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Decisione

36.2010.91

Esonero dall'obbligo assicurativo in Svizzera di un frontaliere residente in Italia. Decisione annullata sulla base della sentenza federale 9C1040/2009 del 7 dicembre 2010 (cfr. anche sentenza 9C1042/

10 gennaio 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La Cassa di compensazione verserà fr. 400.-- (se dovuta, IVA

inclusa) al ricorrente a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

Considerandi

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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