36.2010.95
Domanda di sussidio 2010 inoltrata ad anno iniziato. Tempestiva in assenza di tassazione definitiva ed in applicazione del regime transitorio dell'art. 81 a cpv. 2 LCAMal
9 novembre 2010Italiano31 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2010.95
Data decisione, Autorità:
09.11.2010, TCA
Titolo:
Domanda di sussidio 2010 inoltrata ad anno iniziato. Tempestiva in assenza di tassazione definitiva ed in applicazione del regime transitorio dell'art. 81 a cpv. 2 LCAMal
PREMIO
REGIME TRANSITORIO
SUSSIDIO / SUSSIDI
TASSAZIONE
TEMPESTIVITÀ
TERMINI
art. 23 LCAMAL
art. 28 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 30 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 81a LCAMAL
art. 10 RLCAMAL
art. 11 RLCAMAL
art. 31 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.95
ir/lb
Lugano
9 novembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 luglio 2010 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 19 luglio
2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione
Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in fatto
1.1. RI 1, 1961,
cittadino __________ che ha acquisito il domicilio in Svizzera dal 26 giugno 2009, ha postulato, mediante formulario ottenuto presso la Cancelleria Comunale di __________, la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria
contro le malattie per il 2010. La domanda, che specifica lo statuto del
richiedente di coniugato con __________ domiciliata a __________ e la paternità
di 2 figlioli nati successivamente al 31.12.1991, è datata 8 gennaio 2010 ed è
pervenuta all’amministrazione competente unicamente il 18 gennaio 2010.
A fronte
dell’inoltro pervenuto oltre i limiti di tempo concessi la Cassa Cantonale di
Compensazione AVS AI IPG, Ufficio delle Prestazioni, ha chiesto all’assicurato la
giustificazione del ritardo. Con scritto 10 marzo 2010 RI 1 ne ha indicato le
cause nell’attesa, da parte sua, del certificato di salario del datore di
lavoro. Egli ha inoltre segnalato scarsa pratica delle procedure
amministrative.
Le
giustificazioni dell’assicurato non sono state ritenute sufficienti e la domanda
di sussidio è stata respinta dall’amministrazione per intempestività.
1.2. Con reclamo
14 aprile 2010 RI 1 ha postulato il riesame del suo caso e la concessione del
sussidio segnalando l’ottenimento del domicilio a fine giugno 2009 e due
interventi di bypass con conseguente cura riabilitativa.
La Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha, dal
canto suo, chiesto al signor RI 1 le attestazioni mediche necessarie alla
verifica dell’impedimento sostenuto (doc. 4, lettera del 26 aprile 2010).
Con invio
pervenuto il 4 maggio 2010 all’amministrazione l’assicurato ha trasmesso un certificato
del precedente 25 settembre 2009 del Dr. __________, capo servizio di
Cardiochirurgia del __________, attestante il ricovero dal 17 al 25 settembre
2009 e conseguente inabilità lavorativa per 30 giorni, nonché attestazione
dall’__________, istituto di riabilitazione, indicante lo svolgimento di 6
sedute riabilitative durante il mese di ottobre, 11 nel corso di novembre e 13 nel
dicembre 2009.
A fronte
di tale documentazione, ritenuta inidonea a giustificare un prolungato
impedimento per gestire una semplice procedura amministrativa quale la domanda
di riduzione del premio dell’assicurazione malattie, l’amministrazione ha
emesso una decisione su reclamo il 19 luglio 2010 con cui ha respinto le
lamentele dell’assicurato e confermato la tardività della domanda di sussidio.
1.3. Con ricorso
29 luglio 2010 RI 1 ribadisce le sue precedenti argomentazioni e ritiene il suo
ritardo giustificato dall’ottenimento del permesso di domicilio solo a fine
giugno 2009, dalle conseguenze della morte della madre ad agosto 2009, dall’intervento
chirurgico nel settembre 2009 e le successive cure di riabilitazione, ciò senza
potere delegare a terzi il compito di seguire le procedure amministrative. Il
ricorrente evidenzia poi di avere 4 figli all’estero cui deve provvedere.
Dal canto
suo, con puntuali precise e dettagliate osservazioni, l’amministrazione postula
la reiezione del ricorso. Delle argomentazioni della Cassa Cantonale di
Compensazione AVS AI IPG si dirà, dove necessario, in corso di motivazione. Nelle
more dell'istruttoria il giudice delegato ha acquisito informazioni specifiche
presso l’amministrazione interessata (doc. VI e XIII) ed ha acquisito l’intero
incarto fiscale 2009 del ricorrente (doc. V, VII, VIII, X e XI) dando allo
stesso la possibilità di esprimersi in merito a quanto acquisito (doc. IX, XII
e XIV).
in
diritto
in
ordine
2.1. Il ricorso,
tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione
emessa su opposizione, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le
conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di
condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Per
l’art. 81a cpv. 1 LCAMal a partire dall’anno 2010, il sussidio minimo è
garantito anche alle seguenti fasce di assicurati:
a. le
persone sole il cui reddito (di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra
fr. 20’000.-- e fr. 22’000.--;
b. le
famiglie il cui reddito (di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b) è compreso tra fr.
32’000.-- e fr. 34’000.--;
c. le
famiglie il cui reddito di riferimento (di cui all’art. 32 cpv. 2) è compreso
tra fr. 50’000.-- e fr. 55’000.--;
d. le
altre famiglie il cui reddito (di cui all’art. 46 cpv. 1) è compreso tra fr.
60’000.-- e fr. 65’000.--.
Per
l’art. 81a cpv. 2 LCAMal in deroga all’art. 28 cpv. 2, l’istanza di sussidio
per l’anno 2010 degli assicurati di cui al cpv. 1 può essere presentata entro
il 31 marzo 2010.
Per
l’art. 29 cpv. 2 LCAMal:
"
La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se
l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr.
600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;
b) persone
sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella
tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;
c) persone
sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi
al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr.
80’000.--;
d) famiglie:
se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr.
90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno;
per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del
reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di
Stato;
b) di
un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito
dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le
persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di
persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per
l'anno 2010 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il Decreto esecutivo del 13 ottobre 2009 (6.4.6.1.8).
Il
periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle
classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2007. I limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio sono quelli più sopra riportati stabiliti
dagli art. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 nonché 81a cpv. 1 LCAMal.
2.3. Di
principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e
dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).
L'amministrazione
deve però calcolare il reddito determinante al di fuori della tassazione di
riferimento trasformando il reddito mediante apposite tabelle e verificando il
sussistere dei limiti per la concessione del sussidio in specifici casi
previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il
legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in
maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva commutazione
delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali
di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg. LCAMal) nei casi:
" a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una
parte
del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle
persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella
tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in caso di nascita di figli;
e) in altri casi particolari."
L'esecutivo
cantonale ha concretizzato la norma della Legge in virtù dell'ampia delega
concessa dalla stessa regola. Il Regolamento infatti, all’art. 31, prevede che
il reddito determinante va accertato autonomamente dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in particolare nei seguenti casi:
"a) persone
soggette all’imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner
registrato;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di
fatto, scioglimento dell’unione domestica registrata, nel caso di assenza di
tassazione applicabile;
d) persone
sole che esercitano un’attività lucrativa o conducono esi-stenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione
applicabile inferiore a fr. 6’000.--, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell’istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone
al beneficio di misure ai sensi della legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull’assistenza sociale,
d’intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell’attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell’attività lucrativa a
seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del
reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile
dai parametri fiscali applicabili;
n) persone
soggette all’obbligo d’assicurazione svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla
libera circolazione delle persone o dell’Accordo di emendamento della
Convenzione istitutiva dell’AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.
o) diminuzione
importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel
caso in cui sia comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per
necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in
considerazione dei parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione
cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.”
L’esecutivo
cantonale ha previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in
materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte
dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in
particolare a partire dalla sentenza 36.2004.40 del 3 settembre 2004 e sino
alla sentenza 36.2007.9 dell’11 settembre 2007) introducendo nel Reg. LCAMal
l’art. 36a:
"
1In caso di rinuncia
a sostanza, per donazione o cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di
riferimento, sul medesimo sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.
2Tali valori sono riportati anche sui periodi fiscali
successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.”
2.4. Giusta l'art.
28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni
PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il
regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto
della stessa. A norma dell’art. 28 cpv. 2 LCAMal, per gli assicurati tassati in
via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede
l’anno di competenza. Nel cpv. 3 figura che il regolamento determina le
modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.
L'art. 10
Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti
con il modulo ufficiale.
L'art. 11
cpv. 1 Reg. LCAMal specifica che l'Istituto delle assicurazioni sociali
stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria
l’istanza è
presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di
premio;
b) per
gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno
medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel
Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;
d) gli
assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggetta-mento fiscale o
per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla
riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.
Il cpv. 2
prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle
assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei
termini stabiliti per l'inoltro della richiesta. Su questi aspetti si veda la
sentenza 36.2009.170 in re G. del 18 marzo 2010.
2.5. Come
anticipato al cons. 2.2. le imposizioni temporali volute con l'art. 28 cpv. 2
LCAMal (e riprese nel Regolamento all'art. 11 cpv. 1) soffrono, per l’anno
2010, di un’eccezione voluta dal legislatore con la novella legislativa del 15
dicembre 2009 (BU 2010 46) conseguente ad iniziativa parlamentare 21 settembre
2009 inoltrata al Gran Consiglio ed oggetto di messaggio (n. 6301) del
Consiglio di Stato (del 25 novembre 2009) e di Rapporto della Commissione della
gestione e delle finanze (del 1 dicembre 2009 n° 6301 R).
L’iniziativa
in questione denominata “Per aumenti dei sussidi di Cassa malati già dal 2010” presentata in forma
elaborata, chiedeva sostanzialmente di elevare i limiti del reddito
determinante per l’accesso alla riduzione dei premi già a partire dal corrente
anno. Più specificatamente nelle loro motivazioni gli iniziativisti hanno
rilevato come:
"
In data 15 settembre 2009 il Consiglio di Stato ha presentato la riforma del sistema delle riduzioni dei premi di cassa malattia
che intende sostituire il parametro per l'erogazione delle prestazioni,
passando dal criterio del reddito imponibile a quello del reddito disponibile.
Siccome il nuovo sistema non potrà entrare
fattivamente in vigore prima del 2011-2012, tenuto conto dell'attuale
situazione economica i sottoscritti propongono un adeguamento transitorio di alcuni
parametri per il calcolo delle riduzioni dei premi da mettere in vigore a
partire dal 1° gennaio 2010 e valido fino all'entrata in vigore del nuovo
regime.
Fatti
I limiti di reddito indicati nel nuovo art. 81a
LCAMal non sono nuovi. Essi erano in vigore fino al 2005, per decisione del
Consiglio di Stato. Successivamente, a partire dal 2006, sempre per decisione
del Consiglio di Stato essi sono stati ridotti ai minimi legali per ragioni di
bilancio, portando il limite per le persone sole a fr. 20'000.-, quello per le
famiglie a fr. 32'000.-, quello del reddito di riferimento per le persone con
Considerandi
reddito nullo a fr. 50'000.- e quello per il terzo e successivi figli a fr. 60'000.-.
Nel frattempo l'evoluzione del potere d'acquisto
ha eroso la portata di queste basi di calcolo, visto che i limiti legali non
sono soggetti ad alcuna indicizzazione. La crisi economica, che colpisce in
particolar modo i redditi bassi e medio-bassi, nonché la mancanza di
indicizzazione di questi parametri ne rende urgente un adeguamento ancorché
transitorio. Sarà poi la riforma di cui al messaggio sopra indicato a
regolamentare il futuro, sulla base di un nuovo modello, la cui entrata in
vigore non sarà immediata.
Dispositivo
Per questi motivi si chiede l'adozione urgente
della modifica della LCAMal di cui alla proposta di modifica di legge, al più
tardi con l'adozione del Preventivo 2010."
Il
Consiglio di Stato ha proposto, con il proprio messaggio 6301 del 25 novembre
2009, di respingere l’iniziativa mentre la Commmissione della gestione e delle finanze, nel suo rapporto commissionale del 1 dicembre
2009, ha:
"
deciso di accogliere parzialmente le proposte
formulate con le iniziative sopra indicate, presentando un controprogetto.
Se è vero che nel confronto intercantonale il
Ticino è tra i Cantoni che intervengono maggiormente con le riduzioni dei premi
di cassa malattia, è altrettanto vero che il nostro Cantone, sempre nel
raffronto intercantonale, il reddito disponibile mensile medio per economia
domestica è inferiore del 15,7% rispetto alla media nazionale (CHF 5'485.00
contro CHF 6'507.00).
Si può quindi affermare che in considerazione
delle disparità del reddito medio ticinese rispetto a quello confederato,
l’incidenza dei premi dell’assicurazione malattia è probabilmente la più
elevata in Svizzera.
Con il controprogetto si propone di aumentare,
già a partire dal prossimo 2010, i limiti di reddito che danno diritto al
sussidio conformemente alla Legge di applicazione della Legge federale
sull’assicurazione malattie (LCAMal) e precisamente:
a) il limite di reddito per le persone sole di cui all’art. 29 cpv. 1
lett. a. è compreso tra CHF 20'000.00 e CHF 22'000.00;
b) il limite di reddito per le famiglie di cui all’art. 29 cpv. 1 lett.
b. è compreso tra CHF 32'000.00 e CHF 34'000.00;
c) il limite del reddito di riferimento di cui all’art. 32 cpv. 2 è compreso
tra CHF 50'000.00 e CHF 55'000.00;
d) il limite di reddito per il terzo e successivo figlio di cui
all’art. 46 cpv. 1 è compreso tra CHF 60'000.00 e CHF 65'000.00.
Dal profilo finanziario e secondo informazioni
ricevute dai funzionari del DSS, questa proposta dovrebbe toccare ca. 5'500
assicurati e dovrebbe comportare un costo supplementare sia per il 2010 che per
il 2011 di ca. CHF 1'400'000.00 annui.
Si tratta di … misure transitorie e mirate di carattere
straordinario, a sostegno dei redditi più colpiti dall’imminente ulteriore
aumento dei premi di cassa malati, in un momento contingente di difficoltà e in
attesa della nuova legge attualmente al vaglio della Commissione e che entrerà
in vigore il 1. gennaio 2012."
La
Commissione ha, in questo modo, evaso non solo l’iniziativa 21 settembre 2009
del deputato Bertoli ma ha dato seguito anche all’iniziativa del giugno
precedente del deputato Guidicelli e del suo gruppo parlamentare, che tendeva a
“Sostenere i redditi del ceto medio – basso”, con la quale si chiedeva
all’esecutivo cantonale di volere adottare gli opportuni provvedimenti
legislativi per migliorare il sistema di valutazione del diritto all’aiuto, di
introdurre i correttivi per lottare contro l’effetto soglia attraverso l’uscita
graduale dal sistema dei sussidi e di stanziare un contributo cantonale di 30
milioni di franchi per la riduzione premi dell’assicurazione malattia. Nei suoi
lavori la Commissione ha approvato nella sostanza l’iniziativa Beroli, ha
apportato, come indicato, un aumento dei limiti che danno diritto al sussidio
specificando l’esistenza del diritto del sussidio minimo anche per le persone
con reddito superiore a quello previsto all’art. 29 cpv. 1, rispettivamente 32
cpv. 2 e 46 cpv. 1 LCAMal. Senza motivare specificatamente la modifica del
testo di legge rispetto a quello dell’iniziativa elaborata, la Commissione ha precisato, al capoverso 2 dell’art. 81 a LCAMal, di non permettere, in deroga all’art. 28 cpv. 2 LCAMal, l’inoltro dell’istanza di riduzione del premio
sino al termine di marzo 2010, ma di permettere questo prolungo dei termini
unicamente agli assicurati “di cui al cpv. 1”.
Per consentire
l’adeguamento auspicato già nel corso del 2010 l’iniziativa proponeva in
effetti l’estensione del termine per l’inoltro delle richieste di riduzione del
premio sino al 31 marzo 2010. In merito ai problemi connessi ai tempi per
l’inoltro delle domande di sussidio 2010 il Consiglio di Stato evidenziava, nel
suo Messaggio 25 novembre 2009, come:
"
… per consentire l’applicazione della RP (riduzione
dei premi, n.d.r.) a far tempo dal 1° gennaio 2010, è imperativo che i dati
siano trasmessi agli assicuratori malattie non oltre la metà di ottobre del
corrente anno. Le operazioni legate alla RP per l’anno 2010 sono pertanto già
in fase avanzata. Una novella legislativa di questa natura, considerati i
vincoli di legge per la crescita in giudicato, entrerebbe in vigore
forzatamente in tempi assai avanzati.” (Messaggio pag. 4)."
Da evidenziare
come il testo della novella legislativa, approvata dal Parlamento sulla scorta
del rapporto commissionale, testo indicato come entrante i vigore il 1 gennaio
2010 è stato pubblicato sul BU 2010 46 del 9 febbraio 2010 ciò che ha creato, a
non averne dubbio, qualche difficoltà all’amministrazione preposta.
In
sostanza dunque il Parlamento ha promulgato la norma dell'art. 81a LCAMal
prevedendo l'innalzamento dei limiti di reddito per la concessione di sussidi
come segue:
"
A partire dall'anno 2010, il sussidio minimo è
garantito anche ai seguenti assicurati:
a. le
persone sole il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra
fr. 20'000.-- e fr. 22'000.--;
b. le
famiglie il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett b) è compreso tra fr.
32'000.-- e fr. 34'000.--;
c. le
famiglie il cui reddito di riferimento (di cui all'art. 32 cpv. 2) è compreso
tra fr. 50'000.-- e fr. 55'000.--;
d. le
altre famiglie il cui reddito (di cui all'art. 46 cpv. 1) è compreso tra fr.
60'000.-- e fr. 65'000.--"
Per
permettere il corretto ed effettivo esercizio dei diritti scaturenti da tale innalzamento
dei limiti, e quindi per non svuotare la norma (pubblicata sul BU 9 febbraio
2010 e vigente dal 1.1.2010) del suo senso e della sua portata con l'imposizione
dell'inoltro della richiesta di sussidio entro fine 2009, il legislatore ha
previsto che in deroga all'art. 28 cpv. 2 LCAMal l'istanza di sussidio 2010 "degli
assicurati di cui al cpv. 1" poteva essere inoltrata entro fine marzo
del medesimo anno (31.03.2010).
2.6. In concreto
l’insorgente, tassato in via ordinaria, avrebbe dovuto trasmettere l’istanza di
richiesta del sussidio entro il 31 dicembre 2009 (art. 28 cpv. 2 LCAMal e art.
11 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal).
Egli lo
ha invece spedito solo nel corso del mese di gennaio 2010. La richiesta è
tardiva nell'ottica dei tempi fissati all'art. 28 cpv. 2 LCAMal. Prima di
esaminare se il ritardo sia giustificato, in concreto, ai sensi dell’art. 11
cpv. 2 Reg. LCAMal, è necessario che il Tribunale cantonale delle Assicurazioni
verifichi se il ricorrente potesse presentare la sua domanda di aiuto entro la
fine di marzo 2010 come prevede l’art. 85a cpv. 2 LCAMal.
2.7. In sede
istruttoria è stata interpellata l’amministrazione per verificare il senso e la
portata della norma nella sua concretizzazione con riferimento alla riduzione
del premio 2010. Nel suo scritto 8 settembre 2010 (doc. VI) l’Ufficio
prestazioni della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha indicato di
ritenere applicabile il prolungo dei termini unicamente per quegli assicurati
che rientrano nelle fasce di reddito comprese, per le persone sole, tra i CHF
20'000 e CHF 22'000, per le famiglie tra i CHF 32'000 ed i CHF 34'000, per le
famiglie il cui reddito di riferimento è compreso tra i CHF 50'000 ed i CHF
55'000 e per le altre famiglie con reddito tra i CHF 60'000 ed i CHF 65'000. Secondo
l’amministrazione le persone che, dalla tassazione di riferimento, deducevano
un reddito inferiore a quello minimo per ogni categoria appena citata,
avrebbero dovuto domandare l’aiuto sociale entro la fine del 2009, unicamente
gli assicurati aventi un reddito imponibile dedotto dalla tassazione 2007
compreso nelle fasce descritte avrebbero invece potuto domandare il sussidio
sino a fine marzo 2010. Più specificatamente l'amministrazione si è espressa
nei seguenti termini:
"
L'applicazione dell'art. 81a cpv. 2 LCAMal,
secondo quanto voluto dal legislatore, deve essere limitata alle situazioni
indicate al cpv. 1 dell'art. 81a.
(…)
L'art. 81a cpv. 2 LCAMal non è dunque stato
voluto per estendere genericamente il termine per l'inoltro delle richieste per
l'anno 2010 di cui all'art. 28 cpv. 2 LCAMal, ma è stato introdotto per
permettere esclusivamente agli assicurati che rientrano nelle situazioni di cui
all'art. 81a cpv. 1 di inoltrare la richiesta per l'anno 2010.
(…)
La parte convenuta, a titolo informativo, rende
inoltre presente a questo TCA che a seguito dell'entrata in vigore al 1°
gennaio 2010 dei nuovi limiti che conferiscono il diritto al sussidio durante
il mese di febbraio 2010 sono state effettuate le operazioni seguenti:
• sono state riviste d'ufficio tutte le
richieste per l'anno 2010 che erano state in un primo tempo respinte e che con
l'introduzione dell'art. 81a cpv. 1 rientravano nei limiti per l'ottenimento
del sussidio;
• sono stati trasmessi i moduli d'istanza
ai potenziali beneficiari che secondo la tassazione 2007 risultavano avere un
reddito determinante superiore ai limiti precedentemente valevoli e inferiore
ai nuovi limiti (in concreto l'invio dei moduli è stato effettuato per le
persone sole con reddito determinante pari a fr. 21'000 o fr. 22'000, per le
famiglie senza figli con reddito determinante pari a fr. 33'000 o fr. 34'000 e
per le famiglie con figli con reddito determinante compreso tra fr. 61'000.- e
fr. 65'000.-). Questa operazione di invio ha toccato complessivamente 2'145
casi ed ai casi in oggetto è stato concesso il termine del 31 marzo 2010 per
l'inoltro dei formulari di richiesta (vedi allegato 8 – facsimile del modulo
inviato);
• sono stati inviati i nuovi moduli di
richiesta alle cancellerie dei comuni ticinesi in sostituzione di quelli
precedenti (vedi allegato 9). Le cancellerie comunali sono state rese attente
del fatto che il termine del 31 marzo 2010 è applicabile unicamente per i casi
di cui all'art. 81a cpv. 1 LCAMal.
L'interpretazione
delle norma così come indicata dalla Cassa, che segue pedissequamente il suo
testo letterale, può e deve senz’altro essere condivisa. In effetti la ragione
della proroga del termine era dettata dall’aumento (limitato) dei redditi per
la concessione del sussidio minimo, aumento che per i necessari tempi di adozione
delle norme non poteva essere inserito nella legge nel corso del 2009 ed è in
effetti slittato al 2010 come visto. Beffardo sarebbe stato decidere l’aumento
del reddito per l’ottenimento dell’aiuto sociale a partire dal 2010 quando le istanze
per ottenerlo avrebbero dovuto essere inoltrate entro la fine del 2009. Appare
quindi corretto applicare, per la manifesta ed esplicita volontà del
legislatore ticinese, il capoverso 2 dell’art. 81 a LCAMal (e quindi prorogare a fine marzo scorso il termine per l’inoltro delle istanze di
riduzione del premio CM 2010) unicamente per quegli assicurati aventi un
reddito desunto dalla tassazione 2007 compreso nei limiti di cui al capoverso 1
dell’art. 81 a LCAMal (per ogni singola categoria di assicurati).
2.8. Il
legislatore non ha però considerato, apparentemente, l’ipotesi, con riferimento
alla proroga del termine per l’inoltro dell'istanza al 31 marzo 2010, degli
assicurati postulanti una riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria
contro le malattie per il 2010, tassati in via ordinaria, ma che non
disponevano,a fine 2009, di una decisione di tassazione per il periodo fiscale
2007, ossia l’ipotesi analizzata da questo Tribunale in particolare nella
sentenza 16 gennaio 2006 (inc. 36.2005.185) od ancora la situazione di quegli
assicurati la cui decisione di tassazione 2007 era ancora sub judice a fine
2009, sia per la pendenza di un reclamo sia per l'inoltro di un ricorso alla
Camera di diritto Tributario od al Tribunale Federale. La norma (art. 81a cpv.
2 LCAMal) non contempla nulla per queste categorie di assicurati senza una
tassazione di riferimento com’è il caso del qui ricorrente. Di principio
l'assicurato tassato in via ordinaria che non dispone della decisione di
tassazione del periodo fissato dal Consiglio di Stato per la determinazione del
diritto al sussidio deve inoltrare la sua richiesta entro la fine dell'anno che
precede quello di sussidio.
In
assenza di tale tassazione l’amministrazione che riceve la domanda di riduzione
del premio procede ad un calcolo autonomo del reddito e lo commuta a mano delle
apposite tabelle (come questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha
numerose volte ribadito nelle sue decisioni, per tutte si veda la decisione 19
luglio 2010, 36.2010.66 in re C. considerazioni al punto 5). Dopo la
commutazione essa verifica il superamento, o meno, dei parametri per
l’ottenimento dell’aiuto sociale. Come più volte ricordato dal TCA nelle
decisioni emesse in questa materia (oltre a quella citata si veda, a titolo
d’esempio, la decisione 24 marzo 2010 inc. 36.2010.32 in re B) le tabelle
utilizzate dall’amministrazione ed elaborate dalla Direzione delle
Contribuzioni, reperibili sul sito internet dell’IAS, non sono, per loro stessa
natura, attagliate al caso concreto pur considerando le normali ed usuali
deduzioni dal reddito possibili. Nella decisione 24 marzo 2010 citata questo
Tribunale ha in particolare rilevato:
"
Come rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004
(36.2003.116), quando sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui
all’art. 67 vReg. LCAMal (= art. 31 nReg. LCAMal), più frequentemente ciò
avviene in caso di diminuzione del reddito rispetto a quello conseguito
nell’anno di riferimento e desumibile dalla tassazione applicabile,
l’amministrazione deve procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito
conseguito, e deve trattarsi del reddito lordo, che va poi raffrontato con i
parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al
sussidio. Per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo
reddito lordo accertato in reddito imponibile ipotetico. Infatti il reddito
lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito imponibile ipotetico
mediante apposite tabelle (reperibili sul sito dell’IAS) allestite
dall’amministrazione competente in materia fiscale. Le tabelle di conversione
considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del
reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa
natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.”
Da evidenziare come, per
costante prassi, le uniche deduzioni ammesse dal reddito lordo prima della sua
conversione sono quelle per gli alimenti versati e per gli interessi passivi
comprovati. Si tratta, a ben vedere, di tema articolati e di non immediata
percezione per tutti gli assicurati.
D'avviso
di questo TCA non si può pretendere, nonostante la presunzione di conoscenza
delle leggi, che un assicurato, in assenza di una decisione di tassazione definitiva
per l'anno 2007, al fine di potere beneficiare della proroga del termine per
l’inoltro della domanda di sussidio 2010 al 31 marzo 2010, procedesse (entro la
fine del 2009) ad una verifica dei propri redditi come farebbe
l’amministrazione in applicazione dell’art. 31 RegLCAMal, convertendo l’importo
a mano delle apposite tabelle, verificando eventuali deduzioni ammissibili in
virtù di consolidata giurisprudenza, aggiungendo poi all’importo calcolato la
quota parte della sostanza e considerando inoltre l'eventuale valore locativo
(come evocato nella sentenza 19 luglio in re C. più sopra citata alle
considerazioni del punto 6). Tutto ciò entro fine 2009 per potere trasmettere
la sua richiesta di sussidio oltre il 31 dicembre. Non solo. Come detto, per le
loro caratteristiche, le tabelle forniscono risultati che non necessariamente
rispecchiano fedelmente la realtà fiscale accertata (successivamente) dai competenti
Uffici di Tassazione.
Il
sistema suggerito dall'amministrazione per la determinazione della tempestività
dell'istanza di sussidio 2010 in assenza di tassazione pone, d'avviso di questo
Tribunale, oneri e complicazioni eccessive a carico degli assicurati. Alla luce
di questi rilievi questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ritiene che
non solo gli assicurati con i redditi compresi nelle fasce previste dal cpv. 1
dell’art. 81a LCAMal accertati in sede di tassazione dell’anno di riferimento potessero
beneficiare della proroga del termine per la domanda di sussidio 2010, ma anche
gli assicurati privi di tassazione rispettivamente di tassazione definitiva e quelli
per i quali le autorità fiscali non emaneranno una decisione di tassazione per
il periodo fiscale 2007 debbono poter beneficiare del termine di cui al cpv. 2
dell’art. 81 a LCAMal a fronte dell’incertezza data (circa l’effettività del
reddito) dall’assenza della tassazione di riferimento. Questa interpretazione
per i casi di assenza di una tassazione fissante un reddito determinante, si
impone alla luce della ratio della norma. Lo scopo voluto dai deputati che con
il primo firmatario hanno proposto l'innalzamento dei limiti di reddito per
l'ottenimento del sussidio minimo è quello di permettere a tutte quelle persone
e famiglie di reddito modesto di beneficiare anticipatamente, rispetto alla
prevista entrata in vigore della legge che modificherà il diritto al sussidio,
dell'aiuto sociale.
La
proroga del termine d'inoltro dell'istanza di sussidio 2010 deve quindi
riferirsi non solo alle situazioni di reddito compreso nelle fasce determinate
dall'art. 81a cpv. 1 LCAMal in maniera accertata con una tassazione ma anche a
quei casi in cui il reddito imponibile non è fissato in una decisione dell'UT,
ponendo in questo modo a carico dell'amministrazione, e non del cittadino,
l'onere della determinazione del reddito ipotetico dopo conversione del reddito
lordo previa deduzione e/o aumento degli importi ammessi secondo
giurisprudenza. La fissazione del reddito, in questi casi, deve avvenire a cura
della Cassa, come d'altra parte il reddito determinante o di riferimento è
fissato – in sede di tassazione – dalla amministrazione fiscale.
2.9. Nel corso
dell'istruttoria di causa il TCA ha interpellato la Cassa in merito all'assenza
di una decisione di tassazione relativa al periodo di riferimento per la
determinazione del reddito contemplato all'art. 81a cpv. 1 LCAMal e quindi per
la verifica della salvaguardia del termine di cui all'art. 81a cpv. 2 LCAMal.
Nelle sue risposte (doc. XIII e doc. VI) l'amministrazione ha proceduto alla
determinazione del reddito lordo e, quindi, convertendolo, è giunta ad un
reddito superiore a CHF 34'000.00 e da ciò ha dedotto intempestività della
richiesta.
Questo TCA
rileva come l'amministrazione abbia quindi analizzato il merito della richiesta
del ricorrente nelle more della procedura e lo abbia fatto in due distinte
circostanze partendo da valori (cfr. doc. VI) successivamente rivisti (doc.
XIII).
Ciò
palesa l'oggettiva difficoltà già per l'amministrazione di fissare con
sufficiente sicurezza i valori da convertire. Difficoltà che non può essere
riversata sulle spalle degli assicurati spesso non cogniti in materia.
A fronte
dell'incertezza sulla quantificazione del reddito e del superamento o meno dei
parametri dell'art. 81a cpv. 1 LCAMal il ricorrente poteva inoltrare
legittimamente la sua richiesta entro la fine di marzo 2010.
2.10. Alla luce di
quanto precede la domanda inoltrata dal qui ricorrente deve essere considerata
tempestiva in applicazione dell’art. 81 a cpv. 2 LCAMal e, conseguentemente il ricorso va accolto su questo aspetto.
Ciò senza
dovere analizzare i motivi giustificativi addotti con il ricorso e senza
verificare se detti motivi costituiscano una sufficiente giustificazione.
2.11. In corso di
procedura, con atto datato 6 ottobre 2010, il competente UT di __________ ha
proceduto ad evadere il reclamo formulato da RI 1 contro la decisione di
tassazione 2009 del precedente 7 luglio 2010.
In prima
sede il tassatore aveva ritenuto un reddito IC imponibile di CHF 49'500.00 ed
un reddito determinante per l'aliquota di CHF 101'500.00.
In sede
di reclamo l'UT ha considerato invece, a fronte degli elementi portati dal
ricorrente, un reddito imponibile di CHF 18'200.00 ed un reddito determinante
per l'aliquota di CHF 35'200.00.
Esprimendosi
a questo proposito la Cassa ha evidenziato:
"
Dal verbale di audizione (doc. XI 5) redatto
dall'autorità fiscale in relazione al reclamo contro la decisione di tassazione
2009 in materia IC e IFD inoltrato da parte del sig. RI 1 si evince, in
particolare, quanto segue:
• Il certificato di salario fornito con la
dichiarazione delle imposte indica le retribuzioni per il periodo dal 1 gennaio
al 31 dicembre 2009;
• l'insorgente per il periodo 1 luglio
2009-31 dicembre 2009 ha versato alimenti a favore dei figli avuti fuori dal
matrimonio per un importo fr. 5'135.-.
In considerazione di quanto precede, la parte
convenuta deve rivedere quanto indicato attraverso lo scritto datato 08.09.2010
alla pag. 1.
(…)
Il reddito lordo mensile medio calcolato al
momento dell'istanza
sulla base di quanto indicato nel verbale di
audizione ammonta a fr. 4'487.-.
(…)
La parte convenuta ha inoltre potuto appurare che
il ricorrente, oltre ad avere avuto due figli al di fuori del matrimonio, ha
due figlie maggiorenni (__________ nata nel 1988 e __________ nata nel 1985).
In applicazione di quanto previsto dalla LCAMal, per la definizione del diritto
al sussidio per l'anno 2010 l'insorgente deve dunque essere considerato famiglia
senza figli, come già indicato nel nostro scritto del 08.09.2010.
Dopo conversione del salario lordo mensile medio
di fr. 4'487.30 in reddito imponibile sulla tabella di conversione valida per
le famiglie senza figli risulta un reddito determinante pari a fr. 41'000.-."
Ne
consegue che, d'avviso dell'amministrazione, non sarebbero dati gli estremi per
concedere il sussidio.
Alla luce
dell'esito dell'impugnativa come specificato al precedente punto 2.9., in
considerazione del fatto che questa Corte non deve considerare, fatte salve
eccezioni qui non ricorrenti, fatti successivi alla decisione impugnata, ed al
fine di garantire il doppio grado di giudizio questo TCA non deve qui esaminare
la correttezza del calcolo esposto dall'amministrazione. Gli atti sono rinviati
alla Cassa affinchè proceda, semmai dopo contatto con il ricorrente per le
puntuali verifiche che si rendessero necessarie, a determinare il reddito
ipotetico al fine di una conversione ed accertamento del diritto al sussidio o
meno.
2.12. Il ricorso va
quindi accolto nel senso delle considerazioni esposte.
Non si
percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili all'assicurato
vincente non patrocinato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto nel senso delle considerazioni esposte. Di conseguenza la
decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione
affinché, ritenuta tempestiva l’istanza di riduzione dei premi formulata dal
ricorrente, decida il merito della stessa.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente
giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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