36.2010.79
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2 dicembre 2010Italiano35 min
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Numero d'incarto:
36.2010.79
Data decisione, Autorità:
02.12.2010, TCA
Titolo:
Mancato pagamento di premi. Assicurato non ha mai comprovato di averli pagati. Tempestività del ricorso. Spese di diffida non dovute, perché Cassa non ha comprovato l'invio. Interessi di mora sono dovuti. Le spese esecutive non vanno rigettate con STCA. Nessuna indennità al ricorrente
DATA D'IMPOSTAZIONE
DIFFIDA
INCASSO PREMI
INTERESSI DI MORA
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO O DELLA PARTECIPAZIONE AI COSTI
ONERE DELLA PROVA
RIPETIBILI
TIMBRO POSTALE
art. 64 LAMAL
art. 64A LAMAL
art. 26 LPGA
art. 56 LPGA
art. 61 let. g LPGA
art. 105a OAMAL
art. 105b OAMAL
art. 105d OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.79
TB
Lugano
2 dicembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 maggio 2010 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14 aprile
2010 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. Nel
2009 RI 1, 1949, era affiliato ad CO 1 per l'assicurazione malattia
obbligatoria LAMal con franchigia di Fr. 2'500.- ed un premio di Fr. 171,10 al
mese (doc. XXIV).
B. Il
19 aprile 2009 (doc. 8) la Cassa malati ha inviato all'assicurato un richiamo
di pagamento per il premio di aprile 2009 fatturato il 7 marzo 2009 (doc. 2),
con invito a versare il dovuto (Fr. 171,10) entro il 6 maggio 2009, altrimenti l'invio
di un ulteriore termine di pagamento avrebbe comportato delle spese
amministrative di Fr. 40.-.
Non avendo ottemperato
al pagamento, il 16 maggio 2009 (doc. 9) la Cassa malati ha sollecitato l'assicurato fatturando l'importo di Fr. 211,10, da versare entro il 31 maggio 2009.
C. Sempre
il 16 maggio 2009 (doc. 10) CO 1 ha emesso un richiamo di pagamento per il
premio di maggio 2009, fatturato l'11 aprile 2009 (doc. 3), invitando l'assicurato
a saldarlo entro il 2 giugno 2009, pena la maggiorazione di Fr. 40.- di spese amministrative
qualora avesse dovuto sollecitarlo.
D. Il
29 giugno 2009 (doc. 11) la Cassa malati ha emesso un sollecito per i premi di
aprile 2009, maggio 2009 e giugno 2009 per un credito di Fr. 513,30, a cui si aggiungono
Fr. 4,15 per interessi del 5% dal 1° maggio 2009 al 29 giugno 2009 e Fr. 100.-
di spese amministrative. Il sollecito avvisava l'assicurato che se il pagamento
del totale di Fr. 617,45 non fosse avvenuto entro 30 giorni, la Cassa malati avrebbe proceduto per vie esecutive ed in seguito con la sospensione delle prestazioni.
E. Fondandosi
sulla domanda di esecuzione del 3 agosto 2009 (doc. 12) della Cassa malati, il 13
agosto 2009 (doc. 13) l'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ ha fatto
spiccare il precetto esecutivo n. __________, che nel contenuto ricalca il citato
sollecito.
F. Con
decisione del 7 settembre 2009 (doc. 14) CO 1 ha rigettato in via definitiva l'opposizione
formulata dal debitore del summenzionato PE, contro cui l'assicurato ha
inoltrato opposizione il 14 ottobre 2009 (doc. 15).
G. Il
19 luglio 2009 (doc. 17) la Cassa malati ha emesso un richiamo di pagamento nei
confronti dell'assicurato per il premio di luglio 2009, a cui ha fatto seguito il 16 agosto 2009, visto il mancato versamento del dovuto, un sollecito
di pagamento portante sul credito di Fr. 171,10 e su Fr. 40.- di spese
amministrative, per un totale di Fr. 211,10 da corrispondere entro il 31 agosto
2009.
H. Anche
il premio LAMal di agosto 2009 è stato oggetto il 16 agosto 2009 (doc. 19) di
un richiamo di pagamento, sfociato, poi, nel sollecito del 28 settembre 2009
(doc. 20) portante però anche sui premi di luglio 2009, agosto 2009 e settembre
2009.
Fatti
I. Con
precetto esecutivo n. __________ del 9 novembre 2009 (doc. 22) fatto spiccare
dall'UEF di __________, la Cassa malati ha chiesto all'assicurato il pagamento
dei tre citati mesi di premi oltre alle spese amministrative e agli interessi
dal 1° agosto 2009.
L. L'opposizione
al PE è stata rigettata in via definitiva dalla Cassa malati con decisione del
30 novembre 2009 (doc. 23), contro cui il debitore ha formulato opposizione il
15 gennaio 2010 (doc. 24).
