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Decisione

36.2011.15

Richiesta di versamento di indennità giornaliere in caso di malattie respinta non essendo raggiunto il grado d'incapacità lavorativa previsto dalle condizioni generali d'assicurazione

11 luglio 2011Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

scritto del 23 giugno 2011 l’insorgente si è riconfermato nella propria

richiesta, rilevando che è tuttora completamente inabile al lavoro ed in attesa

di un intervento chirurgico per la discopatia lombare (doc. X).

in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011;

STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre

2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

nel

merito

Considerandi

2.

Oggetto

del contendere è la questione di sapere se l’insorgente ha diritto alle

indennità giornaliere in caso di malattia anche successivamente al 13 febbraio

2011.

3.

Per

l’art. 3 cpv. 1 LPGA è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica,

mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda

un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.

Secondo

l’art. 3 cpv. 2 LPGA sono considerate infermità congenite le malattie presenti

a nascita avvenuta.

L’art. 4 LPGA precisa che è considerato infortunio

qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano

da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o

psichica o provochi la morte.

E’

considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività

abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazio-ne anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo

d’attività (art. 6 LPGA).

Per

l’art. 7 LPGA è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle

misure d’integrazione ragionevolmente esigibili.

4.

Giusta

l'art. 72 cpv. 1 LAMal, gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità

giornaliera assicurata d'intesa

con gli stipulanti l'assicurazione.

A

norma dell'art. 72 cpv. 2

LAMal, il diritto all'indennità

giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell’assicurato sia ridotta

di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti il diritto

nasce il terzo giorno che segue quello dell'insorgere della malattia. L'inizio del diritto alle prestazioni può essere differito mediante

corrispettiva riduzione del premio. Qualora per il diritto all'indennità giornaliera sia stato convenuto

un termine d'attesa, durante il

quale il datore di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può

essere dedotto dalla durata minima di riscossione.

L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede che l'indennità giornaliera va pagata, per una o

più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non è applicabile.

In

caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità

giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione

assicurativa per la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal).

Per

l'art. 72 cpv. 5 LAMal, qualora

l'indennità giornaliera sia ridotta

in seguito a sovraindennizzo giusta l'articolo 78 della LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato

colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere

complete. I termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono

prolungati in funzione della riduzione.

5.

Secondo

la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI – giurisprudenza

applicabile anche all'attuale art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag. 430) – è considerato

incapace al lavoro colui che per motivi di salute non è più in grado di

svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure,

ancora, quando l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni

di salute (DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid.

1b; Maurer, Schweizerisches

Sozialversicherungsrecht, Tomo I, pag. 286 segg.).

Come indicato l'art. 6 LPGA definisce incapacità al lavoro qualsiasi

incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica,

mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella

professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di

lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili

in un'altra professione o campo d'attività.

L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha rammentato che la giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche

vigente la LPGA (sentenza del 22 giugno 2004, U 193/03, consid. 1.3 e seguenti

con riferimenti).

La

questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il

riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati

forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento

medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti

motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del

medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione

della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF

114.

V 283 consid. 1c).

Il

grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento

all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto

può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata

dall'assicurato.

L'incapacità

di guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro

per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere

realizzato dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua

in un mercato del lavoro equilibrato.

L'incapacità di

lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di

muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con

metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri

lavori e attività (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, pag. 228).

In

relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato

che anche nell'ambito dell'assicurazione malattia vige il principio – già comune

a tutti i campi delle assi-curazioni sociali - secondo cui l'assicurato è

tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla

salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle

assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente

dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).

Quindi,

se da un lato la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione

esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare

quanto da lui è ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le

ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica.

Pertanto, in caso

d'incapacità durevole nella professione prece-dentemente esercitata, è obbligo

dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi

diversi, ragionevolmente esigibili.

Del

resto, deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un

aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina, questo

principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento

anche se presenta degli inconvenienti (Peter,

Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi

citata).

6.

Nel

caso di specie l’interessato è stato sottoposto a numerose visite mediche.

Dalle

tavole processuali emerge che l’insorgente è stato visitato dal dr. med. __________,

FMH malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, medico fiduciario

dell’assicuratore, in data 15 settembre 2010. Dopo aver posto la diagnosi di

sindrome lombovertebrale cronica, attualmente lieve, con anamnestica-mente

claudicatio radicolare (L4 a destra) e spinale in/con turbe statiche modiche

del rachide (tendenzialmente piatto con accentuata lordosi lombosacrale),

alterazioni degenerative plurisegmentali specialmente L4/5: osteocondrosi e

protrusione discale con restringimento foraminale bilaterale complicato da

anterolistesi di L4 su L5 di I grado; L5/S1: iniziale osteocondrosi con

protrusione, lo specialista ha evidenziato:

" All’origine

della presente incapacità lavorativa certificata del 100% dal 31.01.2010 vi è

una sintomatologia dolorosa in zona lombare coinvolgendo gli arti inferiori con

caratteristiche da una parte meccaniche dall’altra parte claudicanti

nell’ambito di alterazioni degenerative plurisegmentali, pronunciate in L5/S1

ed in particolare in L4/5 dove è presente una netta osteocondrosi associata ad

una protrusione discale con un’instabilità segmentale che ha portato ad una

anterolistesi di L4 su L5 di I grado. Ne risulta un restringimento dei forami

di congiunzione all’origine di una probabile irritazione nervale intermittente

(claudicatio radicolare e spinale). Alla luce di questi reperti le

dichiarazioni del paziente riguardanti la sua sintomatologia rispettivamente le

limitazioni che ne derivano appaiono del tutto coerenti e credibili; come

spesso nel caso di un restringimento del canale spinale e dei forami il quadro

clinico a riposo risulta piuttosto blando. L’iporiflessia nella gamba destra

(patellare) documenta comunque una sofferenza radicolare cronica.

La patologia in atto

riduce la capacità fisica del paziente, rendendolo non più idoneo per il suo

lavoro di manovale-muratore con un’incapacità lavorativa che giudico del 70% e

questo con o senza un’eventuale intervenzione chirurgica.” (doc. 6)

Dopo

aver descritto la capacità funzionale residuale dell’insorgente, il dr. med. __________

ha affermato:

" Le

condizioni di salute del paziente si sono stabilizzate. Non vi sono trattamenti

conservativi proponibili che potrebbero modificare il presente quadro. Per

un’attività lucrativa rispettosa alle sue risorse fisiche come stabilite sopra

il signor RI 1 risulta dal profilo medico-teorico abile in forma normale e

questo a partire da subito. Egli sarebbe propenso a sottoporsi all’intervento

di stabilizzazione (presumo previa decompressione in L4/5) come proposto

dall’ortope-dico. E’ consapevole, che tale intervenzione non gli permetterà in

ogni caso di riprendere il lavoro svolto. In caso che l’operazione venisse

effettuata la capacità funzionale andrà rivalutata non prima di 6 mesi dopo

l’intervento.” (doc. 6)

In

seguito alla nuova documentazione medica prodotta, l’assicu-ratore ha deciso di

sottoporre l’insorgente ad una perizia pluridisciplinare del SAM (doc. 12).

Dal

referto, datato 11 gennaio 2011 (doc. 17), risulta che i periti hanno fatto

capo a 2 consulti specialistici esterni di natura psichiatrica (dr. med. __________,

specialista FMH in psichiatria) e neurologica (dr. med. __________, specialista

FMH neurologia).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa di sindrome lombo vertebrale cronica con

radicolopatia cronica L4 ds. di lieve entità, non deficitaria, con

sintomatologia di claudicatio radicolare di lieve entità, turbe statiche

modiche del rachide (tendenzialmente piatto con accentuata lordosi lombosa-crale),

alterazioni degenerative plurisegmentali, specialmente in L4-L5 con

osteocondrosi e protrusione discale con restringi-mento foraminale bilaterale

complicato da anterolistesi di L4 su L5 di primo grado, iniziale osteocondrosi

con protrusione a livello L5-S1 e le diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa di gioco d’azzardo patologico (F63.0), ipertensione arteriosa

diastolica non trattata, obesità corporea (BMI 33,2, circonferenza addominale 109 cm), stato dopo spondilodesi anteriore dopo trauma distorsivo nel 2003, malattia convulsiva

generalizzata nell’infanzia-adolescenza, attualmente in remissione.

Dal

punto di vista psichiatrico i periti rivelano che il consulente, dr. med. __________,

dopo la descrizione dei disturbi soggettivi, espone l’attuale esame psicopatologico

dove evidenzia l’assenza di disturbi cognitivi, un livello intellettivo nella

norma, anche se annota una certa semplicità ideativa ed una ingenuità di fondo

nel modo di presentare la sua situazione. L’eloquio è fluido e privo

d’incoerenze, non constata alterazioni della forma e/o del contenuto del

pensiero, né allentamenti dei nessi associativi. La critica di malattia è

conservata per quel che riguarda la pulsione al gioco d’azzardo ed in

particolare della sua ridotta capacità a resistervi. Il tono dell’umore e la

quota ansiosa è nei limiti. Nelle sue conclusioni finali il Dr. med. __________

afferma che l’assicurato rappresenta una persona piuttosto semplice che accanto

ad una naturale simpatia e capacità nell’entrare in sintonia con gli altri,

mostra una certa ingenuità nell’approccio alla vita che se da un lato può

averlo aiutato a risolvere rapidamente problemi connessi all’agire concreto

(facendolo passare da un lavoro all’altro in diverse nazioni senza incontrare

soverchie difficoltà di adattamento), dall’altro a causa della sua

avventatezza, lo ha esposto al pericolo di cadere in tentazione. Ritiene che su

questa base si è venuta così a sedimentare la tendenza alla spirale compulsiva al

gioco d’azzardo che pur non limitandolo nell’esercizio della sua professione,

lo ha portato a perdere nel corso degli anni ingenti somme di denaro. Sul piano

valetudinario, dal lato strettamente psichiatrico, il consulente afferma che il

gioco d’azzardo patologico di cui l’interessato è affetto, non è patologia tale

da incidere specificatamente sulla sua capacità lavorativa quale manovale

edile. Sul piano terapeutico sottolinea che, accanto al percorso

psicoterapeutico da poco iniziato, andrebbe affiancata anche una richiesta per

una curatela amministrativa. Precisa che le due misure, pur non incidendo

direttamente sulla capacità lavorativa dell’assicurato, lo aiuterebbero ad

arginare il problema del gioco d’azzardo patologico.

Circa

la patologia neurologica, il consulente, dr. med. __________, dopo la descrizione

dei disturbi soggettivi dell’assicurato, espone lo stato clinico neurologico in

dettaglio ed evidenzia una netta asimmetria del riflesso rotuleo a sfavore

della destra. Descrive poi l’esame elettrofisiologico effettuato ed afferma che

sia dal punto di vista clinico che elettrofisiologico si evidenzia una lieve

radicolopatia L4 a ds. cronica non deficitaria. Precisa che questa

sintomatologia descritta durante la marcia dopo 20 minuti è ben compatibile con

una lieve claudicatio radicolare L4 a destra e fa notare che per l’assicurato

questo disturbo non è vissuto come il problema principale, ma piuttosto

secondario, mentre maggiore sarebbe l’importanza dei dolori lombari. Sul piano

valetudinario il consulente giudica, dal lato strettamente neurologico, che non

vi è stata e non vi è attualmente alcuna incapacità lavorativa per qualsiasi

attività professionale. A riguardo della prognosi ritiene che il previsto

approccio neurochirurgico decompressivo e stabilizzante in sede lombare

dovrebbe poter risolvere la lieve sintomatologia della claudicatio radicolare

descritta.

Dal

punto di vista reumatologico i periti si rifanno alle valutazioni del dr. med. __________

del 17 settembre 2010 ed hanno concluso che l’insorgente va considerato capace

al lavoro al 100% con rendimento del 100% con le limitazioni ivi descritte in

attività lavorative confacenti al suo stato di salute.

Gli

specialisti hanno poi evidenziato che la capacità lavorativa medico-teorica

globale dell’assicurato nell’ultima attività lucrativa esercitata è valutabile

nella misura del 30% (pag. 20 della perizia, doc. 17), mentre in attività

meglio adatte al suo stato di salute attuale, vale a dire rispettose delle

limitazioni descritte nell’ambito della patologia reumatologica, è valutabile

nella misura del 100% (pag. 20 della perizia, doc. 17).

Il

29.

marzo 2011 l’insorgente ha prodotto ulteriore documenta-zione medica, ossia:

- un certificato del dr.

med. __________, medico chirurgo, specialista in neurochirurgia, del 21 marzo

2011, scritto a mano, dove vengono descritti gli ulteriori esami effettuati

nel corso del mese di marzo dal ricorrente e dove figura l’intenzione di

programmare l’intervento già discusso in precedenza (doc. B1, cfr. anche una

certificazione, in parte simile, del 2 febbraio 2011, doc. 19),

- un referto relativo alla

elettroneurografia e alla elettromiografia dell’8 marzo 2011 del dott. __________

__________ di __________, da cui emerge: ”esame ENG indicativo di sofferenza

assonale del nervo SPE dx, nei limiti di norma i restanti distretti esaminati.

Esame EMG indicativo di sfumata sofferenza muscolare neurogena cronica in

territorio radicolare L4-L5-S1 bilat. Non segni di denervazione in atto.”

(doc. B2),

- una TC colonna

lombo-sacrale del 1° marzo 2011 dei dott. __________ e __________i dell’Ospedale

__________ da cui emerge:

" In

un quadro di spondiloartrosi osteofitosica diffusa sono state eseguite

scansioni TCMD assunte in acquisizione volumetrica e retro-ricostruite a

livello dei seguenti spazi intervertebrali:

L3-L4:

conservato spessore del disco intersomatico, il cui profilo risulta

sostanzialmente conservato.

L4-L5:

in antero-listesi di L4 su L5, marcata riduzione dello spessore del disco

intervertebrale (in parziale degenerazione gassosa) e sua ampia protrusione

concentrica, che determina impronta del sacco durale e stenosi foraminale

bilaterale.

L5-S1:

riduzione dello spessore del disco intersomatico e sua protrusione diffusa, nel

cui ambito è apprezzabile piccola ernia discale posteriore mediana, che impronta

il sacco durale.” (doc. B3),

- un certificato del

medico curante, dott. __________ di __________ (__________), del 3 marzo 2011, che

come del resto già in data 5 novembre 2010 (doc. 13) e 2 febbraio 2011 (doc.

20), attesta che l’insorgente necessita di 30 giorni di astensione dal lavoro

per lombalgia in discopatia e sindrome ansioso depressiva (doc. B4).

7.

Affinché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami

approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia

stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro

nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della

situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(sentenza del 26 agosto 2004 nella causa I 355/03, consid. 5; sentenza dei 25

febbraio 2003 U 329/01 ed U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1 c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversi-cherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA dei 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],

consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2;

SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita l’allora TFA ha inoltre considerato rilevante una

perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo

servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un

vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione

gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (cfr. anche DTF 123 V 178

consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette

già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125.

V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; sentenza del 26 agosto 2004 nella causa I

355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (sentenza del 25 febbraio 2003

nelle cause U 329/01 ed U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del 25

febbraio 2003 nelle cause U 329/01 ed U 330/01).

8.

Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’ammini-strazione prima

dell’emissione della decisione impugnata, questo Tribunale non ha motivo per

mettere in dubbio le conclusioni cui è giunto l’assicuratore sulla base della

documentazione medica acquisita, in particolare la perizia pluridisciplinare

del SAM dell’11 gennaio 2011 (doc. 17).

Quest’ultima

valutazione, come del resto quella del 17 settembre 2010 del dr. med. __________,

è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

I

periti, sulla base di 2 consulti specialistici esterni (psichiatrico e

neurologico) e del referto medico fiduciario della Cassa, sono giunti alla

convincente conclusione che il ricorrente è abile al lavoro al 30% nella sua

precedente attività e completamente abile al lavoro in un’attività leggera che

tenga conto delle limitazioni descritte nel referto reumatologico del dr. med. __________.

Gli

specialisti, dopo aver descritto nei minimi particolari l’anamnesi famigliare,

personale-sociale, professionale e patologica del ricorrente, le affezioni

attuali e le costatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome lombo vertebrale

cronica con radicolopatia cronica L4 ds. di lieve entità, non deficitaria, con

sintomatologia di claudicatio radicolare di lieve entità, turbe statiche

modiche del rachide (tendenzialmente piatto con accentuata lordosi lombosa-crale),

alterazioni degenerative plurisegmentali, specialmente in L4-L5 con osteocondrosi

e protrusione discale con restringimen-to foraminale bilaterale complicato da

anterolistesi di L4 su L5 di primo grado, iniziale osteocondrosi con

protrusione a livello L5-S1 e le diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa di gioco d’azzardo patologico (F63.0), ipertensione arteriosa

diastolica non trattata, obesità corporea (BMI 33,2, circonferenza addominale 109 cm), stato dopo spondilodesi anteriore dopo trauma distorsivo nel 2003, malattia convulsiva

generalizzata nell’infanzia-adolescenza, attualmente in remissione.

I

periti, i 2 consulenti ed il dr. med. __________ si sono espressi su tutte le

patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la

documentazione messa loro a disposizione, richiamando alcuni atti medici (perizia

pag. 3, doc. 17) ed hanno valutato la capacità lavorativa dell’interessato

sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate i giorni 15

settembre 2010 (dr. med. __________, doc. 6) e 1° e 15 dicembre 2010 (perizia

SAM, doc. 17).

Del

resto l’insorgente non ha prodotto documentazione medica atta a

sovvertire le conclusioni peritali.

In

particolare, il certificato del 3 marzo 2011 del medico curante, dr. med. __________,

medico chirurgo, che attestata la necessità di astensione al lavoro per

lombalgia in discopatia e sindrome ansioso depressiva (doc. B4), è simile a

quelli già prodotti in precedenza e si esaurisce nella descrizione di una

diagnosi già presa in considerazione dai periti, senza del resto precisare la

capacità lavorativa del ricorrente in attività leggere e senza prendere

posizione dettagliatamente sul referto del SAM e del dr. med. __________.

Il

curante (cfr., per quanto concerne il valore probatorio delle

valutazioni dei medici curanti, consid. 7: il giudice deve tenere conto del

fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente; cfr.

DTF 125 V 353), non ha spiegato per quale motivo le valutazioni degli

specialisti non sarebbero corrette.

Va

a questo proposito evidenziato che il solo fatto che uno o più medici curanti

esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4).

Non

va poi dimenticato che con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, il

Tribunale federale, in un caso dove l’assicura-tore ha interpellato due medici

di fiducia per stabilire la capacità lavorativa del ricorrente, ha confermato

la sua giurisprudenza secondo la quale occorre tenere conto della differenza

esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr.

anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5

febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare che per il rapporto di fiducia

esistente con il paziente i rapporti dei medici curanti, anche se specialisti,

vanno di principio valutati con le dovute cautele (cfr. anche DTF 125 V 351

consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20 marzo 2006 consid.

5.4

e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con riferimenti).

La

circostanza che anche il medico curante è uno specialista va relativizzata nel

senso che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare

sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. sentenza

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, cfr. anche sentenze 9C_607/2007 dell’11 aprile

2008, consid. 5.3,9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, e I

701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2).

Per

motivi analoghi anche i certificati dei dr. med. __________ (doc. B1), __________

(doc. B2), __________ (doc. B3), non possono sovvertire le conclusioni

dell’assicuratore. I citati medici non si esprimono circa la capacità

lavorativa del ricorrente e descrivono una situazione già conosciuta dai periti

del SAM. In particolare sia il dr. med. __________ (doc. 6) che il dr. med. __________

(doc. 17), hanno evidenziato che già nella MRI dell’aprile 2010 figura la

presenza di alterazioni degenerative rilevanti L4-L5 con una riduzione dello

spazio intersomatico, ampia protrusione discale con netta riduzione dei forami

di coniugazioni associati a spondilolistesi di I° grado L4 su L5 (cfr. pag. 1

consulto dr. med. __________). I periti del SAM hanno diagnosticato, tra

l’altro, alterazioni degenerative plurisegmentali, specialmente in L4-L5 con

osteocondrosi e protrusione discale con restringimento foraminale bilaterale

complicato da anterolistesi di L4 su L5 di primo grado, iniziale osteocondrosi

con protrusione a livello L5-S1. Queste valutazioni sono analoghe a quelle dei

dr. med. __________ che hanno rilevato: “L4-L5: in antero-listesi di L4 su

L5, marcata riduzione dello spessore del disco intervertebrale (in parziale

degenerazione gassosa) e sua ampia protrusione concentrica, che determina

impronta del sacco durale e stenosi foraminale bilaterale; L5-S1: riduzione dello

spessore del disco intersomatico e sua protrusione diffusa, nel cui ambito è

apprezzabile piccola ernia discale posteriore mediana, che impronta il sacco

durale.” (doc. B3). Anche le valutazioni del dr. med. __________ (cfr. doc.

B2: “esame ENG indicativo di sofferenza assonale del nervo SPE dx, nei

limiti di norma i restanti distretti esaminati. Esame EMG indicativo di sfumata

sofferenza muscolare neurogena cronica in territorio radicolare L4-L5-S1 bilat.

Non segni di denervazione in atto.”, sono in gran parte sovrapponibili a

quelle del dr. med. __________: “sia da un punto di vista clinico che

elettrofisiologico si presenta una lieve radicolopatia L4 destra cronica non

deficitaria che si esprime allo stato neurologico con una netta asimmetria del

riflesso rotuleo destra < sinistra e chiari segni di una sofferenza

neurogena cronica nei muscoli vasto laterale e tibiale anteriore di destra. La

sintomatologia descritta dal paziente durante il cammino dopo 20 minuti è ben

compatibile con una lieve claudicatio radicolare L4 destra con sintomatologia

più che altro fastidiosa e caratterizzata da parestesie ma non dolori.”

(pag. 3 del consulto del dr. med. __________).

Va

del resto evidenziato che gli esami dei dr. med. __________, __________ e __________

sono stati effettuati nel corso del mese di marzo 2011 e che secondo costante

giurisprudenza del TF, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso

alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la

decisione impugnata (in concreto il 27 gennaio 2011), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente

possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione

anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno

modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo

provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid.

1a).

Per

cui, eventuali peggioramenti dello stato di salute successivi all’emanazione

della decisione impugnata non possono comunque essere presi in considerazione

nelle presente procedura. Ciò vale anche per il prospettato intervento di

stabilizzazione, che come rilevato dal dr. med. __________, se fosse

effettuato, comporterebbe una rivalutazione della capacità residuale 6 mesi dopo

l’operazione (doc. 6, pag. 6) e per l’esame di elettromiografia ad ago prevista

per il mese di aprile 2011 e che peraltro l’insorgente, chiamato dall’UAI a

produrne i risultati, non ha trasmesso (doc. AI 53 e seguenti) neppure al TCA.

Infine,

per quanto concerne l’annotazione del dr. med. __________ in calce al

certificato del 2 febbraio 2011, secondo cui l’interessato, in quel momento era

in terapia anche con Seroquel 2 volte al giorno per crisi di panico (doc. 19),

va evidenziato come si tratti del medesimo medicamento figurante a pag. 2

dell’attestato del 28 ottobre 2010 dell’__________ __________. con posologia

simile assunto per “intensa angoscia” (doc. 10), già preso in considerazione

dai periti (cfr. doc. 17, pag. 4:”terapia: Seroquel 100 mg al mattino, 200

mg la sera. (…) Il dosaggio del farmaco Seroquel è poi stato ridotto a 25 mg la

sera”).

Alla

luce di quanto sopra esposto, a giusta ragione l’assicuratore ha stabilito che

l’insorgente è capace al lavoro al 30% nella sua precedente attività ed al 100%

in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.

9.

Con

sentenza pubblicata in RAMI 1989, p. 106ss., la nostra Alta Corte federale ha

stabilito che, per il diritto all'indennità ex art. 12bis LAMI, qualora un

cambiamento di professione si imponga, tenuto conto dell'obbligo di ridurre il

danno, se il rapporto assicurativo prevede l'indennizzazione anche di un'incapa­ci­tà

parziale, determinante diventa l'entità del danno residuo (RAMI 1989, p.

106ss.; RAMI 1994, p. 113ss.).

In

tale ipotesi va, cioè, considerata la differenza tra il reddito che potrebbe

essere realizzato senza la malattia nella precedente professione e il reddito

che, invece, é realizzato o potrebbe essere ragio­nevolmente esatto nella nuova

professione.

Il

grado di invalidità viene, in quest'ottica, perciò, valutato prendendo in

considerazione l'intero mercato del lavoro: all'assicurato, andrà, comunque,

concesso un periodo di adattamento la cui durata dipenderà dalle pecu­liarità

di ogni caso concreto (DTF 114 V 287 consid. 3d; 111 V 239 consid. 1b e 2a;

RAMI 1987 p. 105ss.).

Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha più volte ritenuto adeguati

periodi d'adattamento varianti dai 3 ai 5 mesi (DTF 111 V 239 consid. 2a e

giurisprudenza ivi citata; RAMI 1987, p. 108; 1994, p. 113ss).

In

questo contesto, é opportuno rammentare che l'assicurato che, incapace nella

precedente attività, non mette a frutto la sua residua capacità lavorativa in

un'altra professione, viene giudicato secondo l'attività professiona­le che

avrebbe potuto esercitare con uno sforzo di buona volontà, ritenuto che

l'assenza di quest'ultima non é scusabile se non derivante da malattia (DTF 114

V 283 consid. 1d; 111 V 239 consid. 2a; 101 V 145; RAMI 1987 p. 106 consid. 2).

Va qui ricordato che nella sentenza pubblicata in RAMI 2000 KV112, p. 122ss., l’Alta

Corte ha stabilito l'applicabilità in ambito LAMal, della giurisprudenza

elaborata allorquando ancora era in vigore la LAMI.

In

concreto, tenuto conto delle circostanze, con la decisione formale del 14

ottobre 2010 l’assicuratore ha giustamente assegnato all’insorgente un termine

di 4 mesi, con versamento delle prestazioni fino al 13 febbraio 2011, per

trovare un’occupa-zione confacente al suo stato di salute.

10.

Nell'ambito

dell'assicurazione d'indennità giornaliera, in applica-zione

del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile

per ridurre lo scapito economico derivante dal danno alla salute, questi deve

sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività diverse da quella

esercitata al momento del verificarsi del danno alla salute (sentenza

8C_709/2008 del 3 aprile 2009).

Si tratta dunque ora

di esaminare dal profilo economico le conseguenze del danno alla salute subìto

dal ricorrente.

Accertata

quindi una capacità lavorativa del 100% in attività leggere, va ora esaminato

se il raffronto dei redditi è stato effettuato correttamente.

11.

Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo

il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U

168.

pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.

4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome

di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza

il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la

precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti

ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.

519.

consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I

56/02).

Nel

caso in esame, dagli atti emerge che l’interessato nel 2008 ha conseguito un reddito lordo annuo di fr. 54'660.90 (doc. AI26), nel 2009 di fr. 55'164.95

(doc. AI27) e nel mese di gennaio 2010 (l’infortunio è avvenuto il pomeriggio

del 31 gennaio, doc. AI 7) di fr. 5'290.80 per un salario annuo di fr.

63'489.60 (5'290.80 X 12), che aggiornato al 2011 dà un importo di fr. 64'505.45

(+ 1.6%; cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index

/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html).

12.

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con

sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:

" (…)

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008

dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si

dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In

concreto, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,

cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 59’979 (4'806 : 40 X

41.6

X 12; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008), che aggiornato al

2011.

ammonta a fr. 62'716 (+2,1% nel 2009; +0,8% nel 2010; +1,6% nel 2011).

Come

visto, l’assicurato, quale manovale, avrebbe guadagnato fr. 64'505.45 nel 2011.

Tale

reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente

(cfr. Tabella TA1 p.to 45 “costruzioni”: fr. 5’150 : 40 X 41.6 X 12 mesi = fr. 64'272

nel 2008, fr. 65'622 nel 2009, fr. 66’147 nel 2010 e fr. 67'205 nel 2011).

Ritenuto

che la differenza percentuale tra i due redditi è del 4% in concreto non sono realizzati

i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido (differenza del 4%

- il 5% in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009

sopra menzionata, dà un risultato negativo).

Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nel

caso di specie l’assicuratore ha deciso una riduzione globale del 15%, a causa

dell’età, degli anni di servizio e dello stato di salute del ricorrente.

In

concreto il TCA, ritenuto che la riduzione, nel particolare caso di specie

generosa, rientra nei parametri giurisprudenziali e che del resto non è

contestata dal ricorrente, non vede alcun motivo per sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’amministrazione nell’applicazione della riduzione

concessa.

Ne

segue che il reddito da invalido di fr. 62'716 va ridotto del 15% per

raggiungere fr. 53’309 e va raffrontato con quello da valido di fr. 64'505 per

un grado d’invalidità del 17% che non dà diritto ad alcuna prestazione giacché

l’art. 13.1 delle Condizioni generali d’assicurazione (CGA, doc. 2) applicabili

al caso di specie prevedono che l’indennità giornaliera viene corrisposta, in

caso d’incapacità al lavoro di almeno il 25% in proporzione al grado

dell’incapacità al lavoro stessa.

Ne

segue che il ricorso va respinto, mentre la decisione impu-gnata merita

conferma.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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