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Decisione

36.2011.20

D al sussidio x 2011 rifiutato: reddito determinante supera limite di Fr.28000.Reddito imponibile nullo,quindi verifica se reddito lordo supera limite LPC.Commutazione reddito lordo in reddito imponib

7 giugno 2011Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1, nata nel 1913, vedova, nell'agosto 2010 (doc. I) ha postulato la concessione

della riduzione dei premi LAMal per l'anno 2011.

B. La

Cassa cantonale di compensazione, visto il reddito imponibile nullo, ha

accertato il reddito determinante dell'assicurata ed ha respinto la richiesta di riduzione del premio

dapprima con decisione del 30 novembre 2010, poi con decisione su reclamo del 9

marzo 2011 (doc. A), poiché il reddito determinante di Fr. 29'000.- supera il limite per persone sole nel

2011 di Fr. 28'000.-.

C. Con

ricorso del 31 marzo 2011 (doc. I) l'assicurata, per il tramite dei rappresentanti RA 1, ha criticato la

mancata concessione del sussidio per la cassa malati. La ricorrente ha rilevato

che oltre alla rendita AVS ed alla previdenza professionale, che versa interamente

alla casa anziani in cui vive da alcuni anni, la nipote ed il di lei marito

devono ancora pagare alla Casa __________ di __________ quasi Fr. 18'000.- all'anno

per mantenerla, essendoci (inoltre) il costo dell'assicurazione malattia, della

partecipazione del 10% alle spese mediche, dell'acquisto di prodotti per l'igiene

personale e di altri beni di prima necessità.

L'assicurata ha

osservato come il proprio mantenimento comporti una notevole spesa, che viene

affrontata dalla famiglia della nipote grazie all'eredità ricevuta dallo zio,

che però in tal modo si sta esaurendo molto velocemente.

L'insorgente ha

pertanto preteso un aiuto da parte dello Stato.

D. Con

risposta del 2 maggio 2011 (doc. III) l'Ufficio prestazioni della Cassa cantonale di compensazione ha motivato

in dettaglio il suo rifiuto di accordare alla ricorrente la riduzione del premio

LAMal per il 2011.

Ritenuto un reddito

imponibile nullo risultante dalla notifica di tassazione 2008 (doc. 5), l'amministrazione ha applicato l'art. 31 lett. c LCAMal e ha calcolato

autonomamente in Fr. 3'180,15 il

reddito lordo mensile (rendita AVS + rendita LPP, assegno grandi invalidi

escluso), che equivale quindi, giusta le tabelle di conversione

(art. 17 cpv. 2 RLCAMal), ad un reddito imponibile di Fr. 27'613.-. A tale importo

la Cassa di compensazione ha aggiunto 1/15 (Fr. 1'017.-) della sostanza

imponibile (Fr. 165'255.-) eccedente la franchigia di Fr. 150'000.- (Fr. 15'255.-),

tenuto conto, visto che nel 2007 c'è stata una donazione di sostanza (art. 30a

LCAMal), della riduzione di Fr. 50'000.- (art. 36a cpv. 2 RLCAMal: Fr. 10'000.-

per ogni anno trascorso da allora) dal valore di stima fiscale (cfr. IC 2006)

di questa sostanza (Fr. 215'255.-).

In conclusione, il

reddito imponibile ammonta a Fr. 28'630.- (Fr. 27'613.- [reddito netto dopo

conversione] + Fr. 1'017.- [quota parte della sostanza donata]) che, arrotondato

al mille franchi superiore (art. 30 LCAMal), dà un reddito determinante di Fr.

29'000.-. Questo importo supera il limite di reddito di Fr. 28'000.-

fissato per le persone sole per l'anno 2011 (art. 29 ed art. 81b LCAMal) e

quindi non è possibile concedere all'assicurata la riduzione del premio di

cassa malati.

La ricorrente non ha

prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010

del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H

183/06 del 21 dicembre 2007).

nel

merito

Considerandi

2.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati

di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 cpv. 1 LCAMal: si

tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e

delle persone sole il cui reddito determinante non supera i Fr. 20'000.-.

L'art. 81a cpv. 1

LCAMal, introdotto con effetto dal 1° gennaio 2010 (pubblicato sul BU 9/2010

del 9 febbraio 2010), prevede che a partire dall'anno 2010, il sussidio minimo

è garantito anche alle seguenti fasce di assicurati:

" a. le persone sole il cui reddito (di cui all'art.

29.

cpv. 1 lett. a) è compreso

tra fr. 20'000.- e fr. 22'000.-;

b. le famiglie il cui reddito (di cui all'art.

29.

cpv. 1 lett. b) è compreso tra fr. 32'000.- e fr. 34'000.-;

c. le famiglie il cui reddito di

riferimento (di cui all'art. 32 cpv. 2) è compreso tra fr. 50'000.- e fr. 55'000.-;

d. le altre famiglie il cui reddito (di

cui all'art. 46 cpv. 1) è compreso tra fr. 60'000.- e fr. 65'000.-.".

Per l'art. 81a cpv. 2

LCAMal, in deroga all'art. 28 cpv. 2, l'istanza di sussidio per l'anno 2010

degli assicurati di cui al cpv. 1 può essere presentata entro il 31 marzo 2010.

Giusta il nuovo art.

81b LCAMal del 13 dicembre 2010, pubblicato il 4 febbraio 2011 nel BU 5/2011,

ma in essere retroattivamente dal 1° gennaio 2011,

" 1 Per l'anno 2011, il sussidio minimo è garantito anche

ai seguenti assicurati:

a. le persone sole il cui reddito (di cui

all'art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra fr. 22'000.- e fr. 28'000.-;

b. le famiglie il cui reddito (di cui all'art.

29.

cpv. 1 lett. b) è compreso tra fr. 34'000.- e fr. 40'000.-;

c. le persone sole il cui reddito di

riferimento (di cui all'art. 32 cpv. 2) è compreso tra fr. 55'000.- e fr. 60'000.-;

d. le altre famiglie il cui reddito (di

cui all'art. 46 cpv. 1 e 48) è compreso tra fr. 65'000.- e fr. 70'000.-.

2.

In deroga all'art. 28 cpv. 1, l'istanza di sussidio per l'anno 2011 degli assicurati di cui al cpv. 1 è presentata entro il 30

aprile 2011.".

L'art. 29 cpv. 2 LCAMal prevede:

" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:

a) se l'importo di sostanza lorda

registrato nella tassazione applicabile supera fr. 600'000.-, o se l'importo di

sostanza imponibile supera fr. 400'000.-;

b) persone

sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella

tassazione applicabile supera fr. 60'000.-;

c) persone

sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi

al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr.

80'000.-;

d) famiglie:

se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr. 90'000.-.

Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10'000.- cadauno; per i

successivi di fr. 5000.- cadauno.".

Di regola, il reddito

determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al

mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio

di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole

e Fr. 200'000.- per le famiglie.

L'espressione “di regola” tende a volere

salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (la Cassa cantonale di compensazione -

Ufficio delle prestazioni) di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i

presupposti dell'art. 31

LCAMal.

Per l'anno 2011,

il Consiglio di Stato ha definito con Decreto Esecutivo del 19 ottobre 2010

(pubblicato nel Bollettino Ufficiale 58/2010 del 19 novembre 2010) le basi di

calcolo per il diritto alla riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato

il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde

alle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2008. D'altro canto, ha precisato che occorre

tenere conto della quota media cantonale ponderata fissata da questo Decreto Esecutivo,

così pure di altri parametri di calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38,

44-46, 48 e 81a LCAMal.

Il nuovo art. 81b

LCAMal, in vigore dal 1° gennaio 2011 (STCA del 22 marzo 2011, 36.10.126,

consid. 3) e successivo, dal profilo cronologico, al citato Decreto Esecutivo e

dunque unica norma qui applicabile, ha però fissato dei nuovi limiti di reddito

per l'anno 2011, che vanno quindi posti alla base del presente giudizio.

3.

Di

principio, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della

tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall'esecutivo

cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e dal regolamento

d'applicazione (art. 30 LCAMal).

In specifici casi

previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione, l'amministrazione deve

però calcolare da sola il reddito determinante (cosiddetto accertamento

autonomo) al di fuori della tassazione di riferimento, trasformando il reddito

dell'assicurato mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei

limiti per la concessione del sussidio.

Infatti, all'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha

riservato l'accertamento del

reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione, che dovrà procedere con la trasformazione delle

entrate lorde in reddito determinante a partire da tabelle ufficiali di

conversione appositamente allestite e verificare il sussistere dei limiti per

la concessione del diritto alla riduzione dei premi LAMal (art. 17 cpv. 2

RLCAMal ed art. 36 RLCAMal).

L'art. 31 LCAMal prevede quindi che il regolamento stabilisce le modalità

per l'accertamento del reddito determinante:

"a) delle persone soggette all'imposta

cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b) delle

persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile

inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in caso di nascita di figli;

e) in

altri casi particolari.".

L'esecutivo cantonale

ha poi concretizzato la citata norma in virtù dell'ampia delega concessagli

dalla stessa regola. Così, giusta l'art. 31 RLCAMal, il reddito determinante va accertato autonomamente

dall'Istituto delle

assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso

del coniuge o del partner registrato;

c) matrimonio, divorzio o separazione per

sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata,

nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d) persone sole che esercitano un'attività

lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale

dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-,

secondo il periodo fiscale determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi

di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni ai

sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione

dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,

rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili;

n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione

svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o

dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate

in Svizzera o tassate alla fonte.

o) diminuzione importante dei valori di

sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato,

e giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In

questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di

sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento

dell'istanza.".

4.

Nel

caso in esame, l'insorgente va

innanzitutto considerata quale persona sola ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. b LCAMal, essendo

vedova.

Per il diritto alla

riduzione del premio per l'anno

2011.

vale quindi il limite di reddito di Fr. 28'000.- (art. 81b cpv. 1 lett. a LCAMal).

Tuttavia, per le persone sole con

reddito imponibile nullo o totale dei redditi inferiore a Fr. 6'000.-, il

legislatore ha istituito un'eccezione al principio del diritto alla riduzione

del premio di Cassa malati se il reddito determinante è inferiore a Fr. 28'000.-.

L'art. 32 LCAMal prevede infatti un altro limite di reddito, definito reddito di riferimento:

"

1.

Per

stabilire il diritto al sussidio, il reddito determinante delle persone sole

con reddito imponibile nullo o totale dei redditi

registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, è quello della persona o della famiglia da cui dipendono per il

loro sostentamento.

2.

Riservato l'art.

29.

cpv. 2, è dato diritto al sussidio se il reddito di riferimento non supera

fr. 50'000.-.

3.

Il regolamento determina i criteri di applicazione

del sussidio e disciplina i casi particolari.".

Per l'anno 2011, il citato art. 81b

cpv. 1 lett. c LCAMal ha stabilito che il sussidio minimo è garantito alle

persone sole il cui reddito di riferimento (di cui all'art. 32 cpv. 2 LCAMal) è

compreso tra Fr. 55'000.- e Fr. 60'000.-.

Gli artt. 16, 17 e 18

RLCAMal definiscono i criteri d'applicazione di questo principio.

In generale, secondo l'art. 16 RLCAMal,

" 1 Le persone sole con reddito imponibile

nullo o totale dei redditi registrati

nella tassazione applicabile inferiore

a fr. 6'000.--, che ritengono di aver diritto alla riduzione di premio, devono

indicare il nucleo primario di riferimento.

2.

Il diritto alla riduzione di premio e l'importo

della stessa sono stabiliti in base al reddito determinante del nucleo primario

di riferimento (reddito di riferimento).".

Per le persone nel frattempo

economicamente autosufficienti, l'art. 17 RLCAMal prevede:

"

1.

Le persone sole con reddito imponibile nullo o totale

dei redditi registrati

nella tassazione applicabile inferiore

a fr. 6'000.--, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di

riferimento se al momento dell'istanza hanno un'entrata lorda propria non

inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale

sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile.

2.

Il diritto alla riduzione di premio e l'importo

della stessa sono definiti tramite la trasformazione delle entrate lorde in

reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione.".

L'art. 18 RLCAMal concerne le persone che al momento dell'istanza hanno un'età non inferiore ai 35 anni:

"

1.

Le persone sole con reddito imponibile nullo o totale

dei redditi registrati

nella

tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.--, sono esentate dallo

specificare il nucleo primario di riferimento se, al momento dell'istanza,

cumulativamente:

a)

conducono un'esistenza autonoma;

b)

hanno un'età non inferiore a 35 anni, ma non superiore all'età AVS.

2.

Il diritto alla riduzione di premio e il

calcolo della stessa sono definiti a partire dai dati dell'istante desunti dal

periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato.".

5.

Nel

caso concreto, simile ad un altro evaso da questo Tribunale in composizione

plenaria con STCA del 12 ottobre 2009 (36.2009.85, consid. 2.3), la notifica di

tassazione applicabile per il diritto alla riduzione dei premi per il 2011, la

IC 2008 (doc. 5), indica un reddito imponibile complessivo dell'assicurata nullo.

In questo caso, è

quindi adempiuta la condizione alternativa dell'art. 16 cpv. 1 RLCAMal. Di conseguenza, l'assicurata dovrebbe indicare il nucleo primario di riferimento.

Tuttavia, ella non

deve specificare questo nucleo se, quando ha introdotto l'istanza di riduzione del premio, presentava

un'entrata lorda propria mensile

superiore al limite massimo di reddito per le persone sole previsto dalla Legge

sulle prestazioni complementari (art. 17 cpv. 1 RLCAMal).

Nella fattispecie l'assicurata, all'epoca 97enne, disponeva nel

2010, al momento della formulazione della domanda di sussidio, di un reddito

proveniente dalla rendita AVS di Fr. 2'044.- mensili e di una rendita della

previdenza professionale di Fr. 1'136,15 (doc. I). Le sue entrate erano dunque

superiori al limite di reddito annuo previsto dalla LPC (art. 10 cpv. 1 lett. a

LPC) che, per il 2010, assommava a Fr. 1'560.- mensili (Fr. 18'720.- . 12) e

per l'anno 2011 a Fr. 1'587.- (Fr. 19'050.- : 12 mesi).

Di conseguenza, poiché

l'entrata lorda dell'assicurata (sia per l'anno 2010, ma soprattutto

sia per il 2011, anno di riferimento per il sussidio) è superiore al limite di

reddito delle prestazioni complementari, in virtù dell'art. 17 cpv. 1 RLCAMal l'insorgente è esentata dallo specificare il nucleo primario di

riferimento.

In tal caso, il

diritto alla riduzione del premio e l'importo della stessa sono definiti trasformando le entrate lorde

dell'assicurata in reddito

determinante secondo le tabelle ufficiali di conversione (art. 17 cpv. 2 RLCAMal).

6.

Per

l'art. 36 cpv. 1 RLCAMal, il

reddito lordo accertato deve essere convertito in reddito imponibile

mediante le tabelle ufficiali allestite dalla Divisione delle contribuzioni.

Come ha rilevato la

Cassa cantonale di compensazione, il reddito lordo conseguito dalla ricorrente

nel 2010 – dovendo attenersi ai dati più recenti e prossimi all'anno per il quale è chiesta la riduzione di

premio LAMal (2011) – è costituito dalla rendita AVS (Fr. 2'044.-) e dalla

rendita del II pilastro (Fr. 1'136,15) e quindi assomma a Fr. 3'180,15 al mese ed a Fr. 38'161,80 all'anno.

Commutato quindi in

virtù dell'art. 36 cpv. 1

RLCAMal mediante l'apposita tabella ufficiale di conversione per le persone

sole riferita al 2010 (visto che i redditi da commutare sono stati conseguiti

nel 2010), il reddito lordo annuo accertato di Fr. 38'161,80 dà quindi

un reddito imponibile annuo di Fr. 27'613.- (queste tabelle sono pubblicate sul sito del Cantone Ticino al

seguente indirizzo relativo alle istruzioni sulla riduzione del premio: http://www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Opuscoli/Istruzioni%20per%20la%20richiesta%20della%20riduzione%20individuale%20del%20premio%202011.pdf).

Conformemente alla

prassi del TCA (si vedano: STCA del 17 novembre 2008, 36.2008.79; STCA del 7

aprile 2009, 36.2009.2; STCA del 25 maggio 2009, 36.2009.68; STCA del 29 giugno

2009, 36.2009.73; STCA del 10 agosto 2009, 36.2009.110; STCA del 5 novembre 2009,

36.2009

; STCA del 19 luglio 2010, 36.2010.66; STCA del 10 gennaio

2011, 36.2010.109; STCA del 22 marzo 2011, 36.2010.126), a

questo reddito imponibile annuo sono poi aggiunti gli altri redditi di

cui dispone la persona interessata quali il reddito della sostanza, che comprende

tanto il valore locativo quanto il reddito da titoli e capitali.

Alla somma di questi ammontari

vanno inoltre dedotti gli interessi passivi a carico dell'assicurata che questo Tribunale,

nell'ambito di una prassi piuttosto restrittiva che ha sviluppato nel tempo,

ammette quali uniche deduzioni dal reddito lordo accertato insieme

a quelle per gli alimenti; altre deduzioni non possono essere considerate (cfr.,

fra le ultime, STCA del 19 febbraio 2009, 36.2008.129; STCA del 27 marzo 2009,

36.2008

; STCA del 19 febbraio 2010, 36.2010.1; STCA del 24 marzo 2010,

36.2010

; STCA del 19 luglio 2010, 36.2010.66; STCA del 16 marzo 2011,

36.2011

; STCA del 22 marzo 2011, 36.2010.126).

Oltre a ciò, per

determinare il reddito determinante v'è ancora da computare la quota parte di

1/15 della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale determinante che

eccede, per le persone sole, il forfait fisso di Fr. 150'000.- previsto dall'art. 30 lett. b LCAMal

(STCA del 4 novembre 2008, 36.2008.128; STCA del 7 aprile 2009, 36.2009.2; STCA

del 12 ottobre 2009, 36.2009.85).

Nel caso in esame, la

ricorrente non dispone di altri redditi della sostanza né può fare valere delle

deduzioni. Ella possedeva, però, della sostanza immobile che ha donato nel 2007

e che, in virtù dell'art. 30a LCAMal, va comunque tenuta in considerazione.

L'art. 30a LCAMal, in

vigore dal 1° gennaio 2008, concerne la sostanza donata o ceduta in usufrutto e

prevede:

" 1 Ai

fini dell'applicazione della riduzione di premio LAMal, la sostanza dona-

ta o ceduta in usufrutto viene

computata nel calcolo.

2.

I dati di riferimento sono quelli registrati nella tassazione prima

della donazione o della cessione in usufrutto.

3.

Il regolamento definisce i particolari.".

Ed è in virtù di

questo rinvio che l'art. 36a RLCAMal, sempre relativo alla rinuncia a sostanza,

recita quanto segue:

"

1.

In caso di rinuncia a sostanza, per

donazione o cessione in usufrutto du-

rante il periodo fiscale di

riferimento, sul medesimo sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.

2.

Tali valori sono riportati anche sui periodi fiscali successivi. L'ammontare

è ridotto annualmente di 10 000.- franchi.".

Di conseguenza, si

deve partire dal valore di stima fiscale della sostanza detenuta

dall'assicurata fino al momento della donazione. La notifica di tassazione IC

2006.

agli atti (doc. 4) indica questo valore in Fr. 215'255.-.

Dal 2007 al 2011, anno

per il quale l'assicurata ha chiesto la riduzione del premio di cassa malati,

sono trascorsi cinque anni per cui, ritenuto un ammortamento complessivo di Fr.

50'000.-, si ottiene una sostanza pari a Fr. 165'255.-.

Deducendo ora la

franchigia di Fr. 150'000.- per persone sole da tale importo ed applicando la quota

parte legale di 1/15 alla differenza, si ottiene una sostanza computabile di

Fr. 1'017.- ([Fr. 165'255.- - Fr. 150'000.-] x 1/15).

In conclusione, dal

reddito imponibile annuo di Fr. 27'613.- deve dunque essere aggiunto

unicamente l'importo della sostanza di Fr. 1'017.-. Si ottiene pertanto un reddito

imponibile annuo pari a Fr. 28'630.- che, arrotondato al mille franchi

superiore (art. 30 LCAMal), dà un reddito determinante di Fr. 29'000.-.

Di conseguenza, in

queste condizioni la richiesta di riduzione del premio di Cassa malati per il

2011.

deve essere respinta, visto che il reddito determinante di Fr. 29'000.-

supera il limite per persone sole per il 2011 di Fr. 28'000.- di cui all'art.

81b LCAMal.

7.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, pur nella piena consapevolezza delle

difficoltà in cui versa la ricorrente, la decisione impugnata merita conferma

ed il ricorso deve essere respinto senza conseguenza di tasse

e spese. Il giudice deve applicare le norme vigenti e non può scostarsene a

favore dell'assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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