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Decisione

36.2010.82

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 maggio 2011Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I. Dopo

aver chiesto ed ottenuto una proroga (doc. V e VI), il ricorrente ha ribadito

di aver iniziato la sua attività solo il 1° agosto 2008, mentre la data del 4

aprile 2008 si riferisce unicamente al giorno del rilascio del permesso di

frontaliero e non è assolutamente da collegare con l’inizio dell’attività

professionale rispettivamente con il conseguimento di un reddito da attività

lucrativa dipendente.

Il

ricorrente afferma che il contratto di lavoro è stato sottoscritto il 4 aprile

2008 ma questa era una condizione indispensabile per richiedere ed ottenere,

dalle competenti autorità, il rilascio di un permesso di frontaliero. Inoltre

la data del 4 aprile 2008 che appare sulla documentazione relativa al conteggio

della trattenuta dell’imposta alla fonte è riportata unicamente per il

successivo controllo, effettuato da parte dell’__________, della concordanza

fra il conteggio della trattenuta dell’imposta alla fonte ed il giorno del

rilascio del relativo permesso di lavoro. Il ricorrente ribadisce la richiesta

di annullare l’affiliazione all’assicurazione malattie in Svizzera anche in

ossequio al diritto alla parità di trattamento rispetto ai frontalieri che, pur

non avendo mai sottoscritto il modulo TI1 per il diritto d’opzione, possono ora

beneficiare della sanatoria votata dal Gran Consiglio ticinese (doc. VII).

L. Con

osservazioni del 23 luglio 2010 l’amministrazione si è riconfermata nella sua

risposta di causa (doc. IX).

M. Il

16 dicembre 2010 è pervenuto in copia al TCA uno scritto della Cassa malati __________

al ricorrente, con il quale l’assicuratore comunica che in attesa della nuova

pronuncia del Tribunale l’interessato resta affiliato alla __________ ma che

nel frattempo sarebbero stati sospesi gli invii delle polizze e dei richiami

degli importi scoperti (doc. XI).

N. Il

17 dicembre 2010 il Giudice delegato del TCA ha scritto al ricorrente e, con

riferimento alla lettera della __________, ha comunicato che presso il

Tribunale sono ancora pendenti numerose procedure inerenti l’affiliazione di

frontalieri all’assicurazione malattie obbligatoria in Svizzera, che il 7

settembre 2010 il TF ha emanato una sentenza pubblicata in DTF 136 V 295 che ha

permesso l’evasione di alcuni ricorsi escluso tuttavia, tra gli altri, quello

in esame e che il TCA avrebbe atteso le sentenze dell’Alta Corte sulle

ulteriori procedure ancora pendenti a Lucerna prima di pronunciarsi anche sul

ricorso in oggetto (doc. XII).

O. Il

5 aprile 2011 il TCA ha chiesto al ricorrente di fornire i nomi

dell’assicuratore contro gli infortuni e della Cassa pensione presso cui è

affiliato dal 2008 e lo ha informato che il TF ha emesso numerose sentenze, in

particolare la 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011 e la 9C_211/2010 del 18

febbraio 2011 (doc. XIV). Il medesimo giorno ha richiamato dalla Cassa

cantonale di compensazione numerosa documentazione (doc. XIII), pervenuta al

Tribunale l’11 aprile 2011 (doc. XV).

P. Con

scritto dell’8 aprile 2011 l’insorgente ha informato il TCA di essere

assicurato presso la __________ per la copertura infortuni e la __________ per

la copertura LPP (doc. XVI).

Q. Il

12 aprile 2011 questo Tribunale ha interpellato __________, chiedendo di

indicare l’inizio dell’affiliazione del ricorrente e la trasmissione

dell’intero incarto relativo al 2008 (doc. XVII).

R. Con

scritto del 13 aprile 2011 __________ ha indicato che l’insorgente è affiliato

dal 1° ottobre 2010 __________ (doc. XVIII), mentre il 14 aprile 2011 __________

ha evidenziato che la __________ ha stipulato il contratto di assicurazione per

la copertura infortuni secondo la LAINF con inizio 1° novembre 2008 (doc. XX).

