36.2011.59
Esonero dall'obbligo assicurativo in Svizzera. Ricorso contro la non entrata in maniera accolto dal TCA e incarto rinviato all'amministrazione per l'esame delle censure sollevate dall'insorgente
7 ottobre 2011Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2011.59
Data decisione, Autorità:
07.10.2011, TCA
Titolo:
Esonero dall'obbligo assicurativo in Svizzera. Ricorso contro la non entrata in maniera accolto dal TCA e incarto rinviato all'amministrazione per l'esame delle censure sollevate dall'insorgente
AFFILIAZIONE D'UFFICIO IN SVIZZERA
ESONERO DALL'OBBLIGO ASSICURATIVO
art. 3 LAMAL
art. 6 LAMAL
art. 6 LCAMAL
art. 12 LCAMAL
art. 76 cpv. 1 LCAMAL
art. 9 LPAMM
art. 2 cpv. 8 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2011.59
cs
Lugano
7 ottobre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 agosto 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione su reclamo del 5 luglio 2011
emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI
1, cittadino __________, nato nel 1956, nel corso del 2010 ha chiesto alla Cassa CO 1i, l’esenzione dall’obbligo d’assicurazione delle cure
medico-sanitarie in Svizzera.
B. Dopo
un intenso scambio di corrispondenza, con decisione del 23 febbraio 2011,
l’amministrazione ha respinto la richiesta rilevando sostanzialmente che “prima
di esaminare se i presupposti dell’art. 2 cpv. 8 OAMal sono dati, occorre
innanzitutto accertare se l’assicurato può mantenere le coperture assicurative
estere non assicurabili in Svizzera e, nel contempo, assicurarsi nel nostro
Paese per le cure di base” e che l’assicuratore estero “prevede la
possibilità di ridurre le prestazioni coperte dall’assicurazione malattia
obbligatoria di uno Stato estero, attraverso lo stralcio oppure la sospensione
temporanea di talune prestazioni” (doc. 9).
C. Con
scritto del 22 marzo 2011 il notaio __________, in rappresentanza di RI 1, ha
scritto alla Cassa affermando “che il contenuto del ricorso”
dell’interessato del “18 marzo 2011 corrisponde ai fatti concernenti dello
stato di salute del Signor RI 1” (doc. 10) ed ha allegato un e-mail del 18
marzo 2011 di quest’ultimo all’amministrazione, tramite il quale viene
inoltrato un reclamo in lingua tedesca.
D. Il
17 maggio 2011 la Cassa ha scritto al notaio, __________, rilevando che con il
reclamo in oggetto viene piuttosto presentato lo stato di salute di RI 1,
allorché l’esonero dall’obbligo assicurativo è stato respinto per la
possibilità, attestata dall’assicuratore estero, di stralciare o ridurre le
prestazioni coperte dalla LAMal e gli ha assegnato un termine scadente il 7
giugno 2011 per ritirare o completare il reclamo, motivandolo, con l’avvertenza
che, trascorso questo termine, l’amministrazione non sarebbe entrata nel merito
(doc. 11).
E. Il
1° giugno 2011 è pervenuto all’amministrazione copia dello scritto della Cassa
del 17 maggio 2011, con allegate le disposizioni dell’art. 2 OAMal in italiano
e tedesco e con l’annotazione “Egregia sra. __________, nostra reclamo del
27 mayo!!” (doc. 12).
F. Con
decisione del 5 luglio 2011 l’amministrazione non è entrata nel merito del
reclamo affermando che con il medesimo è stato presentato lo stato di salute
dell’interessato ma che lo stesso, pur considerandolo tempestivo, risultava
carente di motivazione e che con la risposta pervenuta il 1° giugno 2011 non è
stato completato il reclamo che risulta privo di motivazione e conclusione
(doc. 13).
G. RI
1, rappresentato dall’avv. RA 2, è insorto al TCA contro la predetta decisione su
reclamo chiedendo, in via principale, l’esonero dall’obbligo assicurativo in
Svizzera ed in via subordinata, il rinvio dell’incarto all’amministrazione per
un esame completo delle condizioni poste dall’art. 2 cpv. 8 OAMal (doc. I).
Il
ricorrente, allegando nuova documentazione, rileva che in realtà non è
possibile mantenere le coperture assicurative estere non assicurabili in
Svizzera e nel contempo assicurarsi nel nostro Paese per le cure di base e
sostiene che anche le altre condizioni dell’art. 2 cpv. 8 OAMal sono adempiute.
H. Con
risposta del 9 settembre 2011 l’amministrazione evidenzia che oggetto del
contendere è unicamente la questione di sapere se, a giusta ragione, non è
entrata nel merito del reclamo (doc. III). La Cassa ritiene di avere agito
correttamente, a fronte dell’assoluta mancanza di motivazioni pertinenti e
della susseguente impossibilità di comprendere quali aspetti determinanti
fossero contestati. In caso di accoglimento del ricorso, l’amministrazione
chiede che non vengano assegnate ripetibili visto che le argomentazioni
sollevate in questa sede avrebbero potuto esserlo in precedenza.
in
diritto
In ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
Considerandi
2.
Oggetto
del contendere è unicamente la questione di sapere se a ragione o a torto l’amministrazione
non sia entrata nel merito del reclamo. Le censure del ricorrente circa il
merito della questione e meglio sapere se le condizioni dell’art. 2 cpv. 8
OAMal sono adempiute, esulano dall’oggetto della decisione e sono di
conseguenza irricevibili.
3.
Per
l’art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve
assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure
medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita
in Svizzera.
A
norma dell’art. 6 cpv. 1 LAMal i Cantoni provvedono all’osservanza dell’obbligo
d’assicurazione.
L’autorità designata dal Cantone affilia a un assicuratore le
persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo
tempestivamente (art. 6 cpv. 2 LAMal).
A
norma dell’art. 6 LCAMal le persone soggette all’obbligatorietà assicurativa
delle cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal devono iscriversi presso un
assicuratore riconosciuto e autorizzato all’esercizio, secondo i disposti della
presente legge, della Legge federale e delle relative Ordinanze. In virtù
dell’art. 12 LCAMal il Consiglio di Stato designa l’istanza competente nel
merito delle decisioni circa l’applicazione dell’obbligo d’assicurazione e
dispone la procedura di decisione nel merito delle domande di esenzione. Per
l’art. 2 RLCAMal spetta all’Istituto delle assicurazioni sociali emettere le
decisioni in merito alle domande di esenzione.
A
norma dell’art. 76 cpv. 1 LCAMal contro le decisioni emesse in virtù della LCAMal,
è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30
giorni dalla notificazione. È applicabile la Legge di procedura per le cause
amministrative.
A
norma dell’art. 9 LPamm istanze o ricorsi che non adempiono ai
requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati
all’interessato con l’invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto
comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati
irricevibili.
A
proposito dell’art. 9 LPamm, la dottrina, ed in particolare Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, pag. 47 e seguenti ad art. 9,
rammenta che nella procedura amministrativa i ricorsi non sottostanno a
esigenze particolarmente severe e l’autorità deve sempre assegnare
all’interessato un termine perentorio per rimediare alle irregolarità di atti
che appiano illeggibili o sconvenienti, che non sono debitamente firmati, che
non sono redatti in lingua italiana o che non adempiono i requisiti di legge.
A livello
federale, circa la procedura di opposizione in ambito di applicazione della
LPGA, la dottrina, ed in particolare Kieser, in ATSG-Kommentar, Schultess 2009, a pag. 657 seg. ad art. 52, rammenta i medesimi principi.
Va qui evidenziato che l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) in una
sentenza pubblicata in DTF 123 V 128 ha stabilito che (consid. 3a, pag. 130
seg.):
" a)
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances rendue en matière d'assurance-accidents, l'opposition constitue une sorte de
procédure de reconsidération qui confère à l'autorité ayant statué la
possibilité de réexaminer sa décision avant que le juge ne soit eventuellement
saisi. Il s'agit d'un véritable "moyen juridictionnel" ou "moyen
de droit" (ATF 118 V 185 consid. 1a et les références). A ce titre,
l'opposition doit être motivée, faute de quoi elle manque son but, lequel est
d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près (ATF 118 V 186 consid.
2b). En d'autres termes, il doit être possible de déduire des moyens de
l'opposant une argumentation dirigée contre le dispositif de la décision et
susceptible de mener à sa réforme ou à son annulation (ATF 102 Ib 372 consid.
6; RCC 1988 p. 486 sv. consid. 3a; Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi
sur l'assurance-accidents, p. 285). Il appartient à l'assuré de déterminer
l'objet et les limites de sa contestation, l'assureur devant alors examiner
l'opposition dans la mesure où sa décision est entreprise (ATF 119 V 350
consid. 1b).
Il n'y a pas de raison
de ne pas appliquer à la procédure d'opposition en matière d'assurance-maladie
les principes susmentionnés élaborés en relation avec l'assurance-accidents. En
effet, les développements précédents résultent d'un concept général de la
procédure administrative et ne sont pas spécifiques au domaine de
l'assurance-accidents.
b) Cela étant, les
exigences de forme relatives à l'opposition ne sauraient être plus sévères que
celles qui ont trait à la recevabilité du recours devant l'autorité cantonale.
A cet égard, l'art. 87 let. b seconde phrase LAMal prévoit que, si l'acte ne
contient pas notamment un exposé succinct des motifs, le tribunal impartit un
délai convenable à son auteur pour combler les lacunes (comp.
Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 285). Aussi bien, par analogie avec la
disposition légale précitée, l'assureur-maladie doit-il impartir à l'assuré un
délai convenable pour que celui-ci remédie au défaut de motivation de son
opposition. Ainsi, il incombe dans tous les cas à l'assureur d'interpeller l'assuré
dont l'opposition ne serait pas suffisamment motivée ou claire avant d'en tirer
des conséquences définitives (Maurer, op. cit., p. 163; Ghélew/Ramelet/Ritter,
op. cit., p. 285). Le comportement contraire de l'assureur relèverait en effet
du formalisme excessif, proche du déni de justice, dès lors que la stricte
application d'une règle de procèdure - au demeurant non écrite - ne se justifie
par aucun intérêt digne de protection (comp. RAMA 1988 no U 60 p. 442 ss
consid. 2a, 2b et 2c).
c)
Dans le cas d'espèce, l'assuré a fait envoyer, dans le délai de trente jours,
deux certificats médicaux destinés, selon leur contenu, à démontrer que,
contrairement à la décision de la recourante qui le considérait comme
totalement rétabli, il souffrait d'une incapacité de travail partielle, voire
totale. Selon le principe de la confiance, applicable en matière
administrative, l'envoi de ces certificats ne pouvait être compris par la
recourante que comme la manifestation - imparfaitement formulée - d'une
opposition à sa décision. Dans ces circonstances, la recourante avait
l'obligation d'interpeller son assuré, avant de pouvoir considérer sa décision
comme définitive, ce que les juges cantonaux ont admis à bon droit."
4.
Da quanto sopra esposto emerge che non vengono poste condizioni
troppo severe per la validità di un’opposizione, rispettivamente di un reclamo.
E’ infatti sufficiente che si possa desumere la volontà di contestare la
decisione formale e che la parte si confronti almeno in “forma rudimentale”
(cfr. Kieser, op. cit., pag. 658, n. 23 ad art. 52) con la decisione impugnata.
In particolare il TF ha già considerato sufficiente la produzione, in sede di
opposizione, di due certificati medici attestanti l’incapacità lavorativa
dell’assicurato, per ritenere che l’interessato volesse contestare una
decisione di cessazione del versamento di prestazioni (DTF 123 V 128, in particolare pag. 131). In tal caso occorre assegnare alla parte interessata un termine per
completare l’opposizione, rispettivamente il reclamo.
Nel caso di specie il 23 febbraio 2011 l’amministrazione ha deciso
di respingere la domanda di esonero dall’obbligo assicurativo formulata
dall’insorgente poiché non ha ritenuto adempiuta la condizione preliminare per
l’applicazione dell’art. 2 cpv. 8 OAMal, e meglio la circostanza che la
copertura assicurativa estera non può essere ridotta o stralciata nella misura
in cui le prestazioni sono già coperte dall’assicurazione obbligatoria svizzera
(doc. 9).
L’assicurato
è insorto contro la predetta decisione tramite e-mail in tedesco del 18 marzo
2011, il cui contenuto è stato confermato per quanto concerne il precario stato
di salute, dal notaio __________, con uno scritto del 22 marzo 2011 in un italiano alquanto approssimativo (doc. 10 ed allegati).
L’amministrazione,
con la comminatoria del 17 maggio 2011, non ha tuttavia assegnato
all’insorgente, come avrebbe potuto e dovuto, un termine per firmare il citato
e-mail (cfr., per analogia, l’art. 10 cpv. 4 OPGA che prevede che l’opposizione
scritta deve portare la firma dell’opponente o del suo patrocinatore e che se
l’opposizione viene fatta oralmente occorre sottoscrivere il verbale), tradurlo
in italiano e produrre la procura a favore del notaio __________, ma ha
ritenuto valido lo scritto del 18 marzo 2011 (cfr. doc. 11: “reclamo del 18
marzo 2011 avverso la decisione del 23 febbraio 2011 di esenzione dall’obbligo
assicurativo” e decisione su reclamo doc. 13: “visto il reclamo del 18
marzo 2011”), ritenendolo lacunoso poiché l’insorgente non avrebbe esposto
alcuna motivazione circa la possibilità di ridurre o stralciare
dall’assicurazione estera le prestazioni già coperte dalla LAMal e non avrebbe
comportato alcuna conclusione (doc. 11).
In
realtà, nel citato e-mail, l’insorgente ha affermato tra l’altro che “da ich
aus den genannten gesundheitlichen Gründen bei keiner Krankenversicherung
angenommen bzw. versichert werden kann, versteht es sich von selbst, dass ich
niemals diesen Versicherungsschutz bei der __________ Krankenversicherung
reduzieren oder kündigen werde“ ed ha chiaramente manifestato la sua
richiesta di essere esonerato dall’obbligo assicurativo, ciò che avrebbe semmai
dovuto indurre l’amministrazione, che dal punto di vista formale ha ritenuto
corretto contestare la decisione tramite il citato e-mail, sulla base degli
atti allora a disposizione (cfr. formulario TI/12), a respingere il reclamo.
Per
cui la decisione di non entrare nel merito del reclamo a causa della presunta
assenza di motivazione e di conclusioni, non può essere tutelata.
Tutto
ben considerato, ritenuto che nel frattempo l’insorgente si è rivolto ad un
legale, dotato di regolare procura (doc. A), che si esprime in italiano e che ha
contestato nel merito la decisione formale del 23 febbraio 2011, allegando
nuova documentazione a sostegno della sua richiesta, un rinvio
all’amministrazione affinché quest’ultima conceda al ricorrente un termine per
tradurre e firmare l’e-mail del 18 marzo 2011 costituirebbe un formalismo
eccessivo.
Ne
segue che il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e l’incarto
rinviato all’amministrazione affinché entri direttamente nel merito del
reclamo, tenendo in considerazione le contestazioni formulate con il ricorso
del 22 agosto 2011.
L’insorgente,
vincente in causa e rappresentato da un legale, ha diritto a ripetibili (cfr.
art. 61 lett. g LPGA). Questo Tribunale, alla luce delle motivazioni sopra
riportate, non riscontra alcun motivo per ridurne l’importo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei
considerandi.
§ La decisione impugnata è
annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per i suoi incombenti.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. La Cassa __________, verserà al ricorrente fr. 1'500 (IVA inclusa) a
titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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