36.2011.43
Sussidio 2011. Separata convivente con figli maggiorenni. Nessun versamento in suo favore di alimenti. Calcolo autonomo della Cassa, superamento limiti del reddito convertito
30 agosto 2011Italiano11 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
36.2011.43
Data decisione, Autorità:
30.08.2011, TCA
Titolo:
Sussidio 2011. Separata convivente con figli maggiorenni. Nessun versamento in suo favore di alimenti. Calcolo autonomo della Cassa, superamento limiti del reddito convertito
CONVERSIONE DEL REDDITO
LIMITI
PERSONA SOLA
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 26I let. b LCAMAL
art. 29I LCAMAL
art. 30 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 81b LCAMAL
art. 17II RLCAMAL
art. 31 RLCAMAL
art. 36 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2011.43
IR/sc
Lugano
30 agosto 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 16 maggio 2011 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 9 maggio 2011
emanata da
Cassa cantonale di compensazione
Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI
1, 31 maggio 1964, domiciliata a __________, impiegata, separata e madre di due
figli maggiorenni (nati rispettivamente nel 1985 e nel 1992) ha postulato la
riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie
per il 2011. In assenza di una notifica di decisione di tassazione quale
persona sola, siccome separata, l’amministrazione cantonale ha accertato il
reddito dell’assicurata sulla scorta delle indicazioni da questa fornite
stabilendo un importo complessivo di CHF 40'075,10 annui da cui ha dedotto gli
oneri passivi (interessi) per determinare un importo complessivo di CHF
40'000.00 (arrotondato al mille franchi superiore come di legge). La richiesta
è stata respinta.
Con
reclamo del 6 aprile 2011 l’assicurata ha impugnato il provvedimento
dell’amministrazione mediante reclamo, producendo la decisione di tassazione
2008, emessa a carico suo e del marito __________, da cui si evince un
imponibile di CHF 17'400.00 annui. La signora RI 1 ha chiesto quindi il riesame
della sua situazione.
Con
decisione emessa su reclamo il 9 maggio 2011 l’amministrazione ha rigettato la
richiesta evidenziando il superamento dei limiti e la necessità di dovere
procedere mediante l’accertamento autonomo del reddito in difetto di emanazione
di una decisione di tassazione quale persona sola.
La
CCC AVS ha rilevato comunque la concessione del sussidio ai figli della qui ricorrente.
B. Con
ricorso del 16 maggio 2011 l’assicurata ribadisce le sue tesi, produce la decisione
di tassazione 2008 e chiede che non si tenga conto della separazione dal marito
siccome in via di ufficializzazione e non ancora oggetto di provvedimento. Il
gravame è stato inoltrato erroneamente all’amministrazione stessa ed è stato fatto
pervenire, dopo i necessari chiarimenti, al Tribunale cantonale delle Assicurazioni
unicamente il 4 luglio 2011.
In
sede di risposta di causa la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha
ribadito la separazione, la qualità di persona sola della ricorrente, i redditi
conseguiti ed il conseguente superamento dei limiti. In corso di motivazione,
laddove necessario, le argomentazioni dell’amministrazione saranno riprese.
Alla
ricorrente è stato concesso il termine di procedura per la formulazione di osservazioni
e per la richiesta di assunzione di prove.
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003).
Considerandi
2.
Il
ricorso, presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione
resa su opposizione è tempestivo e contiene una sufficiente esposizione dei
fatti, una motivazione adeguata e conclusioni precise. Il gravame è quindi
ricevibile in questa sede.
nel
merito
3.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal , il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge (vedi decisione TCA decisione
19.
febbraio 2009 inc. 36.2008.129). Gli assicurati di condizioni economiche
modeste sono definiti dall'art. 29 cpv. 1 LCAMal: si tratta delle famiglie il
cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.00 e delle persone sole il cui
reddito non supera i CHF 20'000.00. Questi importi sono stati aumentati, in
vista dell’entrata in vigore del nuovo diritto che regolerà la materia a
partire dal 1 gennaio 2012, con l’adozione di importi superiori. In particolare
per il 2011 l’art. 81 b LCAMal prevede che per la persona sola il limite venga
aumentato a CHF 28'000.00 e, per quanto qui d’interesse, per le famiglie a CHF
40'000.00.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla
somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L'espressione “di regola” tende a salvaguardare la
possibilità per l'amministrazione competente (Servizio prestazioni della Cassa
Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ) di accertare autonomamente il reddito
dell'assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell'art. 31
LCAMal.
Per
l'anno 2011, il Consiglio di Stato ha definito, con Decreto Esecutivo
del 9 ottobre 2010 (RL 6.4.6.1.6.) concernente le basi di calcolo per
l’applicazione delle riduzioni individuali di premio LAMal, il periodo fiscale
per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde alle
classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2008. L’Esecutivo ha
precisato che occorre tenere conto della quota media cantonale ponderata
fissata dallo stesso Decreto esecutivo ed ha rinviato per il resto ai parametri
di legge, facendo comunque riferimento all’art. 81 a LCAMal e non all’art. 81 b LCAMal voluto dal legislatore solo con la modifica della legge del scorso
13.
dicembre 2010 scorso ed in vigore dall’inizio del corrente anno. Questa
Corte rileva qui come, senz’ombra di dubbio, il rinvio voluto con il DE 9
ottobre 2010 fa riferimento ai parametri fissati nel testo legale e quindi,
anche se successivamente modificati od introdotti, ai valori determinati dal
legislatore, compresi quelli dell’art. 81 b LCAMal.
Come
evidenziato nel giudizio di questo Tribunale 19 febbraio 2009 citato, dal 1°
gennaio 2008 è in vigore il nuovo tenore del cpv. 2 dell’art. 29 secondo cui:
"
La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se l'importo di sostanza lorda registrato nella tassazione
applicabile supera fr. 600’000.-, o se l'importo di sostanza imponibile supera
fr. 400’000.-;
b) persone sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri
sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 60’000.-;
c) persone sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32):
se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione
applicabile supera fr. 80’000.-;
d) famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione
applicabile supera fr. 90’000.-. Per i primi tre figli è data un'aggiunta di
fr. 10’000.- cadauno; per i successivi di fr. 5000.- cadauno.”.
Anche l'art. 32 cpv. 2 LCAMal è stato modificato nella
stessa occasione.
4.
L'amministrazione
fa quindi di principio capo ai dati fiscali indicati dall’esecutivo cantonale
fissato DE emesso annualmente. In casi specificatamente indicati dalla legge e specificati
dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati in dettaglio)
l’amministrazio-ne non può fare capo alla tassazione ma deve scostarsene per procedere
ad un accertamento autonomo del reddito per la sua successiva commutazione in
reddito ipotetico a mano di specifiche tabelle, ciò al fine di verificare se siano
dati gli estremi per concedere l’aiuto sociale. All'art. 31 LCAMal il legislatore
ticinese ha riservato l'accertamento autonomo di tale reddito all'amministrazione
(art. 17 cpv. 2 RLCAMal ed art. 36 RLCAMal) nei casi:
" a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte
del loro reddito
o della loro sostanza;
b) delle persone
soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi
particolari."
L’esecutivo,
nel suo regolamento d’applicazione, ha determinato gli ulteriori casi riservati
dalla legge all’art. 31 RLCAMal, imponendo l’accertamento autonomo da parte
dell’amministrazione nei seguenti casi:
"
a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del
coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o
separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione
domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al
momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali
non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure
ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno
sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di
prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il
competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di
attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione
dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente
o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al
medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;
n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza
dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di
emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o
tassate alla fonte.".
o) diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla
tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato,
l'utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la
riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza
riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento
dell'istanza.".
Quest'ultima
ipotesi di accertamento d'ufficio da parte dell'amministrazione cantonale – in
vigore dal 1° gennaio 2008 – è la conseguenza diretta e necessaria dell'introduzione,
anch'essa con effetto al 1° gennaio 2008, dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal.
5.
La
ricorrente va considerata persona sola ai sensi dell'art. 26
cpv. 1 lett. b LCAMal e ciò anche se convive con i figli maggiorenni, il
maggiore senza più diritto ad alimenti da parte del padre, mentre la più
giovane con diritto ad alimenti comunque contenuti (vedi doc. 2 reclamo del 6
aprile 2011). Il fatto che la signora RI 1 sia separata è indubbio e non può
essere negato in concreto, la stessa lo ammette ripetutamente nei suoi scritti
e rammenta, come riportato, il versamento di alimenti da parte del padre in favore
della figlia più giovane. E’ sufficiente una separazione di fatto.
In
assenza di una decisione di tassazione della ricorrente quale persona sola
l’amministrazione ha correttamente accertato i redditi della ricorrente a mano
dei dati dalla stessa forniti. Il calcolo non è criticato dalla ricorrente e
non è criticabile siccome riprende i valori importanti cui deve far capo. Non è
possibile all’ammi-nistrazione, per costante prassi di questo Tribunale,
considerare spese dentistiche o della carta di credito (come alla documentazione
agli atti). Possono solo essere ritenuti interessi debitori ipotecari come la
Cassa ha correttamente ritenuto in concreto. L’amministrazione ha aggiunto il
valore locativo dell’immobile secondo l’ultima tassazione disponibile ed ha,
correttamente, concluso che il limite fissato dall’art. 81 litt. b LCAMal di
CHF 28'000.00 era superato. Questa circostanza non è stata contestata
dall’assicurata ed appare corretta. L’amministrazione deve infatti fare capo ai
dati accertati per la loro successiva commutazione a mano di apposite tabelle
(reperibili nel sito dell’amministrazione stessa) allestite
dall’amministrazione fiscale cantonale.
Come
indicato l’agire della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG è corretto e
non presta il fianco a critiche.
6.
Alla
luce di quanto precede il ricorso va, purtroppo, respinto. Una revisione della
decisione potrà essere ottenuta a fronte dell’emanazione di una decisione
fiscale quale persona separata, come ricordato anche dall’amministrazione nelle
precise e puntuali osservazioni al ricorso.
Il
ricorso deve essere conseguentemente respinto senza carico di tassa di
giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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