M. Con
un'unica decisione su opposizione del 14 aprile 2010 (doc. A) CO 1 ha respinto
le opposizioni del 14 ottobre 2009 e del 15 gennaio 2010, confermando che l'assicurato
è tenuto al pagamento dei premi LAMal dei mesi da aprile a settembre 2009
compresi, per un credito di Fr. 1'026,60 (Fr. 171,10 x 6 mesi), oltre a spese
amministrative di Fr. 200.- e ad interessi del 5% dal 1° maggio 2009
rispettivamente dal 1° agosto 2009.
La Cassa malati ha precisato che poiché l'opponente
era in ritardo con il pagamento di alcuni premi, non ha potuto dare seguito
alla disdetta contrattuale del 22 novembre 2008 e pertanto i premi del 2009,
quali quelli da aprile a settembre, sono dovuti.
Fondandosi sull'art.
5.5 delle sue CGA, la Cassa malati ha giustificato la richiesta di Fr. 200.-
per spese di sollecito (Fr. 80.-) e per spese di riscossione (Fr. 120.-).
Ha inoltre confermato
la correttezza degli interessi di mora del 5% (art. 105a OAMal) e delle spese
di esecuzione (art. 68 LEF).
La Cassa malati ha infine respinto le
pretese dell'assicurato di versamento degli importi di Fr. 950.- e di Fr. 2'406.-
a titolo di indennizzo per gli inconvenienti arrecatigli da questa
controversia.
N. Con
ricorso del 21 maggio 2010 (doc. I) RI 1 ha chiesto al Tribunale cantonale
delle assicurazioni di riconoscere il cambiamento di Cassa malati, di annullare
tutte le spese amministrative che il suo assicuratore gli ha chiesto "ingiustamente,
oltre a quelle di esecuzione e di interessi", come pure di indennizzarlo
per il tempo che il ricorrente ha dovuto dedicare a questa controversia, che
egli ha quantificato in Fr. 604.-. Ha infine preteso che sia la Cassa malati a comprovare che egli abbia effettivamente ricevuto i solleciti di pagamento in
questione.
O. Nella
sua risposta di causa dell'11 giugno 2010 (doc. IV) CO 1 ha chiesto in primo
luogo di dichiarare irricevibile il ricorso per tardività, subordinatamente di
respingerlo, a motivo che il ricorrente non ha comprovato di avere pagato i
premi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2009, che quindi
rimangono dovuti, oltre alle spese amministrative ed agli interessi moratori.
P. Il
2 luglio 2010 (doc. VII) il ricorrente, via fax, ha contestato tutti i
solleciti di pagamento, siccome spetta alla Cassa malati comprovarne l'avvenuta
ricezione da parte sua.
Inoltre, ha vantato un
diritto di "compensazione" del suo indennizzo per lo studio della presente
causa con le pretese della Cassa malati e ha ulteriormente chiesto un'indennità
di Fr. 611.-.
La Cassa malati ha contestato tutte le
pretese dell'assicurato ed ha ribadito la legittimità del suo credito di Fr. 1'026,60
(doc. IX).
Fra le parti sono
seguiti ulteriori scambi di corrispondenza (docc. X-XIII) di cui si dirà, se
necessario, nel proseguo di causa.
Il TCA ha acquisito
dalla Cassa malati della documentazione (docc. XXIV e XXV), sottoposta al
ricorrente per osservazioni.
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06
del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Considerandi
2.
La
parte resistente ha evidenziato l'irricevibilità del ricorso poiché, a suo
dire, sarebbe stato formulato tardivamente.
La Cassa malati ha rilevato che la
decisione su opposizione, datata 14 aprile 2010, è stata ritirata dall'assicurato
all'ufficio postale di __________ il 23 aprile 2010. In realtà, però, la raccomandata era già disponibile all'ufficio postale di __________, ovvero
all'indirizzo indicato dall'interessato alla Cassa malati, già il giorno dopo
la spedizione, mentre il ritiro è avvenuto il 23 aprile 2010, quindi oltre il
termine di giacenza di sette giorni.
Secondo costante giurisprudenza
(da ultimo: STF 9C_1042/2009 dl 7 settembre 2010, consid. 5.9; STF H 60/06 del
3.
maggio 2007, consid. 3), l'onere della prova circa l'atto e il momento della
notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità
che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 400 consid.
2a pag. 402). La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata
almeno con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di
assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid.
2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3 pag.
6), può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 43 consid.
3.
pag. 46; DLA 2000 no. 25 pag. 121).
Nella citata STF H 60/06 il Tribunale
federale ha ricordato che un atto, per principio, è considerato notificato alla
data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente e che quando il
tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di
conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario,
l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non
avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio
viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in
cui il destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta
"Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa pag. 34; 123 III 492
consid. 1; 119 V 89 consid. 4b/aa pag. 94; cfr. pure la sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni U 216/00 del 31 maggio 2001, consid. 6c, parzialmente
pubblicata in RAMI 2001 no. U 434 pag. 329).
Detto altrimenti, una decisione
amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come
notificata quando entra nella sfera d'influenza ("Machtbereich") del
destinatario (citata STF 9C_1042/2009, consid. 5.9; STF 8C_621/2007 del 5
maggio 2008, consid. 4.2). Non è per contro necessario che quest'ultimo la
prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza
(DTF 122 I 139 consid. 1 pag. 143). Ciò vale anche nel caso in cui il
destinatario dovesse avere designato o avere autorizzato una terza persona a
prendere in consegna i suoi invii postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica
al terzo autorizzato equivale a una notifica al destinatario medesimo (cfr.
Rtid 2005 II no 45 pag. 211 consid. 2 con riferimento). Infine, sempre secondo
giurisprudenza, è da considerarsi valida la notifica di una decisione
raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di una
semplice procura tacita, risultante dalle circostanze (DTF 110 V 36; cfr. pure
Rtid 2005 II no. 45 pag. 211 consid. 2 con riferimento).
Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza (STF I 935/06 del 21
febbraio 2008, consid. 3), la notificazione irregolare
di una decisione non deve comportare pregiudizio alla parte legittimata alla
sua impugnazione; per lei il termine di ricorso inizia a decorrere solo dalla
conoscenza effettiva della decisione (DTF 118 Ia 46 consid. 2a pag. 49 con
riferimenti). Ciò non significa tuttavia che l'interessata può differire a
piacimento il suo intervento: il principio della buona fede le impone di
informarsi dell'esistenza e del contenuto di un atto che la riguarda, non
appena ne sospetti l'esistenza, pena il rischio di vedersi opporre l'irricevibilità
del gravame per tardività (citata STF 9C_1042/2009, consid. 5.10; DTF 107 Ia 72
consid. 4a pag. 76; 102 Ib 91 consid. 3 pag. 93 seg.).
Una decisione cresce così in giudicato solo se il destinatario o la
persona legittimata a impugnare l'atto resta inattivo/a durante un periodo di
tempo corrispondente al termine di ricorso, aumentato del tempo ragionevolmente
necessario per informarsi della situazione (citata STF 9C_1042/2009, consid.
5.
; STF 6A.100/2006 del 28 marzo 2007, consid. 2.2.).
3.
Nel
caso in esame, dalla documentazione agli atti risulta che nel 2009 l'indirizzo del ricorrente era inizialmente a __________ (fermo posta).
Il 29 giugno 2009
(doc. 11) la Cassa malati gli ha scritto in via __________ a __________, mentre
il precetto esecutivo n. __________ gli è stato notificato in via __________ a __________
(doc. 13).
Nell'opposizione del
14.
ottobre 2009 (doc. 15) al rigetto d'opposizione del 7 settembre 2009 (doc.
14), l'assicurato ha indicato "quale unico indirizzo dove si elegge
domicilio" il "Fermo posta, __________".
Per contro, nell'opposizione
del 15 gennaio 2010 (doc. 24) al secondo rigetto d'opposizione, l'interessato
ha indicato quale indirizzo via __________, __________.
Il 14 aprile 2010
(doc. 27) CO 1 ha spedito all'assicurato la decisione su opposizione datata 13
aprile 2010 all'indirizzo conosciuto di __________, e meglio "c/o Agriturismo
__________, via __________, __________".
Come attesta la
ricerca postale Track & Trace agli atti, risulta che l'invio del 14
aprile 2010 è arrivato il giorno seguente a __________ e che quella mattina
stessa, per un ordine di rispedizione, esso è stato trasmesso a __________,
dove è giunto il 16 aprile 2010. Quello stesso giorno il postino ha tentato di
consegnare l'invio raccomandato all'assicurato, infruttuosamente, che è stato
quindi, come d'uso, avvisato per iscritto per il ritiro. Come prassi, poi, la
raccomandata è subito ritornata al punto di ritiro, quindi all'Ufficio postale
di __________ ed è solo il 23 aprile 2010 che RI 1 ha ritirato allo sportello
di __________ la decisione su opposizione della Cassa malati.
Ora, conformemente ai
principi giurisprudenziali suesposti, va qui ritenuto che la notifica della
comunicazione della Cassa malati all'assicurato è avvenuta soltanto il 23
aprile 2010.
Visto che l'intimazione
dell'invio raccomandato di CO 1 è stata infruttuosa il 16 aprile 2010 a __________, ed è quindi stato emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario,
va invero considerato che l'invio è stato validamente notificato quando è stato
ritirato alla Posta. Infatti, una decisione amministrativa o giudiziaria
intimata mediante invio raccomandato vale come notificata solo quando entra
nella sfera d'influenza del destinatario.
In concreto, ciò è
avvenuto il 23 aprile 2010 a __________, ossia allo scadere dei sette giorni di
giacenza dall'avviso di ritiro.
Stanti così le cose, i
trenta giorni previsti dall'art. 56 LPGA vengono a scadere lunedì 24 maggio
2010, per cui il ricorso al TCA del 21 maggio 2010 è perfettamente nei termini
legali.
La circostanza che la
raccomandata sia stata prima spedita all'indirizzo di __________ non pregiudica
il diritto dell'assicurato di impugnare tempestivamente la decisione su
opposizione della Cassa malati, poiché determinante, occorre ribadirlo, è il momento
in cui l'invio entra nella sfera di influenza del destinatario.
In effetti, quando la
raccomandata è giunta alla Posta di __________ il 15 aprile 2010, il ricorrente
nemmeno l'ha saputo e tanto meno ne è entrato in possesso. Non è quindi
possibile fare decorrere il termine ricorsuale di 30 giorni da quel momento.
Ad ogni buon conto,
qualora si considerasse, come ha rilevato la resistente, che il giorno 23
aprile 2010 il termine di giacenza di sette giorni fosse effettivamente già
scaduto se si ritenesse come giorno di avviso del ritiro il 15 aprile 2010
quando l'invio raccomandato è giunto alla Posta di __________, questo Tribunale
evidenzia che il ricorso presentato il 21 maggio 2010 non sarebbe comunque tardivo.
In tale evenienza,
infatti, in virtù dell'art. 38 cpv. 2bis LPGA, andrebbe fittiziamente
considerato che al settimo giorno dalla ricezione dell'avviso di ritiro, quindi
al 22 aprile 2010, l'interessato sia entrato in possesso della decisione su
opposizione della Cassa malati e che i trenta giorni decorrano dal giorno seguente,
dal 23 aprile 2010. Formulando ricorso il 21 maggio 2010, l'atto dell'assicurato è manifestamente tempestivo, il termine ricorsuale venendo infatti a
scadere domenica 23 maggio 2010, e meglio, il primo giorno feriale susseguente,
dunque il 24 maggio 2010.
Va qui inoltre
osservato che la resistente non ha spedito la decisione su opposizione ad un
indirizzo errato. Semplicemente, il ricorrente ha nel frattempo cambiato indirizzo
postale, senza però segnalarlo anche alla sua Cassa malati, ma avvertendo
(almeno) l'Ufficio postale di __________ di rispedirgli la corrispondenza al
nuovo recapito di __________.
Viste le
considerazioni che precedono, il TCA conclude che il ricorso formulato e
consegnato il 21 maggio 2010 è tempestivo.
Pertanto, sono dati i
presupposti per entrare nel merito dello stesso.
nel merito
4.
Giusta
l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati.
Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri
assicurati premi uguali (cpv. 1).
L'assicuratore può
graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le
regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L'Ufficio federale
stabilisce in modo unitario le regioni per l'insieme degli assicuratori (cpv.
2).
Per gli assicurati che
non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un
premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti).
Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora
compiuto 25 anni (giovani adulti; cpv. 3).
Il Consiglio federale
può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3 (cpv. 3bis).
Per gli assicurati
residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia
i premi sono calcolati in funzione dello Stato di residenza. Il Consiglio
federale emana prescrizioni sulla determinazione e l'incasso dei premi di
questi assicurati (cpv. 4).
L'ammontare dei premi
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere
approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono
prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione;
la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).
Per l'art. 64 cpv. 1
LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione
ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei
costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati
pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo
gli oneri familiari. Il Consiglio federale ne stabilisce l'ammontare (cpv. 5).
A norma dell'art. 64a
cpv. 1 LAMal se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi
entro la scadenza prevista, l'assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli
un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora
(cpv. 2).
L'art. 64a cpv. 2 LAMal prevede che se,
nonostante la diffida, l'assicurato non paga e se è già stata depositata una
domanda di continuazione dell'esecuzione per debiti, l'assicuratore sospende l'assunzione
dei costi delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato,
gli interessi di mora e le spese d'esecuzione non sono stati pagati integralmente.
Nello stesso tempo informa della
sospensione delle prestazioni l'ufficio cantonale incaricato di vigilare sul
rispetto dell'obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni
cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici.
A norma dell'art. 64a cpv. 3 LAMal se i
premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le
spese d'esecuzione sono pagati integralmente, l'assicuratore deve assumere i
costi delle prestazioni fornite durante la sospensione.
L'art. 64a cpv. 4 LAMal prevede che in
deroga all'articolo 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore
finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in
arretrato, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione. È fatto salvo l'articolo
7.
capoversi 3 e 4.
Il Consiglio federale disciplina le modalità
d'incasso dei premi e della procedura di diffida e i dettagli relativi alle
conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5 LAMal).
L'art. 90 OAMal
prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
A norma dell'art. 105a
OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'articolo
26.
capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno.
Per l'art. 105b cpv. 1 OAMal i premi e
le partecipazioni ai costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che
seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo
e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la
diffida, l'assicuratore deve impartire all'assicurato un termine di 30 giorni
al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua
attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga.
L'art. 105b cpv. 2 OAMal prevede che se
l'assicurato non paga entro il termine impartito, l'assicuratore deve avviare
una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo
distinto da altri eventuali pagamenti arretrati.
Per l'art. 105b cpv. 3 OAMal se l'assicurato
cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento
tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative,
se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e
sugli obblighi dell'assicurato.
Come rammenta l'art. 105d cpv. 1 OAMal
sul cambiamento di assicuratore in caso di mora, l'assicurato
è in mora ai sensi dell'articolo 64a
cpv. 4 LAMal a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui
all'art. 105b capoverso
1.
Per l'art. 105d cpv. 2 OAMal, se
l'assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l'assicuratore deve
informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni
ai costi e gli interessi di mora oggetto di una diffida fino a un mese prima
della scadenza del termine di disdetta o le spese d'esecuzione accumulate fino
a tale momento non sono integralmente pagate prima della scadenza di detto
termine.
Giusta l'art. 105d cpv. 3 OAMal, se le
somme in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono pervenute
all'assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta, quest'ultimo deve informare
l'assicurato che egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può
cambiare assicuratore soltanto al successivo termine previsto nell'articolo 7
capoversi 1 e 2 della legge.
5.
Nel
caso di specie la Cassa malati, con la decisione su opposizione, ha chiesto il
pagamento di sei mesi di premi per un importo di Fr. 1'026,60, oltre ad
interessi al 5% sui premi arretrati dal 1° maggio 2009 e dal 1° agosto 2009, ed
ha preteso il pagamento di Fr. 200.- a titolo di spese amministrative (art.
105b OAMal).
6.
Il
7.
marzo 2009 (doc. 2) CO 1 ha trasmesso all'insorgente la fattura per il premio
di aprile 2009, l'11 aprile 2009 (doc. 3) la fattura per il premio di maggio
2009, il 9 maggio 2009 (doc. 4) quella relativa al premio di giugno 2009, il 6
giugno 2009 (doc. 5) la fattura per il premio del mese di luglio 2009, l'11 luglio 2009 (doc. 6) la fattura del premio di agosto 2009 e l'8 agosto 2009 (doc. 7)
quella per il premio di settembre 2009.
Non ottemperando al
proprio dovere ex art. 90 OAMal di pagare i premi prima dell'inizio del mese corrispondente,
che in concreto corrispondeva sempre al primo giorno del corrispettivo mese,
dando seguito all'art. 64 cpv. 1 LAMal la Cassa malati ha diffidato l'assicurato per iscritto il 19 aprile 2009 (doc. 8) per il premio di aprile 2009,
il 16 maggio 2009 (doc. 10) per il premio di maggio 2009, il 19 luglio 2009
(doc. 17) per il premio di luglio 2009 ed il 16 agosto 2009 (doc. 19) per
quello di agosto 2009.
In tutti questi richiami di
pagamento la resistente ha richiesto il pagamento del premio originale di
Fr. 171,10 entro circa due settimane.
I premi di aprile 2009 (doc. 9) e di
luglio 2009 (doc. 19) sono stati poi richiesti dalla Cassa malati mediante due
distinti solleciti.
In entrambe le occasioni quest'ultima,
rifacendosi correttamente all'art. 105b cpv. 1 OAMal, ha impartito all'assicurato
un termine di 30 giorni al fine di permettergli di adempiere al suo obbligo ed
ha attirato la sua attenzione sulle conseguenze in cui sarebbe incorso se non avesse
pagato il dovuto.
Il 29 giugno 2009 (doc. 11) la Cassa malati ha emesso un altro sollecito riferito ai premi di aprile, maggio e giugno
2009, per un importo di Fr. 617,45 (Fr. 513,30 [credito] + Fr. 4,15 [interessi
dal 1° maggio 2009] + Fr. 100.- [spese amministrative]).
Anche in tal caso la Cassa malati ha concesso al ricorrente un termine supplementare di 30 giorni e ha indicato le
conseguenze della mora.
Lo stesso dicasi del secondo sollecito,
quello del 28 settembre 2009 (doc. 20), che porta sui premi di luglio, agosto e
settembre 2009, per un credito totale di Fr. 617,40 (Fr. 513,30 [credito] + Fr.
4,10 [interessi dal 1° agosto 2009] + Fr. 100.- [spese amministrative]).
Il TCA osserva che la legislazione definisce
questo atto come "diffida", mentre l'assicuratore l'ha intitolato
"sollecito". Ciò che conta, è che contenutisticamente i solleciti in questione
rispettano perfettamente l'art. 105b cpv. 1 OAMal e quindi sono validi.
Altrettanto corretti sono i due
precetti esecutivi fatti spiccare da CO 1 nei confronti dell'assicurato, visto
che il debitore non ha dato seguito né al primo né tanto meno al secondo
sollecito versando le somme richieste.
Infatti, l'art. 105b cpv. 2 OAMal
prevede che se l'assicurato non paga entro il termine impartito, l'assicuratore
deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi
successivi.
Ora, il PE n. __________ è stato emesso
il 13 agosto 2009 (doc. 13) ed il PE n. __________ è del 9 novembre 2009 (doc.
22).
7.
Stanti
così le cose, d'avviso di questo Tribunale, la Cassa malati resistente ha proceduto regolarmente nei confronti del ricorrente, rispettando le normative in
materia.
Va in effetti evidenziato che l'assicurato
non ha (mai) comprovato di avere invece versato al suo assicuratore i premi di
aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2009 richiestigli. Il ricorrente
si è sempre (solo) limitato ad affermare che le spese amministrative non sono
dovute, sostenendo sia che fossero inutili sia addirittura che egli non avesse
mai ricevuto i solleciti contemplanti queste spese. Nessuna prova, invece, di
avere ottemperato al suo obbligo di corrispondere i premi LAMal.
Di conseguenza, è a giusta ragione che CO
1.
ha preteso dall'assicurato la somma di Fr. 1'026,60, corrispondente ai
sei mesi di premi LAMal - da aprile a settembre 2009 - ancora insoluti (Fr.
171,10 x 6).
Su queste basi, è a buon diritto che,
fondandosi sull'art. 64a cpv. 1 LAMal in connessione con l'art. 105b cpv. 1
OAMal, la Cassa malati ha chiesto in due occasioni (richiamo di pagamento e sollecito)
al debitore di saldare i premi rimasti scoperti nel 2009.
A questo proposito, vista la lamentela
dell'insorgente, va esaminato se la Cassa malati poteva chiedergli Fr. 200.- per spese amministrative, giustificate in Fr. 80.- per le
spese di sollecito (Fr. 40.- x 2) ed in Fr. 120.- per spese di riscossione (Fr.
60.
- x 2).
8.
Nella
DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure
sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può
esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di
spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento
dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si
sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato
e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati
contemplino una regolamentazione al riguardo.
Questo principio è
stato inserito nell'art. 90 cpv. 5 OAMal in vigore dal 1° gennaio 2006 al 31
luglio 2007 (RU 2005 5639, pag. 5640), che prevedeva che se l'assicurato ha
causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo, l'assicuratore
può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari, nella
misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui
diritti e sugli obblighi degli assicurati.
Dal 1° agosto 2007
questa norma è stata sostituita dall'art. 105b cpv. 3 OAMal, per il
quale se l'assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere
evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in misura appropriata,
spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni
generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
Nel caso di specie, l'art.
5.2
delle Condizioni d'assicurazione per l'assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie secondo la LAMal (CA), nell'edizione 1° gennaio 2006
(doc. 1), prevede che, di regola, i premi sono riscossi a scadenza mensile,
devono essere pagati in anticipo e scadono il primo giorno di ogni mese.
Secondo l'art. 5.3 CA,
se è in ritardo con il pagamento del premio, la persona assicurata viene
avvertita con un sollecito in merito alle conseguenze del mancato pagamento,
con l'imposizione di un ulteriore termine per il pagamento dei premi in arretrato.
Se il pagamento non avviene entro il termine ulteriore concesso, i premi in
arretrato vengono riscossi in via esecutiva.
Per l'art. 5.5, le
spese, quali ad esempio le spese di sollecito e d'incasso, derivanti dagli
arretrati nel pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi vanno a
carico della persona assicurata.
In concreto, dagli
atti emerge che la Cassa malati, come visto, se per i richiami di pagamento non
ha aggiunto delle spese, per i solleciti del 16 maggio 2009 (doc. 9) e del 16
agosto 2009 (doc. 18), emessi in assenza di un qualsiasi pagamento, essa ha invece
imputato ogni volta Fr. 40.- a titolo di spese amministrative.
In seguito, con i
solleciti del 29 giugno 2009 (doc. 11) e del 28 settembre 2009 (doc. 20) l'assicuratore
ha preteso ogni volta la somma di Fr. 100.- (Fr. 200.- in totale) sempre per
spese amministrative, riferite, però, a tre mesi (sei in totale) di premi.
D'avviso di questo
Tribunale i Fr. 40.- richiesti per un solo mese di ritardo sarebbero eccessivi,
visto l'importo contenuto del premio non saldato (Fr. 171,10). Queste spese di
diffida (sollecito) andrebbero diminuite a Fr. 20.- se debitamente comprovate
da CO 1.
Alla stessa stregua,
anche le spese di Fr. 100.- (Fr. 200.-), se dovute non sarebbero proporzionate,
seppure trovino anch'esse il loro fondamento nell'art. 105b cpv. 3 OAMal e nell'art.
5.5
CA., le stesse potrebbero essere fissate in Fr. 50.-.
Tuttavia, ritenuto che
l'assicurato ha più volte sostenuto di non avere mai ricevuto i solleciti ha
sempre contestato di dovere delle spese amministrative ritenendole non dovute,
non correttamente recapitate e, comunque sproporzionate.
9.
Come
esposto al considerando 2, l'onere della prova circa l'atto e il momento della
notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità
che intende trarne conseguenze giuridiche.
Inoltre, l'autorità
sopporta le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la
sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito,
ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (citata STF
9C_1042/2009, consid. 5.9; DTF 129 I 8 consid. 2.2; DTF 124 V 400 consid. 2a).
La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la
comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo
della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia
stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1). Tuttavia, la
prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme
delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve
dei richiami (DTF 105 III 43 consid. 3).
Nel caso concreto la Cassa malati non ha comprovato di avere notificato al ricorrente i solleciti avendoli
peraltro spediti con la posta normale al suo indirizzo di via __________, __________
(v. doc. 20 e 11) rispettivamente a __________ (doc. 18 e 9). Ci si deve basare
quindi sulle dichiarazioni del destinatario e concludere che egli non li
ha ricevuti.
Di conseguenza, non è
possibile imputare al debitore dei premi queste spese amministrative (Fr. 40.-
x 2 rispettivamente Fr. 100.- x 2) per ogni sollecito.
Tutto ben considerato,
ne discende, quindi, che oltre ai premi arretrati del 2009 ammontanti a Fr. 1'026,60
(Fr. 171,10 x 6 mesi), la Cassa malati non ha diritto di pretendere dal ricorrente
il pagamento di spese amministrative siccome non comprovate adeguatamente.
10.
Infine,
l'assicuratore, con i due precetti esecutivi notificati al ricorrente, oltre
che, precedentemente, con i due summenzionati solleciti, ha chiesto anche
interessi di mora del 5% sui premi arretrati, e meglio dal 1° maggio 2009 per i
premi di aprile, maggio e giugno 2009 e dal 1° agosto 2009 per i premi di
luglio, agosto e settembre 2009.
Gli interessi sono
dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di
principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).
Per l'art. 26 cpv. 1
LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi
sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale
può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.
Il tasso per gli
interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA
è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA).
Inoltre, secondo l'art.
7.
cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni
spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso
inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla
fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di pagamento.
In specie, sul premio
di aprile 2009 sono allora dovuti interessi al 5% dal 1° aprile 2009, su quello
di maggio dal 1° maggio 2009, sul premio di giugno sono dovuti interessi dal 1°
al 30 giugno 2009 e così via. Appare quindi non corretto il carico di interessi
moratori in maniera generalizzata a partire dal 1° maggio 2009 rispettivamente
dal 1° agosto 2009 operato dalla Cassa malati.
Tuttavia, visto come l'assicuratore
abbia richiesto interessi unicamente a partire dal 1° maggio 2009 (anziché dal
1° aprile) e dal 1° agosto 2009 (anziché da 1° luglio), la sua pretesa va ammessa
così come esposta, siccome più favorevole al debitore.
11.
Oltre
a ciò, non va dimenticato che le spese esecutive vere e proprie non
formano oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione
per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition,
§ 164, pag. 414; K.
Ammon/F.
Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed.,
Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf
die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der
Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen,
muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di
rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile
pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA
K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004).
Il TCA non può
dunque pronunciare il rigetto delle spese esecutive di Fr. 50.- accollate all'assicurato
sia con il rigetto dell'opposizione del 7 settembre 2009 (doc. 14), sia con il
rigetto dell'opposizione del 30 novembre 2009 (doc. 23).
La decisione impugnata
va quindi modificata in tal senso.
12.
Infine,
per quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione
(premi, spese di sollecito), l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile
alle casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC
1984.
pag. 197) la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può
rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si
riferisce precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la
procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente
deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF.
13.
In
queste condizioni, la decisione su opposizione va
modificata, nel senso che il debito complessivo ammonta a Fr. 1'026,60 oltre interessi
del 5% come indicato.
Pertanto, le opposizioni al PE n. __________
del 13 agosto 2009 rispettivamente al PE n. __________ del 9 novembre 2009, entrambi
emanati dall'U__________ di __________, sono rigettate definitivamente limitatamente
alle cifre appena esposte.
14.
Da ultimo, il ricorrente ha chiesto che sia confermata la sua disdetta
data ad CO 1 nel 2008 e che quindi sia liberato dall'essere assicurato presso
questa Cassa malati.
Gli artt. 64a cpv. 4
LAMal e 105d cpv. 2 OAMal prevedono che gli assicurati in mora non
possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi e
le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione.
Dalla tabella riassuntiva prodotta
dalla Cassa malati pendente causa (doc. XXV/1) emergerebbe che, al 31 dicembre
2008, erano scoperti i premi LAMal di novembre e dicembre 2008.
Per questo motivo, in virtù dell'art.
105d cpv. 3 OAMal la Cassa malati non ha dato seguito alla disdetta del 22
novembre 2008 (doc. XXV) consegnata brevi manu dall'assicurato presso la
sede dell'assicuratore.
Inoltre, conformemente all'art. 105d
cpv. 2 OAMal, il 26 gennaio 2009 (doc. XXV/11) la resistente ha avvisato l'interessato
che la disdetta non aveva effetto, visto che al termine del contratto sussistevano
ancora degli arretrati non pagati. Il tema non va comunque approfondito alla
luce del fatto che non è stato oggetto di decisione formale e della decisione
su opposizione, come d'altronde la richiesta di risarcimento. Per questo motivo
il TCA non può entrare nel merito del problema sollevato dal ricorrente. La CO
1.
dovrà decidere in merito.
15.
L'insorgente
chiede l'assegnazione di un indennizzo per avere dovuto sottrarre del tempo alla
sua attività lavorativa come consulente tecnico, per la quale fattura di regola
Fr. 300.-/h. Per ogni scritto al TCA, ma già anche per quelli rivolti in
precedenza alla sua Cassa malati, l'assicurato ha quantificato le sue pretese
sia per il tempo dedicato alla presente controversia sia per le spese che essa
gli ha cagionato per questa problematica.
Per esempio, per la stesura del ricorso l'assicurato ha chiesto il
riconoscimento di Fr. 604.- ([Fr. 300.- x 2 h] + Fr. 4.- [trasporto]).
L'indennità per
ripetibili può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso
patrocinato in causa (art. 61 lett. g LPGA; DTF 112 V 86 consid. 4; DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 105 V 89 consid. 4; DTF 105 Ia 122;
DTF 99 Ia 580 consid. 4).
L'indennità è concessa
non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il
patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la
questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il
patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140 consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V
271.
= RCC 1983 p. 329).
L'Alta Corte federale
riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto
ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la
causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha
impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di
guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai
risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V
81.
consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394).
Nella fattispecie, le
condizioni previste dalla giurisprudenza non sono adempiute, visto che
l'impegno profuso dal ricorrente si limita ogni volta, al massimo, alla stesura
di una paginetta a mano, che sicuramente non può averlo impegnato per una e/o
due ore come egli sostiene, anche perché le osservazioni della Cassa malati non
erano di difficile comprensione. Inoltre, la mezza pagina delle prese di
posizione dell'interessato consiste per lo più, di regola, (soltanto) nel
postulare e nel quantificare un indennizzo per il tempo dedicato alla vertenza
con la Cassa malati, mentre per ciò che concerne il merito della questione egli
si è quasi sempre limitato a sostanzialmente affermare di non avere ricevuto i
due solleciti e che quindi le spese amministrative accollate (Fr. 200.-) non
sono dovute.
In queste circostanze,
non vanno assegnate ripetibili né possono essere rifuse le spese sostenute
dall'insorgente.
Ne discende che deve
essere respinta la rivendicazione di compensare il credito dei premi insoluti
per il 2009 chiesto dalla Cassa malati con la pretesa di indennizzo postulata
dal ricorrente.
16.
Stanti
così le cose, il ricorso deve essere parzialmente accolto ai sensi delle considerazioni
esposte.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
1.1. RI
1 è condannato a pagare alla Cassa malati CO 1 l'importo di Fr. 1'026,60 per i
premi LAMal di aprile-settembre 2009 rimasti scoperti, oltre interessi al 5% su
Fr. 342,20 dal 1° al 31 maggio 2009, su Fr. 513,30 dal 1° al 30 giugno 2009, su
Fr. 855,50 dal 1° al 31 agosto 2009 e su Fr. 1'026,60 dal 1° al 30 settembre 2009.
1.2. L'opposizione al PE n. __________ del 13 agosto 2009 fatto
spiccare dall'U__________ di __________ è rigettata definitivamente
limitatamente alla somma di Fr. 513,30, oltre interessi del 5% dal 1° maggio
2009 sui soli premi LAMal non pagati.
1.3. L'opposizione al PE n. __________ del 9 novembre 2009 emanato
dall'U__________ di __________ è rigettata definitivamente limitatamente all'importo
di Fr. 513,30, oltre interessi del 5% dal 1° agosto 2009 soltanto sui premi
LAMal scoperti.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Né si accordano ripetibili né rimborsi spese.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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