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Decisione

36.2010.86

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 novembre 2010Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

"

a) per gli

assicurati tassati in via ordinaria

l’istanza è presentata nel corso

dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede la riduzione di premio;

c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato,

possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per il quale si richiede

la riduzione di premio;

d) gli

assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggetta-mento fiscale o

per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla

riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta. Su questi aspetti si veda

la sentenza 36.2009.170 in re G. del 18 marzo 2010.

5. Come

anticipato al cons. 2.2. le imposizioni temporali volute con l'art. 28 cpv. 2

LCAMal (e riprese nel Regolamento all'art. 11 cpv. 1) soffrono, per l’anno

2010, di un’eccezione voluta dal legislatore con la novella legislativa del 15

Considerandi

dicembre 2009 (BU 2010 46) conseguente ad iniziativa parlamentare 21 settembre

2009.

inoltrata al Gran Consiglio ed oggetto di messaggio (n. 6301) del

Consiglio di Stato (del 25 novembre 2009) e di Rapporto della Commissione della

gestione e delle finanze (del 1 dicembre 2009 n° 6301 R).

L’iniziativa

in questione denominata “Per aumenti dei sussidi di Cassa malati già dal 2010” presentata in forma

elaborata, chiedeva sostanzialmente di elevare i limiti del reddito

determinante per l’accesso alla riduzione dei premi già a partire dal corrente

anno. Più specificatamente nelle loro motivazioni gli iniziativisti hanno

rilevato come:

" In data 15 settembre 2009 il Consiglio di Stato ha presentato la riforma del sistema delle riduzioni dei premi di cassa malattia

che intende sostituire il parametro per l'erogazione delle prestazioni, passando

dal criterio del reddito imponibile a quello del reddito disponibile.

Siccome il nuovo sistema non potrà entrare fattivamente in vigore

prima del 2011-2012, tenuto conto dell'attuale situazione economica i

sottoscritti propongono un adeguamento transitorio di alcuni parametri per il

calcolo delle riduzioni dei premi da mettere in vigore a partire dal 1° gennaio

2010.

e valido fino all'entrata in vigore del nuovo regime.

I limiti di reddito indicati nel nuovo art. 81a LCAMal non sono nuovi.

Essi erano in vigore fino al 2005, per decisione del Consiglio di Stato.

Successivamente, a partire dal 2006, sempre per decisione del Consiglio di

Stato essi sono stati ridotti ai minimi legali per ragioni di bilancio,

portando il limite per le persone sole a fr. 20'000.-, quello per le famiglie a

fr. 32'000.-, quello del reddito di riferimento per le persone con reddito

nullo a fr. 50'000.- e quello per il terzo e successivi figli a fr. 60'000.-.

Nel frattempo l'evoluzione del potere d'acquisto ha eroso la portata

di queste basi di calcolo, visto che i limiti legali non sono soggetti ad alcuna

indicizzazione. La crisi economica, che colpisce in particolar modo i redditi

bassi e medio-bassi, nonché la mancanza di indicizzazione di questi parametri

ne rende urgente un adeguamento ancorché transitorio. Sarà poi la riforma di

cui al messaggio sopra indicato a regolamentare il futuro, sulla base di un

nuovo modello, la cui entrata in vigore non sarà immediata.

Dispositivo

Per questi motivi si chiede l'adozione urgente della modifica della

LCAMal di cui alla proposta di modifica di legge, al più tardi con l'adozione

del Preventivo 2010."

Il

Consiglio di Stato ha proposto, con il proprio messaggio 6301 del 25 novembre

2009, di respingere l’iniziativa mentre la Commmissione della gestione e delle finanze, nel suo rapporto commissionale del 1 dicembre

2009, ha:

" deciso di accogliere parzialmente le proposte

formulate con le iniziative sopra indicate, presentando un controprogetto.

Se è vero che nel confronto intercantonale il Ticino è tra i Cantoni

che intervengono maggiormente con le riduzioni dei premi di cassa malattia, è

altrettanto vero che il nostro Cantone, sempre nel raffronto intercantonale, il

reddito disponibile mensile medio per economia domestica è inferiore del 15,7%

rispetto alla media nazionale (CHF 5'485.00 contro CHF 6'507.00).

Si può quindi affermare che in considerazione delle disparità del

reddito medio ticinese rispetto a quello confederato, l’incidenza dei premi

dell’assicurazione malattia è probabilmente la più elevata in Svizzera.

Con il controprogetto si propone di aumentare, già a partire dal prossimo

2010, i limiti di reddito che danno diritto al sussidio conformemente alla

Legge di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal)

e precisamente:

a)

il limite di

reddito per le persone sole di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. a. è compreso tra

CHF 20'000.00 e CHF 22'000.00;

b)

il limite di

reddito per le famiglie di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b. è compreso tra CHF

32'000.00 e CHF 34'000.00;

c)

il limite del

reddito di riferimento di cui all’art. 32 cpv. 2 è compreso tra CHF 50'000.00 e

CHF 55'000.00;

d)

il limite di

reddito per il terzo e successivo figlio di cui all’art. 46 cpv. 1 è compreso

tra CHF 60'000.00 e CHF 65'000.00.

Dal profilo finanziario e secondo informazioni ricevute dai funzionari

del DSS, questa proposta dovrebbe toccare ca. 5'500 assicurati e dovrebbe

comportare un costo supplementare sia per il 2010 che per il 2011 di ca. CHF

1'400'000.00 annui.

Si tratta di … misure transitorie e mirate di carattere straordinario,

a sostegno dei redditi più colpiti dall’imminente ulteriore aumento dei premi

di cassa malati, in un momento contingente di difficoltà e in attesa della

nuova legge attualmente al vaglio della Commissione e che entrerà in vigore il

1. gennaio 2012."

La

Commissione ha, in questo modo, evaso non solo l’iniziativa 21 settembre 2009

del deputato Bertoli ma ha dato seguito anche all’iniziativa del giugno

precedente del deputato Guidicelli e del suo gruppo parlamentare, che tendeva a

“Sostenere i redditi del ceto medio – basso”, con la quale si chiedeva

all’esecutivo cantonale di volere adottare gli opportuni provvedimenti legislativi

per migliorare il sistema di valutazione del diritto all’aiuto, di introdurre i

correttivi per lottare contro l’effetto soglia attraverso l’uscita graduale dal

sistema dei sussidi e di stanziare un contributo cantonale di 30 milioni di

franchi per la riduzione premi dell’assicurazione malattia. Nei suoi lavori la Commissione ha approvato nella sostanza l’iniziativa Bertoli, ha apportato, come indicato, un

aumento dei limiti che danno diritto al sussidio specificando l’esistenza del

diritto al sussidio minimo anche per le persone con reddito superiore a quello

previsto all’art. 29 cpv. 1, rispettivamente 32 cpv. 2 e 46 cpv. 1 LCAMal.

Senza motivare specificatamente la modifica del testo di legge rispetto a

quello dell’iniziativa elaborata, la Commissione ha precisato, al capoverso 2 dell’art. 81 a LCAMal, di non permettere, in deroga all’art. 28 cpv. 2 LCAMal,

l’inoltro dell’istanza di riduzione del premio sino al termine di marzo 2010, ma

di permettere questo prolungo dei termini unicamente agli assicurati “di cui

al cpv. 1”.

Per

consentire l’adeguamento auspicato già nel corso del 2010 l’iniziativa proponeva

in effetti l’estensione del termine per l’inoltro delle richieste di riduzione

del premio sino al 31 marzo 2010. In merito ai problemi connessi ai tempi per

l’inoltro delle domande di sussidio 2010 il Consiglio di Stato evidenziava, nel

suo Messaggio 25 novembre 2009, come:

" … per consentire l’applicazione della RP (riduzione

dei premi, n.d.r.) a far tempo dal 1° gennaio 2010, è imperativo che i dati

siano trasmessi agli assicuratori malattie non oltre la metà di ottobre del corrente

anno. Le operazioni legate alla RP per l’anno 2010 sono pertanto già in fase

avanzata. Una novella legislativa di questa natura, considerati i vincoli di

legge per la crescita in giudicato, entrerebbe in vigore forzatamente in tempi

assai avanzati.” (Messaggio pag. 4)."

Da

evidenziare come il testo della novella legislativa, approvata dal Parlamento sulla

scorta del rapporto commissionale, testo indicato come entrante i vigore il 1

gennaio 2010 è stato pubblicato sul BU 2010 46 del 9 febbraio 2010 ciò che ha

creato, a non averne dubbio, qualche difficoltà all’amministrazione preposta.

In

sostanza dunque il Parlamento ha promulgato la norma dell'art. 81a LCAMal prevedendo

l'innalzamento dei limiti di reddito per la concessione di sussidi come segue:

" A partire dall'anno 2010, il sussidio minimo è

garantito anche ai seguenti assicurati:

a. le

persone sole il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra

fr. 20'000.-- e fr. 22'000.--;

b. le

famiglie il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett b) è compreso tra fr.

32'000.-- e fr. 34'000.--;

c. le

famiglie il cui reddito di riferimento (di cui all'art. 32 cpv. 2) è compreso

tra fr. 50'000.-- e fr. 55'000.--;

d. le

altre famiglie il cui reddito (di cui all'art. 46 cpv. 1) è compreso tra fr.

60'000.-- e fr. 65'000.--"

Per

permettere il corretto ed effettivo esercizio dei diritti scaturenti da tale

innalzamento dei limiti, e quindi per non svuotare la norma (pubblicata sul BU

9 febbraio 2010 e vigente dal 1.1.2010) del suo senso e della sua portata con

l'imposizione dell'inoltro della richiesta di sussidio entro fine 2009, il legislatore

ha previsto che, in deroga all'art. 28 cpv. 2 LCAMal, l'istanza di sussidio

2010 "degli assicurati di cui al cpv. 1" poteva essere inoltrata

entro fine marzo del medesimo anno (31.03.2010).

6. In

concreto l’insorgente, tassato in via ordinaria, avrebbe dovuto trasmettere

l’istanza di richiesta del sussidio entro il 31 dicembre 2009 (art. 28 cpv. 2

LCAMal e art. 11 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal).

Egli

l'ha invece spedita solo nel corso del mese di marzo 2010. La richiesta è tardiva

nell'ottica dei tempi fissati all'art. 28 cpv. 2 LCAMal. Prima di esaminare se

il ritardo sia giustificato, in concreto, ai sensi dell’art. 11 cpv. 2 Reg.

LCAMal, è necessario che il Tribunale cantonale delle Assicurazioni verifichi

se il ricorrente potesse presentare la sua domanda di aiuto entro la fine di marzo

2010 come prevede l’art. 81a cpv. 2 LCAMal.

7. Nell'ambito

della procedura 36.2010.88 (sentenze del 9 novembre 2010) questa Corte ha ricordato

di avere:

" interpellato l'amministrazione per verificare il

senso e la portata della norma nella sua concretizzazione con riferimento alla

riduzione del premio 2010. In uno scritto 8 settembre 2010 l’Ufficio prestazioni

della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha indicato di ritenere

applicabile il prolungo dei termini unicamente per quegli assicurati che

rientrano nelle fasce di reddito comprese, per le persone sole, tra i CHF

20'000 e CHF 22'000, per le famiglie tra i CHF 32'000 ed i CHF 34'000, per le

famiglie il cui reddito di riferimento è compreso tra i CHF 50'000 ed i CHF

55'000 e per le altre famiglie con reddito tra i CHF 60'000 ed i CHF 65'000.

Per l’amministrazione le persone che, dalla tassazione di riferimento,

deducevano un reddito inferiore a quello minimo per ogni categoria appena

citata, avrebbero dovuto domandare l’aiuto sociale entro la fine del 2009,

unicamente gli assicurati aventi un reddito imponibile dedotto dalla tassazione

2007 compreso nelle fasce descritte avrebbero potuto domandare il sussidio sino

a fine marzo 2010."

Più

specificatamente l'amministrazione si è espressa nei seguenti termini:

" L'applicazione dell'art. 81a cpv. 2 LCAMal, secondo

quanto voluto dal legislatore, deve essere limitata alle situazioni indicate al

cpv. 1 dell'art. 81a.

(…)

L'art. 81a cpv. 2 LCAMal non è dunque stato voluto per estendere

genericamente il termine per l'inoltro delle richieste per l'anno 2010 di cui

all'art. 28 cpv. 2 LCAMal, ma è stato introdotto per permettere esclusivamente

agli assicurati che rientrano nelle situazioni di cui all'art. 81a cpv. 1 di

inoltrare la richiesta per l'anno 2010.

(…)

La parte convenuta, a titolo informativo, rende inoltre presente a

questo TCA che a seguito dell'entrata in vigore al 1° gennaio 2010 dei nuovi

limiti che conferiscono il diritto al sussidio durante il mese di febbraio 2010

sono state effettuate le operazioni seguenti:

• sono state riviste d'ufficio tutte le richieste

per l'anno 2010 che erano state in un primo tempo respinte e che con

l'introduzione dell'art. 81a cpv. 1 rientravano nei limiti per l'ottenimento

del sussidio;

• sono stati trasmessi i moduli d'istanza ai

potenziali beneficiari che secondo la tassazione 2007 risultavano avere un

reddito determinante superiore ai limiti precedentemente valevoli e inferiore

ai nuovi limiti (in concreto l'invio dei moduli è stato effettuato per le

persone sole con reddito determinante pari a fr. 21'000 o fr. 22'000, per le

famiglie senza figli con reddito determinante pari a fr. 33'000 o fr. 34'000 e

per le famiglie con figli con reddito determinante compreso tra fr. 61'000.- e

fr. 65'000.-). Questa operazione di invio ha toccato complessivamente 2'145

casi ed ai casi in oggetto è stato concesso il termine del 31 marzo 2010 per

l'inoltro dei formulari di richiesta (vedi allegato 8 – facsimile del modulo

inviato);

• sono stati inviati i nuovi moduli di richiesta

alle cancellerie dei comuni ticinesi in sostituzione di quelli precedenti (vedi

allegato 9). Le cancellerie comunali sono state rese attente del fatto che il

termine del 31 marzo 2010 è applicabile unicamente per i casi di cui all'art.

81a cpv. 1 LCAMal.

L'interpretazione

della norma così come indicata dalla Cassa, nell'ambito della procedura citata,

interpretazione pedissequa del testo letterale, è stata condivisa dal TCA nelle

citate sentenze 9 novembre 2010 inc. 36.2010.95 e 36.2010.88. In effetti la

ragione della proroga del termine era dettata dall’aumento (limitato) dei

redditi per la concessione del sussidio minimo, aumento che per i necessari

tempi di adozione delle norme non poteva essere inserito nella legge nel corso

del 2009 ed è in effetti slittato al 2010 come visto. Beffardo sarebbe stato

concedere l’aumento del reddito per l’ottenimento dell’aiuto sociale a partire

dal 2010 quando le istanze per ottenerlo avrebbero dovuto essere inoltrate

entro la fine del 2009. E' quindi corretto applicare, per la manifesta ed

esplicita volontà del legislatore ticinese, il capoverso 2 dell’art. 81 a LCAMal (e quindi prorogare a fine marzo scorso il termine per l’inoltro delle istanze di

riduzione del premio CM 2010) unicamente per quegli assicurati aventi un

reddito desunto dalla tassazione 2007 compreso nei limiti di cui al capoverso 1

dell’art. 81 a LCAMal (per ogni singola categoria di assicurati).

8. Come

rammentato nella sentenza 9 novembre 2010 36.2010.95 M.A. il legislatore non ha

però considerato, apparentemente, l’ipotesi, con riferimento alla proroga del

termine per l’inoltro dell'istanza al 31 marzo 2010, degli assicurati

postulanti una riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le

malattie per il 2010, tassati in via ordinaria, ma che non disponevano, a fine

2009, di una decisione di tassazione per il periodo fiscale 2007, ossia

l’ipotesi analizzata da questo Tribunale in particolare nella sentenza 16

gennaio 2006 (inc. 36.2005.185) od ancora la situazione di quegli assicurati la

cui decisione di tassazione 2007 era ancora sub judice a fine 2009, sia per la

pendenza di un reclamo sia per l'inoltro di un ricorso alla Camera di diritto

Tributario od al Tribunale Federale. La norma (art. 81a cpv. 2 LCAMal) non contempla

nulla per queste categorie di assicurati senza una tassazione di riferimento

com’è il caso del qui ricorrente. Di principio l'assicurato tassato in via ordinaria

che non dispone della decisione di tassazione del periodo fissato dal Consiglio

di Stato per la determinazione del diritto al sussidio deve inoltrare la sua richiesta

entro la fine dell'anno che precede quello di sussidio.

In

assenza di tale tassazione l’amministrazione che riceve la domanda di riduzione

del premio procede ad un calcolo autonomo del reddito e lo commuta a mano delle

apposite tabelle (come questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha

numerose volte ribadito nelle sue decisioni, per tutte si veda la decisione 19

luglio 2010, 36.2010.66 in re C. considerazioni al punto 5). Dopo la

commutazione essa verifica il superamento, o meno, dei parametri per

l’ottenimento dell’aiuto sociale. Come più volte ricordato dal TCA nelle

decisioni emesse in questa materia (oltre a quella citata si veda, a titolo d’esempio,

la decisione 24 marzo 2010 inc. 36.2010.32 in re B) le tabelle utilizzate dall'amministrazione

ed elaborate dalla Direzione delle Contribuzioni, reperibili sul sito internet

dell’IAS, non sono, per loro stessa natura, attagliate al caso concreto pur

considerando le normali ed usuali deduzioni dal reddito possibili. Nella

decisione 24 marzo 2010 citata questo Tribunale ha in particolare rilevato:

" Come rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004

(36.2003.116), quando sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui

all’art. 67 vReg. LCAMal (= art. 31 nReg. LCAMal), più frequentemente ciò avviene

in caso di diminuzione del reddito rispetto a quello conseguito nell’anno di

riferimento e desumibile dalla tassazione applicabile, l’amministrazione deve

procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi

del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio

di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è

necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in

reddito imponibile ipotetico. Infatti il reddito lordo accertato va

obbligatoriamente convertito in reddito imponibile ipotetico mediante apposite

tabelle (reperibili sul sito dell’IAS) allestite dall’amministrazione competente

in materia fiscale. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni

dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non

potendo essere, per la loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui

vengono applicate.”

Da

evidenziare come, per costante prassi, le uniche deduzioni ammesse dal reddito

lordo prima della sua conversione sono quelle per gli alimenti versati e per

gli interessi passivi comprovati. Si tratta, a ben vedere, di questioni articolate

e di non immediata percezione per tutti gli assicurati.

D'avviso

di questo TCA non si può pretendere, nonostante la presunzione di conoscenza

delle leggi, che un assicurato, in assenza di una decisione di tassazione definitiva

per l'anno 2007, al fine di potere beneficiare della proroga del termine per

l’inoltro della domanda di sussidio 2010 al 31 marzo 2010, procedesse (entro la

fine del 2009) ad una verifica dei propri redditi come farebbe

l’amministrazione in applicazione dell’art. 31 RegLCAMal, convertendo l’importo

a mano delle apposite tabelle, verificando eventuali deduzioni ammissibili in

virtù di consolidata giurisprudenza, aggiungendo poi all’importo calcolato la

quota parte della sostanza e considerando inoltre l'eventuale valore locativo

(come evocato nella sentenza 19 luglio in re C. più sopra citata alle

considerazioni del punto 6). Tutto ciò per potere trasmettere la sua richiesta

di sussidio oltre il 31 dicembre. Non solo. Come detto, per le loro caratteristiche,

le tabelle forniscono risultati che non necessariamente rispecchiano fedelmente

la realtà fiscale accertata (successivamente) dai competenti Uffici di Tassazione.

Il

sistema suggerito dall'amministrazione per la determinazione della tempestività

dell'istanza di sussidio 2010 in assenza di tassazione (v. 36.2010.95 sentenza

9 novembre 2010 citata) pone, d'avviso di questo Tribunale, oneri e

complicazioni eccessive a carico degli assicurati. Alla luce di questi rilievi

questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ritiene che non solo gli

assicurati con i redditi compresi nelle fasce previste dal cpv. 1 dell’art. 81a

LCAMal accertati in sede di tassazione dell’anno di riferimento potessero beneficiare

della proroga del termine per la domanda di sussidio 2010, ma anche gli assicurati

privi di tassazione rispettivamente di tassazione definitiva e quelli per i

quali le autorità fiscali non emaneranno una decisione di tassazione per il periodo

fiscale 2007 debbono poter beneficiare del termine di cui al cpv. 2 dell’art. 81 a LCAMal a fronte dell’incertezza data (circa l’effettività del reddito) dall’assenza della

tassazione di riferimento. Questa interpretazione, per i casi di assenza di una

tassazione fissante un reddito determinante, si impone alla luce della ratio

della norma. Lo scopo voluto dai deputati che con il primo firmatario hanno

proposto l'innalzamento dei limiti di reddito per l'ottenimento del sussidio

minimo è quello di permettere a tutte quelle persone e famiglie di reddito

modesto di beneficiare anticipatamente, rispetto alla prevista entrata in

vigore della legge che modificherà il diritto al sussidio, dell'aiuto sociale.

La

proroga del termine d'inoltro dell'istanza di sussidio 2010 deve quindi

riferirsi non solo alle situazioni di reddito compreso nelle fasce determinate

dall'art. 81a cpv. 1 LCAMal in maniera accertata con una tassazione ma anche a

quei casi in cui il reddito imponibile non è fissato in una decisione dell'UT,

ponendo in questo modo a carico dell'amministrazione, e non del cittadino,

l'onere della determinazione del reddito ipotetico dopo conversione del reddito

lordo previa deduzione e/o aumento degli importi ammessi secondo

giurisprudenza. La fissazione del reddito, in questi casi, deve avvenire a cura

della Cassa, come d'altra parte il reddito determinante o di riferimento è

fissato – in sede di tassazione – dalla amministrazione fiscale.

9. Nel

caso in discussione il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve risolvere

il tema della tempestività dell'inoltro della richiesta di sussidio 2010 da

parte del ricorrente. Agli atti è consegnata unicamente quella formulata

dall'assicurato il 29 marzo 2010 (doc. 1). Non vi è invece traccia di altra e

precedente istanza inoltrata nel corso del 2009.

10. In

virtù dei citati art. 28 cpv. 2 LCAMal ed art. 11 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione

della riduzione di premio. L'assicurato,

domiciliato nel nostro Cantone, è tassato in via ordinaria. Pertanto, la

richiesta di riduzione del premio di cassa malati inoltrata nel marzo 2010 è di

per sé tardiva. Essa doveva essere infatti inviata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza (2010), ovvero entro il 31 dicembre 2009, anche

alla luce dell'art. 81a LCAMal siccome il ricorrente disponeva della tassazione

2007 dal febbraio 2009 e la stessa presenta un imponibile – per il ricorrente e

la moglie di CHF 25'900 (inferiore al limite di cui all'art. 81a cpv. 1 Litt. b

LCAMal).

In concreto non è neppure

applicabile l'art. 11 cpv. 1

lett. d RLCAMal, poiché il ricorrente non rientra in una delle casistiche enumerate

all'art. 31 RLCAMal.

Infatti, se nel 2007,

come attestato dalla notifica di tassazione IC 2007 (doc. VI) richiamata dal

TCA pendente causa (doc. V), l'assicurato ha percepito un'indennità per perdita

di guadagno, per sua stessa ammissione né lui né la moglie hanno più percepito

un salario, tanto che si trovano "in una situazione economica precaria

da ormai 3-4 anni. Non esercitiamo una attività lucrativa e pertanto le nostre

entrate sono nulle." (doc. I). Questo cambiamento dello statuto

contributivo, dunque, non è avvenuto nel corso dell'anno per il quale il

ricorrente ha chiesto l'aiuto dello Stato (art. 11 cpv. 1 RLCAMal), bensì era

già intervenuto negli anni precedenti. Il ricorrente non ha sostenuto che un

peggioramento delle sue condizioni economiche sia intervenuto ancora nel 2010. Pertanto,

non sono dati i presupposti per ammettere che l'istanza di riduzione del

premio possa essere presentata nel corso dell'anno stesso, ossia nel 2010.

Come indicato, alla

luce delle argomentazioni contenute ai punti precedenti, non trova applicazione

il nuovo art. 81a cpv. 2 LCAMal, siccome l'insorgente, insieme alla moglie, senza attività lucrativa e già beneficiario

del sussidio nel 2009, non si trova in una situazione descritta al capoverso 1

dell'art. 81a LCAMal, ovvero il

suo reddito non è compreso tra CHF 32'000.- e CHF 34'000.-,

tanto da permettergli di inoltrare la richiesta di riduzione del premio di

cassa malati entro il 31 marzo 2010 anziché entro il 31 dicembre 2009. Infatti

dalla tassazione 2007, che il ricorrente ha a disposizione dal febbraio 2009,

emerge un reddito imponibile di 25'900.- CHF ed è per tale motivo che egli ha

ricevuto l'apposito formulario di richiesta del sussidio dall'allora Ufficio

assicurazione malattia (dal 1° febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione

- Ufficio delle prestazioni) già nell'estate 2009.

Alla luce di queste

considerazioni, occorre verificare se effettivamente la domanda di riduzione

del premio di cassa malati sia stata spedita ancora nel 2009 come ritiene il

ricorrente oppure se questa circostanza non sia dimostrata e si debba pertanto considerare

la richiesta di sussidio come inoltrata (soltanto) nel marzo 2010 e dunque

tardivamente. In quest'ultimo caso occorrerà verificare se il ritardo nell'inoltro della domanda sia scusabile.

11. Giova

preliminarmente infatti rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle

assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale

accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il

giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice

delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o

di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPTCA, che prevede la massima dell'ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell'applicazione

d'ufficio del diritto (in questo senso: Marco

Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag. 89 e segg.;

cfr. inoltre STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA I 83/01

del 31 maggio 2001; STFA U 429/00 del 13 marzo 2001; Untersuchungsgrundsatz,

SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V

195 consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti

giuridicamente rilevanti.

Questo principio non è

tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF

125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag.

211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989 pag. 12; Spira, Le

contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil

de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in

erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht,

Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende

in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e

quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto

da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in

difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza

di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159

consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile

e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).

Su questi aspetti, si

veda in particolare: Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo

rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der

Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt

werden kann”.

L'obbligo di accertamento d'ufficio dei

fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque

privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe

alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in

caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la

legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una

circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

Con sentenza del 18

settembre 2001 (K 202/00, consid. 3b), il TFA (dal 1°

gennaio 2007: Tribunale federale) ha affermato:

" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation

de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement

exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits

invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de

l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4;

comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le

principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne

les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la

partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117

V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée

à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.

3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un

principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le

doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."

In senso analogo, Borghi/Corti, op. cit. pag. 90.

12. Per

quanto attiene la notifica delle decisioni e l'inoltro di atti ed istanze nei

confronti dei quali il ricorrente ha espresso delle lamentele, va evidenziato

che i Tribunali, ed in particolare l'allora Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno sviluppato nel

corso degli anni un'abbondante giurisprudenza.

Occorre anzitutto

rilevare come l'onere della prova dell'avvenuta notifica di una decisione

giudiziaria incombe all'autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti).

Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa

stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a). L'andamento

organizzativo di una spedizione da parte dell'autorità amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di

una decisione, in particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC

1992 pag. 395 consid. 3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il

tramite di indizi (per esempio: corrispondenza con l'autorità amministrativa,

RCC 1984 pag. 123 consid. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del

TFA, è sufficiente che la prova sia stata fornita secondo il principio della

verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per

salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166).

In una sentenza del 22

febbraio 1993 pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale delle

assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di stabilire che la tempestività

dell'esercizio di un rimedio di diritto deve essere determinata con certezza

(ad esempio fornendo la prova dell'invio mediante raccomandata) e che in simili

casi, la regola della verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto delle

assicurazioni sociali, non è applicabile.

In una successiva

sentenza del 28 febbraio 1995 pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag.

1090-1091, la nostra Massima Istanza ha precisato che la giurisprudenza citata

(DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la tempestività di atti processuali,

ma non invece nell'ambito dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione

di decisioni in materia di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio

della probabilità preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa

seconda occasione, in assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando

il criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la

notifica della decisione alla data indicata dall'amministrazione (per una

critica della giurisprudenza federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37,

cfr. U. Kieser in: AJP 1995 pag.

1091-1092).

A questo proposito va

rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG, il

Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado

di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale),

beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti

ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione

ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la

prova delle proprie affermazioni.

Nella sentenza del 14

dicembre 1999 pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato

che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza

della probabilità preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva

data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito,

occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione

con la posta normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione

sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia

dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente

spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare

da altri indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da

parte di una persona che riceve richiami (STCA del 22 luglio 2005, inc. 36.2005.3 e 4).

13. La

questione del preteso invio all'allora Ufficio

assicurazione malattia già nell'estate 2009, da parte del ricorrente, della sua istanza di riduzione

del premio di cassa malati, va risolta alla luce della consolidata

giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale (prima fra tutte: STCA del 17 ottobre 2005, inc. 36.2005.86, fra le ultime: STCA del 15 gennaio 2007, 36.2006.205,

STCA del 16 aprile 2007, 36.2006.221 e 222; STCA del 21 luglio 2008, 36.2008.49/53/54),

dove è stato accertato quanto segue:

" … il giudice delegato ha indetto un'udienza

nel corso della quale ha acquisito informazioni relative alla modalità di

gestione delle domande di sussidio da parte dell'amministrazione. Il

responsabile del servizio…, intervenuto all'udienza, ha precisato come:

“ … l'amministrazione

proceda (alla) … trasmissione dei formulari con la richiesta di sussidio. L'UAM

ha la possibilità di accedere direttamente ai dati fiscali della banca dati

esistente e, a dipendenza del periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio

di Stato, può (identificare) … le persone potenzialmente beneficiarie del

sussidio per l'anno d'interesse. I formulari vengono spediti generalmente nel

giugno/luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio. Questi formulari

vengono dotati di una etichetta autocollante contenente nome, cognome e

indirizzo del destinatario e potenziale beneficiario. L'etichetta contiene

inoltre un numero di identificazione personale (NIP) che è univoco per ogni

utente e rimane nel corso degli anni, numero che richiama il numero di

controllo. È possibile che nel corso degli anni … cambi a seguito in genere del

cambiamento del cognome della persona interessata.

I formulari così trasmessi tra il giugno

e luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la

fine di agosto successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi

diamo, è indicativa e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni

verso la metà di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per

l'anno successivo che possono essere direttamente richiesti dai potenziali

beneficiari.

Procediamo quindi con due blocchi

sostanziali di formulari, il primo è quello inviato automaticamente dall'amministrazione

agli utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo

blocco è consegnata l'etichetta individuale con il NIP." (…)

Sempre in termini generali il responsabile del settore presso l'UAM ha

ulteriormente precisato come:

“ …

per l'anno 2005 dei circa 50'000 formulari trasmessi ai potenziali beneficiari,

entro il termine di fine agosto 2004, ne sono rientrati circa 2/3. Dei

formulari provenienti dalle Cancellerie comunali e trasmessi dagli utenti

contiamo ulteriori circa 15'000 domande di sussidio. Le decisioni con cui i

sussidi vengono accolti vengono trasmessi per posta semplice. Anche le decisioni

negative vengono trasmesse per posta semplice. Non vengono tenute copie fisiche

di queste decisioni ma l'amministrazione è in grado di ricostruire sempre l'iter

della procedura e il suo esito. All'UAM collaborano una ventina di persone di

cui 12 si occupano dei sussidi e di tutta la massa di posta che perviene all'Istituto

assicurazioni sociali (IAS) vi è un'iniziale scrematura della posta destinata

ad altri servizi. Quella destinata all'Ufficio assicurazione malattia viene

ulteriormente esaminata per ulteriore scrematura. Preciso che all'UAM la posta

perviene aperta. Ad aprirla sono gli addetti del servizio economato IAS. In

seno al nostro ufficio vengono isolate dalle altre le domande di sussidio e la

documentazione relativa a domande di sussidio pendenti e poi vengono formati

fisicamente gli incarti ed attribuiti ai collaboratori secondo una precisa

suddivisione derivante dalla prima lettera del cognome dell'utente. L'incarto

fisico è composto dalla domanda di sussidio che funge da cartelletta nella

quale vengono inserite le altre pezze a suffragio prodotte dall'ass. (polizza

assicurativa, dichiarazione fiscale, busta e ciò solo dal gennaio 2005). (…)

… se una persona chiedesse il sussidio

2005 sulla scorta di un vecchio formulario 2004 correggendo manualmente la data

del periodo di sussidio lo stesso, per prassi interna all'UAM non viene accettato,

gli atti vengono rispediti affinché venga corretta la procedura mentre la data

d'inoltro viene salvaguardata. (…).".

14. Nel

caso concreto, il ricorrente rileva di avere inoltrato tempestivamente la sua domanda

di sussidio all'Istituto delle

assicurazioni sociali, senza però avere comprovato l'invio del formulario mediante, ad esempio, la produzione di una

ricevuta della raccomandata o della corrispondenza con l'Ufficio destinatario relativa all'istanza presentata. Per sua stessa

ammissione, anzi, l'assicurato

ha trasmesso all'UAM la domanda per posta B.

Occorre

ribadire che, di regola, l'autorità cantonale trasmette ai potenziali beneficiari

del sussidio il relativo formulario (art. 10 cpv. 2 RLCAMal). Questo

provvedimento si verifica, di principio, solo se la Cassa di compensazione ha a disposizione la tassazione determinante dell'assicurato.

In specie, il

formulario per il sussidio relativo all'anno 2010 che il ricorrente ha consegnato all'amministrazione nel marzo 2010 non presenta

l'etichetta autocollante

apposta dall'Ufficio delle

prestazioni, che include già il NIP. Ciò significa che quand'anche l'assicurato abbia effettivamente ricevuto in anticipo - ossia nell'estate

2009, come prassi - dall'allora Ufficio assicurazione malattia l'apposito formulario per introdurre la domanda di riduzione del

premio LAMal, la domanda che è giunta al competente Ufficio il 29 marzo 2010 non

è quella trasmessa automaticamente dall'UAM, ma corrisponde al formulario che

egli ha invece ritirato personalmente presso la stessa autorità nel marzo 2010,

come d'altronde figura sullo stesso formulario, dato che il NIP è stato posto a

mano dall'amministrazione (doc.

1).

L'assicurato, come detto, ha però indicato di

avere regolarmente già inoltrato la sua richiesta nell'estate del 2009.

Chi inoltra un'istanza

od un gravame all'autorità amministrativa o giudiziaria, e quando l'atto sia

dichiarato non pervenuto, deve dimostrarne l'avvenuto invio, sia, come

indicato, mediante la produzione della ricevuta della raccomandata, sia con la

produzione di corrispondenza relativa all'oggetto dell'istanza stessa che

attesti quindi che l'amministrazione

ha ricevuto una precedente comunicazione da parte dell'assicurato.

In questo contesto, la

prova del tempestivo inoltro della domanda tocca all'assicurato medesimo ed in

caso di mancata prova le conseguenze vengono sopportate dallo stesso, e meglio

come alla giurisprudenza esposta ai punti precedenti.

In concreto, dalla

documentazione a disposizione non si può desumere il rispetto dei

termini per l'inoltro della

richiesta. Non v'è

documentazione che comprovi quanto sostiene l'assicurato. Manca dunque la certezza dell'avvenuta spedizione dell'istanza di sussidio già nell'estate 2009 ed un possibile errore d'impostazione, di consegna od altro non possono essere fatti

ricadere sull'amministrazione.

In proposito,

comunque, la circostanza che la domanda del figlio sia giunta nel 2009 all'allora

Ufficio assicurazione malattia, mentre la richiesta del ricorrente, spedita insieme

a quella del figlio (cfr. osservazioni in calce al doc. 1), sia invece

presumibilmente andata persa, non significa ancora che via sia certezza che l'assicurato abbia effettivamente inviato

tempestivamente la sua istanza.

In mancanza di prove attestanti l'invio (e quindi l'assenza della

ricevuta postale dell'invio per raccomandata o specifica corrispondenza

riferentesi all'istanza in discussione), questo Tribunale deve ritenere come trasmessa

e giunta all'Ufficio delle prestazioni

unicamente la domanda di riduzione del premio consegnata di persona dall'interessato il 29 marzo 2010. Le verifiche

richieste all'amministrazione (doc. VII) non hanno dato esito.

Visto quanto precede, discende che occorre ritenere solo la richiesta

del 2010 e quindi va esaminato se il ritardo nella trasmissione di tale istanza

possa essere considerato giustificato.

15. In

virtù dell'art. 53 LCAMal - implicitamente invocato dal ricorrente -, il

diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque

anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione

l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di

revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è

oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal

Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art.

53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate

da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a

giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non

è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma

retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).

Il Messaggio relativo

all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

" (…) Il riconoscimento di sussidi

retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive

e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma

tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento

di un sussidio nella forma retroattiva. (…).".

Inoltre, a norma dell'art. 11 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari

e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere

anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di un'importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere

considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002, inc.

36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo sufficiente l'assenza di

conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi

confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002, inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione

errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo

sufficiente per giustificare il ritardo.

Nel caso di altri

coniugi (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141), l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente

a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata

informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il

ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora

studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002, inc. 36.2002.54).

Nel caso giudicato il

6 ottobre 2005 (inc. 36.2005.116), l'assenza di una decisione di tassazione non

è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un

apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per lunghi periodi

aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.

Il TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente –

con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha

chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo

coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata

di lui e l'avesse aiutato a

passare il brutto periodo che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente

potesse e dovesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue

pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla riduzione dei premi di

cassa malati (STCA del 14 marzo 2006, inc. 36.2006.16).

Alla medesima

soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro

la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto.

Queste difficoltà non hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta

di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre 2006, inc. 36.2006.113).

Non diversamente è

stata considerata l'assenza dei documenti da annettere alla domanda. Nell'inc.

36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio 2007) l'assenza della tassazione di

riferimento - siccome non ancora emessa - non è stata ritenuta elemento sufficiente

(analogamente al caso giudicato con la sentenza del 15 gennaio 2007, inc.

36.2006.216).

Insufficienti, ancora,

i gravi motivi di salute che hanno colpito la madre di un assicurato da oltre

un anno (sentenza dell'8

febbraio 2007, inc. 36.2006.244).

Anche il pensionamento

intervenuto già l'anno precedente il periodo del sussidio non ha permesso ad un

assicurato di giustificare il suo ritardo per la domanda inoltrata l'anno

stesso (sentenza del 17 gennaio 2007, inc. 36.2006.232).

Nell'ambito di un trasferimento di Cantone

avvenuto nel 2005, la domanda di riduzione del premio per il 2006 nel gennaio

2006 non è stata accolta, siccome questa tardività non è stata ritenuta

scusabile dalle giustificazioni secondo cui, né quando si è annunciato al

controllo abitanti del nuovo Comune l'assicurato non ha ricevuto informazioni riguardo ai termini entro

cui interporre la propria domanda di sussidio, né egli era a conoscenza della

procedura ticinese (STCA del 13 febbraio 2007, inc. 36.2006.225).

Nella sentenza del 15

febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario impegnato a Milano

aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli studi nella capitale

lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel caso il motivo, non

attinente alle capacità di gestire le problematiche amministrative per periodi

prolungati, non era stato ritenuto.

Nella sentenza del 25

maggio 2007 (inc. 36.2007.55), la dimenticanza della scadenza del termine da

parte di una persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro

in maniera certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità

economica, non è stato ritenuto sufficiente.

Analogamente, l'intempestività dell'inoltro del formulario da parte di una giovane donna che, per

ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà nel

mondo del lavoro in un'epoca

di concreta difficoltà, non è stato ritenuto motivo giustificativo (sentenza

del 21 maggio 2007, inc. 36.2007.50).

Ancora (STCA del 21 ottobre 2008, inc. 36.2008.141 e 142), questo Tribunale ha confermato che la

circostanza che l'assicurato

misconoscesse il termine vigente per l'inoltro delle domande di sussidio non è un motivo giustificativo del

suo ritardo, ritenuto che una semplice telefonata informativa all'Ufficio Assicurazione Malattia, soprattutto

a fronte di una situazione economica non florida e del fatto che comunque era

giunto in Ticino con anticipo rispetto al termine di inoltro della domanda di

riduzione dei premi LAMal, avrebbe facilitato l'assicurato nel suo intento (STCA del 12 febbraio 2008, inc. 36.2008.2).

16. Nella

fattispecie, l'interessato fa

valere come il mancato versamento del sussidio per sé e per la moglie comporti

delle gravi conseguenze finanziarie, visto che nessuno dei due svolge un'attività lucrativa ed è solo grazie agli

aiuti dei figli che riescono a sopravvivere.

A questo proposito,

con sentenza del 5 settembre 2007 (inc. 36.2007.105), ribadita ancora nella

STCA del 14 luglio 2009 (inc. 36.2009.114), il TCA ha già avuto modo di affermare

che:

"

(…)

Questo Tribunale ha già più volte indicato come il giudice deve applicare

le norme vigenti e non può scostarsene, ciò anche se l'applicazione del

rigoroso termine del 31 dicembre, comunque adeguatamente lungo, appare iniquo

nel suo risultato al punto di non permettere ad una donna che ha lavorato un'intera

vita crescendo da sola un figlio, e ciò con le grandi difficoltà che la signora

X rammenta, con entrate decisamente ridotte e derivanti dalla disoccupazione,

di beneficiare del sussidio. La legge e le norme applicabili al caso concreto

(volute da Parlamento e Governo) non permettono neppure, come evidenziato nelle

recenti sentenze di questo Tribunale citate dall'Ufficio dell'Assicurazione

Malattia nelle sue osservazioni, di concedere un aiuto parziale limitato nel

tempo o ridotto per l'importo (si vedano le sentenze di cui agli inc.

36.2005.177 in re D. del 24 gennaio 2006 e 36.2005.127 in re O. sentenza del 30

novembre 2005). Non può essere purtroppo apportato un correttivo al ritardo

nella domanda di sussidio con un diritto ammesso in parte o limitato.” (...).

Alla luce di quanto

precede, l'assicurato non può

dunque prevalersi della poca dimestichezza con le norme applicabili (per dei

casi analoghi, cfr. STCA del 23 novembre 2006, 36.2006.162; STCA del 5 ottobre 2006, 36.2006.157; STCA del 9 dicembre 2002, 36.2002.119), né di difficoltà economiche.

Le giustificazioni che

egli ha fornito, come per altri analoghi casi, non possono purtroppo essere ritenute

valide.

17. Infine,

alla Cassa di compensazione non può neppure essere imputato un atteggiamento

troppo formalistico. Il TCA, nella sentenza del 25 febbraio 2008 (inc.

36.2007.151) – ribadita ancora nella STCA del 14 luglio 2009 (inc. 36.2009.114)

- ha infatti già avuto modo di osservare, tra l'altro, che:

"

(…)

Per quanto concerne la procedura applicabile alla richiesta di ottenere

dei sussidi, i cantoni godono pertanto di una grande autonomia. Nella misura in

cui la legge cantonale prescrive l'obbligo, tranne casi particolari, di

chiedere il sussidio entro l'anno precedente la corresponsione del medesimo,

esso non viola il diritto federale preminente. Tant'è che l'art. 65 cpv. 3

seconda frase LAMal prevede che, stabilita la cerchia dei beneficiari, i

Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in

modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di

pagare i premi. Ossia che le decisioni vengano prese prima dell'inizio del

diritto al sussidio, ciò che è possibile unicamente se l'assicurato fa valere

il suo diritto l'anno precedente l'inizio del versamento del sussidio.

In concreto la norma di diritto cantonale non entra in conflitto con

quella di diritto federale e va dunque tutelata.

(…)

In concreto, il testo della legge è chiaro. Infatti, come emerge dall'art.

28 cpv. 2 LCAMal, l'istanza va presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno

di competenza. Ogni altra interpretazione che va contro la lettera della norma

sarebbe inammissibile.” (…).

18. Stanti

così le cose, pur comprendendo la particolare situazione finanziaria e personale

in cui versa l'assicurato, non

è possibile la concessione della riduzione del premio di cassa malati per l'anno 2010. Il giudice è obbligato ad

applicare i rigorosi dettami della legge e non può scostarsi dalla prassi anche

a fronte di un caso particolare come quello in esame. Il ricorrente potrà, se

dati i presupposti di legge, postulare un intervento dell'assistenza sociale.

La mancata tempestiva

trasmissione del formulario per la richiesta della riduzione del premio LAMal

per il 2010 (entro il 31 dicembre 2009) e le difficoltà economiche, non giustificano

il ritardo con cui è stato consegnato alla Cassa di compensazione l'apposito formulario (29 marzo 2010).

Questi elementi, come

indicato, non sono infatti un motivo valido e sufficiente a sostegno del

ritardo nell'invio della sua

istanza e per ammettere quindi ugualmente la domanda di riduzione del premio

nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).

Il ricorso deve di conseguenza essere

respinto e la decisione impugnata confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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