Lexipedia

Decisione

36.2010.8

Affiliazione d'ufficio di frontaliere a CM Svizzera. Mancata tempestiva opzione per sistema sanitario del Paese di residenza. Termine di sanatoria decorso infruttuoso: il ricorrente non ha comprovato

15 marzo 2011Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

di fatto rimasta non provata (DTF 117 V 261 consid. 3b pag. 264; 114 V 213 consid.

5 pag. 218 con riferimenti). D'altro canto, il TF ha ricordato che mentre per

quel che concerne la notifica di una decisione o di una comunicazione

dell'amministrazione essa deve essere dimostrata - dall'amministrazione stessa

- secondo il grado della verosimiglianza preponderante valido in materia di

assicurazioni sociali, questa attenuazione del grado della prova - dettata da

esigenze legate all'attuabilità dell'amministrazione di massa - non si

giustifica laddove si tratta di dover dimostrare circostanze di fatto a

sostegno - come in concreto - della tempestività dell'esercizio di un diritto

soggetto a termine e a perenzione. In questi casi infatti la prova della verosimiglianza

preponderante non basta. La tempestività dell'atto o della dichiarazione deve

essere determinata con certezza (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb pag. 10; DLA 2000 n.

25 pag. 118 [C 294/99] consid. 2a; cfr. pure DTF 121 V 204 consid. 6b; 120 V 33

consid. 3c pag. 37). Queste modalità procedurali valgono indistintamente in

presenza di fattispecie nazionali o internazionali, compatibilmente quindi con

il principio dell'equivalenza. Similmente queste regole procedurali non rendono

praticamente impossibile o oltremodo difficile l'esercizio dei diritti

garantiti convenzionalmente dall'ALC - circostanza che la ricorrente peraltro

nemmeno pretende -, compatibilmente quindi anche con il principio

dell'effettività (v. per analogia DTF 130 V 132 consid. 4.1 pag. 137),

l'Alta Corte (cfr.

citata STF 9C_1089/2009, consid. 4.3 e citata STF 9C_211/2010, consid. 3.4) ha

quindi difeso l'operato dello scrivente Tribunale cantonale, che non ha

ritenuto provata, con la necessaria certezza, la trasmissione del modulo

per esercitare il diritto d'opzione in favore del sistema sanitario italiano, dato

che le ricorrenti non hanno saputo dimostrare l'effettiva spedizione e

ricezione della dichiarazione d'opzione, che per potere esplicare effetti

giuridici doveva pervenire tempestivamente nella sfera di influenza del

destinatario,

a nulla sono neppure valse

le testimonianze prodotte, che non hanno permesso di raggiungere questa

necessaria certezza né di fondare un caso giustificato ai sensi dell'ALC (cfr.

ibidem),

alla luce di quanto

esposto, considerato che la fattispecie in esame è (in parte) simile a quelle

giudicate dal Tribunale Federale con le citate sentenze 9C_1089/2009 del 21

gennaio 2011 e 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, rammentato che spetta all'assicurato

Considerandi

comprovare l'avvenuto esercizio del diritto d'opzione e che, in concreto, RI 1

non è riuscito a dimostrare, con la necessaria certezza, di avere effettivamente

trasmesso all'autorità amministrativa (UAM, ora Cassa cantonale di compensazione

- Ufficio dei contributi) il modulo TI1 entro il 30 settembre 2008, il

ricorrente deve sopportare le conseguenze della mancata prova e quindi non può

essere esonerato dall'obbligo di affiliazione in Svizzera in virtù dell'eccezione

prevista dall'Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3b,

infatti, avendo l'insorgente

effettuato l'invio per posta normale e non per invio raccomandato, deve essere applicata

la giurisprudenza (STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, consid. 5.9) secondo

cui la spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se

la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel

fascicolo della copia dell'invio - come in specie - non è sufficiente per

dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF

101.

Ia 7 consid. 1). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare

da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da

parte di una persona che riceve dei richiami (DTF 105 III 43 consid. 3), prove

che in concreto non sono state prodotte,

quanto alla

preoccupazione espressa dal ricorrente riguardo ad un'applicazione a senso

unico e favorevole all'amministrazione delle regole relative alla notifica di

atti (l'assicurato, citando il caso concernente un altro frontaliere, ha

osservato che l'UAM ha inviato per posta semplice l'avviso di sanatoria del 12

giugno 2008 ed il TCA ha dato atto all'amministrazione di avere adempiuto al

proprio obbligo di informazione diretta di ogni frontaliere interessato,

seppure non tramite raccomandata. Pertanto, a dire del ricorrente, siccome

anche in concreto l'invio del formulario TI1 è stato fatto per posta A e l'UAM ha

ritenuto che non vi fosse stato un valido esercizio del diritto d'opzione dato

che l'invio non gli è mai pervenuto, l'insorgente ha chiesto al TCA di essere

trattato allo stesso modo dell'Ufficio assicurazione malattia e quindi di ritenere

come inviato tempestivamente il suo modulo TI1), lo stesso Tribunale federale,

pronunciatosi di recente su questa questione (cfr. citata STF 9C_211/2010,

consid. 3.5), ha osservato che tale censura "va relativizzata alla luce

di quanto poc'anzi esposto come pure della sentenza DTF 136 V 295",

la STF 9C_1042/2009

del 7 settembre 2010, pubblicata in DTF 136 V 295, al considerando 5.8 ha stabilito che sia che si consideri la comunicazione del 12 giugno 2008 come una decisione

individuale-concreta o diffida o come altro documento ai sensi dell'art. 3 n. 3

del regolamento n. 574/72, sia si voglia qualificare la sanatoria in quanto

tale quale atto generale-astratto o generale-concreto, la sostanza non muterebbe.

Infatti, dal momento che la corretta notifica (o pubblicazione su un organo

ufficiale) dell'atto non è avvenuta o comunque non ha potuto essere dimostrata,

esso non poteva esplicare effetti giuridici negativi (in casu: la perenzione

del nuovo diritto di opzione) nei confronti del ricorrente, al contrario del

caso di specie, dove RI 1 ha ricevuto la comunicazione del 12 giugno 2008,

in questo senso, visto

quanto precede la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso

respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster