36.2010.8
Affiliazione d'ufficio di frontaliere a CM Svizzera. Mancata tempestiva opzione per sistema sanitario del Paese di residenza. Termine di sanatoria decorso infruttuoso: il ricorrente non ha comprovato
15 marzo 2011Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2010.8
Data decisione, Autorità:
15.03.2011, TCA
Titolo:
Affiliazione d'ufficio di frontaliere a CM Svizzera. Mancata tempestiva opzione per sistema sanitario del Paese di residenza. Termine di sanatoria decorso infruttuoso: il ricorrente non ha comprovato con certezza l'invio per posta semplice,nonostante sostenga di avere spedito per tempo il modulo TI1
AFFILIAZIONE D'UFFICIO IN SVIZZERA
DIRITTO DI OPZIONE
FRONTALIERI
INTEMPESTIVITÀ
NOTIFICA DI UNA DECISIONE
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
OBBLIGO DI COLLABORARE
ONERE DELLA PROVA
A cpv. 1 let. o cf. 3 ALC ALL2
art. 8 CC
art. 13 cpv. 2 let. a CEE1408/71
art. 89 CEE1408/71
art. 95a cpv. 1 LAMAL
art. 2 cpv. 6 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.8
TB
Lugano
15 marzo 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 12 gennaio
2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio
dei contributi,
(già Ufficio dell'Assicurazione
malattia), 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in fatto che
RI 1, cittadino
italiano residente a __________ (Italia), nato nel 1966, è attivo dal 12 marzo
2009 presso la ditta __________ di __________ (doc. I),
con decisione del 17
febbraio 2009 (doc. 1) l'allora Ufficio dell'assicurazione malattia (dal 1°
febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi) ha
affiliato d'ufficio RI 1, con effetto dal medesimo giorno, alla Cassa malati __________,
non avendo egli esercitato il diritto d'opzione in favore del sistema sanitario
del suo Paese di residenza né entro il termine di tre mesi previsto dall'Allegato
II all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, Sezione A, punto 1,
lett. o, cifra 3, lett. b/aa, né entro il termine del 30 settembre 2008
accordato il 12 giugno 2008 dall'allora Ufficio dell'assicurazione malattia
(UAM), previa indicazione delle Autorità federali, per sanare la situazione
venutasi a creare in seguito al mancato esercizio del diritto di opzione da
parte di migliaia di frontalieri residenti in Italia,
il provvedimento è
stato confermato, anche in seguito alle lamentele dell'assicurato del 26 marzo
2009 (doc. A6), con decisione su reclamo del 12 gennaio 2010 (doc. A1),
contro la predetta
decisione RI 1, rappresentato dal Sindacato RA 1 di __________, è insorto al
TCA il 30 gennaio 2010 (doc. I), sostenendo di avere spedito per posta A il 20 febbraio
2008 il formulario TI1 all'Ufficio assicurazione malattia, con l'opzione per il
sistema sanitario italiano. Il ricorrente ha rilevato che in un caso
concernente un altro frontaliere che sosteneva di non avere ricevuto la comunicazione
dell'UAM del 12 giugno 2008 e quindi non aveva potuto optare per il suo sistema
sanitario entro il 30 settembre 2008, il TCA ha respinto tale ricorso malgrado
l'autorità cantonale abbia spedito detta comunicazione con invio non
raccomandato. L'insorgente non capisce quindi come mai, nel suo caso, invece,
l'amministrazione cantonale abbia ritenuto che egli non sia stato in grado di
comprovare l'avvenuta spedizione, siccome il citato formulario TI1 è stato
inviato per posta A,
con risposta dell'8
febbraio 2010 (doc. IV) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto la
reiezione del ricorso, rinviando alle argomentazioni esposte con la decisione
impugnata,
l'insorgente non ha
prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. V),
considerato in diritto che
la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell'istruttoria
o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011;
STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre
2007),
l'Accordo del 21
giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS
0.142.112.681) è entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed è applicabile al caso
di specie sotto il profilo temporale,
giusta l'art. 1 cpv. 1
dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte
integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato,
le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare
il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), come pure
il già citato regolamento (CEE) n. 574/72, oppure disposizioni equivalenti.
Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a), all'ALC e a questi due regolamenti
di coordinamento. Per contro i due nuovi regolamenti (CEE) n. 883/2004 (GU L
200 del 7 giugno 2004) e 987/2009 (GU L 284 del 30 ottobre 2009), che hanno
rimpiazzato i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 e che sono applicabili
nell'Unione europea dal 1° maggio 2010, non sono ancora validi nelle relazioni
tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE (comunicazione UFSP agli
assicuratori e ai governi cantonali del 30 aprile 2010),
la regolamentazione
poc'anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame pure da un punto di
vista personale e materiale. Di cittadinanza italiana, il ricorrente è infatti
un lavoratore che è o è stato soggetto alla legislazione di uno o più Stati
membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Inoltre l'oggetto del contendere
riguarda l'applicazione di legislazioni (sul concetto v. art. 1 lett. j del
regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi enumerati espressamente
all'art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più precisamente alla sua lettera
a (prestazioni di malattia e di maternità; cfr. DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag.
343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.),
trattandosi di una
fattispecie internazionale, occorre in primo luogo stabilire il diritto applicabile,
il titolo II del
regolamento n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene alcune regole per la
risoluzione della questione. L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità
della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13
n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni di un solo Stato membro.
Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto alla legislazione del suo
Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul territorio di un altro
Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria
sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro. Il
lavoratore frontaliere è dunque soggetto, in virtù di questo principio, alla
legislazione dello Stato in cui lavora (principio della lex loci laboris); lo
Stato competente è lo Stato di impiego (art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n.
1408/71; DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; 133 V 137 consid. 6.1 pag. 143
con riferimenti),
sono però possibili
eccezioni a questo principio. In effetti, in applicazione dell'art. 89 del
regolamento n. 1408/71, l'Allegato VI dello stesso regolamento indica le modalità
particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri. Questo
allegato è stato completato dalla Sezione A dell'Allegato II ALC “Coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale”, da cui risulta che le persone soggette alle
disposizioni di legge svizzere possono, su domanda, essere esentate
dall'assicurazione obbligatoria (LAMal) per tutto il tempo in cui risiedono in
uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di
malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e, in alcuni casi, Finlandia e Portogallo
(Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3b, nella sua versione modificata
dalle decisioni n. 2/2003 e 1/2006 del Comitato misto UE-Svizzera del 15 luglio
2003 e del 6 luglio 2006 [RU 2004 1277 e RU 2006 5851]). Tale facoltà è
comunemente detta “diritto d'opzione” (DTF 135 V consid. 4.32 pag. 344),
in virtù di questo
diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che lavorano in Svizzera
possono scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari senza attività lavorativa
– in Svizzera secondo il regime di assicurazione malattia della LAMal oppure in
Italia secondo il sistema sanitario nazionale italiano. L'eventuale esenzione
dall'obbligo di assicurazione in Svizzera deve però essere chiesta con una
domanda che va presentata alla competente autorità cantonale in materia di
assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre mesi successivi
all'obbligo di assicurarsi in Svizzera (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o
cifra 3 b aa e bb). Per i lavoratori frontalieri detto termine comincia a
decorrere dal primo giorno di lavoro (sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre
2010, consid. 2.3.3),
per l'art. 2 cpv. 6
OAMal, introdotto in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, a domanda, sono
esentate dall'obbligo d'assicurazione – sancito dall'art. 3 cpv. 3 lett. a LAMal
in combinazione con l'art. 1 cpv. 2 lett. d OAMal (v. DTF 131 V 202 consid.
2.2.1 pag. 205) – le persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea,
purché possano esservi esentate conformemente all'ALC e al relativo Allegato II
e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza
sia durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in
Svizzera,
in concreto, è
pacifico che l'interessato non ha presentato alcuna domanda di esenzione nel
termine di tre mesi dall'obbligo di assicurarsi in Svizzera,
tuttavia, la
successiva messa in atto della procedura in sanatoria - oggetto della presente
vertenza - ha riaperto un nuovo termine, scaduto il 30 settembre 2008, per esercitare
il diritto di opzione,
in due recenti casi
(STF 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011, consid. 4.3 e STF 9C_211/2010 del 18
febbraio 2011, consid. 3.4) analoghi alla presente fattispecie, il Tribunale Federale
ha respinto il ricorso di due lavoratrici frontaliere che hanno compilato e
rispedito, per posta normale, all'allora UAM - che però non l'ha ricevuto - l'apposito
modulo TI1, dato che non potendosi dimostrare l'avvenuto e tempestivo esercizio
del diritto di opzione in favore del sistema sanitario italiano, le interessate
- che devono sopportare le conseguenze della mancata prova - non potevano (giustamente)
essere esentate dall'obbligo di affiliazione in Svizzera,
nei citati giudizi
(cfr. STF 9C_1089/2009, consid. 4.1 e STF 9C_211/2010, consid. 3.2), l'Alta Corte
ha rammentato che gli art.
84-93 del regolamento
(CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) - applicabile nel caso
di specie e al quale rinviano sia l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC sia la LAMal
(art. 95a) - contengono alcune norme di procedura amministrativa internazionale
(v. DTF 136 V 295 consid.
5.4 pag. 306). Tuttavia, in mancanza - come in concreto sul tema della prova e
la tempestività della notifica di un documento o di una dichiarazione - di una
specifica disposizione di diritto comunitario o convenzionale, l'organizzazione
della procedura è retta di massima, entro i limiti posti dai principi
dell'equivalenza e dell'effettività, dall'ordinamento giuridico interno (v. DTF
130 V 132 consid.
3 e 4 pag. 135 segg.; 128 V 315; SVR 2006 KV n. 6 pag. 13 [K 44/03] consid.
2.4; 2005 AHV n. 1 pag. 1 [H 377/01]),
la Massima istanza ha
poi evidenziato (cfr. citata STF 9C_1089/2009, consid. 4.2 e citata STF 9C_211/2010,
consid. 3.3) da un canto la nozione del principio inquisitorio, che dispensa le
parti dall'obbligo di provare i fatti ma non le libera dall'onere di sopportare
le conseguenze della mancanza di prova, nel senso che in tal caso il giudice
deciderà a sfavore di quella parte che intendeva dedurre un diritto dalla circostanza
Fatti
di fatto rimasta non provata (DTF 117 V 261 consid. 3b pag. 264; 114 V 213 consid.
5 pag. 218 con riferimenti). D'altro canto, il TF ha ricordato che mentre per
quel che concerne la notifica di una decisione o di una comunicazione
dell'amministrazione essa deve essere dimostrata - dall'amministrazione stessa
- secondo il grado della verosimiglianza preponderante valido in materia di
assicurazioni sociali, questa attenuazione del grado della prova - dettata da
esigenze legate all'attuabilità dell'amministrazione di massa - non si
giustifica laddove si tratta di dover dimostrare circostanze di fatto a
sostegno - come in concreto - della tempestività dell'esercizio di un diritto
soggetto a termine e a perenzione. In questi casi infatti la prova della verosimiglianza
preponderante non basta. La tempestività dell'atto o della dichiarazione deve
essere determinata con certezza (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb pag. 10; DLA 2000 n.
25 pag. 118 [C 294/99] consid. 2a; cfr. pure DTF 121 V 204 consid. 6b; 120 V 33
consid. 3c pag. 37). Queste modalità procedurali valgono indistintamente in
presenza di fattispecie nazionali o internazionali, compatibilmente quindi con
il principio dell'equivalenza. Similmente queste regole procedurali non rendono
praticamente impossibile o oltremodo difficile l'esercizio dei diritti
garantiti convenzionalmente dall'ALC - circostanza che la ricorrente peraltro
nemmeno pretende -, compatibilmente quindi anche con il principio
dell'effettività (v. per analogia DTF 130 V 132 consid. 4.1 pag. 137),
l'Alta Corte (cfr.
citata STF 9C_1089/2009, consid. 4.3 e citata STF 9C_211/2010, consid. 3.4) ha
quindi difeso l'operato dello scrivente Tribunale cantonale, che non ha
ritenuto provata, con la necessaria certezza, la trasmissione del modulo
per esercitare il diritto d'opzione in favore del sistema sanitario italiano, dato
che le ricorrenti non hanno saputo dimostrare l'effettiva spedizione e
ricezione della dichiarazione d'opzione, che per potere esplicare effetti
giuridici doveva pervenire tempestivamente nella sfera di influenza del
destinatario,
a nulla sono neppure valse
le testimonianze prodotte, che non hanno permesso di raggiungere questa
necessaria certezza né di fondare un caso giustificato ai sensi dell'ALC (cfr.
ibidem),
alla luce di quanto
esposto, considerato che la fattispecie in esame è (in parte) simile a quelle
giudicate dal Tribunale Federale con le citate sentenze 9C_1089/2009 del 21
gennaio 2011 e 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, rammentato che spetta all'assicurato
Considerandi
comprovare l'avvenuto esercizio del diritto d'opzione e che, in concreto, RI 1
non è riuscito a dimostrare, con la necessaria certezza, di avere effettivamente
trasmesso all'autorità amministrativa (UAM, ora Cassa cantonale di compensazione
- Ufficio dei contributi) il modulo TI1 entro il 30 settembre 2008, il
ricorrente deve sopportare le conseguenze della mancata prova e quindi non può
essere esonerato dall'obbligo di affiliazione in Svizzera in virtù dell'eccezione
prevista dall'Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3b,
infatti, avendo l'insorgente
effettuato l'invio per posta normale e non per invio raccomandato, deve essere applicata
la giurisprudenza (STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, consid. 5.9) secondo
cui la spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se
la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel
fascicolo della copia dell'invio - come in specie - non è sufficiente per
dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF
101.
Ia 7 consid. 1). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare
da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da
parte di una persona che riceve dei richiami (DTF 105 III 43 consid. 3), prove
che in concreto non sono state prodotte,
quanto alla
preoccupazione espressa dal ricorrente riguardo ad un'applicazione a senso
unico e favorevole all'amministrazione delle regole relative alla notifica di
atti (l'assicurato, citando il caso concernente un altro frontaliere, ha
osservato che l'UAM ha inviato per posta semplice l'avviso di sanatoria del 12
giugno 2008 ed il TCA ha dato atto all'amministrazione di avere adempiuto al
proprio obbligo di informazione diretta di ogni frontaliere interessato,
seppure non tramite raccomandata. Pertanto, a dire del ricorrente, siccome
anche in concreto l'invio del formulario TI1 è stato fatto per posta A e l'UAM ha
ritenuto che non vi fosse stato un valido esercizio del diritto d'opzione dato
che l'invio non gli è mai pervenuto, l'insorgente ha chiesto al TCA di essere
trattato allo stesso modo dell'Ufficio assicurazione malattia e quindi di ritenere
come inviato tempestivamente il suo modulo TI1), lo stesso Tribunale federale,
pronunciatosi di recente su questa questione (cfr. citata STF 9C_211/2010,
consid. 3.5), ha osservato che tale censura "va relativizzata alla luce
di quanto poc'anzi esposto come pure della sentenza DTF 136 V 295",
la STF 9C_1042/2009
del 7 settembre 2010, pubblicata in DTF 136 V 295, al considerando 5.8 ha stabilito che sia che si consideri la comunicazione del 12 giugno 2008 come una decisione
individuale-concreta o diffida o come altro documento ai sensi dell'art. 3 n. 3
del regolamento n. 574/72, sia si voglia qualificare la sanatoria in quanto
tale quale atto generale-astratto o generale-concreto, la sostanza non muterebbe.
Infatti, dal momento che la corretta notifica (o pubblicazione su un organo
ufficiale) dell'atto non è avvenuta o comunque non ha potuto essere dimostrata,
esso non poteva esplicare effetti giuridici negativi (in casu: la perenzione
del nuovo diritto di opzione) nei confronti del ricorrente, al contrario del
caso di specie, dove RI 1 ha ricevuto la comunicazione del 12 giugno 2008,
in questo senso, visto
quanto precede la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso
respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster