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Decisione

36.2010.9

Frontaliere non esercita diritto d'opzione. Decisione intimata in Italia per raccomandata senza avviso di ricevimento. Reclamo tardivo. Accertamento della Cassa della data e correttezza dell'intimazio

13 aprile 2011Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

2.6. In concreto il ricorrente

ammette esplicitamente di essere stato correttamente informato (si veda il

verbale d’udienza al proposito) del diritto di opzione concesso in particolare

con la sanatoria del giugno 2008 ed ammette pacificamente di non avere esercitato

il suo diritto d’opzione poiché ha mal compreso lo stesso, egli riteneva

infatti che, non optando sarebbe rimasto vincolato esclusivamente al regime

sanitario del suo paese di residenza e non a quello del luogo di lavoro. Egli

non ha quindi, nonostante debita informazione (come nel caso deciso dal TF il

18 febbraio 2011,9C_211/2010 c. 3), esercitato il suo diritto d’opzione (al

contrario del caso giudicato dal TF, ed appena citato, dove l'esercizio del

diritto era invocato ma non dimostrato in assenza di ricevimento da parte

dell’autorità cantonale del formulario predisposto). In concreto RI 1 contesta

le conseguenze della sua affiliazione al sistema svizzero, in particolare a

livello economico.

2.7. Alla luce

dell’internazionalità della fattispecie e dell’applicazione dell’ALC come

evocato nei passaggi che precedono, occorre verificare se l’amministrazione

abbia agito correttamente ed abbia validamente intimato la propria decisione al

qui ricorrente all’estero. In merito all’intimazione delle decisioni deve qui

essere fatto esplicito rimando al regolamento n. 574/72 nella versione

aggiornata come rammenta l’art. 95 a LAMal al suo capoverso 1. Ebbene tale

regolamento, all’art. 3, prevede (sotto la marginale: “Organismi di

collegamento – Comunicazioni tra le istituzioni e tra beneficiari e

istituzioni”) che:

" 1. Le

autorità competenti possono designare degli organismi di

collegamento, abilitati a comunicare

direttamente tra loro.

2. Ogni istituzione di uno Stato membro ed ogni persona che risiede

o che dimora nel territorio di uno Stato membro può rivolgersi all’istituzione

di un altro Stato membro direttamente o tramite gli organismi di collegamento.

3. Le

decisioni e altri documenti rilasciati da un’istituzione di uno Stato membro e

destinati a persona che risiede o dimora nel territorio di un altro Stato

membro possono essere notificati direttamente all’interessato per lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno."

Il successivo

art. 4 del medesimo Regolamento specifica poi quali siano le “istituzioni”

che possono emanare decisioni notificandole direttamente all’interessato “per

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno” come impone l’art. 3 cpv. 3

appena riportato. La norma fa riferimento agli allegati dello stesso regolamento

574/72. L’allegato 2 specifica quali siano le “istituzioni di ciascuno Stato

membro” e, per la Svizzera, prevede, per quanto riferibile alla malattia ed

alla maternità: l’assicuratore secondo la legge federale sull’assicurazione

malattie, presso cui è assicurata la persona interessata.

La

giurisprudenza si è occupata del tema dell’art. 3 cpv. 3 del Reg. 574/72 in una

sentenza 8C_511/2008 del 6 luglio 2009, pubblicata in DTF 135 V 293 e seguenti,

dove l’Alta Corte ne ha escluso l'applicazione alle autorità giudiziarie.

Esclusa l’applicazione della norma ai Tribunali, la questione a

sapere se la stessa vada applicata all’amministrazione cantonale nell’ambito di

cui qui si tratta è stata risolta dal TF nella sua sentenza pubblicata in DTF

136 V 295 cons. 5.8. dove l’Alta Corte ha ritenuto

" … sia che si consideri la comunicazione del 12 giugno 2008 come una

decisione individuale-concreta o diffida o come altro documento ai sensi dell'art. 3 n. 3 del

Regolamento 574/72 (contrariamente alla tesi sostenuta dall'UFAS, l'UAM,

diversamente da un'autorità giudiziaria [DTF

135 V 293 consid. 2.2.3 pag. 295; decreto citato K 18/04 consid.

2.1.2 in fine], può senz'altro essere considerato un'istituzione ai sensi di

tale disposto, trattandosi di un'autorità incaricata di applicare, almeno in

parte, la legislazione in materia [art. 1 lett. n del Regolamento

1408/71])."

2.8. In ottica

procedurale processuale va ribadito che la procedura dinanzi al Tribunale delle

assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale

accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il

giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice

delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o

di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e

completo i fatti giuridicamente rilevanti.

Questo

principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo

delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2

con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989 pag. 12; Spira, Le

contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in:

Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo

obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti

si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere

ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza

o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le

conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a;

RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92;

DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni

tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).

Su questi

aspetti, si veda in particolare: Duc,

Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,

Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere

Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung

der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

L'obbligo

di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione

delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere

della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del

conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC

prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il

suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

Con

sentenza del 18 settembre 2001 (K 202/00, consid. 3b), il

TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha affermato:

" (…)

Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces

dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé

d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués,

faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence

de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125

III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe

inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère

pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui

voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264

consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à

l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.

3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe

selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en

faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b;

DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."

In senso

analogo, Borghi/Corti, op. cit.

pag. 90.

2.9. Per quanto

attiene la notifica delle decisioni e l'inoltro di atti ed istanze nei

confronti dei quali il ricorrente ha espresso delle lamentele, va evidenziato

che i Tribunali, ed in particolare l'allora Tribunale Federale delle

Assicurazioni, hanno sviluppato nel corso degli anni un'abbondante

giurisprudenza.

Occorre

anzitutto rilevare come l'onere della prova dell'avvenuta notifica di una decisione

giudiziaria incombe all'autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con

riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso

di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid.

2a). L'andamento organizzativo di una spedizione da parte dell'autorità

amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in

particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid.

3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per

esempio: corrispondenza con l'autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123

consid. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente

che la prova sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza preponderante

(DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la perenzione dei

contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag.

166).

In una

sentenza del 22 febbraio 1993 pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale

delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di stabilire che la

tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve essere determinata

con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio mediante raccomandata) e

che in simili casi, la regola della verosimiglianza preponderante, usuale nel

diritto delle assicurazioni sociali, non è applicabile.

In una

successiva sentenza del 28 febbraio 1995 pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995

pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza ha precisato che la giurisprudenza

citata (DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la tempestività di atti

processuali, ma non invece nell'ambito dell'amministrazione di massa (ad esempio:

l'emanazione di decisioni in materia di contributi) dove è applicabile

l'abituale criterio della probabilità preponderante. Va comunque osservato che,

anche in questa seconda occasione, in assenza di un invio raccomandato, il TFA,

pur applicando il criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto non

avvenuta la notifica della decisione alla data indicata dall'amministrazione

(per una critica della giurisprudenza federale, anche con riferimento al DTF

120 V 37, cfr. U. Kieser in: AJP

1995 pag. 1091-1092).

A questo

proposito va rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa

E.K. AG, il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui

che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una

ricevuta postale), beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se

l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a

lei fornire la prova delle proprie affermazioni.

Nella

sentenza del 14 dicembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta

Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di

prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la

notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono effettivamente

dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario

dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in generale di

stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice

presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare

che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la

prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme

delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve

richiami (STCA del 22 luglio 2005, inc. 36.2005.3 e 4).

Con

sentenza 2C_711/2008 del 7 novembre 2008 il TF ha affermato:

"

1.

Par arrêt du 25 août 2008, le Tribunal cantonal

vaudois (Cour de droit administratif et public) a rejeté le recours de

X.________, contre la décision du Département de l'intérieur du 21 décembre

2007 prononçant son expulsion administrative.

Par acte daté du 24 septembre 2008, X.________,

agissant par l'intermédiaire d'un avocat-stagiaire, a formé un recours en

matière de droit public contre cet arrêt, qu'il a déclaré avoir reçu le 26 août

2008. Le délai de recours auprès du Tribunal fédéral (art. 100 al. 1 LTF) arrivait

ainsi à échéance le jeudi 25 septembre 2008. Cet acte, accompagné d'une lettre

du mandataire du recourant datée du 25 septembre 2008, n'est toutefois parvenu

au Tribunal fédéral que le lundi 29 septembre 2008. L'enveloppe qui le contenait, porte l'inscription manuscrite "LSI"; elle est

affranchie à 5 fr. 50, comme un courrier inscrit. Le cachet postal apposé est

un sceau interne (1300) du centre de tri d'Eclépens et mentionne une date, dont

le deuxième chiffre est illisible, soit 2...09.08.

Considerandi

2.

Invité à faire parvenir un moyen de preuve

approprié, notamment le récépissé postal attestant de l'expédition en temps

utile, le mandataire du recourant a indiqué qu'à la suite d'une erreur, la

lettre avait été acheminée en courrier A et non en envoi LSI. La secrétaire de

l'étude chargée de poster cet envoi ne s'était pas aperçue de l'erreur.

L'avocat-stagiaire a invoqué sa bonne foi et a produit une déclaration sur

l'honneur de sa secrétaire, attestant qu'elle avait remis ledit courrier à

l'Office postal de St-François, à Lausanne, le 25 septembre 2008.

Après être venu examiner l'enveloppe à la

Chancellerie, le mandataire du recourant a admis que le sceau attestant de

l'envoi était illisible. Il a retenu que, comme celui-ci avait passé par le

centre de tri d'Eclepens, il avait pu être acheminé avec du retard. Ainsi, dans

la mesure où il ne pouvait être tenu responsable des erreurs commises

"(acheminement en courrier A en dépit de l'affranchissement recommandé,

retard dans l'envoi, illisibilité du cachet postal)", le recourant estime

qu'il y a lieu de retenir que le recours a bien été déposé en temps utile à

l'Office postal de St-François.

3.

3.1

Selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre

une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui

suivent la notification de l'expédition complète.

La preuve que l'acte de recours a été déposé en

temps utile appartient au recourant (ATF 119 V 7 consid. 3c/bb et cc p. 10; 98 Ia 247 consid. 2 p. 249). Une exception,

non réalisée en l'espèce, ne peut être admise que si cette preuve ne peut être

apportée en raison d'un fait qui ne dépend pas du recourant lui-même, mais dont

l'autorité est seule responsable (ATF 92 I 253 consid. 3 p. 257). Cette preuve

résulte en principe de la date de l'affranchissement postal (ATF 109 Ia 183

consid. 3 b p. 184; arrêt 1A. 254/1991 du 3 mars 1993, consid. 2b, non publié).

Toutefois, lorsque la date en question n'est pas lisible ou a été imprimée au

moyen d'une machine privée, elle ne peut pas constituer la preuve du dépôt de

l'acte dans le délai de recours (ATF 109 Ia 183 consid. 3b p. 185). L'intéressé

peut cependant l'établir par d'autres moyens de preuve, notamment en faisant

appel à des témoins (ATF 109 Ib 343 consid. 2b p. 345; 98 Ia 247 consid. 2 p.

249), étant posé que la seule déclaration de la partie concernée n'est pas

suffisante (cf. Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, ch.

1248, p. 534).

3.2

Il n'est pas contesté que le recours étant

soumis au délai de 30 jours de l'art. 100 al.1 LTF, le délai pour recourir au

Tribunal fédéral arrivait à échéance le jeudi 25 septembre 2008. Le mandataire

du recourant affirme que l'acte de recours a bien été déposé à cette date, mais

il ne peut pas produire de récépissé postal qui confirmerait ses dires. Selon

lui, l'enveloppe, affranchie comme un recommandé et portant la mention LSI,

aurait été acheminée en courrier A à la suite d'une erreur qui se serait

produite au guichet de la poste de St- François. De plus, la preuve de la

remise ne peut pas être apportée par le sceau postal, dont la date du jour de

l'envoi n'est pas visible. Quant à la déclaration sur l'honneur de la

secrétaire, attestant qu'elle avait remis le courrier contenant l'acte de

recours dans l'affaire X.________ "à l'Office de Poste de St-François le

25.

septembre 2008, aux alentours de 18h00", elle ne saurait constituer un

témoignage indépendant (ATF 109 Ib 343 consid. 2b p. 345). Ce témoignage

provient en effet de la personne même qui aurait procédé à la remise au guichet

postal et ne peut donc pas être pris en considération. Contrairement à ce que

prétend le mandataire du recourant sur ce point, il ne s'agit nullement

d'apprécier la bonne foi des personnes en cause, mais du respect des principes

touchant au délai de recours. Or, en ce domaine, on ne peut se contenter d'une

vraisemblance, mais l'on doit exiger une preuve stricte (ATF 119 V 7 consid. 3c/bb p. 10).”

2.10

In concreto

il signor RI 1 ha ricevuto la decisione soggetta ad impugnativa mediante

reclamo con invio per raccomandata senza avviso di ricevuta del 1° ottobre

2009.

Intimata il giorno stesso della sua redazione la decisione è stata

recapitata al qui ricorrente, come accertato in corso di istruttoria da parte

dell’amministrazione, il 5 ottobre 2009. L’accertamento non è stato contestato

da parte di RI 1. Anche se l’amministrazione cantonale non ha rispettato

l’obbligo di intimare la decisione, come imposto dalle norme ricordate in

precedenza, mediante un invio raccomandato accompagnato da un modulo di avviso

di ritorno (il cui scopo é quello di accertare e permettere di comprovare

l’avvenuta intimazione dell’invio ad una precisa data) l’assicurato non può

trarne nessun vantaggio concreto visto che l’amministrazione è comunque stata

in grado di fornire la precisa prova dell’avvenuta ricezione e di determinarne

con precisione la data.

La prova

dell’avvenuta intimazione della decisione spettava all’amministrazione e la

dimostrazione che la decisione é entrata nella sfera di possesso del ricorrente

il 5 ottobre 2009 è contenuta nel doc. XXIV/2.

Il fatto

che agli atti non sia quindi prodotto un avviso di ricevuta di ritorno non è,

nella fattispecie in esame, di aiuto per il ricorrente. Va ribadito che la

prova dell’intimazione personale ad RI 1 con la determinazione della data

precisa, è agli atti. Ne consegue che, dalla data di intimazione poi accertata

dall’amministrazione nel 5 ottobre 2009, decorreva il termine per

l’impugnativa. Alla luce di ciò la formulazione del reclamo il successivo 23

novembre 2009, e quindi a quasi 50 giorni dall’intimazione, rende palesemente

tardiva l’impugnativa. Ne consegue che l’amministrazione ha correttamente

dichiarato irricevibile, per tardività, il reclamo. La decisione impugnata é di

conseguenza corretta ed il ricorso presentato a questo Tribunale va respinto

senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni

dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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