36.2011.39
Domanda di revisione. Respinta in assenza di presupposti
6 settembre 2011Italiano16 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
36.2011.39
Data decisione, Autorità:
06.09.2011, TCA
Titolo:
Domanda di revisione. Respinta in assenza di presupposti
REVISIONE
art. 61 cpv. 1 let. l LPGA
art. 24 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2011.39
IR/sc
Lugano
6 settembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sull'istanza di revisione della
sentenza 9 dicembre 2010 (inc. 36.2009.187) di questo Tribunale formulata il 27
giugno 2011 da
RI 1
nella procedura che lo oppone alla
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in fatto
ed in diritto
· che RI 1 si
è, a più riprese, rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni nel recente
passato nell'ambito di controversie che lo oppongono all'assicurazione malattia
CO 1;
· che, come
evocato in uno scritto 28 giugno 2011 al ricorrente stesso, sono state evase i
seguenti incarti:
" (…)
a) la procedura 36.2007.165
conseguente a ricorso 25 ottobre 2007 contro l’Ufficio dell’assicurazione
malattia è stata stralciata dai ruoli il successivo 13 novembre 2007.
b) l’incarto 36.2008.91, conseguente a
suo ricorso del 4 luglio 2008, è stato esaminato ed evaso, con parziale
riconoscimento delle sue ragioni, mediante decisione del TCA del 25 maggio
2009. Contro quel giudizio vi è stata impugnativa al TF (veda la sentenza federale
9C_551/2009 del 28 luglio 2009).
c) l’ultimo incarto aperto presso il
TCA è stato il 36.2009.187, conseguente a suo ricorso del 23 novembre 2009. La
decisione è stata emanata dal TCA il 9 dicembre 2010. Anche questo giudizio è
stato impugnato al TF (veda la sentenza federale 8 marzo 2011 9C_32/2011) che
lo ha dichiarato inammissibile. Con il giudizio cantonale il ricorso è stato
parzialmente accolto, la decisione impugnata è stata modificata come al
considerando 2.11 e l’incarto rinviato alla Cassa Malati per un nuovo calcolo
degli interessi.
(…)" (Doc. II)
· che, con atto
Fatti
27 giugno 2011 (I), RI 1 ha segnalato quanto segue:
" (…) la sua amministrazione era già in possesso dei
documenti necessari per emettere una sentenza obiettiva … ho dato per scontato
che avrebbe utilizzato documenti già in suo possesso. Penso che il tribunale
avrebbe dovuto esplicitare in modo chiaro ed inequivocabile, nel caso
contrario, la necessità di produrre un'altra volta documenti già presentati,
per lo stesso oggetto sottopostole. Cosa evidentemente non avvenuta.
-1- Nell'istanza presentatale per la prima volta, consegnatale a mano,
04.07.08, le indicazioni vi sono tutte, la prego di rileggerlo in funzione
della fatturazione da prendere in considerazione.
-2- La CO 1, cfr. p4 della raccomandata inviata al TCA il 20.08.08,
ammette di avere continuato ad inviare le polizze assicurative all'indirizzo di
__________ anche dopo il 1.01.07 e questo fino al 28.08.07, von franchigia
300.--. -3- Il calcolo degli interessi del 13.12.10, di cui aveva già copia
richiede un premio di 414.-- meno 80.-- fr. Di sussidio cantonale = 334 fr. Dal
1.07.06 al 1.09.06 su base ginevrina e un premio di 350 fr. senza sussidio, in
seguito su base ticinese, in aperta contraddizione con quanto al pt. 1.
-4- Il primo precetto esecutivo n. 1252303, data 10.10.2007, si rifà
già ad una situazione corretta a posteriori, in contraddizione con il pt. 1, vi
è un cambiamento nel montante del premio richiesto come evidenziato dal calcolo
degli interessi presentato dalla CO 1 il 13.12.10, dal 1.07.06 al 1.09.06 e dal
1.10.06 al 31.12.06, montante che coincide più o meno con il montante richiesto
dal precetto.
4- Il verbale d'udienza contiene che tutte le informazioni necessarie
per permettere alla CO 1 di correggere la propria fatturazione.
La CO 1 quindi: 1- nega l'esistenza della mia raccomandata, dopo avere
ricevuto conferma scritto dell'invio e della ricezione di quest'ultima da parte
del servizio clienti __________- mi richiede degli interessi artificialmente
gonfiati che vengono corretti al ribasso grazie alla mia segnalazione al
Tribunale 3- la CO 1 produce documenti falsi, il calcolo degli interessi del
13.12.10, a suo beneficio con il benestare apparentemente implicito del
Tribunale, grazie alla mia istanza, presentata al Tribunale, al verbale di
udienza dove può ottenere tutte le informazioni necessarie per produrre il
calcolo degli interessi del 13.12.10. Tutto ciò è in palese contraddizione con
le regole più elementari del diritto.
