36.2010.91
Esonero dall'obbligo assicurativo in Svizzera di un frontaliere residente in Italia. Decisione annullata sulla base della sentenza federale 9C1040/2009 del 7 dicembre 2010 (cfr. anche sentenza 9C1042/
10 gennaio 2011Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2010.91
Data decisione, Autorità:
10.01.2011, TCA
Titolo:
Esonero dall'obbligo assicurativo in Svizzera di un frontaliere residente in Italia. Decisione annullata sulla base della sentenza federale 9C_1040/2009 del 7 dicembre 2010 (cfr. anche sentenza 9C_1042/2009 pubblicata in DTF 136 V 295)
AFFILIAZIONE D'UFFICIO IN SVIZZERA
DIRITTO DI OPZIONE
FRONTALIERI
art. 1o let. b/aa cf. 3 ALC
art. 3 cpv. 3 CEE 574/72
art. 2 cpv. 6 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.91
cs
Lugano
10 gennaio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 luglio 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 9 luglio 2010
emanata da
Cassa cantonale di compensazione
Ufficio dei contributi, Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto ed in diritto
che RI
1, cittadino __________ residente a __________, nato nel 1978, è attivo presso
la __________ di __________ ed è al beneficio di un permesso G per frontalieri
dal 2007,
con
decisione del 10 febbraio 2009 l’Ufficio dell’assicurazione malattia (dal 1°
febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi), ha
affiliato d’ufficio RI 1, con effetto dal medesimo giorno, alla __________ non
avendo esercitato il diritto d’opzione in favore del sistema sanitario del suo
Paese di residenza né entro il termine di tre mesi previsto dall’Allegato II
all’Accordo sulla libera circolazione delle persone, Sezione A, punto 1, lett.
o, cifra 3, lett. b/aa, né entro il termine del 30 settembre 2008 accordato
dall’Ufficio dell’assicurazione malattia (UAM), previa indicazione delle
Autorità federali, per sanare la situazione venutasi a creare in seguito al mancato
esercizio del diritto di opzione da parte di migliaia di frontalieri residenti
in Italia,
il
provvedimento è stato confermato, anche in seguito alle lamentele
dell’assicurato, con decisione su reclamo del 26 marzo 2009,
RI
1, rappresentato dall’RA 1, ha inoltrato tempestivo ricorso al TCA, il quale lo
ha respinto con sentenza del 9 novembre 2009 (inc. 36.2009.62),
contro
la pronunzia cantonale l’assicurato è insorto al Tribunale federale,
l’Alta
Corte, vista la moltitudine di ricorsi sullo stesso tema, con decreto del 19
gennaio 2010 ha sospeso la procedura in attesa di evadere un caso pilota (causa
9C_1042/2009),
il
23 aprile 2010 RI 1 ha informato l’istituto delle assicurazioni sociali di
essersi sposato il __________ e, facendo valere una modifica del suo stato
civile, ha chiesto di poter nuovamente esercitare il diritto d’opzione in
favore del suo Paese di residenza (doc. 1),
con
decisione del 14 maggio 2010 (doc. 2), confermata dalla decisione su reclamo
del 9 luglio 2010 (doc. 4), la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda,
l’assicurato,
sempre rappresentato dall’RA 1, è insorto al TCA anche contro la predetta
decisione su reclamo, ribadendo il suo diritto di ottenere l’esonero
dall’obbligo di assicurazione malattia in Svizzera in seguito al matrimonio
contratto nel mese di __________ (doc. I),
con
risposta del 9 agosto 2010 la Cassa cantonale di compensazione ha proposto la
reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno
riprese in corso di motivazione (doc. III),
il
7 settembre 2010 il TF ha emanato la sentenza nella causa pilota 9C_1042/2009,
accogliendo il ricorso di un frontaliero ed esonerandolo dall’obbligo
assicurativo in Svizzera (DTF 136 V 295),
sulla
base della citata pronunzia, con decreto del 22 settembre 2010, il giudice
federale dell’istruzione ha riattivato la procedura inerente RI 1,
con
sentenza del 7 dicembre 2010 il TF ha accolto il ricorso, annullato il giudizio
del TCA del 9 novembre 2009 e la decisione su reclamo dell’UAM del 26 marzo
2009 ed ha esonerato l’insorgente dall’obbligo di assicurazione malattia in
Svizzera,
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00),
nella
citata sentenza 9C_1040/2009 del 7 dicembre 2010 il TF ha rammentato le
motivazioni alla base della pronunzia pilota pubblicata in DTF 136 V 295,
affermando:
" In
quella occasione, questa Corte ha ricordato come in virtù del diritto di
opzione previsto convenzionalmente, le persone residenti in Italia e che
lavorano in Svizzera possono scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari
senza attività lucrativa – in Svizzera secondo il regime di assicurazione
malattia della LAMal oppure in Italia secondo il sistema sanitario italiano,
fermo restando però che l’eventuale esenzione dall’obbligo di assicurazione in
Svizzera deve essere chiesta con una domanda che va presentata alla competente
autorità cantonale in materia di assicurazione malattia del luogo di lavoro
entro i tre mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera (Allegato
II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa e bb; DTF 136 V 295 consid. 2.3.3
pag. 300). Pur dando atto che questo termine di tre mesi non era stato
rispettato, detta Corte ha osservato che il diritto di opzione era comunque
stato ristabilito dalla successiva messa in atto della procedura in sanatoria
del giugno 2008 (DTF 136 V 295 consid. 2.3.4 pag. 301). Questa sanatoria era
motivata con la possibilità concessa dall’Allegato II ALC (Sezione A cpv. 1
lett. o cifra 3 b aa seconda frase) di rendere efficace l’esenzione dall’inizio
dell’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria quando in casi giustificati
la richiesta è presentata dopo il termine di tre mesi. Essa era inoltre
giustificata dalle difficoltà incontrate dai lavoratori frontalieri italiani
nel comprendere ed esercitare il diritto di opzione come pure dall’enorme mole
di lavoro e dai rischi di incasso che l’affiliazione d’ufficio di così tante
persone avrebbe comportato per il Cantone Ticino e gli assicuratori (sentenza
citata, consid. 3.1). Ritenuto come l’operazione avesse permesso di
“regolarizzare” il 95.8% dei frontalieri interessati che hanno optato per la
copertura sanitaria nel proprio Paese di residenza, rimaneva da verificare la
situazione di diversi lavoratori che lamentavano di non avere ricevuto alcuna
comunicazione (personale, tramite il datore di lavoro o in altro modo) prima
della loro affiliazione d’ufficio alla LAMal (sentenza citata, consid. 3.1 in fine). Alla misura in sanatoria è quindi stato riconosciuto effetto costitutivo poiché
modificando la situazione giuridica esistente e ristabilendo la facoltà di
opzione convenzionalmente scaduta, essa aveva istituito un nuovo diritto,
seppur vincolato al rispetto di un termine ben preciso. In questo modo la Corte
federale ha escluso che la sanatoria potesse essere ridotta a una semplice
comunicazione di natura meramente informativa priva di conseguenze giuridiche
(sentenza citata, consid. 5.6). Scartata l’ipotesi della semplice informazione
(che aveva per contro sostenuto il Tribunale cantonale), l’esatta natura del
provvedimento poteva a questo punto rimanere indecisa perché in ogni caso – sia
che si considerasse la comunicazione del 12 giugno 2008 come una decisione individuale-concreta
o diffida o come altro documento ai sensi dell’art. 3 n. 3 del regolamento n.
574/72, sia si volesse qualificare la sanatoria in quanto tale quale atto
generale-astratto o generale-concreto -, la sostanza non mutava. Infatti, dal
momento che la corretta notifica (o pubblicazione su un organo ufficiale) non
era avvenuta o non aveva potuto essere dimostrata, l’atto non poteva esplicare
effetti giuridici negativi (sentenza citata, consid. 5.8). Di conseguenza ci si
poteva e doveva basare sulla dichiarazione dell’insorgente che sosteneva di
essere venuto a conoscenza della possibilità di sanatoria soltanto con la
decisione di affiliazione d’ufficio (sentenza citata, consid. 5.9). Insorgente
che avendo prontamente reagito poteva dunque validamente chiedere di essere
esentato dall’obbligo assicurativo in Svizzera con effetto ex tunc, vale a dire
dall’inizio del suo ipotetico assoggettamento, anche perché con l’esibizione
della copia della tessera europea di assicurazione malattia rilasciata dalla Regione
Lombardia aveva dimostrato di essere coperto in caso di malattia sia nello
Stato di residenza sia durante un soggiorno in un altro Stato membro della
Comunità europea o in Svizzera (art. 2 cpv. 6 OAMal; sentenza citata, consid.
5.10 e 6.1).
2.
La fattispecie
sottoposta a giudizio nella presente vertenza è simile a quella esaminata nella
sentenza pilota. In mancanza della prova della notifica (o comunque della
pubblicazione su un organo ufficiale) dell’atto con cui era stata concessa la
possibilità di chiedere, in via di sanatoria, l’esenzione dall’obbligo
assicurativo in Svizzera e di optare in favore del sistema sanitario italiano,
ci si poteva pertanto basare sulle dichiarazioni dell’insorgente, alle cui
conclusioni peraltro aderisce ora anche l’amministrazione opponente. Avendo per
il resto prontamente reagito e in seguito anche esibito copia della tessera
europea di assicurazione malattia rilasciata dalla Regione Lombardia, RI 1
poteva dunque essere validamente esentato dall’obbligo assicurativo in
Svizzera.”,
alla
luce di quanto sopra, ritenuto che il TF ha già esonerato dall’obbligo di
assicurazione malattia in Svizzera il ricorrente, anche la decisione impugnata,
che trova il suo fondamento nella decisione iniziale di affiliazione d’ufficio di
RI 1 all’assicurazione malattie in Svizzera e che nega l’esonero dall’obbligo
assicurativo, va annullata,
all’assicurato,
rappresentato da un sindacato, vanno assegnate ripetibili,
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
La
decisione impugnata è annullata.
Fatti
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. La Cassa di compensazione verserà fr. 400.-- (se dovuta, IVA
inclusa) al ricorrente a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
Considerandi
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster