36.2011.15
Richiesta di versamento di indennità giornaliere in caso di malattie respinta non essendo raggiunto il grado d'incapacità lavorativa previsto dalle condizioni generali d'assicurazione
11 luglio 2011Italiano37 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2011.15
Data decisione, Autorità:
11.07.2011, TCA
Titolo:
Richiesta di versamento di indennità giornaliere in caso di malattie respinta non essendo raggiunto il grado d'incapacità lavorativa previsto dalle condizioni generali d'assicurazione
INDENNITÀ GIORNALIERA
art. 72 LAMAL
art. 3 LPGA
art. 4 LPGA
art. 6 LPGA
art. 7 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2011.15
cs
Lugano
11 luglio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1° marzo 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27
gennaio 2011 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nato nel 1966, manovale edile, dal maggio 2006 è alle dipendenze della __________
__________, tramite la quale è assicurato contro la perdita di guadagno in caso
di malattia presso CO 1 __________ (di seguito: CO 1).
B. Il
7 luglio 2010 il datore di lavoro ha comunicato all’assicuratore che RI 1 era
inabile al lavoro a far tempo dal medesimo giorno causa malattia (in
precedenza, dal 31 gennaio al 30 giugno 2010 l’assicurato è stato inabile al
lavoro a causa di un infortunio non professionale).
C. Dopo
aver sottoposto l’interessato, in data 15 settembre 2010, ad una visita presso
il proprio medico fiduciario, dr. med. __________, CO 1, con decisione formale
del 14 ottobre 2010, ha comunicato a RI 1 che avrebbe erogato le prestazioni
pattuite fino al 13 febbraio 2011, ossia ancora per un periodo di 4 mesi,
necessario per trovare un’attività professio-nale compatibile con il suo nuovo stato
valetudinario.
D. In
seguito all’opposizione interposta dall’interessato, l’assicurato-re ha
sottoposto RI 1 ad una perizia pluridiscipli-nare del SAM, che, con referto
dell’11 gennaio 2011, ha stabilito che la capacità lavorativa dell’assicurato nell’ultima
attività di manovale è del 30%, mentre è del 100% in attività adatte al suo
stato di salute. Tramite decisione su opposizione del 27 gennaio 2011 CO 1 ha confermato il precedente provvedimento (doc. A2).
E. RI
1, rappresentato dal RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su
opposizione, chiedendo di poter essere messo al beneficio delle indennità
giornaliere anche dopo il 13 febbraio 2011 (doc. I). L’insorgente sostiene in
particolare che le sue condizioni di salute non si sono ancora stabilizzate in
maniera tale da permetterli la ripresa lavorativa, nemmeno in un’attività
leggera.
F. Con
risposta del 17 marzo 2011 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessa-rio, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. III).
G. Il
29 marzo 2011 il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazio-ne medica, a
conferma della “notevole patologia inabilitante in sede della colonna
lombare con sofferenza muscolare neurogena e stato ansioso depressivo”
(doc. V).
H. Pendente
causa il TCA ha richiamato l’incarto dell’AI (doc. VII), sottoponendo alle
parti, per osservazioni entro il 5 luglio 2011, la documentazione medica e del
datore di lavoro (doc. IX).
Fatti
I. Con
scritto del 23 giugno 2011 l’insorgente si è riconfermato nella propria
richiesta, rilevando che è tuttora completamente inabile al lavoro ed in attesa
di un intervento chirurgico per la discopatia lombare (doc. X).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011;
STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre
2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
nel
merito
Considerandi
2.
Oggetto
del contendere è la questione di sapere se l’insorgente ha diritto alle
indennità giornaliere in caso di malattia anche successivamente al 13 febbraio
2011.
3.
Per
l’art. 3 cpv. 1 LPGA è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica,
mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda
un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.
Secondo
l’art. 3 cpv. 2 LPGA sono considerate infermità congenite le malattie presenti
a nascita avvenuta.
L’art. 4 LPGA precisa che è considerato infortunio
qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano
da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o
psichica o provochi la morte.
E’
considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività
abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazio-ne anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività (art. 6 LPGA).
Per
l’art. 7 LPGA è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle
misure d’integrazione ragionevolmente esigibili.
4.
Giusta
l'art. 72 cpv. 1 LAMal, gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità
giornaliera assicurata d'intesa
con gli stipulanti l'assicurazione.
A
norma dell'art. 72 cpv. 2
LAMal, il diritto all'indennità
giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell’assicurato sia ridotta
di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti il diritto
nasce il terzo giorno che segue quello dell'insorgere della malattia. L'inizio del diritto alle prestazioni può essere differito mediante
corrispettiva riduzione del premio. Qualora per il diritto all'indennità giornaliera sia stato convenuto
un termine d'attesa, durante il
quale il datore di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può
essere dedotto dalla durata minima di riscossione.
L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede che l'indennità giornaliera va pagata, per una o
più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non è applicabile.
In
caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità
giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione
assicurativa per la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal).
Per
l'art. 72 cpv. 5 LAMal, qualora
l'indennità giornaliera sia ridotta
in seguito a sovraindennizzo giusta l'articolo 78 della LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato
colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere
complete. I termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono
prolungati in funzione della riduzione.
5.
Secondo
la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI – giurisprudenza
applicabile anche all'attuale art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag. 430) – è considerato
incapace al lavoro colui che per motivi di salute non è più in grado di
svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure,
ancora, quando l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni
di salute (DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid.
1b; Maurer, Schweizerisches
Sozialversicherungsrecht, Tomo I, pag. 286 segg.).
Come indicato l'art. 6 LPGA definisce incapacità al lavoro qualsiasi
incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella
professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di
lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili
in un'altra professione o campo d'attività.
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha rammentato che la giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche
vigente la LPGA (sentenza del 22 giugno 2004, U 193/03, consid. 1.3 e seguenti
con riferimenti).
La
questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il
riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati
forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento
medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti
motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del
medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione
della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF
114.
V 283 consid. 1c).
Il
grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento
all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto
può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata
dall'assicurato.
L'incapacità
di guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro
per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere
realizzato dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua
in un mercato del lavoro equilibrato.
L'incapacità di
lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di
muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con
metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri
lavori e attività (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 228).
In
relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato
che anche nell'ambito dell'assicurazione malattia vige il principio – già comune
a tutti i campi delle assi-curazioni sociali - secondo cui l'assicurato è
tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla
salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle
assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente
dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).
Quindi,
se da un lato la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione
esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare
quanto da lui è ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le
ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto, in caso
d'incapacità durevole nella professione prece-dentemente esercitata, è obbligo
dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi
diversi, ragionevolmente esigibili.
Del
resto, deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un
aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina, questo
principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento
anche se presenta degli inconvenienti (Peter,
Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi
citata).
6.
Nel
caso di specie l’interessato è stato sottoposto a numerose visite mediche.
Dalle
tavole processuali emerge che l’insorgente è stato visitato dal dr. med. __________,
FMH malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, medico fiduciario
dell’assicuratore, in data 15 settembre 2010. Dopo aver posto la diagnosi di
sindrome lombovertebrale cronica, attualmente lieve, con anamnestica-mente
claudicatio radicolare (L4 a destra) e spinale in/con turbe statiche modiche
del rachide (tendenzialmente piatto con accentuata lordosi lombosacrale),
alterazioni degenerative plurisegmentali specialmente L4/5: osteocondrosi e
protrusione discale con restringimento foraminale bilaterale complicato da
anterolistesi di L4 su L5 di I grado; L5/S1: iniziale osteocondrosi con
protrusione, lo specialista ha evidenziato:
" All’origine
della presente incapacità lavorativa certificata del 100% dal 31.01.2010 vi è
una sintomatologia dolorosa in zona lombare coinvolgendo gli arti inferiori con
caratteristiche da una parte meccaniche dall’altra parte claudicanti
nell’ambito di alterazioni degenerative plurisegmentali, pronunciate in L5/S1
ed in particolare in L4/5 dove è presente una netta osteocondrosi associata ad
una protrusione discale con un’instabilità segmentale che ha portato ad una
anterolistesi di L4 su L5 di I grado. Ne risulta un restringimento dei forami
di congiunzione all’origine di una probabile irritazione nervale intermittente
(claudicatio radicolare e spinale). Alla luce di questi reperti le
dichiarazioni del paziente riguardanti la sua sintomatologia rispettivamente le
limitazioni che ne derivano appaiono del tutto coerenti e credibili; come
spesso nel caso di un restringimento del canale spinale e dei forami il quadro
clinico a riposo risulta piuttosto blando. L’iporiflessia nella gamba destra
(patellare) documenta comunque una sofferenza radicolare cronica.
La patologia in atto
riduce la capacità fisica del paziente, rendendolo non più idoneo per il suo
lavoro di manovale-muratore con un’incapacità lavorativa che giudico del 70% e
questo con o senza un’eventuale intervenzione chirurgica.” (doc. 6)
Dopo
aver descritto la capacità funzionale residuale dell’insorgente, il dr. med. __________
ha affermato:
" Le
condizioni di salute del paziente si sono stabilizzate. Non vi sono trattamenti
conservativi proponibili che potrebbero modificare il presente quadro. Per
un’attività lucrativa rispettosa alle sue risorse fisiche come stabilite sopra
il signor RI 1 risulta dal profilo medico-teorico abile in forma normale e
questo a partire da subito. Egli sarebbe propenso a sottoporsi all’intervento
di stabilizzazione (presumo previa decompressione in L4/5) come proposto
dall’ortope-dico. E’ consapevole, che tale intervenzione non gli permetterà in
ogni caso di riprendere il lavoro svolto. In caso che l’operazione venisse
effettuata la capacità funzionale andrà rivalutata non prima di 6 mesi dopo
l’intervento.” (doc. 6)
In
seguito alla nuova documentazione medica prodotta, l’assicu-ratore ha deciso di
sottoporre l’insorgente ad una perizia pluridisciplinare del SAM (doc. 12).
Dal
referto, datato 11 gennaio 2011 (doc. 17), risulta che i periti hanno fatto
capo a 2 consulti specialistici esterni di natura psichiatrica (dr. med. __________,
specialista FMH in psichiatria) e neurologica (dr. med. __________, specialista
FMH neurologia).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa di sindrome lombo vertebrale cronica con
radicolopatia cronica L4 ds. di lieve entità, non deficitaria, con
sintomatologia di claudicatio radicolare di lieve entità, turbe statiche
modiche del rachide (tendenzialmente piatto con accentuata lordosi lombosa-crale),
alterazioni degenerative plurisegmentali, specialmente in L4-L5 con
osteocondrosi e protrusione discale con restringi-mento foraminale bilaterale
complicato da anterolistesi di L4 su L5 di primo grado, iniziale osteocondrosi
con protrusione a livello L5-S1 e le diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa di gioco d’azzardo patologico (F63.0), ipertensione arteriosa
diastolica non trattata, obesità corporea (BMI 33,2, circonferenza addominale 109 cm), stato dopo spondilodesi anteriore dopo trauma distorsivo nel 2003, malattia convulsiva
generalizzata nell’infanzia-adolescenza, attualmente in remissione.
Dal
punto di vista psichiatrico i periti rivelano che il consulente, dr. med. __________,
dopo la descrizione dei disturbi soggettivi, espone l’attuale esame psicopatologico
dove evidenzia l’assenza di disturbi cognitivi, un livello intellettivo nella
norma, anche se annota una certa semplicità ideativa ed una ingenuità di fondo
nel modo di presentare la sua situazione. L’eloquio è fluido e privo
d’incoerenze, non constata alterazioni della forma e/o del contenuto del
pensiero, né allentamenti dei nessi associativi. La critica di malattia è
conservata per quel che riguarda la pulsione al gioco d’azzardo ed in
particolare della sua ridotta capacità a resistervi. Il tono dell’umore e la
quota ansiosa è nei limiti. Nelle sue conclusioni finali il Dr. med. __________
afferma che l’assicurato rappresenta una persona piuttosto semplice che accanto
ad una naturale simpatia e capacità nell’entrare in sintonia con gli altri,
mostra una certa ingenuità nell’approccio alla vita che se da un lato può
averlo aiutato a risolvere rapidamente problemi connessi all’agire concreto
(facendolo passare da un lavoro all’altro in diverse nazioni senza incontrare
soverchie difficoltà di adattamento), dall’altro a causa della sua
avventatezza, lo ha esposto al pericolo di cadere in tentazione. Ritiene che su
questa base si è venuta così a sedimentare la tendenza alla spirale compulsiva al
gioco d’azzardo che pur non limitandolo nell’esercizio della sua professione,
lo ha portato a perdere nel corso degli anni ingenti somme di denaro. Sul piano
valetudinario, dal lato strettamente psichiatrico, il consulente afferma che il
gioco d’azzardo patologico di cui l’interessato è affetto, non è patologia tale
da incidere specificatamente sulla sua capacità lavorativa quale manovale
edile. Sul piano terapeutico sottolinea che, accanto al percorso
psicoterapeutico da poco iniziato, andrebbe affiancata anche una richiesta per
una curatela amministrativa. Precisa che le due misure, pur non incidendo
direttamente sulla capacità lavorativa dell’assicurato, lo aiuterebbero ad
arginare il problema del gioco d’azzardo patologico.
Circa
la patologia neurologica, il consulente, dr. med. __________, dopo la descrizione
dei disturbi soggettivi dell’assicurato, espone lo stato clinico neurologico in
dettaglio ed evidenzia una netta asimmetria del riflesso rotuleo a sfavore
della destra. Descrive poi l’esame elettrofisiologico effettuato ed afferma che
sia dal punto di vista clinico che elettrofisiologico si evidenzia una lieve
radicolopatia L4 a ds. cronica non deficitaria. Precisa che questa
sintomatologia descritta durante la marcia dopo 20 minuti è ben compatibile con
una lieve claudicatio radicolare L4 a destra e fa notare che per l’assicurato
questo disturbo non è vissuto come il problema principale, ma piuttosto
secondario, mentre maggiore sarebbe l’importanza dei dolori lombari. Sul piano
valetudinario il consulente giudica, dal lato strettamente neurologico, che non
vi è stata e non vi è attualmente alcuna incapacità lavorativa per qualsiasi
attività professionale. A riguardo della prognosi ritiene che il previsto
approccio neurochirurgico decompressivo e stabilizzante in sede lombare
dovrebbe poter risolvere la lieve sintomatologia della claudicatio radicolare
descritta.
Dal
punto di vista reumatologico i periti si rifanno alle valutazioni del dr. med. __________
del 17 settembre 2010 ed hanno concluso che l’insorgente va considerato capace
al lavoro al 100% con rendimento del 100% con le limitazioni ivi descritte in
attività lavorative confacenti al suo stato di salute.
Gli
specialisti hanno poi evidenziato che la capacità lavorativa medico-teorica
globale dell’assicurato nell’ultima attività lucrativa esercitata è valutabile
nella misura del 30% (pag. 20 della perizia, doc. 17), mentre in attività
meglio adatte al suo stato di salute attuale, vale a dire rispettose delle
limitazioni descritte nell’ambito della patologia reumatologica, è valutabile
nella misura del 100% (pag. 20 della perizia, doc. 17).
Il
29.
marzo 2011 l’insorgente ha prodotto ulteriore documenta-zione medica, ossia:
- un certificato del dr.
med. __________, medico chirurgo, specialista in neurochirurgia, del 21 marzo
2011, scritto a mano, dove vengono descritti gli ulteriori esami effettuati
nel corso del mese di marzo dal ricorrente e dove figura l’intenzione di
programmare l’intervento già discusso in precedenza (doc. B1, cfr. anche una
certificazione, in parte simile, del 2 febbraio 2011, doc. 19),
- un referto relativo alla
elettroneurografia e alla elettromiografia dell’8 marzo 2011 del dott. __________
__________ di __________, da cui emerge: ”esame ENG indicativo di sofferenza
assonale del nervo SPE dx, nei limiti di norma i restanti distretti esaminati.
Esame EMG indicativo di sfumata sofferenza muscolare neurogena cronica in
territorio radicolare L4-L5-S1 bilat. Non segni di denervazione in atto.”
(doc. B2),
- una TC colonna
lombo-sacrale del 1° marzo 2011 dei dott. __________ e __________i dell’Ospedale
__________ da cui emerge:
" In
un quadro di spondiloartrosi osteofitosica diffusa sono state eseguite
scansioni TCMD assunte in acquisizione volumetrica e retro-ricostruite a
livello dei seguenti spazi intervertebrali:
L3-L4:
conservato spessore del disco intersomatico, il cui profilo risulta
sostanzialmente conservato.
L4-L5:
in antero-listesi di L4 su L5, marcata riduzione dello spessore del disco
intervertebrale (in parziale degenerazione gassosa) e sua ampia protrusione
concentrica, che determina impronta del sacco durale e stenosi foraminale
bilaterale.
L5-S1:
riduzione dello spessore del disco intersomatico e sua protrusione diffusa, nel
cui ambito è apprezzabile piccola ernia discale posteriore mediana, che impronta
il sacco durale.” (doc. B3),
- un certificato del
medico curante, dott. __________ di __________ (__________), del 3 marzo 2011, che
come del resto già in data 5 novembre 2010 (doc. 13) e 2 febbraio 2011 (doc.
20), attesta che l’insorgente necessita di 30 giorni di astensione dal lavoro
per lombalgia in discopatia e sindrome ansioso depressiva (doc. B4).
7.
Affinché
un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(sentenza del 26 agosto 2004 nella causa I 355/03, consid. 5; sentenza dei 25
febbraio 2003 U 329/01 ed U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1 c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversi-cherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA dei 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],
consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2;
SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita l’allora TFA ha inoltre considerato rilevante una
perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo
servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un
vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione
gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (cfr. anche DTF 123 V 178
consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette
già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF
125.
V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; sentenza del 26 agosto 2004 nella causa I
355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (sentenza del 25 febbraio 2003
nelle cause U 329/01 ed U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del 25
febbraio 2003 nelle cause U 329/01 ed U 330/01).
8.
Nella
concreta fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di salute del
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’ammini-strazione prima
dell’emissione della decisione impugnata, questo Tribunale non ha motivo per
mettere in dubbio le conclusioni cui è giunto l’assicuratore sulla base della
documentazione medica acquisita, in particolare la perizia pluridisciplinare
del SAM dell’11 gennaio 2011 (doc. 17).
Quest’ultima
valutazione, come del resto quella del 17 settembre 2010 del dr. med. __________,
è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
I
periti, sulla base di 2 consulti specialistici esterni (psichiatrico e
neurologico) e del referto medico fiduciario della Cassa, sono giunti alla
convincente conclusione che il ricorrente è abile al lavoro al 30% nella sua
precedente attività e completamente abile al lavoro in un’attività leggera che
tenga conto delle limitazioni descritte nel referto reumatologico del dr. med. __________.
Gli
specialisti, dopo aver descritto nei minimi particolari l’anamnesi famigliare,
personale-sociale, professionale e patologica del ricorrente, le affezioni
attuali e le costatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome lombo vertebrale
cronica con radicolopatia cronica L4 ds. di lieve entità, non deficitaria, con
sintomatologia di claudicatio radicolare di lieve entità, turbe statiche
modiche del rachide (tendenzialmente piatto con accentuata lordosi lombosa-crale),
alterazioni degenerative plurisegmentali, specialmente in L4-L5 con osteocondrosi
e protrusione discale con restringimen-to foraminale bilaterale complicato da
anterolistesi di L4 su L5 di primo grado, iniziale osteocondrosi con
protrusione a livello L5-S1 e le diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa di gioco d’azzardo patologico (F63.0), ipertensione arteriosa
diastolica non trattata, obesità corporea (BMI 33,2, circonferenza addominale 109 cm), stato dopo spondilodesi anteriore dopo trauma distorsivo nel 2003, malattia convulsiva
generalizzata nell’infanzia-adolescenza, attualmente in remissione.
I
periti, i 2 consulenti ed il dr. med. __________ si sono espressi su tutte le
patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la
documentazione messa loro a disposizione, richiamando alcuni atti medici (perizia
pag. 3, doc. 17) ed hanno valutato la capacità lavorativa dell’interessato
sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate i giorni 15
settembre 2010 (dr. med. __________, doc. 6) e 1° e 15 dicembre 2010 (perizia
SAM, doc. 17).
Del
resto l’insorgente non ha prodotto documentazione medica atta a
sovvertire le conclusioni peritali.
In
particolare, il certificato del 3 marzo 2011 del medico curante, dr. med. __________,
medico chirurgo, che attestata la necessità di astensione al lavoro per
lombalgia in discopatia e sindrome ansioso depressiva (doc. B4), è simile a
quelli già prodotti in precedenza e si esaurisce nella descrizione di una
diagnosi già presa in considerazione dai periti, senza del resto precisare la
capacità lavorativa del ricorrente in attività leggere e senza prendere
posizione dettagliatamente sul referto del SAM e del dr. med. __________.
Il
curante (cfr., per quanto concerne il valore probatorio delle
valutazioni dei medici curanti, consid. 7: il giudice deve tenere conto del
fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente; cfr.
DTF 125 V 353), non ha spiegato per quale motivo le valutazioni degli
specialisti non sarebbero corrette.
Va
a questo proposito evidenziato che il solo fatto che uno o più medici curanti
esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4).
Non
va poi dimenticato che con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, il
Tribunale federale, in un caso dove l’assicura-tore ha interpellato due medici
di fiducia per stabilire la capacità lavorativa del ricorrente, ha confermato
la sua giurisprudenza secondo la quale occorre tenere conto della differenza
esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr.
anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5
febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare che per il rapporto di fiducia
esistente con il paziente i rapporti dei medici curanti, anche se specialisti,
vanno di principio valutati con le dovute cautele (cfr. anche DTF 125 V 351
consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20 marzo 2006 consid.
5.4
e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con riferimenti).
La
circostanza che anche il medico curante è uno specialista va relativizzata nel
senso che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare
sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. sentenza
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, cfr. anche sentenze 9C_607/2007 dell’11 aprile
2008, consid. 5.3,9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, e I
701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2).
Per
motivi analoghi anche i certificati dei dr. med. __________ (doc. B1), __________
(doc. B2), __________ (doc. B3), non possono sovvertire le conclusioni
dell’assicuratore. I citati medici non si esprimono circa la capacità
lavorativa del ricorrente e descrivono una situazione già conosciuta dai periti
del SAM. In particolare sia il dr. med. __________ (doc. 6) che il dr. med. __________
(doc. 17), hanno evidenziato che già nella MRI dell’aprile 2010 figura la
presenza di alterazioni degenerative rilevanti L4-L5 con una riduzione dello
spazio intersomatico, ampia protrusione discale con netta riduzione dei forami
di coniugazioni associati a spondilolistesi di I° grado L4 su L5 (cfr. pag. 1
consulto dr. med. __________). I periti del SAM hanno diagnosticato, tra
l’altro, alterazioni degenerative plurisegmentali, specialmente in L4-L5 con
osteocondrosi e protrusione discale con restringimento foraminale bilaterale
complicato da anterolistesi di L4 su L5 di primo grado, iniziale osteocondrosi
con protrusione a livello L5-S1. Queste valutazioni sono analoghe a quelle dei
dr. med. __________ che hanno rilevato: “L4-L5: in antero-listesi di L4 su
L5, marcata riduzione dello spessore del disco intervertebrale (in parziale
degenerazione gassosa) e sua ampia protrusione concentrica, che determina
impronta del sacco durale e stenosi foraminale bilaterale; L5-S1: riduzione dello
spessore del disco intersomatico e sua protrusione diffusa, nel cui ambito è
apprezzabile piccola ernia discale posteriore mediana, che impronta il sacco
durale.” (doc. B3). Anche le valutazioni del dr. med. __________ (cfr. doc.
B2: “esame ENG indicativo di sofferenza assonale del nervo SPE dx, nei
limiti di norma i restanti distretti esaminati. Esame EMG indicativo di sfumata
sofferenza muscolare neurogena cronica in territorio radicolare L4-L5-S1 bilat.
Non segni di denervazione in atto.”, sono in gran parte sovrapponibili a
quelle del dr. med. __________: “sia da un punto di vista clinico che
elettrofisiologico si presenta una lieve radicolopatia L4 destra cronica non
deficitaria che si esprime allo stato neurologico con una netta asimmetria del
riflesso rotuleo destra < sinistra e chiari segni di una sofferenza
neurogena cronica nei muscoli vasto laterale e tibiale anteriore di destra. La
sintomatologia descritta dal paziente durante il cammino dopo 20 minuti è ben
compatibile con una lieve claudicatio radicolare L4 destra con sintomatologia
più che altro fastidiosa e caratterizzata da parestesie ma non dolori.”
(pag. 3 del consulto del dr. med. __________).
Va
del resto evidenziato che gli esami dei dr. med. __________, __________ e __________
sono stati effettuati nel corso del mese di marzo 2011 e che secondo costante
giurisprudenza del TF, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso
alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la
decisione impugnata (in concreto il 27 gennaio 2011), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente
possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione
anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno
modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo
provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid.
1a).
Per
cui, eventuali peggioramenti dello stato di salute successivi all’emanazione
della decisione impugnata non possono comunque essere presi in considerazione
nelle presente procedura. Ciò vale anche per il prospettato intervento di
stabilizzazione, che come rilevato dal dr. med. __________, se fosse
effettuato, comporterebbe una rivalutazione della capacità residuale 6 mesi dopo
l’operazione (doc. 6, pag. 6) e per l’esame di elettromiografia ad ago prevista
per il mese di aprile 2011 e che peraltro l’insorgente, chiamato dall’UAI a
produrne i risultati, non ha trasmesso (doc. AI 53 e seguenti) neppure al TCA.
Infine,
per quanto concerne l’annotazione del dr. med. __________ in calce al
certificato del 2 febbraio 2011, secondo cui l’interessato, in quel momento era
in terapia anche con Seroquel 2 volte al giorno per crisi di panico (doc. 19),
va evidenziato come si tratti del medesimo medicamento figurante a pag. 2
dell’attestato del 28 ottobre 2010 dell’__________ __________. con posologia
simile assunto per “intensa angoscia” (doc. 10), già preso in considerazione
dai periti (cfr. doc. 17, pag. 4:”terapia: Seroquel 100 mg al mattino, 200
mg la sera. (…) Il dosaggio del farmaco Seroquel è poi stato ridotto a 25 mg la
sera”).
Alla
luce di quanto sopra esposto, a giusta ragione l’assicuratore ha stabilito che
l’insorgente è capace al lavoro al 30% nella sua precedente attività ed al 100%
in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.
9.
Con
sentenza pubblicata in RAMI 1989, p. 106ss., la nostra Alta Corte federale ha
stabilito che, per il diritto all'indennità ex art. 12bis LAMI, qualora un
cambiamento di professione si imponga, tenuto conto dell'obbligo di ridurre il
danno, se il rapporto assicurativo prevede l'indennizzazione anche di un'incapacità
parziale, determinante diventa l'entità del danno residuo (RAMI 1989, p.
106ss.; RAMI 1994, p. 113ss.).
In
tale ipotesi va, cioè, considerata la differenza tra il reddito che potrebbe
essere realizzato senza la malattia nella precedente professione e il reddito
che, invece, é realizzato o potrebbe essere ragionevolmente esatto nella nuova
professione.
Il
grado di invalidità viene, in quest'ottica, perciò, valutato prendendo in
considerazione l'intero mercato del lavoro: all'assicurato, andrà, comunque,
concesso un periodo di adattamento la cui durata dipenderà dalle peculiarità
di ogni caso concreto (DTF 114 V 287 consid. 3d; 111 V 239 consid. 1b e 2a;
RAMI 1987 p. 105ss.).
Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha più volte ritenuto adeguati
periodi d'adattamento varianti dai 3 ai 5 mesi (DTF 111 V 239 consid. 2a e
giurisprudenza ivi citata; RAMI 1987, p. 108; 1994, p. 113ss).
In
questo contesto, é opportuno rammentare che l'assicurato che, incapace nella
precedente attività, non mette a frutto la sua residua capacità lavorativa in
un'altra professione, viene giudicato secondo l'attività professionale che
avrebbe potuto esercitare con uno sforzo di buona volontà, ritenuto che
l'assenza di quest'ultima non é scusabile se non derivante da malattia (DTF 114
V 283 consid. 1d; 111 V 239 consid. 2a; 101 V 145; RAMI 1987 p. 106 consid. 2).
Va qui ricordato che nella sentenza pubblicata in RAMI 2000 KV112, p. 122ss., l’Alta
Corte ha stabilito l'applicabilità in ambito LAMal, della giurisprudenza
elaborata allorquando ancora era in vigore la LAMI.
In
concreto, tenuto conto delle circostanze, con la decisione formale del 14
ottobre 2010 l’assicuratore ha giustamente assegnato all’insorgente un termine
di 4 mesi, con versamento delle prestazioni fino al 13 febbraio 2011, per
trovare un’occupa-zione confacente al suo stato di salute.
10.
Nell'ambito
dell'assicurazione d'indennità giornaliera, in applica-zione
del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile
per ridurre lo scapito economico derivante dal danno alla salute, questi deve
sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività diverse da quella
esercitata al momento del verificarsi del danno alla salute (sentenza
8C_709/2008 del 3 aprile 2009).
Si tratta dunque ora
di esaminare dal profilo economico le conseguenze del danno alla salute subìto
dal ricorrente.
Accertata
quindi una capacità lavorativa del 100% in attività leggere, va ora esaminato
se il raffronto dei redditi è stato effettuato correttamente.
11.
Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo
il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato
guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano
(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U
168.
pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.
4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante
è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto
delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome
di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza
il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la
precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti
ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.
519.
consid. 3c).
Se
nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può
ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique
VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I
56/02).
Nel
caso in esame, dagli atti emerge che l’interessato nel 2008 ha conseguito un reddito lordo annuo di fr. 54'660.90 (doc. AI26), nel 2009 di fr. 55'164.95
(doc. AI27) e nel mese di gennaio 2010 (l’infortunio è avvenuto il pomeriggio
del 31 gennaio, doc. AI 7) di fr. 5'290.80 per un salario annuo di fr.
63'489.60 (5'290.80 X 12), che aggiornato al 2011 dà un importo di fr. 64'505.45
(+ 1.6%; cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index
/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html).
12.
Per
quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con
sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:
" (…)
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008
dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il
Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che
quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto
al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso
deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della
DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -
giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo
parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale
eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella
stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si
dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali."
In
concreto, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,
cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 59’979 (4'806 : 40 X
41.6
X 12; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008), che aggiornato al
2011.
ammonta a fr. 62'716 (+2,1% nel 2009; +0,8% nel 2010; +1,6% nel 2011).
Come
visto, l’assicurato, quale manovale, avrebbe guadagnato fr. 64'505.45 nel 2011.
Tale
reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente
(cfr. Tabella TA1 p.to 45 “costruzioni”: fr. 5’150 : 40 X 41.6 X 12 mesi = fr. 64'272
nel 2008, fr. 65'622 nel 2009, fr. 66’147 nel 2010 e fr. 67'205 nel 2011).
Ritenuto
che la differenza percentuale tra i due redditi è del 4% in concreto non sono realizzati
i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido (differenza del 4%
- il 5% in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009
sopra menzionata, dà un risultato negativo).
Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale
massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nel
caso di specie l’assicuratore ha deciso una riduzione globale del 15%, a causa
dell’età, degli anni di servizio e dello stato di salute del ricorrente.
In
concreto il TCA, ritenuto che la riduzione, nel particolare caso di specie
generosa, rientra nei parametri giurisprudenziali e che del resto non è
contestata dal ricorrente, non vede alcun motivo per sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell’amministrazione nell’applicazione della riduzione
concessa.
Ne
segue che il reddito da invalido di fr. 62'716 va ridotto del 15% per
raggiungere fr. 53’309 e va raffrontato con quello da valido di fr. 64'505 per
un grado d’invalidità del 17% che non dà diritto ad alcuna prestazione giacché
l’art. 13.1 delle Condizioni generali d’assicurazione (CGA, doc. 2) applicabili
al caso di specie prevedono che l’indennità giornaliera viene corrisposta, in
caso d’incapacità al lavoro di almeno il 25% in proporzione al grado
dell’incapacità al lavoro stessa.
Ne
segue che il ricorso va respinto, mentre la decisione impu-gnata merita
conferma.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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