36.2010.88
Riduzione premi 2010. Il termine prorogato dall'art. 81a LCAMal vale solo per i limiti (dedotti dalla tassazione 2007) indicati al cpv. 1 e non in maniera assoluta. L'art. 81a cpv. 2 LCAMal va interpr
9 novembre 2010Italiano50 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2010.88
Data decisione, Autorità:
09.11.2010, TCA
Titolo:
Riduzione premi 2010. Il termine prorogato dall'art. 81a LCAMal vale solo per i limiti (dedotti dalla tassazione 2007) indicati al cpv. 1 e non in maniera assoluta. L'art. 81a cpv. 2 LCAMal va interpretato letteralmente
PREMIO
REGIME TRANSITORIO
SUSSIDIO / SUSSIDI
TASSAZIONE
TEMPESTIVITÀ
TERMINI
art. 23 LCAMAL
art. 28 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 30 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 81a LCAMAL
art. 10 RLCAMAL
art. 11 RLCAMAL
art. 31 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.88
IR/lb
Lugano
9 novembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 giugno 2010 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 31 maggio
2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione
Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, 1984,
domiciliato a __________, celibe, assicurato presso __________, titolare di un
diploma di impiegato in logistica conseguito nel 2006, ha chiesto (doc. 1), con formulario apposito trasmessogli dall'amministrazione qui convenuta,
la riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per
il 2010.
Il
formulario, recante la data del 7 gennaio 2010, è pervenuto alla Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG il giorno successivo. L'amministrazione,
apparendo la richiesta tardiva alla luce dell'art. 28 LCAMal, ha chiesto
all'assicurato giustificazione per l'inoltro della richiesta nell'anno di
competenza.
Con lettera
5 marzo 2010 RI 1 ha indicato sua assenza nel periodo natalizio, poca
dimestichezza con le procedure burocratiche di cui si sarebbe in precedenza
occupato il padre ed il bisogno dell’aiuto finanziario.
1.2. A fronte
della decisione con cui la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha
respinto la richiesta RI 1 si è aggravato mediante reclamo del 26 aprile 2010
segnalando di essere "attualmente studente a tempo pieno" ed
in procinto di conseguire un secondo diploma svolgendo comunque lavoro temporaneo
con salario di CHF 12'000,00 annui.
Con il
suo reclamo RI 1 osserva la grave penalizzazione per pochi giorni di ritardo ed
il rischio di divenire un "assicurato moroso" in assenza
dell'aiuto statale (doc. 2).
Egli
stigmatizza, sostanzialmente, il rigore della decisione dell’amministrazione
che, per pochi giorni di ritardo, lo penalizza negandogli un aiuto finanziario
significativo ed importante per l’intero anno.
Con
decisione su reclamo 31 maggio 2010 (doc. 3) l'amministrazione ha considerato tardiva
la domanda di sussidio ed insufficienti le argomentazioni addotte (doc. 4).
1.3. Mediante
ricorso 23 giugno 2010 RI 1 chiede sostanzialmente il riesame da parte di
questo TCA della decisione negativa evidenziando le sue condizioni economiche
modeste.
A
sostegno delle sue tesi egli ha prodotto, fra altra documentazione, l'attestato
di salario del maggio 2010 da cui si desume un reddito di CHF 994,55 lordo,
mentre ad aprile la remunerazione (variabile a dipendenza delle ore lavorate)
ammonta a CHF 1'225,90 ed a marzo a CHF 897,95.
Dal canto
suo l'amministrazione interessata ha proposto, con risposta di causa del 16
luglio 2010 (doc. V), la reiezione del ricorso. Le argomentazioni saranno
riprese, laddove necessario, in corso di motivazione.
1.4. Con replica
25 luglio 2010 (doc. VIII) il ricorrente ha ribadito la sua richiesta.
Il
giudice delegato ha interpellato l'amministrazione convenuta al fine di
accertare i motivi per cui l'Ufficio non ha applicato l'art. 81a cpv. 2 LCAMal
nel caso di specie.
In data 8
settembre 2010 la convenuta (doc. IX) ha preso posizione in merito evidenziando
come:
"
…il ricorrente sulla base dei dati fiscali
applicabili per l'anno 2010 (tassazione 2007) non rientra nelle situazioni
indicate all'art. 81a cpv. 1.
In effetti, dalla tassazione 2007 intimata in
data 09.07.2008 (vedi allegato 5) risulta un reddito imponibile per l'imposta
cantonale pari a fr. 4'400.- ed un totale dei redditi pari a fr. 6'851.-. Il
ricorrente per la definizione del diritto al sussidio per l'anno 2010 deve
essere considerato persona sola. La sua situazione non rientra dunque tra
quelle previste dall'art. 81a cpv. 1 lett. a LCAMal, visto che il suo reddito
determinante non è compreso tra fr. 20'000.- e fr. 22'000.-, e nemmeno tra
quelle previste alla litt. C) del citato articolo, e ciò in ragione del fatto
che per il caso di specie non è possibile ritenere il reddito di riferimento
(l'insorgenza secondo la tassazione 2007 non è infatti una persona sola con
reddito imponibile nullo o totale dei redditi inferiore a fr. 6'000.-).
(…)" (doc. IX)
ed ha
prodotto un estratto informatico della decisione di tassazione 2007 del
ricorrente (doc. 5) oltre ad altra documentazione cui sarà fatto cenno in corso
di motivazione ove necessario.
RI 1 è
stato invitato a prendere posizione in merito (doc. X).
Il
giudice delegato ha inoltre acquisito atti fiscali relativi al ricorrente (doc.
XI, XII, XIV e XV).
Da tali
atti relativi al periodo 2007 emerge, in particolare, che a fronte di redditi
per complessivi CHF 6'851,00 il reddito imponibile è stato fissato in CHF
4'400,00.
Con
scritto 21 settembre 2010 RI 1 ha preso posizione (doc. XIII).
in
diritto
in
ordine
2.1. Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione
della decisione emessa su opposizione, è ricevibile siccome sufficientemente
motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di
condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Per
l’art. 81a cpv. 1 LCAMal a partire dall’anno 2010, il sussidio minimo è
garantito anche alle seguenti fasce di assicurati:
a. le
persone sole il cui reddito (di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra
fr. 20’000.-- e fr. 22’000.--;
b. le
famiglie il cui reddito (di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b) è compreso tra fr.
32’000.-- e fr. 34’000.--;
c. le
famiglie il cui reddito di riferimento (di cui all’art. 32 cpv. 2) è compreso
tra fr. 50’000.-- e fr. 55’000.--;
d. le
altre famiglie il cui reddito (di cui all’art. 46 cpv. 1) è compreso tra fr.
60’000.-- e fr. 65’000.--.
Per
l’art. 81a cpv. 2 LCAMal in deroga all’art. 28 cpv. 2, l’istanza di sussidio
per l’anno 2010 degli assicurati di cui al cpv. 1 può essere presentata entro
il 31 marzo 2010.
L’art. 29
cpv. 2 LCAMal prevede:
"
La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se
l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr.
600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;
b) persone
sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella
tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;
c) persone
sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi
al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr.
80’000.--;
d) famiglie:
se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr.
90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno;
per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del
reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di
Stato;
b) di
un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito
dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le
persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di
persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per l'anno
2010 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il Decreto esecutivo del 13 ottobre 2009 (6.4.6.1.8).
Il
periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle
classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2007. I limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio sono quelli più sopra riportati stabiliti
dagli art. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 nonché 81a cpv. 1 LCAMal.
2.3. Di
principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e
dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).
L'amministrazione
deve però calcolare il reddito determinante al di fuori della tassazione di
riferimento trasformando il reddito mediante apposite tabelle e verificando il
sussistere dei limiti per la concessione del sussidio in specifici casi
previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il
legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in
maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva commutazione
delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali
di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg. LCAMal) nei casi:
" a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una
parte
del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle
persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella
tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in caso di nascita di figli;
e) in altri casi particolari."
L'esecutivo
cantonale ha concretizzato la norma della Legge in virtù dell'ampia delega
concessa dalla stessa regola. Il Regolamento infatti, all’art. 31, prevede che
il reddito determinante va accertato autonomamente dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in particolare nei seguenti casi:
"
a) persone soggette all’imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner
registrato;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di
fatto, scioglimento dell’unione domestica registrata, nel caso di assenza di
tassazione applicabile;
d) persone
sole che esercitano un’attività lucrativa o conducono esi-stenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione
applicabile inferiore a fr. 6’000.--, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell’istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone
al beneficio di misure ai sensi della legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull’assistenza sociale,
d’intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell’attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell’attività lucrativa a
seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del
reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile
dai parametri fiscali applicabili;
n) persone
soggette all’obbligo d’assicurazione svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla
libera circolazione delle persone o dell’Accordo di emendamento della
Convenzione istitutiva dell’AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.
o) diminuzione
importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel
caso in cui sia comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per
necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in
considerazione dei parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione
cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.”
L’esecutivo
cantonale ha previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in
materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte
dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in
particolare a partire dalla sentenza 36.2004.40 del 3 settembre 2004 e sino
alla sentenza 36.2007.9 dell’11 settembre 2007) introducendo nel Reg. LCAMal
l’art. 36a:
"
1In caso di
rinuncia a sostanza, per donazione o cessione in usufrutto durante il periodo
fiscale di riferimento, sul medesimo sono riportati i valori antecedenti la
rinuncia.
2Tali valori sono riportati anche sui periodi fiscali
successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.”
2.4. Giusta l'art.
28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni
PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il
regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto
della stessa. A norma dell’art. 28 cpv. 2 LCAMal, per gli assicurati tassati in
via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede
l’anno di competenza. Nel cpv. 3 figura che il regolamento determina le
modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.
L'art. 10
Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti
con il modulo ufficiale.
L'art. 11
cpv. 1 Reg. LCAMal specifica che l'Istituto delle assicurazioni sociali
stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria
l’istanza è
presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di
premio;
b) per
gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno
medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel
Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;
d) gli
assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggetta-mento fiscale o
per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla
riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.
Il cpv. 2
prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle
assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei
termini stabiliti per l'inoltro della richiesta. Su questi aspetti si veda la
sentenza 36.2009.170 in re G. del 18 marzo 2010.
2.5. Come
anticipato al cons. 2.2. le imposizioni temporali volute con l'art. 28 cpv. 2
LCAMal (e riprese nel Regolamento all'art. 11 cpv. 1) soffrono, per l’anno
2010, di un’eccezione voluta dal legislatore con la novella legislativa del 15
dicembre 2009 (BU 2010 46) conseguente ad iniziativa parlamentare 21 settembre
2009 inoltrata al Gran Consiglio ed oggetto di messaggio (n. 6301) del
Consiglio di Stato (del 25 novembre 2009) e di Rapporto della Commissione della
gestione e delle finanze (del 1 dicembre 2009 n° 6301 R).
L’iniziativa
in questione denominata “Per aumenti dei sussidi di Cassa malati già dal 2010” presentata in forma
elaborata, chiedeva sostanzialmente di elevare i limiti del reddito
determinante per l’accesso alla riduzione dei premi già a partire dal corrente
anno. Più specificatamente nelle loro motivazioni gli iniziati visti hanno
rilevato come:
"
In data 15 settembre 2009 il Consiglio di Stato ha presentato la riforma del sistema delle riduzioni dei premi di cassa malattia
che intende sostituire il parametro per l'erogazione delle prestazioni,
passando dal criterio del reddito imponibile a quello del reddito disponibile.
Siccome il nuovo sistema non potrà entrare
fattivamente in vigore prima del 2011-2012, tenuto conto dell'attuale
situazione economica i sottoscritti propongono un adeguamento transitorio di
alcuni parametri per il calcolo delle riduzioni dei premi da mettere in vigore
a partire dal 1° gennaio 2010 e valido fino all'entrata in vigore del nuovo
regime.
Fatti
I limiti di reddito indicati nel nuovo art. 81a
LCAMal non sono nuovi. Essi erano in vigore fino al 2005, per decisione del
Consiglio di Stato. Successivamente, a partire dal 2006, sempre per decisione
del Consiglio di Stato essi sono stati ridotti ai minimi legali per ragioni di
bilancio, portando il limite per le persone sole a fr. 20'000.-, quello per le
famiglie a fr. 32'000.-, quello del reddito di riferimento per le persone con
Considerandi
reddito nullo a fr. 50'000.- e quello per il terzo e successivi figli a fr. 60'000.-.
Nel frattempo l'evoluzione del potere d'acquisto
ha eroso la portata di queste basi di calcolo, visto che i limiti legali non
sono soggetti ad alcuna indicizzazione. La crisi economica, che colpisce in
particolar modo i redditi bassi e medio-bassi, nonché la mancanza di
indicizzazione di questi parametri ne rende urgente un adeguamento ancorché
transitorio. Sarà poi la riforma di cui al messaggio sopra indicato a
regolamentare il futuro, sulla base di un nuovo modello, la cui entrata in
vigore non sarà immediata.
Dispositivo
Per questi motivi si chiede l'adozione urgente
della modifica della LCAMal di cui alla proposta di modifica di legge, al più
tardi con l'adozione del Preventivo 2010."
Il
Consiglio di Stato ha proposto, con il proprio messaggio 6301 del 25 novembre
2009, di respingere l’iniziativa mentre la Commmissione della gestione e delle finanze, nel suo rapporto commissionale del 1 dicembre
2009, ha:
"
deciso di accogliere parzialmente le proposte
formulate con le iniziative sopra indicate, presentando un controprogetto.
Se è vero che nel confronto intercantonale il
Ticino è tra i Cantoni che intervengono maggiormente con le riduzioni dei premi
di cassa malattia, è altrettanto vero che il nostro Cantone, sempre nel
raffronto intercantonale, il reddito disponibile mensile medio per economia
domestica è inferiore del 15,7% rispetto alla media nazionale (CHF 5'485.00
contro CHF 6'507.00).
Si può quindi affermare che in considerazione
delle disparità del reddito medio ticinese rispetto a quello confederato,
l’incidenza dei premi dell’assicurazione malattia è probabilmente la più
elevata in Svizzera.
Con il controprogetto si propone di aumentare,
già a partire dal prossimo 2010, i limiti di reddito che danno diritto al
sussidio conformemente alla Legge di applicazione della Legge federale
sull’assicurazione malattie (LCAMal) e precisamente:
a) il limite di reddito per le persone sole di cui all’art. 29 cpv. 1
lett. a. è compreso tra CHF 20'000.00 e CHF 22'000.00;
b) il limite di reddito per le famiglie di cui all’art. 29 cpv. 1 lett.
b. è compreso tra CHF 32'000.00 e CHF 34'000.00;
c) il limite del reddito di riferimento di cui all’art. 32 cpv. 2 è compreso
tra CHF 50'000.00 e CHF 55'000.00;
d) il limite di reddito per il terzo e successivo figlio di cui
all’art. 46 cpv. 1 è compreso tra CHF 60'000.00 e CHF 65'000.00.
Dal profilo finanziario e secondo informazioni
ricevute dai funzionari del DSS, questa proposta dovrebbe toccare ca. 5'500
assicurati e dovrebbe comportare un costo supplementare sia per il 2010 che per
il 2011 di ca. CHF 1'400'000.00 annui.
Si tratta di … misure transitorie e mirate di
carattere straordinario, a sostegno dei redditi più colpiti dall’imminente
ulteriore aumento dei premi di cassa malati, in un momento contingente di
difficoltà e in attesa della nuova legge attualmente al vaglio della
Commissione e che entrerà in vigore il 1. gennaio 2012."
La
Commissione ha, in questo modo, evaso non solo l’iniziativa 21 settembre 2009
del deputato Bertoli ma ha dato seguito anche all’iniziativa del giugno
precedente del deputato Guidicelli e del suo gruppo parlamentare, che tendeva a
“Sostenere i redditi del ceto medio – basso”, con la quale si chiedeva
all’esecutivo cantonale di volere adottare gli opportuni provvedimenti
legislativi per migliorare il sistema di valutazione del diritto all’aiuto, di
introdurre i correttivi per lottare contro l’effetto soglia attraverso l’uscita
graduale dal sistema dei sussidi e di stanziare un contributo cantonale di 30 milioni
di franchi per la riduzione premi dell’assicurazione malattia. Nei suoi lavori la Commissione ha approvato nella sostanza l’iniziativa Beroli, ha apportato, come indicato, un
aumento dei limiti che danno diritto al sussidio specificando l’esistenza del
diritto del sussidio minimo anche per le persone con reddito superiore a quello
previsto all’art. 29 cpv. 1, rispettivamente 32 cpv. 2 e 46 cpv. 1 LCAMal.
Senza motivare specificatamente la modifica del testo di legge rispetto a
quello dell’iniziativa elaborata, la Commissione ha precisato, al capoverso 2 dell’art. 81 a LCAMal, di non permettere, in deroga all’art. 28 cpv. 2 LCAMal,
l’inoltro dell’istanza di riduzione del premio sino al termine di marzo 2010,
ma di permettere questo prolungo dei termini unicamente agli assicurati “di
cui al cpv. 1”.
Per
consentire l’adeguamento auspicato già nel corso del 2010 l’iniziativa proponeva
in effetti l’estensione del termine per l’inoltro delle richieste di riduzione
del premio sino al 31 marzo 2010. In merito ai problemi connessi ai tempi per
l’inoltro delle domande di sussidio 2010 il Consiglio di Stato evidenziava, nel
suo Messaggio 25 novembre 2009, come:
"
… per consentire l’applicazione della RP (riduzione
dei premi, n.d.r.) a far tempo dal 1° gennaio 2010, è imperativo che i dati
siano trasmessi agli assicuratori malattie non oltre la metà di ottobre del
corrente anno. Le operazioni legate alla RP per l’anno 2010 sono pertanto già
in fase avanzata. Una novella legislativa di questa natura, considerati i
vincoli di legge per la crescita in giudicato, entrerebbe in vigore
forzatamente in tempi assai avanzati.” (Messaggio pag. 4)."
Da
evidenziare come il testo della novella legislativa, approvata dal Parlamento
sulla scorta del rapporto commissionale, testo indicato come entrante i vigore
il 1 gennaio 2010 è stato pubblicato sul BU 2010 46 del 9 febbraio 2010 ciò che
ha creato, a non averne dubbio, qualche difficoltà all’amministrazione
preposta.
In
sostanza dunque il Parlamento ha promulgato la norma dell'art. 81a LCAMal
prevedendo l'innalzamento dei limiti di reddito per la concessione di sussidi
come segue:
"
A partire dall'anno 2010, il sussidio minimo è
garantito anche ai seguenti assicurati:
a. le
persone sole il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra
fr. 20'000.-- e fr. 22'000.--;
b. le
famiglie il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett b) è compreso tra fr.
32'000.-- e fr. 34'000.--;
c. le
famiglie il cui reddito di riferimento (di cui all'art. 32 cpv. 2) è compreso
tra fr. 50'000.-- e fr. 55'000.--;
d. le
altre famiglie il cui reddito (di cui all'art. 46 cpv. 1) è compreso tra fr.
60'000.-- e fr. 65'000.--"
Per
permettere il corretto ed effettivo esercizio dei diritti scaturenti da tale
innalzamento dei limiti, e quindi per non svuotare la norma (pubblicata sul BU
9 febbraio 2010 e vigente dal 1.1.2010) del suo senso e della sua portata con
l'imposizione dell'inoltro della richiesta di sussidio entro fine 2009, il
legislatore ha previsto che in deroga all'art. 28 cpv. 2 LCAMal l'istanza di
sussidio 2010 "degli assicurati di cui al cpv. 1" poteva
essere inoltrata entro fine marzo del medesimo anno (31.03.2010).
2.6. In concreto
l’insorgente, tassato in via ordinaria, avrebbe dovuto trasmettere l’istanza di
richiesta del sussidio entro il 31 dicembre 2009 (art. 28 cpv. 2 LCAMal e art.
11 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal).
Egli lo
ha invece spedito solo nel corso del mese di gennaio 2010. La richiesta è
tardiva nell'ottica dei tempi fissati all'art. 28 cpv. 2 LCAMal. Prima di
esaminare se il ritardo sia giustificato, in concreto, ai sensi dell’art. 11
cpv. 2 Reg. LCAMal, è necessario che il Tribunale cantonale delle Assicurazioni
verifichi se il ricorrente potesse presentare la sua domanda di aiuto entro la
fine di marzo 2010 come prevede l’art. 85a cpv. 2 LCAMal.
2.7. In sede
istruttoria è stata interpellata l’amministrazione per verificare il senso e la
portata della norma nella sua concretizzazione con riferimento alla riduzione
del premio 2010. Nel suo scritto 8 settembre 2010 (doc. VI) l’Ufficio
prestazioni della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha indicato di
ritenere applicabile il prolungo dei termini unicamente per quegli assicurati
che rientrano nelle fasce di reddito comprese, per le persone sole, tra i CHF
20'000 e CHF 22'000, per le famiglie tra i CHF 32'000 ed i CHF 34'000, per le
famiglie il cui reddito di riferimento è compreso tra i CHF 50'000 ed i CHF
55'000 e per le altre famiglie con reddito tra i CHF 60'000 ed i CHF 65'000.
Per l’amministrazione le persone che, dalla tassazione di riferimento,
deducevano un reddito inferiore a quello minimo per ogni categoria appena
citata, avrebbero dovuto domandare l’aiuto sociale entro la fine del 2009,
unicamente gli assicurati aventi un reddito imponibile dedotto dalla tassazione
2007 compreso nelle fasce descritte avrebbero potuto domandare il sussidio sino
a fine marzo 2010. Più specificatamente l'amministrazione si è espressa nei
seguenti termini:
"
L'applicazione dell'art. 81a cpv. 2 LCAMal,
secondo quanto voluto dal legislatore, deve essere limitata alle situazioni
indicate al cpv. 1 dell'art. 81a.
(…)
L'art. 81a cpv. 2 LCAMal non è dunque stato
voluto per estendere genericamente il termine per l'inoltro delle richieste per
l'anno 2010 di cui all'art. 28 cpv. 2 LCAMal, ma è stato introdotto per
permettere esclusivamente agli assicurati che rientrano nelle situazioni di cui
all'art. 81a cpv. 1 di inoltrare la richiesta per l'anno 2010.
(…)
La parte convenuta, a titolo informativo, rende
inoltre presente a questo TCA che a seguito dell'entrata in vigore al 1°
gennaio 2010 dei nuovi limiti che conferiscono il diritto al sussidio durante
il mese di febbraio 2010 sono state effettuate le operazioni seguenti:
• sono state riviste d'ufficio tutte le
richieste per l'anno 2010 che erano state in un primo tempo respinte e che con
l'introduzione dell'art. 81a cpv. 1 rientravano nei limiti per l'ottenimento
del sussidio;
• sono stati trasmessi i moduli d'istanza
ai potenziali beneficiari che secondo la tassazione 2007 risultavano avere un
reddito determinante superiore ai limiti precedentemente valevoli e inferiore
ai nuovi limiti (in concreto l'invio dei moduli è stato effettuato per le
persone sole con reddito determinante pari a fr. 21'000 o fr. 22'000, per le
famiglie senza figli con reddito determinante pari a fr. 33'000 o fr. 34'000 e
per le famiglie con figli con reddito determinante compreso tra fr. 61'000.- e
fr. 65'000.-). Questa operazione di invio ha toccato complessivamente 2'145
casi ed ai casi in oggetto è stato concesso il termine del 31 marzo 2010 per
l'inoltro dei formulari di richiesta (vedi allegato 8 – facsimile del modulo
inviato);
• sono stati inviati i nuovi moduli di
richiesta alle cancellerie dei comuni ticinesi in sostituzione di quelli precedenti
(vedi allegato 9). Le cancellerie comunali sono state rese attente del fatto
che il termine del 31 marzo 2010 è applicabile unicamente per i casi di cui
all'art. 81a cpv. 1 LCAMal.
L'interpretazione
delle norma così come indicata dalla Cassa, che segue pedissequamente il suo
testo letterale, può e deve senz’altro essere condivisa. In effetti la ragione
della proroga del termine era dettata dall’aumento (limitato) dei redditi per
la concessione del sussidio minimo, aumento che per i necessari tempi di
adozione delle norme non poteva essere inserito nella legge nel corso del 2009
ed è in effetti slittato al 2010 come visto. Beffardo sarebbe stato concedere
l’aumento del reddito per l’ottenimento dell’aiuto sociale a partire dal 2010
quando le istanze per ottenerlo avrebbero dovuto essere inoltrate entro la fine
del 2009. Appare quindi corretto applicare, per la manifesta ed esplicita
volontà del legislatore ticinese, il capoverso 2 dell’art. 81 a LCAMal (e quindi prorogare a fine marzo scorso il termine per l’inoltro delle istanze di
riduzione del premio CM 2010) unicamente per quegli assicurati aventi un
reddito desunto dalla tassazione 2007 compreso nei limiti di cui al capoverso 1
dell’art. 81 a LCAMal (per ogni singola categoria di assicurati).
2.8. Il
legislatore non ha però considerato, apparentemente, l’ipotesi, con riferimento
alla proroga del termine per l’inoltro dell'istanza al 31 marzo 2010, degli
assicurati postulanti una riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria
contro le malattie per il 2010, tassati in via ordinaria, ma che non
disponevano, a fine 2009, di una decisione di tassazione per il periodo fiscale
2007, ossia l’ipotesi analizzata da questo Tribunale in particolare nella
sentenza 16 gennaio 2006 (inc. 36.2005.185) od ancora la situazione di quegli
assicurati la cui decisione di tassazione 2007 era ancora sub judice a fine
2009, sia per la pendenza di un reclamo sia per l'inoltro di un ricorso alla
Camera di diritto Tributario od al Tribunale Federale. La norma (art. 81a cpv.
2 LCAMal) non contempla nulla per queste categorie di assicurati senza una
tassazione di riferimento com’è il caso del qui ricorrente. Di principio
l'assicurato tassato in via ordinaria che non dispone della decisione di
tassazione del periodo fissato dal Consiglio di Stato per la determinazione del
diritto al sussidio deve inoltrare la sua richiesta entro la fine dell'anno che
precede quello di sussidio.
In
assenza di tale tassazione l’amministrazione che riceve la domanda di riduzione
del premio procede ad un calcolo autonomo del reddito e lo commuta a mano delle
apposite tabelle (come questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha
numerose volte ribadito nelle sue decisioni, per tutte si veda la decisione 19
luglio 2010, 36.2010.66 in re C. considerazioni al punto 5). Dopo la
commutazione essa verifica il superamento, o meno, dei parametri per
l’ottenimento dell’aiuto sociale. Come più volte ricordato dal TCA nelle
decisioni emesse in questa materia (oltre a quella citata si veda, a titolo d’esempio,
la decisione 24 marzo 2010 inc. 36.2010.32 in re B) le tabelle utilizzate
dall’amministrazione ed elaborate dalla Direzione delle Contribuzioni,
reperibili sul sito internet dell’IAS, non sono, per loro stessa natura,
attagliate al caso concreto pur considerando le normali ed usuali deduzioni dal
reddito possibili. Nella decisione 24 marzo 2010 citata questo Tribunale ha in
particolare rilevato:
"
Come rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004
(36.2003.116), quando sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui
all’art. 67 vReg. LCAMal (= art. 31 nReg. LCAMal), più frequentemente ciò
avviene in caso di diminuzione del reddito rispetto a quello conseguito
nell’anno di riferimento e desumibile dalla tassazione applicabile,
l’amministrazione deve procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito
conseguito, e deve trattarsi del reddito lordo, che va poi raffrontato con i
parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al
sussidio. Per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo
reddito lordo accertato in reddito imponibile ipotetico. Infatti il reddito
lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito imponibile ipotetico
mediante apposite tabelle (reperibili sul sito dell’IAS) allestite dall’amministrazione
competente in materia fiscale. Le tabelle di conversione considerano le normali
deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile,
pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attagliati al caso concreto
in cui vengono applicate.”
Da evidenziare come, per
costante prassi, le uniche deduzioni ammesse dal reddito lordo prima della sua
conversione sono quelle per gli alimenti versati e per gli interessi passivi
comprovati. Si tratta, a ben vedere, di tema articolati e di non immediata
percezione per tutti gli assicurati.
D'avviso
di questo TCA non si può pretendere, nonostante la presunzione di conoscenza
delle leggi, che un assicurato, in assenza di una decisione di tassazione
definitiva per l'anno 2007, al fine di potere beneficiare della proroga del
termine per l’inoltro della domanda di sussidio 2010 al 31 marzo 2010,
procedesse (entro la fine del 2009) ad una verifica dei propri redditi come
farebbe l’amministrazione in applicazione dell’art. 31 RegLCAMal, convertendo
l’importo a mano delle apposite tabelle, verificando eventuali deduzioni
ammissibili in virtù di consolidata giurisprudenza, aggiungendo poi all’importo
calcolato la quota parte della sostanza e considerando inoltre l'eventuale
valore locativo (come evocato nella sentenza 19 luglio in re C. più sopra
citata alle considerazioni del punto 6). Tutto ciò entro fine 2009 per potere
trasmettere la sua richiesta di sussidio oltre il 31 dicembre. Non solo. Come
detto, per le loro caratteristiche, le tabelle forniscono risultati che non
necessariamente rispecchiano fedelmente la realtà fiscale accertata
(successivamente) dai competenti Uffici di Tassazione.
Il
sistema suggerito dall'amministrazione per la determinazione della tempestività
dell'istanza di sussidio 2010 in assenza di tassazione pone, d'avviso di questo
Tribunale, oneri e complicazioni eccessive a carico degli assicurati. Alla luce
di questi rilievi questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ritiene che
non solo gli assicurati con i redditi compresi nelle fasce previste dal cpv. 1
dell’art. 81a LCAMal accertati in sede di tassazione dell’anno di riferimento
potessero beneficiare della proroga del termine per la domanda di sussidio
2010, ma anche gli assicurati privi di tassazione rispettivamente di tassazione
definitiva e quelli per i quali le autorità fiscali non emaneranno una
decisione di tassazione per il periodo fiscale 2007 debbono poter beneficiare
del termine di cui al cpv. 2 dell’art. 81 a LCAMal a fronte dell’incertezza data (circa l’effettività del reddito) dall’assenza della tassazione di
riferimento. Questa interpretazione per i casi di assenza di una tassazione
fissante un reddito determinante, si impone alla luce della ratio della norma.
Lo scopo voluto dai deputati che con il primo firmatario hanno proposto
l'innalzamento dei limiti di reddito per l'ottenimento del sussidio minimo è
quello di permettere a tutte quelle persone e famiglie di reddito modesto di
beneficiare anticipatamente, rispetto alla prevista entrata in vigore della
legge che modificherà il diritto al sussidio, dell'aiuto sociale.
La
proroga del termine d'inoltro dell'istanza di sussidio 2010 deve quindi
riferirsi non solo alle situazioni di reddito compreso nelle fasce determinate
dall'art. 81a cpv. 1 LCAMal in maniera accertata con una tassazione ma anche a
quei casi in cui il reddito imponibile non è fissato in una decisione dell'UT,
ponendo in questo modo a carico dell'amministrazione, e non del cittadino,
l'onere della determinazione del reddito ipotetico dopo conversione del reddito
lordo previa deduzione e/o aumento degli importi ammessi secondo
giurisprudenza. La fissazione del reddito, in questi casi, deve avvenire a cura
della Cassa, come d'altra parte il reddito determinante o di riferimento è fissato
– in sede di tassazione – dalla amministrazione fiscale.
2.9. Nel caso
concreto il ricorrente disponeva già a partire dal 9 luglio 2008, della
tassazione riferita all'anno 2007. Dalla stessa (doc. 5) emerge chiaramente un
reddito complessivo conseguito di CHF 6'851.- ed un reddito imponibile di CHF
4'400.-.
Da questi
dati emerge come RI 1 disponesse di tutti gli elementi concreti necessari
all'inoltro della domanda di aiuto sociale prima della fine del 2009.
In virtù
dell'art. 28 LCAMal egli avrebbe quindi dovuto inoltrare la sua domanda di
riduzione del premio entro la fine del 2009 e non ad inizio 2010.
Egli non
può avvalersi dell'art. 81a cpv. 2 – come esposto in precedenza e
contrariamente a quanto ritenuto da questo TCA nella decisione odierna emessa
nell'incarto 36.2010.95 in re A. dove l'assicurato non disponeva di nessuna
tassazione per l'anno 2007 siccome domiciliatosi in Svizzera solo nel corso del
2009 – poiché, quale persona sola, il suo reddito imponibile desunto dalla
tassazione 2007 non era compreso tra i CHF 20'000,00 ed i CHF 22'000,00.
Come
visto sopra solo gli assicurati rientranti nelle fasce di reddito imponibile
desunte dalla tassazione 2007 ed indicate all'art. 81a cpv. 1 LCAMal potevano
inoltrare la loro domanda di aiuto sino alla fine di marzo 2010 e ciò per i
motivi esposti nelle considerazioni precedenti ed alla luce
dell'interpretazione letterale della norma.
L'istanza
va allora considerata intempestiva.
2.10. Alla luce di
quanto ritenuto nelle considerazioni del punto precedente occorre esaminare se
il ritardo sia giustificato come vuole l’art. 11 cpv. 2 Reg. LCAMal.
Questo
Tribunale ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla
luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere. Nei casi
giudicati in precedenza è già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno
a fronte di una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere
considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002, inc.
36.2002.5), così come non è stato considerato quale motivo sufficiente
l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di
due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002, inc.
36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia
è stata considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei
coniugi X. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva
comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente
a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato
l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora
rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto
giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età
dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua
inesperienza (STCA 12 settembre 2002 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6
ottobre 2005 (inc. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è
stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista
non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella
sentenza 3 ottobre 2005 (36.2005.112) il Tribunale ha
considerato che:
" Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza formulata da X. X.
tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005, redatta e trasmessa
all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato giustificato.
Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la negligenza
nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu il ritardo nella trasmissione
viene ricondotto alla ambiguità della decisione formulata dalla Cassa alla
domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie, laddove la decisione
accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della famiglia regolarmente
assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato più sopra, è un concetto
giuridico specifico della LCAMal, circostanza che all’avv. X. padre del
ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in altri termini i coniugi
compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto che comunque i figli sono
tali unicamente sino al compimento dei 18 anni, successivamente vengono considerati
persone sole (ancorché conviventi con i genitori od in formazione). Se ne deve
dedurre che la decisione 31 agosto 2004 trasmessa all’avv. Y. X., che aveva
redatto ed inoltrato la domanda di sussidio 4 agosto 2004 per sè e per la
moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda 2004 di X. era stata
sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa altrimenti che come
indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò anche a fronte della
pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale decisione relativa ai suoi
sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente (annunciati) … all’assicuratore
malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe comunque – nel 2004 – potuto e
dovuto lamentare la mancata notifica della decisione formale relativa ai sussidi
di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la … mancata notifica della decisione
sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai termini della decisione 31 agosto 2004
emessa in favore dell’avv. Y. X. non solo non costituisce promessa od impegno
dell’amministrazione tale da giustificare la buona fede degli assicurati, ma
neppure valida giustificazione del ritardo nell’inoltro dell’istanza."
Sempre
nella sentenza 3 ottobre 2005 citata, a proposito del tema della mancata
trasmissione dei formulari per la richiesta dell’aiuto sociale, si rilevava poi
come:
" La mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della
domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il
ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge
già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio
ai potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della
decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto
annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a
dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.
(…)
L’invio dei formulari a chi non è destinato a
beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un
potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in
virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che precedono
(in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78).
Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli
estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale omissione della
trasmissione a potenziali interessati del modulo per la richiesta di sussidio
non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio
(in questo senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe
all’assicurato – cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale conducono
– gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le
cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio."
Si
aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 (inc. 36.2005.124)
l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme
applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in
parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il
ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi dell’assicurazione
malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti considerato che:
"
L’adozione di modalità diverse in altri cantoni
non può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore
malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati
esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."
Nella
sentenza del 17 ottobre 2005 (inc. 36.2005.86) il Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni ha inoltre ritenuto:
" (…) la motivazione che soggiace al ritardo è costituita dal convincimento,
o meglio dalla certezza della madre della ricorrente, di avere tempestivamente
inoltrato la domanda ancora nel 2004. La mancata ricezione degli atti,
l’eventuale smarrimento degli stessi od il mancato corretto invio, non
assurgono palesemente a motivo giustificante il ritardo. Se la prova
dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente prodotta, e
l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora l’inoltro di una
nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato smarrimento della
documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da considerare motivo
sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non recepita
dall’amministrazione non permette di giustificare l’omissione dell’atto o suo ritardo.”
Il TCA
nemmeno ha considerato come motivo giustificativo il fatto che l'assicurato
fosse tossicodipendente - con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel
periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa
malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata
di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è
stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche
per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla
riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006, 36.2006.16). Alla
medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un
lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo
il parto. Queste difficoltà non avrebbero comunque impedito di compilare e
spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo
(STCA dell'11 ottobre 2006, 36.2006.113).
Nella
sentenza 15 febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario
impegnato a Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli
studi nella capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel
caso il motivo, non attinente alle capacità di gestire le problematiche
amministrative per periodi prolungati, non era stato ritenuto.
Nel caso
giudicato il 13 febbraio 2007 il trasferimento in Ticino dal Canton Sciaffusa
di un assicurato con la sua famiglia qualche mese prima della scadenza del
termine per l'inoltro della domanda di sussidio non era stato ritenuto
giustificante il ritardo (inc. 36.2006.225). Non diversamente è stata
considerata l'assenza dei documenti da annettere alla domanda. Nell'inc.
36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio 2007) l'assenza della tassazione di
riferimento - siccome non ancora emessa - non é stata ritenuta elemento
sufficiente (analogamente al caso giudicato con la sentenza 15 gennaio 2007,
inc. 36.2006.216). Insufficienti, ancora, i gravi motivi di salute che attanagliavano
la madre di un assicurato da oltre un anno (sentenza 8 febbraio 2007, inc.
36.2006.244). Anche il pensionamento intervenuto già l'anno precedente il
periodo del sussidio non ha permesso ad un assicurato di giustificare il suo
ritardo per la domanda inoltrata l'anno stesso (sentenza 17 gennaio 2007, inc.
36.2006.232).
Nella
sentenza 25 maggio 2007 la dimenticanza della scadenza del termine per una
persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro in maniera
certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità, non è
stato ritenuto sufficiente (inc. 36.2007.55), ciò analogamente al caso di una
giovane donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con
notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un’epoca di concreta difficoltà
(sentenza 21 maggio 2007 inc. 36.2007.50).
Nella
sentenza del 16 agosto 2007 (inc. 36.2007.86+108) il Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni ha evidenziato, nel caso di una giovane che, confrontata con la
grave malattia di due strette congiunte, di cui una domiciliata all’estero, con
necessità di impegnativi viaggi, parenti poi mancate, e la grande prostrazione
seguita a tali eventi, non ha ritenuto giustificato il ritardo nella
presentazione della domanda di sussidio ritenendo che:
"
Come appare dalla giurisprudenza riassunta al
punto precedente la malattia, e la morte ad essa conseguente, di un congiunto,
anche quando imponga trasferte impegnative e soggiorni all'estero prolungati,
non sono tali da giustificare il ritardo nell'inoltro delle domande in
questione. … la richiesta del sussidio è procedura amministrativa semplice che
comporta un impegno contenuto ed impone di allegare pochi documenti. La
redazione dell’istanza comporta quindi onere contenuto anche per chi è meno
avvezzo alle questioni amministrative. L’inoltro di una istanza incompleta non
causa poi necessariamente declaratoria di irricevibilità ma, salvaguardato il
termine d’inoltro, permette (rispettivamente impone all’amministrazione di
domandare) suo successivo completamento mediante produzione dei documenti non
ancora reperiti.
Pur con tutto il rispetto dovuto per le
tribolazioni, le preoccupazioni e le sofferenze di un'intera famiglia,
duramente toccata da due gravi lutti nel giro di pochi mesi uno dall'altro,
lutti conseguenti a periodi di malattia con necessità di spostamenti anche
importanti, in concreto il ritardo … nel chiedere il sussidio non appare
giustificato e non può qui essere ritenuto.”
In un altro giudizio (inc. 36.2008.101 sentenza del 23
settembre 2008) il TCA non ha considerato giustificato in maniera sufficiente
il ritardo nell’inoltro della richiesta di aiuto sociale conseguente
all’elaborazione di una tesi di dottorato da parte della moglie ed il
completamento di studi superiori da parte del marito, ciò anche se questi
impegni venivano condotti in uno con l’attività lavorativa dei coniugi e con la
cura di un figlio.
2.11. Nel concreto
caso la motivazione che il ricorrente pone alla base del ritardo è, come
indicato nelle considerazioni di fatto, un’assenza nel periodo natalizio di
fine 2009, il fatto che il papà si è in precedenza occupato delle procedure
amministrative relative al sussidio e quindi la poca dimestichezza con tali
procedure nonché le conseguenze economicamente significative per un lieve
ritardo.
Alla luce
delle prassi di questo Tribunale, esposta nelle considerazioni precedenti, le
giustificazioni fornite da RI 1 non possono essere ritenute sufficienti. La
procedura e le formalità richieste ad un assicurato per ottenere il beneficio
della riduzione del premio assicurativo della copertura obbligatoria contro le
malattie è davvero contenuto. Il formulario, nei casi in cui
all’amministrazione sia possibile determinare anticipatamente i potenziali
beneficiari, viene spedito d’ufficio, lo stesso è comunque reperibile sia presso
l’Ufficio prestazioni della Cassa (già Ufficio dell’assicurazione malattia) che
presso le Cancellerie comunali. La reperibilità del documento è quindi data. Non
solo. La procedura è del tutto semplice, non impone di dovere far capo a terzi
esperti in materia ed è decisamente veloce. Le informazioni che occorre dare
per completare la procedura sono semplici (generalità, eventualmente
l’indicazione relativa alla formazione e concernenti la persona che provvede al
mantenimento, informazioni relative alle generalità dei figli e del coniuge,
l’indicazione dell’assicuratore malattie, la categoria professionale nonché
l’indicazione di eventuali donazioni intervenute nel corso degli ultimi 5 anni)
e non occorre produrre documentaione particolare. Procedure di questa natura
comportano un impegno temporale decisamente ridotto che può essere valutato in
qualche minuto. La trasmissione dei formulari agli assicurati che si desumono
dalla tassazione di riferimento quali potenziali beneficiari avviene, da parte
dell’amministrazione, già nel corso dell’estate dell’anno che precede quello
per il quale il sussidio è richiesto. Il formulario stesso richiama il termine
ultimo per la domanda nel 31 dicembre (in casu 2009) mentre il termine consigliato,
per la massima velocizzazione dell’esame, è quello del 31 agosto. Quindi per
formulare correttamente la domanda occorrono pochi momenti di impegno e gli
assicurati hanno a disposizione tempi lunghi (mesi). Ne consegue che un’assenza
durante il periodo natalizio dell’anno che precede quello di corresponsione del
sussidio non può essere considerato un motivo sufficiente. D’altro canto il
fatto che il papà dell’assicurato si fosse occupato in passato delle procedure
non giustifica l’inoltro tardivo. Il ricorrente è titolare di un diploma di
impiegato della logistica ed esercita un’attività lavorativa che lo fa ritenere
più che capace di affrontare le eventuali difficoltà dell’atto e che lo
responsabilizza verso i terzi. Le difficoltà economiche dell’assicurato qui
ricorrente non possono giustificare il suo ritardo, anzi avrebbero dovuto
acutizzare la sua attenzione sulla necessità di domandare tempestivamente
l’aiuto dello Stato a fronte di un onere finanziario, indubbiamente severo,
quale quello derivante dal pagamento del premio assicurativo.
2.12. Con il suo
ricorso RI 1 considera eccessiva la conseguenza (mancato riconoscimento della
riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie) per un
breve ritardo di 8 giorni.
Egli ritiene,
in sostanza, che l’art. 28 cpv. 2 LCAMal debba essere interpretato secondo lo
scopo della norma stessa ed implicitamente contesta il fatto che la norma sia
applicata alla lettera.
In
merito va evidenziato come il significato di una norma
debba essere inteso anzitutto nella sua accezione letterale. Se il testo è
chiaro, l'autorità può scostarsene solo ove esistano motivi seri per ritenere
che esso non corrisponda al vero senso del disposto in esame. Tali motivi
possono risultare dai lavori preparatori, dal fondamento e dallo scopo della
norma litigiosa, così come dalla relazione con altre disposizioni (RAMI 2001,
pag. 134, in particolare pag. 137 e segg.; DTF 126 V 105 consid. 3 con rinvii,
DTF 126 III 101, consid. 2c, pag. 104).
D'altra
parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente al senso
letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni
manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono
cioè esistere delle ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori
preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla
sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non
esprime il vero senso della disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998 nella
causa G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a, DTF
122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121 III
224 consid. 1d/aa, 412 consid. 4b, 465 consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121 V
61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF 120 V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a; 338
consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429
consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 452; Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique
VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V
5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240 consid. 4b DTF 131 V 325 c. 2.4 e 4;
9C_294/2007 c. 6 del 10 ottobre 2007. Si veda inoltre: Imboden/Rhinow/
Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137 seg.,
Nr. 21 B IV).
L'interpretazione
letterale deve dunque condurre a dei risultati manifestamente insostenibili (zu
offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen), che
contraddirebbero la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag.
228 consid. 2b).
Quando
una disposizione legale non è chiara o allorché si presta a diverse
contraddittorie interpretazioni, i lavori preparatori possono costituire un
valido aiuto per individuare il senso della norma ed evitare così
interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono una risposta
chiara, essi non sono invece utili come aiuto per l'interpretazione. In
particolare trovandosi confrontati con delle leggi relativamente recenti la
volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata. Se però
questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva
per l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni legislative è
stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di
quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale
interpretazione non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, DTF
123 V 318, DTF 115 V 349 consid. 1c con riferimento alla giurisprudenza e alla
dottrina. Vedi pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247
consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid. 5c, 116 II 415 consid. 5b
e 527 f consid. 2b).
In
concreto, il testo della legge è chiaro.
Infatti,
come emerge dall’art. 28 cpv. 2 LCAMal, l’istanza va presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza.
Ogni
altra interpretazione che va contro la lettera della norma sarebbe
inammissibile.
Del
resto ciò trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove
il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della
LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:
" I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio
l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine
degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio,
devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti)."
Non
c’è, in concreto, spazio per una diversa interpretazione.
D’altro
canto appare logico che, per motivi organizzativi amministrativi e per poter
procedere al pagamento anticipato del sussidio come impone l’art. 65 cpv. 3
LAMal, il Cantone imponga un termine fisso per l’inoltro delle richieste e
possa ritenere tardive le domande che giungano oltre tale termine.
In merito
nella sentenza 9 gennaio 2006, inc. 36.2005.141, ripresa successivamente nelle
sentenze 15 febbraio 2007 inc. 36.2006.228, 29 settembre 2008 in re V. inc. 36.2008.111 e 17 ottobre 2008 inc. 36.2008.113, il Tribunale cantonale delle Assicurazioni
ha evidenziato come:
" il
TCA ha accertato che, per quanto concerne la procedura applicabile nell’ambito
della richiesta di sussidio, i Cantoni, per i motivi che seguono, godono di
ampia autonomia e possono pertanto adottare le norme procedurali necessarie
senza violare il diritto federale.
Per l’art. 65 LAMal i
Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica
modesta. Il Consiglio federale può estendere la cerchia degli aventi diritto a
persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio in Svizzera, ma vi
soggiornano per un lungo periodo. Le riduzioni dei premi sono fissate in modo
che i sussidi annui della Confederazione e dei Cantoni di cui all’articolo 66
siano versati integralmente. I Cantoni provvedono affinché nell’esame delle
condizioni d’ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare
dell’assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti. Stabilita
la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle
riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in
anticipo il loro obbligo di pagare i premi. I Cantoni informano regolarmente
gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi. Gli assicuratori sono
tenuti a collaborare oltre quanto previsto nell’articolo 82 capoverso 3, purché
siano adeguatamente indennizzati dai Cantoni. I Cantoni forniscono alla
Confederazione i dati anonimi concernenti gli assicurati beneficiari così da
permettere di verificare l’attuazione degli scopi di politica sociale. Il
Consiglio federale emana le necessarie disposizioni.
Per il principio della forza derogatoria
del diritto federale di cui all’art. 49 cpv. 1 Cost. il diritto cantonale deve
sempre cedere il passo al diritto federale nei campi che la Costituzione o un decreto federale urgente hanno deciso essere di competenza della
Confederazione e che quest’ultima ha effettivamente disciplinato. Questo
principio esclude tuttavia ogni regolamentazione cantonale solo nelle materie
che il legislatore federale ha inteso disciplinare in modo esaustivo, i Cantoni
conservando la competenza, quando tale non è il caso, di emanare disposizioni
di diritto pubblico i cui fini e mezzi prospettati convergono con quelli
previsti dal diritto federale (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 3.2;
DTF 127 I 68 consid. 4a, 126 I 78 consid. 1; cfr. riguardo al previgente art. 2
Disp. Trans. vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma,
DTF 125 I 375 consid. 4a, 433 consid. 3b, 480 consid. 2a, 114 Ia 355 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
Giusta l’art. 117 Cost. la Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni.
L’assicurazione malattia è quindi di competenza federale, tuttavia alcuni
compiti sono stati delegati ai Cantoni (cfr. sull’ammissibilità di questo tipo
di delega: Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 5a ed., Zurigo
2001, cifra marg. 1151-1152, 1155-1156), come ad esempio la riduzione dei premi
per gli assicurati di condizione economica modesta (STFA del 22 ottobre 2002, K
102/00, consid. 4; art. 65 LAMal; Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte sul Meno 1996, pag. 4-5, in cui vi è un elenco delle competenze delegate ai cantoni; cfr. con riferimento all’art. 34bis
vCost., Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, pag. 252). Secondo la dottrina,
inoltre, le competenze cantonali indicate nella LAMal e nell’OAMal non sono
esaustive, vi è quindi spazio per una completazione da parte dei Cantoni
(Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, pag. 5).
In simili condizioni si deve concludere
che l’assicurazione malattia non è disciplinata esaustivamente dal diritto
federale e che alle condizioni indicate sopra i Cantoni possono emanare
disposizioni (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4).
Va ancora rammentato che con STFA del 3
maggio 2005, pubblicata in DTF 131 V 202, al consid. 3.2.2., il TFA ha
rammentato che la giurisprudenza considera che i Cantoni dispongono di una
grande libertà per quanto concerne la regolamentazione della riduzione dei
premi, nel senso che possono definire autonomamente la nozione di “assicurati
di condizione economica modesta” (cfr. anche DTF 122 I 343).
Per quanto concerne la procedura
applicabile alla richiesta di ottenere dei sussidi, i cantoni godono pertanto
di una grande autonomia. Nella misura in cui la legge cantonale prescrive
l’obbligo, tranne casi particolari, di chiedere il sussidio entro l’anno precedente
la corresponsione del medesimo, esso non viola il diritto federale preminente.
Tant’è che l’art. 65 cpv. 3 seconda frase LAMal prevede che, stabilita la
cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle
riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in
anticipo il loro obbligo di pagare i premi. Ossia che le decisioni vengano
prese prima dell’inizio del diritto al sussidio, ciò che è possibile unicamente
se l’assicurato fa valere il suo diritto l’anno precedente l’inizio del
versamento del sussidio.
In concreto la norma di diritto cantonale
non entra in conflitto con …(il) diritto federale e va dunque tutelata.”
Non
v’è motivo, in questa sede, per scostarsi da tali considerazioni. La norma cantonale
deve trovare applicazione siccome non in contrasto con il diritto federale e la
stessa va interpretata secondo il suo tenore letterale.
Ne
discende che la decisione impugnata che dichiara tardiva l’istanza va di
conseguenza confermata, mentre il ricorso deve essere respinto senza carico di
tasse e spese al ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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