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Decisione

36.2010.80

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 gennaio 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I 707/00 del 21 luglio 2003),

nel citato giudizio

9C_1051/2009 del 7 dicembre 2010 concernente il qui ricorrente, l'Alta Corte ha

rammentato le motivazioni alla base della sentenza pilota pubblicata in DTF 136

V 295, affermando quanto segue:

" (…)

1.

In

quella occasione, questa Corte ha ricordato come in virtù del diritto di opzione

previsto convenzionalmente, le persone residenti in Italia e che lavorano in

Svizzera possono scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari senza attività

lucrativa – in Svizzera secondo il regime di assicurazione malattia della LAMal

oppure in Italia secondo il sistema sanitario italiano, fermo restando però che

l'eventuale esenzione dall'obbligo di assicurazione in Svizzera deve essere

chiesta con una domanda che va presentata alla competente autorità cantonale in

materia di assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre mesi

successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera (Allegato II, Sezione A cpv.

1 lett. o cifra 3 b aa e bb; DTF 136 V 295 consid. 2.3.3 pag. 300). Pur dando

atto che questo termine di tre mesi non era stato rispettato, detta Corte ha

osservato che il diritto di opzione era comunque stato ristabilito dalla

successiva messa in atto della procedura in sanatoria del giugno 2008 (DTF 136

V 295 consid. 2.3.4 pag. 301). Questa sanatoria era motivata con la possibilità

concessa dall'Allegato II ALC (Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa seconda

frase) di rendere efficace l'esenzione dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione

obbligatoria quando in casi giustificati la richiesta è presentata dopo il

termine di tre mesi. Essa era inoltre giustificata dalle difficoltà incontrate

dai lavoratori frontalieri italiani nel comprendere ed esercitare il diritto di

opzione come pure dall'enorme mole di lavoro e dai rischi di incasso che l'affiliazione

d'ufficio di così tante persone avrebbe comportato per il Cantone Ticino e gli

assicuratori (sentenza citata, consid. 3.1). Ritenuto come l'operazione avesse

permesso di “regolarizzare” il 95.8% dei frontalieri interessati che hanno

optato per la copertura sanitaria nel proprio Paese di residenza, rimaneva da

verificare la situazione di diversi lavoratori che lamentavano di non avere ricevuto

alcuna comunicazione (personale, tramite il datore di lavoro o in altro modo)

prima della loro affiliazione d'ufficio alla LAMal (sentenza citata, consid. 3.1 in fine). Alla misura in sanatoria è quindi stato riconosciuto effetto costitutivo poiché

modificando la situazione giuridica esistente e ristabilendo la facoltà di

opzione convenzionalmente scaduta, essa aveva istituito un nuovo diritto,

seppur vincolato al rispetto di un termine ben preciso. In questo modo la Corte

federale ha escluso che la sanatoria potesse essere ridotta a una semplice

comunicazione di natura meramente informativa priva di conseguenze giuridiche

(sentenza citata, consid. 5.6). Scartata l'ipotesi della semplice informazione

(che aveva per contro sostenuto il Tribunale cantonale), l'esatta natura del

provvedimento poteva a questo punto rimanere indecisa perché in ogni caso – sia

che si considerasse la comunicazione del 12 giugno 2008 come una decisione

individuale-concreta o diffida o come altro documento ai sensi dell'art. 3 n. 3

del regolamento n. 574/72, sia si volesse qualificare la sanatoria in quanto

tale quale atto generale-astratto o generale-concreto -, la sostanza non

mutava. Infatti, dal momento che la corretta notifica (o pubblicazione su un

organo ufficiale) non era avvenuta o non aveva potuto essere dimostrata, l'atto

non poteva esplicare effetti giuridici negativi (sentenza citata, consid. 5.8).

Di conseguenza ci si poteva e doveva basare sulla dichiarazione dell'insorgente

che sosteneva di essere venuto a conoscenza della possibilità di sanatoria

soltanto con la decisione di affiliazione d'ufficio (sentenza citata, consid.

5.9). Insorgente che avendo prontamente reagito poteva dunque validamente

chiedere di essere esentato dall'obbligo assicurativo in Svizzera con effetto

ex tunc, vale a dire dall'inizio del suo ipotetico assoggettamento, anche

perché con l'esibizione della copia della tessera europea di assicurazione

malattia rilasciata dalla Regione Lombardia aveva dimostrato di essere coperto

in caso di malattia sia nello Stato di residenza sia durante un soggiorno in un

altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera (art. 2 cpv. 6 OAMal;

sentenza citata, consid. 5.10 e 6.1).

Considerandi

2.

La

fattispecie sottoposta a giudizio nella presente vertenza è simile a quella

esaminata nella sentenza pilota. In mancanza della prova della notifica (o

comunque della pubblicazione su un organo ufficiale) dell'atto con cui era

stata concessa la possibilità di chiedere, in via di sanatoria, l'esenzione dall'obbligo

assicurativo in Svizzera e di optare in favore del sistema sanitario italiano,

ci si poteva pertanto basare sulle dichiarazioni dell'insorgente, alle cui

conclusioni peraltro aderisce ora anche l'amministrazione opponente. Avendo per

il resto prontamente reagito e in seguito anche esibito copia della tessera

europea di assicurazione malattia rilasciata dalla Regione Lombardia, __________

poteva dunque essere validamente esentato dall'obbligo assicurativo in

Svizzera.”,

alla luce di quanto

sopra, ritenuto che il TF ha già esonerato il ricorrente dall'obbligo di

assicurazione malattia in Svizzera, anche la decisione su reclamo del 7 maggio

2010.

qui impugnata, che trova il suo fondamento nella decisione iniziale di

affiliazione d'ufficio di RI 1 all'assicurazione malattie in Svizzera e che gli

nega l'esonero dall'obbligo assicurativo, deve essere annullata,

quanto alla questione

della mancata firma, da parte del Capo Ufficio della Cassa cantonale di

compensazione, della decisione impugnata, visto l'esito del ricorso la stessa

non merita ulteriore approfondimento,

all'assicurato,

rappresentato da un sindacato, vanno assegnate ripetibili in virtù dell'art. 61

lett. g LPGA.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei

considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa di

compensazione verserà Fr. 400.- (se dovuta, IVA inclusa) al ricorrente a titolo

di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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