36.2010.87
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
15 novembre 2010Italiano29 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2010.87
Data decisione, Autorità:
15.11.2010, TCA
Titolo:
Richiesta di sussidio per il pagamento del premio dell'assicurazione malattie ritenuta tardiva dall'amministrazione. Ricorso accolto in virtù dell'interpretazione dell'art. 81a LCAMal e atti rinviati all'amministrazione una decisione di merito
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 81a LCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.87
cs
Lugano
15 novembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 luglio 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 30 giugno
2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione
Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nata nel 1991, con fax del 26 febbraio 2010 ha chiesto all’Istituto delle assicurazioni sociali informazioni circa un eventuale diritto alla
riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
per il 2010 (doc. 1).
B. Il
15 marzo 2010, dopo aver ottenuto dalla Cassa cantonale di compensazione il
formulario ufficiale per la domanda del sussidio, l’interessata ha trasmesso la
documentazione richiesta (doc. 3).
C. Con
decisione del 30 aprile 2010, confermata dalla decisione su reclamo del 30
giugno 2010, l’amministrazione ha respinto la richiesta di RI 1 in quanto
tardiva poiché trasmessa dopo il 31 dicembre 2009 (doc. 7).
D. RI
1, rappresentata dal padre, è tempestivamente insorta contro la predetta
decisione, rilevando in particolare di non aver ricevuto personalmente il
formulario per la richiesta della riduzione dei premi prima del 31 dicembre
2009, di non aver saputo di questo termine essendo appena diventata maggiorenne
ed infine facendo valere un formalismo eccessivo perché, pur avendo diritto al
sussidio, non lo otterrebbe a causa di un inconsapevole ritardo (doc. I).
E. Con
risposta del 23 luglio 2010 l’amministrazione chiede la reiezione del ricorso
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. III).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Infatti,
con sentenze 36.2010.88 e 36.2010.95, entrambe del 9 novembre 2010, emesse
nella sua composizione completa, il TCA ha esaminato le tematiche connesse
all'interpretazione dell'art. 81a LCAMal, che saranno riprese nei seguenti
considerandi.
nel
merito
2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di
condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Per
l’art. 81a cpv. 1 LCAMal a partire dall’anno 2010, il sussidio minimo è
garantito anche alle seguenti fasce di assicurati:
a. le persone sole il cui
reddito (di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra fr. 20’000.-- e fr.
22’000.--;
b. le famiglie il cui
reddito (di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b) è compreso tra fr. 32’000.-- e fr.
34’000.--;
c. le famiglie il cui
reddito di riferimento (di cui all’art. 32 cpv. 2) è compreso tra fr. 50’000.--
e fr. 55’000.--;
d. le altre famiglie il
cui reddito (di cui all’art. 46 cpv. 1) è compreso tra fr. 60’000.-- e fr.
65’000.--.
Per
l’art. 81a cpv. 2 LCAMal in deroga all’art. 28 cpv. 2, l’istanza di sussidio
per l’anno 2010 degli assicurati di cui al cpv. 1 può essere presentata entro
il 31 marzo 2010.
Per
l’art. 29 cpv. 2 LCAMal:
" La
riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se
l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr.
600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;
b) persone
sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella
tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;
c) persone
sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi
al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr.
80’000.--;
d) famiglie:
se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr.
90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno;
per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di
persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per
l'anno 2010 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il Decreto esecutivo del 13 ottobre 2009 (6.4.6.1.8).
Il
periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle
classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2007. I limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio sono quelli più sopra riportati stabiliti
dagli art. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 nonché 81a cpv. 1 LCAMal.
3. Di
principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e
dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).
L'amministrazione
deve però calcolare il reddito determinante al di fuori della tassazione di
riferimento trasformando il reddito mediante apposite tabelle e verificando il
sussistere dei limiti per la concessione del sussidio in specifici casi
previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il
legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in
maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva commutazione
delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali
di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg. LCAMal) nei casi:
" a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una
parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone
soggette all'imposta alla fonte;
c) delle
persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella
tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in caso di
nascita di figli;
e) in altri casi particolari."
L'esecutivo
cantonale ha concretizzato la norma della Legge in virtù dell'ampia delega
concessa dalla stessa regola. Il Regolamento infatti, all’art. 31, prevede che
il reddito determinante va accertato autonomamente dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in particolare nei seguenti casi:
"a) persone soggette all’imposta alla fonte;
b) decesso del
coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di
fatto, scioglimento dell’unione domestica registrata, nel caso di assenza di
tassazione applicabile;
d) persone
sole che esercitano un’attività lucrativa o conducono esi-stenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione
applicabile inferiore a fr. 6’000.--, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell’istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone
al beneficio di misure ai sensi della legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull’assistenza sociale,
d’intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell’attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione
dell’attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente
o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al
medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;
n) persone soggette all’obbligo d’assicurazione svizzero in forza
dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell’Accordo di
emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS, non tassate in Svizzera o
tassate alla fonte.
o) diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione
applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l’utilizzo della
sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio
è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell’ultima
tassazione cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.”
L’esecutivo
cantonale ha previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in
materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte
dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in
particolare a partire dalla sentenza 36.2004.40 del 3 settembre 2004 e sino
alla sentenza 36.2007.9 dell’11 settembre 2007) introducendo nel Reg. LCAMal
l’art. 36a:
" 1In caso di rinuncia a sostanza, per
donazione o cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento,
sul medesimo sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.
2Tali valori sono riportati anche sui periodi fiscali
successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.”
4. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. A norma dell’art. 28 cpv. 2 LCAMal, per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 figura che il
regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto
della stessa.
L'art.
10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti
con il modulo ufficiale.
L'art.
11 cpv. 1 Reg. LCAMal specifica che l'Istituto delle assicurazioni sociali
stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
"
a) per gli assicurati tassati in via ordinaria
l’istanza
è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione della riduzione
di premio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata
nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;
c) gli assicurati che
si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel
corso dell’anno stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;
d) gli
assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggetta-mento fiscale o
per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla
riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta. Su questi aspetti si veda
la sentenza 36.2009.170 del 18 marzo 2010.
5. Nella
sentenza 36.2010.95 del 9 novembre 2010 il TCA, nella sua composizione
completa, ha esaminato nel dettaglio l’art. 81a LCAMal, affermando:
“2.5. Come anticipato
al cons. 2.2. le imposizioni temporali volute con l'art. 28 cpv. 2 LCAMal (e
riprese nel Regolamento all'art. 11 cpv. 1) soffrono, per l’anno 2010, di
un’eccezione voluta dal legislatore con la novella legislativa del 15 dicembre
2009 (BU 2010 46) conseguente ad iniziativa parlamentare 21 settembre 2009
inoltrata al Gran Consiglio ed oggetto di messaggio (n. 6301) del Consiglio di
Stato (del 25 novembre 2009) e di Rapporto della Commissione della gestione e
delle finanze (del 1 dicembre 2009 n° 6301 R).
L’iniziativa in
questione denominata “Per aumenti dei sussidi di Cassa malati già dal 2010” presentata in forma
elaborata, chiedeva sostanzialmente di elevare i limiti del reddito
determinante per l’accesso alla riduzione dei premi già a partire dal corrente
anno. Più specificatamente nelle loro motivazioni gli iniziativisti hanno
rilevato come:
“In data 15 settembre 2009 il Consiglio di Stato ha presentato la riforma del sistema delle riduzioni dei premi di cassa
malattia che intende sostituire il parametro per l'erogazione delle
prestazioni, passando dal criterio del reddito imponibile a quello del reddito
disponibile.
Siccome
il nuovo sistema non potrà entrare fattivamente in vigore prima del 2011-2012,
tenuto conto dell'attuale situazione economica i sottoscritti propongono un
adeguamento transitorio di alcuni parametri per il calcolo delle riduzioni dei premi
da mettere in vigore a partire dal 1° gennaio 2010 e valido fino all'entrata in
vigore del nuovo regime.
Fatti
I
limiti di reddito indicati nel nuovo art. 81a LCAMal non sono nuovi. Essi erano
in vigore fino al 2005, per decisione del Consiglio di Stato. Successivamente,
a partire dal 2006, sempre per decisione del Consiglio di Stato essi sono stati
ridotti ai minimi legali per ragioni di bilancio, portando il limite per le
persone sole a fr. 20'000.-, quello per le famiglie a fr. 32'000.-, quello del
reddito di riferimento per le persone con reddito nullo a fr. 50'000.- e quello
per il terzo e successivi figli a fr. 60'000.-.
Nel
frattempo l'evoluzione del potere d'acquisto ha eroso la portata di queste basi
di calcolo, visto che i limiti legali non sono soggetti ad alcuna
indicizzazione. La crisi economica, che colpisce in particolar modo i redditi
bassi e medio-bassi, nonché la mancanza di indicizzazione di questi parametri
ne rende urgente un adeguamento ancorché transitorio. Sarà poi la riforma di
cui al messaggio sopra indicato a regolamentare il futuro, sulla base di un
nuovo modello, la cui entrata in vigore non sarà immediata.
Per
questi motivi si chiede l'adozione urgente della modifica della LCAMal di cui
alla proposta di modifica di legge, al più tardi con l'adozione del Preventivo
2010."
Il Consiglio di Stato
ha proposto, con il proprio messaggio 6301 del 25 novembre 2009, di respingere
l’iniziativa mentre la Commmissione della gestione e delle finanze, nel suo
rapporto commissionale del 1 dicembre 2009, ha:
“deciso
di accogliere parzialmente le proposte formulate con le iniziative sopra
indicate, presentando un controprogetto.
Se
è vero che nel confronto intercantonale il Ticino è tra i Cantoni che
intervengono maggiormente con le riduzioni dei premi di cassa malattia, è
altrettanto vero che il nostro Cantone, sempre nel raffronto intercantonale, il
reddito disponibile mensile medio per economia domestica è inferiore del 15,7%
rispetto alla media nazionale (CHF 5'485.00 contro CHF 6'507.00).
Si
può quindi affermare che in considerazione delle disparità del reddito medio
ticinese rispetto a quello confederato, l’incidenza dei premi
dell’assicurazione malattia è probabilmente la più elevata in Svizzera.
Con
il controprogetto si propone di aumentare, già a partire dal prossimo 2010, i
limiti di reddito che danno diritto al sussidio conformemente alla Legge di
applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) e
precisamente:
a)
il limite di reddito per le persone sole di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. a. è
compreso tra CHF 20'000.00 e CHF 22'000.00;
b)
il limite di reddito per le famiglie di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b. è
compreso tra CHF 32'000.00 e CHF 34'000.00;
c)
il limite del reddito di riferimento di cui all’art. 32 cpv. 2 è compreso tra
CHF 50'000.00 e CHF 55'000.00;
d)
il limite di reddito per il terzo e successivo figlio di cui all’art. 46 cpv. 1
è compreso tra CHF 60'000.00 e CHF 65'000.00.
Dal
profilo finanziario e secondo informazioni ricevute dai funzionari del DSS,
questa proposta dovrebbe toccare ca. 5'500 assicurati e dovrebbe comportare un
costo supplementare sia per il 2010 che per il 2011 di ca. CHF 1'400'000.00
annui.
Si
tratta di … misure transitorie e mirate di carattere straordinario, a sostegno
dei redditi più colpiti dall’imminente ulteriore aumento dei premi di cassa
malati, in un momento contingente di difficoltà e in attesa della nuova legge
attualmente al vaglio della Commissione e che entrerà in vigore il 1. gennaio
2012."
La Commissione ha, in
questo modo, evaso non solo l’iniziativa 21 settembre 2009 del deputato Bertoli
ma ha dato seguito anche all’iniziativa del giugno precedente del deputato
Guidicelli e del suo gruppo parlamentare, che tendeva a “Sostenere i redditi
del ceto medio – basso”, con la quale si chiedeva all’esecutivo cantonale di
volere adottare gli opportuni provvedimenti legislativi per migliorare il
sistema di valutazione del diritto all’aiuto, di introdurre i correttivi per
lottare contro l’effetto soglia attraverso l’uscita graduale dal sistema dei
sussidi e di stanziare un contributo cantonale di 30 milioni di franchi per la
riduzione premi dell’assicurazione malattia. Nei suoi lavori la Commissione ha approvato nella sostanza l’iniziativa Beroli, ha apportato, come indicato, un
aumento dei limiti che danno diritto al sussidio specificando l’esistenza del
diritto del sussidio minimo anche per le persone con reddito superiore a quello
previsto all’art. 29 cpv. 1, rispettivamente 32 cpv. 2 e 46 cpv. 1 LCAMal.
Senza motivare specificatamente la modifica del testo di legge rispetto a
quello dell’iniziativa elaborata, la Commissione ha precisato, al capoverso 2 dell’art. 81 a LCAMal, di non permettere, in deroga all’art. 28 cpv. 2 LCAMal,
l’inoltro dell’istanza di riduzione del premio sino al termine di marzo 2010,
ma di permettere questo prolungo dei termini unicamente agli assicurati “di
cui al cpv. 1”.
Per consentire
l’adeguamento auspicato già nel corso del 2010 l’iniziativa proponeva in
effetti l’estensione del termine per l’inoltro delle richieste di riduzione del
premio sino al 31 marzo 2010. In merito ai problemi connessi ai tempi per
l’inoltro delle domande di sussidio 2010 il Consiglio di Stato evidenziava, nel
suo Messaggio 25 novembre 2009, come:
“…
per consentire l’applicazione della RP (riduzione dei premi, n.d.r.) a far
tempo dal 1° gennaio 2010, è imperativo che i dati siano trasmessi agli
assicuratori malattie non oltre la metà di ottobre del corrente anno. Le
operazioni legate alla RP per l’anno 2010 sono pertanto già in fase avanzata.
Una novella legislativa di questa natura, considerati i vincoli di legge per la
crescita in giudicato, entrerebbe in vigore forzatamente in tempi assai
avanzati.” (Messaggio pag. 4)."
Da evidenziare come il
testo della novella legislativa, approvata dal Parlamento sulla scorta del
rapporto commissionale, testo indicato come entrante i vigore il 1 gennaio 2010
è stato pubblicato sul BU 2010 46 del 9 febbraio 2010 ciò che ha creato, a non
averne dubbio, qualche difficoltà all’amministrazione preposta.
In sostanza dunque il
Parlamento ha promulgato la norma dell'art. 81a LCAMal prevedendo
l'innalzamento dei limiti di reddito per la concessione di sussidi come segue:
“A
partire dall'anno 2010, il sussidio minimo è garantito anche ai seguenti
assicurati:
a.
le persone sole il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso
tra fr. 20'000.-- e fr. 22'000.--;
b.
le famiglie il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett b) è compreso tra
fr. 32'000.-- e fr. 34'000.--;
c.
le famiglie il cui reddito di riferimento (di cui all'art. 32 cpv. 2) è
compreso tra fr. 50'000.-- e fr. 55'000.--;
d.
le altre famiglie il cui reddito (di cui all'art. 46 cpv. 1) è compreso tra fr.
60'000.-- e fr. 65'000.--"
Per permettere il
corretto ed effettivo esercizio dei diritti scaturenti da tale innalzamento dei
limiti, e quindi per non svuotare la norma (pubblicata sul BU 9 febbraio 2010 e
vigente dal 1.1.2010) del suo senso e della sua portata con l'imposizione
dell'inoltro della richiesta di sussidio entro fine 2009, il legislatore ha
previsto che in deroga all'art. 28 cpv. 2 LCAMal l'istanza di sussidio 2010 "degli
assicurati di cui al cpv. 1" poteva essere inoltrata entro fine marzo
del medesimo anno (31.03.2010).
2.6. In concreto
l’insorgente, tassato in via ordinaria, avrebbe dovuto trasmettere l’istanza di
richiesta del sussidio entro il 31 dicembre 2009 (art. 28 cpv. 2 LCAMal e art.
11 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal).
Egli lo ha invece
spedito solo nel corso del mese di gennaio 2010. La richiesta è tardiva
nell'ottica dei tempi fissati all'art. 28 cpv. 2 LCAMal. Prima di esaminare se
il ritardo sia giustificato, in concreto, ai sensi dell’art. 11 cpv. 2 Reg.
LCAMal, è necessario che il Tribunale cantonale delle Assicurazioni verifichi
se il ricorrente potesse presentare la sua domanda di aiuto entro la fine di
marzo 2010 come prevede l’art. 85a cpv. 2 LCAMal.
2.7. In sede
istruttoria è stata interpellata l’amministrazione per verificare il senso e la
portata della norma nella sua concretizzazione con riferimento alla riduzione
del premio 2010. Nel suo scritto 8 settembre 2010 (doc. VI) l’Ufficio
prestazioni della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha indicato di
ritenere applicabile il prolungo dei termini unicamente per quegli assicurati
che rientrano nelle fasce di reddito comprese, per le persone sole, tra i CHF
20'000 e CHF 22'000, per le famiglie tra i CHF 32'000 ed i CHF 34'000, per le
famiglie il cui reddito di riferimento è compreso tra i CHF 50'000 ed i CHF
55'000 e per le altre famiglie con reddito tra i CHF 60'000 ed i CHF 65'000.
Secondo l’amministrazione le persone che, dalla tassazione di riferimento,
deducevano un reddito inferiore a quello minimo per ogni categoria appena
citata, avrebbero dovuto domandare l’aiuto sociale entro la fine del 2009,
unicamente gli assicurati aventi un reddito imponibile dedotto dalla tassazione
2007 compreso nelle fasce descritte avrebbero invece potuto domandare il
sussidio sino a fine marzo 2010. Più specificatamente l'amministrazione si è
espressa nei seguenti termini:
“L'applicazione
Considerandi
dell'art. 81a cpv. 2 LCAMal, secondo quanto voluto dal legislatore, deve essere
limitata alle situazioni indicate al cpv. 1 dell'art. 81a.
(…)
L'art.
81a cpv. 2 LCAMal non è dunque stato voluto per estendere genericamente il
termine per l'inoltro delle richieste per l'anno 2010 di cui all'art. 28 cpv. 2
LCAMal, ma è stato introdotto per permettere esclusivamente agli assicurati che
rientrano nelle situazioni di cui all'art. 81a cpv. 1 di inoltrare la richiesta
per l'anno 2010.
(…)
La
parte convenuta, a titolo informativo, rende inoltre presente a questo TCA che
a seguito dell'entrata in vigore al 1° gennaio 2010 dei nuovi limiti che
conferiscono il diritto al sussidio durante il mese di febbraio 2010 sono state
effettuate le operazioni seguenti:
• sono state riviste d'ufficio tutte le
richieste per l'anno 2010 che erano state in un primo tempo respinte e che con
l'introduzione dell'art. 81a cpv. 1 rientravano nei limiti per l'ottenimento
del sussidio;
• sono stati trasmessi i moduli d'istanza ai
potenziali beneficiari che secondo la tassazione 2007 risultavano avere un
reddito determinante superiore ai limiti precedentemente valevoli e inferiore
ai nuovi limiti (in concreto l'invio dei moduli è stato effettuato per le persone
sole con reddito determinante pari a fr. 21'000 o fr. 22'000, per le famiglie
senza figli con reddito determinante pari a fr. 33'000 o fr. 34'000 e per le
famiglie con figli con reddito determinante compreso tra fr. 61'000.- e fr.
65'000.-). Questa operazione di invio ha toccato complessivamente 2'145 casi ed
ai casi in oggetto è stato concesso il termine del 31 marzo 2010 per l'inoltro
dei formulari di richiesta (vedi allegato 8 – facsimile del modulo inviato);
• sono stati inviati i nuovi moduli di
richiesta alle cancellerie dei comuni ticinesi in sostituzione di quelli
precedenti (vedi allegato 9). Le cancellerie comunali sono state rese attente
del fatto che il termine del 31 marzo 2010 è applicabile unicamente per i casi
di cui all'art. 81a cpv. 1 LCAMal.
L'interpretazione
delle norma così come indicata dalla Cassa, che segue pedissequamente il suo
testo letterale, può e deve senz’altro essere condivisa. In effetti la ragione
della proroga del termine era dettata dall’aumento (limitato) dei redditi per
la concessione del sussidio minimo, aumento che per i necessari tempi di
adozione delle norme non poteva essere inserito nella legge nel corso del 2009
ed è in effetti slittato al 2010 come visto. Beffardo sarebbe stato decidere
l’aumento del reddito per l’ottenimento dell’aiuto sociale a partire dal 2010
quando le istanze per ottenerlo avrebbero dovuto essere inoltrate entro la fine
del 2009. Appare quindi corretto applicare, per la manifesta ed esplicita
volontà del legislatore ticinese, il capoverso 2 dell’art. 81 a LCAMal (e quindi prorogare a fine marzo scorso il termine per l’inoltro delle istanze di
riduzione del premio CM 2010) unicamente per quegli assicurati aventi un
reddito desunto dalla tassazione 2007 compreso nei limiti di cui al capoverso 1
dell’art. 81 a LCAMal (per ogni singola categoria di assicurati).
2.8
Il legislatore
non ha però considerato, apparentemente, l’ipotesi, con riferimento alla
proroga del termine per l’inoltro dell'istanza al 31 marzo 2010, degli
assicurati postulanti una riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria
contro le malattie per il 2010, tassati in via ordinaria, ma che non
disponevano,a fine 2009, di una decisione di tassazione per il periodo fiscale
2007, ossia l’ipotesi analizzata da questo Tribunale in particolare nella
sentenza 16 gennaio 2006 (inc. 36.2005.185) od ancora la situazione di quegli
assicurati la cui decisione di tassazione 2007 era ancora sub judice a fine
2009, sia per la pendenza di un reclamo sia per l'inoltro di un ricorso alla
Camera di diritto Tributario od al Tribunale Federale. La norma (art. 81a cpv.
2.
LCAMal) non contempla nulla per queste categorie di assicurati senza una
tassazione di riferimento com’è il caso del qui ricorrente. Di principio
l'assicurato tassato in via ordinaria che non dispone della decisione di
tassazione del periodo fissato dal Consiglio di Stato per la determinazione del
diritto al sussidio deve inoltrare la sua richiesta entro la fine dell'anno che
precede quello di sussidio.
In assenza di tale tassazione
l’amministrazione che riceve la domanda di riduzione del premio procede ad un
calcolo autonomo del reddito e lo commuta a mano delle apposite tabelle (come
questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha numerose volte ribadito nelle
sue decisioni, per tutte si veda la decisione 19 luglio 2010, 36.2010.66 in re
C. considerazioni al punto 5). Dopo la commutazione essa verifica il
superamento, o meno, dei parametri per l’ottenimento dell’aiuto sociale. Come
più volte ricordato dal TCA nelle decisioni emesse in questa materia (oltre a
quella citata si veda, a titolo d’esempio, la decisione 24 marzo 2010 inc.
36.2010.32
in re B) le tabelle utilizzate dall’amministrazione ed elaborate
dalla Direzione delle Contribuzioni, reperibili sul sito internet dell’IAS, non
sono, per loro stessa natura, attagliate al caso concreto pur considerando le
normali ed usuali deduzioni dal reddito possibili. Nella decisione 24 marzo
2010.
citata questo Tribunale ha in particolare rilevato:
“Come
rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata
l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 vReg. LCAMal (= art. 31 nReg.
LCAMal), più frequentemente ciò avviene in caso di diminuzione del reddito
rispetto a quello conseguito nell’anno di riferimento e desumibile dalla
tassazione applicabile, l’amministrazione deve procedere alla esatta fissazione
del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi del reddito lordo, che va poi
raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione
del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario procedere alla commutazione
del nuovo reddito lordo accertato in reddito imponibile ipotetico. Infatti il
reddito lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito imponibile
ipotetico mediante apposite tabelle (reperibili sul sito dell’IAS) allestite
dall’amministrazione competente in materia fiscale. Le tabelle di conversione
considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del
reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa
natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.”
Da evidenziare come, per costante
prassi, le uniche deduzioni ammesse dal reddito lordo prima della sua
conversione sono quelle per gli alimenti versati e per gli interessi passivi
comprovati. Si tratta, a ben vedere, di tema articolati e di non immediata
percezione per tutti gli assicurati.
D'avviso di questo TCA
non si può pretendere, nonostante la presunzione di conoscenza delle leggi, che
un assicurato, in assenza di una decisione di tassazione definitiva per l'anno
2007, al fine di potere beneficiare della proroga del termine per l’inoltro
della domanda di sussidio 2010 al 31 marzo 2010, procedesse (entro la fine del
2009) ad una verifica dei propri redditi come farebbe l’amministrazione in
applicazione dell’art. 31 RegLCAMal, convertendo l’importo a mano delle
apposite tabelle, verificando eventuali deduzioni ammissibili in virtù di
consolidata giurisprudenza, aggiungendo poi all’importo calcolato la quota parte
della sostanza e considerando inoltre l'eventuale valore locativo (come evocato
nella sentenza 19 luglio in re C. più sopra citata alle considerazioni del
punto 6). Tutto ciò entro fine 2009 per potere trasmettere la sua richiesta di
sussidio oltre il 31 dicembre. Non solo. Come detto, per le loro
caratteristiche, le tabelle forniscono risultati che non necessariamente
rispecchiano fedelmente la realtà fiscale accertata (successivamente) dai
competenti Uffici di Tassazione.
Il sistema suggerito
dall'amministrazione per la determinazione della tempestività dell'istanza di
sussidio 2010 in assenza di tassazione pone, d'avviso di questo Tribunale,
oneri e complicazioni eccessive a carico degli assicurati. Alla luce di
questi rilievi questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ritiene che non
solo gli assicurati con i redditi compresi nelle fasce previste dal cpv. 1
dell’art. 81a LCAMal accertati in sede di tassazione dell’anno di riferimento
potessero beneficiare della proroga del termine per la domanda di sussidio
2010, ma anche gli assicurati privi di tassazione rispettivamente di tassazione
definitiva e quelli per i quali le autorità fiscali non emaneranno una
decisione di tassazione per il periodo fiscale 2007 debbono poter beneficiare
del termine di cui al cpv. 2 dell’art. 81 a LCAMal a fronte dell’incertezza data (circa l’effettività del reddito) dall’assenza della tassazione di
riferimento. Questa interpretazione per i casi di assenza di una tassazione
fissante un reddito determinante, si impone alla luce della ratio della norma.
Lo scopo voluto dai deputati che con il primo firmatario hanno proposto
l'innalzamento dei limiti di reddito per l'ottenimento del sussidio minimo è
quello di permettere a tutte quelle persone e famiglie di reddito modesto di beneficiare
anticipatamente, rispetto alla prevista entrata in vigore della legge che
modificherà il diritto al sussidio, dell'aiuto sociale.
La proroga del termine
d'inoltro dell'istanza di sussidio 2010 deve quindi riferirsi non solo alle
situazioni di reddito compreso nelle fasce determinate dall'art. 81a cpv. 1
LCAMal in maniera accertata con una tassazione ma anche a quei casi in cui il
reddito imponibile non è fissato in una decisione dell'UT, ponendo in questo
modo a carico dell'amministrazione, e non del cittadino, l'onere della
determinazione del reddito ipotetico dopo conversione del reddito lordo previa
deduzione e/o aumento degli importi ammessi secondo giurisprudenza. La
fissazione del reddito, in questi casi, deve avvenire a cura della Cassa, come
d'altra parte il reddito determinante o di riferimento è fissato – in sede di
tassazione – dalla amministrazione fiscale.” (sottolineature del redattore)
6.
In
concreto l’amministrazione in sede di risposta ha evidenziato che la ricorrente
non ha ricevuto il modulo ufficiale di richiesta di riduzione di premio per
l’anno 2010 poiché al momento dell’invio dei formulari (avvenuto nel corso del
mese di luglio 2010) la notifica di tassazione 2007 (applicabile di principio
per stabilire il diritto alla riduzione di premio per l’anno 2010) non era
stata ancora emessa. La Cassa ha poi aggiunto che “la ricorrente è nata
nell’anno 1991 e la prima notifica di tassazione emessa nei suoi confronti è
quella relativa all’anno 2009 (intimata in data 05.05.2010)” (sottolineatura
del redattore).
Ritenuto
che il TCA ha stabilito come “non solo gli assicurati con i redditi compresi
nelle fasce previste dal cpv. 1 dell’art. 81a LCAMal accertati in sede di
tassazione dell’anno di riferimento potessero beneficiare della proroga del
termine per la domanda di sussidio 2010, ma anche gli assicurati privi di
tassazione rispettivamente di tassazione definitiva e quelli per i quali le
autorità fiscali non emaneranno una decisione di tassazione per il periodo
fiscale 2007 debbono poter beneficiare del termine di cui al cpv. 2 dell’art. 81 a LCAMal a fronte dell’incertezza data (circa l’effettività del reddito) dall’assenza della
tassazione di riferimento”, anche nel caso di specie, seppure l’interessata
afferma di non avere alcuna fonte di guadagno (doc. A3), la domanda inoltrata
entro il 31 marzo 2010, in assenza di una tassazione (2007) emessa entro la
fine del 2009, deve essere considerata tempestiva.
Ne
segue che il ricorso va accolto senza la necessità di esaminare le circostanze
giustificative sollevate dalla ricorrente.
La
decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione affinché
entri nel merito della richiesta.
7.
L’insorgente
è rappresentata da suo padre.
Per
quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di
regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (cfr. art. 30 Lptca;
vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122,
DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef,
"Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten,
Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im
Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss).
L’indennità è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato da
un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona
particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non
si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V
140.
consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p.
411.
consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329).
Nel caso in esame, le condizioni per assegnare le ripetibili non
sono date sia perché il padre non fa valere una particolare qualifica in ambito
giuridico, sia perché occorre ritenere che il patrocinatore abbia agito a
titolo gratuito.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto nel senso delle considerazioni esposte. Di conseguenza
la decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione
affinché, ritenuta tempestiva l’istanza di riduzione dei premi formulata dalla
ricorrente, decida il merito della stessa.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster