36.2011.33
Domanda sussidio 2011. Superamento limiti per la concessione. Riduzione del reddito non comprovata
26 settembre 2011Italiano15 min
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Numero d'incarto:
36.2011.33
Data decisione, Autorità:
26.09.2011, TCA
Titolo:
Domanda sussidio 2011. Superamento limiti per la concessione. Riduzione del reddito non comprovata
DIMINUZIONE DEL REDDITO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LAMAL
art. 29I LAMAL
art. 30 LAMAL
art. 31 LAMAL
art. 81a LAMAL
art. 81b LAMAL
art. 17II RLCAMAL
art. 31 RLCAMAL
art. 36 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2011.33
IR/sc
Lugano
26 settembre 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 30 maggio 2011 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 16 maggio
2011 emanata da
Cassa cantonale di compensazione
Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, 1977, domiciliato a __________, ha chiesto, l’8 ottobre 2010, la riduzione
del premio dell’assicurazione contro le malattie obbligatoria. Egli ha indicato
di essere celibe, senza figli a carico, salariato, titolare di un diploma
accademico rilasciato in ambito economico in __________ e come nessuno provveda
al suo sostentamento. A seguito di specifiche richieste dell’amministrazione
egli ha prodotto, il 21 febbraio 2011 (doc. 1), uno scritto in cui ha segnalato
un importante cambiamento nelle sue condizioni economiche allegando
documentazione attestante le sue entrate e le sue nuove condizioni economiche.
In particolare l’assicurato ha prodotto la tassazione del 2009, da cui emerge
un totale dei redditi superiore a CHF 47'000.00 annui ed assenza di sostanza
(mentre l’imponibile netto, accertato dopo reclamo, assomma a CHF 12'400.00),
diversi conteggi relativi a salari del 2010, da cui si desume un’entrata
mensile lorda di oltre CHF 4'615.00, documenti attestanti suoi debiti personali
e gli interessi passivi maturati sul debito nel 2010, la tassazione 2008 (da
cui emerge un imponibile IC di oltre 35'000.00), oltre alla polizza assicurativa
con __________ e copia dei titoli di studio conseguiti.
B. Il
31 marzo 2011 l’Ufficio prestazioni della Cassa Cantonale di Compensazione AVS
AI IPG ha negato il diritto all’aiuto sociale ritenuto il superamento dei
limiti stabiliti nella tassazione del 2008 per persone sole (CHF 28'000.00).
Avverso il provvedimento RI 1 è insorto mediante reclamo 8 aprile 2011,
producendo di nuovo parte della documentazione già prodotta, indicando la
necessità di accertare il reddito conseguito da ultimo e, quindi, il diritto al
sussidio al di fuori della tassazione 2008. In particolare egli ha invocato l’art. 31 RegLCAMal alla lettera m) concernente la riduzione del reddito ed o)
relativa alla diminuzione della sostanza (con invito a volere considerare la
sostanza dell’ultima tassazione emanata) e chiesto che il suo diritto al
sussidio fosse determinato in base ai dati ritenuti nella tassazione 2009, ben
inferiori ai limiti per l’ottenimento dell’aiuto sociale. Evidenziando il peso
dei debiti contratti il reclamante ha indicato difficoltà per arrivare a fine
mese con le entrate non confacenti alla sua formazione.
C. La
Cassa ha proceduto (doc. 4 e 5) all’accertamento del reddito dell’assicurato al
di fuori della tassazione di riferimento considerando il salario lordo
dimostrato dall’assicurato, ritenendo gli interessi passivi comprovati per giungere
ad un reddito che, commutato a mano delle apposite tabelle, non permette
l’attribuzione dell’aiuto sociale, ciò che l’amministrazione cantonale ha confermato
nella decisione resa su reclamo il 16 maggio 2011 (doc. 6).
D. Con
scritto del 30 maggio 2011 (doc. I) RI 1 si è aggravato al Tribunale cantonale
delle Assicurazioni con ricorso in cui ribadisce le sue tesi (riduzione del
reddito e richiesta che il suo diritto al sussidio venga deciso sulla base
dell’ultima tassazione emanata, ossia il 2009). La Cassa Cantonale di Compensazione
AVS AI IPG si è opposta all’accoglimento del gravame dopo avere ottenuto
proroga per l’inoltro della sua presa di posizione e dopo avere svolto
ulteriori accertamenti cui sarà cenno in corso di motivazione. Sostanzialmente
l’amministrazione ha chiesto al signor RI 1 di produrre i più recenti conteggi
di stipendio e le più recenti attestazioni bancarie, ciò che è stato fatto
(doc. 7 e 9). Prima ancora dell’inoltro della risposta di causa, il 14 giugno
2011, il ricorrente ha prodotto copia di uno scritto (in inglese) del datore di
lavoro con cui – in via formale – notifica la sua decisione di porre termine al
rapporto di collaborazione (concluso il 13 marzo 2008) con effetto al 31 agosto
2011 e con parallela ed immediata rinuncia a beneficiare delle prestazioni del
lavoratore (doc. B).
Con
lungo e dettagliato scritto del 16 agosto 2011 l’amministra-zione ha proposto
la reiezione dell’impugnativa. Dopo avere ricostruito gli eventi e rammentato
il superamento dei limiti della tassazione di riferimento del 2008 la Cassa ha
evidenziato come non sia possibile, per legge e costante prassi di questo TCA,
far capo a tassazioni emesse per periodi differenti da quello ritenuto
dall’annuale decreto del Consiglio di Stato, rilevando come sia necessario
l’accertamento autonomo del reddito con successiva conversione dello stesso a
mano delle tabelle. L’amministrazione ha quindi eseguito le necessarie
verifiche ed i calcoli per giungere alla conclusione che non si può parlare in
concreto di una diminuzione del reddito da ultimo conseguito (salario annuale,
comprensivo della tredicesima, da ultimo conseguito pari a CHF 52'982.70)
rispetto a quello del periodo 2008 (pari a CHF 48'744) con conseguente
esclusione dell’applicazione dell’art. 31 litt. m RegLCAMal. Comunque anche
ritenendo la necessità di operare l’accertamento del reddito in maniera
autonoma la CCC rileva il superamento dei limiti. Con riferimento alla perdita
del posto di lavoro con effetto al 31 agosto 2011 l’Ufficio prestazioni richiama
la possibilità di domandare la revisione della sua pratica a norma dell’art. 13
Reg.LCAMal una volta in possesso dei necessari documenti.
E. Al
ricorrente è stata offerta la possibilità di chiedere l’assunzione di nuove
prove e di esprimersi ulteriormente. In data 24 agosto 2011 è pervenuto scritto
del ricorrente di rinuncia ad ulteriormente esprimersi ed alla richiesta di assunzione
di prove. Il giudice delegato ha indetto un’udienza di discussione il 22
settembre 2011 nel corso della quale il ricorrente ha specificato di non avere
ancora trovato una nuova occupazione a seguito dell’interruzione del rapporto
di lavoro con il precedente datore di lavoro, di avere domandato prestazioni
LADI che non sono però al momento ancora state calcolate con precisione. Il
rappresentante dell’amministrazione ha specificato, alla luce della situazione
concreta del ricorrente, quali i limiti delle indennità che permetterebbero al
ricorrente di beneficiare del sussidio, comunque minimo, a partire da
settembre. Le parti hanno convenuto che tali nuovi elementi saranno oggetto, dopo
l’accertamento e le verifiche necessarie che saranno svolte, di nuova
valutazione dell’amministrazione e di nuova decisione semmai impugnabile.
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003).
2. Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione
della decisione emessa su opposizione, è ricevibile siccome sufficientemente
motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
nel
merito
3. Come
recentemente ancora ribadito da questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni
nella sua composizione completa (decisione 16 giugno 2011 in re S. incarto 36.2011.19 che riprende taluni concetti già espressi nella decisione 19
febbraio 2009 inc. 36.2008.129 relativa al medesimo ricorrente S.)
conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni
partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni
economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 cpv. 1
LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF
32'000.00 e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.00.
Questi importi sono stati aumentati, in vista dell’entrata in vigore del nuovo
diritto che regolerà la materia a partire dal 1 gennaio 2012, con l’adozione di
importi superiori. In particolare per il 2011 l’art. 81 b LCAMal prevede che
per la persona sola il limite venga aumentato a CHF 28'000.00, per le famiglie
a CHF 40'000.00 mentre, per quanto qui d’interesse, il reddito di riferimento
per le persone senza reddito e sostanza (art. 32 cpv. 2 LCAMal) è stato
sostanzialmente innalzato a CHF 60'000.00.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del
reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di
Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L'espressione
“di regola” tende a salvaguardare la possibilità per l'amministrazione
competente (Servizio prestazioni della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI
IPG ) di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti
Fatti
i presupposti dell'art. 31 LCAMal.
Per
l'anno 2011, il Consiglio di Stato ha definito, con Decreto Esecutivo
del 9 ottobre 2010 (RL 6.4.6.1.6.) concernente le basi di calcolo per
l’applicazione delle riduzioni individuali di premio LAMal, il periodo fiscale
per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde alle
classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2008. L’Esecutivo ha
precisato che occorre tenere conto della quota media cantonale ponderata
fissata dallo stesso Decreto esecutivo ed ha rinviato per il resto ai parametri
di legge, facendo comunque riferimento all’art. 81 a LCAMal e non all’art. 81 b LCAMal voluto dal legislatore solo con la modifica della legge del scorso
13 dicembre 2010 scorso ed in vigore dall’inizio del corrente anno. Questa
Corte rileva qui come, senz’ombra di dubbio, il rinvio voluto con il DE 9
ottobre 2010 fa riferimento ai parametri fissati nel testo legale e quindi,
anche se successivamente modificati od introdotti, ai valori determinati dal
legislatore, compresi quelli dell’art. 81 b LCAMal.
Come
evidenziato nel giudizio di questo Tribunale del 16 giugno 2011 citato, come
pure nella decisione del 19 febbraio 2009, dal 1° gennaio 2008 è in vigore il
nuovo tenore del cpv. 2 dell’art. 29 secondo cui:
"
La riduzione di premio
decade nei seguenti casi:
a) se
l'importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr.
600’000.-, o se l'importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.-;
b) persone
sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella
tassazione applicabile supera fr. 60’000.-;
c) persone sole intese quali «reddito di
riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali
registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.-;
d) famiglie:
se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr.
90’000.-. Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10’000.- cadauno; per i successivi di
fr. 5000.- cadauno.”
Anche l'art. 32 cpv. 2 LCAMal è stato modificato nella
stessa occasione.
4. L'amministrazione
fa quindi di principio capo ai dati fiscali indicati dall’esecutivo cantonale
fissato DE emesso annualmente. In casi specificatamente indicati dalla legge e
specificati dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati in dettaglio)
non ne può fare capo ma deve scostarsene per procedere ad un accertamento autonomo
del reddito per la sua successiva commutazione in reddito ipotetico a mano di
specifiche tabelle, ciò al fine di verificare se siano dati gli estremi per
concedere l’aiuto sociale. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha
riservato l'accertamento autonomo di tale reddito all'amministrazione (art. 17
cpv. 2 RLCAMal ed art. 36 RLCAMal) nei casi:
" a) delle persone
soggette all'imposta cantonale solo per una parte del
loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta
alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
L’esecutivo,
nel suo regolamento d’applicazione, ha determinato gli ulteriori casi riservati
dalla legge all’art. 31 RLCAMal, imponendo l’accertamento autonomo da parte
dell’amministrazione nei seguenti casi:
"
a) persone soggette
all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento
Considerandi
dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone
sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione
applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone
al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale;
d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili;
n) persone soggette all'obbligo
d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.".
o) diminuzione importante dei valori
di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato,
e giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In
questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di
sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento
dell'istanza."
Quest'ultima
ipotesi di accertamento d'ufficio da parte dell'amministrazione cantonale – in
vigore dal 1° gennaio 2008 – è la conseguenza diretta e necessaria dell'introduzione,
anch'essa con effetto al 1° gennaio 2008, dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal che sarà
esaminato più in dettaglio nel corso delle considerazioni che seguono.
5.
In
concreto al ricorrente è stata correttamente negata la riduzione dei premi
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie poiché la sua
tassazione IC 2008 fissa un reddito imponibile superiore ai limiti sopra
ricordati.
6.
RI
1.
evidenzia che il suo reddito sarebbe diminuito ed occorrerebbe far capo alla
tassazione 2009. A giusta ragione l’amministrazione ha ricordato nella sua
presa di posizione la costante prassi di questo Tribunale, fondata sul testo di
legge, secondo cui in caso di assenza della tassazione di riferimento non può
essere usata altra decisione di tassazione emessa dall’amministrazione fiscale,
sia riferita a periodo antecedente a quello di riferimento, che a periodo
successivo. In altri termini in assenza della possibilità di far capo alla
tassazione determinata dal Consiglio di Stato nell’annuale decreto riferito
alla riduzione del premio l’amministrazione deve provvedere all’accertamento
d’ufficio del reddito da ultimo conseguito per la sua successiva conversione in
ipotetico reddito imponibile e ciò a mano di tabelle espressamente allestite
dall’amministrazione fiscale.
7.
Nel
caso concreto a ragione la Cassa evidenzia come non vi sia stata una diminuzione
del reddito al momento della sua decisione su reclamo – che costituisce in
genere il momento topico cui il giudice deve fare riferimento per le sue
valutazioni – siccome il raffronto tra i redditi conseguiti (almeno sino al 31
agosto 2011) è superiore rispetto a quello riportato nella decisione di tassazione
2008.
Quand’anche si volesse ritenere una diminuzione del reddito, pur
considerando gli interessi passivi in discussione, il reddito conseguito
dall’assicurato (e rettamente calcolato dalla cassa come risulta dagli atti
noti), convertito, non permette di ammettere la richiesta di aiuto.
8.
Successivamente
alla fine del rapporto di lavoro con __________, succursale di __________, RI 1
ha domandato prestazioni dell’assicurazione disoccupazione come indicato in
sede d’udienza. Gli importi cui il ricorrente ha diritto non sono ancora stati
fissati dalla competente Cassa disoccupazione. In sede d’udienza il ricorrente
si è impegnato a trasmettere all’Ufficio prestazioni, ai fini della valutazione
del diritto al sussidio, i conteggi di indennità a fronte dei quali la Cassa
Cantonale di Compensazione AVS AI IPG emanerà una nuova decisione con effetto a
partire dal 1 settembre 2011.
Alla
luce di quanto precede non sono dati gli estremi per la riduzione del premio
come postulato dal ricorrente. Il ricorso va conseguentemente respinto senza
carico di tassa di giustizia e spese e senza attribuzione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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