36.2011.26
Rigetto dell'opposizione ad un precetto esecutivo. Il figlio dell'assicurata defunta è tenuto a rimborsare gli importi rimasti impagati relativi alle partecipazioni ai costi e ai contributi ospedalier
26 agosto 2011Italiano20 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
36.2011.26
Data decisione, Autorità:
26.08.2011, TCA
Titolo:
Rigetto dell'opposizione ad un precetto esecutivo. Il figlio dell'assicurata defunta è tenuto a rimborsare gli importi rimasti impagati relativi alle partecipazioni ai costi e ai contributi ospedalieri
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO O DELLA PARTECIPAZIONE AI COSTI
PARTECIPAZIONE AI COSTI O ALLA FRANCHIGIA
art. 560 CC
art. 566 CC
art. 580 CC
art. 61 LAMAL
art. 64 LAMAL
art. 90 OAMAL
art. 105a OAMAL
art. 105b OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2011.26
cs
Lugano
26 agosto
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 aprile 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 31 marzo
2011 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. __________,
nata il __________ e deceduta nel mese di maggio 2010, era assicurata
obbligatoriamente per le cure medico-sanitarie presso CO 1 (di seguito: CO 1),
da ultimo con una franchigia di fr. 300 (cfr. doc. 2).
Nel
corso del 2010 __________ è stata in cura presso differenti fornitori di
prestazione che sono stati rimborsati da CO 1 (doc. 4 e 5). In quel periodo le
partecipazioni ai costi e i contributi ospedalieri giornalieri sono ammontati a
fr. 1'042.80.
Dopo
essere stato informato del decesso di ____________________, l’8 settembre 2010 l’assicuratore
ha chiesto al figlio, RA 1, il pagamento dell’importo ancora scoperto di fr.
923.30 (doc. 7).
B. In
assenza di pagamento da parte di quest’ultimo, la Cassa ha fatto spiccare un
precetto esecutivo, contro cui RA 1 ha inoltrato opposizione, per un ammontare
complessivo di fr. 993.30 oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2010 (doc. 10).
C. Con
decisione del 30 novembre 2010 (doc. 12), confermata, tranne per quanto
concerne il prelievo degli interessi, dalla decisione su opposizione del 31
marzo 2011 (doc. 14), l’assicuratore ha rigettato l’opposizione al citato
precetto esecutivo, evidenziando in sostanza che, in qualità di erede, RA 1 è tenuto
ad assumersi l’integralità dei debiti della defunta __________.
D. Tramite
ricorso del 29 aprile 2011 RA 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione
su opposizione. Il ricorrente rileva di non aver ricevuto alcun documento che
certifichi la sua posizione di erede della defunta __________ e non comprende
per quale motivo l’assicuratore possa avere informazioni che lui stesso non può
ottenere se non attraverso un iter burocratico che gli costerebbe diverse
centinaia di franchi. L’interessato evidenzia che esiste un conto della defunta
__________ presso il __________ di __________ che non può utilizzare. Infine
rileva che se il TCA lo autorizzasse a prelevare i soldi dal citato conto
potrebbe pagare perlomeno parte del debito (doc. I).
E. Il
2 maggio 2011 il Giudice delegato del TCA si è rivolto ad RA 1 chiedendogli di
completare il ricorso e di voler precisare se è stato chiesto alla competente
Pretura il rilascio di un certificato ereditario, se la successione è stata
accettata dagli eredi, eventualmente con beneficio d’inventario, e gli ha
comunicato che, se necessario, in corso di causa sarebbe stata indetta
un’udienza per il chiarimento dei fatti (doc. II). Contestualmente il Giudice
delegato del TCA ha emanato un decreto tramite il quale ha assegnato 15 giorni
all’insorgente per completare il proprio ricorso (doc. III).
F. Il
10 maggio 2011 l’insorgente ha affermato che gli è stato chiesto di pagare un
debito “della signora __________ deceduta il 30 maggio 2010”, che “non
essendomi pervenuto nessun documento che attesti il mio stato di erede della
defunta non intendo assumermi tale onere” e che conferma la sua opposizione
al provvedimento impugnato (doc. IV).
G. Con
risposta del 6 giugno 2011 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. VI).
H. Con
scritto datato 7 giugno 2011 l’assicuratore ha prodotto un’attestazione del 30
maggio 2011 tramite la quale la Pretura di __________ afferma che “a
tutt’oggi per la successione relitta” di __________, “alla scrivente
Pretura non è pervenuta alcuna richiesta di beneficio d’inventario né di
certificato ereditario e alcuna rinuncia” (doc. 18).
Fatti
I. L’11
luglio 2011 il TCA si è rivolto al ricorrente affermando:
"
(…)
dagli atti prodotti
dall’assicuratore emerge che lei è il figlio della defunta __________ (doc. 6)
e che alla Pretura di __________ non è pervenuta alcuna richiesta di beneficio
d’inventario né di rinuncia della successione.
Ai fini del giudizio
le trasmettiamo lo scritto del 7 luglio (recte: giugno) 2011 di CO 1 con
l’allegato scritto della Pretura di __________ (doc. VIII e doc. 18) e le
assegniamo un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte a
questo Tribunale in merito a quanto sopra e per precisare se lei ha rinunciato
alla successione oppure se è stato chiesto il beneficio d’inventario o la
liquidazione d’ufficio della successione." (doc. IX)
L. Con
scritto del 27 luglio 2011 (doc. X), trasmesso per conoscenza all’assicuratore
(doc. XI), il ricorrente ha prodotto copia della decisione dell’Ufficio delle
imposte di successione e donazione di __________ ed ha affermato che “esiste
un piccolo conto bancario presso il __________ di __________ al quale non posso
accedere anche avendone procura dato che non sono riconosciuto quale erede,
pertanto non capisco perché per la CO 1 assicurazioni lo sia” (doc. X).
in
diritto
In ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
Considerandi
2.
Giusta
l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri
assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote
dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).
L'assicuratore
può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e
le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L’Ufficio
federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli
assicuratori (cpv. 2).
Per
gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni),
l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli
assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel
caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (giovani adulti; cpv.
3).
Il
Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3
(cpv. 3bis).
Per
gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda
o in Norvegia i premi sono calcolati in funzione dello Stato di residenza. Il
Consiglio federale emana prescrizioni sulla determinazione e l’incasso dei
premi di questi assicurati (cpv. 4). L'ammontare dei premi dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio
federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in
merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura
d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).
Per
l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni
ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno
(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota
percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di
degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari. Il Consiglio
federale ne stabilisce l’ammontare (cpv. 5).
A
norma dell’art. 64a cpv. 1 LAMal se l’assicurato non paga premi o
partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve
diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e
indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2).
L’art.
64a cpv. 2 LAMal prevede che se, nonostante la diffida, l’assicurato non paga e
se è già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecuzione per
debiti, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché
i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le
spese d’esecuzione non sono stati pagati integralmente.
Nello
stesso tempo informa della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale
incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte
salve le prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici.
A
norma dell’art. 64a cpv. 3 LAMal se i premi e le partecipazioni ai costi in
arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati integralmente,
l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite durante la
sospensione.
L’art.
64a cpv. 4 LAMal prevede che in deroga all’articolo 7, gli assicurati in mora
non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi
e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese
d’esecuzione. È fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.
Il
Consiglio federale disciplina le modalità d’incasso dei premi e della procedura
di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5
LAMal).
A
norma dell’art. 105a OAMal il tasso degli interessi di mora sui premi
scaduti secondo l’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno.
Per
l’art. 105b cpv. 1 OAMal i premi e le partecipazioni ai costi
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non
pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di
una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle
vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l’assicuratore
deve impartire all’assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli
di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in
cui incorre se non paga.
L’art.
105b cpv. 2 OAMal prevede che se l’assicurato non paga entro il termine
impartito, l’assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al
debito nei quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali
pagamenti arretrati.
Per
l’art. 105b cpv. 3 OAMal se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che
avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può
riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta
è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi
dell’assicurato.
L'art.
90.
OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola
mensilmente.
3.
Nel
caso di specie l'assicuratore, tramite la decisione su opposizione, chiede al
ricorrente il pagamento di un importo complessivo di fr. 993.30 (923.30 per
partecipazioni ai costi e contributo ospedaliero giornaliero, oltre fr. 70 di
spese).
L’insorgente
contesta di dover versare questo importo, affermando in sostanza di non aver
mai ricevuto alcun documento ufficiale che lo designasse quale erede. A
comprova di quanto sopra afferma di non poter accedere al conto e alla cassetta
di sicurezza che si trovano presso il __________ di __________ della defunta __________
in assenza del certificato ereditario.
L’art.
560.
cpv. 1 CCS prevede che gli eredi acquistano per legge l’universalità della
successione dal momento della sua apertura. A norma dell’art. 560 cpv. 2 CCS
salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri diritti
reali ed il possesso del defunto passano senz’altro agli eredi, ed i debiti del
medesimo diventano loro debiti personali.
Il
diritto delle successioni è retto dal principio della successione universale.
La totalità degli attivi e dei passivi del de cujus passa agli eredi.
Questi ultimi succedono nei crediti e nei debiti del defunto (cfr. Steinauer,
Le droit des successions, Berna 2006, n. 25 pag. 55).
Gli
eredi acquisiscono la successione al momento della sua apertura, ossia
immediatamente alla morte del de cujus (c’è in altre parole continuità
nella titolarità dei diritti e degli obblighi tra il de cujus ed i suoi
eredi). Che lo voglia o meno e anche se ignora il decesso, l’erede diventa ipso
jure titolare dei diritti e degli obblighi del de cujus con la sua
morte. L’acquisizione della successione non dipende da un atto positivo
d’accettazione da parte degli eredi (cfr. Steinauer, op. cit., n. 28 e seguenti
pag. 56).
Questi
ultimi rispondono personalmente dei debiti del defunto. Se ci sono più eredi,
si assumono una responsabilità solidale (cfr. Steinauer, op. cit., n. 37 pag.
58.
e art. 603 CCS).
Per
questo motivo la legge prevede diversi mezzi per proteggersi; in particolare la
rinuncia della successione, la richiesta del beneficio d’inventario o la
liquidazione d’ufficio (cfr. Steinauer, op. cit., n. 38 pag. 58).
Per
l’art. 566 CCS gli eredi legittimi ed istituiti possono rinunciare alla
successione loro devoluta. La rinuncia si presume quando l’insolvenza del
defunto al momento dell’aperta successione fosse notoria o risultasse da atti
officiali. Il termine per rinunciare è di tre mesi (art. 567 cpv. 1 CCS). Esso
decorre, per gli eredi legittimi, dal momento in cui ebbero conoscenza della
morte del loro autore, a meno che provino di aver conosciuto più tardi
l’apertura della successione; per gli eredi istituiti, dal momento in cui hanno
ricevuto la comunicazione officiale della disposizione che li riguarda.
Per
l’art. 580 cpv. 1 CCS l’erede che ha facoltà di rinunciare alla successione può
chiedere il beneficio d’inventario. Ogni erede può chiedere la liquidazione
d’officio, anziché rinunciare all’eredità od accettarla con beneficio
d’inventario (art. 593 cpv. 1 CCS).
In
concreto il ricorrente è il figlio della defunta __________ (cfr. doc. 6: “(…)
rappresentante degli eredi dovrebbe essere il figlio sig. RA 1, __________, ____________________”;
doc. 7). Interpellato dal TCA su questo punto (doc. IX), l’insorgente non ha
smentito tale circostanza (doc. X).
Egli
ne è pertanto erede legale. Infatti in virtù dell’art. 457 cpv. 1 CCS, i
prossimi eredi del defunto sono i suoi discendenti.
Quale
erede legale il ricorrente ha acquisito, ex lege, di principio, la
totalità degli attivi e dei passivi della successione relitta dalla defunta __________
e risponde, salvo eccezioni, con tutto il suo patrimonio, dei debiti della
stessa, a meno che abbia rinunciato alla successione, sia stato chiesto il
beneficio d’inventario o la liquidazione d’ufficio.
Interpellata
dall’assicuratore la Pretura di __________, ha precisato che non è pervenuta
alcuna rinuncia né richiesta di beneficio d’inventario per la successione
relitta dalla defunta __________ (doc. 18). Alla richiesta del TCA di voler
precisare se ha rinunciato alla successione, se è stato chiesto il beneficio
d’inventario o la liquidazione d’ufficio della successione (doc. IX),
l’insorgente ha spiegato di non essere riconosciuto quale erede dalla banca presso
la quale la defunta __________ aveva un conto ed una cassetta di sicurezza (doc.
X).
Ne
segue che l’insorgente, figlio della defunta __________, e di conseguenza suo
erede (art. 457 cpv. 1 CCS), non avendo rinunciato alla successione (art. 566
CCS), non essendo stato chiesto il beneficio d’inventario della medesima (art.
580.
CCS) e non essendo stata avviata alcuna liquidazione della successione
relitta (art. 597 CCS), ne ha acquisito i debiti.
Circa
l’emissione di documentazione che ne attesti la qualità di erede e meglio del
certificato ereditario, va evidenziato che quest’ultimo certificato è un
attestato dell’autorità che constata che le persone ivi menzionate sono i soli
eredi del de cujus e possono disporre dei suoi beni (cfr. Steinauer, op.
cit., n. 901 pag. 441).
Tuttavia,
gli eredi legali, come il ricorrente, entrano in possesso della successione al
momento del decesso del de cujus. Il possesso inizialmente è provvisorio,
ritenuta la possibilità che il de cujus abbia preso disposizioni per
causa di morte. Dal momento che è accertato che il de cujus non ha
istituito alcun erede, gli eredi legali acquisiscono il possesso definitivo
della successione. Di norma l’autorità non interviene per assicurare
l’amministrazione della successione e per trasferirne il possesso (cfr.
Steinauer, op. cit., n. 905 pag. 443 e 444). Per contro, per gli eredi legali
(come per gli eredi istituiti), si pone la questione della legittimazione nei
confronti dei terzi. Per questo motivo, anche se il legislatore non ha ritenuto
necessario precisarlo, un certificato ereditario può essere rilasciato anche
agli eredi legali ogni volta che, per loro, è d’utilità (per esempio in vista
dell’iscrizione a registro fondiario, per trattare con le banche, ecc; cfr.
Steinauer, op. cit., n. 906 pag. 444).
Ne
segue che il certificato ereditario, nel preciso caso di specie, è semmai utile
al ricorrente per identificarsi quale erede presso la banca che, secondo quanto
da lui stesso affermato, non gli permette di accedere al conto e alla cassetta
di sicurezza della defunta __________, ma la sua assenza non gli permette di
sfuggire al pagamento dei debiti della successione relitta.
In
queste condizioni è a giusta ragione che l’assicuratore gli ha chiesto di
pagare le partecipazioni ai costi e il contributo ospedaliero in arretrato
della defunta __________.
4.
Nel
caso di specie l’assicuratore, tramite la decisione su opposizione, chiede il
pagamento di un importo complessivo di fr. 993.30, nonché le spese d’esecuzione,
e rigetta l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________.
La
Cassa ha condannato l’insorgente a versare l’ammontare di fr. 923.30 per
partecipazioni ai costi in arretrato, contributi ospedalieri, nonché fr. 70 di
spese amministrative. In sede di opposizione ha giustamente rinunciato a
chiedere anche gli interessi di mora, giacché, di principio, non sono dovuti
sulle partecipazioni ai costi (cfr. RAMI 2006, KV 356, pag. 40).
Circa
la sussistenza dell’importo di fr. 923.30, del resto non contestato, va
evidenziato come l’assicuratore lo ha comprovato, producendo i conteggi delle
prestazioni datate 14 maggio 2010 (fr. 51.65), 21 maggio 2010 (fr. 444.95), 4
giugno 2010 (fr. 313.50), 18 giugno 2010 (fr. 202.70) e 23 luglio 2010 (fr. 30)
per un importo complessivo di fr. 1'042.80 (fr. 672.80 di partecipazioni ai
costi e fr. 370 di contributo ospedaliero giornaliero di fr. 10; cfr. plico
doc. 5). Ritenuto che l’insorgente non ha comprovato di aver effettuato alcun
versamento, mentre la Cassa ha ammesso che vi è stato un pagamento di fr.
119.50
di premi pagati in troppo (cfr. anche doc. 4), il saldo ancora scoperto
ammonta a fr. 923.30.
L’assicuratore
chiede anche la condanna dell’insorgente al pagamento delle spese
amministrative ed esecutive.
In
una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276 l’allora TFA (dal
1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un
assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura
delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora
dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai
costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di
versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le
disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino
una regolamentazione al riguardo.
Questo
principio è stato inserito nell’art. 90 cpv. 5 OAMal in vigore dal 1° gennaio
2006.
al 31 luglio 2007 (RU 2005 5639, pag. 5640) che prevedeva che se
l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di
pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di
diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il
disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi
degli assicurati.
L’art.
90.
cpv. 5 OAMal è stato sostituito dal 1° agosto 2007 dall’art. 105b
cpv. 3 OAMal per il quale se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che
avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può
riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta
è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi
dell’assicurato.
Nel
caso di specie l’art. 14.3 del regolamento delle assicurazioni secondo la LAMal
prevede che spese della CO 1 per richiami ed esecuzioni sono a carico della
persona assicurata (doc. 3).
In
concreto le spese di fr. 70, proporzionate, dovute a colpa dell’insorgente che
non ha pagato quanto richiesto entro i termini e che trovano il loro fondamento
negli art. 105b cpv. 3 OAMal e 14.3 del regolamento della assicurazioni secondo
la LAMal, vanno confermate.
Per
quanto concerne le spese esecutive, va rammentato che con sentenza K 114/03 del
22.
luglio 2005 (cfr. anche sentenza K 144/03 del 18 giugno 2004), il TF ha
affermato:
" 10.
All'assicurata, infine, sono state
poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese esecutive per fr. 70.-,
che contesta.
(…)
10.3
L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del
debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale
anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone
avviso al creditore.
Questi costi sono dovuti per legge e
dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui
l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e
giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto
dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile
pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03)."
Queste
spese esecutive non formano oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le
sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (sentenza del 22
luglio 2005, K 114/03; sentenza del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003
no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti;
Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon,
Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna 1983, p. 106). Non
essendo oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione, sull’importo
relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03, sentenza del 26 agosto 2004,
K 68/04 e sentenza del 18 giugno 2004, K 144/03).
Per
cui queste spese non fanno parte del rigetto dell’opposizione. Inoltre va
evidenziato che l’assicuratore, con la decisione su opposizione, ha rigettato
l’opposizione all’esecuzione n. __________ ed ha respinto l’opposizione alla
decisione formale del 30 novembre 2010. In realtà, l’opposizione avrebbe dovuto essere parzialmente accolta, poiché la cassa stessa ha ammesso di non poter
prelevare gli interessi al 5% dal 1° luglio 2010 chiesti in precedenza.
In
tal senso la decisione impugnata va modificata ed il ricorso parzialmente
accolto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
La
decisione impugnata è modificata nel senso che l’opposizione è parzialmente
accolta. RA 1 è condannato a pagare a CO 1 l’importo di fr. 993.30.
Di
conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________
del __________ va rigettata limitatamente all’importo di fr. 993.30.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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