36.2011.31
Sussidio 2011. Superamento dei limiti di reddito preclusivi del reddito dei genitori di uno studente. Diminuzione di quel reddito senza influenza causa superamento del nuovo reddito calcolato
9 settembre 2011Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2011.31
Data decisione, Autorità:
09.09.2011, TCA
Titolo:
Sussidio 2011. Superamento dei limiti di reddito preclusivi del reddito dei genitori di uno studente. Diminuzione di quel reddito senza influenza causa superamento del nuovo reddito calcolato
LIMITI
SUPERAMENTO DEL LIMITE DI REDDITO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 29 cpv. 1 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 32 LCAMAL
art. 81b LCAMAL
art. 31 let. m RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2011.31
IR/lb
Lugano
9 settembre 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 22 maggio 2011 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 12 aprile
2011 emanata da
Cassa cantonale di compensazione
Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, celibe, nato nel 1990, studente ed assicurato presso __________, ha chiesto,
il 18 ottobre 2010, di essere posto al beneficio della riduzione del premio
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie per il 2011 (doc.
1).
B. La
domanda è stata respinta con decisione 28 febbraio 2011 poiché i redditi registrati
nella tassazione della persona di riferimento – il papà __________ e la mamma __________
– superano i CHF 90'000.00 annui.
C. Con
articolato reclamo RI 1 ha contestato il provvedimento rilevando come la tassazione
2008 dei genitori sia stata emessa d'ufficio ed osservando come, nel 2011, la
mamma lavori a __________ con salario lordo di CHF 4'300.00 ed il padre a __________,
nei __________, con salario netto di poco inferiore ai CHF 3'000.00.
L'opponente
ha, di conseguenza, chiesto all'amministrazione di rivedere la decisione e di
concedere l'aiuto statale.
D. Mediante
decisione resa su reclamo il 12 aprile 2011 la CCC, Ufficio Prestazioni, ha
rigettato le argomentazioni dell'opponente e confermato il rifiuto considerando
il ricorrente studente. L'amministrazione ha fatto riferimento al reddito dei
genitori astretti al mantenimento ritenendo un reddito conseguito – e riportato
nella tassazione 2008 – superiore ai limiti. L'Ufficio Prestazioni, alla luce
delle argomentazioni dell'opponente, ha proceduto – richiamando l'art. 31
LCAMal e l'art. 31 Litt. m. Reg. LCAMal – a determinare i nuovi redditi
conseguiti dai genitori del qui ricorrente al fine di verificarne la
diminuzione.
A
mano della documentazione ottenuta tramite lo stesso opponente l'amministrazione
ha stabilito redditi globali per il 2011 per i genitori di RI 1 cifrati in CHF
94'241.00, somma inferiore a quella riportata nella tassazione 2008 ma superiore
ai limiti per la concessione dell'aiuto sociale.
E. Con
ricorso 22 maggio 2011 RI 1 contesta il provvedimento amministrativo facendo
riferimento alla sua attività lavorativa quale bagnino, per tempo determinato,
ed invocando il conseguimento di introiti inferiori ai limiti per il riconoscimento
dell'aiuto sociale.
In
uno con il ricorso RI 1 ha prodotto la decisione di tassazione 2010, emessa a
suo carico il 20 aprile 2011, da cui si desumono redditi per CHF 24'395.00 (IC)
ed un imponibile IC di CHF 22'300.00.
Dopo
concessione di proroga del termine per l'inoltro della risposta di causa la
Cassa, il 19 luglio 2011, ha preso posizione sul gravame con lungo, articolato
e puntuale scritto cui si farà riferimento in corso di motivazione ove
necessario. L'amministrazione ha, in particolare, rilevato come la decisione di
tassazione di RI 1 per il 2008 indica un imponibile nullo e totale dei redditi
nullo.
Siccome
l'assicurato è studente la Cassa ha fatto riferimento alla tassazione dei genitori
negando il sussidio per superamento dei limiti del reddito conseguito. Dopo
avere esaminato gli estremi dell'art. 32 cpv. 2 LCAMal l'amministrazione ne ha
negato l'applicabilità ritenendo, in conclusione, che
" (…)
le decisioni di merito riguardanti il sussidio nell'assicurazione malattie
debbano fondarsi sul reddito di riferimento come previsto all'art. 32 LCAMal e
come stabilito dalla giurisprudenza di questo TCA (…) Nel caso concreto
l'insorgente è studente, non ha ancora concluso la propria formazione ed i
genitori provvedono al suo sostentamento. Gli stessi hanno un obbligo nei
confronti del figlio che si trova ancora in fase formativa (…) si deve pertanto
far capo ai dati fiscali desunti dalla notifica di tassazione 2008 dei genitori."
(doc. V pag. 4-5)
con
rilievo di superamento dei limiti "nella cifra 9 della tassazione"
2008 dei genitori. Dopo avere accertato i redditi più recenti introitati dai
genitori del ricorrente in CHF 94'241.05, ed averli ritenuti inferiori a quelli
esposti nella decisione di tassazione 2008 (CHF 95'000.00) l'amministrazione ha
accertato il superamento del limite di CHF 90'000.00 preclusivo del diritto
all'aiuto sociale.
F. Al
ricorrente è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di
chiedere l'acquisizione di specifiche prove.
Con
scritto 21 luglio 2011 (doc. VII) RI 1 evidenzia il tecnicismo della risposta
di causa e contesta che il reddito riportato nella tassazione 2008 dei genitori
sia corretto.
Evidenziando
il reddito imponibile dei genitori (CHF 52'000.00) egli ritiene comunque di
avere diritto al sussidio.
RI
1 osserva poi di dovere essere considerato "come un cittadino
indipendente" con i relativi diritti. Egli indica poi che i genitori
debbano provvedere al mantenimento della sorella, studente, e come egli stesso
sia iscritto all'Università di __________. Evidenzia poi di potere rientrare
nei casi d'eccezione previsti dalla legge.
in
diritto
in
ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio
e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria
o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
2. Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione
della decisione emessa su opposizione, è ricevibile siccome sufficientemente
motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
nel
merito
3. Come
recentemente ancora ribadito da questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni
nella sua composizione completa (decisione 16 giugno 2011 in re S. incarto 36.2011.19 che riprende taluni concetti già espressi nella decisione 19
febbraio 2009 inc. 36.2008.129 relativa al medesimo ricorrente S.)
conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni
partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni
economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 cpv. 1
LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF
32'000.00 e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.00.
Questi importi sono stati aumentati, in vista dell’entrata in vigore del nuovo
diritto che regolerà la materia a partire dal 1 gennaio 2012, con l’adozione di
importi superiori. In particolare per il 2011 l’art. 81 b LCAMal prevede che
per la persona sola il limite venga aumentato a CHF 28'000.00, per le famiglie
a CHF 40'000.00 mentre, per quanto qui d’interesse, il reddito di riferimento
per le persone senza reddito e sostanza (art. 32 cpv. 2 LCAMal) è stato
sostanzialmente innalzato a CHF 60'000.00.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del
reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di
Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L'espressione
“di regola” tende a salvaguardare la possibilità per l'amministrazione
competente (Servizio prestazioni della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI
IPG ) di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti
Fatti
i presupposti dell'art. 31 LCAMal.
Per
l'anno 2011, il Consiglio di Stato ha definito, con Decreto Esecutivo
del 9 ottobre 2010 (RL 6.4.6.1.6.) concernente le basi di calcolo per
l’applicazione delle riduzioni individuali di premio LAMal, il periodo fiscale
per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde alle
classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2008. L’Esecutivo ha
precisato che occorre tenere conto della quota media cantonale ponderata
fissata dallo stesso Decreto esecutivo ed ha rinviato per il resto ai parametri
di legge, facendo comunque riferimento all’art. 81 a LCAMal e non all’art. 81 b LCAMal voluto dal legislatore solo con la modifica della legge del scorso
13 dicembre 2010 scorso ed in vigore dall’inizio del corrente anno. Questa
Corte rileva qui come, senz’ombra di dubbio, il rinvio voluto con il DE 9
ottobre 2010 fa riferimento ai parametri fissati nel testo legale e quindi,
anche se successivamente modificati od introdotti, ai valori determinati dal
legislatore, compresi quelli dell’art. 81 b LCAMal.
Come
evidenziato nel giudizio di questo Tribunale del 16 giugno 2011 citato, come
pure nella decisione del 19 febbraio 2009, dal 1° gennaio 2008 è in vigore il
nuovo tenore del cpv. 2 dell’art. 29 secondo cui:
" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se
l'importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr.
600’000.-, o se l'importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.-;
b) persone
sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella
tassazione applicabile supera fr. 60’000.-;
c) persone sole intese quali «reddito di
riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali
registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.-;
d) famiglie:
se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr.
90’000.-. Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10’000.- cadauno; per i successivi di
fr. 5000.- cadauno.”
Anche l'art. 32 cpv. 2 LCAMal è stato modificato nella
stessa occasione.
4. L'amministrazione
fa quindi di principio capo ai dati fiscali indicati dall’esecutivo cantonale
fissato DE emesso annualmente. In casi specificatamente indicati dalla legge e
specificati dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati in dettaglio)
non ne può fare capo ma deve scostarsene per procedere ad un accertamento autonomo
del reddito per la sua successiva commutazione in reddito ipotetico a mano di
specifiche tabelle, ciò al fine di verificare se siano dati gli estremi per
concedere l’aiuto sociale. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha
riservato l'accertamento autonomo di tale reddito all'amministrazione (art. 17
cpv. 2 RLCAMal ed art. 36 RLCAMal) nei casi:
" a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del
loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta
alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
L’esecutivo,
nel suo regolamento d’applicazione, ha determinato gli ulteriori casi riservati
dalla legge all’art. 31 RLCAMal, imponendo l’accertamento autonomo da parte
dell’amministrazione nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento
dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone
sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione
applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone
al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale;
d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili;
n) persone soggette all'obbligo
d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.".
o) diminuzione importante dei valori
di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato,
e giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In
questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di
sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento
dell'istanza."
Quest'ultima
ipotesi di accertamento d'ufficio da parte dell'amministrazione cantonale – in
vigore dal 1° gennaio 2008 – è la conseguenza diretta e necessaria dell'introduzione,
anch'essa con effetto al 1° gennaio 2008, dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal che sarà
esaminato più in dettaglio nel corso delle considerazioni che seguono.
5. In
concreto, per quanto desumibile dagli atti in maniera incontrovertibile (v.
doc. 1 e doc. VI in particolare) RI 1 è studente, dipende economicamente dai
genitori ancorchè svolga, in particolare d'estate, lavori temporanei (v. doc.
11).
Torna
quindi applicabile l'art. 32 cpv. 1 LCAMal. Correttamente la Cassa ha verificato
il realizzarsi dei presupposti di cui al cpv. 2 della medesima norma secondo
cui concretizzati negli art. 17, 18 e 19 Reg. LCAMal secondo cui:
" (…)
a) il richiedente, al momento
dell'istanza, deve avere un'età non inferiore a 35 anni e nel contempo condurre
un'esistenza autonoma (art. 18 Reg. LCAMal);
b) il richiedente, al momento
dell'istanza, deve dimostrare un'entrata lorda propria non inferiore al limite
massimo per persone sole ai sensi della Legge federale sulle PC AVS/AI, su base
mensile (art. 17 Reg. LCAMal);
c) deve trattarsi di casi particolari
e documentati per i quali, a giudizio dell'Istituto delle assicurazioni
sociali, la riduzione di premio può essere concessa facendo astrazione dal
reddito di riferimento (art. 19 Reg. LCAMal)."
Ora,
in concreto, l'ipotesi della lettera a) è manifestamente esclusa il
ricorrente è nato nel 1990. La situazione concreta non rientra neppure
nell'ipotesi della lettera c). La legge è chiara e deve essere applicata per
tutti nella medesima maniera. Eccezioni debbono essere ammesse con estrema prudenza
e non possono fare riferimento a limiti finanziari per pochi franchi non
superati. Si possono immaginare casi in cui tra obbligato al mantenimento e
persona in formazione siano pendenti azioni penali per reati commessi a carico
dell'uno ad opera dell'altro, si può pensare anche ad una partenza all'estero
con irreperibilità dell'obbligato al mantenimento, non certamente all'ipotesi
invocata dal qui ricorrente.
Per
quanto attiene l'ipotesi di cui alla lettera b) l'amministrazione ha
correttamente e compiutamente esposto i criteri alla base della norma ed ha
correttamente fatto riferimento alla prassi del Tribunale cantonale delle
assicurazioni.
In
sostanza il massimo determinato per le persone sole ai sensi della LPC è superiore
(CHF 1'587.50) agli introiti su base mensile conseguiti dal ricorrente e determinati
dall'amministrazione sulla scorta della documentazione prodotta da RI 1.
Se
ne deduce che occorre, come giustamente ha fatto l'Ufficio Prestazioni, fare
riferimento al reddito dei genitori del ricorrente.
Per
quanto desumibile dagli atti, infatti, i parametri dell'art. 16 Reg. LCAMal
riportato in esteso nella risposta di causa della Cassa sono adempiuti.
6. Il
ricorrente contesta la correttezza della tassazione 2008 dei genitori rilevando
come la stessa sia avvenuta d'ufficio e come, in realtà, il padre guadagni meno
di quanto ritenuto dal competente Ufficio di Tassazione.
Come
rammentato ancora nella STCA 14 luglio 2011 inc. 36.2011.32 "costante
prassi di questo TCA e come rammentato nelle decisioni STCA del 16 giugno 2011
36.2011.19, STCA 4 febbraio 2009, 36.2008.163; STCA del 10 settembre 2008,
36.2008.94 fra le ultime in ordine di tempo e STCA 2 giugno 1999, 36.1999.28;
29 marzo 2004 36.03.91 fra le prime: "per costante giurisprudenza di
codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione
è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione. E' possibile scostarsi
da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene
errori manifesti e debitamente comprovati. Va inoltre rammentato che, sempre
secondo la vigente giurisprudenza, l'assicurato deve innanzitutto difendere i
suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali."
Giustamente
l'amministrazione si è riferita alla tassazione 2008 dei signori __________ ed
ha considerato i redditi netti conseguiti di CHF 95'000.00.
7. Al fine di verificare il diritto al sussidio di RI 1 bisogna fare
riferimento all'art. 29 cpv. 2 LCAMal e verificare se
il reddito dei genitori consegnato nella tassazione 2008 superi l'importo
fissato in tale norma adottata il 19 dicembre 2007 dal Gran Consiglio sulla
scorta del Messaggio n. 5974 del 9 ottobre 2007 del Consiglio di Stato sul
Preventivo 2008, e del Rapporto del 4 dicembre 2007 della Commissione della gestione
e delle finanze sul Messaggio n. 5974. La modifica è entrata in vigore il 1
gennaio 2008 ed ha esplicato i suoi effetti già per i sussidi del 2008
(decisione 17 dicembre 2008 inc. 36.2008.134). La novella ha introdotto dei
limiti di reddito tali da escludere il diritto al sussidio per i beneficiari di
introiti significativi. L'art. 29 cpv. 2 è stato trascritto nella sua interezza
in coda al precedente punto 3. Questi limiti di reddito sono diversi per le
persone sole e per le famiglie e mutano ulteriormente in presenza o meno di figli.
In
Considerandi
un recente caso il Tribunale cantonale delle Assicurazioni è stato confrontato
con le contestazioni di un padre di 4 figli che protestava la mancata
considerazione, nella determinazione della cifra di preclusione del sussidio,
dei due figli più grandi e maggiorenni agli studi (e quindi a suo carico),
mentre i due figli più piccoli (minorenni) venivano considerati a norma
dell’art. 29 cpv. 2 litt. d LCAMal. In quella decisione, del 10 gennaio 2011
inc. 36.2010.109, questa Corte ha confermato la prassi dell’ammini-strazione
secondo cui “solo i figli con età inferiore ai 18 anni sono considerati
figli per la determinazione del concetto di famiglia voluto dalla LCAMal, ciò
ha incidenza nel diritto al sussidio per la diversità degli importi ritenuti
(art. 29 cpv. 1 e 81 a cpv. 1 LCAMal ammettendo unicamente i due figli
minorenni per la determinazione dell’importo di cui all’art. 29 cpv. 2 LCAMal.
Nella decisione 19 giugno 2011 citata questo Tribunale cantonale
delle Assicurazioni ha analizzato la questione a sapere se gli alimenti versati
da un padre separato (o divorziato) a figli conviventi con la madre dovesse
essere ritenuta per la determinazione del reddito preclusivo di cui all’art. 29
cpv. 2 LCAMal. Nel giudizio citato (pag. 12), che riprende su tali aspetti
altre sentenze di questo Tribunale, questa Corte così si è espressa a proposito
dell’art. 29 cpv. 2 litt. b LCAMal:
“… l’introduzione della
norma e la conseguente modifica legislativa con cui il legislatore ha
introdotto dei limiti di reddito preclusivi del diritto al sussidio ha quale
scopo quello di non concedere la riduzione del premio a coloro che dispongono
di sostanza o redditi elevati. Nel Messaggio n. 5974 il Consiglio di Stato ha evidenziato
che:
" … gli alimenti versati,
insieme alle spese di gestione e manutenzione degli immobili, agli interessi
passivi privati, ai figli a carico, ai figli agli studi ed alle spese
professionali, sono delle deduzioni fiscalmente ammesse che possono fare sì che
delle persone con redditi lordi elevati – rispettivamente detentori di sostanza
cospicua – possano rientrare nei parametri per l'ottenimento della riduzione
del premio LAMal. Per questo motivo, dedurre gli alimenti versati dal totale
dei redditi sarebbe in contrasto con lo spirito della modifica legislativa,
improntata all'equità, avendo riservato la riduzione di premio ai soli
assicurati di condizione economica modesta. A questa posizione va data piena
adesione. La ratio della norma adottata essendo proprio quella di volere
beneficare con l'aiuto sociale unicamente le persone con redditi e sostanza
modesta come imposto dal diritto federale dell'art. 65 LAMal.”
(si veda inoltre la
decisione 19 febbraio 2009 inc. 36.2008.129 cons. 2.5)
Proprio lo scopo del
limite introdotto dal legislatore non permette di seguire la tesi del
ricorrente. Il reddito, secondo il chiaro tenore della legge, va considerato al
netto degli oneri sociali così come esposto nella tassazione determinante nel
“Totale dei redditi” di cui al punto 9. della tassazione IC (…).
Nella decisione 10
gennaio 2011 inc. 36.2010.109 (si vedano in particolare le considerazioni a
pagina 19 e segg.), questa Corte aveva inoltre specificato come:
" … questo disposto
prevede che la riduzione di premio decade se, per le persone sole (lett. b), il
totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione
applicabile supera Fr. 60'000.-.
Stando alla lettera della norma il disposto appare essere
applicabile soltanto quando si ha la situazione classica, ossia quando
l'istante chiede la riduzione del premio LAMal sulla scorta della tassazione
applicabile. In tale evenienza, a differenza di quanto succedeva in precedenza,
dal 1° gennaio 2008 l'UAM deve subito verificare se il totale dei redditi netti
nella notifica di tassazione IC 2005 - se si tratta del sussidio per il 2008 -
è superiore al limite di Fr. 60'000.-. Nell'affermativa il richiedente non ha
diritto alla riduzione del premio, e ciò indipendentemente dal fatto che il suo
reddito imponibile sia inferiore al limite di reddito di Fr. 20'000.- per le
persone sole.
Come risulta dal Messaggio n. 5974 del 9 ottobre 2007 del
Consiglio di Stato, peraltro prodotto anche dal ricorrente (doc. H2),
l'obiettivo della modifica legislativa "è quello di evitare che persone
con redditi lordi elevati, oppure detentori di sostanza cospicua, possano rientrare
nei parametri per l'ottenimento della riduzione di premio LAMal in forza delle
deduzioni fiscalmente ammesse." (cfr. punto 9.1.1).
Questa motivazione, nonché l'art. 29 cpv. 2 LCAMal stesso,
discendono dall'art. 65 cpv. 1 LAMal, secondo cui i Cantoni accordano riduzioni
dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Di conseguenza, come
ha concluso l'Esecutivo cantonale, "questo particolare aiuto sociale non è
destinato a persone con redditi lordi o importi di sostanza rilevanti.".
In proposito, nel citato Messaggio (cfr. punto 9.1.2) si
afferma:
" In pratica sono
stabili parametri di sostanza lorda e di sostanza imponibile,
nonché di reddito netto [reddito lordo dedotti i contributi ordinari
AVS, AI, LPP, IPG, AD, AINF (dato desumibile alla cifra 9 della notifica di
tassazione)], al di là dei quali il diritto alla riduzione di premio decade di
principio."
L'esecutivo cantonale ha quindi ritenuto quattro specifici
casi di esclusione dall'aiuto sociale per reddito e sostanza significativi,
elementi facilmente reperibili ed immediatamente accertabili a mano della
tassazione di riferimento degli assicurati interessati.
La verifica dell'eventuale superamento dei limiti posti
dal nuovo art. 29 cpv. 2 LCAMal va fatta con i redditi rispettivamente la
sostanza registrati nella tassazione applicabile, ossia la notifica di
tassazione che ogni anno il Consiglio di Stato designa come base di riferimento
per il diritto alla riduzione dei premi LAMal.
… La questione si pone, ora, a sapere se la verifica del
superamento dei limiti fissati all'art. 29 cpv. 2 LCAMal debba avvenire anche
nel caso di determinazione autonoma del reddito da parte dell'amministrazione e
ciò prima della necessaria conversione a mano delle tabelle ovvero quando, come
nella fattispecie, l'assicurato ha segnalato di avere avuto una diminuzione dei
suoi redditi, ciò che impone un accertamento manuale degli stessi in virtù dell'art.
31.
RLCAMal.
La scrivente Corte evidenzia come nel Messaggio varato dal
Consiglio di Stato non vi sono indicazioni al proposito.
Nel Rapporto della Commissione della gestione e delle
finanze sul Messaggio n. 5974 del 9 ottobre 2007, al punto 3.5 intitolato
"Esclusione alla riduzione di premio LAMal", i commissari hanno
ribadito, confermandolo, lo scopo della norma e la volontà di imporre maggiore
equità nella concessione dei sussidi:
" Il Governo con
questa misura propone di eliminare dai beneficiari chi ha un reddito lordo alto
e che grazie a una serie di deduzioni raggiunge un imponibile che dà diritto al
sussidio. Secondo il Governo non si tratta di una misura che ha carattere
prettamente di risparmio finanziario, ma di una misura di improntata all'equità.
In effetti l'art. 65 LAMal prescrive che le riduzioni di premio devono essere
riservate in primo luogo ad "assicurati di condizione economica
modesta". Appare quindi giustificato che tra i beneficiari non debbano
figurare persone con redditi lordi o importi di sostanza importanti. Il
discorso invece va differenziato per i minorenni e i giovani adulti in
formazione per i quali la LAMal (art. 65 cpv. 1bis) prevede di concedere aiuti
anche in presenza di un "reddito medio". (…)"
Il legislativo non si è invece esplicitamente espresso circa l'applicazione
del nuovo principio ai casi previsti dall'art. 31 LCAMal e quindi in caso di
accertamento autonomo del reddito. La ratio della norma impone comunque la sua
applicazione, per analogia, nei casi come quello in discussione. Sarebbe
infatti scioccante che, dato il superamento dei limiti dell'art. 29 cpv. 2
LCAMal, e, parallelamente, data una diminuzione del reddito o della sostanza, o
il realizzarsi di altra ipotesi di cui all'art. 31 Reg LCAMal (citato per
esteso sub. 2.2.) un assicurato potesse sfuggire al limite oggettivo - si
ripete imposto per ragioni di equità, oltre che di risparmio - voluto dal
legislatore. Palesemente la volontà del Parlamento, così come correttamente
interpretata dall'amministrazione, era ed è quella di impedire la concessione
di sussidi a detentori di sostanza significativa ed a coloro che beneficiano di
redditi che superano i limiti, sia che gli stessi siano determinati in virtù
della tassazione di riferimento sia che siano calcolati dall'amministrazione
come imposto dall'art. 31 LCAMal.
Alla luce di quanto precede questo Tribunale ritiene che, a prescindere
dalla formulazione apparentemente restrittiva dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal, il
principio del limite oggettivo dei redditi (rispettivamente della sostanza) che
questo disposto enuncia debba essere applicato non soltanto ai casi in cui il
totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione
applicabile supera gli importi di Fr. 60'000.- (lett. b), rispettivamente di
Fr. 80'000.- (lett. c) o di Fr. 90'000.- (lett. d), ma esteso anche ai casi di
accertamento autonomo del reddito in assenza della tassazione applicabile.
Con questa soluzione si evita che una parte degli assicurati oggettivamente
esclusi dal diritto al sussidio possono farvi ricorso grazie a modifiche poco
significative di reddito e sostanza o a seguito di un cambiamento nello stato
civile. Con questa interpretazione ed applicazione della norma viene
salvaguardata la parità di trattamento tra gli assicurati oltre che, certo in
maniera non significativa, alleggerito il compito amministrativo dell'Ufficio
assicurazione malattia.
Una diversa soluzione, derivante dall'interpretazione letterale dell'art.
29.
cpv. 2 LCAMal, darebbe luogo, come indicato, ad una ingiustificata disparità
di trattamento tra gli assicurati il cui diritto alla riduzione del premio
LAMal è stabilito sulla base della tassazione applicabile (art. 30 LCAMal) e
gli assicurati per i quali la loro domanda viene decisa al di fuori della tassazione
applicabile mediante accertamento manuale dei redditi (art. 31 RLCAMal) che
presentassero valori di patrimonio o reddito elevati.
Stante quanto precede, è pertanto corretto che anche agli assicurati
il cui reddito viene accertato autonomamente venga applicato il nuovo art. 29
cpv. 2 LCAMal. La conclusione a cui è giunto l'Ufficio assicurazione malattia
va dunque tutelata.
(…) Il TCA evidenzia che il Consiglio di Stato, consapevole che l'adozione
del nuovo capoverso 2 dell'art. 29 LCAMal avrebbe comportato l'eliminazione
dalla cerchia dei beneficiari della riduzione del premio LAMal di diversi
assicurati che per contro fino ad allora vi rientravano, ha modificato l'art.
32.
cpv. 2 LCAMal inserendo una riserva nei confronti dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal,
e meglio della sua lettera c.
L'art. 29 cpv. 2 lett. c LCAMal si riferisce infatti alle persone sole
intese quale reddito di riferimento, ovvero a quella persona o famiglia da cui
dipendono per il loro sostentamento le persone sole con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
Fr. 6'000.- (art. 32 cpv. 1 LCAMal) che chiedono la riduzione del premio LAMal.
Si tratta delle persone sole la cui situazione economica funga da
"reddito di riferimento", ossia persone sole che di regola hanno a
carico studenti maggiorenni o persone in formazione. Per questi studenti la
riduzione di premio viene decisa non in base al reddito proprio, nullo, bensì a
quello della persona di riferimento. Per questa categoria di assicurati il
limite di reddito fiscale del nucleo "di riferimento" è di Fr.
50'000.- (art. 32 cpv. 2 LCAMal).
Ma l'art. 29 cpv. 2 lett. c LCAMal, tenendo conto dell'art. 65 cpv.
1bis LAMal secondo cui la
riduzione di premio per i "minorenni" ed i "giovani adulti in
formazione" deve riguardare non più solo le persone di condizione
economica modesta, ma anche i "redditi medi", ha elevato a Fr.
80'000.- il criterio d'esclusione delle persone sole intese come reddito di
riferimento, poiché con un
reddito netto di Fr. 60'000.- il rischio di non raggiungere il principio della
riduzione di premio estesa fino ai "redditi medi" avrebbe potuto
presentarsi.
Secondo l'esecutivo (cfr. punto 9.1.3), comunque, le persone sole che
hanno a carico figli maggiorenni agli studi corrispondono a poche situazioni.
L'incidenza finanziaria è minima, in quanto i casi sono numericamente ridotti.
Sotto il profilo dell'equità, una distinzione particolare per questa specifica
categoria di persone risponde in modo maggiormente appropriato ai criteri di
legge federale (art. 65 cpv. 1bis LAMal)."
8.
Alla
luce di quanto precede va pacificamente ammesso il superamento dei limiti di
reddito nella tassazione 2008, anche se emessa d'ufficio, siccome determinati
in CHF 95'000.00.
9.
Come
indicato nelle considerazioni di fatto RI 1 ha segnalato diminuzione del reddito
da parte dei genitori, invocando così, implicitamente, l'art. 31 LCAMal e
l'art. 31 Litt. m Reg. LCAMal.
La
cassa, sulla scorta della documentazione trasmessa, ha determinato il reddito
netto da ultimo conseguito da parte dei genitori del ricorrente in CHF
94'240.00 circa.
Occorre
qui verificare se tale calcolo è corretto. Agli atti è prodotta documentazione
da cui si desume l'attività della mamma presso uno studio professionale di __________
e salario annuo di CHF 55'969.00 (compresa la tredicesima) e del padre in
35'195.40 (12 mensilità). La Cassa ha considerato la tredicesima mensilità
versata al padre (CHF 3'076.65) che il ricorrente contesta essere pagata.
Sia
che la tredicesima del papà del ricorrente sia calcolata o meno si ha, in concreto,
diminuzione del reddito rispetto a quello ritenuto dal competente UT e rilevato
dalla tassazione 2008.
10.
Come
esposto nelle considerazioni del precedente punto 8 anche in tale ipotesi occorre
verificare se il nuovo reddito conseguito – prima della sua eventuale conversione
a mano delle apposite tabelle per la verifica del diritto al sussidio – superi
o meno i limiti fissati dall'art. 29 cpv. 2 LCAMal.
Ebbene
occorre ritenere i coniugi __________ quale famiglia senza figli – siccome
entrambe i figli maggiorenni – ed il limite deve quindi essere fissato in CHF
90'000.00. In concreto, con o senza tredicesima del padre del ricorrente, il
salario netto della mamma e quello netto del papà assommati superano il limite
per l'ottenimento dell'aiuto sociale.
Ne
consegue che il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese al ricorrente
e senza riconoscimento di ripetibili all'amministrazione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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