Lexipedia

Decisione

36.2011.31

Sussidio 2011. Superamento dei limiti di reddito preclusivi del reddito dei genitori di uno studente. Diminuzione di quel reddito senza influenza causa superamento del nuovo reddito calcolato

9 settembre 2011Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti dell'art. 31 LCAMal.

Per

l'anno 2011, il Consiglio di Stato ha definito, con Decreto Esecutivo

del 9 ottobre 2010 (RL 6.4.6.1.6.) concernente le basi di calcolo per

l’applicazione delle riduzioni individuali di premio LAMal, il periodo fiscale

per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde alle

classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2008. L’Esecutivo ha

precisato che occorre tenere conto della quota media cantonale ponderata

fissata dallo stesso Decreto esecutivo ed ha rinviato per il resto ai parametri

di legge, facendo comunque riferimento all’art. 81 a LCAMal e non all’art. 81 b LCAMal voluto dal legislatore solo con la modifica della legge del scorso

13 dicembre 2010 scorso ed in vigore dall’inizio del corrente anno. Questa

Corte rileva qui come, senz’ombra di dubbio, il rinvio voluto con il DE 9

ottobre 2010 fa riferimento ai parametri fissati nel testo legale e quindi,

anche se successivamente modificati od introdotti, ai valori determinati dal

legislatore, compresi quelli dell’art. 81 b LCAMal.

Come

evidenziato nel giudizio di questo Tribunale del 16 giugno 2011 citato, come

pure nella decisione del 19 febbraio 2009, dal 1° gennaio 2008 è in vigore il

nuovo tenore del cpv. 2 dell’art. 29 secondo cui:

" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:

a) se

l'importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr.

600’000.-, o se l'importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.-;

b) persone

sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella

tassazione applicabile supera fr. 60’000.-;

c) persone sole intese quali «reddito di

riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali

registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.-;

d) famiglie:

se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr.

90’000.-. Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10’000.- cadauno; per i successivi di

fr. 5000.- cadauno.”

Anche l'art. 32 cpv. 2 LCAMal è stato modificato nella

stessa occasione.

4. L'amministrazione

fa quindi di principio capo ai dati fiscali indicati dall’esecutivo cantonale

fissato DE emesso annualmente. In casi specificatamente indicati dalla legge e

specificati dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati in dettaglio)

non ne può fare capo ma deve scostarsene per procedere ad un accertamento autonomo

del reddito per la sua successiva commutazione in reddito ipotetico a mano di

specifiche tabelle, ciò al fine di verificare se siano dati gli estremi per

concedere l’aiuto sociale. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha

riservato l'accertamento autonomo di tale reddito all'amministrazione (art. 17

cpv. 2 RLCAMal ed art. 36 RLCAMal) nei casi:

" a) delle

persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del

loro reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta

alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile

inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

L’esecutivo,

nel suo regolamento d’applicazione, ha determinato gli ulteriori casi riservati

dalla legge all’art. 31 RLCAMal, imponendo l’accertamento autonomo da parte

dell’amministrazione nei seguenti casi:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge o del partner registrato;

c) matrimonio,

divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento

dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione

applicabile;

d) persone

sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con

reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione

applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e) persone

domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione

fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo

fiscale determinante;

f) persone

al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la

disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g) persone

al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale;

d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione

definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione

temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento

professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,

rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili;

n) persone soggette all'obbligo

d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione

delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva

dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.".

o) diminuzione importante dei valori

di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato,

e giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In

questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di

sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento

dell'istanza."

Quest'ultima

ipotesi di accertamento d'ufficio da parte dell'amministrazione cantonale – in

vigore dal 1° gennaio 2008 – è la conseguenza diretta e necessaria dell'introduzione,

anch'essa con effetto al 1° gennaio 2008, dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal che sarà

esaminato più in dettaglio nel corso delle considerazioni che seguono.

5. In

concreto, per quanto desumibile dagli atti in maniera incontrovertibile (v.

doc. 1 e doc. VI in particolare) RI 1 è studente, dipende economicamente dai

genitori ancorchè svolga, in particolare d'estate, lavori temporanei (v. doc.

11).

Torna

quindi applicabile l'art. 32 cpv. 1 LCAMal. Correttamente la Cassa ha verificato

il realizzarsi dei presupposti di cui al cpv. 2 della medesima norma secondo

cui concretizzati negli art. 17, 18 e 19 Reg. LCAMal secondo cui:

" (…)

a) il richiedente, al momento

dell'istanza, deve avere un'età non inferiore a 35 anni e nel contempo condurre

un'esistenza autonoma (art. 18 Reg. LCAMal);

b) il richiedente, al momento

dell'istanza, deve dimostrare un'entrata lorda propria non inferiore al limite

massimo per persone sole ai sensi della Legge federale sulle PC AVS/AI, su base

mensile (art. 17 Reg. LCAMal);

c) deve trattarsi di casi particolari

e documentati per i quali, a giudizio dell'Istituto delle assicurazioni

sociali, la riduzione di premio può essere concessa facendo astrazione dal

reddito di riferimento (art. 19 Reg. LCAMal)."

Ora,

in concreto, l'ipotesi della lettera a) è manifestamente esclusa il

ricorrente è nato nel 1990. La situazione concreta non rientra neppure

nell'ipotesi della lettera c). La legge è chiara e deve essere applicata per

tutti nella medesima maniera. Eccezioni debbono essere ammesse con estrema prudenza

e non possono fare riferimento a limiti finanziari per pochi franchi non

superati. Si possono immaginare casi in cui tra obbligato al mantenimento e

persona in formazione siano pendenti azioni penali per reati commessi a carico

dell'uno ad opera dell'altro, si può pensare anche ad una partenza all'estero

con irreperibilità dell'obbligato al mantenimento, non certamente all'ipotesi

invocata dal qui ricorrente.

Per

quanto attiene l'ipotesi di cui alla lettera b) l'amministrazione ha

correttamente e compiutamente esposto i criteri alla base della norma ed ha

correttamente fatto riferimento alla prassi del Tribunale cantonale delle

assicurazioni.

In

sostanza il massimo determinato per le persone sole ai sensi della LPC è superiore

(CHF 1'587.50) agli introiti su base mensile conseguiti dal ricorrente e determinati

dall'amministrazione sulla scorta della documentazione prodotta da RI 1.

Se

ne deduce che occorre, come giustamente ha fatto l'Ufficio Prestazioni, fare

riferimento al reddito dei genitori del ricorrente.

Per

quanto desumibile dagli atti, infatti, i parametri dell'art. 16 Reg. LCAMal

riportato in esteso nella risposta di causa della Cassa sono adempiuti.

6. Il

ricorrente contesta la correttezza della tassazione 2008 dei genitori rilevando

come la stessa sia avvenuta d'ufficio e come, in realtà, il padre guadagni meno

di quanto ritenuto dal competente Ufficio di Tassazione.

Come

rammentato ancora nella STCA 14 luglio 2011 inc. 36.2011.32 "costante

prassi di questo TCA e come rammentato nelle decisioni STCA del 16 giugno 2011

36.2011.19, STCA 4 febbraio 2009, 36.2008.163; STCA del 10 settembre 2008,

36.2008.94 fra le ultime in ordine di tempo e STCA 2 giugno 1999, 36.1999.28;

29 marzo 2004 36.03.91 fra le prime: "per costante giurisprudenza di

codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione

è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione. E' possibile scostarsi

da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene

errori manifesti e debitamente comprovati. Va inoltre rammentato che, sempre

secondo la vigente giurisprudenza, l'assicurato deve innanzitutto difendere i

suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali."

Giustamente

l'amministrazione si è riferita alla tassazione 2008 dei signori __________ ed

ha considerato i redditi netti conseguiti di CHF 95'000.00.

7. Al fine di verificare il diritto al sussidio di RI 1 bisogna fare

riferimento all'art. 29 cpv. 2 LCAMal e verificare se

il reddito dei genitori consegnato nella tassazione 2008 superi l'importo

fissato in tale norma adottata il 19 dicembre 2007 dal Gran Consiglio sulla

scorta del Messaggio n. 5974 del 9 ottobre 2007 del Consiglio di Stato sul

Preventivo 2008, e del Rapporto del 4 dicembre 2007 della Commissione della gestione

e delle finanze sul Messaggio n. 5974. La modifica è entrata in vigore il 1

gennaio 2008 ed ha esplicato i suoi effetti già per i sussidi del 2008

(decisione 17 dicembre 2008 inc. 36.2008.134). La novella ha introdotto dei

limiti di reddito tali da escludere il diritto al sussidio per i beneficiari di

introiti significativi. L'art. 29 cpv. 2 è stato trascritto nella sua interezza

in coda al precedente punto 3. Questi limiti di reddito sono diversi per le

persone sole e per le famiglie e mutano ulteriormente in presenza o meno di figli.

In

Considerandi

un recente caso il Tribunale cantonale delle Assicurazioni è stato confrontato

con le contestazioni di un padre di 4 figli che protestava la mancata

considerazione, nella determinazione della cifra di preclusione del sussidio,

dei due figli più grandi e maggiorenni agli studi (e quindi a suo carico),

mentre i due figli più piccoli (minorenni) venivano considerati a norma

dell’art. 29 cpv. 2 litt. d LCAMal. In quella decisione, del 10 gennaio 2011

inc. 36.2010.109, questa Corte ha confermato la prassi dell’ammini-strazione

secondo cui “solo i figli con età inferiore ai 18 anni sono considerati

figli per la determinazione del concetto di famiglia voluto dalla LCAMal, ciò

ha incidenza nel diritto al sussidio per la diversità degli importi ritenuti

(art. 29 cpv. 1 e 81 a cpv. 1 LCAMal ammettendo unicamente i due figli

minorenni per la determinazione dell’importo di cui all’art. 29 cpv. 2 LCAMal.

Nella decisione 19 giugno 2011 citata questo Tribunale cantonale

delle Assicurazioni ha analizzato la questione a sapere se gli alimenti versati

da un padre separato (o divorziato) a figli conviventi con la madre dovesse

essere ritenuta per la determinazione del reddito preclusivo di cui all’art. 29

cpv. 2 LCAMal. Nel giudizio citato (pag. 12), che riprende su tali aspetti

altre sentenze di questo Tribunale, questa Corte così si è espressa a proposito

dell’art. 29 cpv. 2 litt. b LCAMal:

“… l’introduzione della

norma e la conseguente modifica legislativa con cui il legislatore ha

introdotto dei limiti di reddito preclusivi del diritto al sussidio ha quale

scopo quello di non concedere la riduzione del premio a coloro che dispongono

di sostanza o redditi elevati. Nel Messaggio n. 5974 il Consiglio di Stato ha evidenziato

che:

" … gli alimenti versati,

insieme alle spese di gestione e manutenzione degli immobili, agli interessi

passivi privati, ai figli a carico, ai figli agli studi ed alle spese

professionali, sono delle deduzioni fiscalmente ammesse che possono fare sì che

delle persone con redditi lordi elevati – rispettivamente detentori di sostanza

cospicua – possano rientrare nei parametri per l'ottenimento della riduzione

del premio LAMal. Per questo motivo, dedurre gli alimenti versati dal totale

dei redditi sarebbe in contrasto con lo spirito della modifica legislativa,

improntata all'equità, avendo riservato la riduzione di premio ai soli

assicurati di condizione economica modesta. A questa posizione va data piena

adesione. La ratio della norma adottata essendo proprio quella di volere

beneficare con l'aiuto sociale unicamente le persone con redditi e sostanza

modesta come imposto dal diritto federale dell'art. 65 LAMal.”

(si veda inoltre la

decisione 19 febbraio 2009 inc. 36.2008.129 cons. 2.5)

Proprio lo scopo del

limite introdotto dal legislatore non permette di seguire la tesi del

ricorrente. Il reddito, secondo il chiaro tenore della legge, va considerato al

netto degli oneri sociali così come esposto nella tassazione determinante nel

“Totale dei redditi” di cui al punto 9. della tassazione IC (…).

Nella decisione 10

gennaio 2011 inc. 36.2010.109 (si vedano in particolare le considerazioni a

pagina 19 e segg.), questa Corte aveva inoltre specificato come:

" … questo disposto

prevede che la riduzione di premio decade se, per le persone sole (lett. b), il

totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione

applicabile supera Fr. 60'000.-.

Stando alla lettera della norma il disposto appare essere

applicabile soltanto quando si ha la situazione classica, ossia quando

l'istante chiede la riduzione del premio LAMal sulla scorta della tassazione

applicabile. In tale evenienza, a differenza di quanto succedeva in precedenza,

dal 1° gennaio 2008 l'UAM deve subito verificare se il totale dei redditi netti

nella notifica di tassazione IC 2005 - se si tratta del sussidio per il 2008 -

è superiore al limite di Fr. 60'000.-. Nell'affermativa il richiedente non ha

diritto alla riduzione del premio, e ciò indipendentemente dal fatto che il suo

reddito imponibile sia inferiore al limite di reddito di Fr. 20'000.- per le

persone sole.

Come risulta dal Messaggio n. 5974 del 9 ottobre 2007 del

Consiglio di Stato, peraltro prodotto anche dal ricorrente (doc. H2),

l'obiettivo della modifica legislativa "è quello di evitare che persone

con redditi lordi elevati, oppure detentori di sostanza cospicua, possano rientrare

nei parametri per l'ottenimento della riduzione di premio LAMal in forza delle

deduzioni fiscalmente ammesse." (cfr. punto 9.1.1).

Questa motivazione, nonché l'art. 29 cpv. 2 LCAMal stesso,

discendono dall'art. 65 cpv. 1 LAMal, secondo cui i Cantoni accordano riduzioni

dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Di conseguenza, come

ha concluso l'Esecutivo cantonale, "questo particolare aiuto sociale non è

destinato a persone con redditi lordi o importi di sostanza rilevanti.".

In proposito, nel citato Messaggio (cfr. punto 9.1.2) si

afferma:

" In pratica sono

stabili parametri di sostanza lorda e di sostanza imponibile,

nonché di reddito netto [reddito lordo dedotti i contributi ordinari

AVS, AI, LPP, IPG, AD, AINF (dato desumibile alla cifra 9 della notifica di

tassazione)], al di là dei quali il diritto alla riduzione di premio decade di

principio."

L'esecutivo cantonale ha quindi ritenuto quattro specifici

casi di esclusione dall'aiuto sociale per reddito e sostanza significativi,

elementi facilmente reperibili ed immediatamente accertabili a mano della

tassazione di riferimento degli assicurati interessati.

La verifica dell'eventuale superamento dei limiti posti

dal nuovo art. 29 cpv. 2 LCAMal va fatta con i redditi rispettivamente la

sostanza registrati nella tassazione applicabile, ossia la notifica di

tassazione che ogni anno il Consiglio di Stato designa come base di riferimento

per il diritto alla riduzione dei premi LAMal.

… La questione si pone, ora, a sapere se la verifica del

superamento dei limiti fissati all'art. 29 cpv. 2 LCAMal debba avvenire anche

nel caso di determinazione autonoma del reddito da parte dell'amministrazione e

ciò prima della necessaria conversione a mano delle tabelle ovvero quando, come

nella fattispecie, l'assicurato ha segnalato di avere avuto una diminuzione dei

suoi redditi, ciò che impone un accertamento manuale degli stessi in virtù dell'art.

31.

RLCAMal.

La scrivente Corte evidenzia come nel Messaggio varato dal

Consiglio di Stato non vi sono indicazioni al proposito.

Nel Rapporto della Commissione della gestione e delle

finanze sul Messaggio n. 5974 del 9 ottobre 2007, al punto 3.5 intitolato

"Esclusione alla riduzione di premio LAMal", i commissari hanno

ribadito, confermandolo, lo scopo della norma e la volontà di imporre maggiore

equità nella concessione dei sussidi:

" Il Governo con

questa misura propone di eliminare dai beneficiari chi ha un reddito lordo alto

e che grazie a una serie di deduzioni raggiunge un imponibile che dà diritto al

sussidio. Secondo il Governo non si tratta di una misura che ha carattere

prettamente di risparmio finanziario, ma di una misura di improntata all'equità.

In effetti l'art. 65 LAMal prescrive che le riduzioni di premio devono essere

riservate in primo luogo ad "assicurati di condizione economica

modesta". Appare quindi giustificato che tra i beneficiari non debbano

figurare persone con redditi lordi o importi di sostanza importanti. Il

discorso invece va differenziato per i minorenni e i giovani adulti in

formazione per i quali la LAMal (art. 65 cpv. 1bis) prevede di concedere aiuti

anche in presenza di un "reddito medio". (…)"

Il legislativo non si è invece esplicitamente espresso circa l'applicazione

del nuovo principio ai casi previsti dall'art. 31 LCAMal e quindi in caso di

accertamento autonomo del reddito. La ratio della norma impone comunque la sua

applicazione, per analogia, nei casi come quello in discussione. Sarebbe

infatti scioccante che, dato il superamento dei limiti dell'art. 29 cpv. 2

LCAMal, e, parallelamente, data una diminuzione del reddito o della sostanza, o

il realizzarsi di altra ipotesi di cui all'art. 31 Reg LCAMal (citato per

esteso sub. 2.2.) un assicurato potesse sfuggire al limite oggettivo - si

ripete imposto per ragioni di equità, oltre che di risparmio - voluto dal

legislatore. Palesemente la volontà del Parlamento, così come correttamente

interpretata dall'amministrazione, era ed è quella di impedire la concessione

di sussidi a detentori di sostanza significativa ed a coloro che beneficiano di

redditi che superano i limiti, sia che gli stessi siano determinati in virtù

della tassazione di riferimento sia che siano calcolati dall'amministrazione

come imposto dall'art. 31 LCAMal.

Alla luce di quanto precede questo Tribunale ritiene che, a prescindere

dalla formulazione apparentemente restrittiva dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal, il

principio del limite oggettivo dei redditi (rispettivamente della sostanza) che

questo disposto enuncia debba essere applicato non soltanto ai casi in cui il

totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione

applicabile supera gli importi di Fr. 60'000.- (lett. b), rispettivamente di

Fr. 80'000.- (lett. c) o di Fr. 90'000.- (lett. d), ma esteso anche ai casi di

accertamento autonomo del reddito in assenza della tassazione applicabile.

Con questa soluzione si evita che una parte degli assicurati oggettivamente

esclusi dal diritto al sussidio possono farvi ricorso grazie a modifiche poco

significative di reddito e sostanza o a seguito di un cambiamento nello stato

civile. Con questa interpretazione ed applicazione della norma viene

salvaguardata la parità di trattamento tra gli assicurati oltre che, certo in

maniera non significativa, alleggerito il compito amministrativo dell'Ufficio

assicurazione malattia.

Una diversa soluzione, derivante dall'interpretazione letterale dell'art.

29.

cpv. 2 LCAMal, darebbe luogo, come indicato, ad una ingiustificata disparità

di trattamento tra gli assicurati il cui diritto alla riduzione del premio

LAMal è stabilito sulla base della tassazione applicabile (art. 30 LCAMal) e

gli assicurati per i quali la loro domanda viene decisa al di fuori della tassazione

applicabile mediante accertamento manuale dei redditi (art. 31 RLCAMal) che

presentassero valori di patrimonio o reddito elevati.

Stante quanto precede, è pertanto corretto che anche agli assicurati

il cui reddito viene accertato autonomamente venga applicato il nuovo art. 29

cpv. 2 LCAMal. La conclusione a cui è giunto l'Ufficio assicurazione malattia

va dunque tutelata.

(…) Il TCA evidenzia che il Consiglio di Stato, consapevole che l'adozione

del nuovo capoverso 2 dell'art. 29 LCAMal avrebbe comportato l'eliminazione

dalla cerchia dei beneficiari della riduzione del premio LAMal di diversi

assicurati che per contro fino ad allora vi rientravano, ha modificato l'art.

