36.2011.18
Ricorso incomprensibile non accompagnato da decisione su opposizione. Termine per emendare l'atto trascorso infruttuoso. Irricevibile
5 aprile 2011Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2011.18
Data decisione, Autorità:
05.04.2011, TCA
Titolo:
Ricorso incomprensibile non accompagnato da decisione su opposizione. Termine per emendare l'atto trascorso infruttuoso. Irricevibile
EMENDAMENTO
IRRICEVIBILITÀ
RICORSO
art. 3 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2011.18
IR/lb
Lugano
5 aprile 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 14 marzo 2011 di
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto,
- che con scritto 14 marzo 2011 RI 1 si è rivolta al Tribunale cantonale
delle Assicurazioni chiedendo che fosse “tolto l’attestato di carenza beni
della CO 1 …. Poiché ho fatto opposizione e non sono state prese in
considerazione le mie opposizioni; inoltre vi è un procedimento penale in corso
per chiarire se gli importi sono stati percepiti ingiustamente, pertanto questo
attestato di carenza beni, finché non c’è la decisione definitiva, risulta ingiustificato
… chiedo che mi venga tolto”;
- che
allegato all’atto RI 1 ha prodotto un attestato di carenza beni per complessivi
CHF 19'603,20 emesso dal competente UE di __________ il 3 marzo 2011 (Esecuzione
no. __________), il PE (relativo alla medesima esecuzione) emesso dall’UE __________
il 19 aprile 2010 al quale la signora RI 1 ha interposto opposizione il 21 aprile 2010 e la copia di una citazione del 14 febbraio 2011 in qualità di imputata presso la __________ (con copia, per quanto qui interessa, all’IAS, __________;
alla __________ ed alla CO 1);
- che,
l’atto non risponde ai requisiti minimi di procedura, in effetti non si
comprende se costituisca una petizione od un ricorso. Non è inoltre comprensibile
se le opposizioni cui si riferisce RI 1 siano afferenti agli atti esecutivi od
invece ad atti (decisioni formali) emesse dall’assicuratore malattia
interessato. Il Giudice delegato ha quindi invitato la signora RI 1 a volere completare il suo esposto al fine di renderlo conforme alla procedura;
- che
RI 1 si è quindi vista intimare un decreto di completamento dell’esposto datato
15 marzo 2011 con invito a volere chiarire i fatti, esporli in maniera completa
e produrre la decisione eventualmente emanata dall’amministrazione competente
ed impugnata;
- che
RI 1, con invio pervenuto il 31 marzo 2011 al Tribunale cantonale delle Assicurazioni
non ha fatto altro che riprodurre il medesimo atto datato 14 marzo 2011, in fotocopia, in uno con la copia della prima pagina del decreto di completamento del gravame.
Nulla di più, senza trasmettere al Tribunale cantonale delle Assicurazioni
nessuno scritto, nessuna lettera d’accompagnamento, senza fornire alcuna precisazione.
La signora RI 1, in altra e precedente procedura contenziosa davanti a questo
Tribunale, era già stata invitata a volere completare il suo esposto, ciò che
aveva fatto pur non rendendo quell’atto ricevibile (decisione 22 dicembre 2010
inc. 36.2010.110);
- che
il gravame in discussione appare manifestamente irricevibile in assenza dei requisiti
formali minimi necessari imposti dalla procedura. Secondo l’art. 3 LPTCA il
ricorso, redatto in lingua italiana, deve contenere:
a) una copia della decisione
impugnata;
b) una concisa esposizione dei
fatti;
c) una breve motivazione;
d) le conclusioni del
ricorrente.
- che
in concreto lo scritto della signora AT 1, pervenuto il 15 marzo 2011 e
rispedito in tutto uguale il 31 marzo 2011, non rispetta tale dettato. Dopo
ricevuta dello scritto il 15 marzo 2011 alla signora RI 1 era stata data la
possibilità di completare il suo esposto mediante concessione di un termine per
il complemento del suo primo allegato. Come indicato nelle righe che precedono
la signora RI 1 ha ritrasmesso il medesimo identico atto senza nessun commento
o specifica;
- che
nel suo esposto la signora non indica nessuna decisione formale emessa in prima
sede, su opposizione o su reclamo. Non specifica se CO 1 sia suo assicuratore
per la copertura obbligatoria delle cure medico sanitarie o se copra le complementari
od ancora la perdita di guadagno. L’esponente non fornisce nessuna argomentazione
chiara. Non è detto ad esempio da cosa nascerebbe il credito dell’assicuratore
poi oggetto dell’esecuzione sfociata nell’attestato di carenza beni. Il PE indica,
come titolo di credito, una fattura __________ del 14 dicembre 2009 senza (come
corretto in sede di atto esecutivo) aggiunte o specifiche, Le conclusioni di RI
1 appaiono poi generiche e come tali non ricevibili siccome si chiede al Giudice
di togliere un attestato di carenza beni facendo riferimento a procedura penale;
- che
l’esposto non presenta una concisa esposizione dei fatti, non si sa quando e se
un contratto sia stato concluso tra RI 1 e la CO 1, con quale oggetto (come
indicato), se la signora RI 1 ha preteso prestazioni, di quale natura, per
quale periodo ed in quale momento, quando le ha ricevute, perché poi, così
sembra almeno, la CO 1 avrebbe preteso la restituzione delle somme;
- che
agli assicurati è possibile adire il Tribunale cantonale delle Assicurazioni
contro le decisioni rese su opposizioni da parte delle Casse malattia abilitate
ad esercitare l’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie. Anche l’inattività
delle Casse
rispettivamente della pubblica amministrazione chiamata ad applicare norme relative
al diritto delle assicurazioni sociali può fare oggetto di gravame al Tribunale
cantonale delle Assicurazioni. Infatti giusta l’art. 56 cpv. 2 LPGA un ricorso
può essere interposto se l’assicuratore, nonostante la domanda dell’assicurato,
non emana una decisione o una decisione su opposizione. Tale disposizione
include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia;
- che
secondo il Tribunale Federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità
giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui
risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati);
- che
AT 1 non indica nemmeno la natura della copertura assicurativa sottoscritta con
CO 1, non specifica se la stessa abbia emanato una decisione formale od una decisione
su opposizione, non precisa se una decisione o se l’emanazione di una decisione
su opposizione sia stata chiesta all’assicuratore, non specifica nulla e ciò
nonostante il decreto notificatole per il completamento dell’esposto. RI 1 non
pretende che la CO 1 abbia omesso o ritardato l'emanazione di decisioni di sua
competenza o che abbia ottenuto, nella procedura esecutiva, da un giudice civile
(Pretore) il rigetto dell’opposizione al PE indicato, a fronte di attestazioni
non corrette di crescita in giudicato di decisioni formali da essa emesse ed
attestate come divenute definitive mentre in realtà oggetto d’opposizione;
- che,
anche ponendosi nel solco delle procedure rette dal diritto privato in ambito
complementare all'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie, la
signora AT 1 non precisa assolutamente nulla, non specifica quale contratto
avrebbe concluso con la CO 1, da cosa nascerebbe il diritto della stessa di
ottenere il versamento di CHF 18'500.00 di cui nemmeno indica l’origine.
L’esponente non ha prodotto, nonostante l’invito del Tribunale cantonale delle
Assicurazioni, la fattura del dicembre 2009 cui fa riferimento l’assicuratore
quale titolo di credito nel PE. La procedura di natura penale (al proposito si
veda la decisione del Tribunale cantonale delle Assicurazioni 22 dicembre 2010
36.2010.110 citata) non si comprende perché dovrebbe permettere alla signora di
ottenere la cancellazione dell’attestato di carenza beni;
- che
alla luce di quanto precede l'atto va dichiarato non ricevibile siccome non ossequiati
Fatti
i precetti minimi di procedura e ciò nonostante invito alla signora RI 1 a volere porre rimedio alle manchevolezze del suo esposto. Non si percepiscono tasse e spese e non
si attribuiscono ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L’atto
14 /15 marzo 2011 di RI 1 è irricevibile.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster