36.2011.1
Separata. Domanda sussidio 2010. Rifiuto per superamento dei limiti. Nessuna diminuzione del reddito per l'applicazione dell'art. 31 LCAMal
16 marzo 2011Italiano32 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2011.1
Data decisione, Autorità:
16.03.2011, TCA
Titolo:
Separata. Domanda sussidio 2010. Rifiuto per superamento dei limiti. Nessuna diminuzione del reddito per l'applicazione dell'art. 31 LCAMal
DIMINUZIONE DEL REDDITO
SUPERAMENTO DEL LIMITE DI REDDITO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 81a LCAMAL
art. 81b LCAMAL
art. 31 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2011.1
IR/sc
Lugano
16 marzo 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 21 dicembre 2010
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 25 novembre
2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione
Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, domiciliata a __________, ha chiesto il 13 novembre 2009, mediante formulario
inoltrato all’amministrazio-ne cantonale competente, la riduzione del premio
dell’assicura-zione obbligatoria contro le malattie per l’anno 2010. RI 1 è
assicurata presso la __________, che è pure una dei suoi datori di lavoro, è
nata nel 1956, separata. L’assicurata ha unito alla richiesta il foglio di
salario relativo al gennaio e febbraio 2010 da cui si desume un salario lordo di
CHF 2'652.05 mensili, pari a CHF 2'406,75 netti. RI 1 non percepisce
tredicesima. Per l’attività svolta invece in seno ad uno studio di ingegneria
l’assicurata percepisce, annui, CHF 26'875.00 (pari a CHF 2'067,30 x 13 volte).
Dalla
decisione di tassazione 2008 della signora RI 1 (prima tassazione emanata dal
competente ufficio quale persona separata) emerge un reddito imponibile IC di
CHF 26'400.00. La figlia __________, 1990, frequenta il __________ di __________.
Con
decisione 30 luglio 2010 l’amministrazione ha respinto la richiesta per il superamento
dei limiti (CHF 26'400.00 arrotondati al mille franchi superiore ossia CHF
27'000.00 superano l’importo fissato dall’art. 81 a LCAMal in CHF 22'000.00) e, contro tale provvedimento, la signora RI 1 è insorta con reclamo del
17 settembre 2010 indicando cessazione del versamento degli alimenti da parte
del padre per __________ e continuazione della formazione della giovane
finalizzata al conseguimento della maturità commerciale con impegno finanziario
della madre. La Cassa ha emanato, il 25 novembre 2010, decisione su reclamo con
cui ha respinto le lamentele dell’assicurata con argomenti analoghi a quelli
contenuti nella prima decisione.
B. Con
ricorso del 21 dicembre 2010, trasmesso direttamente alla Cassa, RI 1 contesta
la decisione lamentando di avere una figlia ancora in formazione al cui sostentamento
deve provvedere (il padre non versa più dal conseguimento del diploma presso la
scuola di commercio da parte di __________ [giugno 2010] gli alimenti fissati
in CHF 900.00 mensili). La signora RI 1 lamenta poi di essere considerata –
diversamente che in ambito fiscale dove deduce l’onere di mantenimento della
figlia – persona sola per la riduzione del premio dell’assicurazione contro le
malattie. L’assicurata segnala poi il rischio di vedersi ulteriormente diminuire
il salario a seguito della diminuzione di lavoro e lamenta una situazione
difficile di convivenza con il “marito separato in casa” che crea molte
difficoltà.
L’amministrazione
ha trasmesso il ricorso al Tribunale cantonale delle Assicurazioni con scritto
del 7 gennaio 2011 ed il 27 gennaio 2011 ha prodotto le sue osservazioni allo stesso proponendone la reiezione. In particolare la Cassa, dopo avere accertato
il nuovo reddito conseguito dalla signora RI 1 nel corso del 2010, lo ha
rapportato a quello emergente dalla prima decisione di tassazione quale persona
sola della ricorrente (2008) ed ha constato come lo stesso sia superiore a tale
importo. Il nuovo reddito ammonta a CHF 56'044,20 mentre quello desumibile
dalla tassazione assomma a CHF 51'370.00. L’amministrazione non ha pertanto
potuto applicare l’art. 31 litt. m RegLCAMal. Fondandosi sulla decisione di
tassazione applicabile la cassa ha proposto la reiezione dell’impugnativa.
