36.2010.80
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24 gennaio 2011Italiano10 min
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Numero d'incarto:
36.2010.80
Data decisione, Autorità:
24.01.2011, TCA
Titolo:
Affiliazione d'ufficio di un frontaliere che non ha esercitato il D d'opzione per il suo Paese di domicilio entro 3 mesi dall'inizio dell'attività lavorativa in CH. Nascita di un figlio modifica il suo stato civile. TCA non esamina però questa questione,visto che il TF l'ha già esonerato dalla LAMal
AFFILIAZIONE D'UFFICIO IN SVIZZERA
DIRITTO DI OPZIONE
ESONERO DALL'OBBLIGO ASSICURATIVO
FRONTALIERI
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
art. 1A cpv. 3 let. o ALC ALL2
art. 13 cpv. 2 let. a CEE1408/71
art. 6 LAMAL
art. 95 cpv. 1 let. a LAMAL
art. 2 cpv. 6 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.80
TB
Lugano
24 gennaio 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 maggio 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 7 maggio 2010
emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio
dei contributi, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in fatto che
RI 1, cittadino
italiano residente a __________ (Italia), nato nel 1971, è attivo in qualità di
pittore presso la ditta __________ di __________ ed è al beneficio di un
permesso G per frontalieri dal 2001,
con decisione del 27 gennaio
2009 l'Ufficio dell'assicurazione malattia (dal 1° febbraio 2010: Cassa
cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi), ha affiliato d'ufficio RI
1, con effetto dal medesimo giorno, all'__________, non avendo esercitato il
diritto d'opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza né
entro il termine di tre mesi previsto dall'Allegato II all'Accordo sulla libera
circolazione delle persone, Sezione A, punto 1, lett. o, cifra 3, lett. b/aa,
né entro il termine del 30 settembre 2008 accordato dall'allora Ufficio dell'assicurazione
malattia (UAM) previa indicazione delle Autorità federali, per sanare la
situazione venutasi a creare in seguito al mancato esercizio del diritto di
opzione da parte di migliaia di frontalieri residenti in Italia,
detto provvedimento è
stato confermato, anche in seguito alle lamentele dell'assicurato, con
decisione su reclamo del 26 marzo 2009,
RI 1, rappresentato
dal Sindacato RA 1, ha inoltrato ricorso al TCA il 20 aprile 2009 (inc.
36.2009.75), che lo ha respinto con sentenza del 10 novembre 2009,
contro il giudizio cantonale
l'assicurato è insorto al Tribunale federale chiedendo l'esonero dall'assicurazione
malattia svizzera,
l'Alta Corte, vista la
moltitudine di ricorsi sullo stesso tema, con decreto del 19 gennaio 2010 ha sospeso la procedura concernente l'assicurato in attesa di evadere un caso pilota simile al
suo (causa 9C_1042/2009),
il 26 novembre 2009
(doc. A3) il rappresentante dell'assicurato, come precedentemente convenuto
telefonicamente, ha trasmesso all'allora Ufficio assicurazione malattia copia
del certificato di stato di famiglia e del certificato di nascita, il 20
ottobre 2009, del terzo figlio dell'assicurato, __________ e, facendo valere
una modifica della sua situazione familiare, ha ritenuto adempiuti i
presupposti per annullare la precedente decisione di affiliazione d'ufficio del
27 gennaio 2009,
con scritto del 3
dicembre 2009 (doc. A4) dell'amministrazione, confermato con decisione formale
del 29 gennaio 2010 (doc. A6) e successivamente con decisione su reclamo del 7
maggio 2010 (doc. A2), l'Ufficio assicurazione malattia ha respinto l'istanza
di esercitare nuovamente il diritto d'opzione, a motivo che poiché la convivente
dell'assicurato, anch'ella attiva in Svizzera, ha regolarmente optato per
mantenere la copertura assicurativa in Italia, così pure i suoi figli devono
restare assicurati al sistema sanitario italiano insieme alla mamma, oltretutto
visto che i genitori non sono coniugati,
l'assicurato, sempre
rappresentato dall'RA 1, è insorto al TCA il 21 maggio 2010 (doc. I) anche
contro la predetta decisione su reclamo, ribadendo il suo diritto di ottenere l'annullamento
dell'affiliazione alla Cassa malati __________ e quindi l'esonero dall'obbligo
di assicurazione malattia in Svizzera in seguito alla nascita del suo terzo
figlio, definendo le motivazioni addotte dall'autorità competente come pretestuose
non avendo indicato le norme legali a suffragio della sua decisione. Ha inoltre
evidenziato che la decisione impugnata non è stata firmata anche dal Capo Ufficio,
con risposta del 18
giugno 2010 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto la
reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno
riprese in corso di motivazione,
il 7 settembre 2010 il
TF ha emanato la sentenza nella causa pilota 9C_1042/2009 (DTF 136 V 295),
accogliendo il ricorso di un frontaliero ed esonerandolo dall'obbligo
assicurativo in Svizzera,
sulla base della
citata sentenza, con decreto del 22 settembre 2010 il giudice federale dell'istruzione
ha riattivato la procedura inerente RI 1,
con sentenza del 7
dicembre 2010 (9C_1051/2009) il Tribunale federale ha accolto il suo ricorso e
ha annullato il giudizio del TCA del 10 novembre 2009 e quindi anche la
decisione su reclamo dell'UAM del 26 marzo 2009, esonerando così conseguentemente
l'insorgente dall'obbligo di assicurazione malattia in Svizzera,
considerato in diritto che
la presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell'istruttoria
o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA
Fatti
I 707/00 del 21 luglio 2003),
nel citato giudizio
9C_1051/2009 del 7 dicembre 2010 concernente il qui ricorrente, l'Alta Corte ha
rammentato le motivazioni alla base della sentenza pilota pubblicata in DTF 136
V 295, affermando quanto segue:
" (…)
1.
In
quella occasione, questa Corte ha ricordato come in virtù del diritto di opzione
previsto convenzionalmente, le persone residenti in Italia e che lavorano in
Svizzera possono scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari senza attività
lucrativa – in Svizzera secondo il regime di assicurazione malattia della LAMal
oppure in Italia secondo il sistema sanitario italiano, fermo restando però che
l'eventuale esenzione dall'obbligo di assicurazione in Svizzera deve essere
chiesta con una domanda che va presentata alla competente autorità cantonale in
materia di assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre mesi
successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera (Allegato II, Sezione A cpv.
1 lett. o cifra 3 b aa e bb; DTF 136 V 295 consid. 2.3.3 pag. 300). Pur dando
atto che questo termine di tre mesi non era stato rispettato, detta Corte ha
osservato che il diritto di opzione era comunque stato ristabilito dalla
successiva messa in atto della procedura in sanatoria del giugno 2008 (DTF 136
V 295 consid. 2.3.4 pag. 301). Questa sanatoria era motivata con la possibilità
concessa dall'Allegato II ALC (Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa seconda
frase) di rendere efficace l'esenzione dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione
obbligatoria quando in casi giustificati la richiesta è presentata dopo il
termine di tre mesi. Essa era inoltre giustificata dalle difficoltà incontrate
dai lavoratori frontalieri italiani nel comprendere ed esercitare il diritto di
opzione come pure dall'enorme mole di lavoro e dai rischi di incasso che l'affiliazione
d'ufficio di così tante persone avrebbe comportato per il Cantone Ticino e gli
assicuratori (sentenza citata, consid. 3.1). Ritenuto come l'operazione avesse
permesso di “regolarizzare” il 95.8% dei frontalieri interessati che hanno
optato per la copertura sanitaria nel proprio Paese di residenza, rimaneva da
verificare la situazione di diversi lavoratori che lamentavano di non avere ricevuto
alcuna comunicazione (personale, tramite il datore di lavoro o in altro modo)
prima della loro affiliazione d'ufficio alla LAMal (sentenza citata, consid. 3.1 in fine). Alla misura in sanatoria è quindi stato riconosciuto effetto costitutivo poiché
modificando la situazione giuridica esistente e ristabilendo la facoltà di
opzione convenzionalmente scaduta, essa aveva istituito un nuovo diritto,
seppur vincolato al rispetto di un termine ben preciso. In questo modo la Corte
federale ha escluso che la sanatoria potesse essere ridotta a una semplice
comunicazione di natura meramente informativa priva di conseguenze giuridiche
(sentenza citata, consid. 5.6). Scartata l'ipotesi della semplice informazione
(che aveva per contro sostenuto il Tribunale cantonale), l'esatta natura del
provvedimento poteva a questo punto rimanere indecisa perché in ogni caso – sia
che si considerasse la comunicazione del 12 giugno 2008 come una decisione
individuale-concreta o diffida o come altro documento ai sensi dell'art. 3 n. 3
del regolamento n. 574/72, sia si volesse qualificare la sanatoria in quanto
tale quale atto generale-astratto o generale-concreto -, la sostanza non
mutava. Infatti, dal momento che la corretta notifica (o pubblicazione su un
organo ufficiale) non era avvenuta o non aveva potuto essere dimostrata, l'atto
non poteva esplicare effetti giuridici negativi (sentenza citata, consid. 5.8).
Di conseguenza ci si poteva e doveva basare sulla dichiarazione dell'insorgente
che sosteneva di essere venuto a conoscenza della possibilità di sanatoria
soltanto con la decisione di affiliazione d'ufficio (sentenza citata, consid.
5.9). Insorgente che avendo prontamente reagito poteva dunque validamente
chiedere di essere esentato dall'obbligo assicurativo in Svizzera con effetto
ex tunc, vale a dire dall'inizio del suo ipotetico assoggettamento, anche
perché con l'esibizione della copia della tessera europea di assicurazione
malattia rilasciata dalla Regione Lombardia aveva dimostrato di essere coperto
in caso di malattia sia nello Stato di residenza sia durante un soggiorno in un
altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera (art. 2 cpv. 6 OAMal;
sentenza citata, consid. 5.10 e 6.1).
Considerandi
2.
La
fattispecie sottoposta a giudizio nella presente vertenza è simile a quella
esaminata nella sentenza pilota. In mancanza della prova della notifica (o
comunque della pubblicazione su un organo ufficiale) dell'atto con cui era
stata concessa la possibilità di chiedere, in via di sanatoria, l'esenzione dall'obbligo
assicurativo in Svizzera e di optare in favore del sistema sanitario italiano,
ci si poteva pertanto basare sulle dichiarazioni dell'insorgente, alle cui
conclusioni peraltro aderisce ora anche l'amministrazione opponente. Avendo per
il resto prontamente reagito e in seguito anche esibito copia della tessera
europea di assicurazione malattia rilasciata dalla Regione Lombardia, __________
poteva dunque essere validamente esentato dall'obbligo assicurativo in
Svizzera.”,
alla luce di quanto
sopra, ritenuto che il TF ha già esonerato il ricorrente dall'obbligo di
assicurazione malattia in Svizzera, anche la decisione su reclamo del 7 maggio
2010.
qui impugnata, che trova il suo fondamento nella decisione iniziale di
affiliazione d'ufficio di RI 1 all'assicurazione malattie in Svizzera e che gli
nega l'esonero dall'obbligo assicurativo, deve essere annullata,
quanto alla questione
della mancata firma, da parte del Capo Ufficio della Cassa cantonale di
compensazione, della decisione impugnata, visto l'esito del ricorso la stessa
non merita ulteriore approfondimento,
all'assicurato,
rappresentato da un sindacato, vanno assegnate ripetibili in virtù dell'art. 61
lett. g LPGA.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei
considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa di
compensazione verserà Fr. 400.- (se dovuta, IVA inclusa) al ricorrente a titolo
di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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