32.

cpv. 2 LCAMal inserendo una riserva nei confronti dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal,

e meglio della sua lettera c.

L'art. 29 cpv. 2 lett. c LCAMal si riferisce infatti alle persone sole

intese quale reddito di riferimento, ovvero a quella persona o famiglia da cui

dipendono per il loro sostentamento le persone sole con reddito imponibile

nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a

Fr. 6'000.- (art. 32 cpv. 1 LCAMal) che chiedono la riduzione del premio LAMal.

Si tratta delle persone sole la cui situazione economica funga da

"reddito di riferimento", ossia persone sole che di regola hanno a

carico studenti maggiorenni o persone in formazione. Per questi studenti la

riduzione di premio viene decisa non in base al reddito proprio, nullo, bensì a

quello della persona di riferimento. Per questa categoria di assicurati il

limite di reddito fiscale del nucleo "di riferimento" è di Fr.

50'000.- (art. 32 cpv. 2 LCAMal).

Ma l'art. 29 cpv. 2 lett. c LCAMal, tenendo conto dell'art. 65 cpv.

1bis LAMal secondo cui la

riduzione di premio per i "minorenni" ed i "giovani adulti in

formazione" deve riguardare non più solo le persone di condizione

economica modesta, ma anche i "redditi medi", ha elevato a Fr.

80'000.- il criterio d'esclusione delle persone sole intese come reddito di

riferimento, poiché con un

reddito netto di Fr. 60'000.- il rischio di non raggiungere il principio della

riduzione di premio estesa fino ai "redditi medi" avrebbe potuto

presentarsi.

Secondo l'esecutivo (cfr. punto 9.1.3), comunque, le persone sole che

hanno a carico figli maggiorenni agli studi corrispondono a poche situazioni.

L'incidenza finanziaria è minima, in quanto i casi sono numericamente ridotti.

Sotto il profilo dell'equità, una distinzione particolare per questa specifica

categoria di persone risponde in modo maggiormente appropriato ai criteri di

legge federale (art. 65 cpv. 1bis LAMal)."

8.

Alla

luce di quanto precede va pacificamente ammesso il superamento dei limiti di

reddito nella tassazione 2008, anche se emessa d'ufficio, siccome determinati

in CHF 95'000.00.

9.

Come

indicato nelle considerazioni di fatto RI 1 ha segnalato diminuzione del reddito

da parte dei genitori, invocando così, implicitamente, l'art. 31 LCAMal e

l'art. 31 Litt. m Reg. LCAMal.

La

cassa, sulla scorta della documentazione trasmessa, ha determinato il reddito

netto da ultimo conseguito da parte dei genitori del ricorrente in CHF

94'240.00 circa.

Occorre

qui verificare se tale calcolo è corretto. Agli atti è prodotta documentazione

da cui si desume l'attività della mamma presso uno studio professionale di __________

e salario annuo di CHF 55'969.00 (compresa la tredicesima) e del padre in

35'195.40 (12 mensilità). La Cassa ha considerato la tredicesima mensilità

versata al padre (CHF 3'076.65) che il ricorrente contesta essere pagata.

Sia

che la tredicesima del papà del ricorrente sia calcolata o meno si ha, in concreto,

diminuzione del reddito rispetto a quello ritenuto dal competente UT e rilevato

dalla tassazione 2008.

10.

Come

esposto nelle considerazioni del precedente punto 8 anche in tale ipotesi occorre

verificare se il nuovo reddito conseguito – prima della sua eventuale conversione

a mano delle apposite tabelle per la verifica del diritto al sussidio – superi

o meno i limiti fissati dall'art. 29 cpv. 2 LCAMal.

Ebbene

occorre ritenere i coniugi __________ quale famiglia senza figli – siccome

entrambe i figli maggiorenni – ed il limite deve quindi essere fissato in CHF

90'000.00. In concreto, con o senza tredicesima del padre del ricorrente, il

salario netto della mamma e quello netto del papà assommati superano il limite

per l'ottenimento dell'aiuto sociale.

Ne

consegue che il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese al ricorrente

e senza riconoscimento di ripetibili all'amministrazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster