36.2010.90
Richiesta di assunzione dei costi del trattamento "Fivete" respinta poiché le assicurazioni complementari non ne prevedono il rimborso
21 marzo 2011Italiano19 min
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Numero d'incarto:
36.2010.90
Data decisione, Autorità:
21.03.2011, TCA
Titolo:
Richiesta di assunzione dei costi del trattamento "Fivete" respinta poiché le assicurazioni complementari non ne prevedono il rimborso
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE ALL'ASSICURAZIONE MALATTIA
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE MALATTIA
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
art. 18 CO
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.90
cs
Lugano
21 marzo 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 21 luglio
2010 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto
A. AT
1, nata nel 1969, è affiliata presso CV 1 per l’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie (doc. 1).
Dal
19 maggio 2009 al 16 giugno 2009 l’interessata si è sottoposta a trattamenti
contro l’infertilità presso l’Ospedale Regionale __________ di __________ (doc.
A5).
In
seguito ad uno scambio di corrispondenza con il Dr. med__________, il 22
settembre 2009 l’assicuratore ha informato AT 1 che non avrebbe rimborsato una
fattura di fr. 4'000 dell’Ospedale Regionale __________ di __________ per
prestazioni eseguite il 6 luglio 2009, trattandosi di costi per una
fecondazione in vitro (FIVETE) non a carico dell’assicurazione obbligatoria
(doc. 8).
Dopo
aver effettuato ulteriori accertamenti l’assicuratore, il 24 settembre 2009, ha inoltre chiesto all’__________ il rimborso di prestazioni già pagate per fr. 428.40 poiché,
essendo in relazione con il medesimo trattamento, erano state erroneamente
conteggiate (doc. 9).
B. Il
23 marzo 2010 CV 1, dopo aver preso atto di una visita di AT 1 presso il dr.
med. __________, FMH ginecologia e ostetricia, ha interpellato lo specialista
(doc. 10). Con risposta del 20 aprile 2010 il dr. med. __________ ha
diagnosticato la presenza di una sterilità secondaria su fattore meccanico e
cervicale ed ha indicato: “inizio del trattamento presso il mio studio in
febbraio 2010, è stato fatto un ciclo di fecondazione in vitro con prelievo di
ovociti l’8 marzo 2010 e transfer embrionale il 10 marzo 2010. L’__________ al
secondo giorno del ciclo era nella norma e risale al mese di Gennaio 2010, al
momento no sono previsti altri trattamenti. La paziente non è rimasta incinta
le possibilità di successo sono nella norma” (doc. 11).
C. Con
scritto del 5 maggio 2010 l’assicuratore ha informato il dr. med. __________
che “la fecondazione in vitro e il trasferimento d’embrione (FIVETE) non
figurano nel catalogo delle prestazioni rimborsate dall’assicurazione
obbligatoria delle cure (allegato 1 dell’Ordinanza sulle prestazioni
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie). Non possiamo
pertanto intervenire in merito al trattamento in questione. Tuttavia,
all’infuori di questo contesto, la nostra assicurazione assume i costi per gli
altri trattamenti ginecologici contro la sterilità, al massimo quattro
settimane prima del prelievo dei follicoli e non prima di due settimane dopo
l’ultima FIVETE. Di conseguenza, rettificheremo tutte le fatture relative a
questo trattamento” (doc. 13).
Sempre
il 5 maggio 2010 l’assicuratore ha scritto all’__________ informandolo che le
fatture del 30 novembre 2009 e del 31 dicembre 2009, per complessivi fr.
421.60, dopo esame dell’incarto, non sono a carico dell’assicuratore e ne ha
chiesto il rimborso (doc. 14).
D. Il
7 maggio 2010 AT 1 si è rivolta all’assicuratore, dicendosi meravigliata del
contenuto dello scritto del 5 maggio 2010 indirizzato al dr. med. __________ ed
affermando di non condividerlo. L’interessata ha in particolare fatto valere di
aver subito 4 anni fa, per motivi medici (malattia), un indispensabile
intervento di asportazione delle tube di falloppio ed a seguito di questo grave
intervento per potere avere un figlio deve far capo alla fecondazione in vitro
“FIVETE”. Non riuscendo a capire per quale motivo la Cassa non rimborsa
interamente i costi della fecondazione “FIVETE” provocata da una precedente
malattia e neppure i semplici esami di routine che servono al dr. med. __________
per stabilire se è in buona salute ed in grado di sottoporsi alla FIVETE,
l’assicurata ha quindi chiesto l’emanazione di una decisione formale motivata
(doc. 15).
E. Con
decisione formale dell’8 giugno 2010, confermata dalla decisione su opposizione
del 6 luglio 2010, l’assicuratore, rammentato che ai sensi dell’art. 3
dell’Allegato 1 dell’OPre la FIVETE non è a carico dell’assicurazione
obbligatoria e richiamata la giurisprudenza federale in materia, ha ribadito il
rifiuto di assumersi i costi del trattamento e delle analisi connesse.
F. Con
ricorso/petizione del 21 luglio 2010 AT 1 è tempestivamente insorta contro la
predetta decisione su opposizione (doc. I). L’insorgente rammenta di aver
deciso di sottoporsi alla fecondazione in vitro, detta FIVETE, su consiglio del
proprio ginecologo, dr. med. __________ e di non comprendere il motivo per il
quale l’assicuratore si rifiuta di rimborsare i costi del trattamento e degli
esami di “routine” che sono serviti al proprio ginecologo per verificare il suo
stato di salute.
Richiamata
l’intera documentazione ed evidenziato di essere stata tenuta a sottoporsi alla
fecondazione in vitro per motivi medici (a causa dell’asportazione delle tube),
la ricorrente chiede al Tribunale di verificare l’agire della Cassa sia per
quanto concerne il rifiuto di rimborsare i costi del trattamento sia per quanto
riguarda il rimborso di fatture già pagate.
G. Con
risposta del 6 settembre 2010 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. III).
H. L’8
settembre 2010 l’insorgente ha presentato ulteriori osservazioni, ribadendo di
aver dovuto far capo alla fecondazione in vitro per motivi medici e di non
capire per quale motivo gli esami di routine (analisi del sangue, ecc.) che
normalmente sono rimborsati, in questo caso non sono stati pagati. Secondo la
ricorrente, l’assicuratore non avrebbe preso posizione in merito (doc. V).
L’interessata
rileva inoltre che ancora di recente, dopo l’introduzione del ricorso,
l’assicuratore, senza indicarne i motivi, non ha rimborsato i costi di due
medicamenti (FertiFol e Idrocortisone).
Infine
AT 1 si dice perplessa del fatto che in un primo tempo le sono state rimborsate
le spese per il trattamento e poi gliene è stata chiesta la restituzione e
chiede al Tribunale di verificare l’agire della Cassa.
I. Con
replica del 4 ottobre 2010, alla quale ha allegato una presa di posizione del
proprio medico di fiducia, l’assicuratore ha ribadito le sue argomentazioni
(doc. IX).
L. L’8
ottobre 2010 l’insorgente ha presentato ulteriori osservazioni (doc. XI).
L’interessata rileva di aver ricevuto un conteggio del 26 luglio 2010 secondo
cui deve restituire fr. 1'964.95, cui era allegato un conteggio con la
richiesta di restituire fr. 639.85 per un totale di fr. 2'604.80, da cui sono
stati dedotti fr. 62.50 e di aver chiesto di poter restituire l’importo
ratealmente. Dopo aver ricevuto uno scritto dall’assicuratore che le permetteva
il rimborso di fr. 429.20 al mese, in data 27 settembre 2010 ha ricevuto un nuovo conteggio tramite il quale deve restituire ancora fr. 2'138.70, senza
tuttavia capire esattamente di cosa si tratta.
L’insorgente
chiede che la Cassa sia obbligata a farle avere un conteggio degli importi da
restituire con indicata la causale (doc. XI).
M. Pendente
causa le parti hanno chiesto la sospensione della causa per cercare di
addivenire ad un accordo transattivo (doc. XIII e seguenti).
N. Con
decreto del 27 ottobre 2010 il giudice delegato del TCA ha sospeso la
trattazione della causa fino al 31 dicembre 2010 (doc. XIV).
O. Il
25 novembre 2010 l’insorgente ha tuttavia chiesto al TCA di emanare una
sentenza tramite la quale sia verificato il corretto agire della Cassa,
allegando la proposta di transazione (doc. XV).
P. Il
16 dicembre 2010 l’assicuratore ha informato il Tribunale che l’insorgente ha
completamente soluto il debito relativo al trattamento “FIVETE”. Per cui la
causa, così come una decisione formale di restituzione ai sensi dell’art. 25
LPGA “vengono a decadere, perché sono senza oggetto” (doc. XVII).
Q. Il 10
gennaio 2011 l’insorgente ha prodotto ulteriori osservazioni e, con riferimento
alla sentenza federale 9C_864/2007 del 20 aprile 2008, ha rilevato che nel caso di specie il pagamento non ha reso privo di oggetto il ricorso (doc.
XIX).
R. Il
13 gennaio 2011 il TCA ha scritto all’assicuratore, rilevando che dagli atti
emerge come la ricorrente sia stata sottoposta a due trattamenti “FIVETE” nel
2006 e nel 2007 e, con riferimento alla sentenza federale K 107/05 del 25
ottobre 2005, ha assegnato un termine di 5 giorni per indicare se i due
precedenti trattamenti sono stati pagati e, in caso di risposta positiva, se la
ricorrente, prima di iniziare il terzo trattamento, è stata informata circa il
rifiuto di ulteriori rimborsi (doc. XXI).
S. Con
scritto del 19 gennaio 2011 l’assicuratore ha affermato che nel caso della
sentenza K 107/05 del 25 ottobre 2005 gli assicurati hanno richiesto la presa a
carico di trattamenti di fecondazione assistita (inseminazione artificiale
uterina) e il numero 3 dell’allegato 1 dell’OPre prevede che tali trattamenti
sono presi a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure al massimo per
tre cicli di terapia per gravidanza. L’insorgente chiede invece la presa a
carico di trattamenti di fecondazione in vitro e trasferimento d’embrione
(FIVETE), che non sono riconosciuti dalla LAMal. In concreto l’assicuratore nel
luglio 2009 ha, per la prima volta, avuto dubbi sui trattamenti di fertilità
dell’assicurata ed ha chiesto un rapporto al dr. med. __________, che ha
confermato il trattamento “FIVETE” del luglio 2009, ma anche nel 2006 e nel
2007. La Cassa sostiene che le prestazioni del 2006 e del 2007 non permettevano
di concludere che ci fossero stati trattamenti di “FIVETE”, poiché una fattura
che menziona una consultazione per la fertilità non significa necessariamente
che l’assicurata ha fatto una “FIVETE”. Inoltre i medicamenti per la fertilità,
che sono a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure sono prescritti
anche al di fuori dei trattamenti di “FIVETE”. La fattura del 30 luglio 2009
dell’Ospedale di __________ menziona invece espressamente che si tratta di
“FIVETE” ed è la prima e sola fattura ricevuta dall’assicuratore che lo
menziona espressamente. L’insorgente non ha inoltre mai chiesto se i
trattamenti “FIVETE” fossero a carico della LAMal. Prima del mese di luglio
2009 l’assicuratore non aveva le informazioni sufficienti per ritenere che
l’assicurata avesse subito dei trattamenti “FIVETE”. Il 12 agosto 2009 la
ricorrente è stata informata che tali trattamenti non sono coperti dalla LAMal
(doc. XXII).
T. Il
25 gennaio 2011 l’assicurata ha nuovamente preso posizione, trovando strano che
l’assicuratore abbia scoperto solo nel 2010 che le cure che stava facendo erano
relative a “FIVETE” (doc. XXIV).
U. Con
scritto del 1° febbraio 2011 il TCA ha interpellato il dr. med. __________,
richiamando tutte le fatture inviate all’assicuratore ed inerenti i primi due
trattamenti di “FIVETE” e chiedendogli per quale motivo tra il secondo ed il
terzo trattamento è trascorso circa un anno e mezzo ed infine se in quel lasso
di tempo (dicembre 2007 – giugno 2009) sono state emesse ulteriori fatture
all’assicuratore relative al medesimo o ad altri trattamenti (doc. XXVI).
V. Con
risposta del 4 febbraio 2011 lo specialista ha evidenziato che il motivo del
tempo trascorso tra il 2° ed il 3° tentativo non è dato da una questione medica
bensì da una libera scelta della coppia ed ha allegato la documentazione
richiesta (doc. XXVIII).
Z. Il
9 febbraio 2011 le parti sono state sentite nel corso di un’udienza di
discussione da cui è emerso:
" Il
Giudice consegna alle parti il doc. XXVIII con i relativi allegati ossia tutte
le fatture trasmesse dal dott. __________ con lo scritto del 4 febbraio scorso.
Il doc. 10
rispettivamente 11 e il doc. 18 rispettivamente 19 sono fatture che, contrariamente
alle altre, sono state trasmesse direttamente dall'__________ alla sig.ra AT 1.
La signora conferma di
avere poi trasmesso questi documenti all'assicuratore che li ha conteggiati, li
ha pagati e quindi ha preteso la restituzione.
Il Giudice chiede
all'assicuratore di volere cortesemente verificare i conteggi eseguiti a fronte
delle fatture 11 e 19 rispettivamente 10 e 18.
Il Giudice precisa
che, per quanto desumibile agli atti, la sig.ra AT 1 invoca sostanzialmente il
principio della buona fede perché le prestazioni delle cure di cui ha
beneficiato tramite il dott. __________ negli anni 2006-2007 sono state pagate
dalla Cassa senza contestazione.
In questo senso viene
fatto riferimento implicitamente ad una STFA del 25.10.2005 K 107/05.
La sig.ra conferma di
avere pagato ratealmente quanto reclamava la Cassa per impedire che maturassero
interessi e anche per non avere sospesi e poter cambiare cassa a fine 2010.” (doc. XXIX)
AA. In
assenza di una qualsiasi presa di posizione da parte dell’assicuratore, il 21
febbraio 2011 il TCA gli ha assegnato un termine scadente il 28 febbraio 2011
per presentare le osservazioni richieste in merito alla documentazione
consegnata nel corso dell’udienza ed in particolare sulle fatture di cui ai
doc. 11 e 19 (doc. XXX).
BB. Il
23 febbraio 2011 la Cassa ha affermato di aver verificato tutte le fatture
rilevando che parte delle medesime (doc. 10-11, 18-19 e 37-38) sono state
indirizzate dall’__________ all’assicurata e non alla cassa malati,
contrariamente alle altre fatture. Le 3 fatture indicano espressamente il
trattamento di “FIVETE”, rispettivamente 08.11.2006, 12.12.2007 e 24.10.2009.
L’assicuratore contesta di aver ricevuto le citate fatture da parte
dell’assicurata per il rimborso. Per la Cassa l’insorgente non è in grado di
comprovare, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, che le ha
effettivamente inviate. L’unica fattura ricevuta dall’assicuratore per i
trattamenti “FIVETE” è quella del 06.07.2009 di fr. 4'000.--, inviata dall’assicurata
alla cassa malati nel mese di luglio 2009 (doc. XXXI).
CC. La
presa di posizione è stata trasmessa alla ricorrente che si è riconfermata
nelle precedenti osservazioni (doc. XXXII e XXXIII).
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2. Con
il ricorso/petizione l’insorgente ha anche inoltrato ricorso contro la
decisione su opposizione del 6 luglio 2010 di CV 1 (cfr. doc. I).
L’impugnativa
verrà esaminata nell’ambito dell’incarto parallelo (inc. 36.2010.89).
Oggetto
della presente sentenza sono unicamente le prestazioni derivanti
dall’assicurazione malattie complementare.
3. Secondo
quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le
malattie comprende l'assicu-razione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e
l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal si applica
soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni complementari
offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in particolare, in
applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto
d'assicurazione (LCA).
Giusta l'art. 85 cpv.
2 della legge federale sulla sorveglianza delle imprese d'assicurazione del 17 dicembre 2004 (LSA)
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2010, applicabile in concreto (cfr.
anche art. 404 CPC in vigore dal 1° gennaio 2011), per le controversie relative
alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale malattie, i Cantoni prevedono una procedura
Fatti
semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.
In ambito cantonale, la
LCAMal all'art. 75 cpv. 1 prevede che le contestazioni relative alle
assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate
da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal
TCA.
In
concreto, non v'è dubbio che la
vertenza in esame concerne un contratto d’assicurazione complementare retto dalla
LCA e praticato da un assicuratore sociale autorizzato all’esercizio ai sensi
della LAMal.
Infatti,
con sentenza 36.2010.77 del 31 maggio 2010 questo Tribunale ha già avuto modo
di stabilire, con riferimento anche alla sentenza 36.2004.85 del 21 marzo
2005, che il TCA è competente a decidere nel merito di una
petizione contro un assicuratore che seppur non pratica le assicurazioni
sociali fa parte di un gruppo assicurativo che “tradizionalmente” le
esercita (cfr. sentenza 36.2004.85 del 21 marzo 2005).
__________ Il
TCA deve pertanto entrare nel merito della petizione.
Nel
merito
4. Nel
caso di specie l’interessata con la petizione chiede al tribunale di volerle
spiegare per quale motivo la “FIVETE” non è riconosciuta dalle
assicurazioni complementari e per quale motivo ha dovuto restituire delle
prestazioni già rimborsatele.
Per
quanto concerne il secondo aspetto, rilevato che le prestazioni le erano state
pagate per il tramite delle assicurazioni sociali, anche la restituzione
soggiace alle norme della LAMal ed è stata esaminata in tale ambito (cfr.
sentenza odierna, inc. 36.2010.89), Su questo punto la petizione si rivela
irricevibile.
Circa
il rifiuto di rimborsare i costi della “FIVETE” e delle prestazioni
annesse, va invece evidenziato quanto segue.
5. L’attrice
ha concluso 3 assicurazioni complementari: __________, cfr. doc. 1).
A
norma dell’art. 1 delle condizioni generali per le assicurazioni malattia e
infortunio complementari del __________ (di seguito: CGA) fintanto che le
disposizioni contrattuali non prevedono deroghe, il contratto d’assicurazione è
sottoposto alle prescrizioni della Legge federale sul contratto d’assicurazione
(LCA) del 2 aprile 1908. La proposta d’assicurazione, la polizza
d’assicurazione, le CGA, le condizioni particolari come pure le convenzioni
particolari costituiscono le basi del contratto d’assicurazione.
Per
l’art. 2 CGA l’assicurazione copre principalmente le conseguenze economiche
della malattia, della maternità e dell’infortunio. Alcune condizioni
particolari d’assicurazione danno la possibilità agli assicurati di rinunciare
ad uno o più dei rischi precitati.
6. Per
Considerandi
quanto concerne l’assicurazione combinata d’ospedalizza-zione, l’art. 6.1 delle
condizioni particolari categoria __________ prevede, a proposito delle
prestazioni assicurate, che in caso d’ospedaliz-zazione l’assicuratore prende a
carico le spese di trattamento e la diaria giornaliera conformemente alla
classe d’assicurazione scelta. Le prestazioni concesse da questa categoria d’assicura-zione
sono in complemento all’assicurazione obbligatoria delle cure.
Considerato
che in concreto l’attrice fa valere prestazioni ambulatoriali e non
stazionarie, questo tipo di assicurazione non entra in linea di conto.
L’interessata
non può neppure far valere prestazioni derivanti dall’assicurazione __________,
avendo chiesto il rimborso di prestazioni eseguite nel nostro Paese. Infatti
questo tipo di copertura è valido in tutto il mondo esclusi la Svizzera ed il
Liechtenstein (art. 2.1 delle condizioni particolari categoria __________, con
l’eccezione delle prestazioni volontarie di vaccinazione, cfr. art. 2.2 delle
condizioni particolari categoria __________).
Per
quanto concerne l’assicurazione __________, l’art. 3.2 delle condizioni particolari
categoria __________ prevede che “le prestazioni concesse dalla presente
assicurazione sono in complemento a quelle dell’assicurazione obbligatoria
delle cure”.
Per
l’art. 5.1 prima frase delle condizioni particolari categoria __________ “nei
limiti previsti dalle presenti condizioni, l’assicuratore rimborsa le spese non
prese a carico dall’assicurazione obbligatoria delle cure se le prestazioni
fornite sono prescritte da un medico o da una persona debitamente autorizzata e
riconosciuta dall’assicuratore”.
A
norma dell’art. 5.2 delle condizioni particolari categoria __________
l’assicuratore versa le prestazioni elencate nel citato articolo e nei limiti
previsti dalla tabella di cui all’articolo 6.
Il
TCA con sentenza odierna (inc. 36.2010.89), ha negato all’attrice il diritto di
beneficiare del rimborso delle prestazioni derivanti dalla fecondazione in
vitro “FIVETE” e delle prestazioni connesse per i motivi ivi elencati a
cui questo Tribunale rinvia. Nella lista di cui all’art. 5.2 e nella tabella di
cui all’art. 6 delle condizioni particolari categoria __________ non figurano
prestazioni per le cure in caso di “FIVETE”.
Per
cui la richiesta dell’assicurata di condannare l’assicuratore a pagare i costi
della “FIVETE” e degli esami connessi (unico oggetto della petizione
insieme ai rimborsi di cui si è già detto in precedenza; cfr. doc. I: “(…) non
mi spiegano chiaramente perché la “Fivete” non è riconosciuta né dalla
copertura assicurativa obbligatoria né dalle coperture complementari da me
sottoscritte” e “ho anche chiesto alla cassa (senza mai ricevere una
chiara risposa) di spiegarmi perché molti esami di “routine” che servivano al
mio medico curante (…) o non mi sono stati pagati o, dopo essere stati pagati,
li ho dovuti rimborsare (…)” e “(…) chiedo che il Tribunale, richiamati
dalla cassa malati tutti i documenti che mi riguardano che concernono questa
cura “Fivete” (e anche le coperture assicurative da me stipulate) verifichi se
è vero quanto afferma la cassa per rifiutarmi le spese e addirittura per farmi
pagare indietro delle fatture”), va respinta.
7.
Il
valore di causa è rappresentato dal conteggio delle prestazioni inerenti la “FIVETE”
per il periodo dal 30 giugno 2009 al 6 giugno 2010 di cui al doc. XVII per un
totale di fr. 10'696.80.
L’importo
di fr. 30'000 per poter inoltrare un ricorso in materia civile al Tribunale
federale in funzione del valore litigioso non è pertanto raggiunto (art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF).
Secondo l'art. 49 cpv.
2.
LSA, i tribunali svizzeri trasmettono gratuitamente alla FINMA una copia di
tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto
d'assicurazione; s'impone perciò di notificare alla FINMA anche la presente
sentenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.La petizione, nella misura in cui è
ricevibile, é respinta.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
alle parti ed alla FINMA, Berna.
Contro il presente
giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in
3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Nelle cause di
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta almeno a:
a. Fr. 15'000.- nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di
locazione;
b. Fr.
30'000.- in tutti gli altri
casi.
Quando il valore
litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il punto precedente, il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione
è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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