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Decisione

36.2010.99

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 febbraio 2011Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

di fr. 1'293.45, riconoscendole unicamente fr. 523.85. La Cassa aveva

evidenziato la non conformità della nota d’onorario con il tariffario vigente,

rilevando di aver già informato in passato lo specialista circa il fatto che il

suo studio medico non emetteva onorari corretti. Dopo essersi rivolta invano

all’Ombudsman delle assicurazioni sociali e sentendosi abbandonata,

l’assicurata ha chiesto alla Cassa l’emanazione di una decisione formale.

L’assicuratore

ha emesso la decisione richiesta, spiegando che potevano essere riconosciute

solo le posizioni TarMed per un totale di fr. 523.85 in luogo dei fr. 1'293.45 fatturati.

Il

ricorso contro la successiva decisione su opposizione è stato parzialmente

accolto dal Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo il quale ha

condannato l’assicuratore a versare un importo supplementare di fr. 266.50.

Il TF,

adito dall’assicuratore, ha annullato la pronunzia cantonale e la decisione

impugnata ed ha imposto alla Cassa di rappresentare l’assicurata innanzi al

Tribunale arbitrale nella controversia contro il medico specialista.

Questa

soluzione s’impone anche nella presente procedura.

In

concreto si tratta infatti di una contestazione in merito all’applicazione di

una tariffa tra assicuratore e fornitore di prestazioni (cfr. Eugster,

Bundesgesetz über die Krankenversicherung, 2010, S. 544, n. 10-13), dove trova

applicazione il sistema del terzo garante, poiché l’assicurata è debitrice

della remunerazione nei confronti del fornitore di prestazioni. In questo caso

l’assicurata ha diritto di essere rimborsata dal suo assicuratore (art. 42 cpv.

1 LPGA).

Ciò vale

anche se nel caso di specie l’insorgente fa valere la sua buona fede sostenendo

di aver ricevuto una garanzia dal proprio assicuratore circa la copertura dei

costi dell’intervento come da preventivo del Prof. Dr. med. __________ del 22

giugno 2009, dove figurava anche la posizione 23.0440 (doc. 1).

Infatti, oggetto

del contendere non è tanto (o solo) quello di sapere se, in funzione della

garanzia fornita dall’assicuratore, i costi dell’intervento del 4 agosto 2009

vanno assunti dalla Cassa. La controversia porta piuttosto sulla questione di

sapere se per il tipo di intervento per il quale è stata data la garanzia, la

fatturazione è avvenuta correttamente, e meglio se anche la posizione TarMed

23.0440, deve essere rimborsata dall’assicuratore.

In altre

parole si tratta di una vertenza che porta sulla questione di sapere se un

intervento, che viene coperto dalla LAMal e i cui costi, di principio, sono a

carico dell’assicuratore convenuto, è stato fatturato correttamente.

Del

resto, se è vero che copia dello scritto dell’8 luglio 2009 della CO 1 trasmesso

al Prof. Dr. med. __________, nel quale viene precisato che l’intervento di

ricostruzione seno “III tappa” “è una prestazione d’obbligo, per cui

garantiremo la copertura dei costi della degenza per un massimo di 3 giorni”

è stata inviata anche alla ricorrente (doc. 6), d’altra parte va però

evidenziato che è stato lo specialista a sottoporre personalmente il preventivo

all’assicuratore (doc. 1) e a rispondere alle domande postegli il 30 giugno

2009 dalla medesima amministrazione (doc. 4).

Considerandi

Per cui,

in realtà, le parti del procedimento sono il fornitore di prestazioni e

l’assicuratore.

Inoltre

non va dimenticato che il diritto alla protezione della buona fede di cui

all’art. 9 Cost., laddove i presupposti sono adempiuti, impone all'autorità di

scostarsi dal principio della legalità. Ciò significa che, di massima, dapprima

andrebbe esaminato se la fatturazione del Prof. Dr.med. __________ è corretta

e, solo nel caso in cui non lo fosse, andrebbe accertato se le condizioni della

buona fede sono adempiute.

Tuttavia,

l’esame della nota d’onorario e della correttezza della fatturazione della

posizione 23.0440 del TarMed non spetta a questo Tribunale bensì al Tribunale

arbitrale, trattandosi di una vertenza tra assicuratore e fornitore di

prestazioni.

Per cui,

ritenuto che dagli atti (corrispondenza, decisione, decisione su opposizione)

risulta che in realtà nel caso concreto le parti sono il fornitore di

prestazioni (Prof. Dr. med. __________) e l’assicuratore (CO 1) e che la

controversia concerne principalmente l’applicazione di una posizione del

tariffario Tarmed (23.0440), questo Tribunale non è competente a decidere nel

merito della questione.

L’assicuratore,

invece di emanare una decisione formale tramite la quale ha rifiutato il

rimborso di parte della nota d’onorario del Prof. dr. med. __________ per le

prestazioni fornite il 4 agosto 2009, poiché non ritenuta conforme al

tariffario Tarmed, avrebbe dovuto rappresentare l’insorgente innanzi al

Tribunale arbitrale contro il fornitore di prestazioni. La rappresentanza

dell’assicurato da parte dell’assicuratore è una particolarità della LAMal

dovuta al fatto che nel sistema del terzo garante la persona assicurata deve

beneficiare della protezione tariffale assoluta. Nel caso in cui il medico ha

fatturato in maniera contraria al tariffario, ha violato delle norme del

tariffario o ha effettuato una prestazione non economica, le conseguenze non

devono essere sopportate dall’assicurato, bensì dal fornitore di prestazioni

(sentenza 9C_687/2010 del 30 dicembre 2010, consid. 4).

Nel

sistema del terzo garante l’assicuratore deve rappresentare l’assicurato

innanzi al Tribunale arbitrale contro il fornitore di prestazioni quando

l’oggetto del contendere è una fatturazione troppo elevata. E’ in questo modo

che l’assicuratore deve mettere in atto la protezione tariffale (sentenza

9C_687/2010 del 30 dicembre 2010, sentenza K 129/06 del 29 giugno 2007, consid.

4.3

e 5).

Per

l’art. 27 cpv. 1 LPGA gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole

assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad

informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

In

concreto l’assicurata non era cosciente del diritto garantito dalla LAMal di

essere rappresentata innanzi ad un Tribunale arbitrale. Inoltre spettava

all’assicuratore informare l’interessata ed assumerne la rappresentanza innanzi

al Tribunale arbitrale (sentenza 9C_687/2010 del 30 dicembre 2010, consid. 5).

In queste

condizioni, rammentato che il TCA applica il diritto d’ufficio, rilevato che

l’amministrazione ha emanato a torto la decisione impugnata, il ricorso va

accolto e la decisione su opposizione del 28 giugno 2010 va annullata.

CO 1

dovrà rappresentare la ricorrente innanzi al Tribunale arbitrale, nella

controversia contro il Prof. dr. med. __________ per la fattura emanata il 27

agosto 2009 per le prestazioni effettuate il 4 agosto 2009 (doc. 8).

In queste

condizione l’assunzione di ulteriori prove così come richieste dall’assicurata,

si rivelano superflue.

All’insorgente,

vincente in causa, vanno assegnate le ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é accolto ai sensi dei considerandi e la decisione impugnata è annullata.

1.1. CO 1 è

obbligata a rappresentare la ricorrente nella procedura innanzi al Tribunale

arbitrale contro il Prof. dr. med. __________ concernente la nota d’onorario

emessa il 27 agosto 2009 per le prestazioni effettuate il 4 agosto 2009.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 verserà alla ricorrente fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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