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Decisione

36.2010.95

Domanda di sussidio 2010 inoltrata ad anno iniziato. Tempestiva in assenza di tassazione definitiva ed in applicazione del regime transitorio dell'art. 81 a cpv. 2 LCAMal

9 novembre 2010Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I limiti di reddito indicati nel nuovo art. 81a

LCAMal non sono nuovi. Essi erano in vigore fino al 2005, per decisione del

Consiglio di Stato. Successivamente, a partire dal 2006, sempre per decisione

del Consiglio di Stato essi sono stati ridotti ai minimi legali per ragioni di

bilancio, portando il limite per le persone sole a fr. 20'000.-, quello per le

famiglie a fr. 32'000.-, quello del reddito di riferimento per le persone con

Considerandi

reddito nullo a fr. 50'000.- e quello per il terzo e successivi figli a fr. 60'000.-.

Nel frattempo l'evoluzione del potere d'acquisto

ha eroso la portata di queste basi di calcolo, visto che i limiti legali non

sono soggetti ad alcuna indicizzazione. La crisi economica, che colpisce in

particolar modo i redditi bassi e medio-bassi, nonché la mancanza di

indicizzazione di questi parametri ne rende urgente un adeguamento ancorché

transitorio. Sarà poi la riforma di cui al messaggio sopra indicato a

regolamentare il futuro, sulla base di un nuovo modello, la cui entrata in

vigore non sarà immediata.

Dispositivo

Per questi motivi si chiede l'adozione urgente

della modifica della LCAMal di cui alla proposta di modifica di legge, al più

tardi con l'adozione del Preventivo 2010."

Il

Consiglio di Stato ha proposto, con il proprio messaggio 6301 del 25 novembre

2009, di respingere l’iniziativa mentre la Commmissione della gestione e delle finanze, nel suo rapporto commissionale del 1 dicembre

2009, ha:

"

deciso di accogliere parzialmente le proposte

formulate con le iniziative sopra indicate, presentando un controprogetto.

Se è vero che nel confronto intercantonale il

Ticino è tra i Cantoni che intervengono maggiormente con le riduzioni dei premi

di cassa malattia, è altrettanto vero che il nostro Cantone, sempre nel

raffronto intercantonale, il reddito disponibile mensile medio per economia

domestica è inferiore del 15,7% rispetto alla media nazionale (CHF 5'485.00

contro CHF 6'507.00).

Si può quindi affermare che in considerazione

delle disparità del reddito medio ticinese rispetto a quello confederato,

l’incidenza dei premi dell’assicurazione malattia è probabilmente la più

elevata in Svizzera.

Con il controprogetto si propone di aumentare,

già a partire dal prossimo 2010, i limiti di reddito che danno diritto al

sussidio conformemente alla Legge di applicazione della Legge federale

sull’assicurazione malattie (LCAMal) e precisamente:

a) il limite di reddito per le persone sole di cui all’art. 29 cpv. 1

lett. a. è compreso tra CHF 20'000.00 e CHF 22'000.00;

b) il limite di reddito per le famiglie di cui all’art. 29 cpv. 1 lett.

b. è compreso tra CHF 32'000.00 e CHF 34'000.00;

c) il limite del reddito di riferimento di cui all’art. 32 cpv. 2 è compreso

tra CHF 50'000.00 e CHF 55'000.00;

d) il limite di reddito per il terzo e successivo figlio di cui

all’art. 46 cpv. 1 è compreso tra CHF 60'000.00 e CHF 65'000.00.

Dal profilo finanziario e secondo informazioni

ricevute dai funzionari del DSS, questa proposta dovrebbe toccare ca. 5'500

assicurati e dovrebbe comportare un costo supplementare sia per il 2010 che per

il 2011 di ca. CHF 1'400'000.00 annui.

Si tratta di … misure transitorie e mirate di carattere

straordinario, a sostegno dei redditi più colpiti dall’imminente ulteriore

aumento dei premi di cassa malati, in un momento contingente di difficoltà e in

attesa della nuova legge attualmente al vaglio della Commissione e che entrerà

in vigore il 1. gennaio 2012."

La

Commissione ha, in questo modo, evaso non solo l’iniziativa 21 settembre 2009

del deputato Bertoli ma ha dato seguito anche all’iniziativa del giugno

precedente del deputato Guidicelli e del suo gruppo parlamentare, che tendeva a

“Sostenere i redditi del ceto medio – basso”, con la quale si chiedeva

all’esecutivo cantonale di volere adottare gli opportuni provvedimenti

legislativi per migliorare il sistema di valutazione del diritto all’aiuto, di

introdurre i correttivi per lottare contro l’effetto soglia attraverso l’uscita

graduale dal sistema dei sussidi e di stanziare un contributo cantonale di 30

milioni di franchi per la riduzione premi dell’assicurazione malattia. Nei suoi

lavori la Commissione ha approvato nella sostanza l’iniziativa Beroli, ha

apportato, come indicato, un aumento dei limiti che danno diritto al sussidio

specificando l’esistenza del diritto del sussidio minimo anche per le persone

con reddito superiore a quello previsto all’art. 29 cpv. 1, rispettivamente 32

cpv. 2 e 46 cpv. 1 LCAMal. Senza motivare specificatamente la modifica del

testo di legge rispetto a quello dell’iniziativa elaborata, la Commissione ha precisato, al capoverso 2 dell’art. 81 a LCAMal, di non permettere, in deroga all’art. 28 cpv. 2 LCAMal, l’inoltro dell’istanza di riduzione del premio

sino al termine di marzo 2010, ma di permettere questo prolungo dei termini

unicamente agli assicurati “di cui al cpv. 1”.

Per consentire

l’adeguamento auspicato già nel corso del 2010 l’iniziativa proponeva in

effetti l’estensione del termine per l’inoltro delle richieste di riduzione del

premio sino al 31 marzo 2010. In merito ai problemi connessi ai tempi per

l’inoltro delle domande di sussidio 2010 il Consiglio di Stato evidenziava, nel

suo Messaggio 25 novembre 2009, come:

"

… per consentire l’applicazione della RP (riduzione

dei premi, n.d.r.) a far tempo dal 1° gennaio 2010, è imperativo che i dati

siano trasmessi agli assicuratori malattie non oltre la metà di ottobre del

corrente anno. Le operazioni legate alla RP per l’anno 2010 sono pertanto già

in fase avanzata. Una novella legislativa di questa natura, considerati i

vincoli di legge per la crescita in giudicato, entrerebbe in vigore

forzatamente in tempi assai avanzati.” (Messaggio pag. 4)."

Da evidenziare

come il testo della novella legislativa, approvata dal Parlamento sulla scorta

del rapporto commissionale, testo indicato come entrante i vigore il 1 gennaio

2010 è stato pubblicato sul BU 2010 46 del 9 febbraio 2010 ciò che ha creato, a

non averne dubbio, qualche difficoltà all’amministrazione preposta.

In

sostanza dunque il Parlamento ha promulgato la norma dell'art. 81a LCAMal

prevedendo l'innalzamento dei limiti di reddito per la concessione di sussidi

come segue:

"

A partire dall'anno 2010, il sussidio minimo è

garantito anche ai seguenti assicurati:

a. le

persone sole il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra

fr. 20'000.-- e fr. 22'000.--;

b. le

famiglie il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett b) è compreso tra fr.

32'000.-- e fr. 34'000.--;

c. le

famiglie il cui reddito di riferimento (di cui all'art. 32 cpv. 2) è compreso

tra fr. 50'000.-- e fr. 55'000.--;

d. le

altre famiglie il cui reddito (di cui all'art. 46 cpv. 1) è compreso tra fr.

60'000.-- e fr. 65'000.--"

Per

permettere il corretto ed effettivo esercizio dei diritti scaturenti da tale innalzamento

dei limiti, e quindi per non svuotare la norma (pubblicata sul BU 9 febbraio

2010 e vigente dal 1.1.2010) del suo senso e della sua portata con l'imposizione

dell'inoltro della richiesta di sussidio entro fine 2009, il legislatore ha

previsto che in deroga all'art. 28 cpv. 2 LCAMal l'istanza di sussidio 2010 "degli

assicurati di cui al cpv. 1" poteva essere inoltrata entro fine marzo

del medesimo anno (31.03.2010).

2.6. In concreto

l’insorgente, tassato in via ordinaria, avrebbe dovuto trasmettere l’istanza di

richiesta del sussidio entro il 31 dicembre 2009 (art. 28 cpv. 2 LCAMal e art.

11 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal).

Egli lo

ha invece spedito solo nel corso del mese di gennaio 2010. La richiesta è

tardiva nell'ottica dei tempi fissati all'art. 28 cpv. 2 LCAMal. Prima di

esaminare se il ritardo sia giustificato, in concreto, ai sensi dell’art. 11

cpv. 2 Reg. LCAMal, è necessario che il Tribunale cantonale delle Assicurazioni

verifichi se il ricorrente potesse presentare la sua domanda di aiuto entro la

fine di marzo 2010 come prevede l’art. 85a cpv. 2 LCAMal.

2.7. In sede

istruttoria è stata interpellata l’amministrazione per verificare il senso e la

portata della norma nella sua concretizzazione con riferimento alla riduzione

del premio 2010. Nel suo scritto 8 settembre 2010 (doc. VI) l’Ufficio

prestazioni della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha indicato di

ritenere applicabile il prolungo dei termini unicamente per quegli assicurati

che rientrano nelle fasce di reddito comprese, per le persone sole, tra i CHF

20'000 e CHF 22'000, per le famiglie tra i CHF 32'000 ed i CHF 34'000, per le

famiglie il cui reddito di riferimento è compreso tra i CHF 50'000 ed i CHF

55'000 e per le altre famiglie con reddito tra i CHF 60'000 ed i CHF 65'000. Secondo

l’amministrazione le persone che, dalla tassazione di riferimento, deducevano

un reddito inferiore a quello minimo per ogni categoria appena citata,

avrebbero dovuto domandare l’aiuto sociale entro la fine del 2009, unicamente

gli assicurati aventi un reddito imponibile dedotto dalla tassazione 2007

compreso nelle fasce descritte avrebbero invece potuto domandare il sussidio

sino a fine marzo 2010. Più specificatamente l'amministrazione si è espressa

nei seguenti termini:

"

L'applicazione dell'art. 81a cpv. 2 LCAMal,

secondo quanto voluto dal legislatore, deve essere limitata alle situazioni

indicate al cpv. 1 dell'art. 81a.

(…)

L'art. 81a cpv. 2 LCAMal non è dunque stato

voluto per estendere genericamente il termine per l'inoltro delle richieste per

l'anno 2010 di cui all'art. 28 cpv. 2 LCAMal, ma è stato introdotto per

permettere esclusivamente agli assicurati che rientrano nelle situazioni di cui

all'art. 81a cpv. 1 di inoltrare la richiesta per l'anno 2010.

(…)

La parte convenuta, a titolo informativo, rende

inoltre presente a questo TCA che a seguito dell'entrata in vigore al 1°

gennaio 2010 dei nuovi limiti che conferiscono il diritto al sussidio durante

il mese di febbraio 2010 sono state effettuate le operazioni seguenti:

• sono state riviste d'ufficio tutte le

richieste per l'anno 2010 che erano state in un primo tempo respinte e che con

l'introduzione dell'art. 81a cpv. 1 rientravano nei limiti per l'ottenimento

del sussidio;

• sono stati trasmessi i moduli d'istanza

ai potenziali beneficiari che secondo la tassazione 2007 risultavano avere un

reddito determinante superiore ai limiti precedentemente valevoli e inferiore

ai nuovi limiti (in concreto l'invio dei moduli è stato effettuato per le

persone sole con reddito determinante pari a fr. 21'000 o fr. 22'000, per le

famiglie senza figli con reddito determinante pari a fr. 33'000 o fr. 34'000 e

per le famiglie con figli con reddito determinante compreso tra fr. 61'000.- e

fr. 65'000.-). Questa operazione di invio ha toccato complessivamente 2'145

casi ed ai casi in oggetto è stato concesso il termine del 31 marzo 2010 per

l'inoltro dei formulari di richiesta (vedi allegato 8 – facsimile del modulo

inviato);

• sono stati inviati i nuovi moduli di

richiesta alle cancellerie dei comuni ticinesi in sostituzione di quelli

precedenti (vedi allegato 9). Le cancellerie comunali sono state rese attente

del fatto che il termine del 31 marzo 2010 è applicabile unicamente per i casi

di cui all'art. 81a cpv. 1 LCAMal.

L'interpretazione

delle norma così come indicata dalla Cassa, che segue pedissequamente il suo

testo letterale, può e deve senz’altro essere condivisa. In effetti la ragione

della proroga del termine era dettata dall’aumento (limitato) dei redditi per

la concessione del sussidio minimo, aumento che per i necessari tempi di adozione

delle norme non poteva essere inserito nella legge nel corso del 2009 ed è in

effetti slittato al 2010 come visto. Beffardo sarebbe stato decidere l’aumento

del reddito per l’ottenimento dell’aiuto sociale a partire dal 2010 quando le istanze

per ottenerlo avrebbero dovuto essere inoltrate entro la fine del 2009. Appare

quindi corretto applicare, per la manifesta ed esplicita volontà del

legislatore ticinese, il capoverso 2 dell’art. 81 a LCAMal (e quindi prorogare a fine marzo scorso il termine per l’inoltro delle istanze di

riduzione del premio CM 2010) unicamente per quegli assicurati aventi un

reddito desunto dalla tassazione 2007 compreso nei limiti di cui al capoverso 1

dell’art. 81 a LCAMal (per ogni singola categoria di assicurati).

2.8. Il

legislatore non ha però considerato, apparentemente, l’ipotesi, con riferimento

alla proroga del termine per l’inoltro dell'istanza al 31 marzo 2010, degli

assicurati postulanti una riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria

contro le malattie per il 2010, tassati in via ordinaria, ma che non

disponevano,a fine 2009, di una decisione di tassazione per il periodo fiscale

2007, ossia l’ipotesi analizzata da questo Tribunale in particolare nella

sentenza 16 gennaio 2006 (inc. 36.2005.185) od ancora la situazione di quegli

assicurati la cui decisione di tassazione 2007 era ancora sub judice a fine

2009, sia per la pendenza di un reclamo sia per l'inoltro di un ricorso alla

Camera di diritto Tributario od al Tribunale Federale. La norma (art. 81a cpv.

2 LCAMal) non contempla nulla per queste categorie di assicurati senza una

tassazione di riferimento com’è il caso del qui ricorrente. Di principio

l'assicurato tassato in via ordinaria che non dispone della decisione di

tassazione del periodo fissato dal Consiglio di Stato per la determinazione del

diritto al sussidio deve inoltrare la sua richiesta entro la fine dell'anno che

precede quello di sussidio.

In

assenza di tale tassazione l’amministrazione che riceve la domanda di riduzione

del premio procede ad un calcolo autonomo del reddito e lo commuta a mano delle

apposite tabelle (come questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha

numerose volte ribadito nelle sue decisioni, per tutte si veda la decisione 19

luglio 2010, 36.2010.66 in re C. considerazioni al punto 5). Dopo la

commutazione essa verifica il superamento, o meno, dei parametri per

l’ottenimento dell’aiuto sociale. Come più volte ricordato dal TCA nelle

decisioni emesse in questa materia (oltre a quella citata si veda, a titolo

d’esempio, la decisione 24 marzo 2010 inc. 36.2010.32 in re B) le tabelle

utilizzate dall’amministrazione ed elaborate dalla Direzione delle

Contribuzioni, reperibili sul sito internet dell’IAS, non sono, per loro stessa

natura, attagliate al caso concreto pur considerando le normali ed usuali

deduzioni dal reddito possibili. Nella decisione 24 marzo 2010 citata questo

Tribunale ha in particolare rilevato:

"

Come rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004

(36.2003.116), quando sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui

all’art. 67 vReg. LCAMal (= art. 31 nReg. LCAMal), più frequentemente ciò

avviene in caso di diminuzione del reddito rispetto a quello conseguito

nell’anno di riferimento e desumibile dalla tassazione applicabile,

l’amministrazione deve procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito

conseguito, e deve trattarsi del reddito lordo, che va poi raffrontato con i

parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al

sussidio. Per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo

reddito lordo accertato in reddito imponibile ipotetico. Infatti il reddito

lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito imponibile ipotetico

mediante apposite tabelle (reperibili sul sito dell’IAS) allestite

dall’amministrazione competente in materia fiscale. Le tabelle di conversione

considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del

reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa

natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.”

Da evidenziare come, per

costante prassi, le uniche deduzioni ammesse dal reddito lordo prima della sua

conversione sono quelle per gli alimenti versati e per gli interessi passivi

comprovati. Si tratta, a ben vedere, di tema articolati e di non immediata

percezione per tutti gli assicurati.

D'avviso

di questo TCA non si può pretendere, nonostante la presunzione di conoscenza

delle leggi, che un assicurato, in assenza di una decisione di tassazione definitiva

per l'anno 2007, al fine di potere beneficiare della proroga del termine per

l’inoltro della domanda di sussidio 2010 al 31 marzo 2010, procedesse (entro la

fine del 2009) ad una verifica dei propri redditi come farebbe

l’amministrazione in applicazione dell’art. 31 RegLCAMal, convertendo l’importo

a mano delle apposite tabelle, verificando eventuali deduzioni ammissibili in

virtù di consolidata giurisprudenza, aggiungendo poi all’importo calcolato la

quota parte della sostanza e considerando inoltre l'eventuale valore locativo

(come evocato nella sentenza 19 luglio in re C. più sopra citata alle

considerazioni del punto 6). Tutto ciò entro fine 2009 per potere trasmettere

la sua richiesta di sussidio oltre il 31 dicembre. Non solo. Come detto, per le

loro caratteristiche, le tabelle forniscono risultati che non necessariamente

rispecchiano fedelmente la realtà fiscale accertata (successivamente) dai competenti

Uffici di Tassazione.

Il

sistema suggerito dall'amministrazione per la determinazione della tempestività

dell'istanza di sussidio 2010 in assenza di tassazione pone, d'avviso di questo

Tribunale, oneri e complicazioni eccessive a carico degli assicurati. Alla luce

di questi rilievi questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ritiene che

non solo gli assicurati con i redditi compresi nelle fasce previste dal cpv. 1

dell’art. 81a LCAMal accertati in sede di tassazione dell’anno di riferimento potessero

beneficiare della proroga del termine per la domanda di sussidio 2010, ma anche

gli assicurati privi di tassazione rispettivamente di tassazione definitiva e quelli

per i quali le autorità fiscali non emaneranno una decisione di tassazione per

il periodo fiscale 2007 debbono poter beneficiare del termine di cui al cpv. 2

dell’art. 81 a LCAMal a fronte dell’incertezza data (circa l’effettività del

reddito) dall’assenza della tassazione di riferimento. Questa interpretazione

per i casi di assenza di una tassazione fissante un reddito determinante, si

impone alla luce della ratio della norma. Lo scopo voluto dai deputati che con

il primo firmatario hanno proposto l'innalzamento dei limiti di reddito per

l'ottenimento del sussidio minimo è quello di permettere a tutte quelle persone

e famiglie di reddito modesto di beneficiare anticipatamente, rispetto alla

prevista entrata in vigore della legge che modificherà il diritto al sussidio,

dell'aiuto sociale.

La

proroga del termine d'inoltro dell'istanza di sussidio 2010 deve quindi

riferirsi non solo alle situazioni di reddito compreso nelle fasce determinate

dall'art. 81a cpv. 1 LCAMal in maniera accertata con una tassazione ma anche a

quei casi in cui il reddito imponibile non è fissato in una decisione dell'UT,

ponendo in questo modo a carico dell'amministrazione, e non del cittadino,

l'onere della determinazione del reddito ipotetico dopo conversione del reddito

lordo previa deduzione e/o aumento degli importi ammessi secondo

giurisprudenza. La fissazione del reddito, in questi casi, deve avvenire a cura

della Cassa, come d'altra parte il reddito determinante o di riferimento è

fissato – in sede di tassazione – dalla amministrazione fiscale.

2.9. Nel corso

dell'istruttoria di causa il TCA ha interpellato la Cassa in merito all'assenza

di una decisione di tassazione relativa al periodo di riferimento per la

determinazione del reddito contemplato all'art. 81a cpv. 1 LCAMal e quindi per

la verifica della salvaguardia del termine di cui all'art. 81a cpv. 2 LCAMal.

Nelle sue risposte (doc. XIII e doc. VI) l'amministrazione ha proceduto alla

determinazione del reddito lordo e, quindi, convertendolo, è giunta ad un

reddito superiore a CHF 34'000.00 e da ciò ha dedotto intempestività della

richiesta.

Questo TCA

rileva come l'amministrazione abbia quindi analizzato il merito della richiesta

del ricorrente nelle more della procedura e lo abbia fatto in due distinte

circostanze partendo da valori (cfr. doc. VI) successivamente rivisti (doc.

XIII).

Ciò

palesa l'oggettiva difficoltà già per l'amministrazione di fissare con

sufficiente sicurezza i valori da convertire. Difficoltà che non può essere

riversata sulle spalle degli assicurati spesso non cogniti in materia.

A fronte

dell'incertezza sulla quantificazione del reddito e del superamento o meno dei

parametri dell'art. 81a cpv. 1 LCAMal il ricorrente poteva inoltrare

legittimamente la sua richiesta entro la fine di marzo 2010.

2.10. Alla luce di

quanto precede la domanda inoltrata dal qui ricorrente deve essere considerata

tempestiva in applicazione dell’art. 81 a cpv. 2 LCAMal e, conseguentemente il ricorso va accolto su questo aspetto.

Ciò senza

dovere analizzare i motivi giustificativi addotti con il ricorso e senza

verificare se detti motivi costituiscano una sufficiente giustificazione.

2.11. In corso di

procedura, con atto datato 6 ottobre 2010, il competente UT di __________ ha

proceduto ad evadere il reclamo formulato da RI 1 contro la decisione di

tassazione 2009 del precedente 7 luglio 2010.

In prima

sede il tassatore aveva ritenuto un reddito IC imponibile di CHF 49'500.00 ed

un reddito determinante per l'aliquota di CHF 101'500.00.

In sede

di reclamo l'UT ha considerato invece, a fronte degli elementi portati dal

ricorrente, un reddito imponibile di CHF 18'200.00 ed un reddito determinante

per l'aliquota di CHF 35'200.00.

Esprimendosi

a questo proposito la Cassa ha evidenziato:

"

Dal verbale di audizione (doc. XI 5) redatto

dall'autorità fiscale in relazione al reclamo contro la decisione di tassazione

2009 in materia IC e IFD inoltrato da parte del sig. RI 1 si evince, in

particolare, quanto segue:

• Il certificato di salario fornito con la

dichiarazione delle imposte indica le retribuzioni per il periodo dal 1 gennaio

al 31 dicembre 2009;

• l'insorgente per il periodo 1 luglio

2009-31 dicembre 2009 ha versato alimenti a favore dei figli avuti fuori dal

matrimonio per un importo fr. 5'135.-.

In considerazione di quanto precede, la parte

convenuta deve rivedere quanto indicato attraverso lo scritto datato 08.09.2010

alla pag. 1.

(…)

Il reddito lordo mensile medio calcolato al

momento dell'istanza

sulla base di quanto indicato nel verbale di

audizione ammonta a fr. 4'487.-.

(…)

La parte convenuta ha inoltre potuto appurare che

il ricorrente, oltre ad avere avuto due figli al di fuori del matrimonio, ha

due figlie maggiorenni (__________ nata nel 1988 e __________ nata nel 1985).

In applicazione di quanto previsto dalla LCAMal, per la definizione del diritto

al sussidio per l'anno 2010 l'insorgente deve dunque essere considerato famiglia

senza figli, come già indicato nel nostro scritto del 08.09.2010.

Dopo conversione del salario lordo mensile medio

di fr. 4'487.30 in reddito imponibile sulla tabella di conversione valida per

le famiglie senza figli risulta un reddito determinante pari a fr. 41'000.-."

Ne

consegue che, d'avviso dell'amministrazione, non sarebbero dati gli estremi per

concedere il sussidio.

Alla luce

dell'esito dell'impugnativa come specificato al precedente punto 2.9., in

considerazione del fatto che questa Corte non deve considerare, fatte salve

eccezioni qui non ricorrenti, fatti successivi alla decisione impugnata, ed al

fine di garantire il doppio grado di giudizio questo TCA non deve qui esaminare

la correttezza del calcolo esposto dall'amministrazione. Gli atti sono rinviati

alla Cassa affinchè proceda, semmai dopo contatto con il ricorrente per le

puntuali verifiche che si rendessero necessarie, a determinare il reddito

ipotetico al fine di una conversione ed accertamento del diritto al sussidio o

meno.

2.12. Il ricorso va

quindi accolto nel senso delle considerazioni esposte.

Non si

percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili all'assicurato

vincente non patrocinato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto nel senso delle considerazioni esposte. Di conseguenza la

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione

affinché, ritenuta tempestiva l’istanza di riduzione dei premi formulata dal

ricorrente, decida il merito della stessa.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente

giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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