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Decisione

36.2010.88

Riduzione premi 2010. Il termine prorogato dall'art. 81a LCAMal vale solo per i limiti (dedotti dalla tassazione 2007) indicati al cpv. 1 e non in maniera assoluta. L'art. 81a cpv. 2 LCAMal va interpr

9 novembre 2010Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

I limiti di reddito indicati nel nuovo art. 81a

LCAMal non sono nuovi. Essi erano in vigore fino al 2005, per decisione del

Consiglio di Stato. Successivamente, a partire dal 2006, sempre per decisione

del Consiglio di Stato essi sono stati ridotti ai minimi legali per ragioni di

bilancio, portando il limite per le persone sole a fr. 20'000.-, quello per le

famiglie a fr. 32'000.-, quello del reddito di riferimento per le persone con

Considerandi

reddito nullo a fr. 50'000.- e quello per il terzo e successivi figli a fr. 60'000.-.

Nel frattempo l'evoluzione del potere d'acquisto

ha eroso la portata di queste basi di calcolo, visto che i limiti legali non

sono soggetti ad alcuna indicizzazione. La crisi economica, che colpisce in

particolar modo i redditi bassi e medio-bassi, nonché la mancanza di

indicizzazione di questi parametri ne rende urgente un adeguamento ancorché

transitorio. Sarà poi la riforma di cui al messaggio sopra indicato a

regolamentare il futuro, sulla base di un nuovo modello, la cui entrata in

vigore non sarà immediata.

Dispositivo

Per questi motivi si chiede l'adozione urgente

della modifica della LCAMal di cui alla proposta di modifica di legge, al più

tardi con l'adozione del Preventivo 2010."

Il

Consiglio di Stato ha proposto, con il proprio messaggio 6301 del 25 novembre

2009, di respingere l’iniziativa mentre la Commmissione della gestione e delle finanze, nel suo rapporto commissionale del 1 dicembre

2009, ha:

"

deciso di accogliere parzialmente le proposte

formulate con le iniziative sopra indicate, presentando un controprogetto.

Se è vero che nel confronto intercantonale il

Ticino è tra i Cantoni che intervengono maggiormente con le riduzioni dei premi

di cassa malattia, è altrettanto vero che il nostro Cantone, sempre nel

raffronto intercantonale, il reddito disponibile mensile medio per economia

domestica è inferiore del 15,7% rispetto alla media nazionale (CHF 5'485.00

contro CHF 6'507.00).

Si può quindi affermare che in considerazione

delle disparità del reddito medio ticinese rispetto a quello confederato,

l’incidenza dei premi dell’assicurazione malattia è probabilmente la più

elevata in Svizzera.

Con il controprogetto si propone di aumentare,

già a partire dal prossimo 2010, i limiti di reddito che danno diritto al

sussidio conformemente alla Legge di applicazione della Legge federale

sull’assicurazione malattie (LCAMal) e precisamente:

a) il limite di reddito per le persone sole di cui all’art. 29 cpv. 1

lett. a. è compreso tra CHF 20'000.00 e CHF 22'000.00;

b) il limite di reddito per le famiglie di cui all’art. 29 cpv. 1 lett.

b. è compreso tra CHF 32'000.00 e CHF 34'000.00;

c) il limite del reddito di riferimento di cui all’art. 32 cpv. 2 è compreso

tra CHF 50'000.00 e CHF 55'000.00;

d) il limite di reddito per il terzo e successivo figlio di cui

all’art. 46 cpv. 1 è compreso tra CHF 60'000.00 e CHF 65'000.00.

Dal profilo finanziario e secondo informazioni

ricevute dai funzionari del DSS, questa proposta dovrebbe toccare ca. 5'500

assicurati e dovrebbe comportare un costo supplementare sia per il 2010 che per

il 2011 di ca. CHF 1'400'000.00 annui.

Si tratta di … misure transitorie e mirate di

carattere straordinario, a sostegno dei redditi più colpiti dall’imminente

ulteriore aumento dei premi di cassa malati, in un momento contingente di

difficoltà e in attesa della nuova legge attualmente al vaglio della

Commissione e che entrerà in vigore il 1. gennaio 2012."

La

Commissione ha, in questo modo, evaso non solo l’iniziativa 21 settembre 2009

del deputato Bertoli ma ha dato seguito anche all’iniziativa del giugno

precedente del deputato Guidicelli e del suo gruppo parlamentare, che tendeva a

“Sostenere i redditi del ceto medio – basso”, con la quale si chiedeva

all’esecutivo cantonale di volere adottare gli opportuni provvedimenti

legislativi per migliorare il sistema di valutazione del diritto all’aiuto, di

introdurre i correttivi per lottare contro l’effetto soglia attraverso l’uscita

graduale dal sistema dei sussidi e di stanziare un contributo cantonale di 30 milioni

di franchi per la riduzione premi dell’assicurazione malattia. Nei suoi lavori la Commissione ha approvato nella sostanza l’iniziativa Beroli, ha apportato, come indicato, un

aumento dei limiti che danno diritto al sussidio specificando l’esistenza del

diritto del sussidio minimo anche per le persone con reddito superiore a quello

previsto all’art. 29 cpv. 1, rispettivamente 32 cpv. 2 e 46 cpv. 1 LCAMal.

Senza motivare specificatamente la modifica del testo di legge rispetto a

quello dell’iniziativa elaborata, la Commissione ha precisato, al capoverso 2 dell’art. 81 a LCAMal, di non permettere, in deroga all’art. 28 cpv. 2 LCAMal,

l’inoltro dell’istanza di riduzione del premio sino al termine di marzo 2010,

ma di permettere questo prolungo dei termini unicamente agli assicurati “di

cui al cpv. 1”.

Per

consentire l’adeguamento auspicato già nel corso del 2010 l’iniziativa proponeva

in effetti l’estensione del termine per l’inoltro delle richieste di riduzione

del premio sino al 31 marzo 2010. In merito ai problemi connessi ai tempi per

l’inoltro delle domande di sussidio 2010 il Consiglio di Stato evidenziava, nel

suo Messaggio 25 novembre 2009, come:

"

… per consentire l’applicazione della RP (riduzione

dei premi, n.d.r.) a far tempo dal 1° gennaio 2010, è imperativo che i dati

siano trasmessi agli assicuratori malattie non oltre la metà di ottobre del

corrente anno. Le operazioni legate alla RP per l’anno 2010 sono pertanto già

in fase avanzata. Una novella legislativa di questa natura, considerati i

vincoli di legge per la crescita in giudicato, entrerebbe in vigore

forzatamente in tempi assai avanzati.” (Messaggio pag. 4)."

Da

evidenziare come il testo della novella legislativa, approvata dal Parlamento

sulla scorta del rapporto commissionale, testo indicato come entrante i vigore

il 1 gennaio 2010 è stato pubblicato sul BU 2010 46 del 9 febbraio 2010 ciò che

ha creato, a non averne dubbio, qualche difficoltà all’amministrazione

preposta.

In

sostanza dunque il Parlamento ha promulgato la norma dell'art. 81a LCAMal

prevedendo l'innalzamento dei limiti di reddito per la concessione di sussidi

come segue:

"

A partire dall'anno 2010, il sussidio minimo è

garantito anche ai seguenti assicurati:

a. le

persone sole il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra

fr. 20'000.-- e fr. 22'000.--;

b. le

famiglie il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett b) è compreso tra fr.

32'000.-- e fr. 34'000.--;

c. le

famiglie il cui reddito di riferimento (di cui all'art. 32 cpv. 2) è compreso

tra fr. 50'000.-- e fr. 55'000.--;

d. le

altre famiglie il cui reddito (di cui all'art. 46 cpv. 1) è compreso tra fr.

60'000.-- e fr. 65'000.--"

Per

permettere il corretto ed effettivo esercizio dei diritti scaturenti da tale

innalzamento dei limiti, e quindi per non svuotare la norma (pubblicata sul BU

9 febbraio 2010 e vigente dal 1.1.2010) del suo senso e della sua portata con

l'imposizione dell'inoltro della richiesta di sussidio entro fine 2009, il

legislatore ha previsto che in deroga all'art. 28 cpv. 2 LCAMal l'istanza di

sussidio 2010 "degli assicurati di cui al cpv. 1" poteva

essere inoltrata entro fine marzo del medesimo anno (31.03.2010).

2.6. In concreto

l’insorgente, tassato in via ordinaria, avrebbe dovuto trasmettere l’istanza di

richiesta del sussidio entro il 31 dicembre 2009 (art. 28 cpv. 2 LCAMal e art.

11 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal).

Egli lo

ha invece spedito solo nel corso del mese di gennaio 2010. La richiesta è

tardiva nell'ottica dei tempi fissati all'art. 28 cpv. 2 LCAMal. Prima di

esaminare se il ritardo sia giustificato, in concreto, ai sensi dell’art. 11

cpv. 2 Reg. LCAMal, è necessario che il Tribunale cantonale delle Assicurazioni

verifichi se il ricorrente potesse presentare la sua domanda di aiuto entro la

fine di marzo 2010 come prevede l’art. 85a cpv. 2 LCAMal.

2.7. In sede

istruttoria è stata interpellata l’amministrazione per verificare il senso e la

portata della norma nella sua concretizzazione con riferimento alla riduzione

del premio 2010. Nel suo scritto 8 settembre 2010 (doc. VI) l’Ufficio

prestazioni della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha indicato di

ritenere applicabile il prolungo dei termini unicamente per quegli assicurati

che rientrano nelle fasce di reddito comprese, per le persone sole, tra i CHF

20'000 e CHF 22'000, per le famiglie tra i CHF 32'000 ed i CHF 34'000, per le

famiglie il cui reddito di riferimento è compreso tra i CHF 50'000 ed i CHF

55'000 e per le altre famiglie con reddito tra i CHF 60'000 ed i CHF 65'000.

Per l’amministrazione le persone che, dalla tassazione di riferimento,

deducevano un reddito inferiore a quello minimo per ogni categoria appena

citata, avrebbero dovuto domandare l’aiuto sociale entro la fine del 2009,

unicamente gli assicurati aventi un reddito imponibile dedotto dalla tassazione

2007 compreso nelle fasce descritte avrebbero potuto domandare il sussidio sino

a fine marzo 2010. Più specificatamente l'amministrazione si è espressa nei

seguenti termini:

"

L'applicazione dell'art. 81a cpv. 2 LCAMal,

secondo quanto voluto dal legislatore, deve essere limitata alle situazioni

indicate al cpv. 1 dell'art. 81a.

(…)

L'art. 81a cpv. 2 LCAMal non è dunque stato

voluto per estendere genericamente il termine per l'inoltro delle richieste per

l'anno 2010 di cui all'art. 28 cpv. 2 LCAMal, ma è stato introdotto per

permettere esclusivamente agli assicurati che rientrano nelle situazioni di cui

all'art. 81a cpv. 1 di inoltrare la richiesta per l'anno 2010.

(…)

La parte convenuta, a titolo informativo, rende

inoltre presente a questo TCA che a seguito dell'entrata in vigore al 1°

gennaio 2010 dei nuovi limiti che conferiscono il diritto al sussidio durante

il mese di febbraio 2010 sono state effettuate le operazioni seguenti:

• sono state riviste d'ufficio tutte le

richieste per l'anno 2010 che erano state in un primo tempo respinte e che con

l'introduzione dell'art. 81a cpv. 1 rientravano nei limiti per l'ottenimento

del sussidio;

• sono stati trasmessi i moduli d'istanza

ai potenziali beneficiari che secondo la tassazione 2007 risultavano avere un

reddito determinante superiore ai limiti precedentemente valevoli e inferiore

ai nuovi limiti (in concreto l'invio dei moduli è stato effettuato per le

persone sole con reddito determinante pari a fr. 21'000 o fr. 22'000, per le

famiglie senza figli con reddito determinante pari a fr. 33'000 o fr. 34'000 e

per le famiglie con figli con reddito determinante compreso tra fr. 61'000.- e

fr. 65'000.-). Questa operazione di invio ha toccato complessivamente 2'145

casi ed ai casi in oggetto è stato concesso il termine del 31 marzo 2010 per

l'inoltro dei formulari di richiesta (vedi allegato 8 – facsimile del modulo

inviato);

• sono stati inviati i nuovi moduli di

richiesta alle cancellerie dei comuni ticinesi in sostituzione di quelli precedenti

(vedi allegato 9). Le cancellerie comunali sono state rese attente del fatto

che il termine del 31 marzo 2010 è applicabile unicamente per i casi di cui

all'art. 81a cpv. 1 LCAMal.

L'interpretazione

delle norma così come indicata dalla Cassa, che segue pedissequamente il suo

testo letterale, può e deve senz’altro essere condivisa. In effetti la ragione

della proroga del termine era dettata dall’aumento (limitato) dei redditi per

la concessione del sussidio minimo, aumento che per i necessari tempi di

adozione delle norme non poteva essere inserito nella legge nel corso del 2009

ed è in effetti slittato al 2010 come visto. Beffardo sarebbe stato concedere

l’aumento del reddito per l’ottenimento dell’aiuto sociale a partire dal 2010

quando le istanze per ottenerlo avrebbero dovuto essere inoltrate entro la fine

del 2009. Appare quindi corretto applicare, per la manifesta ed esplicita

volontà del legislatore ticinese, il capoverso 2 dell’art. 81 a LCAMal (e quindi prorogare a fine marzo scorso il termine per l’inoltro delle istanze di

riduzione del premio CM 2010) unicamente per quegli assicurati aventi un

reddito desunto dalla tassazione 2007 compreso nei limiti di cui al capoverso 1

dell’art. 81 a LCAMal (per ogni singola categoria di assicurati).

2.8. Il

legislatore non ha però considerato, apparentemente, l’ipotesi, con riferimento

alla proroga del termine per l’inoltro dell'istanza al 31 marzo 2010, degli

assicurati postulanti una riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria

contro le malattie per il 2010, tassati in via ordinaria, ma che non

disponevano, a fine 2009, di una decisione di tassazione per il periodo fiscale

2007, ossia l’ipotesi analizzata da questo Tribunale in particolare nella

sentenza 16 gennaio 2006 (inc. 36.2005.185) od ancora la situazione di quegli

assicurati la cui decisione di tassazione 2007 era ancora sub judice a fine

2009, sia per la pendenza di un reclamo sia per l'inoltro di un ricorso alla

Camera di diritto Tributario od al Tribunale Federale. La norma (art. 81a cpv.

2 LCAMal) non contempla nulla per queste categorie di assicurati senza una

tassazione di riferimento com’è il caso del qui ricorrente. Di principio

l'assicurato tassato in via ordinaria che non dispone della decisione di

tassazione del periodo fissato dal Consiglio di Stato per la determinazione del

diritto al sussidio deve inoltrare la sua richiesta entro la fine dell'anno che

precede quello di sussidio.

In

assenza di tale tassazione l’amministrazione che riceve la domanda di riduzione

del premio procede ad un calcolo autonomo del reddito e lo commuta a mano delle

apposite tabelle (come questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha

numerose volte ribadito nelle sue decisioni, per tutte si veda la decisione 19

luglio 2010, 36.2010.66 in re C. considerazioni al punto 5). Dopo la

commutazione essa verifica il superamento, o meno, dei parametri per

l’ottenimento dell’aiuto sociale. Come più volte ricordato dal TCA nelle

decisioni emesse in questa materia (oltre a quella citata si veda, a titolo d’esempio,

la decisione 24 marzo 2010 inc. 36.2010.32 in re B) le tabelle utilizzate

dall’amministrazione ed elaborate dalla Direzione delle Contribuzioni,

reperibili sul sito internet dell’IAS, non sono, per loro stessa natura,

attagliate al caso concreto pur considerando le normali ed usuali deduzioni dal

reddito possibili. Nella decisione 24 marzo 2010 citata questo Tribunale ha in

particolare rilevato:

"

Come rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004

(36.2003.116), quando sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui

all’art. 67 vReg. LCAMal (= art. 31 nReg. LCAMal), più frequentemente ciò

avviene in caso di diminuzione del reddito rispetto a quello conseguito

nell’anno di riferimento e desumibile dalla tassazione applicabile,

l’amministrazione deve procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito

conseguito, e deve trattarsi del reddito lordo, che va poi raffrontato con i

parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al

sussidio. Per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo

reddito lordo accertato in reddito imponibile ipotetico. Infatti il reddito

lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito imponibile ipotetico

mediante apposite tabelle (reperibili sul sito dell’IAS) allestite dall’amministrazione

competente in materia fiscale. Le tabelle di conversione considerano le normali

deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile,

pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attagliati al caso concreto

in cui vengono applicate.”

Da evidenziare come, per

costante prassi, le uniche deduzioni ammesse dal reddito lordo prima della sua

conversione sono quelle per gli alimenti versati e per gli interessi passivi

comprovati. Si tratta, a ben vedere, di tema articolati e di non immediata

percezione per tutti gli assicurati.

D'avviso

di questo TCA non si può pretendere, nonostante la presunzione di conoscenza

delle leggi, che un assicurato, in assenza di una decisione di tassazione

definitiva per l'anno 2007, al fine di potere beneficiare della proroga del

termine per l’inoltro della domanda di sussidio 2010 al 31 marzo 2010,

procedesse (entro la fine del 2009) ad una verifica dei propri redditi come

farebbe l’amministrazione in applicazione dell’art. 31 RegLCAMal, convertendo

l’importo a mano delle apposite tabelle, verificando eventuali deduzioni

ammissibili in virtù di consolidata giurisprudenza, aggiungendo poi all’importo

calcolato la quota parte della sostanza e considerando inoltre l'eventuale

valore locativo (come evocato nella sentenza 19 luglio in re C. più sopra

citata alle considerazioni del punto 6). Tutto ciò entro fine 2009 per potere

trasmettere la sua richiesta di sussidio oltre il 31 dicembre. Non solo. Come

detto, per le loro caratteristiche, le tabelle forniscono risultati che non

necessariamente rispecchiano fedelmente la realtà fiscale accertata

(successivamente) dai competenti Uffici di Tassazione.

Il

sistema suggerito dall'amministrazione per la determinazione della tempestività

dell'istanza di sussidio 2010 in assenza di tassazione pone, d'avviso di questo

Tribunale, oneri e complicazioni eccessive a carico degli assicurati. Alla luce

di questi rilievi questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ritiene che

non solo gli assicurati con i redditi compresi nelle fasce previste dal cpv. 1

dell’art. 81a LCAMal accertati in sede di tassazione dell’anno di riferimento

potessero beneficiare della proroga del termine per la domanda di sussidio

2010, ma anche gli assicurati privi di tassazione rispettivamente di tassazione

definitiva e quelli per i quali le autorità fiscali non emaneranno una

decisione di tassazione per il periodo fiscale 2007 debbono poter beneficiare

del termine di cui al cpv. 2 dell’art. 81 a LCAMal a fronte dell’incertezza data (circa l’effettività del reddito) dall’assenza della tassazione di

riferimento. Questa interpretazione per i casi di assenza di una tassazione

fissante un reddito determinante, si impone alla luce della ratio della norma.

Lo scopo voluto dai deputati che con il primo firmatario hanno proposto

l'innalzamento dei limiti di reddito per l'ottenimento del sussidio minimo è

quello di permettere a tutte quelle persone e famiglie di reddito modesto di

beneficiare anticipatamente, rispetto alla prevista entrata in vigore della

legge che modificherà il diritto al sussidio, dell'aiuto sociale.

La

proroga del termine d'inoltro dell'istanza di sussidio 2010 deve quindi

riferirsi non solo alle situazioni di reddito compreso nelle fasce determinate

dall'art. 81a cpv. 1 LCAMal in maniera accertata con una tassazione ma anche a

quei casi in cui il reddito imponibile non è fissato in una decisione dell'UT,

ponendo in questo modo a carico dell'amministrazione, e non del cittadino,

l'onere della determinazione del reddito ipotetico dopo conversione del reddito

lordo previa deduzione e/o aumento degli importi ammessi secondo

giurisprudenza. La fissazione del reddito, in questi casi, deve avvenire a cura

della Cassa, come d'altra parte il reddito determinante o di riferimento è fissato

– in sede di tassazione – dalla amministrazione fiscale.

2.9. Nel caso

concreto il ricorrente disponeva già a partire dal 9 luglio 2008, della

tassazione riferita all'anno 2007. Dalla stessa (doc. 5) emerge chiaramente un

reddito complessivo conseguito di CHF 6'851.- ed un reddito imponibile di CHF

4'400.-.

Da questi

dati emerge come RI 1 disponesse di tutti gli elementi concreti necessari

all'inoltro della domanda di aiuto sociale prima della fine del 2009.

In virtù

dell'art. 28 LCAMal egli avrebbe quindi dovuto inoltrare la sua domanda di

riduzione del premio entro la fine del 2009 e non ad inizio 2010.

Egli non

può avvalersi dell'art. 81a cpv. 2 – come esposto in precedenza e

contrariamente a quanto ritenuto da questo TCA nella decisione odierna emessa

nell'incarto 36.2010.95 in re A. dove l'assicurato non disponeva di nessuna

tassazione per l'anno 2007 siccome domiciliatosi in Svizzera solo nel corso del

2009 – poiché, quale persona sola, il suo reddito imponibile desunto dalla

tassazione 2007 non era compreso tra i CHF 20'000,00 ed i CHF 22'000,00.

Come

visto sopra solo gli assicurati rientranti nelle fasce di reddito imponibile

desunte dalla tassazione 2007 ed indicate all'art. 81a cpv. 1 LCAMal potevano

inoltrare la loro domanda di aiuto sino alla fine di marzo 2010 e ciò per i

motivi esposti nelle considerazioni precedenti ed alla luce

dell'interpretazione letterale della norma.

L'istanza

va allora considerata intempestiva.

2.10. Alla luce di

quanto ritenuto nelle considerazioni del punto precedente occorre esaminare se

il ritardo sia giustificato come vuole l’art. 11 cpv. 2 Reg. LCAMal.

Questo

Tribunale ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla

luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere. Nei casi

giudicati in precedenza è già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno

a fronte di una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere

considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002, inc.

36.2002.5), così come non è stato considerato quale motivo sufficiente

l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di

due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002, inc.

36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia

è stata considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei

coniugi X. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente

a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato

l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora

rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto

giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età

dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua

inesperienza (STCA 12 settembre 2002 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6

ottobre 2005 (inc. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è

stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista

non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella

sentenza 3 ottobre 2005 (36.2005.112) il Tribunale ha

considerato che:

" Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza formulata da X. X.

tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005, redatta e trasmessa

all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato giustificato.

Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la negligenza

nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu il ritardo nella trasmissione

viene ricondotto alla ambiguità della decisione formulata dalla Cassa alla

domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie, laddove la decisione

accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della famiglia regolarmente

assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato più sopra, è un concetto

giuridico specifico della LCAMal, circostanza che all’avv. X. padre del

ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in altri termini i coniugi

compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto che comunque i figli sono

tali unicamente sino al compimento dei 18 anni, successivamente vengono considerati

persone sole (ancorché conviventi con i genitori od in formazione). Se ne deve

dedurre che la decisione 31 agosto 2004 trasmessa all’avv. Y. X., che aveva

redatto ed inoltrato la domanda di sussidio 4 agosto 2004 per sè e per la

moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda 2004 di X. era stata

sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa altrimenti che come

indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò anche a fronte della

pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale decisione relativa ai suoi

sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente (annunciati) … all’assicuratore

malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe comunque – nel 2004 – potuto e

dovuto lamentare la mancata notifica della decisione formale relativa ai sussidi

di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la … mancata notifica della decisione

sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai termini della decisione 31 agosto 2004

emessa in favore dell’avv. Y. X. non solo non costituisce promessa od impegno

dell’amministrazione tale da giustificare la buona fede degli assicurati, ma

neppure valida giustificazione del ritardo nell’inoltro dell’istanza."

Sempre

nella sentenza 3 ottobre 2005 citata, a proposito del tema della mancata

trasmissione dei formulari per la richiesta dell’aiuto sociale, si rilevava poi

come:

" La mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della

domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il

ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge

già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio

ai potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della

decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto

annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a

dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a

beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un

potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in

virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che precedono

(in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78).

Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli

estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale omissione della

trasmissione a potenziali interessati del modulo per la richiesta di sussidio

non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio

(in questo senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe

all’assicurato – cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale conducono

– gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le

cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio."

Si

aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 (inc. 36.2005.124)

l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme

applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in

parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il

ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi dell’assicurazione

malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti considerato che:

"

L’adozione di modalità diverse in altri cantoni

non può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore

malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati

esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

Nella

sentenza del 17 ottobre 2005 (inc. 36.2005.86) il Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

" (…) la motivazione che soggiace al ritardo è costituita dal convincimento,

o meglio dalla certezza della madre della ricorrente, di avere tempestivamente

inoltrato la domanda ancora nel 2004. La mancata ricezione degli atti,

l’eventuale smarrimento degli stessi od il mancato corretto invio, non

assurgono palesemente a motivo giustificante il ritardo. Se la prova

dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente prodotta, e

l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora l’inoltro di una

nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato smarrimento della

documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da considerare motivo

sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non recepita

dall’amministrazione non permette di giustificare l’omissione dell’atto o suo ritardo.”

Il TCA

nemmeno ha considerato come motivo giustificativo il fatto che l'assicurato

fosse tossicodipendente - con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel

periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa

malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata

di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è

stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche

per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla

riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006, 36.2006.16). Alla

medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un

lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo

il parto. Queste difficoltà non avrebbero comunque impedito di compilare e

spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo

(STCA dell'11 ottobre 2006, 36.2006.113).

Nella

sentenza 15 febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario

impegnato a Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli

studi nella capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel

caso il motivo, non attinente alle capacità di gestire le problematiche

amministrative per periodi prolungati, non era stato ritenuto.

Nel caso

giudicato il 13 febbraio 2007 il trasferimento in Ticino dal Canton Sciaffusa

di un assicurato con la sua famiglia qualche mese prima della scadenza del

termine per l'inoltro della domanda di sussidio non era stato ritenuto

giustificante il ritardo (inc. 36.2006.225). Non diversamente è stata

considerata l'assenza dei documenti da annettere alla domanda. Nell'inc.

36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio 2007) l'assenza della tassazione di

riferimento - siccome non ancora emessa - non é stata ritenuta elemento

sufficiente (analogamente al caso giudicato con la sentenza 15 gennaio 2007,

inc. 36.2006.216). Insufficienti, ancora, i gravi motivi di salute che attanagliavano

la madre di un assicurato da oltre un anno (sentenza 8 febbraio 2007, inc.

36.2006.244). Anche il pensionamento intervenuto già l'anno precedente il

periodo del sussidio non ha permesso ad un assicurato di giustificare il suo

ritardo per la domanda inoltrata l'anno stesso (sentenza 17 gennaio 2007, inc.

36.2006.232).

Nella

sentenza 25 maggio 2007 la dimenticanza della scadenza del termine per una

persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro in maniera

certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità, non è

stato ritenuto sufficiente (inc. 36.2007.55), ciò analogamente al caso di una

giovane donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con

notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un’epoca di concreta difficoltà

(sentenza 21 maggio 2007 inc. 36.2007.50).

Nella

sentenza del 16 agosto 2007 (inc. 36.2007.86+108) il Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni ha evidenziato, nel caso di una giovane che, confrontata con la

grave malattia di due strette congiunte, di cui una domiciliata all’estero, con

necessità di impegnativi viaggi, parenti poi mancate, e la grande prostrazione

seguita a tali eventi, non ha ritenuto giustificato il ritardo nella

presentazione della domanda di sussidio ritenendo che:

"

Come appare dalla giurisprudenza riassunta al

punto precedente la malattia, e la morte ad essa conseguente, di un congiunto,

anche quando imponga trasferte impegnative e soggiorni all'estero prolungati,

non sono tali da giustificare il ritardo nell'inoltro delle domande in

questione. … la richiesta del sussidio è procedura amministrativa semplice che

comporta un impegno contenuto ed impone di allegare pochi documenti. La

redazione dell’istanza comporta quindi onere contenuto anche per chi è meno

avvezzo alle questioni amministrative. L’inoltro di una istanza incompleta non

causa poi necessariamente declaratoria di irricevibilità ma, salvaguardato il

termine d’inoltro, permette (rispettivamente impone all’amministrazione di

domandare) suo successivo completamento mediante produzione dei documenti non

ancora reperiti.

Pur con tutto il rispetto dovuto per le

tribolazioni, le preoccupazioni e le sofferenze di un'intera famiglia,

duramente toccata da due gravi lutti nel giro di pochi mesi uno dall'altro,

lutti conseguenti a periodi di malattia con necessità di spostamenti anche

importanti, in concreto il ritardo … nel chiedere il sussidio non appare

giustificato e non può qui essere ritenuto.”

In un altro giudizio (inc. 36.2008.101 sentenza del 23

settembre 2008) il TCA non ha considerato giustificato in maniera sufficiente

il ritardo nell’inoltro della richiesta di aiuto sociale conseguente

all’elaborazione di una tesi di dottorato da parte della moglie ed il

completamento di studi superiori da parte del marito, ciò anche se questi

impegni venivano condotti in uno con l’attività lavorativa dei coniugi e con la

cura di un figlio.

2.11. Nel concreto

caso la motivazione che il ricorrente pone alla base del ritardo è, come

indicato nelle considerazioni di fatto, un’assenza nel periodo natalizio di

fine 2009, il fatto che il papà si è in precedenza occupato delle procedure

amministrative relative al sussidio e quindi la poca dimestichezza con tali

procedure nonché le conseguenze economicamente significative per un lieve

ritardo.

Alla luce

delle prassi di questo Tribunale, esposta nelle considerazioni precedenti, le

giustificazioni fornite da RI 1 non possono essere ritenute sufficienti. La

procedura e le formalità richieste ad un assicurato per ottenere il beneficio

della riduzione del premio assicurativo della copertura obbligatoria contro le

malattie è davvero contenuto. Il formulario, nei casi in cui

all’amministrazione sia possibile determinare anticipatamente i potenziali

beneficiari, viene spedito d’ufficio, lo stesso è comunque reperibile sia presso

l’Ufficio prestazioni della Cassa (già Ufficio dell’assicurazione malattia) che

presso le Cancellerie comunali. La reperibilità del documento è quindi data. Non

solo. La procedura è del tutto semplice, non impone di dovere far capo a terzi

esperti in materia ed è decisamente veloce. Le informazioni che occorre dare

per completare la procedura sono semplici (generalità, eventualmente

l’indicazione relativa alla formazione e concernenti la persona che provvede al

mantenimento, informazioni relative alle generalità dei figli e del coniuge,

l’indicazione dell’assicuratore malattie, la categoria professionale nonché

l’indicazione di eventuali donazioni intervenute nel corso degli ultimi 5 anni)

e non occorre produrre documentaione particolare. Procedure di questa natura

comportano un impegno temporale decisamente ridotto che può essere valutato in

qualche minuto. La trasmissione dei formulari agli assicurati che si desumono

dalla tassazione di riferimento quali potenziali beneficiari avviene, da parte

dell’amministrazione, già nel corso dell’estate dell’anno che precede quello

per il quale il sussidio è richiesto. Il formulario stesso richiama il termine

ultimo per la domanda nel 31 dicembre (in casu 2009) mentre il termine consigliato,

per la massima velocizzazione dell’esame, è quello del 31 agosto. Quindi per

formulare correttamente la domanda occorrono pochi momenti di impegno e gli

assicurati hanno a disposizione tempi lunghi (mesi). Ne consegue che un’assenza

durante il periodo natalizio dell’anno che precede quello di corresponsione del

sussidio non può essere considerato un motivo sufficiente. D’altro canto il

fatto che il papà dell’assicurato si fosse occupato in passato delle procedure

non giustifica l’inoltro tardivo. Il ricorrente è titolare di un diploma di

impiegato della logistica ed esercita un’attività lavorativa che lo fa ritenere

più che capace di affrontare le eventuali difficoltà dell’atto e che lo

responsabilizza verso i terzi. Le difficoltà economiche dell’assicurato qui

ricorrente non possono giustificare il suo ritardo, anzi avrebbero dovuto

acutizzare la sua attenzione sulla necessità di domandare tempestivamente

l’aiuto dello Stato a fronte di un onere finanziario, indubbiamente severo,

quale quello derivante dal pagamento del premio assicurativo.

2.12. Con il suo

ricorso RI 1 considera eccessiva la conseguenza (mancato riconoscimento della

riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie) per un

breve ritardo di 8 giorni.

Egli ritiene,

in sostanza, che l’art. 28 cpv. 2 LCAMal debba essere interpretato secondo lo

scopo della norma stessa ed implicitamente contesta il fatto che la norma sia

applicata alla lettera.

In

merito va evidenziato come il significato di una norma

debba essere inteso anzitutto nella sua accezione letterale. Se il testo è

chiaro, l'autorità può scostarsene solo ove esistano motivi seri per ritenere

che esso non corrisponda al vero senso del disposto in esame. Tali motivi

possono risultare dai lavori preparatori, dal fondamento e dallo scopo della

norma litigiosa, così come dalla relazione con altre disposizioni (RAMI 2001,

pag. 134, in particolare pag. 137 e segg.; DTF 126 V 105 consid. 3 con rinvii,

DTF 126 III 101, consid. 2c, pag. 104).

D'altra

parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente al senso

letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni

manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono

cioè esistere delle ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori

preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla

sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non

esprime il vero senso della disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998 nella

causa G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a, DTF

122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121 III

224 consid. 1d/aa, 412 consid. 4b, 465 consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121 V

61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF 120 V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a; 338

consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429

consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 452; Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique

VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V

5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240 consid. 4b DTF 131 V 325 c. 2.4 e 4;

9C_294/2007 c. 6 del 10 ottobre 2007. Si veda inoltre: Imboden/Rhinow/

Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137 seg.,

Nr. 21 B IV).

L'interpretazione

letterale deve dunque condurre a dei risultati manifestamente insostenibili (zu

offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen), che

contraddirebbero la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag.

228 consid. 2b).

Quando

una disposizione legale non è chiara o allorché si presta a diverse

contraddittorie interpretazioni, i lavori preparatori possono costituire un

valido aiuto per individuare il senso della norma ed evitare così

interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono una risposta

chiara, essi non sono invece utili come aiuto per l'interpretazione. In

particolare trovandosi confrontati con delle leggi relativamente recenti la

volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata. Se però

questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva

per l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni legislative è

stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di

quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale

interpretazione non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, DTF

123 V 318, DTF 115 V 349 consid. 1c con riferimento alla giurisprudenza e alla

dottrina. Vedi pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247

consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid. 5c, 116 II 415 consid. 5b

e 527 f consid. 2b).

In

concreto, il testo della legge è chiaro.

Infatti,

come emerge dall’art. 28 cpv. 2 LCAMal, l’istanza va presentata entro la fine

dell’anno che precede l’anno di competenza.

Ogni

altra interpretazione che va contro la lettera della norma sarebbe

inammissibile.

Del

resto ciò trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove

il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della

LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio

l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine

degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,

nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio,

devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti)."

Non

c’è, in concreto, spazio per una diversa interpretazione.

D’altro

canto appare logico che, per motivi organizzativi amministrativi e per poter

procedere al pagamento anticipato del sussidio come impone l’art. 65 cpv. 3

LAMal, il Cantone imponga un termine fisso per l’inoltro delle richieste e

possa ritenere tardive le domande che giungano oltre tale termine.

In merito

nella sentenza 9 gennaio 2006, inc. 36.2005.141, ripresa successivamente nelle

sentenze 15 febbraio 2007 inc. 36.2006.228, 29 settembre 2008 in re V. inc. 36.2008.111 e 17 ottobre 2008 inc. 36.2008.113, il Tribunale cantonale delle Assicurazioni

ha evidenziato come:

" il

TCA ha accertato che, per quanto concerne la procedura applicabile nell’ambito

della richiesta di sussidio, i Cantoni, per i motivi che seguono, godono di

ampia autonomia e possono pertanto adottare le norme procedurali necessarie

senza violare il diritto federale.

Per l’art. 65 LAMal i

Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica

modesta. Il Consiglio federale può estendere la cerchia degli aventi diritto a

persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio in Svizzera, ma vi

soggiornano per un lungo periodo. Le riduzioni dei premi sono fissate in modo

che i sussidi annui della Confederazione e dei Cantoni di cui all’articolo 66

siano versati integralmente. I Cantoni provvedono affinché nell’esame delle

condizioni d’ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare

dell’assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti. Stabilita

la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle

riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in

anticipo il loro obbligo di pagare i premi. I Cantoni informano regolarmente

gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi. Gli assicuratori sono

tenuti a collaborare oltre quanto previsto nell’articolo 82 capoverso 3, purché

siano adeguatamente indennizzati dai Cantoni. I Cantoni forniscono alla

Confederazione i dati anonimi concernenti gli assicurati beneficiari così da

permettere di verificare l’attuazione degli scopi di politica sociale. Il

Consiglio federale emana le necessarie disposizioni.

Per il principio della forza derogatoria

del diritto federale di cui all’art. 49 cpv. 1 Cost. il diritto cantonale deve

sempre cedere il passo al diritto federale nei campi che la Costituzione o un decreto federale urgente hanno deciso essere di competenza della

Confederazione e che quest’ultima ha effettivamente disciplinato. Questo

principio esclude tuttavia ogni regolamentazione cantonale solo nelle materie

che il legislatore federale ha inteso disciplinare in modo esaustivo, i Cantoni

conservando la competenza, quando tale non è il caso, di emanare disposizioni

di diritto pubblico i cui fini e mezzi prospettati convergono con quelli

previsti dal diritto federale (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 3.2;

DTF 127 I 68 consid. 4a, 126 I 78 consid. 1; cfr. riguardo al previgente art. 2

Disp. Trans. vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma,

DTF 125 I 375 consid. 4a, 433 consid. 3b, 480 consid. 2a, 114 Ia 355 consid. 4a

e sentenze ivi citate).

Giusta l’art. 117 Cost. la Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

L’assicurazione malattia è quindi di competenza federale, tuttavia alcuni

compiti sono stati delegati ai Cantoni (cfr. sull’ammissibilità di questo tipo

di delega: Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 5a ed., Zurigo

2001, cifra marg. 1151-1152, 1155-1156), come ad esempio la riduzione dei premi

per gli assicurati di condizione economica modesta (STFA del 22 ottobre 2002, K

102/00, consid. 4; art. 65 LAMal; Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht,

Basilea e Francoforte sul Meno 1996, pag. 4-5, in cui vi è un elenco delle competenze delegate ai cantoni; cfr. con riferimento all’art. 34bis

vCost., Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, pag. 252). Secondo la dottrina,

inoltre, le competenze cantonali indicate nella LAMal e nell’OAMal non sono

esaustive, vi è quindi spazio per una completazione da parte dei Cantoni

(Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, pag. 5).

In simili condizioni si deve concludere

che l’assicurazione malattia non è disciplinata esaustivamente dal diritto

federale e che alle condizioni indicate sopra i Cantoni possono emanare

disposizioni (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4).

Va ancora rammentato che con STFA del 3

maggio 2005, pubblicata in DTF 131 V 202, al consid. 3.2.2., il TFA ha

rammentato che la giurisprudenza considera che i Cantoni dispongono di una

grande libertà per quanto concerne la regolamentazione della riduzione dei

premi, nel senso che possono definire autonomamente la nozione di “assicurati

di condizione economica modesta” (cfr. anche DTF 122 I 343).

Per quanto concerne la procedura

applicabile alla richiesta di ottenere dei sussidi, i cantoni godono pertanto

di una grande autonomia. Nella misura in cui la legge cantonale prescrive

l’obbligo, tranne casi particolari, di chiedere il sussidio entro l’anno precedente

la corresponsione del medesimo, esso non viola il diritto federale preminente.

Tant’è che l’art. 65 cpv. 3 seconda frase LAMal prevede che, stabilita la

cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle

riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in

anticipo il loro obbligo di pagare i premi. Ossia che le decisioni vengano

prese prima dell’inizio del diritto al sussidio, ciò che è possibile unicamente

se l’assicurato fa valere il suo diritto l’anno precedente l’inizio del

versamento del sussidio.

In concreto la norma di diritto cantonale

non entra in conflitto con …(il) diritto federale e va dunque tutelata.”

Non

v’è motivo, in questa sede, per scostarsi da tali considerazioni. La norma cantonale

deve trovare applicazione siccome non in contrasto con il diritto federale e la

stessa va interpretata secondo il suo tenore letterale.

Ne

discende che la decisione impugnata che dichiara tardiva l’istanza va di

conseguenza confermata, mentre il ricorso deve essere respinto senza carico di

tasse e spese al ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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