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Decisione

36.2010.79

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 dicembre 2010Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

precetto esecutivo n. __________ del 9 novembre 2009 (doc. 22) fatto spiccare

dall'UEF di __________, la Cassa malati ha chiesto all'assicurato il pagamento

dei tre citati mesi di premi oltre alle spese amministrative e agli interessi

dal 1° agosto 2009.

L. L'opposizione

al PE è stata rigettata in via definitiva dalla Cassa malati con decisione del

30 novembre 2009 (doc. 23), contro cui il debitore ha formulato opposizione il

15 gennaio 2010 (doc. 24).

M. Con

un'unica decisione su opposizione del 14 aprile 2010 (doc. A) CO 1 ha respinto

le opposizioni del 14 ottobre 2009 e del 15 gennaio 2010, confermando che l'assicurato

è tenuto al pagamento dei premi LAMal dei mesi da aprile a settembre 2009

compresi, per un credito di Fr. 1'026,60 (Fr. 171,10 x 6 mesi), oltre a spese

amministrative di Fr. 200.- e ad interessi del 5% dal 1° maggio 2009

rispettivamente dal 1° agosto 2009.

La Cassa malati ha precisato che poiché l'opponente

era in ritardo con il pagamento di alcuni premi, non ha potuto dare seguito

alla disdetta contrattuale del 22 novembre 2008 e pertanto i premi del 2009,

quali quelli da aprile a settembre, sono dovuti.

Fondandosi sull'art.

5.5 delle sue CGA, la Cassa malati ha giustificato la richiesta di Fr. 200.-

per spese di sollecito (Fr. 80.-) e per spese di riscossione (Fr. 120.-).

Ha inoltre confermato

la correttezza degli interessi di mora del 5% (art. 105a OAMal) e delle spese

di esecuzione (art. 68 LEF).

La Cassa malati ha infine respinto le

pretese dell'assicurato di versamento degli importi di Fr. 950.- e di Fr. 2'406.-

a titolo di indennizzo per gli inconvenienti arrecatigli da questa

controversia.

N. Con

ricorso del 21 maggio 2010 (doc. I) RI 1 ha chiesto al Tribunale cantonale

delle assicurazioni di riconoscere il cambiamento di Cassa malati, di annullare

tutte le spese amministrative che il suo assicuratore gli ha chiesto "ingiustamente,

oltre a quelle di esecuzione e di interessi", come pure di indennizzarlo

per il tempo che il ricorrente ha dovuto dedicare a questa controversia, che

egli ha quantificato in Fr. 604.-. Ha infine preteso che sia la Cassa malati a comprovare che egli abbia effettivamente ricevuto i solleciti di pagamento in

questione.

O. Nella

sua risposta di causa dell'11 giugno 2010 (doc. IV) CO 1 ha chiesto in primo

luogo di dichiarare irricevibile il ricorso per tardività, subordinatamente di

respingerlo, a motivo che il ricorrente non ha comprovato di avere pagato i

premi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2009, che quindi

rimangono dovuti, oltre alle spese amministrative ed agli interessi moratori.

P. Il

2 luglio 2010 (doc. VII) il ricorrente, via fax, ha contestato tutti i

solleciti di pagamento, siccome spetta alla Cassa malati comprovarne l'avvenuta

ricezione da parte sua.

Inoltre, ha vantato un

diritto di "compensazione" del suo indennizzo per lo studio della presente

causa con le pretese della Cassa malati e ha ulteriormente chiesto un'indennità

di Fr. 611.-.

La Cassa malati ha contestato tutte le

pretese dell'assicurato ed ha ribadito la legittimità del suo credito di Fr. 1'026,60

(doc. IX).

Fra le parti sono

seguiti ulteriori scambi di corrispondenza (docc. X-XIII) di cui si dirà, se

necessario, nel proseguo di causa.

Il TCA ha acquisito

dalla Cassa malati della documentazione (docc. XXIV e XXV), sottoposta al

ricorrente per osservazioni.

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06

del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

Considerandi

2.

La

parte resistente ha evidenziato l'irricevibilità del ricorso poiché, a suo

dire, sarebbe stato formulato tardivamente.

La Cassa malati ha rilevato che la

decisione su opposizione, datata 14 aprile 2010, è stata ritirata dall'assicurato

all'ufficio postale di __________ il 23 aprile 2010. In realtà, però, la raccomandata era già disponibile all'ufficio postale di __________, ovvero

all'indirizzo indicato dall'interessato alla Cassa malati, già il giorno dopo

la spedizione, mentre il ritiro è avvenuto il 23 aprile 2010, quindi oltre il

termine di giacenza di sette giorni.

Secondo costante giurisprudenza

(da ultimo: STF 9C_1042/2009 dl 7 settembre 2010, consid. 5.9; STF H 60/06 del

3.

maggio 2007, consid. 3), l'onere della prova circa l'atto e il momento della

notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità

che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 400 consid.

2a pag. 402). La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata

almeno con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di

assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid.

2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3 pag.

6), può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 43 consid.

3.

pag. 46; DLA 2000 no. 25 pag. 121).

Nella citata STF H 60/06 il Tribunale

federale ha ricordato che un atto, per principio, è considerato notificato alla

data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente e che quando il

tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di

conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario,

l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non

avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio

viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in

cui il destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta

"Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa pag. 34; 123 III 492

consid. 1; 119 V 89 consid. 4b/aa pag. 94; cfr. pure la sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni U 216/00 del 31 maggio 2001, consid. 6c, parzialmente

pubblicata in RAMI 2001 no. U 434 pag. 329).

Detto altrimenti, una decisione

amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come

notificata quando entra nella sfera d'influenza ("Machtbereich") del

destinatario (citata STF 9C_1042/2009, consid. 5.9; STF 8C_621/2007 del 5

maggio 2008, consid. 4.2). Non è per contro necessario che quest'ultimo la

prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza

(DTF 122 I 139 consid. 1 pag. 143). Ciò vale anche nel caso in cui il

destinatario dovesse avere designato o avere autorizzato una terza persona a

prendere in consegna i suoi invii postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica

al terzo autorizzato equivale a una notifica al destinatario medesimo (cfr.

Rtid 2005 II no 45 pag. 211 consid. 2 con riferimento). Infine, sempre secondo

giurisprudenza, è da considerarsi valida la notifica di una decisione

raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di una

semplice procura tacita, risultante dalle circostanze (DTF 110 V 36; cfr. pure

Rtid 2005 II no. 45 pag. 211 consid. 2 con riferimento).

Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza (STF I 935/06 del 21

febbraio 2008, consid. 3), la notificazione irregolare

di una decisione non deve comportare pregiudizio alla parte legittimata alla

sua impugnazione; per lei il termine di ricorso inizia a decorrere solo dalla

conoscenza effettiva della decisione (DTF 118 Ia 46 consid. 2a pag. 49 con

riferimenti). Ciò non significa tuttavia che l'interessata può differire a

piacimento il suo intervento: il principio della buona fede le impone di

informarsi dell'esistenza e del contenuto di un atto che la riguarda, non

appena ne sospetti l'esistenza, pena il rischio di vedersi opporre l'irricevibilità

del gravame per tardività (citata STF 9C_1042/2009, consid. 5.10; DTF 107 Ia 72

consid. 4a pag. 76; 102 Ib 91 consid. 3 pag. 93 seg.).

Una decisione cresce così in giudicato solo se il destinatario o la

persona legittimata a impugnare l'atto resta inattivo/a durante un periodo di

tempo corrispondente al termine di ricorso, aumentato del tempo ragionevolmente

necessario per informarsi della situazione (citata STF 9C_1042/2009, consid.

5.

; STF 6A.100/2006 del 28 marzo 2007, consid. 2.2.).

3.

Nel

caso in esame, dalla documentazione agli atti risulta che nel 2009 l'indirizzo del ricorrente era inizialmente a __________ (fermo posta).

Il 29 giugno 2009

(doc. 11) la Cassa malati gli ha scritto in via __________ a __________, mentre

il precetto esecutivo n. __________ gli è stato notificato in via __________ a __________

(doc. 13).

Nell'opposizione del

14.

ottobre 2009 (doc. 15) al rigetto d'opposizione del 7 settembre 2009 (doc.

14), l'assicurato ha indicato "quale unico indirizzo dove si elegge

domicilio" il "Fermo posta, __________".

Per contro, nell'opposizione

del 15 gennaio 2010 (doc. 24) al secondo rigetto d'opposizione, l'interessato

ha indicato quale indirizzo via __________, __________.

Il 14 aprile 2010

(doc. 27) CO 1 ha spedito all'assicurato la decisione su opposizione datata 13

aprile 2010 all'indirizzo conosciuto di __________, e meglio "c/o Agriturismo

__________, via __________, __________".

Come attesta la

ricerca postale Track & Trace agli atti, risulta che l'invio del 14

aprile 2010 è arrivato il giorno seguente a __________ e che quella mattina

stessa, per un ordine di rispedizione, esso è stato trasmesso a __________,

dove è giunto il 16 aprile 2010. Quello stesso giorno il postino ha tentato di

consegnare l'invio raccomandato all'assicurato, infruttuosamente, che è stato

quindi, come d'uso, avvisato per iscritto per il ritiro. Come prassi, poi, la

raccomandata è subito ritornata al punto di ritiro, quindi all'Ufficio postale

di __________ ed è solo il 23 aprile 2010 che RI 1 ha ritirato allo sportello

di __________ la decisione su opposizione della Cassa malati.

Ora, conformemente ai

principi giurisprudenziali suesposti, va qui ritenuto che la notifica della

comunicazione della Cassa malati all'assicurato è avvenuta soltanto il 23

aprile 2010.

Visto che l'intimazione

dell'invio raccomandato di CO 1 è stata infruttuosa il 16 aprile 2010 a __________, ed è quindi stato emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario,

va invero considerato che l'invio è stato validamente notificato quando è stato

ritirato alla Posta. Infatti, una decisione amministrativa o giudiziaria

intimata mediante invio raccomandato vale come notificata solo quando entra

nella sfera d'influenza del destinatario.

In concreto, ciò è

avvenuto il 23 aprile 2010 a __________, ossia allo scadere dei sette giorni di

giacenza dall'avviso di ritiro.

Stanti così le cose, i

trenta giorni previsti dall'art. 56 LPGA vengono a scadere lunedì 24 maggio

2010, per cui il ricorso al TCA del 21 maggio 2010 è perfettamente nei termini

legali.

La circostanza che la

raccomandata sia stata prima spedita all'indirizzo di __________ non pregiudica

il diritto dell'assicurato di impugnare tempestivamente la decisione su

opposizione della Cassa malati, poiché determinante, occorre ribadirlo, è il momento

in cui l'invio entra nella sfera di influenza del destinatario.

In effetti, quando la

raccomandata è giunta alla Posta di __________ il 15 aprile 2010, il ricorrente

nemmeno l'ha saputo e tanto meno ne è entrato in possesso. Non è quindi

possibile fare decorrere il termine ricorsuale di 30 giorni da quel momento.

Ad ogni buon conto,

qualora si considerasse, come ha rilevato la resistente, che il giorno 23

aprile 2010 il termine di giacenza di sette giorni fosse effettivamente già

scaduto se si ritenesse come giorno di avviso del ritiro il 15 aprile 2010

quando l'invio raccomandato è giunto alla Posta di __________, questo Tribunale

evidenzia che il ricorso presentato il 21 maggio 2010 non sarebbe comunque tardivo.

In tale evenienza,

infatti, in virtù dell'art. 38 cpv. 2bis LPGA, andrebbe fittiziamente

considerato che al settimo giorno dalla ricezione dell'avviso di ritiro, quindi

al 22 aprile 2010, l'interessato sia entrato in possesso della decisione su

opposizione della Cassa malati e che i trenta giorni decorrano dal giorno seguente,

dal 23 aprile 2010. Formulando ricorso il 21 maggio 2010, l'atto dell'assicurato è manifestamente tempestivo, il termine ricorsuale venendo infatti a

scadere domenica 23 maggio 2010, e meglio, il primo giorno feriale susseguente,

dunque il 24 maggio 2010.

Va qui inoltre

osservato che la resistente non ha spedito la decisione su opposizione ad un

indirizzo errato. Semplicemente, il ricorrente ha nel frattempo cambiato indirizzo

postale, senza però segnalarlo anche alla sua Cassa malati, ma avvertendo

(almeno) l'Ufficio postale di __________ di rispedirgli la corrispondenza al

nuovo recapito di __________.

Viste le

considerazioni che precedono, il TCA conclude che il ricorso formulato e

consegnato il 21 maggio 2010 è tempestivo.

Pertanto, sono dati i

presupposti per entrare nel merito dello stesso.

nel merito

4.

Giusta

l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati.

Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri

assicurati premi uguali (cpv. 1).

L'assicuratore può

graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le

regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L'Ufficio federale

stabilisce in modo unitario le regioni per l'insieme degli assicuratori (cpv.

2).

Per gli assicurati che

non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un

premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti).

Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora

compiuto 25 anni (giovani adulti; cpv. 3).

Il Consiglio federale

può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3 (cpv. 3bis).

Per gli assicurati

residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia

i premi sono calcolati in funzione dello Stato di residenza. Il Consiglio

federale emana prescrizioni sulla determinazione e l'incasso dei premi di

questi assicurati (cpv. 4).

L'ammontare dei premi

dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere

approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono

prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione;

la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).

Per l'art. 64 cpv. 1

LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione

ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei

costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati

pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo

gli oneri familiari. Il Consiglio federale ne stabilisce l'ammontare (cpv. 5).

A norma dell'art. 64a

cpv. 1 LAMal se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi

entro la scadenza prevista, l'assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli

un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora

(cpv. 2).

L'art. 64a cpv. 2 LAMal prevede che se,

nonostante la diffida, l'assicurato non paga e se è già stata depositata una

domanda di continuazione dell'esecuzione per debiti, l'assicuratore sospende l'assunzione

dei costi delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato,

gli interessi di mora e le spese d'esecuzione non sono stati pagati integralmente.

Nello stesso tempo informa della

sospensione delle prestazioni l'ufficio cantonale incaricato di vigilare sul

rispetto dell'obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni

cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici.

A norma dell'art. 64a cpv. 3 LAMal se i

premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le

spese d'esecuzione sono pagati integralmente, l'assicuratore deve assumere i

costi delle prestazioni fornite durante la sospensione.

L'art. 64a cpv. 4 LAMal prevede che in

deroga all'articolo 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore

finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in

arretrato, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione. È fatto salvo l'articolo

7.

capoversi 3 e 4.

Il Consiglio federale disciplina le modalità

d'incasso dei premi e della procedura di diffida e i dettagli relativi alle

conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5 LAMal).

L'art. 90 OAMal

prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

A norma dell'art. 105a

OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'articolo

26.

capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno.

Per l'art. 105b cpv. 1 OAMal i premi e

le partecipazioni ai costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che

seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo

e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la

diffida, l'assicuratore deve impartire all'assicurato un termine di 30 giorni

al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua

attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga.

L'art. 105b cpv. 2 OAMal prevede che se

l'assicurato non paga entro il termine impartito, l'assicuratore deve avviare

una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo

distinto da altri eventuali pagamenti arretrati.

Per l'art. 105b cpv. 3 OAMal se l'assicurato

cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento

tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative,

se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e

sugli obblighi dell'assicurato.

Come rammenta l'art. 105d cpv. 1 OAMal

sul cambiamento di assicuratore in caso di mora, l'assicurato

è in mora ai sensi dell'articolo 64a

cpv. 4 LAMal a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui

all'art. 105b capoverso

1.

Per l'art. 105d cpv. 2 OAMal, se

l'assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l'assicuratore deve

informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni

ai costi e gli interessi di mora oggetto di una diffida fino a un mese prima

della scadenza del termine di disdetta o le spese d'esecuzione accumulate fino

a tale momento non sono integralmente pagate prima della scadenza di detto

termine.

Giusta l'art. 105d cpv. 3 OAMal, se le

somme in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono pervenute

all'assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta, quest'ultimo deve informare

l'assicurato che egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può

cambiare assicuratore soltanto al successivo termine previsto nell'articolo 7

capoversi 1 e 2 della legge.

5.

Nel

caso di specie la Cassa malati, con la decisione su opposizione, ha chiesto il

pagamento di sei mesi di premi per un importo di Fr. 1'026,60, oltre ad

interessi al 5% sui premi arretrati dal 1° maggio 2009 e dal 1° agosto 2009, ed

ha preteso il pagamento di Fr. 200.- a titolo di spese amministrative (art.

105b OAMal).

6.

Il

7.

marzo 2009 (doc. 2) CO 1 ha trasmesso all'insorgente la fattura per il premio

di aprile 2009, l'11 aprile 2009 (doc. 3) la fattura per il premio di maggio

2009, il 9 maggio 2009 (doc. 4) quella relativa al premio di giugno 2009, il 6

giugno 2009 (doc. 5) la fattura per il premio del mese di luglio 2009, l'11 luglio 2009 (doc. 6) la fattura del premio di agosto 2009 e l'8 agosto 2009 (doc. 7)

quella per il premio di settembre 2009.

Non ottemperando al

proprio dovere ex art. 90 OAMal di pagare i premi prima dell'inizio del mese corrispondente,

che in concreto corrispondeva sempre al primo giorno del corrispettivo mese,

dando seguito all'art. 64 cpv. 1 LAMal la Cassa malati ha diffidato l'assicurato per iscritto il 19 aprile 2009 (doc. 8) per il premio di aprile 2009,

il 16 maggio 2009 (doc. 10) per il premio di maggio 2009, il 19 luglio 2009

(doc. 17) per il premio di luglio 2009 ed il 16 agosto 2009 (doc. 19) per

quello di agosto 2009.

In tutti questi richiami di

pagamento la resistente ha richiesto il pagamento del premio originale di

Fr. 171,10 entro circa due settimane.

I premi di aprile 2009 (doc. 9) e di

luglio 2009 (doc. 19) sono stati poi richiesti dalla Cassa malati mediante due

distinti solleciti.

In entrambe le occasioni quest'ultima,

rifacendosi correttamente all'art. 105b cpv. 1 OAMal, ha impartito all'assicurato

un termine di 30 giorni al fine di permettergli di adempiere al suo obbligo ed

ha attirato la sua attenzione sulle conseguenze in cui sarebbe incorso se non avesse

pagato il dovuto.

Il 29 giugno 2009 (doc. 11) la Cassa malati ha emesso un altro sollecito riferito ai premi di aprile, maggio e giugno

2009, per un importo di Fr. 617,45 (Fr. 513,30 [credito] + Fr. 4,15 [interessi

dal 1° maggio 2009] + Fr. 100.- [spese amministrative]).

Anche in tal caso la Cassa malati ha concesso al ricorrente un termine supplementare di 30 giorni e ha indicato le

conseguenze della mora.

Lo stesso dicasi del secondo sollecito,

quello del 28 settembre 2009 (doc. 20), che porta sui premi di luglio, agosto e

settembre 2009, per un credito totale di Fr. 617,40 (Fr. 513,30 [credito] + Fr.

4,10 [interessi dal 1° agosto 2009] + Fr. 100.- [spese amministrative]).

Il TCA osserva che la legislazione definisce

questo atto come "diffida", mentre l'assicuratore l'ha intitolato

"sollecito". Ciò che conta, è che contenutisticamente i solleciti in questione

rispettano perfettamente l'art. 105b cpv. 1 OAMal e quindi sono validi.

Altrettanto corretti sono i due

precetti esecutivi fatti spiccare da CO 1 nei confronti dell'assicurato, visto

che il debitore non ha dato seguito né al primo né tanto meno al secondo

sollecito versando le somme richieste.

Infatti, l'art. 105b cpv. 2 OAMal

prevede che se l'assicurato non paga entro il termine impartito, l'assicuratore

deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi

successivi.

Ora, il PE n. __________ è stato emesso

il 13 agosto 2009 (doc. 13) ed il PE n. __________ è del 9 novembre 2009 (doc.

22).

7.

Stanti

così le cose, d'avviso di questo Tribunale, la Cassa malati resistente ha proceduto regolarmente nei confronti del ricorrente, rispettando le normative in

materia.

Va in effetti evidenziato che l'assicurato

non ha (mai) comprovato di avere invece versato al suo assicuratore i premi di

aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2009 richiestigli. Il ricorrente

si è sempre (solo) limitato ad affermare che le spese amministrative non sono

dovute, sostenendo sia che fossero inutili sia addirittura che egli non avesse

mai ricevuto i solleciti contemplanti queste spese. Nessuna prova, invece, di

avere ottemperato al suo obbligo di corrispondere i premi LAMal.

Di conseguenza, è a giusta ragione che CO

1.

ha preteso dall'assicurato la somma di Fr. 1'026,60, corrispondente ai

sei mesi di premi LAMal - da aprile a settembre 2009 - ancora insoluti (Fr.

171,10 x 6).

Su queste basi, è a buon diritto che,

fondandosi sull'art. 64a cpv. 1 LAMal in connessione con l'art. 105b cpv. 1

OAMal, la Cassa malati ha chiesto in due occasioni (richiamo di pagamento e sollecito)

al debitore di saldare i premi rimasti scoperti nel 2009.

A questo proposito, vista la lamentela

dell'insorgente, va esaminato se la Cassa malati poteva chiedergli Fr. 200.- per spese amministrative, giustificate in Fr. 80.- per le

spese di sollecito (Fr. 40.- x 2) ed in Fr. 120.- per spese di riscossione (Fr.

60.

- x 2).

8.

Nella

DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure

sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può

esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di

spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento

dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si

sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato

e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati

contemplino una regolamentazione al riguardo.

Questo principio è

stato inserito nell'art. 90 cpv. 5 OAMal in vigore dal 1° gennaio 2006 al 31

luglio 2007 (RU 2005 5639, pag. 5640), che prevedeva che se l'assicurato ha

causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo, l'assicuratore

può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari, nella

misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui

diritti e sugli obblighi degli assicurati.

Dal 1° agosto 2007

questa norma è stata sostituita dall'art. 105b cpv. 3 OAMal, per il

quale se l'assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere

evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in misura appropriata,

spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni

generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

Nel caso di specie, l'art.

5.2

delle Condizioni d'assicurazione per l'assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie secondo la LAMal (CA), nell'edizione 1° gennaio 2006

(doc. 1), prevede che, di regola, i premi sono riscossi a scadenza mensile,

devono essere pagati in anticipo e scadono il primo giorno di ogni mese.

Secondo l'art. 5.3 CA,

se è in ritardo con il pagamento del premio, la persona assicurata viene

avvertita con un sollecito in merito alle conseguenze del mancato pagamento,

con l'imposizione di un ulteriore termine per il pagamento dei premi in arretrato.

Se il pagamento non avviene entro il termine ulteriore concesso, i premi in

arretrato vengono riscossi in via esecutiva.

Per l'art. 5.5, le

spese, quali ad esempio le spese di sollecito e d'incasso, derivanti dagli

arretrati nel pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi vanno a

carico della persona assicurata.

In concreto, dagli

atti emerge che la Cassa malati, come visto, se per i richiami di pagamento non

ha aggiunto delle spese, per i solleciti del 16 maggio 2009 (doc. 9) e del 16

agosto 2009 (doc. 18), emessi in assenza di un qualsiasi pagamento, essa ha invece

imputato ogni volta Fr. 40.- a titolo di spese amministrative.

In seguito, con i

solleciti del 29 giugno 2009 (doc. 11) e del 28 settembre 2009 (doc. 20) l'assicuratore

ha preteso ogni volta la somma di Fr. 100.- (Fr. 200.- in totale) sempre per

spese amministrative, riferite, però, a tre mesi (sei in totale) di premi.

D'avviso di questo

Tribunale i Fr. 40.- richiesti per un solo mese di ritardo sarebbero eccessivi,

visto l'importo contenuto del premio non saldato (Fr. 171,10). Queste spese di

diffida (sollecito) andrebbero diminuite a Fr. 20.- se debitamente comprovate

da CO 1.

Alla stessa stregua,

anche le spese di Fr. 100.- (Fr. 200.-), se dovute non sarebbero proporzionate,

seppure trovino anch'esse il loro fondamento nell'art. 105b cpv. 3 OAMal e nell'art.

5.5

CA., le stesse potrebbero essere fissate in Fr. 50.-.

Tuttavia, ritenuto che

l'assicurato ha più volte sostenuto di non avere mai ricevuto i solleciti ha

sempre contestato di dovere delle spese amministrative ritenendole non dovute,

non correttamente recapitate e, comunque sproporzionate.

9.

Come

esposto al considerando 2, l'onere della prova circa l'atto e il momento della

notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità

che intende trarne conseguenze giuridiche.

Inoltre, l'autorità

sopporta le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la

sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito,

ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (citata STF

9C_1042/2009, consid. 5.9; DTF 129 I 8 consid. 2.2; DTF 124 V 400 consid. 2a).

La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la

comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo

della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia

stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1). Tuttavia, la

prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme

delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve

dei richiami (DTF 105 III 43 consid. 3).

Nel caso concreto la Cassa malati non ha comprovato di avere notificato al ricorrente i solleciti avendoli

peraltro spediti con la posta normale al suo indirizzo di via __________, __________

(v. doc. 20 e 11) rispettivamente a __________ (doc. 18 e 9). Ci si deve basare

quindi sulle dichiarazioni del destinatario e concludere che egli non li

ha ricevuti.

Di conseguenza, non è

possibile imputare al debitore dei premi queste spese amministrative (Fr. 40.-

x 2 rispettivamente Fr. 100.- x 2) per ogni sollecito.

Tutto ben considerato,

ne discende, quindi, che oltre ai premi arretrati del 2009 ammontanti a Fr. 1'026,60

(Fr. 171,10 x 6 mesi), la Cassa malati non ha diritto di pretendere dal ricorrente

il pagamento di spese amministrative siccome non comprovate adeguatamente.

10.

Infine,

l'assicuratore, con i due precetti esecutivi notificati al ricorrente, oltre

che, precedentemente, con i due summenzionati solleciti, ha chiesto anche

interessi di mora del 5% sui premi arretrati, e meglio dal 1° maggio 2009 per i

premi di aprile, maggio e giugno 2009 e dal 1° agosto 2009 per i premi di

luglio, agosto e settembre 2009.

Gli interessi sono

dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di

principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).

Per l'art. 26 cpv. 1

LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi

sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale

può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

Il tasso per gli

interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA

è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA).

Inoltre, secondo l'art.

7.

cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni

spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso

inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla

fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di pagamento.

In specie, sul premio

di aprile 2009 sono allora dovuti interessi al 5% dal 1° aprile 2009, su quello

di maggio dal 1° maggio 2009, sul premio di giugno sono dovuti interessi dal 1°

al 30 giugno 2009 e così via. Appare quindi non corretto il carico di interessi

moratori in maniera generalizzata a partire dal 1° maggio 2009 rispettivamente

dal 1° agosto 2009 operato dalla Cassa malati.

Tuttavia, visto come l'assicuratore

abbia richiesto interessi unicamente a partire dal 1° maggio 2009 (anziché dal

1° aprile) e dal 1° agosto 2009 (anziché da 1° luglio), la sua pretesa va ammessa

così come esposta, siccome più favorevole al debitore.

11.

Oltre

a ciò, non va dimenticato che le spese esecutive vere e proprie non

formano oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione

per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition,

§ 164, pag. 414; K.

Ammon/F.

Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed.,

Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf

die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der

Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen,

muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di

rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile

pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA

K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004).

Il TCA non può

dunque pronunciare il rigetto delle spese esecutive di Fr. 50.- accollate all'assicurato

sia con il rigetto dell'opposizione del 7 settembre 2009 (doc. 14), sia con il

rigetto dell'opposizione del 30 novembre 2009 (doc. 23).

La decisione impugnata

va quindi modificata in tal senso.

12.

Infine,

per quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione

(premi, spese di sollecito), l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile

alle casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC

1984.

pag. 197) la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può

rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si

riferisce precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la

procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente

deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF.

13.

In

queste condizioni, la decisione su opposizione va

modificata, nel senso che il debito complessivo ammonta a Fr. 1'026,60 oltre interessi

del 5% come indicato.

Pertanto, le opposizioni al PE n. __________

del 13 agosto 2009 rispettivamente al PE n. __________ del 9 novembre 2009, entrambi

emanati dall'U__________ di __________, sono rigettate definitivamente limitatamente

alle cifre appena esposte.

14.

Da ultimo, il ricorrente ha chiesto che sia confermata la sua disdetta

data ad CO 1 nel 2008 e che quindi sia liberato dall'essere assicurato presso

questa Cassa malati.

Gli artt. 64a cpv. 4

LAMal e 105d cpv. 2 OAMal prevedono che gli assicurati in mora non

possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi e

le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione.

Dalla tabella riassuntiva prodotta

dalla Cassa malati pendente causa (doc. XXV/1) emergerebbe che, al 31 dicembre

2008, erano scoperti i premi LAMal di novembre e dicembre 2008.

Per questo motivo, in virtù dell'art.

105d cpv. 3 OAMal la Cassa malati non ha dato seguito alla disdetta del 22

novembre 2008 (doc. XXV) consegnata brevi manu dall'assicurato presso la

sede dell'assicuratore.

Inoltre, conformemente all'art. 105d

cpv. 2 OAMal, il 26 gennaio 2009 (doc. XXV/11) la resistente ha avvisato l'interessato

che la disdetta non aveva effetto, visto che al termine del contratto sussistevano

ancora degli arretrati non pagati. Il tema non va comunque approfondito alla

luce del fatto che non è stato oggetto di decisione formale e della decisione

su opposizione, come d'altronde la richiesta di risarcimento. Per questo motivo

il TCA non può entrare nel merito del problema sollevato dal ricorrente. La CO

1.

dovrà decidere in merito.

15.

L'insorgente

chiede l'assegnazione di un indennizzo per avere dovuto sottrarre del tempo alla

sua attività lavorativa come consulente tecnico, per la quale fattura di regola

Fr. 300.-/h. Per ogni scritto al TCA, ma già anche per quelli rivolti in

precedenza alla sua Cassa malati, l'assicurato ha quantificato le sue pretese

sia per il tempo dedicato alla presente controversia sia per le spese che essa

gli ha cagionato per questa problematica.

Per esempio, per la stesura del ricorso l'assicurato ha chiesto il

riconoscimento di Fr. 604.- ([Fr. 300.- x 2 h] + Fr. 4.- [trasporto]).

L'indennità per

ripetibili può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso

patrocinato in causa (art. 61 lett. g LPGA; DTF 112 V 86 consid. 4; DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 105 V 89 consid. 4; DTF 105 Ia 122;

DTF 99 Ia 580 consid. 4).

L'indennità è concessa

non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il

patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la

questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il

patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140 consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V

271.

= RCC 1983 p. 329).

L'Alta Corte federale

riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto

ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la

causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha

impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di

guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai

risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V

81.

consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394).

Nella fattispecie, le

condizioni previste dalla giurisprudenza non sono adempiute, visto che

l'impegno profuso dal ricorrente si limita ogni volta, al massimo, alla stesura

di una paginetta a mano, che sicuramente non può averlo impegnato per una e/o

due ore come egli sostiene, anche perché le osservazioni della Cassa malati non

erano di difficile comprensione. Inoltre, la mezza pagina delle prese di

posizione dell'interessato consiste per lo più, di regola, (soltanto) nel

postulare e nel quantificare un indennizzo per il tempo dedicato alla vertenza

con la Cassa malati, mentre per ciò che concerne il merito della questione egli

si è quasi sempre limitato a sostanzialmente affermare di non avere ricevuto i

due solleciti e che quindi le spese amministrative accollate (Fr. 200.-) non

sono dovute.

In queste circostanze,

non vanno assegnate ripetibili né possono essere rifuse le spese sostenute

dall'insorgente.

Ne discende che deve

essere respinta la rivendicazione di compensare il credito dei premi insoluti

per il 2009 chiesto dalla Cassa malati con la pretesa di indennizzo postulata

dal ricorrente.

16.

Stanti

così le cose, il ricorso deve essere parzialmente accolto ai sensi delle considerazioni

esposte.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

1.1. RI

1 è condannato a pagare alla Cassa malati CO 1 l'importo di Fr. 1'026,60 per i

premi LAMal di aprile-settembre 2009 rimasti scoperti, oltre interessi al 5% su

Fr. 342,20 dal 1° al 31 maggio 2009, su Fr. 513,30 dal 1° al 30 giugno 2009, su

Fr. 855,50 dal 1° al 31 agosto 2009 e su Fr. 1'026,60 dal 1° al 30 settembre 2009.

1.2. L'opposizione al PE n. __________ del 13 agosto 2009 fatto

spiccare dall'U__________ di __________ è rigettata definitivamente

limitatamente alla somma di Fr. 513,30, oltre interessi del 5% dal 1° maggio

2009 sui soli premi LAMal non pagati.

1.3. L'opposizione al PE n. __________ del 9 novembre 2009 emanato

dall'U__________ di __________ è rigettata definitivamente limitatamente all'importo

di Fr. 513,30, oltre interessi del 5% dal 1° agosto 2009 soltanto sui premi

LAMal scoperti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Né si accordano ripetibili né rimborsi spese.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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