Lexipedia

Decisione

36.2011.26

Rigetto dell'opposizione ad un precetto esecutivo. Il figlio dell'assicurata defunta è tenuto a rimborsare gli importi rimasti impagati relativi alle partecipazioni ai costi e ai contributi ospedalier

26 agosto 2011Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’11

luglio 2011 il TCA si è rivolto al ricorrente affermando:

"

(…)

dagli atti prodotti

dall’assicuratore emerge che lei è il figlio della defunta __________ (doc. 6)

e che alla Pretura di __________ non è pervenuta alcuna richiesta di beneficio

d’inventario né di rinuncia della successione.

Ai fini del giudizio

le trasmettiamo lo scritto del 7 luglio (recte: giugno) 2011 di CO 1 con

l’allegato scritto della Pretura di __________ (doc. VIII e doc. 18) e le

assegniamo un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte a

questo Tribunale in merito a quanto sopra e per precisare se lei ha rinunciato

alla successione oppure se è stato chiesto il beneficio d’inventario o la

liquidazione d’ufficio della successione." (doc. IX)

L. Con

scritto del 27 luglio 2011 (doc. X), trasmesso per conoscenza all’assicuratore

(doc. XI), il ricorrente ha prodotto copia della decisione dell’Ufficio delle

imposte di successione e donazione di __________ ed ha affermato che “esiste

un piccolo conto bancario presso il __________ di __________ al quale non posso

accedere anche avendone procura dato che non sono riconosciuto quale erede,

pertanto non capisco perché per la CO 1 assicurazioni lo sia” (doc. X).

in

diritto

In ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

Considerandi

2.

Giusta

l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri

assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote

dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).

L'assicuratore

può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e

le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L’Ufficio

federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli

assicuratori (cpv. 2).

Per

gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni),

l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli

assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel

caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (giovani adulti; cpv.

3).

Il

Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3

(cpv. 3bis).

Per

gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda

o in Norvegia i premi sono calcolati in funzione dello Stato di residenza. Il

Consiglio federale emana prescrizioni sulla determinazione e l’incasso dei

premi di questi assicurati (cpv. 4). L'ammontare dei premi dell'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio

federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in

merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura

d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).

Per

l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni

ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno

(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota

percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di

degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari. Il Consiglio

federale ne stabilisce l’ammontare (cpv. 5).

A

norma dell’art. 64a cpv. 1 LAMal se l’assicurato non paga premi o

partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve

diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e

indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2).

L’art.

64a cpv. 2 LAMal prevede che se, nonostante la diffida, l’assicurato non paga e

se è già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecuzione per

debiti, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché

i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le

spese d’esecuzione non sono stati pagati integralmente.

Nello

stesso tempo informa della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale

incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte

salve le prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici.

A

norma dell’art. 64a cpv. 3 LAMal se i premi e le partecipazioni ai costi in

arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati integralmente,

l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite durante la

sospensione.

L’art.

64a cpv. 4 LAMal prevede che in deroga all’articolo 7, gli assicurati in mora

non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi

e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese

d’esecuzione. È fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.

Il

Consiglio federale disciplina le modalità d’incasso dei premi e della procedura

di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5

LAMal).

A

norma dell’art. 105a OAMal il tasso degli interessi di mora sui premi

scaduti secondo l’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno.

Per

l’art. 105b cpv. 1 OAMal i premi e le partecipazioni ai costi

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non

pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di

una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle

vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l’assicuratore

deve impartire all’assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli

di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in

cui incorre se non paga.

L’art.

105b cpv. 2 OAMal prevede che se l’assicurato non paga entro il termine

impartito, l’assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al

debito nei quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali

pagamenti arretrati.

Per

l’art. 105b cpv. 3 OAMal se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che

avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può

riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta

è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

dell’assicurato.

L'art.

90.

OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola

mensilmente.

3.

Nel

caso di specie l'assicuratore, tramite la decisione su opposizione, chiede al

ricorrente il pagamento di un importo complessivo di fr. 993.30 (923.30 per

partecipazioni ai costi e contributo ospedaliero giornaliero, oltre fr. 70 di

spese).

L’insorgente

contesta di dover versare questo importo, affermando in sostanza di non aver

mai ricevuto alcun documento ufficiale che lo designasse quale erede. A

comprova di quanto sopra afferma di non poter accedere al conto e alla cassetta

di sicurezza che si trovano presso il __________ di __________ della defunta __________

in assenza del certificato ereditario.

L’art.

560.

cpv. 1 CCS prevede che gli eredi acquistano per legge l’universalità della

successione dal momento della sua apertura. A norma dell’art. 560 cpv. 2 CCS

salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri diritti

reali ed il possesso del defunto passano senz’altro agli eredi, ed i debiti del

medesimo diventano loro debiti personali.

Il

diritto delle successioni è retto dal principio della successione universale.

La totalità degli attivi e dei passivi del de cujus passa agli eredi.

Questi ultimi succedono nei crediti e nei debiti del defunto (cfr. Steinauer,

Le droit des successions, Berna 2006, n. 25 pag. 55).

Gli

eredi acquisiscono la successione al momento della sua apertura, ossia

immediatamente alla morte del de cujus (c’è in altre parole continuità

nella titolarità dei diritti e degli obblighi tra il de cujus ed i suoi

eredi). Che lo voglia o meno e anche se ignora il decesso, l’erede diventa ipso

jure titolare dei diritti e degli obblighi del de cujus con la sua

morte. L’acquisizione della successione non dipende da un atto positivo

d’accettazione da parte degli eredi (cfr. Steinauer, op. cit., n. 28 e seguenti

pag. 56).

Questi

ultimi rispondono personalmente dei debiti del defunto. Se ci sono più eredi,

si assumono una responsabilità solidale (cfr. Steinauer, op. cit., n. 37 pag.

58.

e art. 603 CCS).

Per

questo motivo la legge prevede diversi mezzi per proteggersi; in particolare la

rinuncia della successione, la richiesta del beneficio d’inventario o la

liquidazione d’ufficio (cfr. Steinauer, op. cit., n. 38 pag. 58).

Per

l’art. 566 CCS gli eredi legittimi ed istituiti possono rinunciare alla

successione loro devoluta. La rinuncia si presume quando l’insolvenza del

defunto al momento dell’aperta successione fosse notoria o risultasse da atti

officiali. Il termine per rinunciare è di tre mesi (art. 567 cpv. 1 CCS). Esso

decorre, per gli eredi legittimi, dal momento in cui ebbero conoscenza della

morte del loro autore, a meno che provino di aver conosciuto più tardi

l’apertura della successione; per gli eredi istituiti, dal momento in cui hanno

ricevuto la comunicazione officiale della disposizione che li riguarda.

Per

l’art. 580 cpv. 1 CCS l’erede che ha facoltà di rinunciare alla successione può

chiedere il beneficio d’inventario. Ogni erede può chiedere la liquidazione

d’officio, anziché rinunciare all’eredità od accettarla con beneficio

d’inventario (art. 593 cpv. 1 CCS).

In

concreto il ricorrente è il figlio della defunta __________ (cfr. doc. 6: “(…)

rappresentante degli eredi dovrebbe essere il figlio sig. RA 1, __________, ____________________”;

doc. 7). Interpellato dal TCA su questo punto (doc. IX), l’insorgente non ha

smentito tale circostanza (doc. X).

Egli

ne è pertanto erede legale. Infatti in virtù dell’art. 457 cpv. 1 CCS, i

prossimi eredi del defunto sono i suoi discendenti.

Quale

erede legale il ricorrente ha acquisito, ex lege, di principio, la

totalità degli attivi e dei passivi della successione relitta dalla defunta __________

e risponde, salvo eccezioni, con tutto il suo patrimonio, dei debiti della

stessa, a meno che abbia rinunciato alla successione, sia stato chiesto il

beneficio d’inventario o la liquidazione d’ufficio.

Interpellata

dall’assicuratore la Pretura di __________, ha precisato che non è pervenuta

alcuna rinuncia né richiesta di beneficio d’inventario per la successione

relitta dalla defunta __________ (doc. 18). Alla richiesta del TCA di voler

precisare se ha rinunciato alla successione, se è stato chiesto il beneficio

d’inventario o la liquidazione d’ufficio della successione (doc. IX),

l’insorgente ha spiegato di non essere riconosciuto quale erede dalla banca presso

la quale la defunta __________ aveva un conto ed una cassetta di sicurezza (doc.

X).

Ne

segue che l’insorgente, figlio della defunta __________, e di conseguenza suo

erede (art. 457 cpv. 1 CCS), non avendo rinunciato alla successione (art. 566

CCS), non essendo stato chiesto il beneficio d’inventario della medesima (art.

580.

CCS) e non essendo stata avviata alcuna liquidazione della successione

relitta (art. 597 CCS), ne ha acquisito i debiti.

Circa

l’emissione di documentazione che ne attesti la qualità di erede e meglio del

certificato ereditario, va evidenziato che quest’ultimo certificato è un

attestato dell’autorità che constata che le persone ivi menzionate sono i soli

eredi del de cujus e possono disporre dei suoi beni (cfr. Steinauer, op.

cit., n. 901 pag. 441).

Tuttavia,

gli eredi legali, come il ricorrente, entrano in possesso della successione al

momento del decesso del de cujus. Il possesso inizialmente è provvisorio,

ritenuta la possibilità che il de cujus abbia preso disposizioni per

causa di morte. Dal momento che è accertato che il de cujus non ha

istituito alcun erede, gli eredi legali acquisiscono il possesso definitivo

della successione. Di norma l’autorità non interviene per assicurare

l’amministrazione della successione e per trasferirne il possesso (cfr.

Steinauer, op. cit., n. 905 pag. 443 e 444). Per contro, per gli eredi legali

(come per gli eredi istituiti), si pone la questione della legittimazione nei

confronti dei terzi. Per questo motivo, anche se il legislatore non ha ritenuto

necessario precisarlo, un certificato ereditario può essere rilasciato anche

agli eredi legali ogni volta che, per loro, è d’utilità (per esempio in vista

dell’iscrizione a registro fondiario, per trattare con le banche, ecc; cfr.

Steinauer, op. cit., n. 906 pag. 444).

Ne

segue che il certificato ereditario, nel preciso caso di specie, è semmai utile

al ricorrente per identificarsi quale erede presso la banca che, secondo quanto

da lui stesso affermato, non gli permette di accedere al conto e alla cassetta

di sicurezza della defunta __________, ma la sua assenza non gli permette di

sfuggire al pagamento dei debiti della successione relitta.

In

queste condizioni è a giusta ragione che l’assicuratore gli ha chiesto di

pagare le partecipazioni ai costi e il contributo ospedaliero in arretrato

della defunta __________.

4.

Nel

caso di specie l’assicuratore, tramite la decisione su opposizione, chiede il

pagamento di un importo complessivo di fr. 993.30, nonché le spese d’esecuzione,

e rigetta l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________.

La

Cassa ha condannato l’insorgente a versare l’ammontare di fr. 923.30 per

partecipazioni ai costi in arretrato, contributi ospedalieri, nonché fr. 70 di

spese amministrative. In sede di opposizione ha giustamente rinunciato a

chiedere anche gli interessi di mora, giacché, di principio, non sono dovuti

sulle partecipazioni ai costi (cfr. RAMI 2006, KV 356, pag. 40).

Circa

la sussistenza dell’importo di fr. 923.30, del resto non contestato, va

evidenziato come l’assicuratore lo ha comprovato, producendo i conteggi delle

prestazioni datate 14 maggio 2010 (fr. 51.65), 21 maggio 2010 (fr. 444.95), 4

giugno 2010 (fr. 313.50), 18 giugno 2010 (fr. 202.70) e 23 luglio 2010 (fr. 30)

per un importo complessivo di fr. 1'042.80 (fr. 672.80 di partecipazioni ai

costi e fr. 370 di contributo ospedaliero giornaliero di fr. 10; cfr. plico

doc. 5). Ritenuto che l’insorgente non ha comprovato di aver effettuato alcun

versamento, mentre la Cassa ha ammesso che vi è stato un pagamento di fr.

119.50

di premi pagati in troppo (cfr. anche doc. 4), il saldo ancora scoperto

ammonta a fr. 923.30.

L’assicuratore

chiede anche la condanna dell’insorgente al pagamento delle spese

amministrative ed esecutive.

In

una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276 l’allora TFA (dal

1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un

assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura

delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora

dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai

costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di

versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le

disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino

una regolamentazione al riguardo.

Questo

principio è stato inserito nell’art. 90 cpv. 5 OAMal in vigore dal 1° gennaio

2006.

al 31 luglio 2007 (RU 2005 5639, pag. 5640) che prevedeva che se

l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di

pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di

diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il

disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

degli assicurati.

L’art.

90.

cpv. 5 OAMal è stato sostituito dal 1° agosto 2007 dall’art. 105b

cpv. 3 OAMal per il quale se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che

avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può

riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta

è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

dell’assicurato.

Nel

caso di specie l’art. 14.3 del regolamento delle assicurazioni secondo la LAMal

prevede che spese della CO 1 per richiami ed esecuzioni sono a carico della

persona assicurata (doc. 3).

In

concreto le spese di fr. 70, proporzionate, dovute a colpa dell’insorgente che

non ha pagato quanto richiesto entro i termini e che trovano il loro fondamento

negli art. 105b cpv. 3 OAMal e 14.3 del regolamento della assicurazioni secondo

la LAMal, vanno confermate.

Per

quanto concerne le spese esecutive, va rammentato che con sentenza K 114/03 del

22.

luglio 2005 (cfr. anche sentenza K 144/03 del 18 giugno 2004), il TF ha

affermato:

" 10.

All'assicurata, infine, sono state

poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese esecutive per fr. 70.-,

che contesta.

(…)

10.3

L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del

debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale

anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone

avviso al creditore.

Questi costi sono dovuti per legge e

dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui

l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e

giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto

dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile

pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03)."

Queste

spese esecutive non formano oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le

sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (sentenza del 22

luglio 2005, K 114/03; sentenza del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003

no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti;

Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon,

Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna 1983, p. 106). Non

essendo oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione, sull’importo

relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03, sentenza del 26 agosto 2004,

K 68/04 e sentenza del 18 giugno 2004, K 144/03).

Per

cui queste spese non fanno parte del rigetto dell’opposizione. Inoltre va

evidenziato che l’assicuratore, con la decisione su opposizione, ha rigettato

l’opposizione all’esecuzione n. __________ ed ha respinto l’opposizione alla

decisione formale del 30 novembre 2010. In realtà, l’opposizione avrebbe dovuto essere parzialmente accolta, poiché la cassa stessa ha ammesso di non poter

prelevare gli interessi al 5% dal 1° luglio 2010 chiesti in precedenza.

In

tal senso la decisione impugnata va modificata ed il ricorso parzialmente

accolto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata è modificata nel senso che l’opposizione è parzialmente

accolta. RA 1 è condannato a pagare a CO 1 l’importo di fr. 993.30.

Di

conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________

del __________ va rigettata limitatamente all’importo di fr. 993.30.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster