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Decisione

36.2011.27

Richiesta di indennità giornaliere in caso di malattia. Transazione accettata dalle parte sulla base della giurisprudenza federale

19 luglio 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

il

periodo di 5 mesi di adattamento concordato tra le parti per un assicurato

62enne, con la sola licenza elementare, difficilmente collocabile e con le

limitazioni descritte dal medico curante, è conforme a quanto prevede la

giurisprudenza (cfr. inoltre la già citata sentenza del 7 agosto 1998, K

126/97, consid. 2c, solo parzialmente riassunta in RAMI 1998 no. KV 45 pag.

430, nel cui ambito l’Alta Corte ha tutelato l'operato della precedente istanza

che aveva esteso a quasi sette mesi la durata del periodo di adattamento),

anche

la riduzione del 25% dal reddito da invalido, in luogo di quella del 10%, è

corretta, ritenuta l’età dell’interessato ormai prossimo alla pensione, le

limitazioni fisiche, i fattori di rischio non ancora sotto controllo,

infatti

secondo la giurisprudenza federale,

per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato

a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc),

in

concreto raffrontando il reddito da invalido di fr. 62'716 (fr. 59'979 nel

2008; +2,1% nel 2009; +0,8% nel 2010; +1,6% nel 2011), ridotto del 25% (cfr.

supra) a fr. 47'037 e del 7% (12% - 5%, ossia il discapito tra quanto

conseguito in Ticino [fr. 59’351, ossia fr. 57'952 nel 2009 aggiornato al 2011]

Considerandi

e quanto avrebbe potuto conseguire in Svizzera [fr. 67'205 nel 2011,

aggiornando il dato del 2008 di fr. 64'272 secondo la tabella TA1, p.to 45] per

un lavoro simile conformemente alla sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009) a

fr. 43'744 con il salario da valido di fr. 59'351 si ottiene un’incapacità di

guadagno del 26%, superiore al limite previsto dalle CGA per versare ulteriori

prestazioni (cfr. art. 13.1 CGA: 25%),

viste

le disposizioni della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca),

decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli per

intervenuta transazione che viene omologata, nota alle parti e consistente nel

riconoscimento di 5 mesi (in luogo di 3 mesi) di indennità giornaliere dal 2

febbraio 2011 e della riduzione del 25% (in luogo del 10%) dal salario da

invalido, per una prestazione, trascorsi i 5 mesi, del 26%;

2.

non

si percepiscono né tasse né spese e non si assegnano ripetibili;

3.

intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che

contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di

procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale, 6006 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Il

giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano

Ranzanici

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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