S. Chiamato

a presentare osservazioni scritte in merito (doc. XIX e XXI), l’insorgente ha

affermato che l’inizio della sua attività lucrativa va stabilita nel 1° agosto

2008, come si evince dall’attestato dell’assicurazione AVS del 3 settembre

2008, dal questionario concernente l’affiliazione ad un istituto di previdenza

del 5 novembre 2008 e dal questionario per l’affiliazione dei datori di lavoro

del 27 ottobre 2008 (doc. XXII).

T. Copia

degli accertamenti sono stati trasmessi all’amministrazio-ne per una presa di

posizione (doc. XXIII).

in

diritto

in

ordine

1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio

e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria

o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; e giurisprudenza ivi citata).

nel

merito

2. Nella

sentenza del 30 novembre 2009 (inc. 36.2009.27), a cui si rinvia, questo

Tribunale ha già esposto le norme applicabili alla fattispecie in esame ed ha

riassunto quanto accaduto nel particolare caso di specie.

In

concreto va rammentato che l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS

0.142.112.681) è entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed è applicabile sotto il

profilo temporale.

Giusta

l’art. 1 cpv. 1 dell’Allegato II ALC, elaborato sulla base dell’art. 8 ALC e

facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A

di tale allegato, le parti contraenti applicano nell’ambito delle loro

relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14

giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai

lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si

spostano all’interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS

0.831.109.268.1]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72, oppure

disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a),

all’ALC e a questi due regolamenti di coordinamento. Per contro i due nuovi

regolamenti (CEE) n. 883/2004 (GU L 200 del 7 giugno 2004) e 987/2009 (GU L 284

del 30 ottobre 2009), che hanno rimpiazzato i regolamenti n. 1408/71 e n.

574/72 e che sono applicabili nell’Unione europea dal 1° maggio 2010, non sono

ancora validi nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE (comunicazione UFSP agli assicuratori e ai governi cantonali del 30 aprile 2010).

La

regolamentazione poc’anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame

pure da un punto di vista personale e materiale. Di cittadinanza __________, il

ricorrente è infatti un lavoratore che è o è stato soggetto alla legislazione

di uno o più Stati membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Inoltre

l’oggetto del contendere riguarda l’applicazione di legislazioni (sul concetto

v. art. 1 lett. j del regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi enumerati

espressamente all’art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più precisamente

alla sua lettera a (prestazioni di malattia e di maternità; cfr. DTF 135 V 339

consid. 4.2 pag. 343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.).

3. Il

TF, recentemente, ha emanato numerose sentenze relative all’esercizio del

diritto di opzione dei frontalieri (cfr. in particolare la sentenza

9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 pubblicata in DTF 136 V 295, la sentenza

9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011 e la sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

Con

sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 pubblicata in DTF 136 V 295, il TF

ha accolto il ricorso di un lavoratore frontaliere che affermava di non essere

stato informato personalmente della procedura in sanatoria avviata dall’allora

UAM che gli avrebbe permesso di esercitare nuovamente il diritto d’opzione

entro il 30 settembre 2008.

Nella

citata sentenza l’Alta Corte ha rammentato che l'art. 13 n. 1 del

regolamento 1408/71 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile

in funzione delle regole previste dagli art. 13 n. 2-17bis, dichiarando

determinanti le disposizioni di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il

lavoratore subordinato è soggetto alla legislazione del suo Stato di

occupazione salariata, anche se risiede sul territorio di un altro Stato membro

o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il

proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro. Il lavoratore

frontaliere è dunque soggetto, in virtù di questo principio, alla legislazione

dello Stato in cui lavora (principio della lex loci laboris); lo Stato

competente è lo Stato di impiego (art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n.

1408/71; DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; 133 V 137 consid. 6.1 pag. 143

con riferimenti).

Come

già statuito nella sentenza di rinvio 36.2009.27 del 30 novembre 2009, di

massima, i cittadini svizzeri o di Paesi membri dell’UE che esercitano

simultaneamente un’attività salariata in Svizzera e un’attività indipendente in

uno Stato dell’UE sono di regola affiliati in Svizzera. Per diversi Stati (tra

cui l’Italia) v’è tuttavia un’eccezione. In tale particolare ipotesi, un

cittadino svizzero o di un Paese membro dell’UE, di regola, è assoggettato in

Svizzera per la sua attività salariata e nell’UE per la sua attività

indipendente quando esercita la sua attività indipendente in uno Stato

dell’Unione Europea.

Infatti l’allegato VII

al regolamento n. 1408/71 prevede:

" Casi

in cui una persona è soggetta simultaneamente alla legislazione di due stati membri

(…)

11. Esercizio di

un’attività autonoma in Italia e di un’attività subordinata in un altro Stato

membro.

(…)

Esercizio di

un’attività autonoma in Svizzera e di un’attività salariata in qualsiasi altro

Stato cui si applica il presente Accordo.”

In

concreto l’insorgente, dipendente della __________ in Svizzera e lavoratore

indipendente in __________, di massima, va affiliato in

entrambi gli Stati.

4. Sono

però possibili eccezioni a questo principio. In effetti, in applicazione

dell'art. 89 del regolamento n. 1408/71, l'Allegato VI dello stesso regolamento

indica le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni

Stati membri. Questo allegato è stato completato dalla Sezione A dell'Allegato

Considerandi

II ALC "Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale", da cui

risulta che le persone soggette alle disposizioni di legge svizzere possono, su

domanda, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria (LAMal) per tutto il

tempo in cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di

una copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e, in

alcuni casi, Finlandia e Portogallo (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o

cifra 3 b, nella sua versione modificata dalle decisioni n. 2/2003 e 1/2006 del

Comitato misto UE-Svizzera del 15 luglio 2003 e del 6 luglio 2006 [RU 2004 1277

e RU 2006 5851]). Tale facoltà è comunemente detta "diritto

d'opzione" (DTF 135 V 339 consid. 4.3.2 pag. 344 con

riferimenti; sull'origine e la portata pratica di questo diritto d'opzione cfr.

Ursula Hohn, Rechtsprobleme bei der Umsetzung des Koordinationsrechts in der

Krankenversiche-rung, in: Thomas Gächter [ed.], Das europäische Koordina-tionsrecht

der sozialen Sicherheit und die Schweiz, 2006, pagg. 66 seg.).

In

virtù di questo diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che

lavorano in Svizzera possono scegliere se assicurarsi - insieme ai familiari

senza attività lavorativa - in Svizzera secondo il regime di assicurazione

malattia della LAMal oppure in Italia secondo il sistema sanitario nazionale

italiano. L'eventuale esenzione dall'obbligo di assicurazione in Svizzera deve

però essere chiesta con una domanda che va presentata alla competente autorità

cantonale in materia di assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre

mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera (Allegato II, Sezione A

cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa e bb; Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in

Soziale Sicherheit, SBVR, 2a ed. 2007, pag. 423, n. 73 e 75; Guylaine Riondel

Besson, Le droit d'option en matière d'assurance maladie dans le cadre de

l'accord sur la libre circulation des personnes: difficultés de mise en oeuvre

et conséquences pour les assurés [in seguito: Le droit d'option], in: Cahiers

genevois et romands de sécurité sociale, 42/2009, pag. 35; Bettina

Kahil-Wolff/Corinne Pacifico, Sécurité sociale, droit du travail et fiscalité:

le droit applicable en cas de situations transfrontalières, in:

Assujettissement, cotisations et questions connexes selon l'Accord sur la libre

circulation des personnes CH-CE, 2004, pag. 37). Per i lavoratori frontalieri,

detto termine comincia a decorrere dal primo giorno di lavoro (Riondel Besson,

Le droit d'option, op. cit., pag. 35).

