Lexipedia

Decisione

36.2010.87

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 novembre 2010Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I

limiti di reddito indicati nel nuovo art. 81a LCAMal non sono nuovi. Essi erano

in vigore fino al 2005, per decisione del Consiglio di Stato. Successivamente,

a partire dal 2006, sempre per decisione del Consiglio di Stato essi sono stati

ridotti ai minimi legali per ragioni di bilancio, portando il limite per le

persone sole a fr. 20'000.-, quello per le famiglie a fr. 32'000.-, quello del

reddito di riferimento per le persone con reddito nullo a fr. 50'000.- e quello

per il terzo e successivi figli a fr. 60'000.-.

Nel

frattempo l'evoluzione del potere d'acquisto ha eroso la portata di queste basi

di calcolo, visto che i limiti legali non sono soggetti ad alcuna

indicizzazione. La crisi economica, che colpisce in particolar modo i redditi

bassi e medio-bassi, nonché la mancanza di indicizzazione di questi parametri

ne rende urgente un adeguamento ancorché transitorio. Sarà poi la riforma di

cui al messaggio sopra indicato a regolamentare il futuro, sulla base di un

nuovo modello, la cui entrata in vigore non sarà immediata.

Per

questi motivi si chiede l'adozione urgente della modifica della LCAMal di cui

alla proposta di modifica di legge, al più tardi con l'adozione del Preventivo

2010."

Il Consiglio di Stato

ha proposto, con il proprio messaggio 6301 del 25 novembre 2009, di respingere

l’iniziativa mentre la Commmissione della gestione e delle finanze, nel suo

rapporto commissionale del 1 dicembre 2009, ha:

“deciso

di accogliere parzialmente le proposte formulate con le iniziative sopra

indicate, presentando un controprogetto.

Se

è vero che nel confronto intercantonale il Ticino è tra i Cantoni che

intervengono maggiormente con le riduzioni dei premi di cassa malattia, è

altrettanto vero che il nostro Cantone, sempre nel raffronto intercantonale, il

reddito disponibile mensile medio per economia domestica è inferiore del 15,7%

rispetto alla media nazionale (CHF 5'485.00 contro CHF 6'507.00).

Si

può quindi affermare che in considerazione delle disparità del reddito medio

ticinese rispetto a quello confederato, l’incidenza dei premi

dell’assicurazione malattia è probabilmente la più elevata in Svizzera.

Con

il controprogetto si propone di aumentare, già a partire dal prossimo 2010, i

limiti di reddito che danno diritto al sussidio conformemente alla Legge di

applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) e

precisamente:

a)

il limite di reddito per le persone sole di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. a. è

compreso tra CHF 20'000.00 e CHF 22'000.00;

b)

il limite di reddito per le famiglie di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b. è

compreso tra CHF 32'000.00 e CHF 34'000.00;

c)

il limite del reddito di riferimento di cui all’art. 32 cpv. 2 è compreso tra

CHF 50'000.00 e CHF 55'000.00;

d)

il limite di reddito per il terzo e successivo figlio di cui all’art. 46 cpv. 1

è compreso tra CHF 60'000.00 e CHF 65'000.00.

Dal

profilo finanziario e secondo informazioni ricevute dai funzionari del DSS,

questa proposta dovrebbe toccare ca. 5'500 assicurati e dovrebbe comportare un

costo supplementare sia per il 2010 che per il 2011 di ca. CHF 1'400'000.00

annui.

Si

tratta di … misure transitorie e mirate di carattere straordinario, a sostegno

dei redditi più colpiti dall’imminente ulteriore aumento dei premi di cassa

malati, in un momento contingente di difficoltà e in attesa della nuova legge

attualmente al vaglio della Commissione e che entrerà in vigore il 1. gennaio

2012."

La Commissione ha, in

questo modo, evaso non solo l’iniziativa 21 settembre 2009 del deputato Bertoli

ma ha dato seguito anche all’iniziativa del giugno precedente del deputato

Guidicelli e del suo gruppo parlamentare, che tendeva a “Sostenere i redditi

del ceto medio – basso”, con la quale si chiedeva all’esecutivo cantonale di

volere adottare gli opportuni provvedimenti legislativi per migliorare il

sistema di valutazione del diritto all’aiuto, di introdurre i correttivi per

lottare contro l’effetto soglia attraverso l’uscita graduale dal sistema dei

sussidi e di stanziare un contributo cantonale di 30 milioni di franchi per la

riduzione premi dell’assicurazione malattia. Nei suoi lavori la Commissione ha approvato nella sostanza l’iniziativa Beroli, ha apportato, come indicato, un

aumento dei limiti che danno diritto al sussidio specificando l’esistenza del

diritto del sussidio minimo anche per le persone con reddito superiore a quello

previsto all’art. 29 cpv. 1, rispettivamente 32 cpv. 2 e 46 cpv. 1 LCAMal.

Senza motivare specificatamente la modifica del testo di legge rispetto a

quello dell’iniziativa elaborata, la Commissione ha precisato, al capoverso 2 dell’art. 81 a LCAMal, di non permettere, in deroga all’art. 28 cpv. 2 LCAMal,

l’inoltro dell’istanza di riduzione del premio sino al termine di marzo 2010,

ma di permettere questo prolungo dei termini unicamente agli assicurati “di

cui al cpv. 1”.

Per consentire

l’adeguamento auspicato già nel corso del 2010 l’iniziativa proponeva in

effetti l’estensione del termine per l’inoltro delle richieste di riduzione del

premio sino al 31 marzo 2010. In merito ai problemi connessi ai tempi per

l’inoltro delle domande di sussidio 2010 il Consiglio di Stato evidenziava, nel

suo Messaggio 25 novembre 2009, come:

“…

per consentire l’applicazione della RP (riduzione dei premi, n.d.r.) a far

tempo dal 1° gennaio 2010, è imperativo che i dati siano trasmessi agli

assicuratori malattie non oltre la metà di ottobre del corrente anno. Le

operazioni legate alla RP per l’anno 2010 sono pertanto già in fase avanzata.

Una novella legislativa di questa natura, considerati i vincoli di legge per la

crescita in giudicato, entrerebbe in vigore forzatamente in tempi assai

avanzati.” (Messaggio pag. 4)."

Da evidenziare come il

testo della novella legislativa, approvata dal Parlamento sulla scorta del

rapporto commissionale, testo indicato come entrante i vigore il 1 gennaio 2010

è stato pubblicato sul BU 2010 46 del 9 febbraio 2010 ciò che ha creato, a non

averne dubbio, qualche difficoltà all’amministrazione preposta.

In sostanza dunque il

Parlamento ha promulgato la norma dell'art. 81a LCAMal prevedendo

l'innalzamento dei limiti di reddito per la concessione di sussidi come segue:

“A

partire dall'anno 2010, il sussidio minimo è garantito anche ai seguenti

assicurati:

a.

le persone sole il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso

tra fr. 20'000.-- e fr. 22'000.--;

b.

le famiglie il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett b) è compreso tra

fr. 32'000.-- e fr. 34'000.--;

c.

le famiglie il cui reddito di riferimento (di cui all'art. 32 cpv. 2) è

compreso tra fr. 50'000.-- e fr. 55'000.--;

d.

le altre famiglie il cui reddito (di cui all'art. 46 cpv. 1) è compreso tra fr.

60'000.-- e fr. 65'000.--"

Per permettere il

corretto ed effettivo esercizio dei diritti scaturenti da tale innalzamento dei

limiti, e quindi per non svuotare la norma (pubblicata sul BU 9 febbraio 2010 e

vigente dal 1.1.2010) del suo senso e della sua portata con l'imposizione

dell'inoltro della richiesta di sussidio entro fine 2009, il legislatore ha

previsto che in deroga all'art. 28 cpv. 2 LCAMal l'istanza di sussidio 2010 "degli

assicurati di cui al cpv. 1" poteva essere inoltrata entro fine marzo

del medesimo anno (31.03.2010).

2.6. In concreto

l’insorgente, tassato in via ordinaria, avrebbe dovuto trasmettere l’istanza di

richiesta del sussidio entro il 31 dicembre 2009 (art. 28 cpv. 2 LCAMal e art.

11 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal).

Egli lo ha invece

spedito solo nel corso del mese di gennaio 2010. La richiesta è tardiva

nell'ottica dei tempi fissati all'art. 28 cpv. 2 LCAMal. Prima di esaminare se

il ritardo sia giustificato, in concreto, ai sensi dell’art. 11 cpv. 2 Reg.

LCAMal, è necessario che il Tribunale cantonale delle Assicurazioni verifichi

se il ricorrente potesse presentare la sua domanda di aiuto entro la fine di

marzo 2010 come prevede l’art. 85a cpv. 2 LCAMal.

2.7. In sede

istruttoria è stata interpellata l’amministrazione per verificare il senso e la

portata della norma nella sua concretizzazione con riferimento alla riduzione

del premio 2010. Nel suo scritto 8 settembre 2010 (doc. VI) l’Ufficio

prestazioni della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha indicato di

ritenere applicabile il prolungo dei termini unicamente per quegli assicurati

che rientrano nelle fasce di reddito comprese, per le persone sole, tra i CHF

20'000 e CHF 22'000, per le famiglie tra i CHF 32'000 ed i CHF 34'000, per le

famiglie il cui reddito di riferimento è compreso tra i CHF 50'000 ed i CHF

55'000 e per le altre famiglie con reddito tra i CHF 60'000 ed i CHF 65'000.

Secondo l’amministrazione le persone che, dalla tassazione di riferimento,

deducevano un reddito inferiore a quello minimo per ogni categoria appena

citata, avrebbero dovuto domandare l’aiuto sociale entro la fine del 2009,

unicamente gli assicurati aventi un reddito imponibile dedotto dalla tassazione

2007 compreso nelle fasce descritte avrebbero invece potuto domandare il

sussidio sino a fine marzo 2010. Più specificatamente l'amministrazione si è

espressa nei seguenti termini:

“L'applicazione

Considerandi

dell'art. 81a cpv. 2 LCAMal, secondo quanto voluto dal legislatore, deve essere

limitata alle situazioni indicate al cpv. 1 dell'art. 81a.

(…)

L'art.

81a cpv. 2 LCAMal non è dunque stato voluto per estendere genericamente il

termine per l'inoltro delle richieste per l'anno 2010 di cui all'art. 28 cpv. 2

LCAMal, ma è stato introdotto per permettere esclusivamente agli assicurati che

rientrano nelle situazioni di cui all'art. 81a cpv. 1 di inoltrare la richiesta

per l'anno 2010.

(…)

La

parte convenuta, a titolo informativo, rende inoltre presente a questo TCA che

a seguito dell'entrata in vigore al 1° gennaio 2010 dei nuovi limiti che

conferiscono il diritto al sussidio durante il mese di febbraio 2010 sono state

effettuate le operazioni seguenti:

• sono state riviste d'ufficio tutte le

richieste per l'anno 2010 che erano state in un primo tempo respinte e che con

l'introduzione dell'art. 81a cpv. 1 rientravano nei limiti per l'ottenimento

del sussidio;

• sono stati trasmessi i moduli d'istanza ai

potenziali beneficiari che secondo la tassazione 2007 risultavano avere un

reddito determinante superiore ai limiti precedentemente valevoli e inferiore

ai nuovi limiti (in concreto l'invio dei moduli è stato effettuato per le persone

sole con reddito determinante pari a fr. 21'000 o fr. 22'000, per le famiglie

senza figli con reddito determinante pari a fr. 33'000 o fr. 34'000 e per le

famiglie con figli con reddito determinante compreso tra fr. 61'000.- e fr.

65'000.-). Questa operazione di invio ha toccato complessivamente 2'145 casi ed

ai casi in oggetto è stato concesso il termine del 31 marzo 2010 per l'inoltro

dei formulari di richiesta (vedi allegato 8 – facsimile del modulo inviato);

• sono stati inviati i nuovi moduli di

richiesta alle cancellerie dei comuni ticinesi in sostituzione di quelli

precedenti (vedi allegato 9). Le cancellerie comunali sono state rese attente

del fatto che il termine del 31 marzo 2010 è applicabile unicamente per i casi

di cui all'art. 81a cpv. 1 LCAMal.

L'interpretazione

delle norma così come indicata dalla Cassa, che segue pedissequamente il suo

testo letterale, può e deve senz’altro essere condivisa. In effetti la ragione

della proroga del termine era dettata dall’aumento (limitato) dei redditi per

la concessione del sussidio minimo, aumento che per i necessari tempi di

adozione delle norme non poteva essere inserito nella legge nel corso del 2009

ed è in effetti slittato al 2010 come visto. Beffardo sarebbe stato decidere

l’aumento del reddito per l’ottenimento dell’aiuto sociale a partire dal 2010

quando le istanze per ottenerlo avrebbero dovuto essere inoltrate entro la fine

del 2009. Appare quindi corretto applicare, per la manifesta ed esplicita

volontà del legislatore ticinese, il capoverso 2 dell’art. 81 a LCAMal (e quindi prorogare a fine marzo scorso il termine per l’inoltro delle istanze di

riduzione del premio CM 2010) unicamente per quegli assicurati aventi un

reddito desunto dalla tassazione 2007 compreso nei limiti di cui al capoverso 1

dell’art. 81 a LCAMal (per ogni singola categoria di assicurati).

2.8

Il legislatore

non ha però considerato, apparentemente, l’ipotesi, con riferimento alla

proroga del termine per l’inoltro dell'istanza al 31 marzo 2010, degli

assicurati postulanti una riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria

contro le malattie per il 2010, tassati in via ordinaria, ma che non

disponevano,a fine 2009, di una decisione di tassazione per il periodo fiscale

2007, ossia l’ipotesi analizzata da questo Tribunale in particolare nella

sentenza 16 gennaio 2006 (inc. 36.2005.185) od ancora la situazione di quegli

assicurati la cui decisione di tassazione 2007 era ancora sub judice a fine

2009, sia per la pendenza di un reclamo sia per l'inoltro di un ricorso alla

Camera di diritto Tributario od al Tribunale Federale. La norma (art. 81a cpv.

2.

LCAMal) non contempla nulla per queste categorie di assicurati senza una

tassazione di riferimento com’è il caso del qui ricorrente. Di principio

l'assicurato tassato in via ordinaria che non dispone della decisione di

tassazione del periodo fissato dal Consiglio di Stato per la determinazione del

diritto al sussidio deve inoltrare la sua richiesta entro la fine dell'anno che

precede quello di sussidio.

In assenza di tale tassazione

l’amministrazione che riceve la domanda di riduzione del premio procede ad un

calcolo autonomo del reddito e lo commuta a mano delle apposite tabelle (come

questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha numerose volte ribadito nelle

sue decisioni, per tutte si veda la decisione 19 luglio 2010, 36.2010.66 in re

C. considerazioni al punto 5). Dopo la commutazione essa verifica il

superamento, o meno, dei parametri per l’ottenimento dell’aiuto sociale. Come

più volte ricordato dal TCA nelle decisioni emesse in questa materia (oltre a

quella citata si veda, a titolo d’esempio, la decisione 24 marzo 2010 inc.

36.2010.32

in re B) le tabelle utilizzate dall’amministrazione ed elaborate

dalla Direzione delle Contribuzioni, reperibili sul sito internet dell’IAS, non

sono, per loro stessa natura, attagliate al caso concreto pur considerando le

normali ed usuali deduzioni dal reddito possibili. Nella decisione 24 marzo

2010.

citata questo Tribunale ha in particolare rilevato:

“Come

rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata

l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 vReg. LCAMal (= art. 31 nReg.

LCAMal), più frequentemente ciò avviene in caso di diminuzione del reddito

rispetto a quello conseguito nell’anno di riferimento e desumibile dalla

tassazione applicabile, l’amministrazione deve procedere alla esatta fissazione

del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi del reddito lordo, che va poi

raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione

del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario procedere alla commutazione

del nuovo reddito lordo accertato in reddito imponibile ipotetico. Infatti il

reddito lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito imponibile

ipotetico mediante apposite tabelle (reperibili sul sito dell’IAS) allestite

dall’amministrazione competente in materia fiscale. Le tabelle di conversione

considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del

reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa

natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.”

Da evidenziare come, per costante

prassi, le uniche deduzioni ammesse dal reddito lordo prima della sua

conversione sono quelle per gli alimenti versati e per gli interessi passivi

comprovati. Si tratta, a ben vedere, di tema articolati e di non immediata

percezione per tutti gli assicurati.

D'avviso di questo TCA

non si può pretendere, nonostante la presunzione di conoscenza delle leggi, che

un assicurato, in assenza di una decisione di tassazione definitiva per l'anno

2007, al fine di potere beneficiare della proroga del termine per l’inoltro

della domanda di sussidio 2010 al 31 marzo 2010, procedesse (entro la fine del

2009) ad una verifica dei propri redditi come farebbe l’amministrazione in

applicazione dell’art. 31 RegLCAMal, convertendo l’importo a mano delle

apposite tabelle, verificando eventuali deduzioni ammissibili in virtù di

consolidata giurisprudenza, aggiungendo poi all’importo calcolato la quota parte

della sostanza e considerando inoltre l'eventuale valore locativo (come evocato

nella sentenza 19 luglio in re C. più sopra citata alle considerazioni del

punto 6). Tutto ciò entro fine 2009 per potere trasmettere la sua richiesta di

sussidio oltre il 31 dicembre. Non solo. Come detto, per le loro

caratteristiche, le tabelle forniscono risultati che non necessariamente

rispecchiano fedelmente la realtà fiscale accertata (successivamente) dai

competenti Uffici di Tassazione.

Il sistema suggerito

dall'amministrazione per la determinazione della tempestività dell'istanza di

sussidio 2010 in assenza di tassazione pone, d'avviso di questo Tribunale,

oneri e complicazioni eccessive a carico degli assicurati. Alla luce di

questi rilievi questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ritiene che non

solo gli assicurati con i redditi compresi nelle fasce previste dal cpv. 1

dell’art. 81a LCAMal accertati in sede di tassazione dell’anno di riferimento

potessero beneficiare della proroga del termine per la domanda di sussidio

2010, ma anche gli assicurati privi di tassazione rispettivamente di tassazione

definitiva e quelli per i quali le autorità fiscali non emaneranno una

decisione di tassazione per il periodo fiscale 2007 debbono poter beneficiare

del termine di cui al cpv. 2 dell’art. 81 a LCAMal a fronte dell’incertezza data (circa l’effettività del reddito) dall’assenza della tassazione di

riferimento. Questa interpretazione per i casi di assenza di una tassazione

fissante un reddito determinante, si impone alla luce della ratio della norma.

Lo scopo voluto dai deputati che con il primo firmatario hanno proposto

l'innalzamento dei limiti di reddito per l'ottenimento del sussidio minimo è

quello di permettere a tutte quelle persone e famiglie di reddito modesto di beneficiare

anticipatamente, rispetto alla prevista entrata in vigore della legge che

modificherà il diritto al sussidio, dell'aiuto sociale.

La proroga del termine

d'inoltro dell'istanza di sussidio 2010 deve quindi riferirsi non solo alle

situazioni di reddito compreso nelle fasce determinate dall'art. 81a cpv. 1

LCAMal in maniera accertata con una tassazione ma anche a quei casi in cui il

reddito imponibile non è fissato in una decisione dell'UT, ponendo in questo

modo a carico dell'amministrazione, e non del cittadino, l'onere della

determinazione del reddito ipotetico dopo conversione del reddito lordo previa

deduzione e/o aumento degli importi ammessi secondo giurisprudenza. La

fissazione del reddito, in questi casi, deve avvenire a cura della Cassa, come

d'altra parte il reddito determinante o di riferimento è fissato – in sede di

tassazione – dalla amministrazione fiscale.” (sottolineature del redattore)

6.

In

concreto l’amministrazione in sede di risposta ha evidenziato che la ricorrente

non ha ricevuto il modulo ufficiale di richiesta di riduzione di premio per

l’anno 2010 poiché al momento dell’invio dei formulari (avvenuto nel corso del

mese di luglio 2010) la notifica di tassazione 2007 (applicabile di principio

per stabilire il diritto alla riduzione di premio per l’anno 2010) non era

stata ancora emessa. La Cassa ha poi aggiunto che “la ricorrente è nata

nell’anno 1991 e la prima notifica di tassazione emessa nei suoi confronti è

quella relativa all’anno 2009 (intimata in data 05.05.2010)” (sottolineatura

del redattore).

Ritenuto

che il TCA ha stabilito come “non solo gli assicurati con i redditi compresi

nelle fasce previste dal cpv. 1 dell’art. 81a LCAMal accertati in sede di

tassazione dell’anno di riferimento potessero beneficiare della proroga del

termine per la domanda di sussidio 2010, ma anche gli assicurati privi di

tassazione rispettivamente di tassazione definitiva e quelli per i quali le

autorità fiscali non emaneranno una decisione di tassazione per il periodo

fiscale 2007 debbono poter beneficiare del termine di cui al cpv. 2 dell’art. 81 a LCAMal a fronte dell’incertezza data (circa l’effettività del reddito) dall’assenza della

tassazione di riferimento”, anche nel caso di specie, seppure l’interessata

afferma di non avere alcuna fonte di guadagno (doc. A3), la domanda inoltrata

entro il 31 marzo 2010, in assenza di una tassazione (2007) emessa entro la

fine del 2009, deve essere considerata tempestiva.

Ne

segue che il ricorso va accolto senza la necessità di esaminare le circostanze

giustificative sollevate dalla ricorrente.

La

decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione affinché

entri nel merito della richiesta.

7.

L’insorgente

è rappresentata da suo padre.

Per

quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di

regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (cfr. art. 30 Lptca;

vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122,

DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef,

"Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten,

Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im

Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss).

L’indennità è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato da

un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona

particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non

si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V

140.

consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p.

411.

consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329).

Nel caso in esame, le condizioni per assegnare le ripetibili non

sono date sia perché il padre non fa valere una particolare qualifica in ambito

giuridico, sia perché occorre ritenere che il patrocinatore abbia agito a

titolo gratuito.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto nel senso delle considerazioni esposte. Di conseguenza

la decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione

affinché, ritenuta tempestiva l’istanza di riduzione dei premi formulata dalla

ricorrente, decida il merito della stessa.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster