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Decisione

36.2011.11

Interpretazione di CGA di contratto assicurativo LCA. CGA che non contempla la fattispecie. Attore deve assumersi i costi cagionati dalla scelta di ricoverarsi in reparto semiprivato e non privato,ess

13 luglio 2011Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

scritto del 28 aprile 2011 (doc. X) l'attore ha osservato che "scendendo

alla proposta di patteggiamento [parte convenuta] ammette implicitamente

che la franchigia dei CHF 1'000.00 in questo caso non è dovuta." (doc.

X punto 4).

L'assicurato ha

inoltre evidenziato che l'art. 25 CGA rinvia alla polizza ed essa non contiene

una franchigia generalizzata alla cura ospedaliera. Poi, come tale, il conteggio

del 19 maggio 2010 è impreciso e disorienta il destinatario.

Infine, parte attrice

ha elencato e documentato i problemi che ha avuto con il suo assicuratore per

far annullare i precetti esecutivi spiccati sia per l'importo di Fr. 689,05 (PE

n. __________, doc. X/A3) attinente alla questione in esame, sia per l'ammontare

di Fr. 1'946,70 (PE n. __________, doc. X/E3) riguardante un'altra fattura tuttavia

già pagata addirittura nel 2008. A quest'ultimo proposito, l'assicurato ha

chiesto al TCA di pronunciarsi sul rifiuto del creditore di chiedere al

competente Ufficio la cancellazione di tale PE malgrado abbia saldato da tempo

il debito.

L. Parte

convenuta non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. XI).

considerato in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010

del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H

183/06 del 21 dicembre 2007).

nel merito

Considerandi

2.

Oggetto

del contendere è la partecipazione dell'attore ai costi di degenza ospedaliera

dal 17 al 22 aprile 2010 nella misura, per ciò che concerne le assicurazioni

complementari, della franchigia di Fr. 1'000.- per il ricovero in reparto

semiprivato.

L'attore ritiene che

tale franchigia si applichi unicamente in caso di ricovero in reparto privato e,

poiché egli è stato degente in camera semiprivata, ritiene di non deve pagare

alcunché.

Parte convenuta

sostiene che la franchigia di Fr. 1'000.- sia dovuta non appena venga richiesta

una prestazione coperta dall'assicurazione complementare, sebbene l'art. 25 CGA

non regoli l'eventualità.

3.

Secondo

la polizza d'assicurazione rilasciata all'assicurato il 3 ottobre 2009 (doc. 2)

e valida dal 1° gennaio 2010, per la copertura "__________", ossia

per l'assicurazione complementare per il reparto privato in tutti gli ospedali

in elenco in Svizzera, valgono le Condizioni __________ dell'edizione 07.2006.

L'attore ha scelto una franchigia annuale di Fr. 1'000.- ed ha assicurato anche

il rischio infortuni. Il premio ammontava a Fr. 332.-.

Questa polizza, in

calce, prevede che per le assicurazioni complementari le Condizioni generali

d'assicurazione applicabili sono contenute nell'edizione 07.2006.

L'art. 2 delle CGA

edizione luglio 2006, nella versione 2009 (doc. 8), chiarisce innanzitutto che

la CV 1 ha autorizzato la RA 1 a svolgere tutte le operazioni a suo nome e per

suo conto.

Inoltre, l'art. 3 CGA

precisa che le comunicazioni alla CV 1 rispettivamente le sue comunicazioni

agli assicurati avvengono per tramite RA 1 per questioni di validità legale.

L'edizione luglio 2006

delle Condizioni __________ (CC) delle __________ relative alle assicurazioni

complementari per cure stazionarie, prodotta dall'assicurazione convenuta (doc.

9), si applica, fra le varie assicurazioni complementari, anche al "Reparto

privato risp. semiprivato. Assicurazione complementare per i costi di vitto,

alloggio, assistenza e cura non coperti dalla rispettiva assicurazione base,

nel reparto privato o semiprivato di un ospedale per casi acuti.".

Il capitolo delle

"Prestazioni dell'Assicurazione per il reparto comune, semiprivato e

privato" chiarisce dapprima i termini usati.

L'art. 7 cpv. 3 CC

precisa che per reparto semiprivato si intende una camera a due o

eccezionalmente a più letti, con tariffa riconosciuta da CV 1.

Per reparto privato si

intende una camera ad uno o eccezionalmente a due letti, con tariffa

riconosciuta da CV 1 (art. 7 cpv. 4 CC).

Giusta l'art. 9 CC

concernente l'estensione delle prestazioni in caso di sottoassicurazione, il

capoverso 1 prevede che agli assicurati che beneficiano della copertura per il

reparto semiprivato viene corrisposto, in caso di degenza nel reparto privato,

il 75% delle prestazioni garantite dalla copertura per il reparto privato.

Per l'art. 9 cpv. 2

CC, agli assicurati che beneficiano della copertura per il reparto comune viene

corrisposto, in caso di degenza nel reparto privato, il 20% delle prestazioni

garantite dalla copertura per il reparto privato e, in caso di degenza nel reparto

semiprivato, il 40% delle prestazioni della copertura per il reparto semiprivato.

Al capitolo "Franchigia

opzionale" l'art. 25 CC, avente medesima intestazione, prevede quanto

segue:

" 1 A chi ha stipulato la

copertura per il reparto semiprivato o privato oppure le assicurazioni __________

o __________ viene offerta, in cambio di un'adeguata riduzione del premio, la

possibilità di assumersi i costi carico di queste assicurazioni complementari

fino ad un determinato importo per anno civile (franchigia). La franchigia pattuita

è indicata nella polizza.

2.

Per il passaggio ad una franchigia più bassa

è necessario seguire una nuova procedura di ammissione mediante la proposta di

assicurazione. Il passaggio è possibile per la prima volta dopo una durata dell'assicurazione

di 3 anni, per l'inizio di un anno civile, rispettando un termine di preavviso

di 3 mesi.

3.

Se l'assicurazione con franchigia opzionale

è durata meno di un intero anno civile, la franchigia viene applicata in

proporzione.

4.

In caso di breve degenza

ospedaliera che si protrae oltre la fine dell'anno, la franchigia convenuta

viene applicata una sola volta. Si considerano brevi le degenze di durata non

superiore a 30 giorni.

4.

Come

sostenuto da entrambe le parti, le Condizioni assicurative in questione non

regolano il caso in cui un assicurato scelga di essere ricoverato in un reparto

di livello e costo inferiori rispetto alla copertura assicurativa di cui

dispone. Solo l'ipotesi inversa è contemplata dal citato art. 9 CC.

Le parti sono in

disaccordo sulle conseguenze in questo caso di figura: d'avviso dell'attore,

l'art. 25 CC non è preciso né esaustivo e quindi non è sufficiente per potere

decidere il suo caso. Secondo l'assicuratore, invece, questa norma non è poco

chiara e la franchigia dovuta.

Per sapere se l'assicuratore debba esonerare l'attore dal pagamento della franchigia di

Fr. 1'000.-, occorre quindi interpretare le regole contrattuali secondo i

principi giurisprudenziali validi in materia.

5.

Va a questo proposito rammentato che, per costante giurisprudenza,

al contratto d'assicurazione si applicano i principi generali

dell'interpretazione dei contratti, tanto più che la legge speciale non

contiene disposizioni particolari in proposito: l'art. 100 cpv. 1 LCA rinvia

infatti al diritto delle obbligazioni e, di riflesso, al Codice civile

(sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2; DTF 118 II 342 consid. 1a

pag. 344). Dovendosi determinare il contenuto di un contratto d'assicurazione e

delle condizioni generali che ne formano parte integrante, il giudice deve,

come per ogni altro contratto, ricorrere in primo luogo alla cosiddetta interpretazione

soggettiva, ovvero ricercare la “vera e concorde volontà dei contraenti”, se

del caso in modo empirico, basandosi su indizi (art. 18 cpv. 1 CO; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, cfr. anche sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007,

consid. 3.1). Se non gli è possibile stabilire tale reale volontà, oppure se

constata che uno dei contraenti non ha compreso la reale volontà espressa

dall'altro, il giudice ricercherà il senso che le parti potevano e dovevano attribuire

alle reciproche manifestazioni di volontà (interpretazione oggettiva o

principio dell'affidamento: sentenza 4A_371/2009

del 30 novembre 2009, consid. 6.1; sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio

2007, consid. 3.1; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 129

III 118 consid. 2.5; 126 III 119 consid. 2a; 122 III 118 consid. 2a). Punto di

partenza di tale interpretazione è l'espressione letterale del contratto; il

giudice dovrà tuttavia tener conto delle circostanze che hanno caratterizzato la

conclusione del contratto (DTF 127 III 444 consid. 1b; 125 III 305 consid. 2b).

Sarebbe infatti errato attribuire un'importanza decisiva ai termini utilizzati

dalle parti, seppur chiari; dall'art. 18 cpv. 1 CO traspare che non si può

erigere a principio l'assioma che in presenza di un testo chiaro si debba

escludere il ricorso ad altri mezzi d'interpretazione; sebbene una clausola

contrattuale possa apparire a prima vista chiara ed indiscutibile, il fine

perseguito dalle parti, ma anche altre circostanze possono lasciar intendere

che l'espressione verbale non restituisca pienamente il senso dell'accordo

concluso (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 128 III 212

consid. 2b/bb, consid. 3c).

Sussidiariamente, all'interpretazione

di clausole redatte esclusivamente dall'assicuratore ed alle clausole generali

prestampate trova applicazione il principio “in dubio contra stipulatorem”, in

virtù del quale esse vanno lette a sfavore di chi le ha redatte, dunque

dell'assicuratore (DTF 122 III 118 consid. 2a). L'art. 33 LCA ne è un'espressione

(sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 115 II 264 consid.

5a). Perché questa regola venga applicata non basta, tuttavia, che le parti

discordino sul significato da attribuire ad una dichiarazione; questa deve effettivamente

prestarsi a differenti interpretazioni, ed inoltre deve essere impossibile, in

assenza di altri mezzi d'interpretazione, dissipare altrimenti il dubbio

venutosi a creare (DTF 122 III 118 consid. 2d; 118 II consid. 1a).

6.

Per

quanto concerne le Condizioni Generali d'Assicurazione, va ancora rilevato che in virtù dell'art. 3 cpv. 1 LCA (nella versione in vigore

fino al 31 dicembre 2006) esse devono essere inserite nel formulario di

proposta rilasciato dall'assicuratore o consegnate al proponente prima ch'egli

abbia inoltrato il formulario contenente la sua proposta (art. 3 cpv. 2 2a

frase LCA in vigore dal 1° gennaio 2007). Da ciò deriva,

come evidenziato dalla dottrina (Carré,

Loi fédérale sur le contrat d'assurance,

Losanna 2000, pag. 120 ad art. 3 LCA; Viret, Assurances-maladie complémentaires et

loi sur le contrat d'assurance, in: Recueil de travaux en l'honneur de la

Société suisse de droit des assurances, ed. IRAL 1997,

pag. 666 segg., in particolare pag. 673) e giurisprudenza (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2), che le condizioni generali d'assicurazione sono parte

integrante del contratto d'assicurazione.

Come rammenta Vincent Brulhart, Droit des Assurances privées, Stämpfli

2008, n. 263 e segg., pag. 120 e segg., il contenuto del contratto può essere

di principio determinato liberamente ed è, il più delle volte, fissato nelle

condizioni generali preformulate. Si tratta di "conditions

contractuelles qui règlent les droits et les obligations des contractants… fixent

l'étendue de la couverture" (n. 264). La dottrina ricorda che l'uso

di condizioni generali è la regola in materia di contratto d'assicurazione:

" De fait, l'utilisation des conditions générales est

indissociable de la technique d'assurance." (Brulhart, op.

cit., n. 267).

La tecnica d'assicurazione (Brulhart, op.

cit., n. 15 e segg.) si fonda sulla legge dei grandi numeri ed il

calcolo delle probabilità, da ciò la necessità di considerare un grande numero

di eventi simili per dedurne le probabilità di sopravvenienza futura con necessità

di definire convenientemente il rischio e le condizioni della sua assunzione da

parte dell'assicuratore. Questi motivi, in uno con la necessità di mantenere

ridotti i costi amministrativi degli assicuratori (Brulhart, op. cit., n. 270, pag. 121), conducono all'offerta

di prodotti standardizzati, con rischi e garanzie uniformati "… ce qui

intervient par l'utilisation de conditions contractuelles préformulées"

(Brulhart, op. cit., n. 271, pag.

121).

Come indicato le CGA, che non hanno

qualità di norme giuridiche, reggono il contratto solo se vengono integrate

nello stesso.

La legge sul contratto

d'assicurazione non definisce il contratto che regola. L'assicurazione è una

convenzione per la quale, a fronte del versamento di un premio, l'assicuratore

si impegna - in caso di realizzazione di un rischio aleatorio previsto - a garantire

la sua controparte delle conseguenze dell'evento. Si tratta di un contratto sinallagmatico,

successivo poiché esplica i suoi effetti nel tempo ed è generalmente, come

rileva parte della dottrina (Brulhart, op. cit., n. 399), un contratto d'adesione siccome elaborato,

redatto e stampato dall'assicuratore prima della sua conclusione, ciò che ha

per effetto che il contraente dell'assicurazione aderisce, in genere senza

discussione delle clausole, all'elaborato dell'assicuratore.

Di per sé il contratto

d'assicurazione non è sottoposto ad alcuna condizione di forma e può essere

concluso oralmente o per atti concludenti (Willy König, Schweizerisches

Privatversicherungs-recht, 3a ed. Berna 1967, pag. 69 e DTF 112 II 245).

Se il contratto d'assicurazione non è

sottoposto a condizioni di forma, anche la proposta assicurativa ne è

svincolata (Brulhart, op. cit., n.

404.

e n. 262), pur potendo le parti convenire altrimenti.

Per quanto attiene alle CGA, definite

da Erns Kramer e Bruno Schmidlin, Kommentar zum Schweizerischen

Privatrecht, Tomo IV, 3 ed., Berna 1986, pag. 177-178, quali forma di

legislazione emanata dall'economia privata o di legislazione senza legislatore,

esse regolano il contratto nella misura in cui siano, come detto, integrate

nello stesso.

7.

Nel

caso di specie in assenza di indicazioni contrarie delle parti relative a

specifiche pattuizioni, occorre ricorrere all'interpretazione oggettiva del

contratto, secondo il principio dell'affidamento. Il TCA deve domandarsi come un

destinatario oggettivo di questa manifestazione di volontà poteva comprenderla

in buona fede, quindi secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva

ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni dell'altro nelle circostanze

concrete (cfr. sentenza 4A_468/2008 del 20 febbraio 2009, consid. 2.4.1).

Il concetto contestato

dalle parti è contenuto nell'art.

25.

cpv. 1 CC:

" A chi ha stipulato la copertura per il reparto

semiprivato o privato oppure le assicurazioni __________ o __________ viene

offerta, in cambio di un'adeguata riduzione del premio, la possibilità di

assumersi i costi carico di queste assicurazioni complementari fino ad un

determinato importo per anno civile (franchigia). La franchigia pattuita è

indicata nella polizza.".

Nella versione

francese, questa norma ha il seguente tenore:

" Moyennant une réduction de prime, l'assuré disposant d'une

couverture d'assurance en division privée, resp. demi-privée de l'assurance __________

ou __________ a la possibilité d'assumer elle-même les frais à la charge de

cette assurance complémentaire jusqu'à concurrence d'un montant fixe par année

civile (franchise).

La

franchise convenue figure dans la police.".

In tedesco, essa recita così:

" Gegen eine entsprechende Reduktion der Prämien hat die

versicherte Person mit Versicherungsdeckung private bzw. halbprivate Abteilung,

__________ oder __________ die Möglichkeit, die zu Lasten dieser Zusatzversicherungen

entstehenden Kosten bis zu einem festen Betrag pro Kalenderjahr (Franchise)

selbst zu übernehmen. Die vereinbarte Franchise ist auf der Police aufgeführt.".

Va osservato come il tenore dell'art.

25.

cpv. 1 CC sia il medesimo nelle tre lingue nazionali, seppure nel testo

francese l'inserimento di una virgola dopo "demi-privée" eviterebbe

di interpretare la norma nel senso che solo chi ha stipulato una copertura

assicurativa in reparto privato o semiprivato dell'assicurazione __________

o __________ possa optare per una franchigia, e l'analisi comparata non

aiuta.

La norma, così come si presenta, risulta,

in sé, perfettamente comprensibile e non dà, come tale, adito a contestazioni

interpretative. Essa prevede che un assicurato, che ha stipulato una

determinata copertura assicurativa può decidere volontariamente di farsi

carico, nel caso in cui un evento assicurato si realizzi, di una franchigia,

così da ridurre il premio annuo dovuto.

Questo disposto non regola la sorte

della franchigia scelta (e quella delle prestazioni) a fronte dello specifico

rischio, nel caso in cui l'assicurato non abbia fatto capo alla copertura complementare

stipulata ma ad un'altra, inferiore.

In nessun'altra norma le Condizioni __________

disciplinano tale situazione.

8.

Le

CGA e le CC cui è cenno sono parte integrante della copertura assicurativa in

questione, così come ben specificato sia in calce alla polizza sia dalle CGA

medesime.

Dalla polizza, che constata i diritti e

gli obblighi della parti (V. Brulhart,

op.cit., no. 409 pag. 184), si desume che in concreto unico oggetto

dell’assicurazione denominata “__________“ è la copertura, in caso di necessità

di degenza in un nosocomio, delle spese per il reparto privato. La polizza non

offre alternative subordinate, essa specifica che le spese sono assunte – come

indicato in precedenza – dall’assicuratore sia in caso di malattia che di

infortunio e ciò considerata una franchigia di CHF 1'000.00 a carico dell’assicurato. In caso di realizzazione del rischio della malattia o

dell’infortunio che impongano un ricovero ospedaliero, con un ricovero

effettivo in un reparto privato (così come definito dalle CC e descritto in

precedenza) si impone all’assicuratore di coprire le spese così come pattuito.

L’assicurato ha la possibilità di scegliere, in caso di ospedalizzazione, la categoria

di prestazioni ospedaliere. La prestazione dell’assicuratore è però fornita

dallo stesso solo in caso di ricovero in reparto privato per quanto rilevabile

dalle condizioni d’assicurazione. Le CC non contemplano la possibilità di un

ricovero in reparto semiprivato con prestazioni da parte dell’assicuratore. Per

un ricovero in reparto semiprivato si deve ritenere come l’attore non disponesse

di copertura assicurativa e non sussistesse quindi un obbligo prestativo da parte

della convenuta. Come indicato infatti, il contratto assicurativo che vincolava

AT 1 a CV 1 contemplava soltanto, per ciò che concerne la fattispecie in

oggetto (ricovero ospedaliero), una copertura complementare per il reparto privato

mentre l'assicurato, senza preventivamente avvisare l'assicuratore ed ottenere

un consenso ad una modifica contrattuale, ha scelto un ricovero nel reparto semiprivato,

per il quale l’assicuratore non si è impegnato a fornire prestazioni.

In queste circostanze il danno realizzatosi

(ossia la fatturazione in camera semi privata), non essendo coperto dalla

polizza, l’attore non può vantare un riconoscimento di prestazioni da

parte del suo assicuratore. Scegliendo un reparto non oggetto della polizza

assicurativa egli ha rinunciato a prevalersi dei diritti derivanti dalla copertura

complementare, ma che avrebbero imposto una franchigia di CHF 1'000.00, assumendosi

contemporaneamente l’onere di dovere versare la differenza di costo tra camera

comune e camera del reparto semiprivato di tasca propria. Si è osservato nelle

considerazioni che precedono come il caso concretizzatosi con la scelta

dell’attore non è assolutamente contemplato nelle condizioni assicurative tra

le possibili prestazioni dell’assicuratore. Le CGA e le CC non fanno cenno

alcuno all’ipotesi di un assicurato che scelga un reparto di confort inferire –

a fronte di una necessità di ricovero – rispetto al grado di copertura.

L’ipotesi contraria è invece riconosciuta, le condizioni assicurative prevedono

un rimborso parziale e determinato percentualmente delle spese assunte da parte

del ricoverato in un reparto di standard superiore rispetto a quello oggetto

della polizza. Si tratta di una variante unica e non si può dedurre, per interpretazione

delle CC, un’applicazione per analogia all’ipotesi contraria. Proprio l’assenza

di tale ipotesi contemplata nella polizza o dalle CC conferma l’esclusione della

possibilità per AT 1 di ottenere prestazioni nel caso concreto.

Di conseguenza le prestazioni fatturate

dal nosocomio per la camera in reparto semiprivato restano di principio a

carico dell'attore.

9.

Nelle

more delle discussioni tra le parti, della procedura ed in pendenza della petizione

dinanzi a questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni l'assicuratore, in particolare

con la risposta di causa, ha ammesso, per grossa parte, le pretese dell’attore

ponendo a carico dell'assicurato unicamente l'importo di Fr. 388,10.

La convenuta ha operato un calcolo

economico ed ha determinato la cifra in base alla differenza fra quanto avrebbe

dovuto pagare il convenuto se non si fosse tenuto conto, come preteso

dall'assicurato, della franchigia di Fr. 1'000.- per la classe semiprivata (Fr.

1'864,70 [fattura ospedale]) e l'importo che avrebbe invece dovuto assumersi CV

1.

se l'assicurato fosse stato ricoverato nel reparto privato (Fr. 2'476,60

[fattura dell'ospedale] - Fr. 1'000.- [franchigia scelta]). In sostanza

l’assicuratore ha riconosciuto all’attore le prestazioni di cui il signor AT 1

avrebbe beneficiato in caso di ricovero nel reparto privato, dedotta la franchigia

e ciò sulla base della fatturazione di quel reparto. La somma di Fr. 388,10

(Fr. 1'864,70 - Fr. 1'476,60), che rappresenta dunque il maggior onere, è stata

imputata al signor AT 1. Questo riconoscimento parziale delle pretese

dell’assicurato è avvenuto pendente lite da parte dell’assicuratore, come

rilevato, e costituisce una acquiescenza parziale.

10.

In

merito alle conseguenze giuridiche del procedere dell'assicuratore convenuto, occorre

qui evocare la prassi di questa Corte. Infatti, il TCA si è già pronunciato sulla

questione dell'acquiescenza (cfr. STCA del 12 luglio 2011, 36.2011.14; STCA del

28.

ottobre 2009, 36.2009.166) affermando quanto segue:

" (…)

Alla

luce del carattere civilistico della procedura qui in causa, nonostante il

rinvio della procedura alla LPGA (Legge sulla parte generale delle assicurazioni

sociali), la giurisprudenza sviluppata dalle Corti ticinesi e quella del Tribunale

Federale in ambito civile relativa alla transazione, acquiescenza e desistenza

deve trovare, dinnanzi a questa Corte, piena e completa applicazione riservate

le specificità delle procedure di competenza del TCA. L’art. 352 cpv. 1 CPC

prevede che la transazione, l’acquiescenza e la desistenza pongano fine alla

lite ed hanno forza di cosa giudicata. Per il cpv. 2 il giudice ne dà atto alle

parti e stralcia la lite dal ruolo. Giusta il cpv. 3 un processo finito per acquiescenza

o per desistenza potrà essere riproposto sopra il medesimo oggetto soltanto nei

casi previsti per la restituzione in intero (art. 346). Le parti o i loro

patrocinatori devono notificare al giudice le cause transate, come pure

l'acquiescenza, la desistenza e i compromessi concernenti liti pendenti (cpv.

4);

(…)

l'essenza dell'acquiescenza non è la creazione, tramite negozio giuridico, di

una nuova situazione di diritto materiale che renda non più litigiose le domande

di causa. Si tratta di un atto processuale che pone termine alla lite per

ragioni di diritto processuale, a prescindere dal fatto che la parte acquiescente

riconosca o meno le ragioni della controparte, ma unicamente perché un processo

può continuare solo se l'attore mantiene le domande o il convenuto le

contestazioni. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere, seppure

con largo margine di apprezzamento per ogni singola fattispecie, l'acquiescente

come un soccombente totale o parziale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art.

352, N. 12). L'acquiescenza consiste in una dichiarazione unilaterale con la

quale, dinanzi al giudice, il convenuto aderisce alla pretesa della controparte

oppure la riconosce esplicitamente. Essa concretizza l'intenzione, che deve

risultare in modo chiaro e preciso, di porre termine al processo senza una

pronuncia di merito, cedendo incondizionatamente al volere della parte istante,

senza sollevare eccezioni e senza controbattere (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 352, N. 13). I motivi della distinzione di cui all'art. 352

cpv. 3 CPC sono individuabili nel fatto che probabilmente il legislatore

ticinese non ha inteso estendere le norme concernenti l'annullamento civile della

transazione alla desistenza e all'acquiescenza, poiché quest'ultime,

trattandosi di atti unilaterali, non soggiacciono direttamente all'influenza

della controparte e la norma ha anche quale scopo di porre in risalto la responsabilità

della parte che desiste o acquiesce (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352 N.

11);

con

sentenza del 23 aprile 2003 nella causa A., inc.4P.215/2002, il TF a proposito

dell'acquiescenza ha affermato:

"

… Il titolo V del Codice di

procedura civile ticinese, "Fine del processo senza sentenza", verte

sulla lite che diviene senza oggetto (art. 351 CPC/TI), sulla transazione,

sull'acquiescenza e sulla desistenza (art. 352 CPC/TI) nonché sul ritiro dell'azione

(art. 253 CPC/TI). Giusta l'art. 352 cpv. 1 CPC/TI l'acquiescenza di una parte

pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata; il cpv. 2 aggiunge che il

giudice ne dà atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo. Il testo di questa

disposizione e il suo inserimento sistematico nel titolo V del Codice di

procedura civile è chiarissimo: l'acquiescenza pone fine al processo da sé, per

ragioni di ordine processuale, non potendo - per forza di cose - il processo

continuare se la parte convenuta non mantiene le sue contestazioni (Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 12 ad art. 352 CPC). In una simile evenienza il giudice non emana

alcun giudizio di merito, giacché il processo termina, appunto, "senza sentenza":

egli deve limitarsi a dare atto alle parti dell'avvenuta acquiescenza e stralciare

la lite dal ruolo. Il decreto di stralcio che vi fa seguito ha pertanto

carattere prettamente dichiarativo (cfr. Rep. 1992 pag. 203 concernente il caso

analogo della transazione). Infine, può essere utile rammentare che l'acquiescenza

passa in giudicato al pari di una sentenza di merito, tant'è che un nuovo

processo può essere avviato sul medesimo oggetto soltanto se vi sono motivi che

giustificano la restituzione in intero (art. 352 cpv. 3 CPC/TI).

… L'art. 87 CPC/TI impone al giudice di applicare d'ufficio

il diritto federale, quello ticinese, quello dei Cantoni confederati e i

trattati con l'estero. Per diritto ticinese s'intende, evidentemente, anche il

diritto processuale cantonale (cfr. Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 87

CPC). Ne discende che, in concreto, la Corte ticinese avrebbe dovuto applicare

d'ufficio l'art. 352 cpv. 2 CPC/TI, dando atto alle parti - una volta

constatata l'acquiescenza - della fine del processo e stralciando la causa dai

ruoli. La norma citata permette infatti al giudice che ha scorto nell'incarto

un atto di acquiescenza, anche tacita, di stralciare la causa senza ulteriori

formalità, senza nemmeno dover interpellare colui che acquiesce (Cocchi/ Trezzini,

op. cit., n. 14 ad art. 352 CPC). In altre parole, contrariamente a quanto

ritenuto nel giudizio impugnato, il fatto che la ricorrente avesse chiesto

soltanto lo stralcio per decadenza dell'oggetto della lite - e non per

acquiescenza - non impediva al giudice di constatare d'ufficio la fine del

processo. Tanto più che, come già esposto, nella motivazione dell'atto

d'appello la ricorrente si era soffermata diffusamente su questo aspetto

processuale.

... Dalle considerazioni che precedono si deve dedurre

che, in applicazione delle pertinenti norme di procedura civile, una volta

constatata l'acquiescenza parziale della ricorrente il giudice avrebbe dovuto

procedere allo stralcio della causa, anch'esso parziale. Un giudizio di merito

non entrava in linea di conto. La sentenza impugnata, nella misura in cui ha

avallato la pronunzia di condanna del primo giudice, si avvera dunque

arbitraria. …".

Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero

(Codice di procedura civile). Per l'art. 241 cpv. 2 CPC, l'acquiescenza ha

l'effetto di una decisione passata in giudicato. In virtù dell'art. 241 cpv. 3

CPC, il giudice stralcia la causa dal ruolo.

Alla luce di quanto

precede, preso atto che l'assicuratore ha riconosciuto e versato all'attore una

parte di quanto preteso con la petizione, e che quindi si ha una parziale acquiescenza

da parte del convenuto, la procedura va stralciata nei limiti di tale riconoscimento.

Per il resto invece, ossia per l’ancora

in essere pretesa di versamento di CHF 388,10 la petizione va respinta.

11.

Infine,

pendente causa, l'attore, dopo avere comprovato di avere pagato il 4 marzo 2008

il debito di Fr. 1'946,70 (doc. X/E3), ha chiesto al Tribunale di annullare il

precetto esecutivo n. __________ spiccato l'8 gennaio 2008 (doc. M4) dall'Ufficio

esecuzioni __________, con cui l'assicuratore ha preteso il pagamento di tale

ammontare (docc. X e XII). Il Tribunale cantonale delle assicurazioni si

dichiara incompetente ratione materiae a decidere nel merito di questa

questione, le richieste formulate pendente lite non sono ricevibili. Per

ottenere la cancellazione postulata l'assicurato deve rivolgersi al suo

creditore e, qualora ciò non sortisse gli effetti voluti, egli ha il diritto di domandare al giudice del luogo dell'esecuzione di

procedere in tal senso, se dati gli estremi legali. Si invita comunque la

convenuta a volere procedere a dare seguito alle richieste dell’attore alla

luce dell’esito della procedura.

12.

Malgrado

sia parzialmente vincente in causa per l’acquiescenza da parte

dell’assicuratore, siccome non patrocinato, l'attore non ha diritto ad

indennità. Egli invoca la durata della procedura e le spese sostenute. Si

osserva che egli ha erroneamente adito un’autorità giudiziaria incompetente

concorrendo con ciò all’incremento delle spese. All'assicurato non spetta quindi

"una indennità per spese vive da me sopportate di CHF 300.00 (telefoniche,

postali, trasferte, parcheggi, partecipazione a udienze, interessi passivi

ecc…)" (doc. X), d’altro canto neppure materialmente comprovate,

trattandosi di spese ordinarie e necessarie per fare valere i propri diritti e

risultando solo parzialmente vincente in causa a seguito di acquiescenza da

parte dell’assicuratore. Il valore di causa è rappresentato

dalla somma rimasta ancora litigiosa fra le parti (Fr. 388,10) e non raggiunge

i limiti per un ricorso in materia civile al TF come specificato nel

Dispositivo

dispositivo che segue.

Secondo l'art. 49 cpv.

2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione. Una copia della presente

decisione verrà notificata all'autorità di sorveglianza (FINMA) in forma

elettronica.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui non sia da stralciare siccome divenuta priva d’oggetto per

intervenuta acquiescenza parziale di parte convenuta, la petizione del 21

febbraio 2011 è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia. Le spese sono poste a carico dello Stato. Non

si attribuiscono ripetibili né rimborsi spese.

3. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro la presente

sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause a

carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a

Fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione ed

a Fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori

il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e 117 LTF).

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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