Preso

atto delle difficoltà incontrate dai lavoratori frontalieri italiani nel

comprendere ed esercitare il diritto di opzione come pure dell'enorme mole di

lavoro e dei rischi di incasso che l'affiliazione d'ufficio di così tante

persone avrebbe comportato per il Cantone Ticino e gli assicuratori, gli organi

esecutivi cantonali e federali hanno cercato una soluzione che permettesse loro

di "regolarizzare" la posizione dei molti lavoratori frontalieri

inadempienti. Sollecitato in tal senso dall'UAM, l'UFSP ha allora ricordato

all'autorità cantonale che l'assegnazione, in casi giustificati, di un termine

straordinario per l'esercizio del diritto di opzione corrisponde alla soluzione

prevista dall'Allegato II ALC, quest'ultimo alla sua Sezione A cpv. 1 lett. o

cifra 3 b aa seconda frase disponendo che quando in casi giustificati la

richiesta è presentata dopo il termine di tre mesi, l'esenzione diventa

efficace dall'inizio dell'assoggetta-mento all'assicurazione obbligatoria. In

tali circostanze, l'UFSP ha dato, insieme all'UFAS, il proprio benestare per

una procedura in sanatoria.

Così,

oltre al bollettino stampa 3 giugno 2008 del Consiglio di Stato, le autorità

cantonali hanno inviato il 12 giugno 2008 a oltre 12'600 lavoratori frontalieri, che non avevano fatto uso del diritto di opzione, una lettera personale in

cui li si avvisava della possibilità di compilare l'allegato modulo TI1 e di

ritornarlo a mezzo di una busta - anch'essa allegata e già provvista di

indirizzo - entro il 30 settembre 2008 (termine supplementare di tre mesi,

unico e straordinario), con la precisazione che se non vi avessero dato seguito

sarebbero stati obbligati ad assicurarsi in Svizzera e con loro ogni familiare

non esercitante un'attività lavorativa. Oltre a ciò l'amministrazione ha pure

trasmesso una comunicazione specifica a 13'569 datori di lavoro - anch'essi

incaricati, in virtù del diritto cantonale di applicazione (v. art. 6a cpv. 1

lett. a LAMal e art. 10 OAMal), di fornire ai lavoratori non domiciliati

soggetti all'obbligo di assicurazione le informazioni necessarie (art. 16 della

legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [LCAMal; RL/TI

6.4.6

] e art. 5 del relativo regolamento esecutivo [RLCAMal; RL/TI

6.4.6.1

]) -, ha informato 11 sindacati ed ha coinvolto 8 enti vari con

spettro d'azione allargato (Camera di Commercio, Ticino Turismo, Associazione

Industrie Ticinesi [AITI], Associazione ticinese dei Giornalisti, Unione

contadini ticinesi e Segretariato agricolo, Hotelleriesuisse Ticino, Società

svizzera impresari costruttori [SSIC TI], Gastroticino). L'operazione ha permesso

di "regolarizzare" il 95.8 % dei frontalieri interessati che hanno

optato in favore della copertura assicurativa nel proprio Paese di residenza.

5.

In

concreto, come già accertato nella sentenza di rinvio del 30 novembre 2009

(inc. 36.2009.27), l’insorgente, al corrente della procedura di sanatoria, ha

inoltrato il formulario TI1, datato e firmato il 19 settembre 2008, in data 13 ottobre 2008 (consid. E della citata sentenza e doc. 10).

Nella

presente fattispecie il ricorrente, dopo aver sostenuto, nella precedente

procedura, di aver iniziato la sua attività lucrativa nel corso del mese di

ottobre 2008, in seguito agli accertamenti effettuati dall’amministrazione ha

in sostanza rilevato che, pur avendo iniziato la sua attività con i pazienti solo

nel mese di ottobre 2008, ha cominciato a percepire lo stipendio dal mese

agosto 2008 quando hanno avuto inizio i lavori preparatori della nuova attività.

Dagli

atti prodotti nelle more della precedente causa era emerso che:

" Dall’incarto

della __________ risulta che il 4 aprile 2008 l’insorgente ha chiesto un

permesso “G” per poter svolgere la professione di medico dentista. Quale data

d’inizio dell’attività è stato indicato “04.05.08” (doc. X/4).

Agli atti vi è pure il

contratto di lavoro fra la __________ e il ricorrente, da cui emerge che

l’interessato è stato assunto in qualità di medico dentista e “l’entrata in

servizio è stabilita per il 04 aprile 2008” (doc. X/6).

Il 9 aprile 2008 l’__________,

esaminata l’istanza del 29 febbraio 2008 del ricorrente volta ad ottenere il

libero esercizio nel Cantone quale medico dentista, l’attestato

d’autorizzazione ad esercitare l’attività professionale di odontoiatria

rilasciato dal __________ il 20 dicembre 2007, il certificato di riconoscimento

dell’__________ del 20 febbraio 2008, l’estratto del casellario giudiziale del

21.

dicembre 2007, l’autocertificazione del 29 febbraio 2008 ed il certificato

di idoneità del 29 febbraio 2008, ritenuto inoltre che “con la presente

appare opportuno autorizzare parimenti e sin d’ora l’istante a esercitare

un’eventuale attività a titolo dipendente quale medico dentista, esercizio che

rientrerebbe invece nel campo d’applicazione della Legge cantonale sulla

promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18

aprile 1989” ha risolto di ammettere l’interessato al libero esercizio e

all’esercizio a titolo dipendente nel Cantone quale medico dentista fino al 31

dicembre 2008 (doc. X/2).

Il 20 ottobre 2008 l’__________

ha rilasciato 2 licenze (__________) per la manipolazione di radiazioni

ionizzanti alla __________ __________, indicando nel dr. med. dent. RI 1 la

persona competente per l’applicazione sull’uomo e quale perito per la

radioprotezione tecnica (cfr. allegato al doc. 3). Il 27 ottobre 2008 l’__________

ha rilasciato un’ulteriore licenza (n. __________).

Il 20 ottobre 2008 l’__________,

vista l’istanza intesa all’ottenimento dell’agibilità per la ristrutturazione

dello studio medico nello stabile sito al mappale __________, __________ foglio

__________ (__________), richiamata la licenza edilizia emessa dal Municipio di

__________ il 1° giugno 2008, ha accordato l’agibilità dei locali dello stabile

sito al mappale n. __________ (cfr. allegato al doc. 3).

Il 4 novembre 2008 l’__________,

preso atto dell’istanza del ricorrente, dell’attestato d’autorizzazione ad

esercitare l’attività professionale di odontoiatria rilasciato dal __________

il 20 dicembre 2007, del certificato di riconoscimento dell’__________ del 20

febbraio 2008, richiamata l’autorizzazione rilasciata il 9 aprile 2008,

ritenuto che con l’autorizzazione “appare opportuno autorizzare parimenti e

sin d’ora l’istante a esercitare un’eventuale attività a titolo dipendente

quale medico dentista, esercizio che rientrerebbe invece nel campo di

applicazione della Legge cantonale sulla promozione della salute e il

coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989”, ha ammesso il

ricorrente al libero esercizio e all’esercizio a titolo dipendente nel Cantone

Ticino quale medico dentista (doc. X/1).”

Dagli

accertamenti effettuati dall’amministrazione in seguito al rinvio deciso da

questo TCA, emerge che il 4 aprile 2008 il dr. med. RI 1 e la __________ __________

hanno sottoscritto un contratto di lavoro ai sensi dell’art. 319 e seguenti CO

nel quale viene precisato che l’entrata in servizio è “stabilita per il 04

aprile 2008”, per un’attività di 8 ore per due giorni settimanali ed uno stipendio

lordo mensile di fr. 2'500 (doc. 9).

Nella

dichiarazione “dei salari e degli assegni familiari per i datori di lavoro

affiliati alla __________ e della __________” figura un salario lordo di

fr. 13'442.50, nonché l’indicazione “occupato dal” “4.4”. Nello spazio riservato al periodo figura invece: “01.08.2008 – 31.12.2008” (doc.

3).

La

Cassa ha prodotto anche l’estratto del conto individuale da cui emerge che il

periodo di contribuzione registrato per il salario di fr. 13'442 del 2008 va

dal mese di aprile al mese di dicembre (4-12).

Da

parte sua, l’__________ in risposta ad una richiesta dell’amministrazione ha

affermato che l’insorgente “è stato assoggettato alla trattenuta di imposte

alla fonte a partire dal 4 aprile 2008 per il tramite della __________”

(doc. 5). Chiamato a produrre copia del formulario di annuncio sottoscritto

dalla __________ __________, l’__________ ha risposto di essere impossibilitato

alla ricerca dello stesso, ma che “dal conteggio inviatoci relativo all’anno

2008.

si evince però che il signor RI 1 ha iniziato l’attività il 4 aprile 2008” (doc. 7).

Dalla

documentazione richiamata dal TCA risulta tuttavia, per i motivi che seguono, maggiormente

verosimile l’inizio dell’attività lucrativa a partire dal 1° agosto 2008.

Il

14.

marzo 2008 la __________, rilevato che nel Foglio ufficiale __________ è

stata menzionata l’iscrizione della __________ __________, ha chiesto alla

società di definire la sua posizione nei confronti delle assicurazioni sociali

(doc. 12). Il 7 maggio 2008 la ditta ha compilato il “questionario per

l’affiliazione dei datori di lavoro”, precisando di non occupare

dipendenti, di essere iscritta a registro di commercio dal __________ e di

avere intenzione di assumere “in futuro dei dipendenti”. L’Agenzia

comunale AVS di __________ ha attestato che i dati forniti sono completi e

veritieri (doc. 12/6).

Sulla

base del citato questionario il 21 maggio 2008 la __________ ha confermato

l’affiliazione della società nella categoria “ente senza salari” dal 1°

dicembre 2007 (doc. 12/5).

Il

1° ottobre 2008, accertato che la società aveva nel frattempo assunto del

personale, la __________ ha scritto all’Agenzia comunale di __________ per

verificare la posizione della __________ SA (doc. 12/4).

Il

27.

ottobre 2008 la ditta ha sottoscritto il questionario per l’affiliazione dei

datori di lavoro, indicando di avere dei dipendenti. Alla domanda di sapere da

quando, la società ha risposto: “entrate scaglionate da agosto 2008”, indicando in fr.

120'000 la somma annua dei salari, nella __________ l’assicuratore LAINF e

precisando che l’iscrizione al secondo pilastro è “in allestimento”

(doc. 12/3).

Anche

in questo caso l’Agenzia comunale AVS di __________ ha attestato la completezza

e veridicità dei dati.

Il

5.

novembre 2008 la Cassa __________ di compensazione ha confermato

l’affiliazione della __________ __________ dal 1° agosto 2008 nella categoria

datore di lavoro (doc. 12/2) e lo stesso giorno ha trasmesso alla società il

questionario concernente l’affiliazione a un istituto di previdenza iscritto

nel registro della previdenza professionale conformemente alla LPP indicando,

tra l’altro, “inizio: 1 agosto 2008” (doc. 12/1).

Va

ancora evidenziato che dagli accertamenti effettuati dal TCA è emerso che

l’affiliazione alla LAINF è avvenuta dal 1° novembre 2008 (doc. XX), mentre al

secondo pilastro dal 1° ottobre 2008 (doc. XVIII).

6.

Secondo

la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna

1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994,

p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la

preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato

nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni

fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni

dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12;

RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V

143.

consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; RDAT II-1994 p. 189; per

una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Tale principio non è applicabile se dall'istruttoria della causa

siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546

consid. 3.3.4; sentenza U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio

2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se

essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori

che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto

dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

Occorre,

poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non

contraddice la prima versione (cfr. sentenza U 33/07 del 20 marzo 2007).

7.

Nel

caso di specie questo Tribunale ritiene che non vi sia stata una modifica della

versione fornita dalla __________ __________ e dal ricorrente. La decisione

formale di affiliazione dell’interessato all’assicurazione obbligatoria

svizzera a causa della tardività nell’esercizio del diritto di opzione è stata

emessa il 14 gennaio 2009 (doc. 10/2). Ora, già in precedenza ed ancor prima

dell’inizio della procedura di sanatoria, la società, il 7 maggio 2008, ha dichiarato di non avere ancora lavoratori alle proprie dipendenze (doc. 12/6) e il 30

ottobre 2008 il medesimo datore di lavoro ha indicato nel mese di agosto 2008

l’inizio dell’attività dei propri collaboratori (doc. 12/3). Questa circostanza

è stata confermata dall’Agenzia comunale AVS di __________, che ha attestato la

veridicità e completezza dei dati figuranti in entrambi i questionari per

l’affiliazione dei datori di lavoro ed è stata fatta propria anche dalla __________

che ha iscritto la società quale datore di lavoro con effetto dal 1° agosto

2008.

(doc. 12/2).

Questa

interpretazione si concilia inoltre con l’ammontare del salario dichiarato per

l’attività svolta dal dr. RI 1. Per il 2008 è infatti stato registrato un

salario di fr. 13'442.50 (doc. 3), non molto distante dall’importo cui

l’interessato ha diritto in virtù del salario concordato tra le parti nel

contratto di lavoro sottoscritto il 4 aprile 2008, ossia fr. 2'500 al mese, che

per il periodo da agosto a dicembre ammonta a fr. 12'500, cui va aggiunto

l’importo di fr. 942.50 per prestazioni straordinarie (cfr. doc. A3). Ciò viene

confermato dall’allegato al conteggio della trattenuta d’imposta alla fonte

dove figura che l’interessato ha percepito uno stipendio di fr. 2'500 in agosto, settembre e dicembre, di fr. 3'080 in ottobre e di fr. 2'862.50 in novembre (cfr. doc. A3).

E’

inoltre verosimile, tenuto conto del fatto che l’autorizzazione per l’agibilità

dei locali dello studio medico e le tre autorizzazioni per le manipolazioni di

radiazioni ionizzanti per le tre poltrone dello studio sono state rilasciate

nel corso del mese di ottobre 2008 (cfr. plico doc. 10/3), che la vera e

propria attività di dentista sia addirittura iniziata solo nel corso del mese

di ottobre di quell’anno, mentre la sottoscrizione del contratto di lavoro già

nel corso del mese di aprile 2008 era necessario per ottenere il permesso di

lavorare in Svizzera e per poter dar avvio alle procedure necessarie atte ad

ottenere le autorizzazioni per iniziare l’attività nel nostro Paese (cfr. anche

doc. 10/3).

Alla

luce di quanto sopra esposto questo Tribunale deve ritenere accertato, secondo

l’usuale principio della verosimiglianza preponderante valido nelle

assicurazioni sociali, che il ricorrente ha iniziato la sua attività al più

presto nel corso del mese di agosto 2008 e che pertanto l’opzione in favore del

sistema sanitario del suo Paese di residenza inoltrata il 13 ottobre 2008, ossia

entro tre mesi dall’inizio dell’attività lavorativa, è tempestiva (cfr. Allegato

II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa e bb ALC).

In

queste condizioni, ritenuto inoltre che il fatto che l’insorgente è assicurato

in Italia non è contestato, la decisione impugnata va annullata e il ricorrente

va esonerato dall’obbligo assicurativo in Svizzera.

All’insorgente,

rappresentato da una fiduciaria, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 lett. g

LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La decisione impugnata è

annullata. L’insorgente è esentato dall’obbligo di assicurazione malattia in

Svizzera nel senso dei considerandi.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La Cassa di compensazione verserà al ricorrente fr. 1'000 (se dovuta,

IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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