Le chiedo di rivedere sig. Giudice la sua decisione, per i motivi sovraelencati,
e prendere finalmente atto, che gli interessi, e le spese di precetto esecutivo
non sono dovuti." (Doc. I)
· che, alla
luce del predetto atto il giudice delegato ha segnalato – con scritto 28 giugno
2011 (II) – come tutte le procedure incoate fossero state evase con dichiaratoria
di irricevibilità dei due ricorsi al TF presentati. Dopo alcune spiegazioni,
nello scritto doc. II, è stato comunicato all'assicurato che:
" (…)
Nel suo esposto 27 giugno 2011 Lei chiede di “rivedere … la … decisione
per i motivi sopraelencati, e prendere finalmente atto, che gli interessi, e le
spese di precetto esecutivo non sono dovuti”. Su questi aspetti questa Corte,
con giudizio a tre giudici, si è espressa come a Lei noto ammettendo invece il
versamento di spese ed interessi (veda punto 2.11 della decisione 9 dicembre
2010 pag. 24). In sostanza quindi Lei chiede la revisione della sentenza 9
dicembre 2010 per quanto comprensibile dal suo scritto. A fondamento della sua
richiesta pone elementi che deduce dall’incarto indicando in particolare come:
“… la sua amministrazione era già in possesso dei documenti per emettere una
sentenza obiettiva … ho dato per scontato che avrebbe utilizzato documenti già
in suo possesso … nella istanza presentatale … vi sono tutte … “ (le documentazioni).
Lei richiama la risposta di causa della CO 1, ritiene errata la determinazione
del premio da parte del Tribunale cantonale, fa riferimento al PE del 10 ottobre
2007, e richiama il verbale d’udienza."
· che a RI 1 sono poi stati spiegati i
termini dell'art. 61 cpv. 1 litt. I LPGA alla luce della giurisprudenza del TF
e cantonale e, sempre nello scritto 28 giugno 2011, sono state poste le
seguenti domande:
"
(…)
In concreto con il suo scritto, che viene registrato quale nuovo incarto
(istanza di revisione), lei richiama unicamente l’incarto 36.2009.187 di cui
apparentemente chiede la revisione. Alla luce della natura del suo esposto
comunque, viste le norme della procedura ticinese che regola la materia (art. 3
Lptca) secondo cui l’atto trasmesso al Tribunale deve contenere:
a) una copia della decisione impugnata;
b) una concisa esposizione dei fatti;
c) una breve motivazione;
d) le conclusioni del ricorrente.
le chiedo di volere – sotto pena di irricevibilità e conseguente
decreto di stralcio della procedura – completare la sua istanza 27 giugno 2011.
Le chiedo in particolare di volere:
a) indicare chiaramente se richiede il
riesame della sola sentenza ticinese 9 dicembre 2010 inc. 36.2009,187;
b) quali sono le pezze d’appoggio od i
fatti nuovi cui intende fare capo alla luce della giurisprudenza evocata, al di
la degli elementi indicati dal suo esposto 27 giugno 2011;
c) precisare le conclusioni (richieste al Tribunale). (…)"
(Doc. II)
ciò
sotto pena di irricevibilità e con concessione di un termine di 15 giorni;
· che il 30
giugno 2011 RI 1 ha comunicato alla Corte di domandare la revisione della "sentenza
del 9 dicembre 2010, inc. 36.2009.187" sulla scorta della "polizza
__________ della CO 1, data 11 ottobre 2006 … documento scaricato del mio conto
on-line". Nelle sue conclusioni RI 1 postula di non dovere interessi
siccome "fino ad agosto 2007 non sono a conoscenza dell'affiliazione
avvenuta, ho chiesto, i sussidi in ritardo" e "1.10.2006-30.09.2007,
interessi non dovuti la CO 1 mi considerava sempre cittadino romando con premi
romandi. Correzione avvenuta solo a posteriori" a beneficio della
sentenza nonché "spese precetto esecutivo non dovute" alla
luce delle precedenti conclusioni;
· che, malgrado
l'atto di completazione non rispondesse adeguatamente ai requisiti ricordati al
ricorrente con lo scritto doc. II, l'istanza ed il suo complemento sono stati
trasmessi alla CO 1 per la formulazione della risposta di causa il 1° luglio
2011 (doc. IV);
· che (doc. V)
in data 11 luglio 2011 RI 1 ha prodotto "… un secondo certificato di
cassa malati per la copertura di assicurazione dal 01.01.07 postdatato al
16.04.09. Invio pure certificato di cassa malati inizio 1.07.06, datato
29.09.07, quindi corretto a posteriori dall'assicuratore come sopra…"
lamentando le correzioni intervenute sulla polizza;
· che con risposta
di causa 12 luglio 2011 (VII) l'assicuratore ha postulato la reiezione
dell'istanza facendo riferimento a presupposti dell'art. 61 LPGA e 24 LPTCA evidenziando
in particolare come:
" (…)
L'attore richiede l'esame della sentenza 9 dicembre 2010, oggetto
dell'incarto 26.2009.187. Come fatto nuovo egli produce una polizza assicurativa.
La sua polizza assicurativa, datata 11 ottobre 2006 e valida per l'anno
2007 (allegato 3).
La sua polizza assicurativa 2007, inviatagli a suo tempo all'unico
indirizzo riconosciuto allora nel Cantone di __________, secondo le indicazioni
fornite alla CO 1 dal Service de l'assurance-maladie (allegato 7).
La sua polizza assicurativa 2007, già oggetto di spiegazioni e chiarimenti
da parte della convenuta nella sua decisione su opposizione 5 giugno 2008, pto.
1 sotto i fatti, pagina 2 (allegato 35).
Considerandi
La sua polizza assicurativa 2007, già prodotta dall'assicuratore innanzi
il Lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni in data 20 agosto 2008,
insieme alla sua risposta di causa, pto. 4 sotto i fatti, pagina 3 (allegato
37).
La sua polizza assicurativa 2007, oggetto di analisi durante l'udienza
promossa dallo stesso Lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni il 24
marzo 209, e indi annullata e sostituita dalla nuova polizza che teneva conto
della tariffa valida per il Cantone Ticino, della franchigia massima e del
sussidio del cantone ottenuto nel frattempo grazie all'intervento dell'autorità
giudiziaria (allegati 39 e 42, annesso 3).
La sua polizza assicurativa 2007, ampiamente conosciuta dal Lodevole
Tribunale cantonale delle assicurazioni, che ne tiene giustamente conto nella
decisione oggetto dell'incarto 36.2008.91, sotto pto. 1.21, pagina 13, così
come pto. 2.5, pagina 22, o ancora pto. 2.7, pagine 25 e 27 (allegato 46).
A nostro modesto parere, la produzione di una vecchia polizza, già
conosciuta da tutte le parti, compresa l'autorità giudicante, il cui unico
intento perseguito sarebbe quello di dimostrare che la CO 1 non avrebbe inviato
tutto il materiale a sua disposizione – asserzione ovviamente smentita dalla
menzionata documentazione che precede – appare come un pretesto vacillante e
soprattutto un falso "fatto nuovo", senza alcuna influenza
sulla sorte della sentenza 9 dicembre 2010, oggetto dell'incarto 36.2009.187, e
di cui l'attore sollecita la revisione (…)" (doc. VII)
· che a RI 1 è
stata offerta la possibilità di esprimersi in merito e di esercitare i suoi
diritti procedurali (doc. IX del 14 luglio 2011);
· che la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria
(STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
· che secondo
l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni dei Tribunali cantonali delle assicurazioni
sono sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova
oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto. L’art.
24.
Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni
è ammessa la revisione: a) se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di
prova; b) se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio. Il fatto
è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è
stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non
era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna
revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva
esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della
precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a
dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della
decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di
un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 c. 2, 118 II 199 c. 5, 110
V 138 c. 2 e rinvii; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata,
2A.531/1999).
Per
quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare
nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che
già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere
stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare
che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 118 II
199.
c. 5, 110 V 138 c. 2; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata,
2A.531/1999).
Costituisce,
dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo
di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non
avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo
avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970,
pag. 457 c. 3);
· che in
concreto, come rettamente osservato dall’assicuratore nella sua risposta di
causa, non sono stati prodotti e non sussistono fatti nuovi e nuovi elementi di
prova rilevanti ai fini del giudizio rispetto a quanto noto, valutato ed
apprezzato, in corso della procedura sfociata nel giudizio di cui si chiede la
revisione;
· che in
effetti lo stesso istante rammenta che il Tribunale cantonale delle Assicurazioni
disponeva di tutta la necessaria documentazione che, a suo dire, non sarebbe
stata valutata in maniera completa ed adeguata, da questa Corte nel suo
giudizio a tre giudici;
· che la
critica è di merito e concerne il giudizio oggetto della domanda di revisione
che, in assenza di nuove prove e di fatti nuovi (come descritto in precedenza)
non può più essere rivisto. La critica andava formulata, contro il giudizio
cantonale, dinanzi al Tribunale Federale;
· che, a
fondamento della sua domanda di revisione, RI 1 sembra fare cenno a “documenti
falsi” (doc. I). Non si tratta ovviamente di una tale situazione in
concreto. Come ha ricordato l’assicuratore le polizze sono state modificate
alla luce dei giudizi che si sono susseguiti rendendole conformi agli stessi,
le polizze recano la data della loro emanazione e, conseguentemente, non
adempiono manifestamente i presupposti di un falso documentale a norma
dell’art. 251 CPS (sul tema si faccia riferimento a Bernard Corboz: Les infractions en droit suisse, vol. II,
Staemplfli Berna 2002, ad art. 251, pag. 179 e segg. in particolare le pagine
216.
e seguenti numeri 171 a 183). D’altra parte neppure il qui istante sembra
dare credito a tale aspetto: egli ha infatti completamente negletto, a giusto
titolo, il perseguimento dell’ipo-tesi di falso documentale dinanzi al
magistrato competente;
· che, come ha
pure osservato l’assicuratore, la polizza 2007 emessa il precedente 11 ottobre
2006, è stata esaminata ed era comunque ampiamente nota al Tribunale cantonale
delle Assicurazioni, il documento B1 prodotto dal signor RI 1 appare come una
nuova stampa alla data della stampa stessa, con la chiara indicazione della
modifica delle condizioni contrattuali (“modifica d’assicurazione, deduzione/suppl.,
- cambiamento”) mentre il precedente documento (doc. A1) è chiaramente
datato 11 ottobre 2006, si riferisce all’anno 2007 ed attesta lo status precedente
le modifiche intervenute a seguito degli interventi dello stesso istante;
· che la
questione non merita approfondimento ulteriore, il giudice non può e non deve
riesaminare il merito della tematica allora sottoposta ad esame del Tribunale
come sembra volere il signor RI 1. Per la procedura applicabile occorre
unicamente esaminare se sussistano o meno fatti nuovi, ciò che neppure il
ricorrente sostiene, o nuovi elementi di prova rispettivamente se un crimine od
un delitto ha influito sul giudizio;
· che, in
concreto, come indicato, è esclusa la commissione di un reato ed è pure escluso
il fatto che i documenti prodotti dall’istante costituiscano fatti nuovi o
nuovi elementi di prova a norma della giurisprudenza citata. Le polizze in
discussione non adempiono palesemente tali requisiti;
· che, per il
resto, dal testo dell’istanza in discussione emerge unicamente la critica del
qui istante alla decisione del Tribunale cantonale delle Assicurazioni di cui
chiede la revisione. Come specificato in precedenza la decisione è divenuta
definitiva alla luce della dichiarazione di non ricevibilità del gravame
presentato dall’assicurato al TF;
· che alla luce
di ciò non è possibile al Tribunale cantonale delle Assicurazioni semplicemente
rivedere il proprio giudizio a fronte di nuova discussione degli elementi noti;
· che, come
ricordato anche puntualmente da CO 1 tramite il servizio giuridico, non sono
dati i presupposti per una revisione della decisione cantonale, e ciò senza dovere
esaminare il rispetto del presupposto temporale dell’art. 25 Lptca;
· che la
decisione cantonale di cui si chiede qui la revisione doveva e poteva, semmai,
essere attaccata in giustizia mediante ricorso al Tribunale Federale, un
ricorso che rispondesse ai presupposti formali necessari fissati dalla legge;
· che, in
assenza dei presupposti di procedura, la domanda di revisione va respinta senza
carico di tasse e spese. L’assicuratore ha postulato il carico all’istante di
congrue spese e ripetibili in applicazione dell’art. 30 cpv. 3 LPTCA;
· che il
comportamento dell’istante è insistente e ripetitivo, dimostra di non accettare
le conclusioni cui è giunto il Tribunale cantonale delle Assicurazioni nella
decisione citata emessa a tre giudici e non modificata dal TF. Tale modo di
agire, che può essere definito ostinato, non adempie però ancora i presupposti
di leggerezza rispettivamente di temerarietà voluti dalla norma invocata. Pur
avendo avuto tutti i ragguagli del caso (vedi doc. II) e tutte le spiegazioni
che il caso meritava il signor RI 1 ha voluto ugualmente giungere
all’emanazione di una decisione, invocando nel merito le sue tesi, ma pure
argomenti che – per un profano in diritto quale egli è – potevano giustificare
la sua richiesta;
· che, pur
ammettendo che un miglior approfondimento da parte dell’istante soprattutto
dopo lo scritto (doc. II) del 28 giugno 2011 avrebbe forse permesso di evitare
l’istruttoria ed il giudizio, non si giustifica il carico di tasse di giustizia
e spese nonché di ripetibili. Al signor RI 1 viene richiamato il suo dovere di
diligenza pro futuro.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L'istanza
di revisione è respinta.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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