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Decisione

36.2011.39

Domanda di revisione. Respinta in assenza di presupposti

6 settembre 2011Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

27 giugno 2011 (I), RI 1 ha segnalato quanto segue:

" (…) la sua amministrazione era già in possesso dei

documenti necessari per emettere una sentenza obiettiva … ho dato per scontato

che avrebbe utilizzato documenti già in suo possesso. Penso che il tribunale

avrebbe dovuto esplicitare in modo chiaro ed inequivocabile, nel caso

contrario, la necessità di produrre un'altra volta documenti già presentati,

per lo stesso oggetto sottopostole. Cosa evidentemente non avvenuta.

-1- Nell'istanza presentatale per la prima volta, consegnatale a mano,

04.07.08, le indicazioni vi sono tutte, la prego di rileggerlo in funzione

della fatturazione da prendere in considerazione.

-2- La CO 1, cfr. p4 della raccomandata inviata al TCA il 20.08.08,

ammette di avere continuato ad inviare le polizze assicurative all'indirizzo di

__________ anche dopo il 1.01.07 e questo fino al 28.08.07, von franchigia

300.--. -3- Il calcolo degli interessi del 13.12.10, di cui aveva già copia

richiede un premio di 414.-- meno 80.-- fr. Di sussidio cantonale = 334 fr. Dal

1.07.06 al 1.09.06 su base ginevrina e un premio di 350 fr. senza sussidio, in

seguito su base ticinese, in aperta contraddizione con quanto al pt. 1.

-4- Il primo precetto esecutivo n. 1252303, data 10.10.2007, si rifà

già ad una situazione corretta a posteriori, in contraddizione con il pt. 1, vi

è un cambiamento nel montante del premio richiesto come evidenziato dal calcolo

degli interessi presentato dalla CO 1 il 13.12.10, dal 1.07.06 al 1.09.06 e dal

1.10.06 al 31.12.06, montante che coincide più o meno con il montante richiesto

dal precetto.

4- Il verbale d'udienza contiene che tutte le informazioni necessarie

per permettere alla CO 1 di correggere la propria fatturazione.

La CO 1 quindi: 1- nega l'esistenza della mia raccomandata, dopo avere

ricevuto conferma scritto dell'invio e della ricezione di quest'ultima da parte

del servizio clienti __________- mi richiede degli interessi artificialmente

gonfiati che vengono corretti al ribasso grazie alla mia segnalazione al

Tribunale 3- la CO 1 produce documenti falsi, il calcolo degli interessi del

13.12.10, a suo beneficio con il benestare apparentemente implicito del

Tribunale, grazie alla mia istanza, presentata al Tribunale, al verbale di

udienza dove può ottenere tutte le informazioni necessarie per produrre il

calcolo degli interessi del 13.12.10. Tutto ciò è in palese contraddizione con

le regole più elementari del diritto.

Le chiedo di rivedere sig. Giudice la sua decisione, per i motivi sovraelencati,

e prendere finalmente atto, che gli interessi, e le spese di precetto esecutivo

non sono dovuti." (Doc. I)

· che, alla

luce del predetto atto il giudice delegato ha segnalato – con scritto 28 giugno

2011 (II) – come tutte le procedure incoate fossero state evase con dichiaratoria

di irricevibilità dei due ricorsi al TF presentati. Dopo alcune spiegazioni,

nello scritto doc. II, è stato comunicato all'assicurato che:

" (…)

Nel suo esposto 27 giugno 2011 Lei chiede di “rivedere … la … decisione

per i motivi sopraelencati, e prendere finalmente atto, che gli interessi, e le

spese di precetto esecutivo non sono dovuti”. Su questi aspetti questa Corte,

con giudizio a tre giudici, si è espressa come a Lei noto ammettendo invece il

versamento di spese ed interessi (veda punto 2.11 della decisione 9 dicembre

2010 pag. 24). In sostanza quindi Lei chiede la revisione della sentenza 9

dicembre 2010 per quanto comprensibile dal suo scritto. A fondamento della sua

richiesta pone elementi che deduce dall’incarto indicando in particolare come:

“… la sua amministrazione era già in possesso dei documenti per emettere una

sentenza obiettiva … ho dato per scontato che avrebbe utilizzato documenti già

in suo possesso … nella istanza presentatale … vi sono tutte … “ (le documentazioni).

Lei richiama la risposta di causa della CO 1, ritiene errata la determinazione

del premio da parte del Tribunale cantonale, fa riferimento al PE del 10 ottobre

2007, e richiama il verbale d’udienza."

· che a RI 1 sono poi stati spiegati i

termini dell'art. 61 cpv. 1 litt. I LPGA alla luce della giurisprudenza del TF

e cantonale e, sempre nello scritto 28 giugno 2011, sono state poste le

seguenti domande:

"

(…)

In concreto con il suo scritto, che viene registrato quale nuovo incarto

(istanza di revisione), lei richiama unicamente l’incarto 36.2009.187 di cui

apparentemente chiede la revisione. Alla luce della natura del suo esposto

comunque, viste le norme della procedura ticinese che regola la materia (art. 3

Lptca) secondo cui l’atto trasmesso al Tribunale deve contenere:

a) una copia della decisione impugnata;

b) una concisa esposizione dei fatti;

c) una breve motivazione;

d) le conclusioni del ricorrente.

le chiedo di volere – sotto pena di irricevibilità e conseguente

decreto di stralcio della procedura – completare la sua istanza 27 giugno 2011.

Le chiedo in particolare di volere:

a) indicare chiaramente se richiede il

riesame della sola sentenza ticinese 9 dicembre 2010 inc. 36.2009,187;

b) quali sono le pezze d’appoggio od i

fatti nuovi cui intende fare capo alla luce della giurisprudenza evocata, al di

la degli elementi indicati dal suo esposto 27 giugno 2011;

c) precisare le conclusioni (richieste al Tribunale). (…)"

(Doc. II)

ciò

sotto pena di irricevibilità e con concessione di un termine di 15 giorni;

· che il 30

giugno 2011 RI 1 ha comunicato alla Corte di domandare la revisione della "sentenza

del 9 dicembre 2010, inc. 36.2009.187" sulla scorta della "polizza

__________ della CO 1, data 11 ottobre 2006 … documento scaricato del mio conto

on-line". Nelle sue conclusioni RI 1 postula di non dovere interessi

siccome "fino ad agosto 2007 non sono a conoscenza dell'affiliazione

avvenuta, ho chiesto, i sussidi in ritardo" e "1.10.2006-30.09.2007,

interessi non dovuti la CO 1 mi considerava sempre cittadino romando con premi

romandi. Correzione avvenuta solo a posteriori" a beneficio della

sentenza nonché "spese precetto esecutivo non dovute" alla

luce delle precedenti conclusioni;

· che, malgrado

l'atto di completazione non rispondesse adeguatamente ai requisiti ricordati al

ricorrente con lo scritto doc. II, l'istanza ed il suo complemento sono stati

trasmessi alla CO 1 per la formulazione della risposta di causa il 1° luglio

2011 (doc. IV);

· che (doc. V)

in data 11 luglio 2011 RI 1 ha prodotto "… un secondo certificato di

cassa malati per la copertura di assicurazione dal 01.01.07 postdatato al

16.04.09. Invio pure certificato di cassa malati inizio 1.07.06, datato

29.09.07, quindi corretto a posteriori dall'assicuratore come sopra…"

lamentando le correzioni intervenute sulla polizza;

· che con risposta

di causa 12 luglio 2011 (VII) l'assicuratore ha postulato la reiezione

dell'istanza facendo riferimento a presupposti dell'art. 61 LPGA e 24 LPTCA evidenziando

in particolare come:

" (…)

L'attore richiede l'esame della sentenza 9 dicembre 2010, oggetto

dell'incarto 26.2009.187. Come fatto nuovo egli produce una polizza assicurativa.

La sua polizza assicurativa, datata 11 ottobre 2006 e valida per l'anno

2007 (allegato 3).

La sua polizza assicurativa 2007, inviatagli a suo tempo all'unico

indirizzo riconosciuto allora nel Cantone di __________, secondo le indicazioni

fornite alla CO 1 dal Service de l'assurance-maladie (allegato 7).

La sua polizza assicurativa 2007, già oggetto di spiegazioni e chiarimenti

da parte della convenuta nella sua decisione su opposizione 5 giugno 2008, pto.

1 sotto i fatti, pagina 2 (allegato 35).

Considerandi

La sua polizza assicurativa 2007, già prodotta dall'assicuratore innanzi

il Lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni in data 20 agosto 2008,

insieme alla sua risposta di causa, pto. 4 sotto i fatti, pagina 3 (allegato

37).

La sua polizza assicurativa 2007, oggetto di analisi durante l'udienza

promossa dallo stesso Lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni il 24

marzo 209, e indi annullata e sostituita dalla nuova polizza che teneva conto

della tariffa valida per il Cantone Ticino, della franchigia massima e del

sussidio del cantone ottenuto nel frattempo grazie all'intervento dell'autorità

giudiziaria (allegati 39 e 42, annesso 3).

La sua polizza assicurativa 2007, ampiamente conosciuta dal Lodevole

Tribunale cantonale delle assicurazioni, che ne tiene giustamente conto nella

decisione oggetto dell'incarto 36.2008.91, sotto pto. 1.21, pagina 13, così

come pto. 2.5, pagina 22, o ancora pto. 2.7, pagine 25 e 27 (allegato 46).

A nostro modesto parere, la produzione di una vecchia polizza, già

conosciuta da tutte le parti, compresa l'autorità giudicante, il cui unico

intento perseguito sarebbe quello di dimostrare che la CO 1 non avrebbe inviato

tutto il materiale a sua disposizione – asserzione ovviamente smentita dalla

menzionata documentazione che precede – appare come un pretesto vacillante e

soprattutto un falso "fatto nuovo", senza alcuna influenza

sulla sorte della sentenza 9 dicembre 2010, oggetto dell'incarto 36.2009.187, e

di cui l'attore sollecita la revisione (…)" (doc. VII)

· che a RI 1 è

stata offerta la possibilità di esprimersi in merito e di esercitare i suoi

diritti procedurali (doc. IX del 14 luglio 2011);

· che la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria

(STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);

· che secondo

l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni dei Tribunali cantonali delle assicurazioni

sono sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova

oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto. L’art.

24.

Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni

è ammessa la revisione: a) se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di

prova; b) se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio. Il fatto

è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è

stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non

era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna

revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva

esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della

precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a

dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della

decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di

un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 c. 2, 118 II 199 c. 5, 110

V 138 c. 2 e rinvii; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata,

2A.531/1999).

Per

quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare

nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che

già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere

stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare

che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 118 II

199.

c. 5, 110 V 138 c. 2; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata,

2A.531/1999).

Costituisce,

dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo

di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non

avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo

avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970,

pag. 457 c. 3);

· che in

concreto, come rettamente osservato dall’assicuratore nella sua risposta di

causa, non sono stati prodotti e non sussistono fatti nuovi e nuovi elementi di

prova rilevanti ai fini del giudizio rispetto a quanto noto, valutato ed

apprezzato, in corso della procedura sfociata nel giudizio di cui si chiede la

revisione;

· che in

effetti lo stesso istante rammenta che il Tribunale cantonale delle Assicurazioni

disponeva di tutta la necessaria documentazione che, a suo dire, non sarebbe

stata valutata in maniera completa ed adeguata, da questa Corte nel suo

giudizio a tre giudici;

· che la

critica è di merito e concerne il giudizio oggetto della domanda di revisione

che, in assenza di nuove prove e di fatti nuovi (come descritto in precedenza)

non può più essere rivisto. La critica andava formulata, contro il giudizio

cantonale, dinanzi al Tribunale Federale;

· che, a

fondamento della sua domanda di revisione, RI 1 sembra fare cenno a “documenti

falsi” (doc. I). Non si tratta ovviamente di una tale situazione in

concreto. Come ha ricordato l’assicuratore le polizze sono state modificate

alla luce dei giudizi che si sono susseguiti rendendole conformi agli stessi,

le polizze recano la data della loro emanazione e, conseguentemente, non

adempiono manifestamente i presupposti di un falso documentale a norma

dell’art. 251 CPS (sul tema si faccia riferimento a Bernard Corboz: Les infractions en droit suisse, vol. II,

Staemplfli Berna 2002, ad art. 251, pag. 179 e segg. in particolare le pagine

216.

e seguenti numeri 171 a 183). D’altra parte neppure il qui istante sembra

dare credito a tale aspetto: egli ha infatti completamente negletto, a giusto

titolo, il perseguimento dell’ipo-tesi di falso documentale dinanzi al

magistrato competente;

· che, come ha

pure osservato l’assicuratore, la polizza 2007 emessa il precedente 11 ottobre

2006, è stata esaminata ed era comunque ampiamente nota al Tribunale cantonale

delle Assicurazioni, il documento B1 prodotto dal signor RI 1 appare come una

nuova stampa alla data della stampa stessa, con la chiara indicazione della

modifica delle condizioni contrattuali (“modifica d’assicurazione, deduzione/suppl.,

- cambiamento”) mentre il precedente documento (doc. A1) è chiaramente

datato 11 ottobre 2006, si riferisce all’anno 2007 ed attesta lo status precedente

le modifiche intervenute a seguito degli interventi dello stesso istante;

· che la

questione non merita approfondimento ulteriore, il giudice non può e non deve

riesaminare il merito della tematica allora sottoposta ad esame del Tribunale

come sembra volere il signor RI 1. Per la procedura applicabile occorre

unicamente esaminare se sussistano o meno fatti nuovi, ciò che neppure il

ricorrente sostiene, o nuovi elementi di prova rispettivamente se un crimine od

un delitto ha influito sul giudizio;

· che, in

concreto, come indicato, è esclusa la commissione di un reato ed è pure escluso

il fatto che i documenti prodotti dall’istante costituiscano fatti nuovi o

nuovi elementi di prova a norma della giurisprudenza citata. Le polizze in

discussione non adempiono palesemente tali requisiti;

· che, per il

resto, dal testo dell’istanza in discussione emerge unicamente la critica del

qui istante alla decisione del Tribunale cantonale delle Assicurazioni di cui

chiede la revisione. Come specificato in precedenza la decisione è divenuta

definitiva alla luce della dichiarazione di non ricevibilità del gravame

presentato dall’assicurato al TF;

· che alla luce

di ciò non è possibile al Tribunale cantonale delle Assicurazioni semplicemente

rivedere il proprio giudizio a fronte di nuova discussione degli elementi noti;

· che, come

ricordato anche puntualmente da CO 1 tramite il servizio giuridico, non sono

dati i presupposti per una revisione della decisione cantonale, e ciò senza dovere

esaminare il rispetto del presupposto temporale dell’art. 25 Lptca;

· che la

decisione cantonale di cui si chiede qui la revisione doveva e poteva, semmai,

essere attaccata in giustizia mediante ricorso al Tribunale Federale, un

ricorso che rispondesse ai presupposti formali necessari fissati dalla legge;

· che, in

assenza dei presupposti di procedura, la domanda di revisione va respinta senza

carico di tasse e spese. L’assicuratore ha postulato il carico all’istante di

congrue spese e ripetibili in applicazione dell’art. 30 cpv. 3 LPTCA;

· che il

comportamento dell’istante è insistente e ripetitivo, dimostra di non accettare

le conclusioni cui è giunto il Tribunale cantonale delle Assicurazioni nella

decisione citata emessa a tre giudici e non modificata dal TF. Tale modo di

agire, che può essere definito ostinato, non adempie però ancora i presupposti

di leggerezza rispettivamente di temerarietà voluti dalla norma invocata. Pur

avendo avuto tutti i ragguagli del caso (vedi doc. II) e tutte le spiegazioni

che il caso meritava il signor RI 1 ha voluto ugualmente giungere

all’emanazione di una decisione, invocando nel merito le sue tesi, ma pure

argomenti che – per un profano in diritto quale egli è – potevano giustificare

la sua richiesta;

· che, pur

ammettendo che un miglior approfondimento da parte dell’istante soprattutto

dopo lo scritto (doc. II) del 28 giugno 2011 avrebbe forse permesso di evitare

l’istruttoria ed il giudizio, non si giustifica il carico di tasse di giustizia

e spese nonché di ripetibili. Al signor RI 1 viene richiamato il suo dovere di

diligenza pro futuro.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L'istanza

di revisione è respinta.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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