All’assicurata
è stata offerta la possibilità di chiedere l’assunzione di specifiche prove e
di ulteriormente esprimersi sulla risposta di causa dell’amministrazione. Il Giudice
delegato ha chiesto all’UT competente la trasmissione dell’incarto fiscale completo
relativo al 2008 pervenuto il 2 febbraio 2011 con comunicazione alla parte ricorrente.
Il
16 febbraio 2011 l’assicurata ha ribadito ulteriormente le sue difficoltà e la particolare
situazione che la legge pone alle famiglie monoparentali composte da un genitore
ed un figlio maggiorenne in formazione. La ricorrente ha evidenziato ulteriore
diminuzione del reddito proveniente dall’attività per __________ passato da un
lordo di CHF 2652.03 a CHF 2'213.23, d’altro canto il salario conseguito presso
lo studio d’ingegneria è invece leggermente aumentato nel 2011 a CHF 27’250.00 lordi.
L’atto
è stato trasmesso all’amministrazione per una presa di posizione mentre
l’assicurata ha ulteriormente fatto pervenire al Tribunale cantonale delle
Assicurazioni un suo scritto in cui ribadisce che, a livello fiscale, essa è
considerata quale coniugata siccome separata e non persona sola. La Cassa, con
scritto 1 marzo 2011, ha confermato la sua decisione.
in
diritto
in
ordine
1. Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione
della decisione emessa su opposizione, è ricevibile siccome sufficientemente
motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv.
2 della Legge sull'organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 e 9C_792/2007 del 7
novembre 2008 tra altre).
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni
economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie
il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il
cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Per
l’art. 81a cpv. 1 LCAMal a partire dall’anno 2010, il sussidio minimo è
garantito anche alle seguenti fasce di assicurati:
a. le
persone sole il cui reddito (di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra
fr. 20’000.-- e fr. 22’000.--;
b. le
famiglie il cui reddito (di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b) è compreso tra fr.
32’000.-- e fr. 34’000.--;
c. le
famiglie il cui reddito di riferimento (di cui all’art. 32 cpv. 2) è compreso
tra fr. 50’000.-- e fr. 55’000.--;
d. le
altre famiglie il cui reddito (di cui all’art. 46 cpv. 1) è compreso tra fr.
60’000.-- e fr. 65’000.--.
Per
l’art. 81a cpv. 2 LCAMal in deroga all’art. 28 cpv. 2, l’istanza di sussidio
per l’anno 2010 degli assicurati di cui al cpv. 1 può essere presentata entro
il 31 marzo 2010.
L’art.
29 cpv. 2 LCAMal prevede:
" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se
l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr.
600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;
b) persone
sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella
tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;
c) persone
sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi
al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr.
80’000.--;
d) famiglie:
se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr.
90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno;
per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del
reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di
Stato;
b) di
un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito
dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le
persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per
l’amministrazione designata di accertare autonomamente il reddito
dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31
LCAMal.
Per
l'anno 2010 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il Decreto esecutivo del 13 ottobre 2009 (6.4.6.1.8).
Il
periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle
classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2007. I limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio sono quelli più sopra riportati stabiliti
dagli art. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 nonché 81a cpv. 1 LCAMal.
4. Di
principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e
dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).
L'amministrazione
deve però calcolare il reddito determinante al di fuori della tassazione di
riferimento trasformando il reddito mediante apposite tabelle e verificando il
sussistere dei limiti per la concessione del sussidio in specifici casi
previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il
legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in
maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva commutazione
delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali
di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg. LCAMal) nei casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale
solo per una
parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle
persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle
persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella
tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in
caso di nascita di figli;
e) in altri casi particolari."
L'esecutivo
cantonale ha concretizzato la norma della Legge in virtù dell'ampia delega
concessa dalla stessa regola. Il Regolamento infatti, all’art. 31, prevede che
il reddito determinante va accertato autonomamente dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in particolare nei seguenti casi:
" a) persone soggette all’imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di
fatto, scioglimento dell’unione domestica registrata, nel caso di assenza di
tassazione applicabile;
d) persone
sole che esercitano un’attività lucrativa o conducono esi-stenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione
applicabile inferiore a fr. 6’000.--, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell’istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone
al beneficio di misure ai sensi della legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull’assistenza sociale,
d’intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell’attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell’attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili;
n) persone soggette all’obbligo
d’assicurazione svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell’AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.
o) diminuzione importante dei valori
di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia
comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per necessità primarie
proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei
parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato
al momento dell’istanza.”
L’esecutivo
cantonale ha previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in
materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte
dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in
particolare a partire dalla sentenza 36.2004.40 del 3 settembre 2004 e sino
alla sentenza 36.2007.9 dell’11 settembre 2007) introducendo nel Reg. LCAMal
l’art. 36a:
" 1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o
cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo
sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.
2Tali valori sono riportati anche sui periodi
fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.”
5. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa.
A
norma dell’art. 28 cpv. 2 LCAMal, per gli assicurati tassati in via ordinaria,
l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di
competenza. Nel cpv. 3 figura che il regolamento determina le modalità di
presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.
L'art.
10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti
con il modulo ufficiale.
L'art.
11 cpv. 1 Reg. LCAMal specifica che l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
"
a) per gli
assicurati tassati in via ordinaria
l’istanza è presentata nel corso
dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede la riduzione di premio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato,
possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per il quale si richiede
la riduzione di premio;
d) gli
assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggetta-mento fiscale o
per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla
riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso."
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta. Su questi aspetti si veda
la sentenza 36.2009.170 in re G. del 18 marzo 2010.
Come
anticipato nel considerando 3 per il solo 2010 le imposizioni temporali volute
con l’art. 28 cpv. 2 LCAMal (e riprese nel regolamento all’art. 11 cpv. 2)
soffrono di un’eccezione voluta dal legislatore con la novella legislativa del
15 dicembre 2009 (BU 2010 46) e conseguente ad iniziativa parlamentare 21
settembre 2009 oggetto di Messaggio (6301) del Consiglio di Stato (del 25
novembre 2009) e di Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze
(1 dicembre 2009 no. 6301 R). Con questa novella il legislatore ha ammesso che
per il 2010, alla luce dell’innalzamento dei limiti per la concessione del
diritto al sussidio, il termine per l’inoltro delle richieste fosse prorogato
(per determinate situazioni) alla fine di marzo 2010. In merito e per i dettagli si faccia riferimento alle sentenze 36.2010.95 in re A. e 36.2010.88
in re B. del 9 novembre 2010.
6. La
signora RI 1 lamenta il fatto di avere sostanzialmente ancora a suo carico una
figlia maggiorenne che sta completando la propria formazione, circostanza
questa che non viene considerata dalla LCAMal per quanto sostenuto
dall’amministrazione. La ricorrente considera errato che la si ritenga persona
sola alla luce del fatto che a livello fiscale può operare deduzioni per la
figlia che prosegue la sua formazione ed alla quale provvede. La lamentela non
è nuova. Il TCA spesso si è confrontato con situazioni di genitori, o meglio di
famiglie monoparentali, che segnalavano tale anomalia, ossia un obbligo
alimentare nei confronti dei figli da un lato e, nell’ottica della LCAMal la
considerazione (e, soprattutto, i valori) riferiti alle persone sole e non alle
famiglie. Nella recente sentenza in re F. (36.2010.109 del 10 gennaio 2011) il
Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha richiamato la novella legislativa
adottata dal Gran Consiglio il 24 giugno 2010 che entrerà in vigore il prossimo
1° gennaio 2012 osservando quanto segue:
" In merito alle nuove norme, approvate dal Gran
Consiglio il 24 giugno 2010, va subito evidenziato come le stesse non possano
trovare applicazione nel caso concreto. Il legislatore ha previsto infatti
l’entrata in vigore delle modifiche soltanto il 1 gennaio 2012 e non prima.
Proprio per attenuare gli effetti economici dell’entrata in vigore solo nel
2012 del nuovo ordinamento il legislatore cantonale ha previsto, come indicato,
l’innalzamento provvisorio e limitato nel tempo dei limiti di reddito. Il fatto
stesso quindi che il Parlamento abbia adottato le norme in questione nell’anno
per il quale il qui ricorrente postula il diritto alla riduzione del premio e
che l’entrata in vigore delle modifiche approvate sia fissata all’inizio del
2012 non permette l’applicazione anticipata delle stesse in concreto nonostante
l’invito del ricorrente.
A proposito della novella legislativa adottata il 24 giugno 2010 dal
legislativo cantonale e pubblicata sul BU 45/2010 del 20 agosto 2010, va
segnalato come il nuovo sistema per la concessione del sussidio non considererà
più i casi di figura conosciuti nel diritto fiscale come attualmente. Nel proprio
messaggio di accompagnamento alla novella legislativa (Messaggio 15 settembre
2009 no. 6264) il Consiglio di Stato segnala quale elemento principale di
cambiamento il parametro del beneficiario, che passerà dall’attuale
contribuente ai sensi della Legge tributaria (persona sola, coniugati, caso
speciale del maggiorenne ancora in formazione) all’unità di riferimento (economia
domestica globale). L’Unità di riferimento (UR qui di seguito), come rammenta
il Rapporto della Commissione della Gestione e delle Finanze del Gran Consiglio
(Rapporto 6264 dell’8 giugno 2010), comprenderà quindi tutte le persone di
un’economia domestica oggetto della prestazione, indipendentemente dal loro
status giuridico ai fini del diritto di famiglia o del diritto fiscale. La
riduzione dei premi sarà calcolata per l’intera UR e solo successivamente verrà
suddivisa fra i suoi membri “considerato che per le famiglie con figli la
riduzione dei premi dovrà essere suddivisa dando priorità a quella per i figli”
(R 8 giugno 2010 pag. 3 in fine, si veda inoltre M 15 settembre 2009 pag. 22).
Il sistema ricalcherà quindi quello oggi in vigore in ambito Laps.
In sostanza, come avviene con l’attuale sistema, con la novella legislativa
l’UR sarà essenzialmente costituta dall’unità fiscale composta dal
contribuente, dal suo coniuge e da eventuali figli minorenni a carico. Come
rammenta il Messaggio citato (loc. cit.) l’accertamento dell’UR nel nuovo
sistema di riduzione dei premi sarà eseguito prevalentemente in maniera
automatica a partire dai dati fiscali.
Per quanto riguarda i figli maggiorenni, tema che riguarda da vicino
il ricorrente e che coinvolge un numero sempre più significativo di famiglie
ticinesi (per le quali l’attuale sistema ha mostrato lacune), il sistema sarà
diverso. Va rammentato come con il compimento dei 18 anni i figli sono tassati
separatamente dai genitori. Secondo il sistema vigente questi figli sono
considerati persone sole e, se non espongono alcun reddito siccome, ad esempio,
agli studi, debbono indicare (ed anche in futuro dovranno segnalare) il
“reddito di riferimento” ossia da chi dipendono finanziariamente, chi provvede
al loro sostentamento (più spesso i genitori).
In questi casi di figura con le nuove norme, in presenza di un maggiorenne
che dipenda economicamente e venga sostenuto da terzi (in genere dai genitori),
si dovrà integrare il maggiorenne nell’unità di riferimento di appartenenza.
Parallelamente la legge prevede una semplificazione dei criteri di selezione di
coloro che devono indicare un reddito di riferimento poiché economicamente
dipendenti, limitandone la fascia di età alle persone fino a 30 anni e facendo
riferimento alle norme della Laps. Il futuro art. 27 LCAMal avrà questo tenore:
" Le
persone sole maggiorenni senza figli, di età non superiore a 30 anni, il cui
totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile è inferiore al
limite di fabbisogno esistenziale definito ai sensi della legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), del 5
giugno 2000, sono incluse nell’unità di riferimento da cui dipendono
economicamente."
Questo trattamento “integrato” si scosta significativamente
dall’attuale regolamentazione in cui gli assicurati con “reddito di riferimento”,
benché identificati, sono trattati separatamente.
Con questa modifica il legislatore ha voluto garantire, come ricorda
il Messaggio (capitolo 8 pag. 22), “una modalità di intervento coerente anche
dal punto di vista teorico e conforme al principio che il reddito di una
famiglia può essere valutato solo in relazione alla sua dimensione, e dunque al
numero di persone i cui bisogni devono venire soddisfatti con tale reddito.
Solo in questo modo può essere raggiunta un’equità di trattamento fra famiglie
di dimensioni e con oneri di mantenimento diversi”. Il futuro diritto
applicabile presenterà quindi norme più attagliate e specifiche per i casi come
quello del ricorrente che, padre di due figli minorenni (nati nel 1997) ha pure
due figli maggiorenni ancora in formazione. Come detto, comunque, queste norme,
sulle quali non occorre ulteriormente approfondire l’esame, non possono trovare
applicazione nel caso concreto avendo vigenza dal 1 gennaio 2012."
Sempre
in tale sentenza il ricorrente aveva invitato il Tribunale cantonale delle Assicurazioni
a volere interpretare il concetto di famiglia e, soprattutto, di figli nel
senso voluto dalle norme del diritto civile e nei limiti dell’obbligo di
mantenimento (art. 276 CC). Sempre quel ricorrente aveva inoltre sostenuto che
a livello fiscale le deduzioni per i figli in formazione sono riconosciute anche
dopo i 18 anni. In merito il Tribunale cantonale delle Assicurazioni, nella sua
composizione completa a tre giudici, ha ritenuto quanto segue:
" … occorre accertare se nel contesto della famiglia
debbano essere computati solo i figli minorenni, o debbano essere compresi … i
figli maggiorenni in formazione, e quindi non ancora autonomi economicamente.
L’art. 25 LCAMal definisce la famiglia come composta da
a) i coniugi, partner registrati con o senza figli;
b) i celibi o le nubili
con figli conviventi fino alla fine dell’anno in cui quest’ultimi compiono 18
anni;
c) il vedovo, la vedova,
il divorziato, la divorziata, l’ex partner registrato, nonché il coniuge
separato per sentenza giudiziaria o di fatto, con figli conviventi fino alla
fine dell’anno in cui quest’ultimi compiono 18 anni."
(…) Il concetto di figli voluto con la LCAMal è infatti definito
all’art. 27 LCAMal in questi termini:
" Ai fini
dell’applicazione della regolamentazione sul sussidio nell’assicurazione sociale
contro le malattie, è considerato figlio la persona che ha lo statuto giuridico
di figlio o di affiliato ai sensi del Codice civile svizzero, fino alla fine
dell’anno in cui compie 18 anni.”
La legge definisce invece le persone sole all’art. 26 LCAMal nel seguente
modo:
" a) il
celibe o la nubile d’età superiore a 18 anni, nonché il celibe o la nubile di
età
inferiore
che esercitano un’attività lucrativa e i cui genitori sono domiciliati fuori
del Cantone;
b) il vedovo, la vedova,
il divorziato, la divorziata, l’ex partner registrato, nonché il coniuge
separato per sentenza giudiziaria o di fatto, senza figli conviventi. "
Il capoverso 2 della norma rinvia, per la definizione di figlio, al successivo
art. 27 LCAMal. Questa Corte, in una sentenza emessa nella composizione plenaria
il 30 novembre 2005 in re F. (inc. 36.2005.66) ha analizzato i concetti
giuridici citati evidenziando in particolare:
" Nel
Messaggio 3 gennaio 1996 relativo alla citata legge cantonale di applicazione
della Legge Federale sull’assicurazione malattia, per quanto attiene al
concetto di figlio, l’Esecutivo cantonale ha richiamato quanto ritenuto nella
LAMal. In virtù della Legge federale per gli
assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni l’assicuratore deve fissare un
premio più basso rispetto a quello degli assicurati d’età superiore (adulti) ed
è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto
25 anni. Il richiamo voluto dal Messaggio citato è agli art. 252 e segg. CCS.
Il Codice civile Svizzero prevede che i genitori devono provvedere al
mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e formazione e delle
misure prese a sua tutela e che il mantenimento consiste nella cura e
nell’educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in
Considerandi
prestazioni pecuniarie (art. 276 CCS). L’obbligo di mantenimento dura sino alla
sua maggiore età del figlio (art. 277 CCS).
Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha
ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa
ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono
continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile
formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CCS). L’obbligo di
mantenimento si estende quindi al di là del compimento del diciottesimo anno
d’età quando il figlio è in formazione. L’obbligo legale per il genitore di
mantenere il figlio anche successivamente al compimento del diciottesimo anno
d’età quando sia in corso una formazione non è trattato dall’art. 27 LCAMal. La
legge cantonale di applicazione alla LAMal rammenta che il celibe o la nubile
di età superiore a 18 anni è considerato/a persona sola e non può essere
computato con i genitori od il genitore con cui vive per considerare un reddito
imponibile maggiore cui far capo per l’ottenimento del sussidio.
(…)
va evocato come per le persone sole, …, con un
reddito imponibile nullo o riferito ad un reddito lordo inferiore ai CHF
6'000.- il reddito determinante è quello della persona o della famiglia da cui
dipendono per il loro sostentamento …
(…)
Ai sensi dell’art. 27 LCAMal ai fini
dell’applicazione della regolamentazione sul sussidio nell’assicurazione
sociale contro le malattie, è considerato figlio la persona che ha lo
statuto giuridico di figlio o di affiliato ai sensi del Codice civile svizzero,
fino alla fine dell’anno in cui compie i 18 anni. (…)
Nel Messaggio del 3 gennaio 1996 l’allora DOS, a
proposito dell’art. 27 affermava che “per definire il concetto di figlio si
ricorre al CCS. Il termine di 18 anni per passaggio dallo statuto di figlio a
quello di persona sola riprende l’ordinamento della LAMal in fatto di premi
assicurativi: il premio per adulti è infatti corrisposto a partire dalla fine
dell’anno in cui l’assicurato compie 18 anni. Le coppie non coniugate saranno
pertanto assimilabili al concetto di famiglia solo quando convivono con un
figlio ai sensi di cui sopra. Qualora un solo membro della coppia non coniugata
fosse da considerare ai sensi di CCS genitore del figlio mentre l’altro no, il
primo, con il figlio, verrà assimilato al concetto di famiglia, mentre il
secondo risulterà persona sola. Al proposito si farà riferimento all’art. 252
CCS."
In sostanza dunque solo i figli con età inferiore ai 18 anni sono considerati
figli per la determinazione del concetto di famiglia voluto dalla LCAMal, ciò
che ha incidenza nel diritto al sussidio per le diversità degli importi di
reddito ritenuti …”
Per
il resto si faccia riferimento alla citata sentenza ed alle sentenze ivi
citate.
7.
Nel
caso concreto, alla luce di quanto precede, appare corretto l’agire della Cassa
che ha ritenuto la ricorrente quale persona sola siccome madre di una ragazza
maggiorenne che ancora svolge una formazione (post obbligatoria siccome successiva
al conseguimento di una formazione professionale). In merito all’obbligo di mantenimento
dei genitori nei confronti di figli maggiorenni con una formazione acquisita ed
in fase di ulteriore formazione o specializzazione si faccia riferimento alla
dottrina (cfr. in particolare Francesca
Ranzanici: L’entretien de l’enfant majeur in Editions Weblaw, Berna
2011, ISBN 978-3-905742-78-7, nonché la dottrina e la giurisprudenza ivi
citata).
Alla
luce delle norme applicabili in concreto appare quindi corretto il riferimento
dell’amministrazione all’importo di CHF 22'000.00 ritenuto all’art. 81 a LCAMal e non invece all’importo riferito alla famiglia che è decisamente superiore. Le differenze
con le norme fiscali non possono essere invocate con successo in questa sede.
In effetti gli ambiti retti dai corpi normativi sono diversi e la LCAMal prevede
norme proprie e specifiche su tali aspetti, si tratta di norme speciali che
prevalgono ed alla cui applicazione il giudice è tenuto.
8.
Occorre
ora esaminare se, esclusa la concessione del sussidio alla luce del superamento,
nella tassazione 2008 (prima tassazione quale separata della qui ricorrente),
dei limiti fissati dal DE citato nelle considerazioni che precedono e che
fissano i limiti per il riconoscimento dell’aiuto sociale, vada ritenuta una
diminuzione del reddito conseguito dalla ricorrente per potere procedere
all’applicazione dell’art. 31 RegLCAMal. Come indicato nelle considerazioni che
precedono quando l’amministrazione accerti un caso di diminuzione del reddito a
norma dell’art. 31 litt. m. Reg. LCAMal, essa deve provvedere ad una precisa
determinazione del nuovo reddito conseguito dall’assicurato per la sua
successiva trasformazione a mano delle apposite tabelle; allo stesso vanno di seguito
aggiunti l’eventuale valore locativo e quindi dedotti gli importi versati per
gli interessi passivi sul debito ipotecario ed eventuali alimenti. In questo
senso la prassi di questo Tribunale è costante. Il TCA ha emanato diverse sentenze
sull'accertamento autonomo del reddito (v.: da ultimo sentenza 19 luglio 2010
inc. 36.2010.66; e le sentenze del 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; del 26
gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116; sentenze del 24 giugno
2005, inc. 36.2004.132; sentenza del 3 settembre 2004, inc. 36.2004.92;
sentenza del 15 febbraio 2006, inc. 36.2006.7) e si è così espresso:
"
2.2
(…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito
inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando
l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua
esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è
necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito
imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il
reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)
convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.
72.
del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione
Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso
del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto.
Infatti il reddito lordo cui ci
si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso
dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il
Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente
l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione
contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque
tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato
richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a
raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…)
Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di
Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente
indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e
genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione
di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)"
Nella
sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116) il TCA ha evidenziato come, quando sia
accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 vecchio Reg. LCAMal
(art. 31 nuovo Reg. LCAMal), in particolare ciò avviene più frequentemente in
caso di accertamento di un nuovo reddito inferiore a quello del periodo di
riferimento, l’UAM deve procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito
conseguito, e deve trattarsi del reddito lordo, che va poi raffrontato con i
parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al
sussidio. Nella sentenza F. del 10 gennaio 2011 (36.2010.109) il Tribunale
cantonale delle Assicurazioni ha indicato come occorra tenere in considerazione
tutti i redditi conseguiti nel periodo più recente, ivi compresi gli assegni
famigliari versati per i figli maggiorenni in formazione (contrariamente alla
prassi dell’amministrazione).
Per
verificare il diritto al sussidio è successivamente necessario procedere alla
commutazione del nuovo reddito lordo accertato (se inferiore a quello dedotto
dalla tassazione applicabile) in reddito imponibile ipotetico mediante
l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo
accertato va obbligatoriamente convertito in reddito imponibile ipotetico
mediante dette tabelle allestite dall’amministrazione cantonale delle
contribuzioni. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal
reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non
potendo essere, per la loro stessa natura, precise ed attagliate al caso
concreto in cui vengono applicate.
Per
quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato, questo Tribunale
ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, le uniche deduzioni ammesse essendo
quelle relative agli alimenti ed agli interessi su debiti ipotecari. In
particolare nelle sentenze del 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc.
36.2003.116
è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia
domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale.
Nella sentenza di cui all’inc. 36.2004.33 il TCA ha ammesso, come d’altra parte
aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato
era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che
effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di
ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del
debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per
la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito ulteriormente
nella sentenza del 3 settembre 2004 (inc. 36.2004.93) in cui era ricorrente un
divorziato al quale l’amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per la
successiva conversione. Con sentenza del 19 ottobre 2004 (inc. 36.2004.129)
questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e
del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato
la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia
economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle sentenze del
14.
settembre 2005 (inc. 36.2005.70), del 21 settembre 2005 (inc.
36.2005
-95), del 27 settembre 2005 (inc. 36.2005.99), del 24 ottobre 2005
(inc. 36.2005.117) e nella sentenza a composizione completa del Tribunale del
30.
novembre 2005 (inc. 36.2005.66-67).
9.
In
concreto l’amministrazione ha determinato il reddito nella prima tassazione emessa
nei confronti dell’assicurata quale separata cifrandolo in CHF 51'370.00 che ha
raffrontato con il reddito più recente conseguito dall’assicurata, superiore
siccome fissato – in maniera del resto rimasta non contestata da parte della signora
RI 1 – in oltre CHF 56'000.00. Unicamente nello scritto 16 febbraio 2011 la
ricorrente ha evidenziato come, a partire dal gennaio 2011, il salario conseguito
per l’attività svolta da __________ sarebbe diminuito. Come evocato nelle
considerazioni di fatto, alla luce della documentazione prodotta con il doc.
XIII (scritto 16 febbraio 2011 della ricorrente), l'assicurata percepisce un
salario, per l’attività svolta in seno a __________, di CHF 2213.23 mensili (12
mensilità) per un totale di CHF 26'558,75. D’altro canto il salario conseguito
in seno allo studio d’ingegneria assomma a CHF 27'250.00 per un importo complessivo
di CHF 53'808,75 (mensilmente 4’484,05; riportando il salario dello studio
d’inge-gneria su 12 mensilità). Questi dati appaiono corretti alla luce della
documentazione (doc. VII e XIII con i relativi annessi) prodotta dalla
ricorrente e rapportati alla documentazione desumibile dagli atti fiscali
acquisiti presso l’UT di __________, dove il reddito da lavoro assomma a poco
più di CHF 41'500.00 cui l’autorità fiscale ha aggiunto gli alimenti percepiti
come alla transazione intervenuta tra la qui ricorrente ed il marito.
Alla
luce delle norme citate in precedenza non è possibile il calcolo autonomo del reddito
per la sua successiva commutazione in ipotetico reddito imponibile poiché, come
correttamente evidenziato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, il reddito
da ultimo conseguito, nonostante la decadenza degli alimenti versati dal padre
in favore della figlia, supera quello ritenuto nella tassazione di riferimento
e non sono dati in concreto gli estremi per applicare l’art. 31 LCAMal e l’art.
31.
litt. m RegLCAMal.
Da
evidenziare comunque che, anche se si volesse commutare il reddito lordo da ultimo
conseguito dalla ricorrente a mano delle tabelle (reperibili sul sito del
Cantone Ticino: www.ti.ch/DSS) vi sarebbe
superamento del limite: CHF 4'484.00 mensili, convertiti diventano CH
41'000.00, importo che non permette di concedere il sussidio.
Stante
il superamento dei limiti di reddito che danno il diritto al sussidio per la persona
sola ritenuti nella tassazione 2008, il ricorso va, purtroppo, respinto. Ciò
nonostante il Tribunale sia perfettamente consapevole della difficile
situazione in cui versa l’assicurata che provvede all’aiuto concreto alla
figlia ancora in formazione e non beneficia più degli alimenti del padre della
stessa, il cui ultimo versamento risale al giugno 2010. Pur con questa
consapevolezza il giudice deve applicare le norme vigenti così come
interpretate dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni nella sua prassi
emanata nella composizione completa e non può distanziarsene. Il legislatore,
resosi conto delle situazioni concrete difficoltose per i genitori di giovani
in formazione, ha modificato le norme della legge ma, come visto, con effetto
solo a partire dal 1 gennaio 2012. Per l’anno 2011 invece, con l’adozione con
effetto al 1 gennaio 2011, dell’art. 81 b LCAMal sono invece stati adeguati
verso l’alto gli importi massimi per la concessione del sussidio.
Il
gravame deve essere respinto, senza carico di tasse e spese e senza attribuzione
di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster