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36.2011.29

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 dicembre 2011Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

I medici del predetto nosocomio hanno quindi confermato la durata

di tutta la degenza come paziente acuto, dato che le comorbidità indicate hanno

subìto una destabilizzazione a causa dell'intervento operatorio in concomitanza

con l'età avanzata.

Analizzate le nuove informazioni ricevute, CO 1 si è espressa

nuovamente negativamente l'11 (doc. 12) ed il 24 giugno 2010 (doc. 11),

ribadendo che erano date le condizioni per assumersi i costi di un trattamento

stazionario quale caso acuto soltanto fino al 4 dicembre 2009. Per i successivi

10 giorni, invece, la degenza andava considerata come trattamento in casa

anziani.

Il 7 luglio 2010 l'Ospedale di __________ ha emesso tre distinte

fatture relative al ricovero dell'assicurato dal 25 novembre al 14 dicembre

2009.

Due nei confronti della Cassa malati (docc. 21 e 22), una a carico

dell'assicurato (doc. 23).

Il 15 luglio 2010 (doc. 18) l'Ospedale __________ ha informato

l'assicurato sulla situazione riguardante l'assunzione dei costi della degenza

dal 25 novembre al 14 dicembre 2009, osservando di non essere d'accordo con la

decisione della Cassa malati, dato che, a dire del dottor __________, c'erano

le premesse mediche per il riconoscimento totale della degenza come acuta fino

alla dimissione. Oltre all'invio dello scambio di corrispondenza, l'istituto ha

trasmesso all'assicurato la fattura riguardante la parte non riconosciuta dalla

Cassa malati dal 5 al 14 dicembre 2009.

Su invito della stessa Cassa malati (doc. 24), l'assicurato le ha

trasmesso la fattura di Fr. 4'925.- per cure non riconosciute dal 5 al 14

dicembre 2009, ma CO 1 gli ha risposto il 5 agosto 2010 (doc. 9) che si era già

assunta le prestazioni in analogia alla tariffa per casa anziani, livello 4,

Fr. 82,50 al giorno, perciò non poteva rimborsare la fattura inviata. L'importo

richiesto dall'Ospedale corrisponde alla differenza dei costi fra la tariffa

giornaliera per la camera semiprivata (Fr. 575.-) e le prestazioni assunte

dalla Cassa malati (Fr. 82,50), riportato sui 10 giorni non riconosciuti.

Infine, la Cassa ha scritto all'assicurato che l'ospedale aveva il

dovere di informarlo se l'assicuratore malattia non copriva i costi.

A seguito di ciò, il 20 dicembre 2010 (doc. 3) la Cassa malati ha

emesso una decisione formale che, impugnata dall'assicurato (doc. 8), ha dato

luogo alla decisione su opposizione del 28 aprile 2011 (doc. A).

Prima di allestire la risposta di causa, l'assicuratore ha sentito

il dr. med. __________, FMH medicina interna, suo medico fiduciario, il quale

il 20 giugno 2011 (doc. 4) si è così espresso:

" La

cassa-malati CO 1 aveva ricevuto il 23.11.2009 una richiesta per la continuazione

delle cure al Ospedale __________ __________. L'obiettivo era "il

miglioramento e la stabilizzazione dello stato di salute con il recupero delle

ADL per un rientro a domicilio nella massima sicurezza." La cassa-malati

aveva garantito solo una cura di convalescenza.

Il 25.11.2009, l'Ospedale __________ chiede una cura di una durata

di 2-3 settimane, a partire dal 25.11.2009.

Il 7.12, l'Ospedale __________ giustifica un prolungo del ricovero

stazionario con gli argomenti seguenti:

·

una insufficienza renale cronica, necessitando un monitoraggio

stretto

·

un diabete mellito, trattato per os, richiedendo una

rivalutazione a causa di una tendenza ad ipoglicemie

·

un blocco atrioventricolare I grado, necessitando osservazione.

La cassa-malati CO 1, pur accettando il ricovero fino al

4.12.2009, non era d'accordo con un prolungo fino al 14.12. Infatti, gli

argomenti

dell'Ospedale __________ non possono giustificare un ulteriore ricovero

stazionario:

·

il monitoraggio dell'insufficienza renale consiste in esami di

laboratorio, che si fanno ugualmente in ambulatoriale o in casa per anziani

·

la rivalutazione del diabete sotto trattamento perorale si fa

giornalmente negli studi dei medici generalisti e nelle case per anziani - non

motiva un ricovero al ospedale

·

Anche la presenza di un blocco AV di primo grado è un fenomeno

talmente frequente in medicina ambulatoriale che non si invierebbe un paziente

al ospedale. Il signor RI 1 godeva già di un periodo d'accertamenti ed

osservazione di 10 giorni (dal 25.11 al 4.12).

Certamente, il signor RI 1 era in uno stato di prostrazione e

debolezza muscolare importante all'entrata a __________; per questo motivo, la

cassa-malati ha garantito un prolungo delle cure (dopo 10 giorni di ricovero

stazionario) da casa per anziani livello 4 fino al 14.12.2009."

Ai fini di chiarire la fattispecie, questo Tribunale ha interpellato

il patrocinatore dell'assicurato, chiedendogli la destinazione del ricorrente

dopo la dimissione dall'Ospedale __________ rispettivamente all'uscita

dall'Ospedale __________, e meglio se fosse rientrato al proprio domicilio,

dove qualcuno si poteva prendere cura di lui, oppure se fosse stato ricoverato

in casa anziani (doc. IX).

L'interessato ha chiarito di essere stato degente all'Ospedale di __________

fino al giorno del suo trasferimento direttamente presso il nosocomio di __________,

da cui, una volta dimesso il 14 dicembre 2009, egli è rientrato a casa, dove

vive da solo - la moglie è ricoverata in casa anziani a __________ - e quindi

se la cava da solo, fatto salvo per l'aiuto di una signora che qualche volta

alla settimana gli presta aiuto domestico (doc. XIII).

Il 27 ottobre 2011 (doc. XV) il TCA ha interpellato il Servizio di

Urologia dell'Ospedale __________ di __________, alfine di ottenere maggiori

informazioni riguardanti la degenza dell'insorgente contestuale all'intervento

di nefrectomia e la successiva indicazione di ricovero presso l'istituto __________.

Con scritto del 28 ottobre 2011, pervenuto al Tribunale l'8 novembre

seguente (doc. XVI), il primario di urologia ha trasmesso la lettera di

dimissione concernente la degenza dall'8 al 25 novembre 2009, nonché lo scritto

di __________ del Servizio Sociale dell'Ospedale di __________. Infine, il

primario dr. med. __________ ha precisato che l'intervento di nefrectomia

allargata subìto dall'assicurato con polipatologie quali il diabete, l'insufficienza

renale e la cardiopatia, è da considerare di chirurgia maggiore e quindi la

successiva degenza all'Ospedale __________ era, a suo dire, indicata.

L'allegato certificato del 21 novembre 2009 (doc. XVI/1) dell'Ospedale

__________, allestito dal primario stesso e dal suo assistente dr. med. __________,

è stato indirizzato al medico curante dell'assicurato, dr. Med. __________, FMH

medicina generale.

Tale documento riferiva del ricovero dal 9 al 25 novembre 2009:

" DIAGNOSI

- Carcinoma a cellule renali di tipo chiaro cellulare del rene

sinistro (stadio pT2).

DIAGNOSI SECONDARIE

- Insufficienza renale cronica di grado moderato (stadio 3 secondo

CKD)

- Cardiopatia ischemica (malattia bivasale) con/su: esiti da

infarto miocardico infero-postero-laterale (12/1994) con stato dopo PTCA di RCA

- FRCV: pregresso tabagismo, dislipidemia, adipositas,

famigliarità, diabete mellito

- Diabete mellito tipo 2 (diagnosi nel 2005) con/su:

- polineuropatia periferica sensitiva agli arti inferiori

- insufficienza renale su verosimile nefropatia diabetica

- proteinuria a 400 mg/24h

- in terapia con antidiabetici orali

- Aneurisma dell'aorta addominale infrarenale (diametro massimo 4.4 cm), TAC 24.6.2009 con:

- placca trombotica semilunare enduluminale prima della

biforcazione

- Probabile gammopatia monoclonale IgA Kappa (22.7.2009)

- Stato dopo colecistectomia il 2.9.2005 per colecistite subacuta

su microcalcolosi

- Iperplasia prostatica stadio 1 con: prostata 6 cm asse traverso, aspetto disomogeneo e contorni mal definiti (TAC 9.2.2009)

- PSA 0.86 µg/l (22.7.2009)

- Lesione ipodensa del fegato di circa 6 mm, in corrispondenza del IV segmento (TAC 2/2009): stabile rispetto alla TAC del 2005

- Alterazione interstiziali diffuse alle basi polmonari (TAC

2/2009)

- Pregressa trombosi venosa profonda arto inferiore sinistro.

- Esiti da colecistectomia laparoscopica (2005)

- Esiti da protesi totale ginocchio sinistro ('80).

TERAPIA

Nefrectomia allargata con ghiandola surrenale a sinistra il

9.11.2009.

ISTOLOGIA: Allegata.

ESAMI DI LABORATORIO: Allegati.

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Rx torace: Non versamenti pleurici. Non evidenti infiltrati. Non

evidenti lesioni nodulari. Cardiomegalia. Non evidenti segni di scompenso.

ANAMNESI, STATUS E DECORSO CLINICO

Si tratta di un paziente 88enne ricoverato in elezione presso il

nostro reparto. In seguito a scoperta fortuita di una massa al polo

medio-inferiore del rene sinistro (Uro-Tac del 2.9.2009) e ad un successivo

consulto nefrologico atto a valutare la funzionalità renale residua in paziente

affetto da insufficienza renale cronica, è stata posta indicazione

all'intervento descritto precedentemente e svoltosi in data 9 novembre 2009.

Durante il decorso peri-postoperatorio si segnala l'insorgenza di edemi agli

arti inferiori stabilizzatisi poi grazie all'introduzione di Torem e calze

elastiche. La restante degenza è risultata scevra di complicanze degne di nota

permettendo quindi il trasferimento del signor RI 1 all'Ospedale di __________,

il 25 novembre 2009, in buone condizioni generali.

TERAPIA FARMACOLOGICA ALLA DIMISSIONE

(…)

VALUTAZIONE E PROCEDERE

Ringraziamo il Medico Curante per organizzare un'ecografia di

controllo a 6 mesi e una radiografia del torace a 1 anno.

Visita urologica di controllo presso lo studio del Dr __________

l'11.02.2010 alle ore 13.30.".

2.8. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la

denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie

mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, l'allora TFA (dal

1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha già avuto modo di evidenziare che,

nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,

hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi

concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,

DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986

pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che riguarda i

Considerandi

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.9

Nel caso concreto, da un

canto l'insorgente

sostiene (implicitamente) che vi siano dei motivi di ordine medico affinché la

Cassa malati si assuma (anche) i costi cagionati dalla degenza dal 5 al 14

dicembre 2009 presso l'Ospedale __________ di __________.

D'altro canto, la Cassa malati è dell'avviso opposto, poiché l'essere curato in un ospedale acuto senza

che vi siano motivi medici non risponde (implicitamente) ai criteri d'economicità e appropriatezza fissati dall'art. 32 LAMal. A suo dire, infatti, v'era

sì la necessità di cure mediche, ma non (addirittura) di un'ospedalizzazione,

tanto che le stesse potevano essere anche dispensate in una casa di cura o,

alcune (fisioterapia), al domicilio.

Innanzitutto va evidenziato, come visto in precedenza (cfr. consid.

2.

), che la necessità di ospedalizzazione si realizza, di regola, da un lato

se i provvedimenti diagnostici e terapeutici necessari possono essere praticati

in modo appropriato unicamente in un ospedale e, dall'altro, se si sono

esaurite le possibilità di una cura ambulatoriale e solo una terapia in ambito

ospedaliero presenti delle possibilità di successo.

Nel caso in esame, va subito rilevato che la situazione dell'interessato

è peculiare, poiché il suo ricovero a __________ non costituisce un primo

ricovero, bensì ha fatto seguito ad una precedente degenza ospedaliera.

Infatti, l'assicurato è stato dapprima ricoverato l'8 novembre 2009

all'Ospedale __________ per sottoporsi ad una nefrectomia allargata e vi è

stato degente fino al 25 novembre 2009; poi lo stesso giorno è stato trasferito

ed accolto direttamente all'Ospedale __________, fino al 14 dicembre 2009.

Per quanto concerne l'esigenza dell'esaurimento delle cure ambulatoriali,

va qui evidenziato che la specificità delle patologie di cui era affetto il

ricorrente, ed in particolare lo stato di salute dopo l'intervento di

nefrectomia su una persona di quasi 90 anni, a mente di questo Tribunale difficilmente

poteva essere trattata soltanto ambulatorialmente, considerata la possibilità -

concreta - di un peggioramento improvviso delle sue condizioni di salute.

La stessa conclusione va desunta per un eventuale trattamento in

una casa di cura, contrariamente a quanto preteso dalla Cassa malati resistente.

Il Tribunale ritiene, infatti, che l'interessato, visto il quadro

delle polipatologie presenti al momento della dimissione dall'Ospedale __________

rispettivamente all'ammissione all'Ospedale __________, necessitasse di una

riabilitazione in un ambiente sicuro.

Non va al riguardo dimenticato che l'assicurato, oltre ad essere

grande anziano, aveva appena subìto un intervento di chirurgia maggiore con

l'asportazione del rene sinistro a causa di un carcinoma a cellule renali di

tipo chiarocellulare. Oltre a ciò, la lista delle diagnosi (principali e

collaterali) è piuttosto lunga (doc. 16, 17, 19, 20 e XVI/1) e, soprattutto,

elenca delle patologie di un certo rilievo, quali l'insufficienza renale

cronica di grado moderato, la cardiopatia ischemica, il diabete mellito tipo 2

e l'aneurisma dell'aorta addominale infrarenale, in particolare se si tiene

conto dell'avanzata età della persona.

Il TCA evidenzia, inoltre, che l'assicurato vive(va) solo a casa e

quindi il suo stato di salute, dopo la dimissione dall'Ospedale di __________,

doveva essere migliorato e stabilizzato per potere rientrare al proprio domicilio

nella massima sicurezza.

Questo obiettivo, indicato dal dottor __________ poco prima della

dimissione dell'interessato dal Servizio di Urologia (doc. 16), è stato poi

raggiunto durante il soggiorno all'Ospedale di __________, come rilevato dai

dottori __________ e __________ nel loro certificato del 10 maggio 2010 (doc.

17) indirizzato al medico fiduciario della Cassa malati del ricorrente ("(…)

solo lentamente grazie ad un protocollo di ricondizionamento adattato hanno

permesso di ristabilirne una autonomia funzionale sufficiente al rientro a domicilio

in sicurezza.").

Va ancora rilevato che poco prima della dimissione dal nosocomio __________,

il medico curante ha attestato che l'assicurato necessitava, viste le sue

condizioni di salute rapportate all'età avanzata, di sorveglianza quotidiana

per la somministrazione dei farmaci e per le cure e l'igiene giornalieri (doc.

16).

In effetti, la degenza stazionaria all'Ospedale __________ (doc.

17) ha comportato delle cure riabilitative del paziente.

Come sottolineato dai curanti, egli ha presentato un disturbo del

ritmo cardiaco che, in presenza della preesistente cardiopatia ischemica, ha

necessitato di nuovi accertamenti specifici.

Inoltre, l'insufficienza renale, in un paziente con monorene, è ritornata

lentamente entro limiti accettabili soltanto al momento della dimissione.

Da ultimo, lo stato dopo l'intervento di nefrectomia ha comportato

un riadattamento della terapia antidiabetica e quindi il paziente è stato

tenuto sotto controllo anche per questa problematica.

Secondo i prestatori di cure che sono intervenuti, le stesse sono

state necessarie visto lo stato di prostrazione e debolezza muscolare

importante presentato dal ricorrente al momento della sua ammissione a __________.

Questo quadro era inoltre complicato dai dolori postoperatori alla lombotomia

ed è stato solo grazie alle cure di ricondizionamento adattato che l'autonomia

funzionale dell'assicurato ha potuto essere ristabilita in maniera sufficiente

per poterlo fare rientrare al domicilio in tutta sicurezza (doc. 17).

L'esame obiettivo all'ingresso ha in effetti mostrato un deficit

di forza in tutti i quattro arti, così pure una bradicardia sinusale asintomatica,

che ha dato luogo ad un esame (ECG) che ha confermato la presenza di una

bradicardia sinusale con blocco atrio-ventricolare di I grado accompagnato da

una salva ventricolare intermittente per un massimo di 4 battiti senza una

tachicardia ventricolare sostenuta e sospetto di malattia binodale.

Inoltre, vista la problematica renale, sono stati eseguiti dei controlli

emato-chimici, che hanno evidenziato una funzionalità renale diminuita, ma

comunque stabile, così come nella norma sono sempre rimasti anche gli

elettroliti. Anche i livelli glicemici erano nella norma, perciò è stato

modificato il dosaggio dell'ipoglicemizzante orale.

Infine, allo scopo di recuperare il tono muscolare perso e di attenuare

i dolori lombari che lamentava, l'assicurato ha beneficato di alcune sedute di

fisioterapia (doc. 19).

Tutte queste terapie hanno permesso un recupero soddisfacente

delle condizioni generali e quindi la dimissione dal paziente ed il conseguente

rientro al domicilio in tutta sicurezza.

Nel rapporto del 7 dicembre 2009 (doc. 20), la dr.ssa __________

dell'istituto __________ ha osservato che al momento del suo ingresso, il

paziente era in scarse condizioni generali, ipostenico, sofferente per dolori

lombari e non autosufficiente nelle normali attività della vita quotidiana, per

esempio nell'igiene personale, e necessitava quindi un ricondizionamento

generale.

Questo Tribunale osserva che è vero che il Servizio di Urologia

dell'Ospedale __________, alla dimissione del 25 novembre 2009 (doc. XVI/1), ha

invece indicato che il paziente era in buone condizioni generali. Va però

tenuto conto che durante il decorso peri-postoperatorio v'era stata

l'insorgenza di edemi agli arti inferiori, che sono stati stabilizzati grazie

all'assunzione di un farmaco ed all'introduzione di calze elastiche e poi il

paziente stava bene. Pertanto, paragonati con la situazione preesistente al momento

del ricovero per l'intervento di nefrectomia, i medici curanti potevano

considerare che lo stato di salute dell'interessato fosse buono.

Anche nel rapporto del 28 dicembre 2009 (doc. 19) i medici di __________

hanno osservato che le condizioni generali erano buone, ma quale indicazione

espressa del motivo del ricovero hanno specificato il proseguimento delle cure

dopo l'intervento chirurgico di nefrectomia, ritenuto che nel postoperatorio si

sono evidenziati edemi declivi trattati con torasemide. Inoltre, come già

evidenziato, l'assicurato era privo di forza negli arti ed appena ricoverato,

il 25 novembre 2009, ha mostrato una bradicardia sinusale asintomatica.

Stante la necessità di misure terapeutiche

considerate le condizioni di salute complessive dell'assicurato come pure la

sua età, secondo questo Tribunale, non si poteva certo evitare una presa a

carico stazionaria del paziente in una struttura adeguata quale

uno stabilimento ospedaliero. In particolare, come hanno osservato i

sanitari intervenuti, l'interessato necessitava di un periodo di

ricondizionamento generale e di sorveglianza medica in ambito ospedaliero prima

di potere rientrare in sicurezza al domicilio (doc. 20), dove peraltro vive(va)

solo, malgrado i suoi 88 anni.

La Cassa malati, sentito il suo medico di fiducia (doc. 4), ha invece

sostenuto che tutte le cure prestate al ricorrente all'Ospedale __________

potevano essere dispensate anche in una casa di cura, ambulatorialmente o,

addirittura, a domicilio.

A dire del dr. med. __________, il monitoraggio dell'insufficienza

renale, consistente in esami di laboratorio, può essere altresì eseguito

ambulatorialmente o in casa anziani. La rivalutazione del diabete può avvenire

giornalmente negli studi medici generalistici e nelle case anziani. Anche un

blocco AV di primo grado è così frequente in medicina ambulatoriale che il

paziente non viene ricoverato in ospedale ed il ricorrente aveva già

beneficiato di un periodo di 10 giorni di accertamenti e di osservazione, che

gli sono anche serviti per riprendersi dallo stato di prostrazione e debolezza.

D'avviso dello scrivente Tribunale, invece, le considerazioni del

medico fiduciario della Cassa malati CO 1 possono essere condivisibili solo se

prese a sé stanti, ma non se riferite al caso di specie.

Non va infatti dimenticato, come ha ricordato il primario del Servizio

di Urologia che ha operato l'insorgente, che l'intervento di nefrectomia

allargata in un paziente 88enne con polipatologie è da considerare di chirurgia

maggiore, motivo per cui la continuazione stazionaria delle cure in una

struttura ospedaliera era indicata (doc. XVI).

Anche le altre problematiche principali diagnosticate all'assicurato

(insufficienza renale cronica, cardiopatia ischemica, diabete mellito tipo 2 ed

aneurisma dell'aorta addominale infrarenale), per di più grande anziano, non

possono certo essere minimizzate e relegate ad essere curate in casa anziani,

sicuramente non attrezzata dal profilo medico e strumentale come un ospedale.

Nella risposta di causa la Cassa malati ha insistito sul fatto che

dal 5 al 14 dicembre 2009 non ci fosse la necessità di un'ospedalizzazione, ma

solo di cure mediche, che potevano essere dispensate ambulatorialmente e/o in

casa anziani. Infatti, dopo il 5 dicembre 2009 non sono più stati eseguiti

esami cardiaci, il valore della creatinina non ha subìto grandi variazioni nel

periodo tra il ricovero e la dimissione dal nosocomio __________ ed infine i

valori relativi al diabete sono risultati normali. Sia il controllo del diabete

sia il rafforzamento del tono muscolare, potevano altrettanto essere eseguiti

anche in un ambulatorio o al domicilio.

Riguardo queste affermazioni, il Tribunale rileva che, a posteriori,

è facile trarre le conclusioni della Cassa malati, ma a priori, ovvero quando

il ricorrente era degente, non era possibile conoscere gli sviluppi delle sue

polipatologie. Poteva infatti anche capitare che il suo stato di salute peggiorasse,

siccome non ancora stato pienamente ricondizionato dopo i primi dieci giorni di

degenza riconosciuti da CO 1.

Oltretutto, va evidenziato che il ricorrente era polimorbido, in

particolare era affetto da un'insufficienza renale cronica che doveva essere strettamente

monitorata a causa anche della sua nuova situazione di monorene, aveva il

diabete mellito di tipo 2 che ha richiesto una rivalutazione della terapia in

atto a causa dell'intervento di nefrectomia, all'ammissione a __________

presentava un'importante bradicardia che ha comportato degli accertamenti

diagnostici e, da ultimo, fattore non trascurabile, l'interessato era in età

molto avanzata.

In queste specifiche ed eccezionali circostanze, l'averlo tenuto

sotto controllo in una struttura acuta dal 5 al 14 dicembre 2009, oltre al

periodo - già riconosciuto dalla resistente - dal 25 novembre 2009 al 4

dicembre 2009, deve essere considerato, d'avviso di questo Tribunale, come una

misura appropriata dal profilo medico.

Come visto, scopo della riabilitazione è di ripristinare, con

l'ausilio di mezzi di ordine sanitario, funzioni perdute o di migliorare

funzioni ridotte. Occorre tuttavia che la cura della malattia sia, di per sé,

terminata e che debbano essere effettuate le forme di terapie necessarie per il

trattamento successivo della malattia. La riabilitazione conclude la vera e

propria cura della malattia e ha come scopo di eliminare totalmente o

parzialmente, tramite provvedimenti sanitari, i danni provocati dalla malattia

stessa o dalle cure o serve, nei casi di malattie croniche, a mantenere e

migliorare le rimanenti capacità funzionali.

Riassumendo, considerata la suesposta situazione medica va ritenuto,

secondo il principio della verosimiglianza preponderante

valido nelle assicurazioni sociali (DTF 129 V 56

consid. 2.4), che nel dicembre 2009 le

condizioni di salute dell'interessato erano tali che v'era

effettivamente la necessità medica di una riabilitazione stazionaria in una struttura ospedaliera acuta (anche) per il periodo

dal 5 al 14 dicembre 2009, essendo utile ed appropriata

per migliorare il suo stato di salute per potere così rientrare a casa in

sicurezza.

2.10

Stante

il quadro clinico complessivo, va inoltre concluso che il proseguimento della

degenza del ricorrente all'Ospedale di __________ debba essere preso a carico

dalla Cassa malati essendo un ricovero stazionario necessario anche

dal profilo sociale.

Come evidenziato ai considerandi 2.2 e 2.3,

infatti, secondo il TFA (DTF 126 V 326 consid. 2b), un'ospedalizzazione diventa necessaria anche quando essa si

giustifica dal profilo soggettivo: determinante non è soltanto il quadro

clinico, ma anche numerosi altri fattori riconducibili alla situazione

personale del malato (mancanza di cure a domicilio, particolarità sociali, ...).

Il diritto alle prestazioni ospedaliere deve essere riconosciuto non soltanto

quando la patologia dell'assicurato necessita un trattamento medico intensivo,

ma anche quando tale stato rende necessario un soggiorno in ambiente ospedaliero

(RAMI 1989 pag. 154).

Alla luce di quanto precede, questo Tribunale

giunge quindi alla conclusione che il ricovero stazionario dell'assicurato

in una struttura acuta si imponeva per qualche giorno ancora oltre il 5 dicembre

2009, per motivi d'ordine sociale, ritenuta l'età avanzata dell'insorgente (88

anni) e la condizione di persona sola al proprio domicilio che, se non fosse

stata oggetto di una specifica terapia di ricondizionamento generale che ha

permesso un soddisfacente recupero delle condizioni generali, non sarebbe stata

in grado di rientrare a casa in tutta sicurezza.

Tutto ben considerato, dunque, anche da questo profilo la Cassa

malati CO 1 deve assumersi i costi della degenza dal 5 al 14 dicembre 2009 conformemente

ai principi della LAMal.

2.11

Il ricorrente ha chiesto

l'assunzione di ulteriori prove (doc. I), quale l'allestimento di una perizia

medica sul suo stato di salute.

Questo TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, poiché la

causa ha potuto essere giudicata sulla base degli atti dell'incarto.

In particolare va rammentato, come già accennato nei precedenti

considerandi, che i pareri dei medici prodotti dalle parti e richiamati dal TCA

pendente causa permettono a questo Tribunale di statuire in merito alla

vertenza senza dover far capo ad una perizia che non potrebbe portare alcun elemento

di novità.

Conformemente alla costante giurisprudenza, se

gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice,

che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla

convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che

ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è

superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 20 aprile

2005.

nella causa Z., K 24/04; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid.

3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di

procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti, SVR 2001

IV no. 10 pag. 28 consid. 4b).

2.12

Da quanto precede discende che

la decisione impugnata deve essere annullata ed il ricorso accolto.

Di conseguenza, la Cassa malati CO 1 deve assumersi secondo la

LAMal i costi derivanti dalla degenza del ricorrente dal 5 al 14 dicembre 2009 all'Ospedale

__________ di __________. Ciò corrisponde al forfait giornaliero di Fr. 334.-

in reparto comune LAMal, dedotto però il riconoscimento di Fr. 82,50 al giorno a

titolo di soggiorno in casa di cura ammesso dalla Cassa (doc. XII).

Vincente in causa e patrocinato da un legale, il ricorrente ha

diritto all'attribuzione di indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione va annullata. Di conseguenza, la Cassa malati CO 1 deve

assumersi secondo la LAMal i costi derivanti dalla degenza stazionaria del

ricorrente all'Ospedale __________ di __________ dal 5 al 14 dicembre 2009 (Fr.

334.- al giorno), deducendo la quota di Fr. 82,50 al giorno già ammessa.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa malati verserà al ricorrente l'importo

di CHF 2'000.00 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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