36.2011.20
D al sussidio x 2011 rifiutato: reddito determinante supera limite di Fr.28000.Reddito imponibile nullo,quindi verifica se reddito lordo supera limite LPC.Commutazione reddito lordo in reddito imponib
7 giugno 2011Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2011.20
Data decisione, Autorità:
07.06.2011, TCA
Titolo:
D al sussidio x 2011 rifiutato: reddito determinante supera limite di Fr.28000.Reddito imponibile nullo,quindi verifica se reddito lordo supera limite LPC.Commutazione reddito lordo in reddito imponibile.Aggiungere gli altri redditi,dedurre gli interessi passivi,aggiungere 1/15 della sostanza donata
ACCERTAMENTO AUTONOMO DEL REDDITO LORDO
CONVERSIONE DEL REDDITO
PERSONA SOLA
REDDITO IMPONIBILE NULLO
REDDITO LORDO
SUPERAMENTO DEL LIMITE DI REDDITO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 26 cpv. 1 let. b LCAMAL
art. 30a LCAMAL
art. 31 let. c LCAMAL
art. 32 LCAMAL
art. 81b cpv. 1 let. a LCAMAL
art. 16 RLCAMAL
art. 17 RLCAMAL
art. 36 cpv. 1 RLCAMAL
art. 36a RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2011.20
TB
Lugano
7 giugno 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 marzo 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 9 marzo 2011
emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio
delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
Fatti
A. RI
1, nata nel 1913, vedova, nell'agosto 2010 (doc. I) ha postulato la concessione
della riduzione dei premi LAMal per l'anno 2011.
B. La
Cassa cantonale di compensazione, visto il reddito imponibile nullo, ha
accertato il reddito determinante dell'assicurata ed ha respinto la richiesta di riduzione del premio
dapprima con decisione del 30 novembre 2010, poi con decisione su reclamo del 9
marzo 2011 (doc. A), poiché il reddito determinante di Fr. 29'000.- supera il limite per persone sole nel
2011 di Fr. 28'000.-.
C. Con
ricorso del 31 marzo 2011 (doc. I) l'assicurata, per il tramite dei rappresentanti RA 1, ha criticato la
mancata concessione del sussidio per la cassa malati. La ricorrente ha rilevato
che oltre alla rendita AVS ed alla previdenza professionale, che versa interamente
alla casa anziani in cui vive da alcuni anni, la nipote ed il di lei marito
devono ancora pagare alla Casa __________ di __________ quasi Fr. 18'000.- all'anno
per mantenerla, essendoci (inoltre) il costo dell'assicurazione malattia, della
partecipazione del 10% alle spese mediche, dell'acquisto di prodotti per l'igiene
personale e di altri beni di prima necessità.
L'assicurata ha
osservato come il proprio mantenimento comporti una notevole spesa, che viene
affrontata dalla famiglia della nipote grazie all'eredità ricevuta dallo zio,
che però in tal modo si sta esaurendo molto velocemente.
L'insorgente ha
pertanto preteso un aiuto da parte dello Stato.
D. Con
risposta del 2 maggio 2011 (doc. III) l'Ufficio prestazioni della Cassa cantonale di compensazione ha motivato
in dettaglio il suo rifiuto di accordare alla ricorrente la riduzione del premio
LAMal per il 2011.
Ritenuto un reddito
imponibile nullo risultante dalla notifica di tassazione 2008 (doc. 5), l'amministrazione ha applicato l'art. 31 lett. c LCAMal e ha calcolato
autonomamente in Fr. 3'180,15 il
reddito lordo mensile (rendita AVS + rendita LPP, assegno grandi invalidi
escluso), che equivale quindi, giusta le tabelle di conversione
(art. 17 cpv. 2 RLCAMal), ad un reddito imponibile di Fr. 27'613.-. A tale importo
la Cassa di compensazione ha aggiunto 1/15 (Fr. 1'017.-) della sostanza
imponibile (Fr. 165'255.-) eccedente la franchigia di Fr. 150'000.- (Fr. 15'255.-),
tenuto conto, visto che nel 2007 c'è stata una donazione di sostanza (art. 30a
LCAMal), della riduzione di Fr. 50'000.- (art. 36a cpv. 2 RLCAMal: Fr. 10'000.-
per ogni anno trascorso da allora) dal valore di stima fiscale (cfr. IC 2006)
di questa sostanza (Fr. 215'255.-).
In conclusione, il
reddito imponibile ammonta a Fr. 28'630.- (Fr. 27'613.- [reddito netto dopo
conversione] + Fr. 1'017.- [quota parte della sostanza donata]) che, arrotondato
al mille franchi superiore (art. 30 LCAMal), dà un reddito determinante di Fr.
29'000.-. Questo importo supera il limite di reddito di Fr. 28'000.-
fissato per le persone sole per l'anno 2011 (art. 29 ed art. 81b LCAMal) e
quindi non è possibile concedere all'assicurata la riduzione del premio di
cassa malati.
La ricorrente non ha
prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010
del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H
183/06 del 21 dicembre 2007).
nel
merito
Considerandi
2.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 cpv. 1 LCAMal: si
tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e
delle persone sole il cui reddito determinante non supera i Fr. 20'000.-.
L'art. 81a cpv. 1
LCAMal, introdotto con effetto dal 1° gennaio 2010 (pubblicato sul BU 9/2010
del 9 febbraio 2010), prevede che a partire dall'anno 2010, il sussidio minimo
è garantito anche alle seguenti fasce di assicurati:
" a. le persone sole il cui reddito (di cui all'art.
29.
cpv. 1 lett. a) è compreso
tra fr. 20'000.- e fr. 22'000.-;
b. le famiglie il cui reddito (di cui all'art.
29.
cpv. 1 lett. b) è compreso tra fr. 32'000.- e fr. 34'000.-;
c. le famiglie il cui reddito di
riferimento (di cui all'art. 32 cpv. 2) è compreso tra fr. 50'000.- e fr. 55'000.-;
d. le altre famiglie il cui reddito (di
cui all'art. 46 cpv. 1) è compreso tra fr. 60'000.- e fr. 65'000.-.".
Per l'art. 81a cpv. 2
LCAMal, in deroga all'art. 28 cpv. 2, l'istanza di sussidio per l'anno 2010
degli assicurati di cui al cpv. 1 può essere presentata entro il 31 marzo 2010.
Giusta il nuovo art.
81b LCAMal del 13 dicembre 2010, pubblicato il 4 febbraio 2011 nel BU 5/2011,
ma in essere retroattivamente dal 1° gennaio 2011,
" 1 Per l'anno 2011, il sussidio minimo è garantito anche
ai seguenti assicurati:
a. le persone sole il cui reddito (di cui
all'art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra fr. 22'000.- e fr. 28'000.-;
b. le famiglie il cui reddito (di cui all'art.
29.
cpv. 1 lett. b) è compreso tra fr. 34'000.- e fr. 40'000.-;
c. le persone sole il cui reddito di
riferimento (di cui all'art. 32 cpv. 2) è compreso tra fr. 55'000.- e fr. 60'000.-;
d. le altre famiglie il cui reddito (di
cui all'art. 46 cpv. 1 e 48) è compreso tra fr. 65'000.- e fr. 70'000.-.
2.
In deroga all'art. 28 cpv. 1, l'istanza di sussidio per l'anno 2011 degli assicurati di cui al cpv. 1 è presentata entro il 30
aprile 2011.".
L'art. 29 cpv. 2 LCAMal prevede:
" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se l'importo di sostanza lorda
registrato nella tassazione applicabile supera fr. 600'000.-, o se l'importo di
sostanza imponibile supera fr. 400'000.-;
b) persone
sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella
tassazione applicabile supera fr. 60'000.-;
c) persone
sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi
al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr.
80'000.-;
d) famiglie:
se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr. 90'000.-.
Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10'000.- cadauno; per i
successivi di fr. 5000.- cadauno.".
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L'espressione “di regola” tende a volere
salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (la Cassa cantonale di compensazione -
Ufficio delle prestazioni) di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i
presupposti dell'art. 31
LCAMal.
Per l'anno 2011,
il Consiglio di Stato ha definito con Decreto Esecutivo del 19 ottobre 2010
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale 58/2010 del 19 novembre 2010) le basi di
calcolo per il diritto alla riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato
il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde
alle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2008. D'altro canto, ha precisato che occorre
tenere conto della quota media cantonale ponderata fissata da questo Decreto Esecutivo,
così pure di altri parametri di calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38,
44-46, 48 e 81a LCAMal.
Il nuovo art. 81b
LCAMal, in vigore dal 1° gennaio 2011 (STCA del 22 marzo 2011, 36.10.126,
consid. 3) e successivo, dal profilo cronologico, al citato Decreto Esecutivo e
dunque unica norma qui applicabile, ha però fissato dei nuovi limiti di reddito
per l'anno 2011, che vanno quindi posti alla base del presente giudizio.
3.
Di
principio, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della
tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall'esecutivo
cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e dal regolamento
d'applicazione (art. 30 LCAMal).
In specifici casi
previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione, l'amministrazione deve
però calcolare da sola il reddito determinante (cosiddetto accertamento
autonomo) al di fuori della tassazione di riferimento, trasformando il reddito
dell'assicurato mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei
limiti per la concessione del sussidio.
Infatti, all'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha
riservato l'accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione, che dovrà procedere con la trasformazione delle
entrate lorde in reddito determinante a partire da tabelle ufficiali di
conversione appositamente allestite e verificare il sussistere dei limiti per
la concessione del diritto alla riduzione dei premi LAMal (art. 17 cpv. 2
RLCAMal ed art. 36 RLCAMal).
L'art. 31 LCAMal prevede quindi che il regolamento stabilisce le modalità
per l'accertamento del reddito determinante:
"a) delle persone soggette all'imposta
cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle
persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in caso di nascita di figli;
e) in
altri casi particolari.".
L'esecutivo cantonale
ha poi concretizzato la citata norma in virtù dell'ampia delega concessagli
dalla stessa regola. Così, giusta l'art. 31 RLCAMal, il reddito determinante va accertato autonomamente
dall'Istituto delle
assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso
del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione per
sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata,
nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività
lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale
dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-,
secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi
di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai
sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione
dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili;
n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione
svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o
dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate
in Svizzera o tassate alla fonte.
o) diminuzione importante dei valori di
sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato,
e giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In
questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di
sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento
dell'istanza.".
4.
Nel
caso in esame, l'insorgente va
innanzitutto considerata quale persona sola ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. b LCAMal, essendo
vedova.
Per il diritto alla
riduzione del premio per l'anno
2011.
vale quindi il limite di reddito di Fr. 28'000.- (art. 81b cpv. 1 lett. a LCAMal).
Tuttavia, per le persone sole con
reddito imponibile nullo o totale dei redditi inferiore a Fr. 6'000.-, il
legislatore ha istituito un'eccezione al principio del diritto alla riduzione
del premio di Cassa malati se il reddito determinante è inferiore a Fr. 28'000.-.
L'art. 32 LCAMal prevede infatti un altro limite di reddito, definito reddito di riferimento:
"
1.
Per
stabilire il diritto al sussidio, il reddito determinante delle persone sole
con reddito imponibile nullo o totale dei redditi
registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, è quello della persona o della famiglia da cui dipendono per il
loro sostentamento.
2.
Riservato l'art.
29.
cpv. 2, è dato diritto al sussidio se il reddito di riferimento non supera
fr. 50'000.-.
3.
Il regolamento determina i criteri di applicazione
del sussidio e disciplina i casi particolari.".
Per l'anno 2011, il citato art. 81b
cpv. 1 lett. c LCAMal ha stabilito che il sussidio minimo è garantito alle
persone sole il cui reddito di riferimento (di cui all'art. 32 cpv. 2 LCAMal) è
compreso tra Fr. 55'000.- e Fr. 60'000.-.
Gli artt. 16, 17 e 18
RLCAMal definiscono i criteri d'applicazione di questo principio.
In generale, secondo l'art. 16 RLCAMal,
" 1 Le persone sole con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati
nella tassazione applicabile inferiore
a fr. 6'000.--, che ritengono di aver diritto alla riduzione di premio, devono
indicare il nucleo primario di riferimento.
2.
Il diritto alla riduzione di premio e l'importo
della stessa sono stabiliti in base al reddito determinante del nucleo primario
di riferimento (reddito di riferimento).".
Per le persone nel frattempo
economicamente autosufficienti, l'art. 17 RLCAMal prevede:
"
1.
Le persone sole con reddito imponibile nullo o totale
dei redditi registrati
nella tassazione applicabile inferiore
a fr. 6'000.--, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di
riferimento se al momento dell'istanza hanno un'entrata lorda propria non
inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale
sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile.
2.
Il diritto alla riduzione di premio e l'importo
della stessa sono definiti tramite la trasformazione delle entrate lorde in
reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione.".
L'art. 18 RLCAMal concerne le persone che al momento dell'istanza hanno un'età non inferiore ai 35 anni:
"
1.
Le persone sole con reddito imponibile nullo o totale
dei redditi registrati
nella
tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.--, sono esentate dallo
specificare il nucleo primario di riferimento se, al momento dell'istanza,
cumulativamente:
a)
conducono un'esistenza autonoma;
b)
hanno un'età non inferiore a 35 anni, ma non superiore all'età AVS.
2.
Il diritto alla riduzione di premio e il
calcolo della stessa sono definiti a partire dai dati dell'istante desunti dal
periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato.".
5.
Nel
caso concreto, simile ad un altro evaso da questo Tribunale in composizione
plenaria con STCA del 12 ottobre 2009 (36.2009.85, consid. 2.3), la notifica di
tassazione applicabile per il diritto alla riduzione dei premi per il 2011, la
IC 2008 (doc. 5), indica un reddito imponibile complessivo dell'assicurata nullo.
In questo caso, è
quindi adempiuta la condizione alternativa dell'art. 16 cpv. 1 RLCAMal. Di conseguenza, l'assicurata dovrebbe indicare il nucleo primario di riferimento.
Tuttavia, ella non
deve specificare questo nucleo se, quando ha introdotto l'istanza di riduzione del premio, presentava
un'entrata lorda propria mensile
superiore al limite massimo di reddito per le persone sole previsto dalla Legge
sulle prestazioni complementari (art. 17 cpv. 1 RLCAMal).
Nella fattispecie l'assicurata, all'epoca 97enne, disponeva nel
2010, al momento della formulazione della domanda di sussidio, di un reddito
proveniente dalla rendita AVS di Fr. 2'044.- mensili e di una rendita della
previdenza professionale di Fr. 1'136,15 (doc. I). Le sue entrate erano dunque
superiori al limite di reddito annuo previsto dalla LPC (art. 10 cpv. 1 lett. a
LPC) che, per il 2010, assommava a Fr. 1'560.- mensili (Fr. 18'720.- . 12) e
per l'anno 2011 a Fr. 1'587.- (Fr. 19'050.- : 12 mesi).
Di conseguenza, poiché
l'entrata lorda dell'assicurata (sia per l'anno 2010, ma soprattutto
sia per il 2011, anno di riferimento per il sussidio) è superiore al limite di
reddito delle prestazioni complementari, in virtù dell'art. 17 cpv. 1 RLCAMal l'insorgente è esentata dallo specificare il nucleo primario di
riferimento.
In tal caso, il
diritto alla riduzione del premio e l'importo della stessa sono definiti trasformando le entrate lorde
dell'assicurata in reddito
determinante secondo le tabelle ufficiali di conversione (art. 17 cpv. 2 RLCAMal).
6.
Per
l'art. 36 cpv. 1 RLCAMal, il
reddito lordo accertato deve essere convertito in reddito imponibile
mediante le tabelle ufficiali allestite dalla Divisione delle contribuzioni.
Come ha rilevato la
Cassa cantonale di compensazione, il reddito lordo conseguito dalla ricorrente
nel 2010 – dovendo attenersi ai dati più recenti e prossimi all'anno per il quale è chiesta la riduzione di
premio LAMal (2011) – è costituito dalla rendita AVS (Fr. 2'044.-) e dalla
rendita del II pilastro (Fr. 1'136,15) e quindi assomma a Fr. 3'180,15 al mese ed a Fr. 38'161,80 all'anno.
Commutato quindi in
virtù dell'art. 36 cpv. 1
RLCAMal mediante l'apposita tabella ufficiale di conversione per le persone
sole riferita al 2010 (visto che i redditi da commutare sono stati conseguiti
nel 2010), il reddito lordo annuo accertato di Fr. 38'161,80 dà quindi
un reddito imponibile annuo di Fr. 27'613.- (queste tabelle sono pubblicate sul sito del Cantone Ticino al
seguente indirizzo relativo alle istruzioni sulla riduzione del premio: http://www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Opuscoli/Istruzioni%20per%20la%20richiesta%20della%20riduzione%20individuale%20del%20premio%202011.pdf).
Conformemente alla
prassi del TCA (si vedano: STCA del 17 novembre 2008, 36.2008.79; STCA del 7
aprile 2009, 36.2009.2; STCA del 25 maggio 2009, 36.2009.68; STCA del 29 giugno
2009, 36.2009.73; STCA del 10 agosto 2009, 36.2009.110; STCA del 5 novembre 2009,
36.2009
; STCA del 19 luglio 2010, 36.2010.66; STCA del 10 gennaio
2011, 36.2010.109; STCA del 22 marzo 2011, 36.2010.126), a
questo reddito imponibile annuo sono poi aggiunti gli altri redditi di
cui dispone la persona interessata quali il reddito della sostanza, che comprende
tanto il valore locativo quanto il reddito da titoli e capitali.
Alla somma di questi ammontari
vanno inoltre dedotti gli interessi passivi a carico dell'assicurata che questo Tribunale,
nell'ambito di una prassi piuttosto restrittiva che ha sviluppato nel tempo,
ammette quali uniche deduzioni dal reddito lordo accertato insieme
a quelle per gli alimenti; altre deduzioni non possono essere considerate (cfr.,
fra le ultime, STCA del 19 febbraio 2009, 36.2008.129; STCA del 27 marzo 2009,
36.2008
; STCA del 19 febbraio 2010, 36.2010.1; STCA del 24 marzo 2010,
36.2010
; STCA del 19 luglio 2010, 36.2010.66; STCA del 16 marzo 2011,
36.2011
; STCA del 22 marzo 2011, 36.2010.126).
Oltre a ciò, per
determinare il reddito determinante v'è ancora da computare la quota parte di
1/15 della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale determinante che
eccede, per le persone sole, il forfait fisso di Fr. 150'000.- previsto dall'art. 30 lett. b LCAMal
(STCA del 4 novembre 2008, 36.2008.128; STCA del 7 aprile 2009, 36.2009.2; STCA
del 12 ottobre 2009, 36.2009.85).
Nel caso in esame, la
ricorrente non dispone di altri redditi della sostanza né può fare valere delle
deduzioni. Ella possedeva, però, della sostanza immobile che ha donato nel 2007
e che, in virtù dell'art. 30a LCAMal, va comunque tenuta in considerazione.
L'art. 30a LCAMal, in
vigore dal 1° gennaio 2008, concerne la sostanza donata o ceduta in usufrutto e
prevede:
" 1 Ai
fini dell'applicazione della riduzione di premio LAMal, la sostanza dona-
ta o ceduta in usufrutto viene
computata nel calcolo.
2.
I dati di riferimento sono quelli registrati nella tassazione prima
della donazione o della cessione in usufrutto.
3.
Il regolamento definisce i particolari.".
Ed è in virtù di
questo rinvio che l'art. 36a RLCAMal, sempre relativo alla rinuncia a sostanza,
recita quanto segue:
"
1.
In caso di rinuncia a sostanza, per
donazione o cessione in usufrutto du-
rante il periodo fiscale di
riferimento, sul medesimo sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.
2.
Tali valori sono riportati anche sui periodi fiscali successivi. L'ammontare
è ridotto annualmente di 10 000.- franchi.".
Di conseguenza, si
deve partire dal valore di stima fiscale della sostanza detenuta
dall'assicurata fino al momento della donazione. La notifica di tassazione IC
2006.
agli atti (doc. 4) indica questo valore in Fr. 215'255.-.
Dal 2007 al 2011, anno
per il quale l'assicurata ha chiesto la riduzione del premio di cassa malati,
sono trascorsi cinque anni per cui, ritenuto un ammortamento complessivo di Fr.
50'000.-, si ottiene una sostanza pari a Fr. 165'255.-.
Deducendo ora la
franchigia di Fr. 150'000.- per persone sole da tale importo ed applicando la quota
parte legale di 1/15 alla differenza, si ottiene una sostanza computabile di
Fr. 1'017.- ([Fr. 165'255.- - Fr. 150'000.-] x 1/15).
In conclusione, dal
reddito imponibile annuo di Fr. 27'613.- deve dunque essere aggiunto
unicamente l'importo della sostanza di Fr. 1'017.-. Si ottiene pertanto un reddito
imponibile annuo pari a Fr. 28'630.- che, arrotondato al mille franchi
superiore (art. 30 LCAMal), dà un reddito determinante di Fr. 29'000.-.
Di conseguenza, in
queste condizioni la richiesta di riduzione del premio di Cassa malati per il
2011.
deve essere respinta, visto che il reddito determinante di Fr. 29'000.-
supera il limite per persone sole per il 2011 di Fr. 28'000.- di cui all'art.
81b LCAMal.
7.
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto, pur nella piena consapevolezza delle
difficoltà in cui versa la ricorrente, la decisione impugnata merita conferma
ed il ricorso deve essere respinto senza conseguenza di tasse
e spese. Il giudice deve applicare le norme vigenti e non può scostarsene a
favore dell'assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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