell'assicurato se un evento si produce dopo
la scadenza infruttuosa del termine legale di diffida (quattordici giorni) (Kuhn/ Montavon, op. cit., pag. 198 e
seg.; Hasenböhler, op. cit., nn.
19-32 ad art. 21 LCA, pag. 334 segg.).
6. L'assicuratore
malattia ha osservato che, a causa del mancato pagamento da parte della
contraente __________ della fattura del 28 maggio 2008 di Fr. 7'025,25 per
premi del secondo semestre del 2008 (doc. 19), dal 1° novembre 2008 (doc. XIV) ha
sospeso il contratto assicurativo e quindi anche le sue prestazioni a favore
dei beneficiari di tale contratto, ossia i dipendenti della predetta ditta e
quindi anche dell'attore, che il 2 febbraio 2009 è entrato a far parte della
cerchia dei beneficiari dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia.
Occorre quindi
esaminare se il mancato pagamento del premio di Fr. 7'025,25 fatturato il 28
maggio 2008 poteva dare luogo alla sospensione dell'obbligo di prestazioni da parte dell'assicuratore e dunque al mancato riconoscimento all'attore del diritto
alle prestazioni derivanti dalle malattie di settembre ed ottobre 2009.
Con conteggio n. __________
del 27 settembre 2008 (doc. 19), l'assicuratore ha invitato il debitore dei premi a far fronte al suo
obbligo di pagamento, richiamando la sua attenzione sul ritardo nel pagamento
del conteggio n. __________ del 28 maggio 2008 per un importo di Fr. 7'025,25.
__________ aveva tempo
fino al 17 ottobre 2008 per dar seguito a questo richiamo di pagamento
(doc. 19).
Non avendo ricevuto
alcunché, il 1° novembre 2008 (doc. 19) l'assicuratore malattia ha inviato alla ditta debitrice un'ingiunzione
di pagamento riferita al credito di Fr. 7'025,25, oltre a Fr. 10.- di tassa
di ingiunzione, per un totale di Fr. 7'035,25.
Questo scritto ha il
seguente tenore:
" Pagamenti considerati fino al 01.11.2008. Un eventuale
pagamento avvenuto nel frattempo annulla la presente ingiunzione. (…)
LCA
art. 20 e 21: Se il premio non è pagato alla scadenza o entro il termine di
rispetto concesso dal contratto, il debitore dev'essere diffidato per iscritto
a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, ad effettuarne
il pagamento entro quattordici giorni dall'invio della diffida. Se la diffida
rimane senza effetto l'obbligazione dell'assicuratore è sospesa a datare dalla
scadenza del termine di diffida. Quando l'assicuratore non abbia richiesto
nelle vie legali il premio arretrato entro due mesi dalla scadenza del termine
fissato all'articolo 20 della presente legge si ritiene che sia receduto dal
contratto e abbia rinunciato al pagamento del premio.".
Questa diffida, che CV 1 denomina
ingiunzione di pagamento, indica la data del 25 novembre 2008 quale termine
entro cui pagare la somma richiesta.
Riassumendo, il TCA osserva che il 27 settembre 2008 l'assicuratore malattia ha sollecitato il datore di lavoro
dell'attore a corrispondere i
premi non pagati fatturati il 28 maggio 2008. Si tratta di un termine
supplementare di 20 giorni che il convenuto ha spontaneamente fissato al
debitore mediante un richiamo di pagamento (doc. XIV punto 2). Quindi,
non ottenendo entro il 17 ottobre 2008 il versamento dei premi dovuti, a
decorrere dal 25 novembre 2008 (termine fissato in 25 giorni e dunque addirittura
quasi doppio dei 14 giorni previsti dalla legge - termine di grazia),
data stabilita con l'ingiunzione di pagamento del 1° novembre 2008, l'assicuratore era legittimato a procedere con
la sospensione dei propri obblighi in virtù del citato art. 20 cpv. 3 LCA.
Il sopraggiungere di
una situazione di ritardo nel pagamento dei premi non ha infatti – come visto -
per effetto la rescissione del contratto d'assicurazione, ma unicamente la sospensione
della protezione assicurativa (Hasenböhler,
op. cit., n. 78 ad art. 20 LCA, pag. 327; DTF 103 II 204, 208 = SVA XIV n. 32
pag. 150 = Pra 1977 pag. 478).
7. Va
rilevato come il contenuto della diffida del 1° novembre 2008 inviata
dall'assicuratore ricalchi il tenore dell'art. 21 LCA, secondo cui:
" Quando l'assicuratore non abbia richiesto nelle vie
legali il premio arretrato entro due mesi dalla scadenza del termine fissato
all'articolo 20 della presente legge si ritiene che sia receduto dal contratto
e abbia rinunciato al pagamento del premio. (cpv. 1)
Se
l'assicuratore ha richiesto il premio o l'ha accettato più tardi, la sua responsabilità
rinasce dal momento in cui il premio arretrato venga pagato con interessi e
spese. (cpv. 2)".
Qualora gli effetti
del contratto siano sospesi (art. 20 cpv. 3 LCA) e l'assicuratore non intenti
una procedura esecutiva nei due mesi che fanno seguito alla scadenza del
termine di grazia, v'è la presunzione irrefragabile – che esclude l'apporto
della prova del contrario (STF in RUA VIII n. 109, in: Carré, op. cit., pag. 218 ad art. 21 LCA) - che egli voglia
recedere dal contratto e quindi che rinunci al pagamento del premio arretrato
(TComm. ZH in RUA XIV n. 33, in: Carron,
op. cit., n. 194 pag. 67), fatto comunque salvo quanto prescritto al capoverso
2 dell'art. 21 LCA.
Il contratto, ai
termini dell'art. 21 cpv. 1 LCA, si estingue dunque ex nunc e non
ab initio. Anziché attendere che la presunzione irrefragabile sia
effettiva (presunzione di rescissione), l'assicuratore ha la possibilità di
dichiarare espressamente che vuole recedere dal contratto. Per far ciò, egli
non deve aspettare che sia trascorso il periodo di due mesi, ma può dichiarare
la sua volontà immediatamente (Kuhn/Montavon,
op.cit., pag. 199).
Se l'assicuratore
recede effettivamente dal contratto, qualunque sia il modo in cui ciò avvenga
(per dichiarazione dell'assicuratore o alla scadenza del termine di due mesi),
giusta l'art. 21 cpv. 1 LCA egli perde automaticamente ogni diritto a ricevere
Fatti
i premi arretrati ed a rivendicare le prestazioni precedentemente fornite. V'è
dunque una finzione della rinuncia da parte dell'assicuratore per il recupero
dei premi arretrati (Kuhn/Montavon,
op. cit., pag. 198 e seg.; Hasenböhler,
op. cit., nn. 4-18 ad art. 21 LCA, pag. 330 segg.).
Se l'assicuratore non
ha intenzione di recedere dal contratto può pretendere dal debitore che
quest'ultimo dia seguito ai suoi obblighi. Ciò significa che può esigere
dall'assicurato l'esecuzione del contratto e quindi il pagamento del premio
ormai scaduto. Onde evitare che si crei una situazione di presunzione di rinuncia
all'adempimento contrattuale (art. 21 cpv. 1 LCA), il creditore può introdurre
al competente ufficio una procedura esecutiva atta a recuperare il premio
arretrato. Il creditore deve agire nel periodo di due mesi che ha fatto seguito
alla diffida legale di pagamento. Infatti, se in questo lasso di tempo
l'assicuratore non si attiva per recuperare il premio, sussiste la presunzione
di rinuncia a recuperare il premio arretrato (TC ZG in RUA XIX n. 30, in: Carron, op. cit., n. 189 pag. 65).
Se l'assicuratore,
trascorso il termine legale di grazia di quattordici giorni, sceglie di
ottenere il pagamento del premio - e quindi di non rinunciare al contratto – e
concede ancora del tempo all'assicurato prima di procedere con il recupero del
premio, il contratto rimane ugualmente sospeso conformemente all'art. 20 cpv. 3
LCA (STF in RUA V n. 124, in: Carré,
op. cit., pag. 220 ad art. 21 LCA).
Nell'eventualità in
cui la procedura esecutiva abbia avuto esito favorevole o che il creditore
abbia accettato più tardi il pagamento del premio arretrato comprese le spese e
gli interessi moratori (art. 21 cpv. 2 LCA) - anche se gli ammontari di questi
ultimi dovessero essere esigui (DTF 112 II 463) -, gli obblighi dell'assicuratore
rinascono dal momento in cui l'importo del premio arretrato è stato interamente
pagato (ex nunc). Il pagamento non esplica effetti retroattivi a
partire da quando gli obblighi dell'assicuratore sono stati sospesi (TD BE in
RUA XIII n. 91, in: Carron, op.
cit., n. 196 pag. 67).
Gli obblighi
dell'assicuratore rinascono dunque soltanto a condizione che egli abbia
accettato più tardi il pagamento del premio scaduto (Kuhn/Montavon, op. cit., pag. 202).
Come indicato in
precedenza, se l'assicuratore accetta il pagamento del nuovo premio prima
che il premio arretrato sia stato soluto, ciò non significa che egli rinunci
alla sospensione del contratto. L'assicuratore può prevalersi della sospensione
della copertura anche se il precetto esecutivo teso al recupero del premio
scaduto è notificato dopo il pagamento del nuovo premio (DTF 103 II 204).
La sospensione della
copertura assicurativa si ripercuote sugli obblighi dell'assicuratore, e né la
scadenza né il pagamento di un premio susseguente hanno per effetto che la
garanzia contrattuale fornita dall'assicuratore torni in vigore (DTF 103 II
204, STF in RUA XIV n. 32, in: Carron,
op. cit., n. 188 pag. 65). Il rapporto d'assicurazione fra l'assicuratore e
l'assicurato rinasce soltanto per accordo delle parti (STF in RUA VIII n.
25/109, in: Carré, op. cit., pag.
218 ad art. 21 LCA). Grazie al solo pagamento, l'assicurato non può infatti
rimettere unilateralmente in vigore il contratto: il pagamento va infatti
accettato da parte dell'assicuratore (art. 21 cpv. 2 LCA).
8. Questo
Tribunale osserva in primo luogo che il contenuto della diffida (ingiunzione di
pagamento) notificata all'ex datore di lavoro dell'attore il 1° novembre 2008
rispetta le esigenze formali previste dalla legge e chiarite dalla
giurisprudenza federale (DTF 128 III 186), per cui l'assicuratore poteva
legittimamente sospendere il contratto in oggetto.
Con sentenza del 25
aprile 2002, pubblicata in DTF 128 III 186, il Tribunale federale ha infatti
ritenuto che la diffida prevista dall'art. 20 cpv. 1 LCA, con cui
l'assicuratore diffida il debitore a pagare entro quattordici giorni il premio
scaduto, deve indicare tutte le conseguenze della mora e cioè non solo
la sospensione della copertura assicurativa a partire dalla scadenza del
termine di cui all'art. 20 cpv. 3 LCA, ma anche il diritto dell'assicuratore di
recedere dal contratto rispettivamente la presunzione di tale recesso secondo l'art.
21 cpv. 1 LCA.
L'esigenza di una
diffida scritta che ricordi al debitore quali siano le conseguenze del ritardo
nel pagamento del premio scaduto nel termine di quattordici giorni è data
principalmente per proteggere l'assicurato. Se infatti si avvertisse
l'assicurato unicamente che, qualora il premio scaduto non fosse pagato nel termine
legale, gli obblighi dell'assicuratore verrebbero sospesi, l'interessato non
potrebbe di certo immaginare – visto che la diffida, incompleta, lo indurrebbe
in errore su questo punto – che dalla scadenza di detto termine l'assicuratore
abbia pure il diritto di recedere dal contratto.
Solo una diffida
effettuata correttamente, in conformità all'art. 20 LCA, può provocare la
valida messa in mora del debitore del premio e la sospensione degli obblighi
dell'assicuratore. La diffida non deve comunque essere obbligatoriamente
inviata per raccomandata. L'atto che contiene ciò che prevede la legge è valido
anche se non è stato spedito con un invio raccomandato, a condizione tuttavia
che la sua notifica possa essere provata. Nel caso di comunicazioni che
sospendono gli obblighi propri dell'assicuratore, l'onere della prova
dell'invio spetta infatti a quest'ultimo (TC SZ in RUA XIV n. 29, in: Carron, La loi fédérale sur le contrat
d'assurance, Friburgo 1997, n. 184 pag. 63).
Come indicato in
precedenza, la messa in mora dell'assicurato si concretizza quando dall'invio –
e non dalla notifica - della diffida trascorre infruttuoso il termine legale di
quattordici giorni ossia se, in questo lasso di tempo, il debitore non procede
a versare all'assicuratore il premio scaduto. La diffida è un atto che va comunque
notificato all'assicurato, il quale deve essere messo in condizione di sapere
quando scade il termine di grazia di quattordici giorni per effettuare il
pagamento dei premi scaduti.
9. Nella
presente fattispecie, il 1° novembre 2008 l'assicuratore ha notificato a __________ una diffida - denominata ingiunzione di pagamento - per la fattura n. __________
del 28 maggio 2008 di Fr. 7'025,25 ancora non pagata, mettendo la ditta al
corrente sulla data di scadenza (25 novembre 2008) entro cui doveva validamente
eseguire il pagamento dell'importo dovuto.
Sotto questo aspetto,
dunque, il comportamento del convenuto non è censurabile, avendo esso diffidato
per iscritto il debitore ad effettuare il versamento dei premi arretrati entro
un termine addirittura maggiore del termine di grazia di quattordici giorni
previsto dall'art. 20 cpv. 1 LCA.
La diffida del 1°
novembre 2008 ha pure avvertito lo stipulante della polizza assicurativa di tutte
le conseguenze legali derivanti dal mancato pagamento nel termine di grazia dei
premi LCA ancora scoperti (mora dello stipulante), così come previsto dalla LCA
(DTF 128 III 190 consid. 2f).
D'un canto, infatti, essa ha invitato l'ex
datore di lavoro dell'attore a
effettuare il pagamento del dovuto entro venticinque giorni, per d'evitare di procedere con l'incasso del premio per via esecutiva.
D'altro canto, il convenuto ha avvertito lo
stipulante moroso che, in caso di inadempienza entro il termine (legale), gli
obblighi dell'assicuratore sarebbero stati sospesi sino al pagamento del debito
e che, all'occorrenza, il contratto assicurativo avrebbe potuto essere
rescisso.
Questa diffida
contempla quindi entrambe le conseguenze possibili della mora (art. 20 cpv. 1
LCA): sia la sospensione della copertura assicurativa e quindi anche degli
obblighi dell'assicuratore nei confronti della parte contraente a partire dalla
scadenza del termine di grazia (art. 20 cpv. 3 LCA), sia il diritto dello
stesso assicuratore di recedere dal contratto assicurativo in essere.
Secondo questo
Tribunale, la diffida in esame va di conseguenza considerata conforme ai
dettami di legge (artt. 20 e 21 LCA) e dunque può regolarmente produrre gli
effetti giuridici previsti per ciò che concerne la copertura assicurativa relativa
all'attore.
V'è stata dunque una
valida messa in mora dello stipulante della polizza indennità perdita di
guadagno da parte dell'assicuratore.
Considerandi
10.
Come
visto, la diffida è del 1° novembre 2008 ed il termine per pagare i premi dovuti
è scaduto, infruttuoso, il 25 novembre 2008.
Dalla schermata dei
premi insoluti da __________ prodotta dall'assicuratore malattia (doc. 21), risulta
che al 28 settembre 2010 il datore di lavoro dell'attore presentava un debito per
premi e tasse d'ingiunzione ammontante a Fr. 42'677,40.
Fra questi debiti v'è anche
l'importo di Fr. 7'025,25 richiesto alla ditta stipulante il 28 maggio 2008, che
in seguito è stato ridotto a Fr. 3'706,70 (denominato "conteggio da
saldo"). Infatti, quest'ultima cifra, che è riportata nella succitata tabella
elettronica agli atti, deriva da pagamenti parziali intervenuti successivamente
alla diffida (ingiunzione di pagamento) di CV 1. Al riguardo, va segnalato che il
13.
novembre 2008 il debitore ha versato ("versamento PVR") la somma di
Fr. 1'500.- (cfr. finca "Data reg.") ed il 5 febbraio 2009 ha pagato ("versamento PVR") Fr. 1'818,55. Deducendo quindi questi due importi dal
totale dovuto, si ottiene il debito di Fr. 3'706,70 (Fr. 7'025,25 - Fr. 1'500 -
Fr. 1'818,55), presente nella tabella e quindi ancora attuale.
Pertanto, lo
stipulante l'assicurazione d'indennità perdita di guadagno ha effettuato dei
pagamenti parziali che, come visto, non sono comunque sufficienti per impedire
la sospensione del contratto assicurativo in essere dal 1° febbraio 2008 (riferito
al pagamento del 13 novembre 2008, siccome antecedente la scadenza del periodo
di grazia) rispettivamente per riattivarlo (il pagamento del 5 febbraio 2009 è
posteriore alla sospensione del (secondo) contratto assicurativo, avvenuta il
26.
novembre 2008).
Per il mancato
pagamento di questo premio e di altri (premi provvisori gennaio-giugno 2009,
premi provvisori luglio-dicembre 2009 e premi provvisori gennaio-giugno 2010),
il 3 maggio 2010 l'assicuratore
malattia ha inoltrato una domanda d'esecuzione all'Ufficio
esecuzione di __________ per il mancato pagamento di Fr. 25'867,30 oltre interessi
del 5% dal 1° aprile 2010 (doc. 4/5).
Ciò stante, malgrado
la domanda di esecuzione legale per recuperare la somma di Fr. 7'025,25 (in realtà,
di Fr. 3'706,70, visto che Fr. 1'500.- sono stati versati il 13 novembre 2008 e
quindi entro il termine di diffida fissato il 1° novembre 2008, mentre gli
altri Fr. 1'818,55 sono stati pagati il 5 febbraio 2009) non sia intervenuta entro
i due mesi di tempo dalla scadenza del termine fissato all'art. 20 LCA (art. 21 cpv. 1 LCA), e meglio
entro il 25 gennaio 2009, il TCA osserva che l'assicuratore ha comunque proceduto a richiedere all'ex datore di
lavoro dell'attore diversi altri premi rimasti scoperti mediante richiami e
ingiunzioni.
Infatti, come risulta
dalla documentazione agli atti, il 14 agosto 2008 (doc. 19) l'assicuratore
malattia ha inviato alla precitata ditta il conteggio premi provvisorio relativo
all'intero anno 2008, con cui le ha fatturato l'importo di Fr. 3'318,55 a saldo, dato un totale dei premi di Fr. 13'320,60 ed una fatturazione già eseguita di Fr.
9'968,55. Non ottenendo però il pagamento di tale somma, il 1° novembre 2008
(doc. 22) l'assicuratore convenuto ha richiamato il debitore al pagamento di
Fr. 3'318,55 entro il 21 novembre 2008. Il 20 dicembre 2008 (doc. 19) il
creditore gli ha poi inviato un'ingiunzione di pagamento sempre per tale
importo, aumentato di Fr. 10.- di tassa d'ingiunzione, con termine di pagamento
al 13 gennaio 2009.
Oltre a ciò, il 3
dicembre 2008 (doc. 23) il convenuto ha trasmesso all'interessata il conteggio
premi provvisorio n. __________ portante sul periodo gennaio-giugno 2009, con
cui chiedeva il pagamento di Fr. 6'925,55 entro il 31 gennaio 2009. L'assicuratore ha emesso il 21 marzo 2009 (doc. 19) un'ingiunzione di pagamento di questa somma
entro il 14 aprile 2009, anch'essa aumentata di Fr. 10.- di tassa d'ingiunzione.
Il 19 febbraio 2009
(doc. 19) è giunto il conteggio premi definitivo riferito all'anno 2008, con
cui il convenuto ha chiesto il pagamento di Fr. 7'869,60. Il mancato pagamento
di tale somma ha comportato il 19 dicembre 2009 (doc. 19) l'emanazione di
un'ingiunzione di pagamento per l'importo di Fr. 7'874,60 entro il 7 gennaio
2010.
Il 23 luglio 2009
(doc. 19) è stato emanato il conteggio premi provvisorio per i premi del
secondo semestre del 2009 (Fr. 6'925,55), cui ha fatto seguito, il 24 ottobre
2009.
(doc. 19), un'ingiunzione di pagamento di Fr. 6'935,55 entro il 17 novembre
2009.
Inoltre, il conteggio
premi provvisorio per il periodo gennaio-giugno 2010 data del 29 novembre 2009
(doc. 19) e la relativa ingiunzione di pagamento è del 20 marzo 2010, con
termine per il pagamento di Fr. 6'970,50 al 13 aprile 2010.
Il 25 febbraio 2010
(doc. 19) l'assicuratore ha emesso il conteggio premi definitivo per l'anno
2009, che chiedeva a __________ di corrispondere l'ammontare di Fr. 10'049,60,
tenuto conto di un conteggio provvisorio di Fr. 13'991.- su un totale dovuto di
Fr. 24'040,60. Anche il saldo di Fr. 10'049,60 è stato oggetto di un'ingiunzione
di pagamento, il 22 maggio 2010 (doc. 19).
Infine, il 23 maggio
2010.
(doc. 18) l'assicuratore ha notificato allo stipulante il conteggio premi
provvisorio per il periodo luglio-dicembre 2010, chiedente l'importo di Fr.
6'960,50.
Quanto precede sta a
significare che CV 1 aveva la volontà di continuare il contratto in essere con __________,
sebbene non abbia avviato una procedura esecutiva entro due mesi come previsto
dall'art. 21 cpv. 1 LCA.
Va però rilevato che
l'assicuratore ha accettato due pagamenti (tardivi) parziali riferiti alla
fattura del 28 maggio 2008. Ma non solo, visto che dalla summenzionata tabella
riassuntiva (doc. 21) emerge che il 6 maggio 2009 la ditta debitrice ha versato
al convenuto ("Versamento PVR") anche l'importo di Fr. 1'000.- quale
acconto sulla fattura del 3 dicembre 2008 (doc. 23) relativa al premio
gennaio-giugno 2009 di Fr. 6'925,55. Comunque, i predetti pagamenti, siccome
parziali, non hanno fatto rinascere ex nunc gli obblighi
dell'assicuratore (art. 21 cpv. 2 LCA).
In tali circostanze, si
può quindi ammettere che viene a cadere la presunzione irrefragabile che il
convenuto sia receduto dal contratto ed abbia rinunciato al pagamento dei premi
arretrati.
11.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, deriva pertanto che gli obblighi
contrattuali dell'assicuratore sorti
con il contratto in essere dal 1° febbraio 2008 sono stati validamente sospesi per
la prima volta (ma anche successivamente) con la diffida del 1° novembre 2008,
vista la mora del datore di lavoro dell'attore.
In effetti, scaduto
infruttuoso il termine di grazia fissato al 25 novembre 2008, quindi ben al di
là dei 14 giorni di tempo previsti dalla legge – e ciò va a favore del contraente
dell'assicurazione LCA -, gli
obblighi dell'assicuratore sono
subito stati sospesi.
Il contratto
assicurativo è comunque sempre stato mantenuto in essere, ovvero non è mai
stato interrotto, ma soltanto sospeso.
Ciò comporta che dal 26
novembre 2008 (giorno successivo al termine di grazia entro cui doveva
pervenire il pagamento degli arretrati e che ha attivato la sospensione
contrattuale) l'assicuratore convenuto non era più vincolato a __________
a dipendenza della predetta copertura assicurativa.
Di conseguenza, la
richiesta dell'attore volta all'ottenimento del versamento di indennità
giornaliere a dipendenza delle malattie occorsegli nei mesi di settembre e di ottobre 2009 non può
trovare fondamento. Esse sono sorte durante il periodo di sospensione del (terzo)
contratto assicurativo per perdita di guadagno in vigore dal 1° luglio 2009, iniziato
il 26 novembre 2008 e che, non avendo il contraente fatto fronte al pagamento
dei premi arretrati (al 28 settembre 2010, come visto, il debito ammontava a
Fr. 42'677,40), è perdurato fino al fallimento della ditta decretato il 31
maggio 2010 dalla Pretura __________ di __________ (doc. XII).
12.
Stanti
così le cose, è dunque a giusta ragione che l'assicuratore malattia, seppure per motivi diversi da quelli qui
esposti, con gli scritti del 21 ottobre 2009 e del 2 novembre 2009 ha comunicato all'attore che non gli avrebbe
corrisposto alcuna prestazione d'indennità giornaliera per i casi di malattia annunciati.
Pertanto, vista la
sospensione del contratto assicurativo del 1° febbraio 2008 realizzatasi il 26
novembre 2008, che però si è forzatamente estesa anche al contratto in vigore
dal 1° luglio 2009, la pretesa dell'attore di riconoscergli un'indennità giornaliera per le malattie dal 18 al 27 settembre 2009 e
dal 1° ottobre al 9 novembre 2009 deve essere respinta.
E ciò,
indipendentemente dal fatto che, come ha osservato l'attore, egli, come gli altri
dipendenti, non fosse al corrente che il suo datore di lavoro da fine 2008 non
era in regola con il pagamento dei premi del contratto assicurativo per perdita
di guadagno e che quindi, in caso di malattia, nessun lavoratore avrebbe avuto
diritto di beneficiare delle prestazioni di indennità giornaliera.
Non è infatti compito dell'assicuratore
malattia - d'altronde, tale incombenza non sarebbe facilmente realizzabile -,
ma, semmai, del contraente medesimo (datore di lavoro), comunicare a tutti i beneficiari
(dipendenti) del contratto (collettivo) per perdita di guadagno che tale
contratto assicurativo è sospeso a causa del ritardo da parte dello stipulante di
pagare i premi dovuti.
Alla luce della
sospensione delle prestazioni assicurative e quindi anche del diritto
dell'attore di beneficiare di indennità giornaliere in caso di malattia, non è
quindi più necessario procedere all'esame della sua incapacità di lavoro dovuta
alle malattie che l'hanno colpito a fine 2009.
13.
Nella
commisurazione del valore di causa, esso è rappresentato dalla pretesa di
versamento di indennità giornaliere al 100% dal 18 al 27 settembre 2009 e dal
1° ottobre al 9 novembre 2009.
Secondo l'art. 49 cpv.
2.
LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di
sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del
diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare
all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e
senza il nominativo dell'attore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è respinta.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
alle parti ed alla FINMA, Berna.
Contro la presente
sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
L'atto di ricorso, in
3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Nelle cause a
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a
Fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione ed
a Fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori
il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e 117 LTF).
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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