36.2010.86
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
18 novembre 2010Italiano52 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2010.86
Data decisione, Autorità:
18.11.2010, TCA
Titolo:
Sussidio 2010. Istanza 29 marzo 2010 è tardiva,perché nLCAMal 81a NON va applicato:31.12.09.Ricorrente non ha comprovato di avere spedito già nel 2009 la domanda (posta B), quindi va ritenuta solo quella giunta nel 2010. Non ci sono motivi giustificativi del ritardo,né un formalismo eccessivo di UAM
PREMIO
RITARDO INGIUSTIFICATO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 28 cpv. 2 LCAMAL
art. 53 LCAMAL
art. 81a LCAMAL
art. 11 cpv. 1 let. a RLCAMAL
art. 11 cpv. 1 let. d RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.86
TB
Lugano
18 novembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 luglio 2010 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 25 giugno
2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio
delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. RI
1, 1958, coniugato con __________, 1959, il 29 marzo 2010 (doc. 1) ha consegnato
personalmente allo sportello dell'Istituto delle assicurazioni sociali l'apposito formulario per la richiesta di riduzione del premio dell'assicurazione malattia per l'anno 2010.
B. Con
decisione del 30 aprile 2010 (doc. 2) l'Ufficio delle prestazioni della Cassa cantonale di compensazione ha
negato il diritto alla riduzione del premio, poiché l'istanza è stata inoltrata
oltre il termine legale del 31 dicembre 2009.
C. Il
reclamo del 12 maggio 2010 (doc. 2) è stato respinto con decisione su reclamo
del 25 giugno 2010 (doc. A), che ha confermato la tardività della richiesta di
riduzione del premio vista l'assenza
di motivi che giustificassero tale ritardo.
D. Con
ricorso del 5 luglio 2010 (doc. I) l'assicurato ha evidenziato di avere spedito nel mese di agosto 2009
la propria richiesta di sussidio e, non avendo ottenuto nessuna risposta, nell'aprile 2010 si è attivato presentandosi
negli uffici dell'Istituto
delle assicurazioni sociali per chiedere spiegazioni. La competente Cassa di
compensazione ha risposto che non aveva ricevuto da parte sua alcuna richiesta di
sussidio per l'anno 2010,
motivo per il quale non ha emanato nessuna decisione. Il ricorrente ha fatto
presente di avere spedito per posta B l'apposito formulario indicando di non volere subire le conseguenze di
uno smarrimento da parte della Posta o dell'Ufficio prestazioni. Egli ha
segnalato la sua penosa situazione economica ed ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
E. Con
risposta del 14 luglio 2009 (doc. III) l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso poiché le
motivazioni addotte non mettono al riparo l'insorgente dalla negligenza nell'aver tardato ad inoltrare la richiesta di sussidio, per cui non
sarebbe possibile concedere retroattivamente l'aiuto sociale. La Cassa di compensazione ha esposto nel dettaglio le argomentazioni atte a negare il diritto
alla riduzione del premio, concludendo per l'inesistenza di un formalismo eccessivo
da parte sua.
Il ricorrente non ha
prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).
Il giudice delegato ha
acquisito copia della decisione di tassazione 2007 ed ha chiesto precise
verifiche all'amministrazione (doc. VI e VII).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
In
effetti, con sentenze emesse nella sua composizione plenaria, il TCA ha analizzato
le tematiche connesse all'interpretazione dell'art. 81a LCAMal (v. sentenze 9 novembre
2010 inc. 36.2010.95 M.A. e 36.2010.88 A.B.).
nel merito
2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni
economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie
il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il
cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Per
l’art. 81a cpv. 1 LCAMal a partire dall’anno 2010, il sussidio minimo è
garantito anche alle seguenti fasce di assicurati:
a. le persone sole il cui
reddito (di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra fr. 20’000.-- e fr.
22’000.--;
b. le
famiglie il cui reddito (di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b) è compreso tra fr.
32’000.-- e fr. 34’000.--;
c. le
famiglie il cui reddito di riferimento (di cui all’art. 32 cpv. 2) è compreso
tra fr. 50’000.-- e fr. 55’000.--;
d. le
altre famiglie il cui reddito (di cui all’art. 46 cpv. 1) è compreso tra fr.
60’000.-- e fr. 65’000.--.
Per
l’art. 81a cpv. 2 LCAMal in deroga all’art. 28 cpv. 2, l’istanza di sussidio
per l’anno 2010 degli assicurati di cui al cpv. 1 può essere presentata entro
il 31 marzo 2010.
L’art.
29 cpv. 2 LCAMal prevede:
" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se
l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr.
600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;
b) persone
sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella
tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;
c) persone
sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi
al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr.
80’000.--;
d) famiglie:
se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr.
90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno;
per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto
dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di
un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito
dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le
persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per
l’amministrazione designata di accertare autonomamente il reddito
dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31
LCAMal.
Per
l'anno 2010 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il Decreto esecutivo del 13 ottobre 2009 (6.4.6.1.8).
Il
periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle
classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2007. I limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio sono quelli più sopra riportati stabiliti
dagli art. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 nonché 81a cpv. 1 LCAMal.
3. Di
principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e
dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).
L'amministrazione
deve però calcolare il reddito determinante al di fuori della tassazione di
riferimento trasformando il reddito mediante apposite tabelle e verificando il
sussistere dei limiti per la concessione del sussidio in specifici casi previsti
dalla legge e dal regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il legislatore
ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera
autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva commutazione delle
entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di
conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg. LCAMal) nei casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale
solo per una
parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle
persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle
persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella
tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in
caso di nascita di figli;
e) in altri casi particolari."
L'esecutivo
cantonale ha concretizzato la norma della Legge in virtù dell'ampia delega
concessa dalla stessa regola. Il Regolamento infatti, all’art. 31, prevede che
il reddito determinante va accertato autonomamente dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in particolare nei seguenti casi:
" a) persone soggette all’imposta
alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di
fatto, scioglimento dell’unione domestica registrata, nel caso di assenza di
tassazione applicabile;
d) persone
sole che esercitano un’attività lucrativa o conducono esi-stenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione
applicabile inferiore a fr. 6’000.--, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell’istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone
al beneficio di misure ai sensi della legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull’assistenza sociale,
d’intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell’attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell’attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili;
n) persone soggette all’obbligo
d’assicurazione svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell’AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.
o) diminuzione importante dei valori
di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia
comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per necessità primarie
proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei
parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato
al momento dell’istanza.”
L’esecutivo
cantonale ha previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in
materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte
dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in
particolare a partire dalla sentenza 36.2004.40 del 3 settembre 2004 e sino
alla sentenza 36.2007.9 dell’11 settembre 2007) introducendo nel Reg. LCAMal
l’art. 36a:
" 1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o
cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo
sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.
2Tali valori sono
riportati anche sui periodi fiscali successivi. L’ammontare è ridotto
annualmente di 10 000.– franchi.”
4. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. A norma dell’art. 28 cpv. 2 LCAMal, per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 figura che il regolamento
determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della
stessa.
L'art.
10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti
con il modulo ufficiale.
L'art.
11 cpv. 1 Reg. LCAMal specifica che l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
"
a) per gli
assicurati tassati in via ordinaria
l’istanza è presentata nel corso
dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede la riduzione di premio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato,
possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per il quale si richiede
la riduzione di premio;
d) gli
assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggetta-mento fiscale o
per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla
riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta. Su questi aspetti si veda
la sentenza 36.2009.170 in re G. del 18 marzo 2010.
5. Come
anticipato al cons. 2.2. le imposizioni temporali volute con l'art. 28 cpv. 2
LCAMal (e riprese nel Regolamento all'art. 11 cpv. 1) soffrono, per l’anno
2010, di un’eccezione voluta dal legislatore con la novella legislativa del 15
Considerandi
dicembre 2009 (BU 2010 46) conseguente ad iniziativa parlamentare 21 settembre
2009.
inoltrata al Gran Consiglio ed oggetto di messaggio (n. 6301) del
Consiglio di Stato (del 25 novembre 2009) e di Rapporto della Commissione della
gestione e delle finanze (del 1 dicembre 2009 n° 6301 R).
L’iniziativa
in questione denominata “Per aumenti dei sussidi di Cassa malati già dal 2010” presentata in forma
elaborata, chiedeva sostanzialmente di elevare i limiti del reddito
determinante per l’accesso alla riduzione dei premi già a partire dal corrente
anno. Più specificatamente nelle loro motivazioni gli iniziativisti hanno
rilevato come:
" In data 15 settembre 2009 il Consiglio di Stato ha presentato la riforma del sistema delle riduzioni dei premi di cassa malattia
che intende sostituire il parametro per l'erogazione delle prestazioni, passando
dal criterio del reddito imponibile a quello del reddito disponibile.
Siccome il nuovo sistema non potrà entrare fattivamente in vigore
prima del 2011-2012, tenuto conto dell'attuale situazione economica i
sottoscritti propongono un adeguamento transitorio di alcuni parametri per il
calcolo delle riduzioni dei premi da mettere in vigore a partire dal 1° gennaio
2010.
e valido fino all'entrata in vigore del nuovo regime.
I limiti di reddito indicati nel nuovo art. 81a LCAMal non sono nuovi.
Essi erano in vigore fino al 2005, per decisione del Consiglio di Stato.
Successivamente, a partire dal 2006, sempre per decisione del Consiglio di
Stato essi sono stati ridotti ai minimi legali per ragioni di bilancio,
portando il limite per le persone sole a fr. 20'000.-, quello per le famiglie a
fr. 32'000.-, quello del reddito di riferimento per le persone con reddito
nullo a fr. 50'000.- e quello per il terzo e successivi figli a fr. 60'000.-.
Nel frattempo l'evoluzione del potere d'acquisto ha eroso la portata
di queste basi di calcolo, visto che i limiti legali non sono soggetti ad alcuna
indicizzazione. La crisi economica, che colpisce in particolar modo i redditi
bassi e medio-bassi, nonché la mancanza di indicizzazione di questi parametri
ne rende urgente un adeguamento ancorché transitorio. Sarà poi la riforma di
cui al messaggio sopra indicato a regolamentare il futuro, sulla base di un
nuovo modello, la cui entrata in vigore non sarà immediata.
Dispositivo
Per questi motivi si chiede l'adozione urgente della modifica della
LCAMal di cui alla proposta di modifica di legge, al più tardi con l'adozione
del Preventivo 2010."
Il
Consiglio di Stato ha proposto, con il proprio messaggio 6301 del 25 novembre
2009, di respingere l’iniziativa mentre la Commmissione della gestione e delle finanze, nel suo rapporto commissionale del 1 dicembre
2009, ha:
" deciso di accogliere parzialmente le proposte
formulate con le iniziative sopra indicate, presentando un controprogetto.
Se è vero che nel confronto intercantonale il Ticino è tra i Cantoni
che intervengono maggiormente con le riduzioni dei premi di cassa malattia, è
altrettanto vero che il nostro Cantone, sempre nel raffronto intercantonale, il
reddito disponibile mensile medio per economia domestica è inferiore del 15,7%
rispetto alla media nazionale (CHF 5'485.00 contro CHF 6'507.00).
Si può quindi affermare che in considerazione delle disparità del
reddito medio ticinese rispetto a quello confederato, l’incidenza dei premi
dell’assicurazione malattia è probabilmente la più elevata in Svizzera.
Con il controprogetto si propone di aumentare, già a partire dal prossimo
2010, i limiti di reddito che danno diritto al sussidio conformemente alla
Legge di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal)
e precisamente:
a)
il limite di
reddito per le persone sole di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. a. è compreso tra
CHF 20'000.00 e CHF 22'000.00;
b)
il limite di
reddito per le famiglie di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b. è compreso tra CHF
32'000.00 e CHF 34'000.00;
c)
il limite del
reddito di riferimento di cui all’art. 32 cpv. 2 è compreso tra CHF 50'000.00 e
CHF 55'000.00;
d)
il limite di
reddito per il terzo e successivo figlio di cui all’art. 46 cpv. 1 è compreso
tra CHF 60'000.00 e CHF 65'000.00.
Dal profilo finanziario e secondo informazioni ricevute dai funzionari
del DSS, questa proposta dovrebbe toccare ca. 5'500 assicurati e dovrebbe
comportare un costo supplementare sia per il 2010 che per il 2011 di ca. CHF
1'400'000.00 annui.
Si tratta di … misure transitorie e mirate di carattere straordinario,
a sostegno dei redditi più colpiti dall’imminente ulteriore aumento dei premi
di cassa malati, in un momento contingente di difficoltà e in attesa della
nuova legge attualmente al vaglio della Commissione e che entrerà in vigore il
1. gennaio 2012."
La
Commissione ha, in questo modo, evaso non solo l’iniziativa 21 settembre 2009
del deputato Bertoli ma ha dato seguito anche all’iniziativa del giugno
precedente del deputato Guidicelli e del suo gruppo parlamentare, che tendeva a
“Sostenere i redditi del ceto medio – basso”, con la quale si chiedeva
all’esecutivo cantonale di volere adottare gli opportuni provvedimenti legislativi
per migliorare il sistema di valutazione del diritto all’aiuto, di introdurre i
correttivi per lottare contro l’effetto soglia attraverso l’uscita graduale dal
sistema dei sussidi e di stanziare un contributo cantonale di 30 milioni di
franchi per la riduzione premi dell’assicurazione malattia. Nei suoi lavori la Commissione ha approvato nella sostanza l’iniziativa Bertoli, ha apportato, come indicato, un
aumento dei limiti che danno diritto al sussidio specificando l’esistenza del
diritto al sussidio minimo anche per le persone con reddito superiore a quello
previsto all’art. 29 cpv. 1, rispettivamente 32 cpv. 2 e 46 cpv. 1 LCAMal.
Senza motivare specificatamente la modifica del testo di legge rispetto a
quello dell’iniziativa elaborata, la Commissione ha precisato, al capoverso 2 dell’art. 81 a LCAMal, di non permettere, in deroga all’art. 28 cpv. 2 LCAMal,
l’inoltro dell’istanza di riduzione del premio sino al termine di marzo 2010, ma
di permettere questo prolungo dei termini unicamente agli assicurati “di cui
al cpv. 1”.
Per
consentire l’adeguamento auspicato già nel corso del 2010 l’iniziativa proponeva
in effetti l’estensione del termine per l’inoltro delle richieste di riduzione
del premio sino al 31 marzo 2010. In merito ai problemi connessi ai tempi per
l’inoltro delle domande di sussidio 2010 il Consiglio di Stato evidenziava, nel
suo Messaggio 25 novembre 2009, come:
" … per consentire l’applicazione della RP (riduzione
dei premi, n.d.r.) a far tempo dal 1° gennaio 2010, è imperativo che i dati
siano trasmessi agli assicuratori malattie non oltre la metà di ottobre del corrente
anno. Le operazioni legate alla RP per l’anno 2010 sono pertanto già in fase
avanzata. Una novella legislativa di questa natura, considerati i vincoli di
legge per la crescita in giudicato, entrerebbe in vigore forzatamente in tempi
assai avanzati.” (Messaggio pag. 4)."
Da
evidenziare come il testo della novella legislativa, approvata dal Parlamento sulla
scorta del rapporto commissionale, testo indicato come entrante i vigore il 1
gennaio 2010 è stato pubblicato sul BU 2010 46 del 9 febbraio 2010 ciò che ha
creato, a non averne dubbio, qualche difficoltà all’amministrazione preposta.
In
sostanza dunque il Parlamento ha promulgato la norma dell'art. 81a LCAMal prevedendo
l'innalzamento dei limiti di reddito per la concessione di sussidi come segue:
" A partire dall'anno 2010, il sussidio minimo è
garantito anche ai seguenti assicurati:
a. le
persone sole il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra
fr. 20'000.-- e fr. 22'000.--;
b. le
famiglie il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett b) è compreso tra fr.
32'000.-- e fr. 34'000.--;
c. le
famiglie il cui reddito di riferimento (di cui all'art. 32 cpv. 2) è compreso
tra fr. 50'000.-- e fr. 55'000.--;
d. le
altre famiglie il cui reddito (di cui all'art. 46 cpv. 1) è compreso tra fr.
60'000.-- e fr. 65'000.--"
Per
permettere il corretto ed effettivo esercizio dei diritti scaturenti da tale
innalzamento dei limiti, e quindi per non svuotare la norma (pubblicata sul BU
9 febbraio 2010 e vigente dal 1.1.2010) del suo senso e della sua portata con
l'imposizione dell'inoltro della richiesta di sussidio entro fine 2009, il legislatore
ha previsto che, in deroga all'art. 28 cpv. 2 LCAMal, l'istanza di sussidio
2010 "degli assicurati di cui al cpv. 1" poteva essere inoltrata
entro fine marzo del medesimo anno (31.03.2010).
6. In
concreto l’insorgente, tassato in via ordinaria, avrebbe dovuto trasmettere
l’istanza di richiesta del sussidio entro il 31 dicembre 2009 (art. 28 cpv. 2
LCAMal e art. 11 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal).
Egli
l'ha invece spedita solo nel corso del mese di marzo 2010. La richiesta è tardiva
nell'ottica dei tempi fissati all'art. 28 cpv. 2 LCAMal. Prima di esaminare se
il ritardo sia giustificato, in concreto, ai sensi dell’art. 11 cpv. 2 Reg.
LCAMal, è necessario che il Tribunale cantonale delle Assicurazioni verifichi
se il ricorrente potesse presentare la sua domanda di aiuto entro la fine di marzo
2010 come prevede l’art. 81a cpv. 2 LCAMal.
7. Nell'ambito
della procedura 36.2010.88 (sentenze del 9 novembre 2010) questa Corte ha ricordato
di avere:
" interpellato l'amministrazione per verificare il
senso e la portata della norma nella sua concretizzazione con riferimento alla
riduzione del premio 2010. In uno scritto 8 settembre 2010 l’Ufficio prestazioni
della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha indicato di ritenere
applicabile il prolungo dei termini unicamente per quegli assicurati che
rientrano nelle fasce di reddito comprese, per le persone sole, tra i CHF
20'000 e CHF 22'000, per le famiglie tra i CHF 32'000 ed i CHF 34'000, per le
famiglie il cui reddito di riferimento è compreso tra i CHF 50'000 ed i CHF
55'000 e per le altre famiglie con reddito tra i CHF 60'000 ed i CHF 65'000.
Per l’amministrazione le persone che, dalla tassazione di riferimento,
deducevano un reddito inferiore a quello minimo per ogni categoria appena
citata, avrebbero dovuto domandare l’aiuto sociale entro la fine del 2009,
unicamente gli assicurati aventi un reddito imponibile dedotto dalla tassazione
2007 compreso nelle fasce descritte avrebbero potuto domandare il sussidio sino
a fine marzo 2010."
Più
specificatamente l'amministrazione si è espressa nei seguenti termini:
" L'applicazione dell'art. 81a cpv. 2 LCAMal, secondo
quanto voluto dal legislatore, deve essere limitata alle situazioni indicate al
cpv. 1 dell'art. 81a.
(…)
L'art. 81a cpv. 2 LCAMal non è dunque stato voluto per estendere
genericamente il termine per l'inoltro delle richieste per l'anno 2010 di cui
all'art. 28 cpv. 2 LCAMal, ma è stato introdotto per permettere esclusivamente
agli assicurati che rientrano nelle situazioni di cui all'art. 81a cpv. 1 di
inoltrare la richiesta per l'anno 2010.
(…)
La parte convenuta, a titolo informativo, rende inoltre presente a
questo TCA che a seguito dell'entrata in vigore al 1° gennaio 2010 dei nuovi
limiti che conferiscono il diritto al sussidio durante il mese di febbraio 2010
sono state effettuate le operazioni seguenti:
• sono state riviste d'ufficio tutte le richieste
per l'anno 2010 che erano state in un primo tempo respinte e che con
l'introduzione dell'art. 81a cpv. 1 rientravano nei limiti per l'ottenimento
del sussidio;
• sono stati trasmessi i moduli d'istanza ai
potenziali beneficiari che secondo la tassazione 2007 risultavano avere un
reddito determinante superiore ai limiti precedentemente valevoli e inferiore
ai nuovi limiti (in concreto l'invio dei moduli è stato effettuato per le
persone sole con reddito determinante pari a fr. 21'000 o fr. 22'000, per le
famiglie senza figli con reddito determinante pari a fr. 33'000 o fr. 34'000 e
per le famiglie con figli con reddito determinante compreso tra fr. 61'000.- e
fr. 65'000.-). Questa operazione di invio ha toccato complessivamente 2'145
casi ed ai casi in oggetto è stato concesso il termine del 31 marzo 2010 per
l'inoltro dei formulari di richiesta (vedi allegato 8 – facsimile del modulo
inviato);
• sono stati inviati i nuovi moduli di richiesta
alle cancellerie dei comuni ticinesi in sostituzione di quelli precedenti (vedi
allegato 9). Le cancellerie comunali sono state rese attente del fatto che il
termine del 31 marzo 2010 è applicabile unicamente per i casi di cui all'art.
81a cpv. 1 LCAMal.
L'interpretazione
della norma così come indicata dalla Cassa, nell'ambito della procedura citata,
interpretazione pedissequa del testo letterale, è stata condivisa dal TCA nelle
citate sentenze 9 novembre 2010 inc. 36.2010.95 e 36.2010.88. In effetti la
ragione della proroga del termine era dettata dall’aumento (limitato) dei
redditi per la concessione del sussidio minimo, aumento che per i necessari
tempi di adozione delle norme non poteva essere inserito nella legge nel corso
del 2009 ed è in effetti slittato al 2010 come visto. Beffardo sarebbe stato
concedere l’aumento del reddito per l’ottenimento dell’aiuto sociale a partire
dal 2010 quando le istanze per ottenerlo avrebbero dovuto essere inoltrate
entro la fine del 2009. E' quindi corretto applicare, per la manifesta ed
esplicita volontà del legislatore ticinese, il capoverso 2 dell’art. 81 a LCAMal (e quindi prorogare a fine marzo scorso il termine per l’inoltro delle istanze di
riduzione del premio CM 2010) unicamente per quegli assicurati aventi un
reddito desunto dalla tassazione 2007 compreso nei limiti di cui al capoverso 1
dell’art. 81 a LCAMal (per ogni singola categoria di assicurati).
8. Come
rammentato nella sentenza 9 novembre 2010 36.2010.95 M.A. il legislatore non ha
però considerato, apparentemente, l’ipotesi, con riferimento alla proroga del
termine per l’inoltro dell'istanza al 31 marzo 2010, degli assicurati
postulanti una riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie per il 2010, tassati in via ordinaria, ma che non disponevano, a fine
2009, di una decisione di tassazione per il periodo fiscale 2007, ossia
l’ipotesi analizzata da questo Tribunale in particolare nella sentenza 16
gennaio 2006 (inc. 36.2005.185) od ancora la situazione di quegli assicurati la
cui decisione di tassazione 2007 era ancora sub judice a fine 2009, sia per la
pendenza di un reclamo sia per l'inoltro di un ricorso alla Camera di diritto
Tributario od al Tribunale Federale. La norma (art. 81a cpv. 2 LCAMal) non contempla
nulla per queste categorie di assicurati senza una tassazione di riferimento
com’è il caso del qui ricorrente. Di principio l'assicurato tassato in via ordinaria
che non dispone della decisione di tassazione del periodo fissato dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio deve inoltrare la sua richiesta
entro la fine dell'anno che precede quello di sussidio.
In
assenza di tale tassazione l’amministrazione che riceve la domanda di riduzione
del premio procede ad un calcolo autonomo del reddito e lo commuta a mano delle
apposite tabelle (come questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha
numerose volte ribadito nelle sue decisioni, per tutte si veda la decisione 19
luglio 2010, 36.2010.66 in re C. considerazioni al punto 5). Dopo la
commutazione essa verifica il superamento, o meno, dei parametri per
l’ottenimento dell’aiuto sociale. Come più volte ricordato dal TCA nelle
decisioni emesse in questa materia (oltre a quella citata si veda, a titolo d’esempio,
la decisione 24 marzo 2010 inc. 36.2010.32 in re B) le tabelle utilizzate dall'amministrazione
ed elaborate dalla Direzione delle Contribuzioni, reperibili sul sito internet
dell’IAS, non sono, per loro stessa natura, attagliate al caso concreto pur
considerando le normali ed usuali deduzioni dal reddito possibili. Nella
decisione 24 marzo 2010 citata questo Tribunale ha in particolare rilevato:
" Come rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004
(36.2003.116), quando sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui
all’art. 67 vReg. LCAMal (= art. 31 nReg. LCAMal), più frequentemente ciò avviene
in caso di diminuzione del reddito rispetto a quello conseguito nell’anno di
riferimento e desumibile dalla tassazione applicabile, l’amministrazione deve
procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi
del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è
necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in
reddito imponibile ipotetico. Infatti il reddito lordo accertato va
obbligatoriamente convertito in reddito imponibile ipotetico mediante apposite
tabelle (reperibili sul sito dell’IAS) allestite dall’amministrazione competente
in materia fiscale. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni
dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non
potendo essere, per la loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui
vengono applicate.”
Da
evidenziare come, per costante prassi, le uniche deduzioni ammesse dal reddito
lordo prima della sua conversione sono quelle per gli alimenti versati e per
gli interessi passivi comprovati. Si tratta, a ben vedere, di questioni articolate
e di non immediata percezione per tutti gli assicurati.
D'avviso
di questo TCA non si può pretendere, nonostante la presunzione di conoscenza
delle leggi, che un assicurato, in assenza di una decisione di tassazione definitiva
per l'anno 2007, al fine di potere beneficiare della proroga del termine per
l’inoltro della domanda di sussidio 2010 al 31 marzo 2010, procedesse (entro la
fine del 2009) ad una verifica dei propri redditi come farebbe
l’amministrazione in applicazione dell’art. 31 RegLCAMal, convertendo l’importo
a mano delle apposite tabelle, verificando eventuali deduzioni ammissibili in
virtù di consolidata giurisprudenza, aggiungendo poi all’importo calcolato la
quota parte della sostanza e considerando inoltre l'eventuale valore locativo
(come evocato nella sentenza 19 luglio in re C. più sopra citata alle
considerazioni del punto 6). Tutto ciò per potere trasmettere la sua richiesta
di sussidio oltre il 31 dicembre. Non solo. Come detto, per le loro caratteristiche,
le tabelle forniscono risultati che non necessariamente rispecchiano fedelmente
la realtà fiscale accertata (successivamente) dai competenti Uffici di Tassazione.
Il
sistema suggerito dall'amministrazione per la determinazione della tempestività
dell'istanza di sussidio 2010 in assenza di tassazione (v. 36.2010.95 sentenza
9 novembre 2010 citata) pone, d'avviso di questo Tribunale, oneri e
complicazioni eccessive a carico degli assicurati. Alla luce di questi rilievi
questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ritiene che non solo gli
assicurati con i redditi compresi nelle fasce previste dal cpv. 1 dell’art. 81a
LCAMal accertati in sede di tassazione dell’anno di riferimento potessero beneficiare
della proroga del termine per la domanda di sussidio 2010, ma anche gli assicurati
privi di tassazione rispettivamente di tassazione definitiva e quelli per i
quali le autorità fiscali non emaneranno una decisione di tassazione per il periodo
fiscale 2007 debbono poter beneficiare del termine di cui al cpv. 2 dell’art. 81 a LCAMal a fronte dell’incertezza data (circa l’effettività del reddito) dall’assenza della
tassazione di riferimento. Questa interpretazione, per i casi di assenza di una
tassazione fissante un reddito determinante, si impone alla luce della ratio
della norma. Lo scopo voluto dai deputati che con il primo firmatario hanno
proposto l'innalzamento dei limiti di reddito per l'ottenimento del sussidio
minimo è quello di permettere a tutte quelle persone e famiglie di reddito
modesto di beneficiare anticipatamente, rispetto alla prevista entrata in
vigore della legge che modificherà il diritto al sussidio, dell'aiuto sociale.
La
proroga del termine d'inoltro dell'istanza di sussidio 2010 deve quindi
riferirsi non solo alle situazioni di reddito compreso nelle fasce determinate
dall'art. 81a cpv. 1 LCAMal in maniera accertata con una tassazione ma anche a
quei casi in cui il reddito imponibile non è fissato in una decisione dell'UT,
ponendo in questo modo a carico dell'amministrazione, e non del cittadino,
l'onere della determinazione del reddito ipotetico dopo conversione del reddito
lordo previa deduzione e/o aumento degli importi ammessi secondo
giurisprudenza. La fissazione del reddito, in questi casi, deve avvenire a cura
della Cassa, come d'altra parte il reddito determinante o di riferimento è
fissato – in sede di tassazione – dalla amministrazione fiscale.
9. Nel
caso in discussione il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve risolvere
il tema della tempestività dell'inoltro della richiesta di sussidio 2010 da
parte del ricorrente. Agli atti è consegnata unicamente quella formulata
dall'assicurato il 29 marzo 2010 (doc. 1). Non vi è invece traccia di altra e
precedente istanza inoltrata nel corso del 2009.
10. In
virtù dei citati art. 28 cpv. 2 LCAMal ed art. 11 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione
della riduzione di premio. L'assicurato,
domiciliato nel nostro Cantone, è tassato in via ordinaria. Pertanto, la
richiesta di riduzione del premio di cassa malati inoltrata nel marzo 2010 è di
per sé tardiva. Essa doveva essere infatti inviata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza (2010), ovvero entro il 31 dicembre 2009, anche
alla luce dell'art. 81a LCAMal siccome il ricorrente disponeva della tassazione
2007 dal febbraio 2009 e la stessa presenta un imponibile – per il ricorrente e
la moglie di CHF 25'900 (inferiore al limite di cui all'art. 81a cpv. 1 Litt. b
LCAMal).
In concreto non è neppure
applicabile l'art. 11 cpv. 1
lett. d RLCAMal, poiché il ricorrente non rientra in una delle casistiche enumerate
all'art. 31 RLCAMal.
Infatti, se nel 2007,
come attestato dalla notifica di tassazione IC 2007 (doc. VI) richiamata dal
TCA pendente causa (doc. V), l'assicurato ha percepito un'indennità per perdita
di guadagno, per sua stessa ammissione né lui né la moglie hanno più percepito
un salario, tanto che si trovano "in una situazione economica precaria
da ormai 3-4 anni. Non esercitiamo una attività lucrativa e pertanto le nostre
entrate sono nulle." (doc. I). Questo cambiamento dello statuto
contributivo, dunque, non è avvenuto nel corso dell'anno per il quale il
ricorrente ha chiesto l'aiuto dello Stato (art. 11 cpv. 1 RLCAMal), bensì era
già intervenuto negli anni precedenti. Il ricorrente non ha sostenuto che un
peggioramento delle sue condizioni economiche sia intervenuto ancora nel 2010. Pertanto,
non sono dati i presupposti per ammettere che l'istanza di riduzione del
premio possa essere presentata nel corso dell'anno stesso, ossia nel 2010.
Come indicato, alla
luce delle argomentazioni contenute ai punti precedenti, non trova applicazione
il nuovo art. 81a cpv. 2 LCAMal, siccome l'insorgente, insieme alla moglie, senza attività lucrativa e già beneficiario
del sussidio nel 2009, non si trova in una situazione descritta al capoverso 1
dell'art. 81a LCAMal, ovvero il
suo reddito non è compreso tra CHF 32'000.- e CHF 34'000.-,
tanto da permettergli di inoltrare la richiesta di riduzione del premio di
cassa malati entro il 31 marzo 2010 anziché entro il 31 dicembre 2009. Infatti
dalla tassazione 2007, che il ricorrente ha a disposizione dal febbraio 2009,
emerge un reddito imponibile di 25'900.- CHF ed è per tale motivo che egli ha
ricevuto l'apposito formulario di richiesta del sussidio dall'allora Ufficio
assicurazione malattia (dal 1° febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione
- Ufficio delle prestazioni) già nell'estate 2009.
Alla luce di queste
considerazioni, occorre verificare se effettivamente la domanda di riduzione
del premio di cassa malati sia stata spedita ancora nel 2009 come ritiene il
ricorrente oppure se questa circostanza non sia dimostrata e si debba pertanto considerare
la richiesta di sussidio come inoltrata (soltanto) nel marzo 2010 e dunque
tardivamente. In quest'ultimo caso occorrerà verificare se il ritardo nell'inoltro della domanda sia scusabile.
11. Giova
preliminarmente infatti rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle
assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale
accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il
giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice
delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o
di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPTCA, che prevede la massima dell'ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell'applicazione
d'ufficio del diritto (in questo senso: Marco
Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag. 89 e segg.;
cfr. inoltre STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA I 83/01
del 31 maggio 2001; STFA U 429/00 del 13 marzo 2001; Untersuchungsgrundsatz,
SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V
195 consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti
giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è
tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF
125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag.
211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989 pag. 12; Spira, Le
contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil
de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in
erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht,
Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende
in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e
quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto
da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in
difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza
di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159
consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile
e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).
Su questi aspetti, si
veda in particolare: Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo
rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der
Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt
werden kann”.
L'obbligo di accertamento d'ufficio dei
fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque
privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe
alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in
caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la
legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una
circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
Con sentenza del 18
settembre 2001 (K 202/00, consid. 3b), il TFA (dal 1°
gennaio 2007: Tribunale federale) ha affermato:
" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation
de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4;
comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le
principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne
les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la
partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117
V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée
à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.
3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."
In senso analogo, Borghi/Corti, op. cit. pag. 90.
12. Per
quanto attiene la notifica delle decisioni e l'inoltro di atti ed istanze nei
confronti dei quali il ricorrente ha espresso delle lamentele, va evidenziato
che i Tribunali, ed in particolare l'allora Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno sviluppato nel
corso degli anni un'abbondante giurisprudenza.
Occorre anzitutto
rilevare come l'onere della prova dell'avvenuta notifica di una decisione
giudiziaria incombe all'autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti).
Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa
stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a). L'andamento
organizzativo di una spedizione da parte dell'autorità amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di
una decisione, in particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC
1992 pag. 395 consid. 3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il
tramite di indizi (per esempio: corrispondenza con l'autorità amministrativa,
RCC 1984 pag. 123 consid. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del
TFA, è sufficiente che la prova sia stata fornita secondo il principio della
verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per
salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166).
In una sentenza del 22
febbraio 1993 pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale delle
assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di stabilire che la tempestività
dell'esercizio di un rimedio di diritto deve essere determinata con certezza
(ad esempio fornendo la prova dell'invio mediante raccomandata) e che in simili
casi, la regola della verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto delle
assicurazioni sociali, non è applicabile.
In una successiva
sentenza del 28 febbraio 1995 pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag.
1090-1091, la nostra Massima Istanza ha precisato che la giurisprudenza citata
(DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la tempestività di atti processuali,
ma non invece nell'ambito dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione
di decisioni in materia di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio
della probabilità preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa
seconda occasione, in assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando
il criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la
notifica della decisione alla data indicata dall'amministrazione (per una
critica della giurisprudenza federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37,
cfr. U. Kieser in: AJP 1995 pag.
1091-1092).
A questo proposito va
rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado
di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale),
beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti
ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione
ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la
prova delle proprie affermazioni.
Nella sentenza del 14
dicembre 1999 pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato
che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza
della probabilità preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva
data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito,
occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione
con la posta normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione
sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia
dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente
spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare
da altri indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da
parte di una persona che riceve richiami (STCA del 22 luglio 2005, inc. 36.2005.3 e 4).
13. La
questione del preteso invio all'allora Ufficio
assicurazione malattia già nell'estate 2009, da parte del ricorrente, della sua istanza di riduzione
del premio di cassa malati, va risolta alla luce della consolidata
giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale (prima fra tutte: STCA del 17 ottobre 2005, inc. 36.2005.86, fra le ultime: STCA del 15 gennaio 2007, 36.2006.205,
STCA del 16 aprile 2007, 36.2006.221 e 222; STCA del 21 luglio 2008, 36.2008.49/53/54),
dove è stato accertato quanto segue:
" … il giudice delegato ha indetto un'udienza
nel corso della quale ha acquisito informazioni relative alla modalità di
gestione delle domande di sussidio da parte dell'amministrazione. Il
responsabile del servizio…, intervenuto all'udienza, ha precisato come:
“ … l'amministrazione
proceda (alla) … trasmissione dei formulari con la richiesta di sussidio. L'UAM
ha la possibilità di accedere direttamente ai dati fiscali della banca dati
esistente e, a dipendenza del periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio
di Stato, può (identificare) … le persone potenzialmente beneficiarie del
sussidio per l'anno d'interesse. I formulari vengono spediti generalmente nel
giugno/luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio. Questi formulari
vengono dotati di una etichetta autocollante contenente nome, cognome e
indirizzo del destinatario e potenziale beneficiario. L'etichetta contiene
inoltre un numero di identificazione personale (NIP) che è univoco per ogni
utente e rimane nel corso degli anni, numero che richiama il numero di
controllo. È possibile che nel corso degli anni … cambi a seguito in genere del
cambiamento del cognome della persona interessata.
I formulari così trasmessi tra il giugno
e luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la
fine di agosto successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi
diamo, è indicativa e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni
verso la metà di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per
l'anno successivo che possono essere direttamente richiesti dai potenziali
beneficiari.
Procediamo quindi con due blocchi
sostanziali di formulari, il primo è quello inviato automaticamente dall'amministrazione
agli utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo
blocco è consegnata l'etichetta individuale con il NIP." (…)
Sempre in termini generali il responsabile del settore presso l'UAM ha
ulteriormente precisato come:
“ …
per l'anno 2005 dei circa 50'000 formulari trasmessi ai potenziali beneficiari,
entro il termine di fine agosto 2004, ne sono rientrati circa 2/3. Dei
formulari provenienti dalle Cancellerie comunali e trasmessi dagli utenti
contiamo ulteriori circa 15'000 domande di sussidio. Le decisioni con cui i
sussidi vengono accolti vengono trasmessi per posta semplice. Anche le decisioni
negative vengono trasmesse per posta semplice. Non vengono tenute copie fisiche
di queste decisioni ma l'amministrazione è in grado di ricostruire sempre l'iter
della procedura e il suo esito. All'UAM collaborano una ventina di persone di
cui 12 si occupano dei sussidi e di tutta la massa di posta che perviene all'Istituto
assicurazioni sociali (IAS) vi è un'iniziale scrematura della posta destinata
ad altri servizi. Quella destinata all'Ufficio assicurazione malattia viene
ulteriormente esaminata per ulteriore scrematura. Preciso che all'UAM la posta
perviene aperta. Ad aprirla sono gli addetti del servizio economato IAS. In
seno al nostro ufficio vengono isolate dalle altre le domande di sussidio e la
documentazione relativa a domande di sussidio pendenti e poi vengono formati
fisicamente gli incarti ed attribuiti ai collaboratori secondo una precisa
suddivisione derivante dalla prima lettera del cognome dell'utente. L'incarto
fisico è composto dalla domanda di sussidio che funge da cartelletta nella
quale vengono inserite le altre pezze a suffragio prodotte dall'ass. (polizza
assicurativa, dichiarazione fiscale, busta e ciò solo dal gennaio 2005). (…)
… se una persona chiedesse il sussidio
2005 sulla scorta di un vecchio formulario 2004 correggendo manualmente la data
del periodo di sussidio lo stesso, per prassi interna all'UAM non viene accettato,
gli atti vengono rispediti affinché venga corretta la procedura mentre la data
d'inoltro viene salvaguardata. (…).".
14. Nel
caso concreto, il ricorrente rileva di avere inoltrato tempestivamente la sua domanda
di sussidio all'Istituto delle
assicurazioni sociali, senza però avere comprovato l'invio del formulario mediante, ad esempio, la produzione di una
ricevuta della raccomandata o della corrispondenza con l'Ufficio destinatario relativa all'istanza presentata. Per sua stessa
ammissione, anzi, l'assicurato
ha trasmesso all'UAM la domanda per posta B.
Occorre
ribadire che, di regola, l'autorità cantonale trasmette ai potenziali beneficiari
del sussidio il relativo formulario (art. 10 cpv. 2 RLCAMal). Questo
provvedimento si verifica, di principio, solo se la Cassa di compensazione ha a disposizione la tassazione determinante dell'assicurato.
In specie, il
formulario per il sussidio relativo all'anno 2010 che il ricorrente ha consegnato all'amministrazione nel marzo 2010 non presenta
l'etichetta autocollante
apposta dall'Ufficio delle
prestazioni, che include già il NIP. Ciò significa che quand'anche l'assicurato abbia effettivamente ricevuto in anticipo - ossia nell'estate
2009, come prassi - dall'allora Ufficio assicurazione malattia l'apposito formulario per introdurre la domanda di riduzione del
premio LAMal, la domanda che è giunta al competente Ufficio il 29 marzo 2010 non
è quella trasmessa automaticamente dall'UAM, ma corrisponde al formulario che
egli ha invece ritirato personalmente presso la stessa autorità nel marzo 2010,
come d'altronde figura sullo stesso formulario, dato che il NIP è stato posto a
mano dall'amministrazione (doc.
1).
L'assicurato, come detto, ha però indicato di
avere regolarmente già inoltrato la sua richiesta nell'estate del 2009.
Chi inoltra un'istanza
od un gravame all'autorità amministrativa o giudiziaria, e quando l'atto sia
dichiarato non pervenuto, deve dimostrarne l'avvenuto invio, sia, come
indicato, mediante la produzione della ricevuta della raccomandata, sia con la
produzione di corrispondenza relativa all'oggetto dell'istanza stessa che
attesti quindi che l'amministrazione
ha ricevuto una precedente comunicazione da parte dell'assicurato.
In questo contesto, la
prova del tempestivo inoltro della domanda tocca all'assicurato medesimo ed in
caso di mancata prova le conseguenze vengono sopportate dallo stesso, e meglio
come alla giurisprudenza esposta ai punti precedenti.
In concreto, dalla
documentazione a disposizione non si può desumere il rispetto dei
termini per l'inoltro della
richiesta. Non v'è
documentazione che comprovi quanto sostiene l'assicurato. Manca dunque la certezza dell'avvenuta spedizione dell'istanza di sussidio già nell'estate 2009 ed un possibile errore d'impostazione, di consegna od altro non possono essere fatti
ricadere sull'amministrazione.
In proposito,
comunque, la circostanza che la domanda del figlio sia giunta nel 2009 all'allora
Ufficio assicurazione malattia, mentre la richiesta del ricorrente, spedita insieme
a quella del figlio (cfr. osservazioni in calce al doc. 1), sia invece
presumibilmente andata persa, non significa ancora che via sia certezza che l'assicurato abbia effettivamente inviato
tempestivamente la sua istanza.
In mancanza di prove attestanti l'invio (e quindi l'assenza della
ricevuta postale dell'invio per raccomandata o specifica corrispondenza
riferentesi all'istanza in discussione), questo Tribunale deve ritenere come trasmessa
e giunta all'Ufficio delle prestazioni
unicamente la domanda di riduzione del premio consegnata di persona dall'interessato il 29 marzo 2010. Le verifiche
richieste all'amministrazione (doc. VII) non hanno dato esito.
Visto quanto precede, discende che occorre ritenere solo la richiesta
del 2010 e quindi va esaminato se il ritardo nella trasmissione di tale istanza
possa essere considerato giustificato.
15. In
virtù dell'art. 53 LCAMal - implicitamente invocato dal ricorrente -, il
diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque
anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione
l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di
revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è
oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal
Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art.
53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate
da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a
giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non
è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma
retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).
Il Messaggio relativo
all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" (…) Il riconoscimento di sussidi
retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive
e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma
tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente
è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento
di un sussidio nella forma retroattiva. (…).".
Inoltre, a norma dell'art. 11 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari
e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere
anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di un'importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere
considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002, inc.
36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo sufficiente l'assenza di
conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi
confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002, inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione
errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo
sufficiente per giustificare il ritardo.
Nel caso di altri
coniugi (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141), l'assicuratore aveva
comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente
a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata
informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il
ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora
studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002, inc. 36.2002.54).
Nel caso giudicato il
6 ottobre 2005 (inc. 36.2005.116), l'assenza di una decisione di tassazione non
è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un
apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per lunghi periodi
aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.
Il TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente –
con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha
chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo
coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata
di lui e l'avesse aiutato a
passare il brutto periodo che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente
potesse e dovesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue
pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla riduzione dei premi di
cassa malati (STCA del 14 marzo 2006, inc. 36.2006.16).
Alla medesima
soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro
la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto.
Queste difficoltà non hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta
di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre 2006, inc. 36.2006.113).
Non diversamente è
stata considerata l'assenza dei documenti da annettere alla domanda. Nell'inc.
36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio 2007) l'assenza della tassazione di
riferimento - siccome non ancora emessa - non è stata ritenuta elemento sufficiente
(analogamente al caso giudicato con la sentenza del 15 gennaio 2007, inc.
36.2006.216).
Insufficienti, ancora,
i gravi motivi di salute che hanno colpito la madre di un assicurato da oltre
un anno (sentenza dell'8
febbraio 2007, inc. 36.2006.244).
Anche il pensionamento
intervenuto già l'anno precedente il periodo del sussidio non ha permesso ad un
assicurato di giustificare il suo ritardo per la domanda inoltrata l'anno
stesso (sentenza del 17 gennaio 2007, inc. 36.2006.232).
Nell'ambito di un trasferimento di Cantone
avvenuto nel 2005, la domanda di riduzione del premio per il 2006 nel gennaio
2006 non è stata accolta, siccome questa tardività non è stata ritenuta
scusabile dalle giustificazioni secondo cui, né quando si è annunciato al
controllo abitanti del nuovo Comune l'assicurato non ha ricevuto informazioni riguardo ai termini entro
cui interporre la propria domanda di sussidio, né egli era a conoscenza della
procedura ticinese (STCA del 13 febbraio 2007, inc. 36.2006.225).
Nella sentenza del 15
febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario impegnato a Milano
aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli studi nella capitale
lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel caso il motivo, non
attinente alle capacità di gestire le problematiche amministrative per periodi
prolungati, non era stato ritenuto.
Nella sentenza del 25
maggio 2007 (inc. 36.2007.55), la dimenticanza della scadenza del termine da
parte di una persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro
in maniera certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità
economica, non è stato ritenuto sufficiente.
Analogamente, l'intempestività dell'inoltro del formulario da parte di una giovane donna che, per
ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà nel
mondo del lavoro in un'epoca
di concreta difficoltà, non è stato ritenuto motivo giustificativo (sentenza
del 21 maggio 2007, inc. 36.2007.50).
Ancora (STCA del 21 ottobre 2008, inc. 36.2008.141 e 142), questo Tribunale ha confermato che la
circostanza che l'assicurato
misconoscesse il termine vigente per l'inoltro delle domande di sussidio non è un motivo giustificativo del
suo ritardo, ritenuto che una semplice telefonata informativa all'Ufficio Assicurazione Malattia, soprattutto
a fronte di una situazione economica non florida e del fatto che comunque era
giunto in Ticino con anticipo rispetto al termine di inoltro della domanda di
riduzione dei premi LAMal, avrebbe facilitato l'assicurato nel suo intento (STCA del 12 febbraio 2008, inc. 36.2008.2).
16. Nella
fattispecie, l'interessato fa
valere come il mancato versamento del sussidio per sé e per la moglie comporti
delle gravi conseguenze finanziarie, visto che nessuno dei due svolge un'attività lucrativa ed è solo grazie agli
aiuti dei figli che riescono a sopravvivere.
A questo proposito,
con sentenza del 5 settembre 2007 (inc. 36.2007.105), ribadita ancora nella
STCA del 14 luglio 2009 (inc. 36.2009.114), il TCA ha già avuto modo di affermare
che:
"
(…)
Questo Tribunale ha già più volte indicato come il giudice deve applicare
le norme vigenti e non può scostarsene, ciò anche se l'applicazione del
rigoroso termine del 31 dicembre, comunque adeguatamente lungo, appare iniquo
nel suo risultato al punto di non permettere ad una donna che ha lavorato un'intera
vita crescendo da sola un figlio, e ciò con le grandi difficoltà che la signora
X rammenta, con entrate decisamente ridotte e derivanti dalla disoccupazione,
di beneficiare del sussidio. La legge e le norme applicabili al caso concreto
(volute da Parlamento e Governo) non permettono neppure, come evidenziato nelle
recenti sentenze di questo Tribunale citate dall'Ufficio dell'Assicurazione
Malattia nelle sue osservazioni, di concedere un aiuto parziale limitato nel
tempo o ridotto per l'importo (si vedano le sentenze di cui agli inc.
36.2005.177 in re D. del 24 gennaio 2006 e 36.2005.127 in re O. sentenza del 30
novembre 2005). Non può essere purtroppo apportato un correttivo al ritardo
nella domanda di sussidio con un diritto ammesso in parte o limitato.” (...).
Alla luce di quanto
precede, l'assicurato non può
dunque prevalersi della poca dimestichezza con le norme applicabili (per dei
casi analoghi, cfr. STCA del 23 novembre 2006, 36.2006.162; STCA del 5 ottobre 2006, 36.2006.157; STCA del 9 dicembre 2002, 36.2002.119), né di difficoltà economiche.
Le giustificazioni che
egli ha fornito, come per altri analoghi casi, non possono purtroppo essere ritenute
valide.
17. Infine,
alla Cassa di compensazione non può neppure essere imputato un atteggiamento
troppo formalistico. Il TCA, nella sentenza del 25 febbraio 2008 (inc.
36.2007.151) – ribadita ancora nella STCA del 14 luglio 2009 (inc. 36.2009.114)
- ha infatti già avuto modo di osservare, tra l'altro, che:
"
(…)
Per quanto concerne la procedura applicabile alla richiesta di ottenere
dei sussidi, i cantoni godono pertanto di una grande autonomia. Nella misura in
cui la legge cantonale prescrive l'obbligo, tranne casi particolari, di
chiedere il sussidio entro l'anno precedente la corresponsione del medesimo,
esso non viola il diritto federale preminente. Tant'è che l'art. 65 cpv. 3
seconda frase LAMal prevede che, stabilita la cerchia dei beneficiari, i
Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in
modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di
pagare i premi. Ossia che le decisioni vengano prese prima dell'inizio del
diritto al sussidio, ciò che è possibile unicamente se l'assicurato fa valere
il suo diritto l'anno precedente l'inizio del versamento del sussidio.
In concreto la norma di diritto cantonale non entra in conflitto con
quella di diritto federale e va dunque tutelata.
(…)
In concreto, il testo della legge è chiaro. Infatti, come emerge dall'art.
28 cpv. 2 LCAMal, l'istanza va presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno
di competenza. Ogni altra interpretazione che va contro la lettera della norma
sarebbe inammissibile.” (…).
18. Stanti
così le cose, pur comprendendo la particolare situazione finanziaria e personale
in cui versa l'assicurato, non
è possibile la concessione della riduzione del premio di cassa malati per l'anno 2010. Il giudice è obbligato ad
applicare i rigorosi dettami della legge e non può scostarsi dalla prassi anche
a fronte di un caso particolare come quello in esame. Il ricorrente potrà, se
dati i presupposti di legge, postulare un intervento dell'assistenza sociale.
La mancata tempestiva
trasmissione del formulario per la richiesta della riduzione del premio LAMal
per il 2010 (entro il 31 dicembre 2009) e le difficoltà economiche, non giustificano
il ritardo con cui è stato consegnato alla Cassa di compensazione l'apposito formulario (29 marzo 2010).
Questi elementi, come
indicato, non sono infatti un motivo valido e sufficiente a sostegno del
ritardo nell'invio della sua
istanza e per ammettere quindi ugualmente la domanda di riduzione del premio
nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).
Il ricorso deve di conseguenza essere
respinto e la decisione impugnata confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in
3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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