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Decisione

36.2010.92

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 aprile 2011Italiano65 min

Source ti.ch

Fatti

I collaboratori che si erano occupati in

precedenza del contratto con la ditta AT 1 hanno lasciato la CV 1 da parecchi

anni ormai e sono (verosimilmente, per lo più) attivi presso la concorrenza;

degli stessi non disponiamo più degli attuali indirizzi. Per preservare il

segreto aziendale – e ritenuto che comunque precedenti collaboratori, a

distanza di tanti anni, non saprebbero fornire elementi determinanti al caso,

non siamo in grado di fornirvi ulteriori nominativi oltre a quelli indicati.”

(doc. XXIV)

1.18. Il 15

dicembre 2010 si è tenuta un’udienza di discussione nel corso della quale sono

stati sentiti __________, __________ e, citato seduta stante con l’opposizione

di CV 1, __________ (doc. XXVIII).

1.19. Successivamente

le parti si sono nuovamente lungamente espresse in merito con ulteriori

osservazioni (doc. XXIX e seguenti).

in

diritto

In

ordine

2.1. Oggetto del

contendere è la natura (di diritto pubblico o di diritto privato) del contratto

assicurativo sottoscritto dalle parti, nonché il diritto della società al

pagamento delle indennità giornaliere per le inabilità lavorative di __________

ed __________, o, in via subordinata, alla restituzione dei premi versati per

il periodo dal 30 novembre 2008 al 14 luglio 2009.

A questo

proposito va evidenziato che il TCA è competente a decidere nel merito della

controversia indipendentemente dalla natura (di diritto pubblico o di diritto

privato) del contratto litigioso.

Infatti,

se il contratto è retto dalla LAMal questo Tribunale è competente in virtù

dell’art. 1 cpv. 1 Lptca secondo il quale il TCA giudica come istanza unica i

ricorsi in materia di assicurazioni sociali federali ai sensi dell’art. 57

della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (in seguito LPGA) e le azioni in materia di previdenza professionale.

Se per contro il contratto è retto dalla LCA, va

evidenziato che per l'art. 85 cpv. 2 della legge federale sulla sorveglianza delle

imprese d'assicurazione del 17

dicembre 2004 (LSA) nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2010, applicabile

in concreto (cfr. anche art. 404 CPC in vigore dal 1° gennaio 2011), per le controversie

relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale malattie, i Cantoni prevedono una procedura

semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.

In ambito cantonale la LCAMal all'art. 75 cpv. 1 prevede

che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione

sociale contro le malattie praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio

ai sensi della LAMal sono decise dal TCA.

Questo

Tribunale è pertanto competente a decidere nel merito dell’atto intitolato

“petizione” del 26 luglio 2010 (doc. I).

Nel

merito

2.2. Le parti

hanno concluso, da ultimo, con effetto dal 1° gennaio 2008, un’assicurazione

contro la perdita di guadagno in caso di malattia alla quale si applicano le

condizioni generali edizione 2004 dell’assicuratore (doc. 2, di seguito: CGA).

La

polizza prevede il versamento dell’80% del salario, dopo un periodo di

differimento di 30 giorni, per una durata delle prestazioni di 720 giorni in un

periodo di 900 giorni, con computo del tempo di attesa ed un’aliquota del

premio del 3.97%.

In

precedenza le parti avevano sottoscritto altri contratti, in parte simili (cfr.

plico doc. 4).

A norma

dell’art. 2 CGA il contratto si compone del testo contrattuale firmato, delle

CGA e delle condizioni particolari. A complemento è applicabile la LCA.

In

concreto le parti divergono innanzitutto circa la natura del contratto. L’attrice

sostiene di aver voluto concludere un contratto retto dalla LAMal, la convenuta

sostiene invece che le parti hanno sottoscritto una convenzione retta dalla

LCA.

2.3. Per

costante giurisprudenza al contratto d’assicurazione si applicano i principi

generali dell’interpretazione dei contratti, tanto più che la legge speciale

non contiene disposizioni particolari in proposito: l’art. 100 cpv. 1 LCA

rinvia infatti al diritto delle obbligazioni e, di riflesso, al Codice civile

(sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2; DTF 118 II 342 consid. 1a

pag. 344). Dovendosi determinare il contenuto di un contratto d’assicurazione e

delle condizioni generali che ne formano parte integrante, il giudice deve,

come per ogni altro contratto, ricorrere in primo luogo alla cosiddetta

interpretazione soggettiva, ovvero ricercare la “vera e concorde volontà dei

contraenti”, se del caso in modo empirico, basandosi su indizi (art. 18 cpv. 1

CO; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, cfr. anche sentenza

4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1). Se non gli è possibile stabilire

tale reale volontà, oppure se constata che uno dei contraenti non ha compreso

la reale volontà espressa dall’altro, il giudice ricercherà il senso che le

parti potevano e dovevano attribuire alle reciproche manifestazioni di volontà

(principio dell’affidamento: sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid.

3.1; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 129 III 118

consid. 2.5; 126 III 119 consid. 2a; 122 III 118 consid. 2a). Punto di partenza

di tale interpretazione è l’espressione letterale del contratto; il giudice

dovrà tuttavia tener conto delle circostanze che hanno caratterizzato la

conclusione del contratto (DTF 127 III 444 consid. 1b; 125 III 305 consid. 2b).

Sarebbe infatti errato attribuire un’importanza decisiva ai termini utilizzati

dalle parti, seppur chiari; dall’art. 18 cpv. 1 CO traspare che non si può

erigere a principio l’assioma che in presenza di un testo chiaro si debba

escludere il ricorso ad altri mezzi d’interpretazione; sebbene una clausola

contrattuale possa apparire a prima vista chiara ed indiscutibile, il fine

perseguito dalle parti, ma anche altre circostanze possono lasciar intendere

che l’espressione verbale non restituisca pienamente il senso dell’accordo

concluso (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 128 III 212

consid. 2b/bb, consid. 3c). Sussidiariamente, all’interpretazione di clausole

redatte esclusivamente dall’assicuratore ed alle clausole generali prestampate

trova applicazione il principio “in dubio contra stipulatorem”, in virtù del

quale esse vanno lette a sfavore di chi le ha redatte, dunque dell’assicuratore

(DTF 122 III 118 consid. 2a). L’art. 33 LCA ne è un’espressione (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 115 II 264 consid. 5a). Perché questa regola venga

applicata non basta, tuttavia, che le parti discordino sul significato da

attribuire ad una dichiarazione; questa deve effettivamente prestarsi a

differenti interpretazioni, ed inoltre deve essere impossibile, in assenza di

altri mezzi d’interpretazione, dissipare altrimenti il dubbio venutosi a creare

(DTF 122 III 118 consid. 2d; 118 II consid. 1a).

2.4. Va ancora

evidenziato come con sentenza 4C.6/2007 del 5 aprile 2007 l’Alta Corte ha

affermato:

" La

controversia verte principalmente sull'interpretazione della clausola

contrattuale concernente la condizione alla quale è stato subordinato

l'esercizio del diritto di compera.

(…)

3.2 In concreto è in particolare litigioso il significato della

condizione per l'esercizio del diritto di compera, così definita: "se al

momento dell'esercizio egli conduce ancora personalmente l'azienda

agricola".

La convenuta spiega che mediante questa condizione essa mirava

chiaramente a escludere l'uso e la gestione da parte di terzi del nucleo

dell'azienda, dove lei continuava a vivere insieme al marito; si era pertanto

impegnata a vendere il fondo a condizione che al momento dell'esercizio del

diritto di compera "il fulcro dell'azienda del padre, con stalla, fienile

e annessi nonché con la casa d'abitazione dove i genitori vivono sotto lo

stesso tetto con il figlio [fosse] stato utilizzato e gestito dal figlio".

Ora, il fatto che nel 2003 la stalla e altre rimesse fossero utilizzate da

altre persone indica che la condizione pattuita non è stata ossequiata, donde la

sua opposizione all'adempimento del contratto. La decisione diversa dei giudici

cantonali, secondo i quali per esercitare il diritto di compera bastava che

l'attore facesse il contadino e conducesse personalmente l'azienda agricola, è

- secondo la convenuta - lesiva del diritto federale giacché i giudici, senza

spiegarne i motivi, si sono discostati dalla regola della priorità

dell'interpretazione soggettiva e hanno proceduto a un'interpretazione

oggettiva della clausola contrattuale.

Si tratta di una censura manifestamente infondata.

3.3 I giudici cantonali hanno infatti ritenuto che non vi fosse

motivo di scostarsi dal testo chiaro della clausola contrattuale, attestante la

reale volontà delle parti al momento della stipulazione del contratto. Essi

sono giunti a questa conclusione riferendosi principalmente alla deposizione di

D.________ - coinvolto nell'allestimento dell'accordo ora controverso - il

quale ha dichiarato che "l'intenzione dei contraenti era che il tutto

rimanesse assieme e che appartenesse al gestore dell'azienda paterna".

L'autorità cantonale ne ha dedotto che la madre aveva "promesso all'attore

di vendergli il maggese se al momento dell'esercizio del diritto di compera

questi avesse fatto il contadino e condotto personalmente la fattoria paterna".

Più avanti i giudici cantonali hanno ribadito che "la testimonianza di

D.________ è indizio che lascia concludere alla vera volontà della madre e

questa collima col testo della condizione posta".

Alla luce di quanto appena esposto è fuori di dubbio che la

giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale attorno all'art. 18 cpv. 1 CO

è stata applicata correttamente, perché la clausola contrattuale litigiosa è

stata interpretata correttamente secondo il metodo soggettivo.

3.4 L'interpretazione soggettiva di un contratto, come detto al

consid. 3.1, pertiene al fatto, deriva dall'apprezzamento delle prove ed è

insindacabile nella giurisdizione per riforma. Per il Tribunale federale la

volontà delle parti è pertanto quella accertata nella sentenza impugnata, secondo

la quale i contraenti volevano che il podere di famiglia rimanesse unito e di

proprietà del gestore dell'azienda paterna, ma non avevano precisato il modo in

cui questa avrebbe dovuto essere gestita, né escluso cambiamenti futuri; ciò

significa che il figlio non avrebbe necessariamente dovuto coltivare né

utilizzare di persona tutti i fondi.

Tutte le argomentazioni che presuppongono uno stato di fatto

diverso e che disquisiscono su quella che sarebbe stata l'intenzione della

convenuta al momento della conclusione del contratto, si avverano di

conseguenza inammissibili.”

2.5. Per quanto

concerne le condizioni generali va ancora rilevato che in virtù dell'art. 3 cpv. 1 LCA (nella versione in vigore

fino al 31 dicembre 2006) esse devono essere inserite nel formulario di

proposta rilasciato dall'assicuratore o consegnate al proponente prima ch'egli

abbia inoltrato il formulario contenente la sua proposta. Da

ciò deriva, come evidenziato da dottrina (Carrė,

Loi fédérale sur le contrat d'assurance,

Losanna 2000, pag. 120 ad art. 3 LCA; Viret, Assurances-maladie complémentaires et

loi sur le contrat d'assurance, in: Recueil de travaux en l'honneur de la

Société suisse de droit des assurances, ed. IRAL 1997,

pag. 666 segg., in particolare pag. 673) e giurisprudenza (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2), che le condizioni generali d'assicurazione sono parte

integrante del contratto d'assicurazione.

Come rammenta Vincent Brulhart, Droit des Assurances privées,

Stämpfli 2008 n° 263 e segg. (pag. 120 e segg.), il contenuto del

contratto può essere di principio determinato liberamente ed é, il più delle

volte, fissato nelle condizioni generali preformulate. Si tratta

di "conditions contractuelles qui règlent les droits et les obligations

des contractants…fixent l'étendue de la couverture" (V. Brulhart, op.

cit., n° 26-4). La dottrina ricorda che l'uso di condizioni generali é

la regola in materia di contratto d'assicurazione:

"

De fait, l'utilisation des conditions générales est

indissociable de la technique d'assurance." (V. Brulhart, op. cit., n°

267)

La tecnica d'assicurazione

(si veda l'autore citato no. 15 e segg. della sua opera) si fonda sulla legge

dei grandi numeri ed il calcolo delle probabilità, da ciò la necessità di

considerare un grande numero di eventi simili per dedurne le probabilità di

sopravvenienza futura con necessità di definire convenientemente il rischio e

le condizioni della sua assunzione da parte dell'assicuratore. Questi motivi,

in uno con la necessità di mantenere i costi amministrativi degli assicuratori

ridotti (V. Brulhart, op. cit.,

n° 270 pag. 121) conducono all'offerta di prodotti standardizzati, con rischi e

garanzie uniformati "…ce qui intervient par l'utilisation de conditions

contractuelles préformulées" (V.

Brulhart, op. cit., n° 271, pag. 121).

Come indicato le CGA, che

non hanno qualità di norme giuridiche, reggono il contratto solo se vengono

integrate nello stesso.

La legge

sul contratto d'assicurazione non definisce il contratto che regola.

L'assicurazione è una convenzione per la quale, a fronte del versamento di un

premio, l'assicuratore si impegna - in caso di realizzazione di un rischio

aleatorio previsto - a garantire la sua controparte delle conseguenze

dell'evento. Si tratta di un contratto sinallagmatico, successivo poiché

esplica i suoi effetti nel tempo ed è generalmente, come rileva parte della

dottrina (V. Brulhart, op. cit., n° 399) un contratto d'adesione siccome elaborato,

redatto e stampato dall'assicuratore prima della sua conclusione, ciò che ha

per effetto che il prenditore d'assicurazione aderisce, in genere senza

discussione delle clausole, all'elaborato dell'assicuratore.

Di per sé

il contratto d'assicurazione non è sottoposto ad alcuna condizione di forma e

può essere concluso oralmente o per atti concludenti (Willy König,

Schweizerisches Privat-versicherungsrecht, 3a ed. Berna 1967 pag. 69 e

DTF 112 II 245).

Se il contratto

d'assicurazione non è sottoposto a condizioni di forma anche la proposta

assicurativa ne è svincolata (V.

Brulhart, op. cit., n° 404 e n° 262) pur potendo le parti convenire

altrimenti. Per quanto attiene alle CGA, definite da Erns Kramer e Bruno

Schmidlin, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Tomo IV, 3 ed.,

Berna 1986, pag. 177-178, quali forma di legislazione emanata dall'economia

privata o di legislazione senza legislatore, le stesse regolano il contratto

nella misura in cui siano, come detto, integrate nello stesso.

Se è ammissibile la conclusione

di un contratto d'assicurazione per "facta concludentia", deve

essere ammessa la possibilità di modificare il contratto stesso rispettivamente

le CGA con le medesime modalità.

2.6. Nel caso di

specie, al fine di determinare la volontà soggettiva delle parti al momento

della conclusione del contratto, il TCA ha chiesto loro di fornire i nominativi

delle persone che hanno partecipato alla sua perfezione ed ai suoi rinnovi nel

corso del tempo (doc. XIX e XX).

Preso

atto che il contratto assicurativo litigioso è stato da ultimo modificato il 1°

gennaio 2008 (cfr. doc. 2), in sostituzione di altri contratti analoghi

sottoscritti in precedenza, il TCA, sulla base delle risposte fornite dalle

parti, ha sentito __________, collaboratore di CV 1 e da inizio 2011 attivo

presso un altro gruppo assicurativo, __________, direttore con firma

individuale della ditta AT 1 e, seduta stante e con l’opposizione di CV 1, __________,

partner di __________.

__________

ha affermato di aver iniziato a lavorare per la convenuta nel marzo 2006,

quando era appena “subentrato un cambio nell’ambito del contratto”. Il

teste ha evidenziato che “il precedente contratto era un contratto

cosiddetto integrale sotto il cappello giuridico della LCA ma non prevedeva

specificatamente quelle estensioni che si richiamano ai principi della LAMal

che sono poi state riconosciute con il contratto successivo, contratto con

estensione LAMal” ed ha precisato come “questa modifica contrattuale si

è resa necessaria perché l’estensione di diritti analoghi a quella della LAMal

è imposta dal contratto nazionale Mantello e dal CCL.” Il consulente ha

evidenziato che “la Compagnia non offre, dalla mia entrata perlomeno, una

copertura LAMal vera e propria” e che “il prodotto LCA estensione LAMal

era già esistente al momento della mia attività a partire almeno dall’aprile 2006” (doc. XXVIII).

Da parte

sua __________, direttore con firma individuale della ditta AT 1, sentito in

qualità di parte, ha precisato che “il contratto IPG esiste almeno dal 1997 ed

in occasione del suo rinnovo nel corso del 2005 io mi sono affidato ad __________

perché la problematica diventava di difficile gestione dal profilo giuridico e

tecnico” ed ha sottolineato come “in virtù del contratto collettivo

avevo la necessità di ottenere una copertura LAMal ed ero convinto di aver

ottenuto una copertura LAMal”. L’interessato ha precisato che “è stato

con intervento di __________ nel dicembre 2005 e quindi con effetto del 2006

che il contratto è cambiato nel senso che da quell’anno la copertura è passata

da copertura integrale da copertura con estensione LAMal. Interlocutore

era il sig. __________ che io non ho mai incontrato.” (doc. XXVIII).

Dalle

affermazioni dell’assicuratore e dalla deposizione di __________ emerge che la

volontà soggettiva della convenuta era quella di concludere un contratto

assicurativo retto dal diritto privato.

Questa

volontà soggettiva diverge da quella dell’attore il quale avrebbe invece voluto

concludere un contratto assicurativo retto dalla LAMal.

Essendoci

una divergenza tra le volontà delle parti in merito alla natura del contratto

assicurativo, occorre di conseguenza ricorrere all’interpretazione oggettiva,

secondo il principio dell’affidamento, ovvero secondo il senso che ogni

contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni

dell’altro nelle circostanze concrete (cfr. sentenza 4A_468/2008 del 20

febbraio 2009, consid. 2.4.1).

Come

visto, dovendosi procedere all'interpretazione di dichiarazioni scritte, ci si

riferisce in primo luogo al tenore delle stesse (DTF 129 III 702 consid. 2.4.1 pag. 707). La

presenza di un testo chiaro non esclude tuttavia la possibilità di ricorrere ad

altri criteri d'interpretazione. Dall'art. 18 cpv. 1 CO emerge infatti che le

parole adoperate, quand'anche chiare, non sono necessariamente determinanti e

che, al contrario, un'interpretazione puramente letterale è proibita. Anche se

il tenore di una clausola contrattuale appare a prima vista chiaro, dalle altre

condizioni menzionate dal contratto, dallo scopo perseguito dalle parti oppure

ancora da altre circostanze può dunque risultare che il testo della menzionata

clausola non restituisca con esattezza il senso dell'accordo (DTF 130 III 417 consid. 3.2

pag. 425). Oltre al testo ed al contesto in cui sono state formulate le

dichiarazioni delle parti, vanno prese in considerazione - nella misura in cui

sarebbero riconoscibili anche per un terzo - le circostanze che hanno preceduto

o accompagnato la stipulazione del contratto (DTF 128 III 265 consid. 3a con

rinvii; BGE 131 III 377 S. 383 sull'interpretazione oggettiva delle dichiarazioni

delle parti cfr. anche CORBOZ, Le contrat et le juge, in Le contrat dans tous

ses états, Berna 2004, pag. 269 segg., in particolare pag. 273-276). Va ancora rammentato che quando l’assicuratore, al momento di

concludere un contratto, presenta delle CGA, manifesta la volontà di impegnarsi

secondo i termini di queste condizioni. Quando una volontà reale concordante

non è stata constatata occorre domandarsi come il destinatario di questa

manifestazione di volontà poteva comprenderla in buona fede. Ciò conduce ad

un’interpretazione oggettiva dei termini contenuti nelle condizioni generali

anche se ciò non corrisponde all’intima volontà dell’assicuratore (DTF 133 III

675, consid. 3.3).

2.7. Nel caso di

specie, procedendo all’interpretazione delle clausole contrattuali secondo il

principio dell’affidamento, che permette d’imputare ad una parte il senso

oggettivo della sua dichiarazione o del suo comportamento anche se ciò non

corrisponde alla sua intima volontà (DTF 130 III 417 consid. 3.2, DTF

129 III 118 consid. 2.5, DTF 128 III 419 consid. 2.2, DTF 127 III 444 consid. 1b;

non ci si deve scostare dal senso letterale del testo adottato

quando non c’è alcuna ragione seria per ritenere che non corrisponda alla

volontà della parti; DTF 129 III 118 consid. 2.5; DTF 128 III 265 consid. 3a)

emerge che il contratto assicurativo è retto dal diritto privato.

Nella

polizza assicurativa figura il riferimento all’art. 12 LCA circa il termine per

contestarne il contenuto in caso di divergenza, le CGA del 2004, parte integrante

del contratto, prevedono espressamente all’art. 2.2 che a complemento del testo

contrattuale, delle CGA e delle Condizioni particolari d’assicurazione, è “applicabile

la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)”.

Ciò vale

in ogni caso per quanto concerne le convenzioni successive al 1° gennaio 2006

che fanno tutte riferimento alle CGA del 2004 (cfr. plico doc. 4).

A questo

proposito dalle tavole processuali risulta che il 17 gennaio 2006 le parti

hanno sottoscritto un’offerta per “l’assicurazione d’indennità giornaliera

in caso di malattia per aziende”, dove si sono accordate, tra l’altro,

circa l’applicabilità delle CGA “edizione 1.2004”, e dove figura che se

la proposta “viene ritornata alla CV 1 firmata, entro il periodo

indicato, la stessa ha valore di proposta, ai sensi dell’art. 1 e seguenti

della Legge sul contratto d’assicurazione (LCA)” (doc. 6). A pagina 7,

prima delle firme, viene inoltre precisato, tra l’altro, che “in caso di

risposta incompleta o non veritiera, in virtù delle disposizioni

d’assicurazione e della legge sul contratto d’assicurazione (LCA), la CV 1 ha

il diritto di recedere dal contratto”. Da rilevare ancora che l’attrice ha

scelto la variante 2, denominata “copertura con estensione ai sensi della

LAMal”.

Successivamente,

nel corso del mese di dicembre 2007, le parti hanno rinnovato il contratto

(doc. F). L’attrice ha nuovamente scelto la variante denominata “copertura

integrale con estensione LAMal”. Le pagine 5 e 6 dell’offerta, sottoscritta

dall’attrice ed intitolata “informazione ai clienti secondo la LCA”

contengono numerosi riferimenti al diritto privato ed in particolare le

informazioni richieste dal nuovo art. 3 LCA. Anche in questo caso l’offerta

contiene inoltre il riferimento all’art. 1 LCA e l’informazione secondo cui “in

caso di risposta incompleta o non veritiera, in virtù delle disposizioni

d’assicurazione e della legge sul contratto d’assicurazione (LCA), la CV 1 ha

il diritto di recedere dal contratto.” E’ stato aggiunto che il proponente

“conferma di essere stato messo a conoscenza dell’informazione ai sensi

dell’art. 3 LCA e dell’art. 45 della Legge sulla sorveglianza degli

assicuratori (LSA).”

Va

inoltre evidenziato che, se nella prima ingiunzione di pagamento del 1°

novembre 2008 sono citati sia l’art. 64a LAMal che gli art. 20 e 21 LCA, nelle

diffide successive figura solo il riferimento agli art. 20 e 21 LCA (cfr. doc.

11).

Dal

chiaro tenore delle offerte, delle polizze e delle CGA risulta pertanto senza

ombra di dubbio che il contratto litigioso è retto dal diritto privato ed in

particolare dalla LCA.

Gli

scritti di CV 1 dove figura che il contratto in essere è da intendere “con

l’estensione ai sensi della LAMal”, non sono atti a sovvertire questa

interpretazione.

Si tratta

unicamente della denominazione del contratto retto dalla LCA, così come scelto

dalla medesima attrice.

Non

spetta invece a questo Tribunale stabilire se il CNM impone la conclusione di

un contratto ai sensi della LAMal o se un contratto soggetto alla LCA che

contiene gli elementi descritti nell’art. 64 CNM è sufficiente, poiché in

concreto non si tratta di una controversia tra dipendente e datore di lavoro,

ma tra quest’ultimo e un assicuratore che non è parte del CNM (cfr. a tal

proposito anche la sentenza 36.2009.172 del 19 maggio 2010).

2.8. Accertato

che il contratto in esame è retto dalla LCA, va ora esaminato se l’assicuratore

è tenuto a versare le prestazioni pattuite per quanto concerne i due casi di

inabilità lavorativa intervenuti il 29 gennaio 2009 (__________) ed il 17

giugno 2009 (__________).

L'art. 20

LCA, a cui fa espressamente riferimento l'assicuratore nelle ingiunzioni di

pagamento dei premi non pagati, concerne l'"Obbligo della diffida.

Conseguenze della mora" dell'assicurato (cfr. nota marginale del

disposto di legge). Esso prevede che nel caso in cui il premio non sia stato

pagato alla scadenza o entro il termine di rispetto concesso dal contratto, il

debitore debba essere diffidato per iscritto a sue spese e sotto comminatoria

delle conseguenze della mora, ad effettuare il pagamento entro quattordici

giorni dall'invio della diffida (cpv. 1). Se la diffida rimane senza effetto,

l'obbligazione dell'assicuratore è sospesa a datare dalla scadenza del termine

di diffida (cpv. 3).

La LCA regola il tema della mora contrattuale in

maniera diversa rispetto alle disposizioni del Codice delle Obbligazioni (CO),

nella misura in cui non fa dipendere la validità della mora dalla data di

ricezione da parte del debitore della diffida. Nonostante il tenore della nota

marginale dell'art. 20 LCA, la diffida non è obbligatoria; essa diviene

necessaria se l'assicuratore intende ottenere la sospensione dei suoi obblighi

contrattuali (TC SG in RUA XI n. 23; TC VD in RUA VI n. 107; TC NE in RUA VI n.

113, citati in: Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, pag. 210 ad

art. 20 LCA).

Se l'assicuratore non notifica una diffida al

debitore, il primo non può liberarsi dei suoi obblighi nel caso in cui si

produca l'evento assicurato e neppure può recedere dal contratto (Kuhn/ Montavon, Droit des assurances

privées, Losanna 1994, pag. 197).

Tuttavia, l'invio di una diffida non è soggetto

ad alcun termine se non a quello di due anni previsto dall'art. 46 LCA,

trascorso il quale il diritto dell'assicuratore al pagamento del premio si prescrive

(TC VD in RUA IX n. 52; RUA III n. 95, in: Carré,

op. cit., pag. 212 ad art. 20 LCA). L'assicurato, infatti, non si trova in mora

per il solo fatto che il premio è scaduto: è necessario ancora che l'assicuratore

lo diffidi. La diffida deve informare il debitore in modo esplicito e completo

su tutte le conseguenze del ritardo nel caso in cui l'assicurato non

adempia ai suoi obblighi nel termine concessogli (Hasenböhler, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,

Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), Basilea 2001, n. 42 ad art.

20 LCA; DTF 128 III 186, in particolare consid. 2; SJ 2003 I pag. 215 e seg.).

Una diffida che non indica le conseguenze del mancato adempimento degli obblighi

è irregolare e non può produrre gli effetti che non sono stati citati (DTF 128

III 186; SJ 2003 I pag. 215 e seg.).

La legge accorda comunque al debitore un termine

legale di quattordici giorni (termine di grazia) per provvedere al

pagamento. Questo termine non inizia a decorrere dalla notifica della diffida,

ma dal momento del suo invio (STF in RUA XVIII n. 13, in: Carron, La loi fédérale sur le contrat

d'assurance, Friburgo 1997, n. 179 pag. 61; Kuhn/Montavon,

op. cit., pagg. 189-193).

Contrariamente a quanto è previsto dal CO, la

messa in mora diventa effettiva – e l'assicurato deve pure degli interessi

moratori - se, alla scadenza del termine legale, il debitore non ha ancora dato

seguito al pagamento del premio. Qualora il termine di grazia venga a scadere

infruttuosamente, gli obblighi dell'assicuratore vengono sospesi (art. 20 cpv.

3 LCA).

La sospensione dura fino al pagamento completo

del premio, oltre accessori, a meno che un'intenzione diversa risulti

dall'attitudine dell'assicuratore (DTF 112 II 463; DTF 103 II 204). Il pagamento,

o semplicemente la maturazione di un altro premio intervenuta successivamente a

quello che è stato oggetto della diffida, non hanno alcun effetto sulla

sospensione. Ad ogni modo, l'assicuratore è tenuto ad accettare il pagamento di

un premio posteriore, a meno che non intenda recedere dal contratto, possibilità

questa cui non è obbligato (DTF 103 II 204).

Infine, se l'assicuratore ha incassato il premio

corrispondente al nuovo periodo d'assicurazione, ciò non significa che egli

abbia rinunciato a ricevere i premi dovuti per i periodi anteriori e, ancor

meno, che rinunci a sospendere le proprie obbligazioni (Kuhn/ Montavon, op. cit., pag. 189 segg.).

Se, invece, il debitore adempie al suo obbligo

contrattuale versando nei quattordici giorni di tempo di cui alla diffida il

premio dovuto all'assicuratore, egli si sottrae alle conseguenze della mora. A

tal proposito si osserva che l'obbligo dell'assicuratore di versare le

prestazioni resta salvaguardato durante tutto il termine legale (termine di

grazia) per gli eventi che potrebbero sopraggiungere durante questo periodo.

Tale obbligo permane anche se, più tardi, emergesse che la diffida è rimasta

senza effetto (art. 20 cpv. 3 LCA).

Se allo scadere del termine di grazia il debitore

ha pagato solo una parte del premio scaduto, bisogna ritenere che egli non ha

adempiuto ai suoi obblighi contrattuali. In tal caso, gli obblighi

dell'assicuratore sono sospesi (art. 20 cpv. 3 LCA), anche se la parte ancora

dovuta rappresenta una piccola porzione dell'intero premio arretrato (Kuhn/Montavon, op. cit., pagg. 194 e

195). A dipendenza delle circostanze, rimangono tuttavia riservate le intenzioni

diverse dell'assicuratore (DTF 112 II 463).

Alla luce di quanto precede, dunque, quando il

premio arretrato non venga versato prima della scadenza del

termine legale di quattordici giorni, la mora del debitore diventa effettiva.

Ciò comporta la sospensione degli obblighi dell'assicuratore (art. 20 cpv. 3

LCA). Tuttavia, un contratto sospeso nei suoi effetti non equivale ad un

contratto estinto o rescisso; significa invece semplicemente che gli

obblighi dell'assicuratore sono sospesi, mentre il contratto

d'assicurazione in quanto tale resta vigente.

La sospensione degli obblighi dell'assicuratore

interviene a danno dell'assicurato che resta debitore del premio. Si ribadisce

quindi che, di regola, l'assicuratore non ha obblighi nei confronti

dell'assicurato se un evento si produce dopo la scadenza infruttuosa del

termine legale di diffida (quattordici giorni) (Kuhn/ Montavon, op. cit., pag. 198 e seg.; Hasenböhler, op. cit., nn. 19-32 ad

art. 21 LCA, pag. 334 segg.).

2.9. In concreto

il 27 settembre 2008 l’assicuratore ha chiesto all’attrice il pagamento

dell’importo di fr. 20'317.50 entro il 17 ottobre 2008 (doc. 11). La convenuta

ha diffidato l’attrice il 1° novembre 2008, assegnandole un termine di

pagamento al 25 novembre 2008. Sempre il 27 settembre 2008 CV 1 ha conteggiato

anche i premi per il periodo da ottobre a dicembre 2008 per un importo di fr.

Considerandi

20'317.55 da pagare entro il 31 ottobre 2008. In assenza di un qualsiasi versamento, l’assicuratore, dopo un primo richiamo, ha diffidato

l’attrice a pagare quanto dovuto entro il 13 gennaio 2009.

Entrambi

gli importi sono stati soluti il 19 febbraio 2009 (cfr. risposta di causa).

Infine il 3 dicembre 2008 CV 1 ha chiesto

all’attrice il pagamento di fr. 20'317.55, corrispondente a quanto dovuto per

il primo trimestre 2009. In assenza di un qualsiasi pagamento, dopo un

richiamo, l’assicuratore, in data 21 marzo 2009, ha diffidato l’attrice a versare quanto dovuto entro il 14 aprile 2009. Il pagamento è avvenuto

il 14 luglio 2009 (cfr. risposta di causa).

Nelle ingiunzioni di

pagamento figura quanto segue:

"

LCA art. 20 e 21: Se il premio non è pagato alla

scadenza o entro il termine di rispetto concesso dal contratto, il debitore

dev’essere diffidato per iscritto a sue spese e sotto comminatoria delle

conseguenze della mora, ad effettuarne il pagamento entro quattordici giorni

dall’invio della diffida. Se la diffida rimane senza effetto l’obbligazione

dell’assicuratore è sospesa a datare dalla scadenza del termine di diffida.

Quando l’assicuratore non abbia richiesto nelle vie legali il premio arretrato

entro due mesi dalla scadenza del termine fissato all’articolo 20 della

presente legge si ritiene che sia receduto dal contratto e abbia rinunciato al

pagamento del premio.”

L’attrice afferma che la messa in mora non è

avvenuta correttamente perché non specifica le conseguenze legate al mancato

pagamento entro il termine indicato.

A torto.

Infatti, l’assicuratore ha ripreso il tenore

degli art. 20 e 21 LCA, dove figura che “se la diffida rimane senza effetto

l’obbligazione dell’assicuratore è sospesa a datare dal termine della data

della diffida”.

In

concreto tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dall’assicuratore, la

sospensione non è continua dal 30 novembre 2008 al 14 luglio 2009. Infatti, con

il pagamento del 19 febbraio 2009, la sospensione è cessata, per poi riprendere

dal 14 aprile 2009 al 14 luglio 2009.

Ritenuto tuttavia che entrambe le inabilità

lavorative sono sorte quando il contratto era sospeso (29 gennaio 2009 e 17

giugno 2009), questa circostanza non è rilevante. Il pagamento successivo dei

premi fa infatti rinascere le prestazioni ex nunc esclusi comunque i rischi

realizzati (Su questi aspetti si veda V. Brulhart, op.cit., n° 563

Kuhn/Montavon, op.cit., pag. 199; DTF 6 maggio 2002 [5C_258/2001], cfr. anche

sentenza 36.2009.174 del 17 febbraio 2011).

L'art. 21

LCA prevede infatti che:

"

Quando l'assicuratore non abbia richiesto nelle

vie legali il premio arretrato entro due mesi dalla scadenza del termine

fissato all'articolo 20 della presente legge si ritiene che sia receduto dal

contratto e abbia rinunciato al pagamento del premio. (cpv. 1)

Se l'assicuratore ha richiesto il premio o l'ha

accettato più tardi, la sua responsabilità rinasce dal momento in cui il premio

arretrato venga pagato con interessi e spese. (cpv. 2)".

Qualora gli effetti del contratto siano sospesi

(art. 20 cpv. 3 LCA) e l'assicuratore non intenti una procedura esecutiva nei

due mesi che fanno seguito alla scadenza del termine di grazia, v'è la presunzione

irrefragabile – che esclude l'apporto della prova del contrario (STF in RUA

VIII n. 109, in: Carré, op. cit.,

pag. 218 ad art. 21 LCA) - che egli voglia recedere dal contratto e quindi che

rinunci al pagamento del premio arretrato (TComm. ZH in RUA XIV n. 33, in: Carron, op. cit., n. 194 pag. 67),

fatto comunque salvo quanto prescritto al capoverso 2 dell'art. 21 LCA.

Il contratto, ai termini dell'art. 21 cpv. 1 LCA,

si estingue dunque ex nunc e non ab initio. Anziché

attendere che la presunzione irrefragabile sia effettiva (presunzione di

rescissione), l'assicuratore ha la possibilità di dichiarare espressamente che

vuole recedere dal contratto. Per far ciò, egli non deve aspettare che sia

trascorso il periodo di due mesi, ma può dichiarare la sua volontà

immediatamente (Kuhn/Montavon,

op.cit., pag. 199).

Se l'assicuratore recede effettivamente dal

contratto, qualunque sia il modo in cui ciò avvenga (per dichiarazione

dell'assicuratore o alla scadenza del termine di due mesi), giusta l'art. 21

cpv. 1 LCA egli perde automaticamente ogni diritto a ricevere i premi arretrati

ed a rivendicare le prestazioni precedentemente fornite. V'è dunque una

finzione della rinuncia da parte dell'assicuratore per il recupero dei premi

arretrati (Kuhn/Montavon, op.

cit., pag. 198 e seg.; Hasenböhler,

op. cit., nn. 4-18 ad art. 21 LCA, pag. 330 segg.).

Se l'assicuratore non ha intenzione di recedere

dal contratto può pretendere dal debitore che quest'ultimo dia seguito ai suoi

obblighi. Ciò significa che può esigere dall'assicurato l'esecuzione del

contratto e quindi il pagamento del premio ormai scaduto. Onde evitare che si

crei una situazione di presunzione di rinuncia all'adempimento contrattuale

(art. 21 cpv. 1 LCA), il creditore può introdurre al competente ufficio una

procedura esecutiva atta a recuperare il premio arretrato. Il creditore deve

agire nel periodo di due mesi che ha fatto seguito alla diffida legale di pagamento.

Infatti, se in questo lasso di tempo l'assicuratore non si attiva per

recuperare il premio, sussiste la presunzione di rinuncia a recuperare il

premio arretrato (TC ZG in RUA XIX n. 30, in: Carron,

op. cit., n. 189 pag. 65).

Se l'assicuratore, trascorso il termine legale di

grazia di quattordici giorni, sceglie di ottenere il pagamento del premio - e

quindi di non rinunciare al contratto – e concede ancora del tempo all'assicurato

prima di procedere con il recupero del premio, il contratto rimane ugualmente

sospeso conformemente all'art. 20 cpv. 3 LCA (STF in RUA V n. 124, in: Carré, op. cit., pag. 220 ad art. 21

LCA).

Nell'eventualità in cui la procedura esecutiva

abbia avuto esito favorevole o che il creditore abbia accettato più tardi il

pagamento del premio arretrato comprese le spese e gli interessi moratori (art.

21.

cpv. 2 LCA) - anche se gli ammontari di questi ultimi dovessero essere

esigui (DTF 112 II 463) -, gli obblighi dell'assicuratore rinascono dal momento

in cui l'importo del premio arretrato è stato interamente pagato (ex nunc).

Il pagamento non esplica effetti retroattivi a partire da quando gli obblighi

dell'assicuratore sono stati sospesi (TD BE in RUA XIII n. 91, in: Carron, op. cit., n. 196 pag. 67).

Gli obblighi dell'assicuratore rinascono dunque

soltanto a condizione che egli abbia accettato più tardi il pagamento del

premio scaduto (Kuhn/Montavon,

op. cit., pag. 202).

Come indicato in precedenza, se l'assicuratore

accetta il pagamento del nuovo premio prima che il premio arretrato sia

stato soluto, ciò non significa che egli rinunci alla sospensione del

contratto. L'assicuratore può prevalersi della sospensione della copertura

anche se il precetto esecutivo teso al recupero del premio scaduto è notificato

dopo il pagamento del nuovo premio (DTF 103 II 204).

La sospensione della copertura assicurativa si

ripercuote sugli obblighi dell'assicuratore, e né la scadenza né il pagamento

di un premio susseguente hanno per effetto che la garanzia contrattuale fornita

dall'assicuratore torni in vigore (DTF 103 II 204, STF in RUA XIV n. 32, in: Carron, op. cit., n. 188 pag. 65). Il

rapporto d'assicurazione fra l'assicuratore e l'assicurato rinasce soltanto per

accordo delle parti (STF in RUA VIII n. 25/109, in: Carré, op. cit., pag. 218 ad art. 21 LCA). Grazie al solo pagamento,

l'assicurato non può infatti rimettere unilateralmente in vigore il contratto:

il pagamento va infatti accettato da parte dell'assicuratore (art. 21 cpv. 2

LCA).

Ne segue

che, di principio, nel caso di specie il contratto è stato validamente sospeso

dal 25 novembre 2008 (cfr. plico doc. 11, data della prima ingiunzione con la

comminatoria), fino al 19 febbraio 2009 (pagamento) e dal 14 aprile 2009 (cfr.

plico doc. 11) al 14 luglio 2009 (pagamento). Per cui tutte le inabilità

lavorative sorte in questi due periodi di sospensione non devono, di massima,

essere pagate dall’assicuratore.

Ritenuto

inoltre che quest’ultimo ha accettato entrambi i pagamenti dell’attrice,

seppure tardivi, la società non ha neppure diritto al rimborso dei premi

versati per i periodi di sospensione. Per cui la domanda tendente a condannare

l’assicuratore a restituire i premi per il periodo dal 30 novembre 2008 al 14

luglio 2009 va in ogni caso respinta.

2.10

L’attrice

accenna alla circostanza che il 29 giugno 2009 l’assicuratore l’ha informata

che il contratto presentava un risultato positivo per il periodo dal 1°

dicembre 2006 al 31 dicembre 2008 per un importo di fr. 134'493, bonificato

senza nessuna deduzione alcuni giorni dopo (doc. M e doc. I pag. 4: “L’importo

è integralmente (dunque senza deduzioni di sorta) bonificato in favore

della qui attrice”, sottolineatura del redattore), mentre la convenuta in

sede di risposta evidenzia che il diritto alle eccedenze viene stabilito

dall’assicuratore decorso il periodo di osservazione ed è erogato se viene

raggiunto un determinato risultato positivo e se i premi sono stati interamente

saldati. L’assicuratore sottolinea che nel caso di specie in mancanza di pretese

reciproche scadute, visto che il premio è finanziato anche dal lavoratore, non

ha potuto dar seguito alla richiesta di compensazione della società (doc. V,

pag. 10).

2.11

Per l’art.

120.

cpv. 1 CO quando due persone sono debitrici l’una verso l’altra di

somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse,

purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col

proprio credito. A norma dell’art. 120 cpv. 2 CO il debitore

può opporre la compensazione sebbene il suo credito sia contestato.

L’art.

122.

CO prevede che chi si è obbligato a vantaggio di un terzo non può

compensare questo debito con ciò che gli deve l’altra parte.

Per

l’art. 124 cpv. 2 CO i due crediti si riterranno allora reciprocamente estinti,

per le quantità corrispondenti, al momento stesso in cui divennero a vicenda

compensabili.

Va ancora

evidenziato che l’art. 17 cpv. 3 LCA prevede che l’assicuratore non ha diritto

di compensare i crediti che gli spettano verso lo stipulante coll’indennità

dovuta all’assicurato. Rimane ferma la disposizione dell’articolo 18 capoverso

2.

della legge per il quale nell’assicurazione per conto altrui l’assicuratore

ha diritto di esigere il pagamento del premio anche dall’assicurato, se lo

stipulante è divenuto insolvibile e non ha peranco ricevuto il premio

dall’assicurato.

Infine, la

polizza assicurativa, a proposito delle eccedenze, prevede quanto segue:

"

(…)

In caso di andamento positivo dell’assicurazione

durante un periodo di osservazione di almeno tre anni assicurativi, che devono

corrispondere a tre anni civili pieni, la CV 1 rimborsa al contraente una

partecipazione alle eccedenze.

L’eccedenza di un periodo di osservazione è la

somma che si ricava dal 70% dei premi, ridotta dei pagamenti per le

prestazioni, nonché degli oneri per riserve e accantonamenti. La CV 1 rimborsa

al contraente 60% di questa eccedenza. I premi del periodo di osservazione

devono ammontare almeno a CHF 9'000 e devono essere stati pagati.

Un’eventuale perdita non viene riportata nel nuovo periodo di osservazione.”

(sottolineature del redattore)

2.12

In concreto

dagli atti emerge che con e-mail del 10 marzo 2009 __________, segretario e

direttore con firma individuale dell’attrice, ha scritto a __________ della __________,

broker assicurativo della società, chiedendogli di attivarsi presso

l’assicuratore per disporre il riversamento delle eccedenze per il periodo

2006-2008 e meglio per compensare lo scoperto dell’ultimo trimestre 2008 con

quanto dovuto da CV 1 (cfr. doc. O).

L’11

marzo 2009 __________, dipendente della convenuta, ha scritto un e-mail a __________

di __________, affermando che “il cliente non può beneficiare delle

partecipazioni alle eccedenze per compensare i premi. Inoltre non possiamo

nemmeno anticipare per un singolo cliente il versamento delle partecipazioni”

(doc. P).

Il 29

ottobre 2009 la società ha affermato:

"

(…)

3.

L’interruzione dei pagamenti come da voi

segnalata, si basava sul fatto che a partire dal 1.01.09 la nostra impresa

aveva accomulato eccedenze per (a quel momento) ca. fr. 100'000.-- Importo che

dopo i conteggi finali è aumentato fino a fr. 136'000.--. E non trovavamo

comprensibile dover anticipare dei premi.

Attraverso il nostro broker (__________) abbiamo

cercato di trovare una soluzione affinché si potesse compensare almeno una

parte dei premi 2009 con queste eccedenze.

Questo in quanto eravamo impegnati con il caso __________,

i premi in sospeso e l’attesa di un riversamento delle eccedenze che si è

prolungato fino al mese di luglio invece della fine di aprile per problemi

informatici e amministrativi segnalatici dal vostro personale.

I mesi sono trascorsi velocemente. Quando ci è

stato comunicato dalla CV 1 (10 giugno) che in ogni caso andavano riversati i

premi in sospeso per l’ottenimento dei rimborsi e l’incasso delle eccedenze

abbiamo proceduto subito al versamento di quanto richiesto.

Ora noi vogliamo regolare quanto prima tutti i

premi ancora in sospeso fino al 31.12.09. Se possibile attraverso una

compensazione con i casi __________, __________ e __________. (…)” (doc. 20)

In sede

di udienza __________ ha affermato che “come datore di lavoro in virtù del

contratto collettivo riconosco le eccedenze almeno parzialmente ai

collaboratori e le porto in deduzione della quota a loro carico del premio IPG”

(doc. XXVIII, pag. 5), mentre __________ ha rilevato che:

"

(…)

Per venire all’eccedenza di fr. 132'000.-- circa

questo importo è stato riconosciuto. Non è però stato possibile immediatamente

versarlo perché era condizionato al pagamento integrale dei premi per i periodi

di interesse e rimanevano ancora scoperti i premi dell’ultimo trimestre e del

conteggio definitivo a conguaglio.

Ad un altro cliente invece nonostante situazione

analoga il pagamento delle eccedenze è avvenuto, il fatto è noto a __________.

La motivazione che mi era nota per il ritardo nel

pagamento delle eccedenze era il cambiamento del sistema informatico.

Io posso confermare che ci sono stati casi,

pochi, dove in via d’eccezione si è ammessa la compensazione tra premi ed

eccedenze.

Da parte mia se ricordo bene ho chiesto ai miei

superiori di compensare i premi con le eccedenze. La proposta è stata

rifiutata.” (doc. XXVIII)

2.13

In concreto

la compensazione tra l’eccedenza e i premi non ancora soluti va esclusa per

quanto concerne il debito contributivo dell’anno 2008 già per il motivo che la

polizza prevede espressamente che il diritto all’eccedenza sorge solo se tutti

i premi del corrispondente periodo (in concreto 2006-2008) sono stati pagati.

Poiché il debito della Cassa al momento della domanda di compensazione non era

ancora scaduto, non avendo la società pagato tutti i premi (in concreto ultimo

trimestre 2008 e conguaglio 2008), a giusta ragione l’assicuratore, in

applicazione dell’art. 124 cpv. 1 CO, ha rifiutato la compensazione (cfr.

e-mail dell’11 marzo 2009, doc. P).

Circa il

debito contributivo del primo trimestre 2009, l’assicuratore afferma che il

medesimo è stato saldato il 14 luglio 2009 (doc. V, pag. 4) e che dal giorno

successivo la sospensione dal pagamento delle prestazioni è stata revocata.

Dagli

atti emerge che l’attrice ha soluto l’intero debito contributivo del 2008

(conguaglio) al più tardi in data 17 giugno 2009 (cfr. plico doc. 12 e doc.

26/3), ossia il giorno in cui è iniziata l’inabilità lavorativa di __________

(cfr. doc. 19). Infatti lo stesso giorno l’assicuratore ha scritto alla società

affermando:

"

con la presente dichiariamo che la vostra

spettabile ditta ha pagato i premi relativi al contratto collettivo per la perdita

di salario stipulato con la nostra Assicurazione fino al

31.

dicembre 2008 (compreso)" (plico doc. 12)

Ci si

potrebbe pertanto chiedere se la sospensione iniziata il 14 aprile 2009 a causa del mancato versamento del premio del primo trimestre 2009 non potrebbe essere terminata

al più tardi il 17 giugno 2009 con la possibile compensazione tra l’eccedenza

di fr. 134'493 riconosciuta dalla convenuta (ma solo il 29 giugno 2009) e il

premio in arretrato di fr. 20'317.55 (poi pagato il 14 luglio 2009, cfr. doc.

26/3).

In

concreto dallo scambio di e-mail prodotto dall’attrice si evince infatti che la

società aveva chiesto telefonicamente la compensazione tra le eccedenze e i

premi e che la convenuta, non essendo dati i presupposti, non l’ha accettata

(cfr. doc. P: “come detto telefonicamente, il cliente non può beneficiare

delle partecipazioni alle eccedenze per compensare”).

Va qui

evidenziato che Wolfgang Peter, in Basler Kommentar, OR I, 4a edizione, 2007,

n. 2 ad art. 124, pag. 723, sostiene che la possibilità di dichiarare la

compensazione prima che sorga il diritto è controversa in dottrina (“Streitig

ist, ob die Verrechnungserklärung bereits vor Entstehen der Verrechnungsmöglichkeit

abgegeben werden kann”) ed evidenzia che mentre Von Tuhr/Escher sono

contrari, Eugen Bucher lo ritiene possibile. Quest’ultimo

autore, in Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 2a edizione, a

pag. 432 afferma infatti che “es scheint nichts entgegenzustehen, eine im

voraus (d. h. vor Entstehung der beiden zur Verrechnung stehenden Forderungen)

abgegebene Verrechnungserklärung als wirksam zu betrachten, wobei die

Wirksamkeit mit dem Gegenübertreten der beiden verrechenbaren Forderung

eintritt.”

Viktor Aepli in: Zürcher Kommentar, Teilband V 1h, Das Erlöschen der

Obligationen, art. 114-126 OR, 1991, n. 21 ad art. 124, pag. 284 rileva che la

maggior parte della dottrina, di principio, non ritiene possibile una

dichiarazione di compensazione anticipata, affermando che:

"

Grundsätzlich ausgeschlossen ist eine Verrechnungserklärung

zum voraus (so auch Von Tuhr/Escher 205; Rebmann/Säcker N 12 zu § 387;

Esser/Schmidt 269; Staudinger/Kaduk N 6 zu § 387, N 5 zu § 388; a. A. Bucher

431). Im Hinblick auf eine erst in Zukunft entstehende Verrechnungsbefugnis

kann nicht eine wirksame Verrechnungserklärung abgegeben werden. Sie würde eine

Unsicherheit schaffen, die dem Kompensaten schon mit Rücksicht auf die

Einseitigkeit der Verrechnung nicht zumutbar ist (ohne weiteres möglich ist

aber ein entsprechender Verrechnungsvertrag, vgl. BGE 48 II 254 Nr. 38; zum

Verrechnungsvertrag im allgemeinen: Vorb. Zu Art. 120 – 126 N 199 ff.).

Eine Ausnahme wäre denkbar, wenn der Zeitpunkt,

in dem die Verrechnungsbefugnis der Erklärenden entstehen wird, bereits konkret

feststeht oder vom Kompensaten abhängt. Zu dieser Ausnahme wäre aber ein

Dreifaches zu bemerken. a. Voraussetzung müsste sein, dass die

Verrechnungserklärung unmissverständlich als vorzeitige erkennbar ist.

Andernfalls kann der Kompensat davon ausgehen, der Kompensant halte sich für

den Zeitpunkt des Eintreffens der Erklärung zur Verrechnung befugt. Alsdann ist

seine Verrechnungsbefugnis auf Zeitpunkt bezogen zu prüfen (fehlt sie, so ist

die Verrechnungserklärung unwirksam). b. Der Kompensant wäre an seine

vorzeitige Verrechnungserklärung gebunden. Die ihr zugrunde liegenden

Obligationen könnten von ihm weder für eine andere Verrechnung verwendet werden

noch könnte er seine Schuld durch effektive Erfüllung tilgen, ausser der

Kompensat gäbe sein Einverständnis. c. Die vorzeitige Verrechnungserklärung

könnte die allfällig bereits bestehende oder doch vor dem massgebenden

Zeitpunkt entstehende Verrechnungsbefugnis würde sich unabhängig von der

vorzeitigen Verrechnungserklärung des Kompensanten beurteilen. Der Kompensat

könnte daher (falls die Voraussetzungen vorliegen) eine der vorzeitigen

Verrechnungserklärung zugrunde liegende Obligation vor dem massgebenden

Zeitpunkt für eine andere Verrechnung verwenden oder seine Schuld durch

effektive Erfüllung tilge. In beiden Fällen werde die vorzeitige

Verrechnungserklärung des Kompensanten gegenstandslos.”

Va ancora evidenziato che con sentenza 4C.212/2006 del 28 settembre 2006 il TF ha rammentato che il debitore deve esprimere chiaramente la

sua intenzione di compensare e la dichiarazione di volontà deve permettere al

destinatario di comprendere, in funzione delle circostanze, qual è il credito

compensato e qual è il credito compensante (sentenza citata, consid. 3.1.1). Se

il debitore non precisa quale credito intende compensare la sua dichiarazione è

incompleta e, di conseguenza, sprovvista di effetto giuridico (sentenza 4C.174/1999 del 14 luglio 1999 consid. 2b, in Semaine Judiciaire 2000 I pag. 78). Quando una parte

invoca la compensazione le incombe di presentare i fatti che permettono di

constatare che le condizioni della compensazione sono riunite (sentenza 4C.212/2006 del 28 settembre 2006 consid. 3.1.3).

In

concreto questo TCA ritiene che le condizioni della compensazione non siano

adempiute.

Innanzitutto

in sede di petizione l’attrice ha solo accennato al fatto che il 29 giugno 2009

l’assicuratore l’ha informata che il contratto presentava un risultato positivo

per il periodo dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2008 per un importo di fr.

134'493, bonificato senza nessuna deduzione alcuni giorni dopo (doc. M e doc. I

pag. 4), senza tuttavia sollevare espressamente l’eccezione di compensazione.

In

secondo luogo da un e-mail del 10 marzo 2009 di __________ a __________ di __________,

emerge che la volontà della società era comunque di compensare i premi

dell’ultimo trimestre 2008 (ed eventualmente il conguaglio) con le eccedenze,

ciò che come visto in precedenza non era comunque possibile (doc. O: “Volevo

inoltre chiederti di attivarti per disporre con la CV 1 il riversamento delle

eccedenze scaturite dal contratto di perdita di salario in caso di malattia

periodo 2006-2007-2008. Resta scoperto l’ultimo trimestre del 2008 che potrebbe

venir compensato con una semplice operazione contabile”).

Certo, in

un successivo e-mail dell’11 marzo 2009 di __________ ad __________ emerge che

le parti hanno discusso anche del debito contributivo del primo trimestre 2009

(doc. P) e nello scritto del 29 ottobre 2009 (doc. 20, consid. 2.12) prodotto dall’assicuratore

risulta che l’attrice ha cercato di trovare una soluzione affinché “si

potesse compensare almeno una parte dei premi 2009 con queste eccedenze” e

che “quando ci è stato comunicato dalla CV 1 (10 giugno) che in ogni caso

andavano riversati i premi in sospeso per l’ottenimento dei rimborsi e

l’incasso delle eccedenze abbiamo proceduto subito al versamento di quanto

richiesto.”

Tuttavia

nel caso di specie l’attrice, al momento del pagamento del conguaglio del 2008,

non ha espresso la sua volontà di compensazione, tant’è che a fine giugno 2009

la convenuta ha versato l’eccedenza senza alcuna deduzione (cfr. petizione,

doc. I, pag. 4: “L’importo è integralmente (dunque senza deduzioni di sorta)

bonificato in favore della qui attrice”) e la società, il 14 luglio 2009, ha pagato l’intero premio del primo trimestre 2009 (cfr. doc. 26/3; 14.07.2009: “versamento

PVR” per il periodo “01.01.2009” al “31.03.2009”, fr.

19'962.75 e fr. 354.80). Per cui una compensazione non sarebbe comunque più

possibile.

Non va poi

dimenticato che l’attrice era in ritardo nel pagamento di diversi premi (cfr.

doc. 26/3), in particolare il conguaglio 2008 e i contributi del primo

trimestre 2009, e che la data della “futura” possibile compensazione sarebbe

stata aleatoria e sarebbe dipesa unicamente dal volere dell’attrice. Come

rileva la dottrina (cfr. in particolare Aepli, op. cit. loc. cit.), in un caso

come quello in esame se si ammettesse la possibilità della compensazione futura

si creerebbe un’insicurezza giuridica per la convenuta.

Si

permetterebbe inoltre al debitore di numerosi contributi in arretrato, sospeso

dal pagamento delle prestazioni, di decidere il momento più conveniente per il

pagamento del conguaglio al fine di far nascere il diritto alle eccedenze con

conseguente compensazione dei premi non ancora soluti e revoca della

sospensione.

In queste

condizioni, per i motivi suesposti, il TCA ritiene che non vi sia spazio, nel

preciso caso di specie, per la compensazione.

2.14

Va ora

esaminato se l’attrice ha comunque diritto alle prestazioni in virtù del

principio della buona fede.

La

società sostiene infatti che in passato l’assicuratore ha sempre tollerato dei

ritardi nei pagamenti dei premi senza tuttavia mai sospendere realmente il

pagamento delle prestazioni.

A

proposito della buona fede derivante dall’art. 2 CC, in DTF 130 III 345, al

consid. 2, il TF ha rammentato:

"

(…)

2.2

Die Haftung aus erwecktem und enttäuschtem Vertrauen setzt voraus,

dass die Beteiligten in eine so genannte "rechtliche

Sonderverbindung" zueinander getreten sind, welche erst rechtfertigt, die

aus Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) hergeleiteten Schutz- und

Aufklärungspflichten greifen zu lassen (BGE 120 II 331 E. 5a S. 336). Eine

derartige Sonderverbindung entsteht aus bewusstem oder normativ zurechenbarem

Verhalten der in Anspruch genommenen Person. Ein zufälliges und ungewolltes

Zusammenprallen, wie es im Regelfall einer auf Fahrlässigkeit gründenden

Deliktshaftung eigen ist (BGE 128 III 324 E. 2.2 S. 327; Urteil des Bundesgerichts 4C.280/1999 vom 28. Januar 2000, E. 3a, publ.

in: SJ 2000 I S. 554 f.; KRAMER, a.a.O., N. 141; HANS PETER WALTER, Die

Vertrauenshaftung: Unkraut oder Blume im Garten des Rechts?, in: ZSR 120/2001 I

S. 97), schafft dagegen keine derartige Sonderverbindung. Die Eigenhaftung

eines Erfüllungsgehilfen kommt damit nur in Betracht, wenn er selbst in engen

persönlichen Beziehungen zum Kunden seines Auftraggebers stand oder wenn er

diesem aufgrund seines gesamten Verhaltens gleichsam persönliche Gewähr für das

Gelingen des übernommenen Geschäfts bot (Urteil des Bundesgerichts 4C.280/1999 vom 28. Januar 2000, E. 3a, mit Hinweis auf WIEGAND/BERGER, Zur rechtssystematischen

Einordnung von Art. 11 BEHG, in: ZBJV 135/1999 S. 713 f. und 743).”

Con sentenza 4C.421/1999 del 17 febbraio 2000 (cfr. anche Basler

Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 3a edizione, 2006, n. 43 ad art. 2, pag. 45) il

TF ha rammentato:

"

4.

- Die Beklagte wirft der Klägerin

Rechtsmissbrauch vor, weil diese die Ausgestaltung des Vertrages als Auftrag

gewünscht und sich darin ausdrücklich verpflichtet habe, sämtliche

Sozialabgaben selbst zu übernehmen. Nun verlange sie - über das vereinbarte

Entgelt hinaus - von der Beklagten die hälftigen Sozialbeiträge. Ein derartiges

widersprüchliches Verhalten halte vor Art. 2 ZGB nicht stand.

Als Fallgruppe des Rechtsmissbrauchs erfasst Art.

2.

Abs. 2 ZGB auch das widersprüchliche Verhalten (venire contra factum

proprium). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung gibt es allerdings keinen

Grundsatz der Gebundenheit an das eigene Handeln. Setzt sich jemand zu seinem

früheren Verhalten in Widerspruch, ist darin nur dann ein Verstoss gegen Treu

und Glauben zu erblicken, wenn das frühere Verhalten ein schutzwürdiges

Vertrauen begründet hat, welches durch die neuen Handlungen enttäuscht würde.

(BGE 125 III 257 E. 2; 121 III 350 E. 5b; 115 II 331 E. 5a; 106 II 320 E. 3;

Merz, Berner Kommentar, N. 401 f. zu Art. 2 ZGB). Der Vertrauende muss

aufgrund des geschaffenen Vertrauens Dispositionen getroffen haben, die sich

nun als nachteilig erweisen (BGE 121 III 350 E. 5b). Er lässt etwa

rechtserhaltende Fristen verstreichen, unterlässt die Regressnahme auf Dritte

weil er mit der eigenen Inanspruchnahme nicht gerechnet hat oder nimmt andere

prozessrelevante oder tatsächliche Handlungen vor, die er ohne den vom Partner

geschaffenen Vertrauenstatbestand so nicht vorgenommen hätte (Merz, a.a.O., N. 407 f. zu Art. 2 ZGB; Soergel/Teichmann, N. 317 f., 321 zu § 242 BGB). Derartiges Vertrauen schafft

indes derjenige nicht, der sich auf die Ungültigkeit einer Vertragsbestimmung wegen

Verstosses gegen zwingendes Recht beruft. Dagegen spricht bereits, dass die

widerrechtliche Klausel nicht rechtsbeständig ist, vielmehr ex tunc unheilbar

unwirksam ist und die Nichtigkeitsfolge - ungeachtet allfälliger Parteianträge

- amtswegige Beachtung erheischt (vgl. Kramer, Berner Kommentar, N. 308 f., 316 zu Art. 19-20 OR). Wie das Obergericht zutreffend erkannt hat, kann deshalb nichts darauf

ankommen, wer die betreffende Ausgestaltung des Vertrages gewollt hat und von

wem die konkrete Formulierung ausgegangen ist. Die Missbrauchseinrede

ist damit unbegründet.” (sottolineature del redattore)

Va ancora

evidenziato che, nell’ambito delle assicurazioni sociali, con sentenza

9C_918/2007 del 14 gennaio 2009, il TF ha affermato:

" 3.3

Secondo giurisprudenza, una cassa malati che si assume - per sbaglio (come lo

pretende nel caso di specie Y) e per un certo periodo (tre mesi essendo già

stati ritenuti sufficienti [RAMI 1999 no. KV 97 pag. 526 consid. 5c]) - delle

prestazioni (ad es. un medicinale o un trattamento medico) senza esservi

tenuta, fa nascere nell'assicurato l'aspettativa che queste continueranno ad

essergli assegnate anche in futuro. In questo caso, la cassa non può

interrompere l'assunzione delle prestazioni accordate a torto se l'assicurato,

che non era a conoscenza dell'errore e nemmeno doveva esserlo, fondandosi sul

comportamento della cassa ha preso delle disposizioni non reversibili senza

pregiudizio (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni K 25/02 del 23

settembre 2002, in RAMI 2002 no. KV 230 pag. 473 consid. 5.2.1 e 5.2.2; 1999

no. KV 97 pag. 526 consid. 5b con riferimenti; cfr. pure sentenza K 44/03 del

19.

novembre 2004, in SVR 2006 no. KV 6 pag. 13, consid. 5.2). In siffatta

evenienza, la buona fede dell'assicurato deve essere tutelata e allo stesso

deve essere assegnato il tempo necessario per adattare e modificare le proprie

disposizioni. Il che significa che una modifica della prassi della cassa malati

può avvenire solo pro futuro (ex nunc), ma non con effetto retroattivo

(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni K 19/79 del 22 gennaio 1980, in RJAM 1980 no. 414 pag. 150; cfr. pure sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni K

107/05 del 25 ottobre 2005, consid. 3.4.1, e K 141/01 del 18 giugno 2003, in SVR 2003 KV n. 27 pag. 103, consid. 6.2).

Per contro, la presente Corte ha rilevato che nel caso in cui una

cassa malati ha assunto per inavvertenza un trattamento medico, il diritto ad

ottenere il rimborso di un trattamento identico resosi necessario circa un anno

dopo in seguito a una ricaduta della malattia dev'essere negato, l'assunzione

del primo trattamento essendo da considerare isolato e non costituendo una

prassi costante della cassa di natura tale da giustificare il diritto alla

tutela della buona fede (RAMI 1999 no. KV 97 pag. 526 consid. 5b con

riferimenti).”

2.15

Nel caso di

specie il teste __________, collaboratore di CV 1 e da inizio 2011 attivo

presso un altro gruppo assicurativo, ha affermato che “da parte mia vengo

solo marginalmente informato della evoluzione dei pagamenti ma poi sono stati

soprattutto i rappresentanti della AT 1 che si sono avvicinati a me per

segnalarmi queste difficoltà, come appare dai e-mail e successivamente c’è

stato un “buco” nell’interessamento perché sia io sia AT 1 che i suoi rappr. eravamo

convinti che tutto si sarebbe risolto. Ricordo che ciò è avvenuto verso

la fine del 2008 e salvo errore i premi erano quelli dell’ultimo trimestre 2008”. Da parte sua __________,

direttore con firma individuale della ditta AT 1, sentito come parte, ha tra

l’altro affermato che “quando il premio in precedenza era il 2% veniva

pagato senza difficoltà, quando invece è notevolmente aumentato abbiamo avuto

ritardi perché abbiamo raggiunto importi fino a fr. 140'000.-- di premi annui.

In quel periodo sono giunti richiami, ingiunzioni, diffide e nonostante questo

le prestazioni venivano comunque pagate, quindi le indennità versate. Quando

giungevano queste ingiunzioni o diffide avveniva un contatto, partivo io a

verificare la situazione con la mia collaboratrice d’ufficio e poi mi

appoggiavo su __________ e sistematicamente le prestazioni venivano

riconosciute e veniva concordato un piano di rientro. Non so quantificarle in

quanto a numero queste situazioni ma dal 30 al 50% delle volte in quel periodo

storico avevamo questi ritardi e intervenivano questi richiami solleciti

ingiunzioni. Capitava versassimo degli acconti sui premi e saldavamo poi il

tutto in epoca successiva. Per il tramite di __________ veniva quindi

concordato sostanzialmente un versamento rateale del premio ciò che noi

facevamo in ditta, dandone poi comunicazione sia ad __________ che a CV 1.”

__________,

partner di __________, citato seduta stante nonostante le obiezioni della

rappresentante dell’assicuratore che ha ritenuto non doveroso procedere alla

sua audizione siccome ha sentito quanto discusso ed è stato influenzato dalla

discussione di causa, ha affermato che “ci sono stati questi ritardi nei

pagamenti e ciò è capitato anche in concomitanza con casi aperti di inabilità

lavorativa. Sono stati casi comunque dove l’assicuratore non ha mai rifiutato

il pagamento anche se vi era una sospensione della copertura ma comunque

onorato le sue prestazioni dicendo “non avremmo dovuto ma”. Devo dire

che in generale nell’ambito della mia attività ho riscontrato questo modo di

agire frequentemente ossia con i clienti comunque pagatori, ancorché in

ritardo, le Compagnie si dimostravano tolleranti ed onoravano i casi aperti.

Ribadisco che anche se la AT 1 era fuori copertura i sinistri venivano

onorati lo stesso perché comunque AT 1 pagava.”

Chiamato

dal Giudice a produrre tutte le situazioni in cui è intervenuto a pagare le

indennità per perdita di guadagno in caso di sospensione e ciò possibilmente

dal 2003, l’assicuratore ha evidenziato, in sede di udienza, che con il nuovo

sistema informatico è verosimilmente difficile verificare la circostanza della

sospensione.

Il 7

febbraio 2011 la convenuta ha informato il TCA che “purtroppo siamo in grado

di fornirvi solo informazioni parziali” e che per “il periodo precedente

al 2008 non possiamo darvi informazioni precise. Ciò è da ricondurre al

fatto che dal maggio 2008 disponiamo di un nuovo sistema informatico, che non

riprende nella totalità la documentazione trasmessa alla ditta e fornisce solo

informazioni parziali in merito a tale periodo” (doc. XXXII).

L’assicuratore, dopo aver descritto il contenuto delle stampe delle “schermate”

del computer ha aggiunto che “i periodi di sospensione delle prestazioni

prima del maggio 2008 non possono venir dimostrati, ma solo ipotizzati,

partendo dal presupposto che la lettera di diffida viene di regola inviata

immediatamente decorso il termine di richiamo e che la sospensione viene di

regola introdotta ca. 15 giorni decorso il termine di diffida. Non è di

conseguenza possibile stabilire con precisione quali casi sono stati assunti

durante la sospensione per mora, precedentemente al periodo indicato.”

2.16

In concreto,

a prescindere dalla circostanza che in passato la convenuta abbia o meno

tollerato alcuni ritardi nel pagamento dei premi concedendo dilazioni ed abbia

o meno versato prestazioni in costanza di sospensione delle medesime, le

condizioni per riconoscere la buona fede dell’attrice non sono comunque

adempiute.

La società,

tenuta contrattualmente a versare puntualmente i premi assicurativi, non è

infatti stata indotta, dall’attitudine dell’assicuratore, ad adottare un

comportamento (od un’omissione) a lei pregiudizievole.

In

particolare l’attrice non comprova di aver preso disposizioni irreversibili

fondandosi sull’atteggiamento della convenuta e nemmeno può sostenere di non

essere stata cosciente che il tardivo pagamento dei premi avrebbe prima o poi

comportato spiacevoli conseguenze (cfr. DTF 121 III 350 consid. 5b e sentenza 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009).

Ne segue

che già solo per questo motivo il principio della buona fede non può trovare

applicazione.

2.17

Abbondanzialmente

va pure evidenziato che l’attrice non ha prodotto certificati medici che

comprovano i relativi periodi d’incapacità lavorativa e l’assicuratore, in sede

di risposta, li contesta (cfr. doc. V pag. 9 punto 3.5: “Non è quindi

necessario esaminare ulteriormente se l’inabilità sia stata dettata da malattia

nella misura annunciata per il periodo indicato dall’attrice”).

2.18

Questo

Tribunale rinuncia infine all’assunzione di ulteriori prove ed in particolare

all’audizione di __________ e __________, entrambi dipendenti della __________,

ritenuto che gli accertamenti effettuati sono sufficienti per decidere nel

merito della petizione.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.19

Il valore di

causa è rappresentato dalla pretesa di versamento di indennità giornaliere per

complessivi fr. 53'889.10. L’importo di fr. 30'000 per poter inoltrare un

ricorso in materia civile al Tribunale federale in funzione del valore

litigioso è raggiunto (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali

svizzeri trasmettono gratuitamente alla FINMA una copia di tutte le sentenze

concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione;

s'impone perciò di notificare alla FINMA anche la presente sentenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.La petizione è respinta.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è dato ricorso in

materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è

ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:

a. Fr. 15'000.- nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di

locazione;

b. Fr.

30'000.- in tutti gli altri

casi.

Quando il valore litigioso non raggiunge

l’importo determinante secondo il punto precedente, il ricorso è ammissibile se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione

è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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