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Decisione

36.2011.59

Esonero dall'obbligo assicurativo in Svizzera. Ricorso contro la non entrata in maniera accolto dal TCA e incarto rinviato all'amministrazione per l'esame delle censure sollevate dall'insorgente

7 ottobre 2011Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1, cittadino __________, nato nel 1956, nel corso del 2010 ha chiesto alla Cassa CO 1i, l’esenzione dall’obbligo d’assicurazione delle cure

medico-sanitarie in Svizzera.

B. Dopo

un intenso scambio di corrispondenza, con decisione del 23 febbraio 2011,

l’amministrazione ha respinto la richiesta rilevando sostanzialmente che “prima

di esaminare se i presupposti dell’art. 2 cpv. 8 OAMal sono dati, occorre

innanzitutto accertare se l’assicurato può mantenere le coperture assicurative

estere non assicurabili in Svizzera e, nel contempo, assicurarsi nel nostro

Paese per le cure di base” e che l’assicuratore estero “prevede la

possibilità di ridurre le prestazioni coperte dall’assicurazione malattia

obbligatoria di uno Stato estero, attraverso lo stralcio oppure la sospensione

temporanea di talune prestazioni” (doc. 9).

C. Con

scritto del 22 marzo 2011 il notaio __________, in rappresentanza di RI 1, ha

scritto alla Cassa affermando “che il contenuto del ricorso”

dell’interessato del “18 marzo 2011 corrisponde ai fatti concernenti dello

stato di salute del Signor RI 1” (doc. 10) ed ha allegato un e-mail del 18

marzo 2011 di quest’ultimo all’amministrazione, tramite il quale viene

inoltrato un reclamo in lingua tedesca.

D. Il

17 maggio 2011 la Cassa ha scritto al notaio, __________, rilevando che con il

reclamo in oggetto viene piuttosto presentato lo stato di salute di RI 1,

allorché l’esonero dall’obbligo assicurativo è stato respinto per la

possibilità, attestata dall’assicuratore estero, di stralciare o ridurre le

prestazioni coperte dalla LAMal e gli ha assegnato un termine scadente il 7

giugno 2011 per ritirare o completare il reclamo, motivandolo, con l’avvertenza

che, trascorso questo termine, l’amministrazione non sarebbe entrata nel merito

(doc. 11).

E. Il

1° giugno 2011 è pervenuto all’amministrazione copia dello scritto della Cassa

del 17 maggio 2011, con allegate le disposizioni dell’art. 2 OAMal in italiano

e tedesco e con l’annotazione “Egregia sra. __________, nostra reclamo del

27 mayo!!” (doc. 12).

F. Con

decisione del 5 luglio 2011 l’amministrazione non è entrata nel merito del

reclamo affermando che con il medesimo è stato presentato lo stato di salute

dell’interessato ma che lo stesso, pur considerandolo tempestivo, risultava

carente di motivazione e che con la risposta pervenuta il 1° giugno 2011 non è

stato completato il reclamo che risulta privo di motivazione e conclusione

(doc. 13).

G. RI

1, rappresentato dall’avv. RA 2, è insorto al TCA contro la predetta decisione su

reclamo chiedendo, in via principale, l’esonero dall’obbligo assicurativo in

Svizzera ed in via subordinata, il rinvio dell’incarto all’amministrazione per

un esame completo delle condizioni poste dall’art. 2 cpv. 8 OAMal (doc. I).

Il

ricorrente, allegando nuova documentazione, rileva che in realtà non è

possibile mantenere le coperture assicurative estere non assicurabili in

Svizzera e nel contempo assicurarsi nel nostro Paese per le cure di base e

sostiene che anche le altre condizioni dell’art. 2 cpv. 8 OAMal sono adempiute.

H. Con

risposta del 9 settembre 2011 l’amministrazione evidenzia che oggetto del

contendere è unicamente la questione di sapere se, a giusta ragione, non è

entrata nel merito del reclamo (doc. III). La Cassa ritiene di avere agito

correttamente, a fronte dell’assoluta mancanza di motivazioni pertinenti e

della susseguente impossibilità di comprendere quali aspetti determinanti

fossero contestati. In caso di accoglimento del ricorso, l’amministrazione

chiede che non vengano assegnate ripetibili visto che le argomentazioni

sollevate in questa sede avrebbero potuto esserlo in precedenza.

in

diritto

In ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

Considerandi

2.

Oggetto

del contendere è unicamente la questione di sapere se a ragione o a torto l’amministrazione

non sia entrata nel merito del reclamo. Le censure del ricorrente circa il

merito della questione e meglio sapere se le condizioni dell’art. 2 cpv. 8

OAMal sono adempiute, esulano dall’oggetto della decisione e sono di

conseguenza irricevibili.

3.

Per

l’art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve

assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure

medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita

in Svizzera.

A

norma dell’art. 6 cpv. 1 LAMal i Cantoni provvedono all’osservanza dell’obbligo

d’assicurazione.

L’autorità designata dal Cantone affilia a un assicuratore le

persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo

tempestivamente (art. 6 cpv. 2 LAMal).

A

norma dell’art. 6 LCAMal le persone soggette all’obbligatorietà assicurativa

delle cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal devono iscriversi presso un

assicuratore riconosciuto e autorizzato all’esercizio, secondo i disposti della

presente legge, della Legge federale e delle relative Ordinanze. In virtù

dell’art. 12 LCAMal il Consiglio di Stato designa l’istanza competente nel

merito delle decisioni circa l’applicazione dell’obbligo d’assicurazione e

dispone la procedura di decisione nel merito delle domande di esenzione. Per

l’art. 2 RLCAMal spetta all’Istituto delle assicurazioni sociali emettere le

decisioni in merito alle domande di esenzione.

A

norma dell’art. 76 cpv. 1 LCAMal contro le decisioni emesse in virtù della LCAMal,

è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30

giorni dalla notificazione. È applicabile la Legge di procedura per le cause

amministrative.

A

norma dell’art. 9 LPamm istanze o ricorsi che non adempiono ai

requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati

all’interessato con l’invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto

comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati

irricevibili.

A

proposito dell’art. 9 LPamm, la dottrina, ed in particolare Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, pag. 47 e seguenti ad art. 9,

rammenta che nella procedura amministrativa i ricorsi non sottostanno a

esigenze particolarmente severe e l’autorità deve sempre assegnare

all’interessato un termine perentorio per rimediare alle irregolarità di atti

che appiano illeggibili o sconvenienti, che non sono debitamente firmati, che

non sono redatti in lingua italiana o che non adempiono i requisiti di legge.

A livello

federale, circa la procedura di opposizione in ambito di applicazione della

LPGA, la dottrina, ed in particolare Kieser, in ATSG-Kommentar, Schultess 2009, a pag. 657 seg. ad art. 52, rammenta i medesimi principi.

Va qui evidenziato che l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) in una

sentenza pubblicata in DTF 123 V 128 ha stabilito che (consid. 3a, pag. 130

seg.):

" a)

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances rendue en matière d'assurance-accidents, l'opposition constitue une sorte de

procédure de reconsidération qui confère à l'autorité ayant statué la

possibilité de réexaminer sa décision avant que le juge ne soit eventuellement

saisi. Il s'agit d'un véritable "moyen juridictionnel" ou "moyen

de droit" (ATF 118 V 185 consid. 1a et les références). A ce titre,

l'opposition doit être motivée, faute de quoi elle manque son but, lequel est

d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près (ATF 118 V 186 consid.

2b). En d'autres termes, il doit être possible de déduire des moyens de

l'opposant une argumentation dirigée contre le dispositif de la décision et

susceptible de mener à sa réforme ou à son annulation (ATF 102 Ib 372 consid.

6; RCC 1988 p. 486 sv. consid. 3a; Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi

sur l'assurance-accidents, p. 285). Il appartient à l'assuré de déterminer

l'objet et les limites de sa contestation, l'assureur devant alors examiner

l'opposition dans la mesure où sa décision est entreprise (ATF 119 V 350

consid. 1b).

Il n'y a pas de raison

de ne pas appliquer à la procédure d'opposition en matière d'assurance-maladie

les principes susmentionnés élaborés en relation avec l'assurance-accidents. En

effet, les développements précédents résultent d'un concept général de la

procédure administrative et ne sont pas spécifiques au domaine de

l'assurance-accidents.

b) Cela étant, les

exigences de forme relatives à l'opposition ne sauraient être plus sévères que

celles qui ont trait à la recevabilité du recours devant l'autorité cantonale.

A cet égard, l'art. 87 let. b seconde phrase LAMal prévoit que, si l'acte ne

contient pas notamment un exposé succinct des motifs, le tribunal impartit un

délai convenable à son auteur pour combler les lacunes (comp.

Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 285). Aussi bien, par analogie avec la

disposition légale précitée, l'assureur-maladie doit-il impartir à l'assuré un

délai convenable pour que celui-ci remédie au défaut de motivation de son

opposition. Ainsi, il incombe dans tous les cas à l'assureur d'interpeller l'assuré

dont l'opposition ne serait pas suffisamment motivée ou claire avant d'en tirer

des conséquences définitives (Maurer, op. cit., p. 163; Ghélew/Ramelet/Ritter,

op. cit., p. 285). Le comportement contraire de l'assureur relèverait en effet

du formalisme excessif, proche du déni de justice, dès lors que la stricte

application d'une règle de procèdure - au demeurant non écrite - ne se justifie

par aucun intérêt digne de protection (comp. RAMA 1988 no U 60 p. 442 ss

consid. 2a, 2b et 2c).

c)

Dans le cas d'espèce, l'assuré a fait envoyer, dans le délai de trente jours,

deux certificats médicaux destinés, selon leur contenu, à démontrer que,

contrairement à la décision de la recourante qui le considérait comme

totalement rétabli, il souffrait d'une incapacité de travail partielle, voire

totale. Selon le principe de la confiance, applicable en matière

administrative, l'envoi de ces certificats ne pouvait être compris par la

recourante que comme la manifestation - imparfaitement formulée - d'une

opposition à sa décision. Dans ces circonstances, la recourante avait

l'obligation d'interpeller son assuré, avant de pouvoir considérer sa décision

comme définitive, ce que les juges cantonaux ont admis à bon droit."

4.

Da quanto sopra esposto emerge che non vengono poste condizioni

troppo severe per la validità di un’opposizione, rispettivamente di un reclamo.

E’ infatti sufficiente che si possa desumere la volontà di contestare la

decisione formale e che la parte si confronti almeno in “forma rudimentale”

(cfr. Kieser, op. cit., pag. 658, n. 23 ad art. 52) con la decisione impugnata.

In particolare il TF ha già considerato sufficiente la produzione, in sede di

opposizione, di due certificati medici attestanti l’incapacità lavorativa

dell’assicurato, per ritenere che l’interessato volesse contestare una

decisione di cessazione del versamento di prestazioni (DTF 123 V 128, in particolare pag. 131). In tal caso occorre assegnare alla parte interessata un termine per

completare l’opposizione, rispettivamente il reclamo.

Nel caso di specie il 23 febbraio 2011 l’amministrazione ha deciso

di respingere la domanda di esonero dall’obbligo assicurativo formulata

dall’insorgente poiché non ha ritenuto adempiuta la condizione preliminare per

l’applicazione dell’art. 2 cpv. 8 OAMal, e meglio la circostanza che la

copertura assicurativa estera non può essere ridotta o stralciata nella misura

in cui le prestazioni sono già coperte dall’assicurazione obbligatoria svizzera

(doc. 9).

L’assicurato

è insorto contro la predetta decisione tramite e-mail in tedesco del 18 marzo

2011, il cui contenuto è stato confermato per quanto concerne il precario stato

di salute, dal notaio __________, con uno scritto del 22 marzo 2011 in un italiano alquanto approssimativo (doc. 10 ed allegati).

L’amministrazione,

con la comminatoria del 17 maggio 2011, non ha tuttavia assegnato

all’insorgente, come avrebbe potuto e dovuto, un termine per firmare il citato

e-mail (cfr., per analogia, l’art. 10 cpv. 4 OPGA che prevede che l’opposizione

scritta deve portare la firma dell’opponente o del suo patrocinatore e che se

l’opposizione viene fatta oralmente occorre sottoscrivere il verbale), tradurlo

in italiano e produrre la procura a favore del notaio __________, ma ha

ritenuto valido lo scritto del 18 marzo 2011 (cfr. doc. 11: “reclamo del 18

marzo 2011 avverso la decisione del 23 febbraio 2011 di esenzione dall’obbligo

assicurativo” e decisione su reclamo doc. 13: “visto il reclamo del 18

marzo 2011”), ritenendolo lacunoso poiché l’insorgente non avrebbe esposto

alcuna motivazione circa la possibilità di ridurre o stralciare

dall’assicurazione estera le prestazioni già coperte dalla LAMal e non avrebbe

comportato alcuna conclusione (doc. 11).

In

realtà, nel citato e-mail, l’insorgente ha affermato tra l’altro che “da ich

aus den genannten gesundheitlichen Gründen bei keiner Krankenversicherung

angenommen bzw. versichert werden kann, versteht es sich von selbst, dass ich

niemals diesen Versicherungsschutz bei der __________ Krankenversicherung

reduzieren oder kündigen werde“ ed ha chiaramente manifestato la sua

richiesta di essere esonerato dall’obbligo assicurativo, ciò che avrebbe semmai

dovuto indurre l’amministrazione, che dal punto di vista formale ha ritenuto

corretto contestare la decisione tramite il citato e-mail, sulla base degli

atti allora a disposizione (cfr. formulario TI/12), a respingere il reclamo.

Per

cui la decisione di non entrare nel merito del reclamo a causa della presunta

assenza di motivazione e di conclusioni, non può essere tutelata.

Tutto

ben considerato, ritenuto che nel frattempo l’insorgente si è rivolto ad un

legale, dotato di regolare procura (doc. A), che si esprime in italiano e che ha

contestato nel merito la decisione formale del 23 febbraio 2011, allegando

nuova documentazione a sostegno della sua richiesta, un rinvio

all’amministrazione affinché quest’ultima conceda al ricorrente un termine per

tradurre e firmare l’e-mail del 18 marzo 2011 costituirebbe un formalismo

eccessivo.

Ne

segue che il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e l’incarto

rinviato all’amministrazione affinché entri direttamente nel merito del

reclamo, tenendo in considerazione le contestazioni formulate con il ricorso

del 22 agosto 2011.

L’insorgente,

vincente in causa e rappresentato da un legale, ha diritto a ripetibili (cfr.

art. 61 lett. g LPGA). Questo Tribunale, alla luce delle motivazioni sopra

riportate, non riscontra alcun motivo per ridurne l’importo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei

considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per i suoi incombenti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La Cassa __________, verserà al ricorrente fr. 1'500 (IVA inclusa) a

titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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