Lexipedia

Decisione

36.2010.94

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 settembre 2011Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Nel caso di

specie, dai pareri medici esposti discende chiaramente che le opinioni dei

medici intervenuti sullo stato di salute dell'assicurata e sui rimedi attuabili

sono discordanti le une dalle altre.

Infatti, i medici interpellati dalla Cassa malati

stessa ritengono sufficiente una seduta di terapia manuale alla settimana.

Per contro, il medico curante dell'assicurata ha prescritto

due sedute settimanali, valutando anche però che "minimo sarebbe

auspicabile una terza seduta" (doc. XXXIV).

Il perito giudiziario ha dal canto suo dapprima concluso

che la seconda seduta settimanale di terapia manuale è probabilmente superflua

nello stato attuale dell'assicurata e che l'interessata approfitterebbe

maggiormente di un contenimento adeguato dell'arto con calze elastiche. Poi l'esperto

ha precisato che, visto lo stato passato, una seduta di linfodrenaggio alla

settimana, ossia sei cicli annui, deve essere garantita all'interessata sin dal

1° ottobre 2009 ed in maniera permanente. A ciò si aggiungono però, ogni anno, altri

due cicli di nove sedute ciascuno per fronteggiare gli inevitabili scompensi

causati dal linfedema. L'assicurata necessita quindi di un totale di otto cicli

di nove sedute all'anno. Non va comunque dimenticato che lo specialista ha infine

evidenziato che un'evoluzione particolarmente sfavorevole della malattia

potrebbe dare luogo ad una differente ripartizione del numero delle sedute di

fisioterapia.

Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale,

dopo esame degli atti, ritiene che in virtù della giurisprudenza esposta riguardante

il valore probatorio dei certificati medici, le valutazioni del perito

giudiziario che si è espresso nel giugno e nel settembre 2011 riguardo alla

situazione valetudinaria dell'assicurata meritino conferma.

Nell'analisi specifica dei singoli rapporti

medici, il TCA ha affidato la valutazione dello stato di salute dell'assicurata

al dr. med. __________, specialista FMH chirurgia, chirurgo vascolare FEBVS, .

Questo perito ha visitato personalmente la ricorrente il 9 giugno 2011 e ha

potuto cerziorarsi direttamente delle sue condizioni di salute. Esaminata poi

tutta la documentazione medica messa a sua disposizione, ha allestito un

referto medico completo, approfondito e senza contraddizioni, soffermandosi

sulla malattia della ricorrente (linfedema di grado II secondo Földi con un

lipoedema bilaterale degli arti inferiori) e spiegando le conseguenze che essa

genera nei pazienti che ne sono affetti e quali siano i rimedi da attuare ed in

Considerandi

quale misura.

I sanitari interpellati dalla Cassa malati si

sono invece pronunciati sulla base (soltanto) degli atti medici messi a loro

disposizione, si sono espressi in maniera succinta sulla problematica della ricorrente

(in particolare il dr. med. __________) e hanno piuttosto riferito di misure

collaterali, come la necessità o no della fasciatura delle gambe o la

mobilizzazione dell'interessata, concludendo alla necessità di un "concetto

di terapia", ovvero ad un management completo della terapia che comprenda

il drenaggio linfatico (una seduta settimanale) ed una costante fasciatura delle

gambe.

Il medico curante, dal canto suo, ha certificato

la necessità di un trattamento di drenaggio linfatico con compressione agli

arti inferiori, che nel tempo ha necessitato di due ed anche di tre sedute

settimanali di terapia manuale (soprattutto nel 2007), al fine di evitare un

rapido peggioramento del linfedema con gravi conseguenze per la salute della

paziente.

In queste circostanze, la scrivente Corte osserva

che la valutazione del chirurgo vascolare FEBVS che essa stessa ha nominato non

è stata smentita da certificazione specialistica di senso contrario, ma solo

contestata con allegazioni (non specialistiche) di parte. Sia la ricorrente sia

la resistente cercano così di fondare le loro tesi sulla base di dichiarazioni

non specialistiche (dal profilo della disciplina medica in esame) e

comunque precedenti la perizia giudiziaria, che hanno fornito il motivo per

fare poi richiedere dal TCA questa valutazione specialistica (STF 9C_18/2010

del 7 ottobre 2010, consid. 5.3.1).

Infatti, sia il medico fiduciario sia il medico

curante sono specialisti FMH in medicina interna. Di conseguenza, le loro

valutazioni, oltre ad essere state rese da medici non specialisti per gli

aspetti in discussione ed a non potere così beneficiare di pieno valore

probatorio (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010, consid. 5.3.2; STF

9C_53/2009 del 29 maggio 2009, consid. 4.2 e i riferimenti),

sono comunque in contrasto con la successiva perizia vascolare del dottor __________

del giugno/settembre 2011.

Non va peraltro dimenticato che il Tribunale

federale ha confermato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento

anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla

posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_965/2008 del 23 dicembre

2009, consid. 3.3; STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF

9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5

gennaio 2007, consid. 2; STCA dell'11 luglio 2011, 36.2011.15; STCA del 25 maggio

2011, 32.2010.313), poiché alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008).

Ancora, il medico curante, che

vede il suo paziente soprattutto in fase di esacerbazione di una patologia,

raggiunge facilmente una diversa impressione circa la gravità del danno alla

salute rispetto a quella che può farsi un perito che non incentra il proprio

esame principalmente sulle esigenze terapeutiche in un determinato momento (STF

9C_605/2008 del 2 giugno 2009, consid. 3.2.5; STF I 514/06 del 25 maggio 2007,

consid. 2.2.1).

2.8

Richiamata

la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici

(cfr. consid. 2.6), questo Tribunale non intravede ragioni che impediscano di

condividere i risultati a cui è giunto il perito nominato da questo Tribunale,

specialista FMH in chirurgia, chirurgo vascolare FEBVS, che ha sia incontrato

personalmente l'assicurata sia ha preso visione di tutti i precedenti atti dei

medici interpellati dall'insorgente.

Le conclusioni di questo esperto possono quindi

essere definite chiare, complete, attendibili, convincenti, approfondite e

prive di contraddizioni.

Di conseguenza, vanno così pienamente condivise

le considerazioni del perito giudiziario, che nel giugno 2011 rispettivamente

nel settembre 2011 ha ben valutato lo stato di salute dell'assicurata e ha

stabilito, dal profilo vascolare, che dal 1° ottobre 2009 essa necessita di una

seduta settimanale di linfodrenaggio manuale in forma permanente (sei cicli di

nove sedute all'anno).

Inoltre, per fare fronte agli inevitabili

scompensi che caratterizzano il linfedema di grado II secondo Földi di cui è

affetta, ogni anno la ricorrente deve beneficiare di due cicli supplementari di

nove sedute di linfodrenaggio, per un totale di otto cicli di nove sedute ciascuno

all'anno.

In virtù di quanto esposto, questa modalità di

trattamento deve senza dubbio essere riconosciuta dalla Cassa malati resistente

dal 1° ottobre 2009 in poi, fermo restando che, qualora vi fosse un

peggioramento del linfedema, la frequenza delle cure ora necessarie nella

misura indicata può variare, come d'altronde già occorso in passato e regolarmente

riconosciuto da CO 1.

2.9

Da quanto

precede discende che la decisione impugnata deve essere annullata ed il ricorso

deve essere parzialmente accolto nel senso delle argomentazioni appena presentate.

Gli atti vanno quindi rinviati alla Cassa malati,

affinché proceda, nei confronti dell'assicurata, con il rimborso del costo del

numero delle sedute di linfodrenaggio stabilito dal perito giudiziario e qui

confermato dal Tribunale (8 cicli annui di nove sedute ciascuno, fermo restando

la necessità di un aumento del numero di sedute dovuto a un eventuale

peggioramento delle condizioni di salute).

Malgrado sia parzialmente vincente in causa,

siccome non è patrocinata professionalmente, alla ricorrente non vanno

attribuite ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

1.1. Dal 1°

ottobre 2009 la ricorrente ha diritto al riconoscimento del costo delle sedute settimanali

di linfodrenaggio manuale nella misura indicata al considerando 2.8.

1.2. Di

conseguenza, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono trasmessi alla

Cassa malati, affinché proceda al rimborso del costo delle sedute di

fisioterapia come deciso al dispositivo 1.1.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni

dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster