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Decisione

36.2011.33

Domanda sussidio 2011. Superamento limiti per la concessione. Riduzione del reddito non comprovata

26 settembre 2011Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti dell'art. 31 LCAMal.

Per

l'anno 2011, il Consiglio di Stato ha definito, con Decreto Esecutivo

del 9 ottobre 2010 (RL 6.4.6.1.6.) concernente le basi di calcolo per

l’applicazione delle riduzioni individuali di premio LAMal, il periodo fiscale

per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde alle

classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2008. L’Esecutivo ha

precisato che occorre tenere conto della quota media cantonale ponderata

fissata dallo stesso Decreto esecutivo ed ha rinviato per il resto ai parametri

di legge, facendo comunque riferimento all’art. 81 a LCAMal e non all’art. 81 b LCAMal voluto dal legislatore solo con la modifica della legge del scorso

13 dicembre 2010 scorso ed in vigore dall’inizio del corrente anno. Questa

Corte rileva qui come, senz’ombra di dubbio, il rinvio voluto con il DE 9

ottobre 2010 fa riferimento ai parametri fissati nel testo legale e quindi,

anche se successivamente modificati od introdotti, ai valori determinati dal

legislatore, compresi quelli dell’art. 81 b LCAMal.

Come

evidenziato nel giudizio di questo Tribunale del 16 giugno 2011 citato, come

pure nella decisione del 19 febbraio 2009, dal 1° gennaio 2008 è in vigore il

nuovo tenore del cpv. 2 dell’art. 29 secondo cui:

"

La riduzione di premio

decade nei seguenti casi:

a) se

l'importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr.

600’000.-, o se l'importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.-;

b) persone

sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella

tassazione applicabile supera fr. 60’000.-;

c) persone sole intese quali «reddito di

riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali

registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.-;

d) famiglie:

se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr.

90’000.-. Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10’000.- cadauno; per i successivi di

fr. 5000.- cadauno.”

Anche l'art. 32 cpv. 2 LCAMal è stato modificato nella

stessa occasione.

4. L'amministrazione

fa quindi di principio capo ai dati fiscali indicati dall’esecutivo cantonale

fissato DE emesso annualmente. In casi specificatamente indicati dalla legge e

specificati dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati in dettaglio)

non ne può fare capo ma deve scostarsene per procedere ad un accertamento autonomo

del reddito per la sua successiva commutazione in reddito ipotetico a mano di

specifiche tabelle, ciò al fine di verificare se siano dati gli estremi per

concedere l’aiuto sociale. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha

riservato l'accertamento autonomo di tale reddito all'amministrazione (art. 17

cpv. 2 RLCAMal ed art. 36 RLCAMal) nei casi:

" a) delle persone

soggette all'imposta cantonale solo per una parte del

loro reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta

alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile

inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

L’esecutivo,

nel suo regolamento d’applicazione, ha determinato gli ulteriori casi riservati

dalla legge all’art. 31 RLCAMal, imponendo l’accertamento autonomo da parte

dell’amministrazione nei seguenti casi:

"

a) persone soggette

all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge o del partner registrato;

c) matrimonio,

divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento

Considerandi

dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione

applicabile;

d) persone

sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con

reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione

applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e) persone

domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione

fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo

fiscale determinante;

f) persone

al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la

disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g) persone

al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale;

d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione

definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione

temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento

professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,

rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili;

n) persone soggette all'obbligo

d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione

delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva

dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.".

o) diminuzione importante dei valori

di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato,

e giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In

questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di

sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento

dell'istanza."

Quest'ultima

ipotesi di accertamento d'ufficio da parte dell'amministrazione cantonale – in

vigore dal 1° gennaio 2008 – è la conseguenza diretta e necessaria dell'introduzione,

anch'essa con effetto al 1° gennaio 2008, dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal che sarà

esaminato più in dettaglio nel corso delle considerazioni che seguono.

5.

In

concreto al ricorrente è stata correttamente negata la riduzione dei premi

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie poiché la sua

tassazione IC 2008 fissa un reddito imponibile superiore ai limiti sopra

ricordati.

6.

RI

1.

evidenzia che il suo reddito sarebbe diminuito ed occorrerebbe far capo alla

tassazione 2009. A giusta ragione l’amministrazione ha ricordato nella sua

presa di posizione la costante prassi di questo Tribunale, fondata sul testo di

legge, secondo cui in caso di assenza della tassazione di riferimento non può

essere usata altra decisione di tassazione emessa dall’amministrazione fiscale,

sia riferita a periodo antecedente a quello di riferimento, che a periodo

successivo. In altri termini in assenza della possibilità di far capo alla

tassazione determinata dal Consiglio di Stato nell’annuale decreto riferito

alla riduzione del premio l’amministrazione deve provvedere all’accertamento

d’ufficio del reddito da ultimo conseguito per la sua successiva conversione in

ipotetico reddito imponibile e ciò a mano di tabelle espressamente allestite

dall’amministrazione fiscale.

7.

Nel

caso concreto a ragione la Cassa evidenzia come non vi sia stata una diminuzione

del reddito al momento della sua decisione su reclamo – che costituisce in

genere il momento topico cui il giudice deve fare riferimento per le sue

valutazioni – siccome il raffronto tra i redditi conseguiti (almeno sino al 31

agosto 2011) è superiore rispetto a quello riportato nella decisione di tassazione

2008.

Quand’anche si volesse ritenere una diminuzione del reddito, pur

considerando gli interessi passivi in discussione, il reddito conseguito

dall’assicurato (e rettamente calcolato dalla cassa come risulta dagli atti

noti), convertito, non permette di ammettere la richiesta di aiuto.

8.

Successivamente

alla fine del rapporto di lavoro con __________, succursale di __________, RI 1

ha domandato prestazioni dell’assicurazione disoccupazione come indicato in

sede d’udienza. Gli importi cui il ricorrente ha diritto non sono ancora stati

fissati dalla competente Cassa disoccupazione. In sede d’udienza il ricorrente

si è impegnato a trasmettere all’Ufficio prestazioni, ai fini della valutazione

del diritto al sussidio, i conteggi di indennità a fronte dei quali la Cassa

Cantonale di Compensazione AVS AI IPG emanerà una nuova decisione con effetto a

partire dal 1 settembre 2011.

Alla

luce di quanto precede non sono dati gli estremi per la riduzione del premio

come postulato dal ricorrente. Il ricorso va conseguentemente respinto senza

carico di tassa di giustizia e spese e senza attribuzione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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