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Decisione

36.2011.1

Separata. Domanda sussidio 2010. Rifiuto per superamento dei limiti. Nessuna diminuzione del reddito per l'applicazione dell'art. 31 LCAMal

16 marzo 2011Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

"

a) per gli

assicurati tassati in via ordinaria

l’istanza è presentata nel corso

dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede la riduzione di premio;

c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato,

possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per il quale si richiede

la riduzione di premio;

d) gli

assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggetta-mento fiscale o

per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla

riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso."

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta. Su questi aspetti si veda

la sentenza 36.2009.170 in re G. del 18 marzo 2010.

Come

anticipato nel considerando 3 per il solo 2010 le imposizioni temporali volute

con l’art. 28 cpv. 2 LCAMal (e riprese nel regolamento all’art. 11 cpv. 2)

soffrono di un’eccezione voluta dal legislatore con la novella legislativa del

15 dicembre 2009 (BU 2010 46) e conseguente ad iniziativa parlamentare 21

settembre 2009 oggetto di Messaggio (6301) del Consiglio di Stato (del 25

novembre 2009) e di Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze

(1 dicembre 2009 no. 6301 R). Con questa novella il legislatore ha ammesso che

per il 2010, alla luce dell’innalzamento dei limiti per la concessione del

diritto al sussidio, il termine per l’inoltro delle richieste fosse prorogato

(per determinate situazioni) alla fine di marzo 2010. In merito e per i dettagli si faccia riferimento alle sentenze 36.2010.95 in re A. e 36.2010.88

in re B. del 9 novembre 2010.

6. La

signora RI 1 lamenta il fatto di avere sostanzialmente ancora a suo carico una

figlia maggiorenne che sta completando la propria formazione, circostanza

questa che non viene considerata dalla LCAMal per quanto sostenuto

dall’amministrazione. La ricorrente considera errato che la si ritenga persona

sola alla luce del fatto che a livello fiscale può operare deduzioni per la

figlia che prosegue la sua formazione ed alla quale provvede. La lamentela non

è nuova. Il TCA spesso si è confrontato con situazioni di genitori, o meglio di

famiglie monoparentali, che segnalavano tale anomalia, ossia un obbligo

alimentare nei confronti dei figli da un lato e, nell’ottica della LCAMal la

considerazione (e, soprattutto, i valori) riferiti alle persone sole e non alle

famiglie. Nella recente sentenza in re F. (36.2010.109 del 10 gennaio 2011) il

Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha richiamato la novella legislativa

adottata dal Gran Consiglio il 24 giugno 2010 che entrerà in vigore il prossimo

1° gennaio 2012 osservando quanto segue:

" In merito alle nuove norme, approvate dal Gran

Consiglio il 24 giugno 2010, va subito evidenziato come le stesse non possano

trovare applicazione nel caso concreto. Il legislatore ha previsto infatti

l’entrata in vigore delle modifiche soltanto il 1 gennaio 2012 e non prima.

Proprio per attenuare gli effetti economici dell’entrata in vigore solo nel

2012 del nuovo ordinamento il legislatore cantonale ha previsto, come indicato,

l’innalzamento provvisorio e limitato nel tempo dei limiti di reddito. Il fatto

stesso quindi che il Parlamento abbia adottato le norme in questione nell’anno

per il quale il qui ricorrente postula il diritto alla riduzione del premio e

che l’entrata in vigore delle modifiche approvate sia fissata all’inizio del

2012 non permette l’applicazione anticipata delle stesse in concreto nonostante

l’invito del ricorrente.

A proposito della novella legislativa adottata il 24 giugno 2010 dal

legislativo cantonale e pubblicata sul BU 45/2010 del 20 agosto 2010, va

segnalato come il nuovo sistema per la concessione del sussidio non considererà

più i casi di figura conosciuti nel diritto fiscale come attualmente. Nel proprio

messaggio di accompagnamento alla novella legislativa (Messaggio 15 settembre

2009 no. 6264) il Consiglio di Stato segnala quale elemento principale di

cambiamento il parametro del beneficiario, che passerà dall’attuale

contribuente ai sensi della Legge tributaria (persona sola, coniugati, caso

speciale del maggiorenne ancora in formazione) all’unità di riferimento (economia

domestica globale). L’Unità di riferimento (UR qui di seguito), come rammenta

il Rapporto della Commissione della Gestione e delle Finanze del Gran Consiglio

(Rapporto 6264 dell’8 giugno 2010), comprenderà quindi tutte le persone di

un’economia domestica oggetto della prestazione, indipendentemente dal loro

status giuridico ai fini del diritto di famiglia o del diritto fiscale. La

riduzione dei premi sarà calcolata per l’intera UR e solo successivamente verrà

suddivisa fra i suoi membri “considerato che per le famiglie con figli la

riduzione dei premi dovrà essere suddivisa dando priorità a quella per i figli”

(R 8 giugno 2010 pag. 3 in fine, si veda inoltre M 15 settembre 2009 pag. 22).

Il sistema ricalcherà quindi quello oggi in vigore in ambito Laps.

In sostanza, come avviene con l’attuale sistema, con la novella legislativa

l’UR sarà essenzialmente costituta dall’unità fiscale composta dal

contribuente, dal suo coniuge e da eventuali figli minorenni a carico. Come

rammenta il Messaggio citato (loc. cit.) l’accertamento dell’UR nel nuovo

sistema di riduzione dei premi sarà eseguito prevalentemente in maniera

automatica a partire dai dati fiscali.

Per quanto riguarda i figli maggiorenni, tema che riguarda da vicino

il ricorrente e che coinvolge un numero sempre più significativo di famiglie

ticinesi (per le quali l’attuale sistema ha mostrato lacune), il sistema sarà

diverso. Va rammentato come con il compimento dei 18 anni i figli sono tassati

separatamente dai genitori. Secondo il sistema vigente questi figli sono

considerati persone sole e, se non espongono alcun reddito siccome, ad esempio,

agli studi, debbono indicare (ed anche in futuro dovranno segnalare) il

“reddito di riferimento” ossia da chi dipendono finanziariamente, chi provvede

al loro sostentamento (più spesso i genitori).

In questi casi di figura con le nuove norme, in presenza di un maggiorenne

che dipenda economicamente e venga sostenuto da terzi (in genere dai genitori),

si dovrà integrare il maggiorenne nell’unità di riferimento di appartenenza.

Parallelamente la legge prevede una semplificazione dei criteri di selezione di

coloro che devono indicare un reddito di riferimento poiché economicamente

dipendenti, limitandone la fascia di età alle persone fino a 30 anni e facendo

riferimento alle norme della Laps. Il futuro art. 27 LCAMal avrà questo tenore:

" Le

persone sole maggiorenni senza figli, di età non superiore a 30 anni, il cui

totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile è inferiore al

limite di fabbisogno esistenziale definito ai sensi della legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), del 5

giugno 2000, sono incluse nell’unità di riferimento da cui dipendono

economicamente."

Questo trattamento “integrato” si scosta significativamente

dall’attuale regolamentazione in cui gli assicurati con “reddito di riferimento”,

benché identificati, sono trattati separatamente.

Con questa modifica il legislatore ha voluto garantire, come ricorda

il Messaggio (capitolo 8 pag. 22), “una modalità di intervento coerente anche

dal punto di vista teorico e conforme al principio che il reddito di una

famiglia può essere valutato solo in relazione alla sua dimensione, e dunque al

numero di persone i cui bisogni devono venire soddisfatti con tale reddito.

Solo in questo modo può essere raggiunta un’equità di trattamento fra famiglie

di dimensioni e con oneri di mantenimento diversi”. Il futuro diritto

applicabile presenterà quindi norme più attagliate e specifiche per i casi come

quello del ricorrente che, padre di due figli minorenni (nati nel 1997) ha pure

due figli maggiorenni ancora in formazione. Come detto, comunque, queste norme,

sulle quali non occorre ulteriormente approfondire l’esame, non possono trovare

applicazione nel caso concreto avendo vigenza dal 1 gennaio 2012."

Sempre

in tale sentenza il ricorrente aveva invitato il Tribunale cantonale delle Assicurazioni

a volere interpretare il concetto di famiglia e, soprattutto, di figli nel

senso voluto dalle norme del diritto civile e nei limiti dell’obbligo di

mantenimento (art. 276 CC). Sempre quel ricorrente aveva inoltre sostenuto che

a livello fiscale le deduzioni per i figli in formazione sono riconosciute anche

dopo i 18 anni. In merito il Tribunale cantonale delle Assicurazioni, nella sua

composizione completa a tre giudici, ha ritenuto quanto segue:

" … occorre accertare se nel contesto della famiglia

debbano essere computati solo i figli minorenni, o debbano essere compresi … i

figli maggiorenni in formazione, e quindi non ancora autonomi economicamente.

L’art. 25 LCAMal definisce la famiglia come composta da

a) i coniugi, partner registrati con o senza figli;

b) i celibi o le nubili

con figli conviventi fino alla fine dell’anno in cui quest’ultimi compiono 18

anni;

c) il vedovo, la vedova,

il divorziato, la divorziata, l’ex partner registrato, nonché il coniuge

separato per sentenza giudiziaria o di fatto, con figli conviventi fino alla

fine dell’anno in cui quest’ultimi compiono 18 anni."

(…) Il concetto di figli voluto con la LCAMal è infatti definito

all’art. 27 LCAMal in questi termini:

" Ai fini

dell’applicazione della regolamentazione sul sussidio nell’assicurazione sociale

contro le malattie, è considerato figlio la persona che ha lo statuto giuridico

di figlio o di affiliato ai sensi del Codice civile svizzero, fino alla fine

dell’anno in cui compie 18 anni.”

La legge definisce invece le persone sole all’art. 26 LCAMal nel seguente

modo:

" a) il

celibe o la nubile d’età superiore a 18 anni, nonché il celibe o la nubile di

età

inferiore

che esercitano un’attività lucrativa e i cui genitori sono domiciliati fuori

del Cantone;

b) il vedovo, la vedova,

il divorziato, la divorziata, l’ex partner registrato, nonché il coniuge

separato per sentenza giudiziaria o di fatto, senza figli conviventi. "

Il capoverso 2 della norma rinvia, per la definizione di figlio, al successivo

art. 27 LCAMal. Questa Corte, in una sentenza emessa nella composizione plenaria

il 30 novembre 2005 in re F. (inc. 36.2005.66) ha analizzato i concetti

giuridici citati evidenziando in particolare:

" Nel

Messaggio 3 gennaio 1996 relativo alla citata legge cantonale di applicazione

della Legge Federale sull’assicurazione malattia, per quanto attiene al

concetto di figlio, l’Esecutivo cantonale ha richiamato quanto ritenuto nella

LAMal. In virtù della Legge federale per gli

assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni l’assicuratore deve fissare un

premio più basso rispetto a quello degli assicurati d’età superiore (adulti) ed

è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto

25 anni. Il richiamo voluto dal Messaggio citato è agli art. 252 e segg. CCS.

Il Codice civile Svizzero prevede che i genitori devono provvedere al

mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e formazione e delle

misure prese a sua tutela e che il mantenimento consiste nella cura e

nell’educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in

Considerandi

prestazioni pecuniarie (art. 276 CCS). L’obbligo di mantenimento dura sino alla

sua maggiore età del figlio (art. 277 CCS).

Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha

ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa

ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono

continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile

formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CCS). L’obbligo di

mantenimento si estende quindi al di là del compimento del diciottesimo anno

d’età quando il figlio è in formazione. L’obbligo legale per il genitore di

mantenere il figlio anche successivamente al compimento del diciottesimo anno

d’età quando sia in corso una formazione non è trattato dall’art. 27 LCAMal. La

legge cantonale di applicazione alla LAMal rammenta che il celibe o la nubile

di età superiore a 18 anni è considerato/a persona sola e non può essere

computato con i genitori od il genitore con cui vive per considerare un reddito

imponibile maggiore cui far capo per l’ottenimento del sussidio.

(…)

va evocato come per le persone sole, …, con un

reddito imponibile nullo o riferito ad un reddito lordo inferiore ai CHF

6'000.- il reddito determinante è quello della persona o della famiglia da cui

dipendono per il loro sostentamento …

(…)

Ai sensi dell’art. 27 LCAMal ai fini

dell’applicazione della regolamentazione sul sussidio nell’assicurazione

sociale contro le malattie, è considerato figlio la persona che ha lo

statuto giuridico di figlio o di affiliato ai sensi del Codice civile svizzero,

fino alla fine dell’anno in cui compie i 18 anni. (…)

Nel Messaggio del 3 gennaio 1996 l’allora DOS, a

proposito dell’art. 27 affermava che “per definire il concetto di figlio si

ricorre al CCS. Il termine di 18 anni per passaggio dallo statuto di figlio a

quello di persona sola riprende l’ordinamento della LAMal in fatto di premi

assicurativi: il premio per adulti è infatti corrisposto a partire dalla fine

dell’anno in cui l’assicurato compie 18 anni. Le coppie non coniugate saranno

pertanto assimilabili al concetto di famiglia solo quando convivono con un

figlio ai sensi di cui sopra. Qualora un solo membro della coppia non coniugata

fosse da considerare ai sensi di CCS genitore del figlio mentre l’altro no, il

primo, con il figlio, verrà assimilato al concetto di famiglia, mentre il

secondo risulterà persona sola. Al proposito si farà riferimento all’art. 252

CCS."

In sostanza dunque solo i figli con età inferiore ai 18 anni sono considerati

figli per la determinazione del concetto di famiglia voluto dalla LCAMal, ciò

che ha incidenza nel diritto al sussidio per le diversità degli importi di

reddito ritenuti …”

Per

il resto si faccia riferimento alla citata sentenza ed alle sentenze ivi

citate.

7.

Nel

caso concreto, alla luce di quanto precede, appare corretto l’agire della Cassa

che ha ritenuto la ricorrente quale persona sola siccome madre di una ragazza

maggiorenne che ancora svolge una formazione (post obbligatoria siccome successiva

al conseguimento di una formazione professionale). In merito all’obbligo di mantenimento

dei genitori nei confronti di figli maggiorenni con una formazione acquisita ed

in fase di ulteriore formazione o specializzazione si faccia riferimento alla

dottrina (cfr. in particolare Francesca

Ranzanici: L’entretien de l’enfant majeur in Editions Weblaw, Berna

2011, ISBN 978-3-905742-78-7, nonché la dottrina e la giurisprudenza ivi

citata).

Alla

luce delle norme applicabili in concreto appare quindi corretto il riferimento

dell’amministrazione all’importo di CHF 22'000.00 ritenuto all’art. 81 a LCAMal e non invece all’importo riferito alla famiglia che è decisamente superiore. Le differenze

con le norme fiscali non possono essere invocate con successo in questa sede.

In effetti gli ambiti retti dai corpi normativi sono diversi e la LCAMal prevede

norme proprie e specifiche su tali aspetti, si tratta di norme speciali che

prevalgono ed alla cui applicazione il giudice è tenuto.

8.

Occorre

ora esaminare se, esclusa la concessione del sussidio alla luce del superamento,

nella tassazione 2008 (prima tassazione quale separata della qui ricorrente),

dei limiti fissati dal DE citato nelle considerazioni che precedono e che

fissano i limiti per il riconoscimento dell’aiuto sociale, vada ritenuta una

diminuzione del reddito conseguito dalla ricorrente per potere procedere

all’applicazione dell’art. 31 RegLCAMal. Come indicato nelle considerazioni che

precedono quando l’amministrazione accerti un caso di diminuzione del reddito a

norma dell’art. 31 litt. m. Reg. LCAMal, essa deve provvedere ad una precisa

determinazione del nuovo reddito conseguito dall’assicurato per la sua

successiva trasformazione a mano delle apposite tabelle; allo stesso vanno di seguito

aggiunti l’eventuale valore locativo e quindi dedotti gli importi versati per

gli interessi passivi sul debito ipotecario ed eventuali alimenti. In questo

senso la prassi di questo Tribunale è costante. Il TCA ha emanato diverse sentenze

sull'accertamento autonomo del reddito (v.: da ultimo sentenza 19 luglio 2010

inc. 36.2010.66; e le sentenze del 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; del 26

gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116; sentenze del 24 giugno

2005, inc. 36.2004.132; sentenza del 3 settembre 2004, inc. 36.2004.92;

sentenza del 15 febbraio 2006, inc. 36.2006.7) e si è così espresso:

"

2.2

(…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito

inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando

l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua

esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio

di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è

necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito

imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il

reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)

convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.

72.

del medesimo regolamento.

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione

Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso

del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto.

Infatti il reddito lordo cui ci

si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso

dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il

Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente

l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

" Trattandosi

di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione

contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque

tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato

richiede il sussidio soggettivo."

Nell'ottica

di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del

reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è

chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione

importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a

raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

(…)

Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di

Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente

indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e

genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione

di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)"

Nella

sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116) il TCA ha evidenziato come, quando sia

accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 vecchio Reg. LCAMal

(art. 31 nuovo Reg. LCAMal), in particolare ciò avviene più frequentemente in

caso di accertamento di un nuovo reddito inferiore a quello del periodo di

riferimento, l’UAM deve procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito

conseguito, e deve trattarsi del reddito lordo, che va poi raffrontato con i

parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al

sussidio. Nella sentenza F. del 10 gennaio 2011 (36.2010.109) il Tribunale

cantonale delle Assicurazioni ha indicato come occorra tenere in considerazione

tutti i redditi conseguiti nel periodo più recente, ivi compresi gli assegni

famigliari versati per i figli maggiorenni in formazione (contrariamente alla

prassi dell’amministrazione).

Per

verificare il diritto al sussidio è successivamente necessario procedere alla

commutazione del nuovo reddito lordo accertato (se inferiore a quello dedotto

dalla tassazione applicabile) in reddito imponibile ipotetico mediante

l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo

accertato va obbligatoriamente convertito in reddito imponibile ipotetico

mediante dette tabelle allestite dall’amministrazione cantonale delle

contribuzioni. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal

reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non

potendo essere, per la loro stessa natura, precise ed attagliate al caso

concreto in cui vengono applicate.

Per

quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato, questo Tribunale

ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, le uniche deduzioni ammesse essendo

quelle relative agli alimenti ed agli interessi su debiti ipotecari. In

particolare nelle sentenze del 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc.

36.2003.116

è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia

domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale.

Nella sentenza di cui all’inc. 36.2004.33 il TCA ha ammesso, come d’altra parte

aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato

era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che

effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di

ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del

debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per

la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito ulteriormente

nella sentenza del 3 settembre 2004 (inc. 36.2004.93) in cui era ricorrente un

divorziato al quale l’amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per la

successiva conversione. Con sentenza del 19 ottobre 2004 (inc. 36.2004.129)

questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e

del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato

la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia

economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle sentenze del

14.

settembre 2005 (inc. 36.2005.70), del 21 settembre 2005 (inc.

36.2005

-95), del 27 settembre 2005 (inc. 36.2005.99), del 24 ottobre 2005

(inc. 36.2005.117) e nella sentenza a composizione completa del Tribunale del

30.

novembre 2005 (inc. 36.2005.66-67).

9.

In

concreto l’amministrazione ha determinato il reddito nella prima tassazione emessa

nei confronti dell’assicurata quale separata cifrandolo in CHF 51'370.00 che ha

raffrontato con il reddito più recente conseguito dall’assicurata, superiore

siccome fissato – in maniera del resto rimasta non contestata da parte della signora

RI 1 – in oltre CHF 56'000.00. Unicamente nello scritto 16 febbraio 2011 la

ricorrente ha evidenziato come, a partire dal gennaio 2011, il salario conseguito

per l’attività svolta da __________ sarebbe diminuito. Come evocato nelle

considerazioni di fatto, alla luce della documentazione prodotta con il doc.

XIII (scritto 16 febbraio 2011 della ricorrente), l'assicurata percepisce un

salario, per l’attività svolta in seno a __________, di CHF 2213.23 mensili (12

mensilità) per un totale di CHF 26'558,75. D’altro canto il salario conseguito

in seno allo studio d’ingegneria assomma a CHF 27'250.00 per un importo complessivo

di CHF 53'808,75 (mensilmente 4’484,05; riportando il salario dello studio

d’inge-gneria su 12 mensilità). Questi dati appaiono corretti alla luce della

documentazione (doc. VII e XIII con i relativi annessi) prodotta dalla

ricorrente e rapportati alla documentazione desumibile dagli atti fiscali

acquisiti presso l’UT di __________, dove il reddito da lavoro assomma a poco

più di CHF 41'500.00 cui l’autorità fiscale ha aggiunto gli alimenti percepiti

come alla transazione intervenuta tra la qui ricorrente ed il marito.

Alla

luce delle norme citate in precedenza non è possibile il calcolo autonomo del reddito

per la sua successiva commutazione in ipotetico reddito imponibile poiché, come

correttamente evidenziato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, il reddito

da ultimo conseguito, nonostante la decadenza degli alimenti versati dal padre

in favore della figlia, supera quello ritenuto nella tassazione di riferimento

e non sono dati in concreto gli estremi per applicare l’art. 31 LCAMal e l’art.

31.

litt. m RegLCAMal.

Da

evidenziare comunque che, anche se si volesse commutare il reddito lordo da ultimo

conseguito dalla ricorrente a mano delle tabelle (reperibili sul sito del

Cantone Ticino: www.ti.ch/DSS) vi sarebbe

superamento del limite: CHF 4'484.00 mensili, convertiti diventano CH

41'000.00, importo che non permette di concedere il sussidio.

Stante

il superamento dei limiti di reddito che danno il diritto al sussidio per la persona

sola ritenuti nella tassazione 2008, il ricorso va, purtroppo, respinto. Ciò

nonostante il Tribunale sia perfettamente consapevole della difficile

situazione in cui versa l’assicurata che provvede all’aiuto concreto alla

figlia ancora in formazione e non beneficia più degli alimenti del padre della

stessa, il cui ultimo versamento risale al giugno 2010. Pur con questa

consapevolezza il giudice deve applicare le norme vigenti così come

interpretate dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni nella sua prassi

emanata nella composizione completa e non può distanziarsene. Il legislatore,

resosi conto delle situazioni concrete difficoltose per i genitori di giovani

in formazione, ha modificato le norme della legge ma, come visto, con effetto

solo a partire dal 1 gennaio 2012. Per l’anno 2011 invece, con l’adozione con

effetto al 1 gennaio 2011, dell’art. 81 b LCAMal sono invece stati adeguati

verso l’alto gli importi massimi per la concessione del sussidio.

Il

gravame deve essere respinto, senza carico di tasse e spese e senza attribuzione

di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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