36.2010.82
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
12 maggio 2011Italiano30 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2010.82
Data decisione, Autorità:
12.05.2011, TCA
Titolo:
Affiliazione all'assicurazione malattie obbligatoria in Svizzera di un frontaliere. L'insorgente è stato esentato dopo aver accertato che l'esercizio del diritto di opzione è avvenuto entro tre mesi dall'inizio dell'attività lavorativa in Svizzera
AFFILIAZIONE D'UFFICIO IN SVIZZERA
ESONERO DALL'OBBLIGO ASSICURATIVO
FRONTALIERI
ALC
art. 13 cpv. 1 CEE1408/71
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.82
cs
Lugano
12 maggio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 giugno 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 14 maggio
2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione
Ufficio dei contributi
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. Il
dr. RI 1, nato nel 1961, cittadino __________ domiciliato a __________ (__________),
attivo quale dentista indipendente in __________, svolge per 3 giorni alla
settimana, ogni 3 settimane, la professione di dentista (dipendente) presso la __________
ed è al beneficio di un permesso per frontalieri di tipo G dal 4 aprile 2008
(doc. I, inc. 36.2009.27).
B. Con
decisione del 14 gennaio 2009 l’Ufficio dell’assicurazione malattia (dal 1°
febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi) ha
affiliato d’ufficio il dr. RI 1 presso la Cassa malati __________ con effetto
dal medesimo giorno, con la precisazione che “trattandosi di affiliazione
tardiva (art. 5 cpv. 2 LAMal), si specifica che a livello teorico l’obbligo
d’assicurazione avrebbe dovuto avere inizio in data 1° ottobre 2008” (doc. 2).
L’amministrazione
ha in sostanza ritenuto che l’interessato non ha fatto uso, nel termine di tre
mesi dall’obbligo di assicurarsi in Svizzera, previsto dall’Allegato II,
Sezione A, punto 1, lett. o, cifra 3, lett. b/aa all’Accordo bilaterale sulla
libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione Europea (di
seguito: ALC), del diritto di opzione verso il suo Stato di residenza per la
copertura assicurativa delle cure medico-sanitarie. L’allora UAM ha inoltre
constatato che il dr. RI 1 ha lasciato trascorrere infruttuosamente anche il
termine del 30 settembre 2008 per sanare la situazione “in forza della
moratoria/sanatoria stabilita dal Cantone Ticino, previa indicazione delle
Autorità federali in materia”, malgrado fosse stato “avvertito
personalmente di quanto sopra con scritto 12 giugno 2008, a cui è stato allegato il modulo ufficiale TI 1 per la verifica della copertura d’assicurazione
malattie, e in particolare per l’esercizio del diritto di opzione verso il suo
Paese di residenza”.
Nell’allegata
scheda per l’assicuratore malattie è inoltre stato indicato, a proposito del
diritto al sussidio, che “l’interessato deve essere invitato ad inoltrare
richiesta” e che gli “devono essere applicati i premi della Comunità
europea in base all’Italia”.
C. Il
10 febbraio 2009 il dr. RI 1, rappresentato dalla fiduciaria RA 1 ha inoltrato
tempestivo reclamo, facendo valere di aver iniziato a lavorare solo nel corso
del mese di ottobre 2008, dopo aver ottenuto tutti i permessi necessari (in
particolare le licenze di manipolazione del 20 e 27 ottobre 2008, nonché
l’agibilità dei locali il 13 ottobre 2008) e di ritenere pertanto tempestiva
l’opzione pervenuta all’amministrazione nel corso del medesimo mese di ottobre,
il cui formulario è del resto stato firmato il 19 settembre 2008.
D. Con
decisione su reclamo del 27 febbraio 2009 l’allora UAM ha respinto le censure
dell’assicurato rilevando che in base al diritto comunitario vige il principio
generale dell’affiliazione nello Stato in cui è esercitata l’attività
lavorativa (lex loci laboris), ma che per i lavoratori frontalieri operanti in
Svizzera e residenti in Austria, Germania, Francia e Italia così come per i
familiari residenti in Finlandia, l’ALC prevede la possibilità di optare per
una copertura assicurativa contro le malattie nello Stato di residenza.
L’opzione
deve avvenire entro i tre mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in
Svizzera. L’UAM ha rammentato che, previa indicazione delle Autorità federali,
è stata decretata una procedura in sanatoria, con termine fissato dal Governo
del Cantone Ticino al 30 settembre 2008 per la formalizzazione delle procedure
d’opzione. L’operazione è stata impostata allo scopo di sanare tutte le
situazioni irregolari che si sono determinate a far tempo dall’entrata in
vigore dell’ALC. Il Governo ha emanato un comunicato stampa al riguardo, le
persone inadempienti sono state personalmente informate, attraverso una
procedura scritta il 12 giugno 2008, sono stati informati i datori di lavoro,
le organizzazioni dei datori di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori. La
questione è inoltre stata più volte affrontata tramite i mass media. Le
consulenze telefoniche sono state 7'700, mentre le verifiche circa il
pronunciamento pregresso dell’opzio-ne sono state 29'000.
E. Il
successivo ricorso del 20 marzo 2009 è stato accolto ai sensi dei considerandi
dal TCA con sentenza del 30 novembre 2009 (inc. 36.2009.27). Questo Tribunale,
annullata la decisione impugnata, ha rinviato l’incarto all’amministrazione per
ulteriori accertamenti, affermando:
" Da
quanto sopra emerge che non può essere escluso con la necessaria tranquillità
che effettivamente l’interessato, viste le autorizzazioni di cui necessitava,
abbia iniziato la propria attività lavorativa unicamente nel corso del mese di
ottobre 2008. Tuttavia gli atti prodotti dalle parti non sono sufficienti per
stabilire l’inizio esatto dell’attività lucrativa dipendente dell’assicurato in
Svizzera.
L’incarto deve
pertanto essere rinviato all’UAM affinché, dopo aver esperito i necessari
accertamenti, in particolare presso le preposte autorità AVS e fiscali, nonché
con l’ausilio dell’__________, determini con certezza la data esatta
dell’inizio dell’attività lucrativa dipendente e rivaluti di conseguenza
l’intera fattispecie.
In questo senso il
ricorso va accolto ai sensi dei considerandi, la decisione impugnata annullata
e l’incarto rinviato all’UAM per ulteriori accertamenti.
Non deve pertanto
essere ancora risolta la questione di sapere se a giusta ragione l’UAM ha
affiliato il ricorrente presso la Cassa malati __________ senza dargli alcuna
libertà di scelta e se nel caso di specie l’autorità cantonale ha fatto prova
di formalismo eccessivo.”
F. Dopo
aver esperito alcuni accertamenti presso la __________, l’allora UAM, con
decisione del 26 gennaio 2010, confermata dalla decisione su reclamo del 14 maggio
2010, accertato in sostanza che l’interessato, dal 4 aprile 2008, è iscritto
alla __________ quale salariato e dalla medesima data è soggetto alle imposta
alla fonte, ha ribadito l’affiliazione dell’interessato all’assicurazione
malattie obbligato-ria in Svizzera (doc. 4).
G. Contro
la predetta decisione su reclamo il dr. med. RI 1, sempre rappresentato da RA 1
__________, è insorto al TCA, ribadendo che prima di chiedere l’ottenimento
delle abilitazioni federali e cantonali all’esercizio della professione di
medico-dentista, doveva essere in possesso di un regolare permesso per
frontalieri, chiesto ed ottenuto il 4 aprile 2008. Egli rileva inoltre che
dalla scheda “dichiarazione dei salari e degli assegni familiari 2008” inoltrata dalla __________ è indicato il periodo di retribuzione 01.08.2008 – 31.12.2008 poiché
solo dal mese di agosto 2008 il dr. med. RI 1 ha percepito uno stipendio in
ossequio ai lavori preparatori per la successiva apertura dello studio
dentistico. In precedenza non ha mai effettuato alcuna attività lavorativa.
L’iscrizione dal 4 aprile 2008 si è resa necessaria per l’espletamento delle
formalità necessarie per l’ottenimento di tutte le abilitazioni personali ad
operare quale medico dentista. L’iscrizione all’assoggettamento alle imposte
alla fonte dal 4 aprile 2008 deriva dal fatto che la data coincide con il
rilascio del permesso di frontaliere ma la determinazione dell’imposta alla
fonte da riversare allo Stato è stata calcolata per il periodo a partire dal 1°
agosto 2008, ossia dall’inizio dell’attività lavorativa del ricorrente. Solo
nel corso del mese di ottobre 2008, dopo che lo studio dentistico ha ottenuto
tutti i necessari permessi ed in particolare le licenze di manipolazione del 20
e 27 ottobre 2008, nonché l’agibilità dei locali del 13 ottobre 2008
l’insorgente ha potuto lavorare con i primi pazienti.
Il
ricorrente ribadisce inoltre di essere già assicurato in __________ e sostiene
che l’affiliazione in Svizzera rappresenterebbe un doppio onere assicurativo in
contrasto con le disposizioni di legge, ritenuto inoltre che la maggior parte
della sua attività professionale (80%) viene svolta in __________.
Il
ricorrente evidenzia che il Parlamento ticinese, nel corso del mese di aprile 2010, ha adottato una mozione di Raoul Ghisletta circa la regolarizzazione dei frontalieri, per cui
un’affiliazione del ricorrente, a questo punto, violerebbe il principio della
parità di trattamento rispetto a quei frontalieri che pur non avendo mai
sottoscritto il modulo TI1 per il diritto di opzione possono ora godere della
sanatoria del Gran Consiglio ticinese.
L’interessato
sostiene infine che “le spiegazioni fornite, la dimostrata buona fede e la
conferma, da parte dell’interessato, della valida e permanente copertura
assicurativa __________ nonché il dispositivo contenuto nella sentenza relativa
all’incarto nr. 36.2006.123 in merito ai frontalieri che esercitano un’attività
lucrativa sia in Svizzera che in uno Stato dell’UE dovrebbero essere motivi
plausibili per un giudizio positivo” (doc. I).
H. Con
risposta del 24 giugno 2010 l’amministrazione, ha chiesto, con protesta di
ripetibili ai sensi dell’art. 30 cpv. 3 Lptca, la reiezione del ricorso. La __________,
richiamati gli accertamenti presso __________ che hanno confermato l’inizio
dell’attività lucrativa il 4 aprile 2008, ribadisce la correttezza della
propria decisione e rileva che pure un altro dipendente, ha iniziato la sua
attività presso la __________ il medesimo giorno e si rimette al giudizio del
TCA circa l’opportunità di produrre anche l’incarto di questa persona (doc.
III).
Fatti
I. Dopo
aver chiesto ed ottenuto una proroga (doc. V e VI), il ricorrente ha ribadito
di aver iniziato la sua attività solo il 1° agosto 2008, mentre la data del 4
aprile 2008 si riferisce unicamente al giorno del rilascio del permesso di
frontaliero e non è assolutamente da collegare con l’inizio dell’attività
professionale rispettivamente con il conseguimento di un reddito da attività
lucrativa dipendente.
Il
ricorrente afferma che il contratto di lavoro è stato sottoscritto il 4 aprile
2008 ma questa era una condizione indispensabile per richiedere ed ottenere,
dalle competenti autorità, il rilascio di un permesso di frontaliero. Inoltre
la data del 4 aprile 2008 che appare sulla documentazione relativa al conteggio
della trattenuta dell’imposta alla fonte è riportata unicamente per il
successivo controllo, effettuato da parte dell’__________, della concordanza
fra il conteggio della trattenuta dell’imposta alla fonte ed il giorno del
rilascio del relativo permesso di lavoro. Il ricorrente ribadisce la richiesta
di annullare l’affiliazione all’assicurazione malattie in Svizzera anche in
ossequio al diritto alla parità di trattamento rispetto ai frontalieri che, pur
non avendo mai sottoscritto il modulo TI1 per il diritto d’opzione, possono ora
beneficiare della sanatoria votata dal Gran Consiglio ticinese (doc. VII).
L. Con
osservazioni del 23 luglio 2010 l’amministrazione si è riconfermata nella sua
risposta di causa (doc. IX).
M. Il
16 dicembre 2010 è pervenuto in copia al TCA uno scritto della Cassa malati __________
al ricorrente, con il quale l’assicuratore comunica che in attesa della nuova
pronuncia del Tribunale l’interessato resta affiliato alla __________ ma che
nel frattempo sarebbero stati sospesi gli invii delle polizze e dei richiami
degli importi scoperti (doc. XI).
N. Il
17 dicembre 2010 il Giudice delegato del TCA ha scritto al ricorrente e, con
riferimento alla lettera della __________, ha comunicato che presso il
Tribunale sono ancora pendenti numerose procedure inerenti l’affiliazione di
frontalieri all’assicurazione malattie obbligatoria in Svizzera, che il 7
settembre 2010 il TF ha emanato una sentenza pubblicata in DTF 136 V 295 che ha
permesso l’evasione di alcuni ricorsi escluso tuttavia, tra gli altri, quello
in esame e che il TCA avrebbe atteso le sentenze dell’Alta Corte sulle
ulteriori procedure ancora pendenti a Lucerna prima di pronunciarsi anche sul
ricorso in oggetto (doc. XII).
O. Il
5 aprile 2011 il TCA ha chiesto al ricorrente di fornire i nomi
dell’assicuratore contro gli infortuni e della Cassa pensione presso cui è
affiliato dal 2008 e lo ha informato che il TF ha emesso numerose sentenze, in
particolare la 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011 e la 9C_211/2010 del 18
febbraio 2011 (doc. XIV). Il medesimo giorno ha richiamato dalla Cassa
cantonale di compensazione numerosa documentazione (doc. XIII), pervenuta al
Tribunale l’11 aprile 2011 (doc. XV).
P. Con
scritto dell’8 aprile 2011 l’insorgente ha informato il TCA di essere
assicurato presso la __________ per la copertura infortuni e la __________ per
la copertura LPP (doc. XVI).
Q. Il
12 aprile 2011 questo Tribunale ha interpellato __________, chiedendo di
indicare l’inizio dell’affiliazione del ricorrente e la trasmissione
dell’intero incarto relativo al 2008 (doc. XVII).
R. Con
scritto del 13 aprile 2011 __________ ha indicato che l’insorgente è affiliato
dal 1° ottobre 2010 __________ (doc. XVIII), mentre il 14 aprile 2011 __________
ha evidenziato che la __________ ha stipulato il contratto di assicurazione per
la copertura infortuni secondo la LAINF con inizio 1° novembre 2008 (doc. XX).
S. Chiamato
a presentare osservazioni scritte in merito (doc. XIX e XXI), l’insorgente ha
affermato che l’inizio della sua attività lucrativa va stabilita nel 1° agosto
2008, come si evince dall’attestato dell’assicurazione AVS del 3 settembre
2008, dal questionario concernente l’affiliazione ad un istituto di previdenza
del 5 novembre 2008 e dal questionario per l’affiliazione dei datori di lavoro
del 27 ottobre 2008 (doc. XXII).
T. Copia
degli accertamenti sono stati trasmessi all’amministrazio-ne per una presa di
posizione (doc. XXIII).
in
diritto
in
ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio
e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria
o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; e giurisprudenza ivi citata).
nel
merito
2. Nella
sentenza del 30 novembre 2009 (inc. 36.2009.27), a cui si rinvia, questo
Tribunale ha già esposto le norme applicabili alla fattispecie in esame ed ha
riassunto quanto accaduto nel particolare caso di specie.
In
concreto va rammentato che l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS
0.142.112.681) è entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed è applicabile sotto il
profilo temporale.
Giusta
l’art. 1 cpv. 1 dell’Allegato II ALC, elaborato sulla base dell’art. 8 ALC e
facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A
di tale allegato, le parti contraenti applicano nell’ambito delle loro
relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14
giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all’interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS
0.831.109.268.1]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72, oppure
disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a),
all’ALC e a questi due regolamenti di coordinamento. Per contro i due nuovi
regolamenti (CEE) n. 883/2004 (GU L 200 del 7 giugno 2004) e 987/2009 (GU L 284
del 30 ottobre 2009), che hanno rimpiazzato i regolamenti n. 1408/71 e n.
574/72 e che sono applicabili nell’Unione europea dal 1° maggio 2010, non sono
ancora validi nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE (comunicazione UFSP agli assicuratori e ai governi cantonali del 30 aprile 2010).
La
regolamentazione poc’anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame
pure da un punto di vista personale e materiale. Di cittadinanza __________, il
ricorrente è infatti un lavoratore che è o è stato soggetto alla legislazione
di uno o più Stati membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Inoltre
l’oggetto del contendere riguarda l’applicazione di legislazioni (sul concetto
v. art. 1 lett. j del regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi enumerati
espressamente all’art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più precisamente
alla sua lettera a (prestazioni di malattia e di maternità; cfr. DTF 135 V 339
consid. 4.2 pag. 343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.).
3. Il
TF, recentemente, ha emanato numerose sentenze relative all’esercizio del
diritto di opzione dei frontalieri (cfr. in particolare la sentenza
9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 pubblicata in DTF 136 V 295, la sentenza
9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011 e la sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
Con
sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 pubblicata in DTF 136 V 295, il TF
ha accolto il ricorso di un lavoratore frontaliere che affermava di non essere
stato informato personalmente della procedura in sanatoria avviata dall’allora
UAM che gli avrebbe permesso di esercitare nuovamente il diritto d’opzione
entro il 30 settembre 2008.
Nella
citata sentenza l’Alta Corte ha rammentato che l'art. 13 n. 1 del
regolamento 1408/71 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile
in funzione delle regole previste dagli art. 13 n. 2-17bis, dichiarando
determinanti le disposizioni di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il
lavoratore subordinato è soggetto alla legislazione del suo Stato di
occupazione salariata, anche se risiede sul territorio di un altro Stato membro
o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il
proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro. Il lavoratore
frontaliere è dunque soggetto, in virtù di questo principio, alla legislazione
dello Stato in cui lavora (principio della lex loci laboris); lo Stato
competente è lo Stato di impiego (art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n.
1408/71; DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; 133 V 137 consid. 6.1 pag. 143
con riferimenti).
Come
già statuito nella sentenza di rinvio 36.2009.27 del 30 novembre 2009, di
massima, i cittadini svizzeri o di Paesi membri dell’UE che esercitano
simultaneamente un’attività salariata in Svizzera e un’attività indipendente in
uno Stato dell’UE sono di regola affiliati in Svizzera. Per diversi Stati (tra
cui l’Italia) v’è tuttavia un’eccezione. In tale particolare ipotesi, un
cittadino svizzero o di un Paese membro dell’UE, di regola, è assoggettato in
Svizzera per la sua attività salariata e nell’UE per la sua attività
indipendente quando esercita la sua attività indipendente in uno Stato
dell’Unione Europea.
Infatti l’allegato VII
al regolamento n. 1408/71 prevede:
" Casi
in cui una persona è soggetta simultaneamente alla legislazione di due stati membri
(…)
11. Esercizio di
un’attività autonoma in Italia e di un’attività subordinata in un altro Stato
membro.
(…)
Esercizio di
un’attività autonoma in Svizzera e di un’attività salariata in qualsiasi altro
Stato cui si applica il presente Accordo.”
In
concreto l’insorgente, dipendente della __________ in Svizzera e lavoratore
indipendente in __________, di massima, va affiliato in
entrambi gli Stati.
4. Sono
però possibili eccezioni a questo principio. In effetti, in applicazione
dell'art. 89 del regolamento n. 1408/71, l'Allegato VI dello stesso regolamento
indica le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni
Stati membri. Questo allegato è stato completato dalla Sezione A dell'Allegato
Considerandi
II ALC "Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale", da cui
risulta che le persone soggette alle disposizioni di legge svizzere possono, su
domanda, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria (LAMal) per tutto il
tempo in cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di
una copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e, in
alcuni casi, Finlandia e Portogallo (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o
cifra 3 b, nella sua versione modificata dalle decisioni n. 2/2003 e 1/2006 del
Comitato misto UE-Svizzera del 15 luglio 2003 e del 6 luglio 2006 [RU 2004 1277
e RU 2006 5851]). Tale facoltà è comunemente detta "diritto
d'opzione" (DTF 135 V 339 consid. 4.3.2 pag. 344 con
riferimenti; sull'origine e la portata pratica di questo diritto d'opzione cfr.
Ursula Hohn, Rechtsprobleme bei der Umsetzung des Koordinationsrechts in der
Krankenversiche-rung, in: Thomas Gächter [ed.], Das europäische Koordina-tionsrecht
der sozialen Sicherheit und die Schweiz, 2006, pagg. 66 seg.).
In
virtù di questo diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che
lavorano in Svizzera possono scegliere se assicurarsi - insieme ai familiari
senza attività lavorativa - in Svizzera secondo il regime di assicurazione
malattia della LAMal oppure in Italia secondo il sistema sanitario nazionale
italiano. L'eventuale esenzione dall'obbligo di assicurazione in Svizzera deve
però essere chiesta con una domanda che va presentata alla competente autorità
cantonale in materia di assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre
mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera (Allegato II, Sezione A
cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa e bb; Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in
Soziale Sicherheit, SBVR, 2a ed. 2007, pag. 423, n. 73 e 75; Guylaine Riondel
Besson, Le droit d'option en matière d'assurance maladie dans le cadre de
l'accord sur la libre circulation des personnes: difficultés de mise en oeuvre
et conséquences pour les assurés [in seguito: Le droit d'option], in: Cahiers
genevois et romands de sécurité sociale, 42/2009, pag. 35; Bettina
Kahil-Wolff/Corinne Pacifico, Sécurité sociale, droit du travail et fiscalité:
le droit applicable en cas de situations transfrontalières, in:
Assujettissement, cotisations et questions connexes selon l'Accord sur la libre
circulation des personnes CH-CE, 2004, pag. 37). Per i lavoratori frontalieri,
detto termine comincia a decorrere dal primo giorno di lavoro (Riondel Besson,
Le droit d'option, op. cit., pag. 35).
Preso
atto delle difficoltà incontrate dai lavoratori frontalieri italiani nel
comprendere ed esercitare il diritto di opzione come pure dell'enorme mole di
lavoro e dei rischi di incasso che l'affiliazione d'ufficio di così tante
persone avrebbe comportato per il Cantone Ticino e gli assicuratori, gli organi
esecutivi cantonali e federali hanno cercato una soluzione che permettesse loro
di "regolarizzare" la posizione dei molti lavoratori frontalieri
inadempienti. Sollecitato in tal senso dall'UAM, l'UFSP ha allora ricordato
all'autorità cantonale che l'assegnazione, in casi giustificati, di un termine
straordinario per l'esercizio del diritto di opzione corrisponde alla soluzione
prevista dall'Allegato II ALC, quest'ultimo alla sua Sezione A cpv. 1 lett. o
cifra 3 b aa seconda frase disponendo che quando in casi giustificati la
richiesta è presentata dopo il termine di tre mesi, l'esenzione diventa
efficace dall'inizio dell'assoggetta-mento all'assicurazione obbligatoria. In
tali circostanze, l'UFSP ha dato, insieme all'UFAS, il proprio benestare per
una procedura in sanatoria.
Così,
oltre al bollettino stampa 3 giugno 2008 del Consiglio di Stato, le autorità
cantonali hanno inviato il 12 giugno 2008 a oltre 12'600 lavoratori frontalieri, che non avevano fatto uso del diritto di opzione, una lettera personale in
cui li si avvisava della possibilità di compilare l'allegato modulo TI1 e di
ritornarlo a mezzo di una busta - anch'essa allegata e già provvista di
indirizzo - entro il 30 settembre 2008 (termine supplementare di tre mesi,
unico e straordinario), con la precisazione che se non vi avessero dato seguito
sarebbero stati obbligati ad assicurarsi in Svizzera e con loro ogni familiare
non esercitante un'attività lavorativa. Oltre a ciò l'amministrazione ha pure
trasmesso una comunicazione specifica a 13'569 datori di lavoro - anch'essi
incaricati, in virtù del diritto cantonale di applicazione (v. art. 6a cpv. 1
lett. a LAMal e art. 10 OAMal), di fornire ai lavoratori non domiciliati
soggetti all'obbligo di assicurazione le informazioni necessarie (art. 16 della
legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [LCAMal; RL/TI
6.4.6
] e art. 5 del relativo regolamento esecutivo [RLCAMal; RL/TI
6.4.6.1
]) -, ha informato 11 sindacati ed ha coinvolto 8 enti vari con
spettro d'azione allargato (Camera di Commercio, Ticino Turismo, Associazione
Industrie Ticinesi [AITI], Associazione ticinese dei Giornalisti, Unione
contadini ticinesi e Segretariato agricolo, Hotelleriesuisse Ticino, Società
svizzera impresari costruttori [SSIC TI], Gastroticino). L'operazione ha permesso
di "regolarizzare" il 95.8 % dei frontalieri interessati che hanno
optato in favore della copertura assicurativa nel proprio Paese di residenza.
5.
In
concreto, come già accertato nella sentenza di rinvio del 30 novembre 2009
(inc. 36.2009.27), l’insorgente, al corrente della procedura di sanatoria, ha
inoltrato il formulario TI1, datato e firmato il 19 settembre 2008, in data 13 ottobre 2008 (consid. E della citata sentenza e doc. 10).
Nella
presente fattispecie il ricorrente, dopo aver sostenuto, nella precedente
procedura, di aver iniziato la sua attività lucrativa nel corso del mese di
ottobre 2008, in seguito agli accertamenti effettuati dall’amministrazione ha
in sostanza rilevato che, pur avendo iniziato la sua attività con i pazienti solo
nel mese di ottobre 2008, ha cominciato a percepire lo stipendio dal mese
agosto 2008 quando hanno avuto inizio i lavori preparatori della nuova attività.
Dagli
atti prodotti nelle more della precedente causa era emerso che:
" Dall’incarto
della __________ risulta che il 4 aprile 2008 l’insorgente ha chiesto un
permesso “G” per poter svolgere la professione di medico dentista. Quale data
d’inizio dell’attività è stato indicato “04.05.08” (doc. X/4).
Agli atti vi è pure il
contratto di lavoro fra la __________ e il ricorrente, da cui emerge che
l’interessato è stato assunto in qualità di medico dentista e “l’entrata in
servizio è stabilita per il 04 aprile 2008” (doc. X/6).
Il 9 aprile 2008 l’__________,
esaminata l’istanza del 29 febbraio 2008 del ricorrente volta ad ottenere il
libero esercizio nel Cantone quale medico dentista, l’attestato
d’autorizzazione ad esercitare l’attività professionale di odontoiatria
rilasciato dal __________ il 20 dicembre 2007, il certificato di riconoscimento
dell’__________ del 20 febbraio 2008, l’estratto del casellario giudiziale del
21.
dicembre 2007, l’autocertificazione del 29 febbraio 2008 ed il certificato
di idoneità del 29 febbraio 2008, ritenuto inoltre che “con la presente
appare opportuno autorizzare parimenti e sin d’ora l’istante a esercitare
un’eventuale attività a titolo dipendente quale medico dentista, esercizio che
rientrerebbe invece nel campo d’applicazione della Legge cantonale sulla
promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18
aprile 1989” ha risolto di ammettere l’interessato al libero esercizio e
all’esercizio a titolo dipendente nel Cantone quale medico dentista fino al 31
dicembre 2008 (doc. X/2).
Il 20 ottobre 2008 l’__________
ha rilasciato 2 licenze (__________) per la manipolazione di radiazioni
ionizzanti alla __________ __________, indicando nel dr. med. dent. RI 1 la
persona competente per l’applicazione sull’uomo e quale perito per la
radioprotezione tecnica (cfr. allegato al doc. 3). Il 27 ottobre 2008 l’__________
ha rilasciato un’ulteriore licenza (n. __________).
Il 20 ottobre 2008 l’__________,
vista l’istanza intesa all’ottenimento dell’agibilità per la ristrutturazione
dello studio medico nello stabile sito al mappale __________, __________ foglio
__________ (__________), richiamata la licenza edilizia emessa dal Municipio di
__________ il 1° giugno 2008, ha accordato l’agibilità dei locali dello stabile
sito al mappale n. __________ (cfr. allegato al doc. 3).
Il 4 novembre 2008 l’__________,
preso atto dell’istanza del ricorrente, dell’attestato d’autorizzazione ad
esercitare l’attività professionale di odontoiatria rilasciato dal __________
il 20 dicembre 2007, del certificato di riconoscimento dell’__________ del 20
febbraio 2008, richiamata l’autorizzazione rilasciata il 9 aprile 2008,
ritenuto che con l’autorizzazione “appare opportuno autorizzare parimenti e
sin d’ora l’istante a esercitare un’eventuale attività a titolo dipendente
quale medico dentista, esercizio che rientrerebbe invece nel campo di
applicazione della Legge cantonale sulla promozione della salute e il
coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989”, ha ammesso il
ricorrente al libero esercizio e all’esercizio a titolo dipendente nel Cantone
Ticino quale medico dentista (doc. X/1).”
Dagli
accertamenti effettuati dall’amministrazione in seguito al rinvio deciso da
questo TCA, emerge che il 4 aprile 2008 il dr. med. RI 1 e la __________ __________
hanno sottoscritto un contratto di lavoro ai sensi dell’art. 319 e seguenti CO
nel quale viene precisato che l’entrata in servizio è “stabilita per il 04
aprile 2008”, per un’attività di 8 ore per due giorni settimanali ed uno stipendio
lordo mensile di fr. 2'500 (doc. 9).
Nella
dichiarazione “dei salari e degli assegni familiari per i datori di lavoro
affiliati alla __________ e della __________” figura un salario lordo di
fr. 13'442.50, nonché l’indicazione “occupato dal” “4.4”. Nello spazio riservato al periodo figura invece: “01.08.2008 – 31.12.2008” (doc.
3).
La
Cassa ha prodotto anche l’estratto del conto individuale da cui emerge che il
periodo di contribuzione registrato per il salario di fr. 13'442 del 2008 va
dal mese di aprile al mese di dicembre (4-12).
Da
parte sua, l’__________ in risposta ad una richiesta dell’amministrazione ha
affermato che l’insorgente “è stato assoggettato alla trattenuta di imposte
alla fonte a partire dal 4 aprile 2008 per il tramite della __________”
(doc. 5). Chiamato a produrre copia del formulario di annuncio sottoscritto
dalla __________ __________, l’__________ ha risposto di essere impossibilitato
alla ricerca dello stesso, ma che “dal conteggio inviatoci relativo all’anno
2008.
si evince però che il signor RI 1 ha iniziato l’attività il 4 aprile 2008” (doc. 7).
Dalla
documentazione richiamata dal TCA risulta tuttavia, per i motivi che seguono, maggiormente
verosimile l’inizio dell’attività lucrativa a partire dal 1° agosto 2008.
Il
14.
marzo 2008 la __________, rilevato che nel Foglio ufficiale __________ è
stata menzionata l’iscrizione della __________ __________, ha chiesto alla
società di definire la sua posizione nei confronti delle assicurazioni sociali
(doc. 12). Il 7 maggio 2008 la ditta ha compilato il “questionario per
l’affiliazione dei datori di lavoro”, precisando di non occupare
dipendenti, di essere iscritta a registro di commercio dal __________ e di
avere intenzione di assumere “in futuro dei dipendenti”. L’Agenzia
comunale AVS di __________ ha attestato che i dati forniti sono completi e
veritieri (doc. 12/6).
Sulla
base del citato questionario il 21 maggio 2008 la __________ ha confermato
l’affiliazione della società nella categoria “ente senza salari” dal 1°
dicembre 2007 (doc. 12/5).
Il
1° ottobre 2008, accertato che la società aveva nel frattempo assunto del
personale, la __________ ha scritto all’Agenzia comunale di __________ per
verificare la posizione della __________ SA (doc. 12/4).
Il
27.
ottobre 2008 la ditta ha sottoscritto il questionario per l’affiliazione dei
datori di lavoro, indicando di avere dei dipendenti. Alla domanda di sapere da
quando, la società ha risposto: “entrate scaglionate da agosto 2008”, indicando in fr.
120'000 la somma annua dei salari, nella __________ l’assicuratore LAINF e
precisando che l’iscrizione al secondo pilastro è “in allestimento”
(doc. 12/3).
Anche
in questo caso l’Agenzia comunale AVS di __________ ha attestato la completezza
e veridicità dei dati.
Il
5.
novembre 2008 la Cassa __________ di compensazione ha confermato
l’affiliazione della __________ __________ dal 1° agosto 2008 nella categoria
datore di lavoro (doc. 12/2) e lo stesso giorno ha trasmesso alla società il
questionario concernente l’affiliazione a un istituto di previdenza iscritto
nel registro della previdenza professionale conformemente alla LPP indicando,
tra l’altro, “inizio: 1 agosto 2008” (doc. 12/1).
Va
ancora evidenziato che dagli accertamenti effettuati dal TCA è emerso che
l’affiliazione alla LAINF è avvenuta dal 1° novembre 2008 (doc. XX), mentre al
secondo pilastro dal 1° ottobre 2008 (doc. XVIII).
6.
Secondo
la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna
1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994,
p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la
preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato
nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni
fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni
dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12;
RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V
143.
consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; RDAT II-1994 p. 189; per
una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Tale principio non è applicabile se dall'istruttoria della causa
siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546
consid. 3.3.4; sentenza U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio
2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se
essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori
che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto
dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Occorre,
poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non
contraddice la prima versione (cfr. sentenza U 33/07 del 20 marzo 2007).
7.
Nel
caso di specie questo Tribunale ritiene che non vi sia stata una modifica della
versione fornita dalla __________ __________ e dal ricorrente. La decisione
formale di affiliazione dell’interessato all’assicurazione obbligatoria
svizzera a causa della tardività nell’esercizio del diritto di opzione è stata
emessa il 14 gennaio 2009 (doc. 10/2). Ora, già in precedenza ed ancor prima
dell’inizio della procedura di sanatoria, la società, il 7 maggio 2008, ha dichiarato di non avere ancora lavoratori alle proprie dipendenze (doc. 12/6) e il 30
ottobre 2008 il medesimo datore di lavoro ha indicato nel mese di agosto 2008
l’inizio dell’attività dei propri collaboratori (doc. 12/3). Questa circostanza
è stata confermata dall’Agenzia comunale AVS di __________, che ha attestato la
veridicità e completezza dei dati figuranti in entrambi i questionari per
l’affiliazione dei datori di lavoro ed è stata fatta propria anche dalla __________
che ha iscritto la società quale datore di lavoro con effetto dal 1° agosto
2008.
(doc. 12/2).
Questa
interpretazione si concilia inoltre con l’ammontare del salario dichiarato per
l’attività svolta dal dr. RI 1. Per il 2008 è infatti stato registrato un
salario di fr. 13'442.50 (doc. 3), non molto distante dall’importo cui
l’interessato ha diritto in virtù del salario concordato tra le parti nel
contratto di lavoro sottoscritto il 4 aprile 2008, ossia fr. 2'500 al mese, che
per il periodo da agosto a dicembre ammonta a fr. 12'500, cui va aggiunto
l’importo di fr. 942.50 per prestazioni straordinarie (cfr. doc. A3). Ciò viene
confermato dall’allegato al conteggio della trattenuta d’imposta alla fonte
dove figura che l’interessato ha percepito uno stipendio di fr. 2'500 in agosto, settembre e dicembre, di fr. 3'080 in ottobre e di fr. 2'862.50 in novembre (cfr. doc. A3).
E’
inoltre verosimile, tenuto conto del fatto che l’autorizzazione per l’agibilità
dei locali dello studio medico e le tre autorizzazioni per le manipolazioni di
radiazioni ionizzanti per le tre poltrone dello studio sono state rilasciate
nel corso del mese di ottobre 2008 (cfr. plico doc. 10/3), che la vera e
propria attività di dentista sia addirittura iniziata solo nel corso del mese
di ottobre di quell’anno, mentre la sottoscrizione del contratto di lavoro già
nel corso del mese di aprile 2008 era necessario per ottenere il permesso di
lavorare in Svizzera e per poter dar avvio alle procedure necessarie atte ad
ottenere le autorizzazioni per iniziare l’attività nel nostro Paese (cfr. anche
doc. 10/3).
Alla
luce di quanto sopra esposto questo Tribunale deve ritenere accertato, secondo
l’usuale principio della verosimiglianza preponderante valido nelle
assicurazioni sociali, che il ricorrente ha iniziato la sua attività al più
presto nel corso del mese di agosto 2008 e che pertanto l’opzione in favore del
sistema sanitario del suo Paese di residenza inoltrata il 13 ottobre 2008, ossia
entro tre mesi dall’inizio dell’attività lavorativa, è tempestiva (cfr. Allegato
II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa e bb ALC).
In
queste condizioni, ritenuto inoltre che il fatto che l’insorgente è assicurato
in Italia non è contestato, la decisione impugnata va annullata e il ricorrente
va esonerato dall’obbligo assicurativo in Svizzera.
All’insorgente,
rappresentato da una fiduciaria, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 lett. g
LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La decisione impugnata è
annullata. L’insorgente è esentato dall’obbligo di assicurazione malattia in
Svizzera nel senso dei considerandi.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. La Cassa di compensazione verserà al ricorrente fr. 1'000 (se dovuta,
IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster