36.2011.6
Inabilità lavorativa. Valutazione di esperto incaricato dall'assicuratore. Perizia giudiziaria alle cui conclusioni il TCA si allinea
13 gennaio 2012Italiano30 min
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Numero d'incarto:
36.2011.6
Data decisione, Autorità:
13.01.2012, TCA
Titolo:
Inabilità lavorativa. Valutazione di esperto incaricato dall'assicuratore. Perizia giudiziaria alle cui conclusioni il TCA si allinea
INABILITÀ LAVORATIVA PER MALATTIA
PERIZIA
art. 324a CO
art. 7 CPC-TI
art. 1a cpv. 1 LAMAL
art. 12 cpv. 3 LAMAL
art. 75 cpv. 1 LCAMAL
art. 75 cpv. 2 LCAMAL
art. 1 cpv. 2 LPTCA
art. 85 cpv. 2 LSA
Raccomandata
Incarto n.
36.2011.6
IR/sc
Lugano
13 gennaio 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sulla petizione del 3 febbraio
2011 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro le
malattie
considerato, in fatto
Fatti
A. Con
petizione 3 febbraio 2011 AT 1 ha convenuto in causa CV 1 postulando in primis
la condanna della stessa al versamento di indennità giornaliere dal 1° novembre
2010 sino al termine della malattia impedente l’attività lavorativa ed in
subordine sino all’esaurimento del diritto alle prestazioni assicurative in
virtù del contratto applicabile.
A
fondamento delle proprie richieste AT 1 evidenzia di avere svolto attività
lavorativa presso la __________ assicurata per le indennità giornaliere in caso
di malattia del personale presso la qui convenuta. Tale attività è stata svolta
al 100% dal luglio 2007. Il 19 novembre 2009 __________ ha preannunciato
all’attrice la disdetta del rapporto lavorativo, atto poi formalizzato con
scritto raccomandato del 22 febbraio 2010 avente effetto per la fine di maggio
del medesimo anno.
Il
18 dicembre 2009 AT 1 si era nel frattempo rivolta al dott. __________,
psichiatra FMH, che l’ha presa in cura per una sindrome da disadattamento con
reazione mista ansioso depressiva (ICD – 10:F43.22). Il professionista ha
allestito all’atten-zione dell’assicuratore in particolare i doc. D. ed F. in
cui viene esplicitata in dettaglio la patologia di cui soffre la signora AT 1.
Stante
l’incapacità al guadagno totale, riconosciuta dalla convenuta, CV 1 ha iniziato
a versare indennità al 100% come da contratto. Con scritto 12 luglio 2010, al
fine di verificare le condizioni di salute dell’attrice e per determinare il
suo obbligo a versare ulteriori indennità giornaliere per perdita di guadagno,
la convenuta ha chiesto all’attrice di sottoporsi ad una valutazione del dott. __________,
psichiatra FMH di __________ (doc. H). Il professionista ticinese ha allestito,
all’attenzione del medico fiduciario dell’assicuratore, un rapporto in data 13
agosto 2010, in lingua tedesca, con cui ha condiviso la diagnosi del curante e
concluso che “Theoretisch könnte die aktuelle Arbeitsfähigkeit als total
verstanden werden” pur riconoscendo che permane una vulnerabilità che rende
la paziente instabile e conseguentemente incapace “regelmässig ihrer Arbeit
nachzugehen mit grosser Organisationsdisfunktion” evidenziando comunque una
evoluzione positiva. Lo specialista incaricato ha posto in evidenza una ripresa
dell’attività lavorativa a tempo pieno dopo due mesi al 50% (doc. I).
Fondandosi
sulla valutazione del medico fiduciario incaricato CV 1 ha comunicato il 28
settembre 2010 la cessazione del versamento delle indennità a partire dal successivo
1° novembre 2010, senza concedere periodo di adattamento. (doc. L).
B. A
fronte di tale valutazione e della conseguente presa di posizione
dell’assicuratore il patrocinatore della signora AT 1 ha interpellato il
curante chiedendogli di allestire un dettagliato rapporto sulle valutazioni del
medico fiduciario. Il dott. __________ ha contestato talune conclusioni cui è
pervenuto il collega locarnese (scritti doc. J e K) ed evidenziato un
peggioramento della situazione successivamente alla visita presso il dott. __________.
Per il curante la “… psicopatologia marcata interferisce con il
funzionamento e le prestazioni sociali e lavorative … presenta un umore costantemente
depresso, con ansia psichica e angoscia somatica, preoccupazione per tutto ciò
che le succede, una riduzione profonda della volitività, un sentimento di
incapacità ad affrontare qualsiasi situazione e a proiettarsi per il futuro, …
riduzione delle capacità cognitive (e) dell’attenzione, … concentrazione, …
memorizzazione (e) … delle capacità associative e della vigilanza” (doc. J
pag. 3).
Il
curante ha quindi ribadito l’incapacità lavorativa piena in maniera continuativa.
Da
tale valutazione é scaturita la richiesta dell’attrice alla convenuta di
rivalutare il caso (doc. M) che non ha trovato riscontro alcuno
nell’assicuratore che ha confermato il 20 dicembre 2010 il rifiuto di versare
indennità dal 1° novembre 2010 (doc. N).
C. Con
la sua petizione la signora AT 1 osserva l’erroneità delle valutazioni della convenuta
sia sulla scorta della posizione del proprio curante che alla luce del fatto
che “la scelta di reintrodurre la signora … nel mondo del lavoro va inteso
quale tentativo e non come scelta definitiva” ciò sulla scorta dello
stesso dire del fiduciario. Una eventuale ripresa lavorativa avrebbe comunque
semmai dovuto iniziare in maniera graduale e d’accordo con il curante,
circostanze queste che, rileva la petizione, sono mancate totalmente.
All’accoglimento
della petizione si è opposta CV 1 che, facendo leva sulla valutazione del dott.
__________ e l’analisi del dott. __________ che ha analizzato le osservazioni
critiche del dott. __________, ha privilegiato la valutazione dello psichiatra
di __________ incaricato dall’assicurazione. CV 1 evidenzia poi come, alla luce
della situazione creatasi, la signora AT 1 si fosse comunque annunciata all’URC
per la riduzione del danno (doc. III).
Invitata
a prendere posizione sulla risposta di causa AT 1 ha prodotto copia
dell’incarto AI a sua disposizione ed ulteriore certificazione del dott. __________.
D. Alla
luce delle franche ed insolubili contrapposizioni evidenziate nelle valutazioni
degli specialisti incaricati da CV 1 e del curante, il giudice delegato ha
ritenuto necessario, con atto del 3 marzo 2011(doc. VII), far capo ad una
perizia giudiziaria incaricando il dott. __________ di __________, specialista
FMH in psichiatria e psicoterapia, ponendo allo stesso precisi quesiti dopo
avere riassunto la fattispecie nei suoi passi salienti e trasmesso gli atti
completi. Invitate ad esprimersi in merito CV 1 ha condiviso i quesiti.
Nelle
more della procedura (il 17 marzo 2011) l’avv. __________, patrocinatore
dell’attrice, ha postulato la concessione dell’assi-stenza giudiziaria alla
luce delle severe condizioni economiche in cui versa la signora AT 1. A
sostegno della domanda è stata prodotta congrua documentazione.
E. Il
23 dicembre 2011 il dott. __________ ha prodotto al Tribunale cantonale delle
Assicurazioni il suo corposo, dettagliato e puntuale (per le risposte ai
quesiti) rapporto peritale (doc. XI) trasmesso alle parti per una presa di
posizione il 28 dicembre 2011 (doc. XII).
CV
1 si è rimessa alle prudenti valutazioni del giudice con scritto 29 dicembre
2011 (doc. XVIII) mentre l’attrice, il 10 gennaio 2012 (doc. XIV), ha
evidenziato le conclusioni peritali che condividono la sua tesi iniziale e
l’inabilità completa della signora AT 1 dal 1° novembre 2010 in avanti.
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00),
Considerandi
2.
Secondo
quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le
malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e
l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa.
La
LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni
complementari offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in
particolare, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla Legge federale
sul contratto d'assicurazione (LCA).
Giusta
l'art. 85 cpv. 2 della legge federale sulla sorveglianza delle imprese d'assicurazione
del 17 dicembre 2004 (LSA), nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2010
applicabile alla fattispecie siccome trattasi di una causa introdotta prima
della modifica, il 1° gennaio 2011, di questa norma, per le controversie relative
alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale malattie, i Cantoni
prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta
d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.
In
ambito cantonale, la LCAMal all'art. 75 cpv. 1 prevede che le contestazioni
relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le
malattie praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della
LAMal sono decise dal TCA, che applicherà, per analogia, la Legge di procedura
per le cause davanti al TCA (art. 75 cpv. 2 LCAMal anch'esso in essere solo
fino al 31 dicembre 2010).
In
concreto, la causa concerne una vertenza relativa ad indennità giornaliere
derivanti da un contratto d'assicurazione retto dalla LCA e praticato da un
assicuratore sociale autorizzato all'esercizio ai sensi della LAMal.
Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore l'art. 7 CPC (Codice di procedura civile),
secondo cui i Cantoni possono designare un tribunale competente a decidere, in istanza
cantonale unica, le controversie derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione
sociale contro le malattie secondo la LAMal.
Giusta
l'art. 1 cpv. 2 LPTCA, il TCA giudica le altre contestazioni fondate sul
diritto federale e sul diritto cantonale che gli sono attribuite dalle singole
leggi, quindi anche le contestazioni in ambito d'assicurazione complementare
all'assicurazione sociale.
Questo
Tribunale è pertanto competente a decidere nel merito della petizione.
nel
merito
3.
Il
Tribunale cantonale delle Assicurazioni deve risolvere il quesito a sapere se AT
1.
possa beneficiare, successivamente al 31 ottobre 2010 e quindi dal 1°
novembre 2010, di indennità per perdita di guadagno fondate sul contratto __________,
basato sulla LCA, che lega l’assicuratore qui convenuto alla __________ datrice
di lavoro dell’attrice.
4.
Per
quanto concerne l'indennità perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato, come
emerge da una sentenza del TF del 26 settembre 2007 (4A_53/2007), che l'art.
324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua colpa di
lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la malattia, il datore di
lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa un'adeguata
indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro
sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (sulle condizioni di
applicazione di questa norma, cfr. Adrian von Kaenel, Verhältnis einer
Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in: Krankentaggeld-versicherung: Arbeits-
und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pagg. 109-131, in particolare pagg. 111-115).
La
durata del pagamento del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro
(art. 324a cpv. 2 CO; sui criteri usualmente applicati dai tribunali in questi
casi, cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 116 seg.).
Salvo
pattuizione contraria, l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia
cessa con la fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Müller, Grundlagen der
Krankentaggeldversicherung nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits-
und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pagg. 19-45, in particolare pag. 20).
Queste
norme configurano il regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono
una protezione minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art.
362.
cpv. 1 CO; cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).
L'art.
324a cpv. 4 CO prevede la possibilità di derogare al regime di base legale
appena descritto mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo
che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sull'aspetto
dell'equivalenza cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 120 segg.). Si tratta,
di regola, di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore
di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa
riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore di lavoro
procede al versamento (Gabriel Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art.
324a CO).
La
deroga al regime di base deve essere pattuita in forma scritta.
Trattandosi
di un accordo che concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve
menzionare i punti essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la
percentuale del guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni,
se del caso la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella
pratica - il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere
in caso di malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei
premi assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di
assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF
131.
III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).
5.
Nel
caso in esame il contratto prevede (doc. 1), in uno con le CGA prodotte da entrambe
le parti (si farà capo al documento 2 prodotto dalla convenuta per semplicità),
un indennizzo in caso di malattia dell’80% del salario effettivo (“des
effektives Lohnes”) per 730 giorni su 900 con un termine d’attesa di 14
giorni.
L’art.
12.1
CGA prevede un indennizzo a partire da un’inabilità lavorativa del 25%
(versamento proporzionale), un obbligo di notifica entro 35 giorni dall’inizio
dell’incapacità stante il termine d’attesa contrattualmente fissato (art.
13.
), l’obbligo di dimostrare una perdita di guadagno per l’assicurato (art.
13.
) e l’obbligo di ridurre il danno (art. 13.3/4 e 13.5) a carico del
beneficiario delle prestazioni. Le CGA fissano la modalità di calcolo dell’IPG
mediante la divisione del salario annuo per 365, rispettivamente un giorno in
più per gli anni bisestili. Per le CGA è considerata malattia qualsiasi “danno
alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un
infortunio e ch richieda un esame o una cura medica oppure provochi
un’incapacità al lavoro”. All’art. 11 CGA è regolato il passaggio
all’individuale.
6.
Va
ancora evidenziato che l'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di
malattia può essere stipulata nella forma di un'assicurazione di somme o di
un'assicurazione contro i danni (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007,
consid. 4.4.2).
L'assicurazione
di somme garantisce una prestazione che è stata definita al momento della
conclusione del contratto e non dipende dal verificarsi di un pregiudizio
economico: essa è dovuta non appena l'evento assicurato si sia verificato
(sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2; cfr. anche, sulla
nozione di assicurazione di somme in relazione a un'assicurazione d'indennità giornaliere
in caso di malattie, la sentenza 4A_168/2007 del 16 luglio 2007, consid. 3.2.4
e 3.2.5, pubblicata in DTF 133 III 527).
L'assicurazione
contro i danni mira invece a rimborsare il danno: in questo caso il versamento
e la misura delle prestazioni dipendono dalla misura del pregiudizio economico
effettivamente patito dall'assicurato (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre
2007, consid. 4.4.2)
La
questione di sapere se si è in presenza dell'una o dell'altra forma di
assicurazione va decisa mediante l'interpretazione del contratto di
assicurazione e delle condizioni generali d'assicurazione che lo accompagnano
(CGA), secondo le regole usuali dell'interpretazione dei contratti (sui criteri
di distinzione fra queste due modalità di assicurazione, cfr. anche sentenza 4C.83/1998 dell'11 giugno 1998, consid. 3c e 3d e sentenza 5C.243/2006 del 19 aprile 2007).
7.
In
concreto è palese la volontà delle parti contrattuali, d’altra parte neppure
oggetto di discussione o contestazione di concludere un'assicurazione contro i
danni. Le CGA prevedono infatti che sia assicurato il reddito da lavoro e
meglio la “percentuale del salario AVS effettivo indicata nella polizza”
inoltre (CGA 13.2) se la persona beneficiaria delle prestazioni non dimostra il
danno non viene corrisposta indennità.
8.
In
concreto le parti divergono sul sussistere, successivamente al 31 ottobre 2010,
di una malattia tale da impedire lo svolgimento di una attività lavorativa e di
conseguire un guadagno. Come evocato nelle considerazioni di fatto, e come
ampiamente noto alle parti, lo specialista incaricato dall’assicuratore dott. __________
ha condiviso la diagnosi del medico curante dott. __________ ed ha concluso per
una possibilità di nuovo inizio di una attività lavorativa a livello teorico in
maniera graduale, da concordarsi con il curante. Già si è specificato che il
curante ha sostenuto una incapacità lavorativa piena argomentando puntualmente
la sua presa di posizione.
Il
Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha fatto redigere una perizia al dott. __________
specialista FMH in psichiatria e psicoterapia cui ha posto precisi quesiti
riferiti alla diagnosi, riferiti alla capacità lavorativa della signora AT 1 a
partire dal 1° novembre 2010, riferiti alla durata ed all’eventuale percentuale
di tale incapacità. Al dottor PE 1 è stato infine chiesto se l’incapacità fosse
riferibile solo all’attività svolta presso la __________ o ad ogni attività
lavorativa. Al perito è stato quindi chiesto quali eventuali altre attività
l’attrice avrebbe potuto svolgere.
Dopo
un periodo di quasi 9 mesi, comunque preannunciato dal dott. PE 1 a fronte dei
suoi numerosi impegni, il perito ha reso il suo rapporto. Il professionista,
psichiatra forense noto e competente, ha esposto il suo lavoro in ben 18 pagine
di dettagliate descrizioni cui, in questa sede, si farà solo parzialmente
riferimento. In effetti le particolari circostanze della vita dell’assicu-rata
sono state spesso così drammatiche che, per la loro rievocazione, può comunque
essere fatto riferimento al documento XI (perizia ampiamente nota alle parti)
per le particolarità ed i dettagli.
Come
evidenzia il doc. XI la signora AT 1 è nata a __________ 61 anni fa, da genitori
__________, quarta in una fratria di cinque. Con i fratelli ha mantenuto poco
contatto. Il padre è morto suicida nel 1961 e si sarebbe sparato un colpo
d’arma dinanzi alla qui attrice appena undicenne. La madre sarebbe morta per un
tumore nel 1971 e, soprattutto dopo la morte del padre, l’avrebbe ritenuta
responsabile della morte dello stesso. Dopo 5 anni dalla morte del padre la
madre ha collocato la signora AT 1 in un collegio riformatorio nel cantone di __________
gestito da suore, una delle quali l’avrebbe ripetutamente molestata
sessualmente, istituto dove sarebbe rimasta rinchiusa 2 anni per una sua rieducazione.
Dopo il conseguimento del diploma in economia domestica, ancora minorenne,
sarebbe scappata di casa perché la madre avrebbe avuto l’intenzione di
ricollocarla in un istituto. AT 1 ha quindi conosciuto un uomo di origine
italiana, contrabbandiere, che avrebbe preteso da lei rapporti sessuali in
cambio di aiuto e che l’avrebbe coinvolta nei suoi traffici relativi al contrabbando.
Spesso percossa dall’uomo (in proposito si faccia riferimento alla sentenza di
divorzio del Pretore __________ di __________), soprattutto quando alterato
dall’alcol, l’attrice è comunque convolata a nozze con lo stesso siccome incinta
di una bimba poi nata il 9 novembre 1971. Dal matrimonio non sono nati altri
figli. Il 20 agosto 1973, ultimo atto di un calvario i cui dettagli sono
descritti agli atti (e qui si tralasciano), il marito ha cercato di uccidere AT
1.
con un’arma da taglio. Ciò ha comportato l’arresto del marito e la sua
successiva condanna da parte della Corte delle Assise Criminali competente. Si
fa riferimento a pagina 3 della perizia per i dettagli delle condizioni
psico-fisiche in cui la signora AT 1 si è trovata in questo periodo si tempo.
La
signora AT 1 ha cercato, successivamente, di risollevarsi frequentando una scuola
di lingue conseguendo il relativo diploma nel 1980 iniziando successivamente attività
lavorative presso diversi datori di lavoro, sino agli anni 90 in cui ha cominciato ad avere difficoltà a trovare lavoro. Affettivamente avrebbe avuto diverse
relazioni brevi ed una durata una ventina d’anni con un uomo impegnato,
rapporto interrotto nel settembre 2009, nell’imminenza dell’annuncio della
disdetta del rapporto lavorativo e del successivo licenziamento. All’esame
psicologico, allestito con la collaborazione del dott. __________, psicologo,
emerge come la signora AT 1 appaia in difficoltà “nel seguire le consegne …
per evidenti errori di concentrazione, … eccesso all’astrazione, la
rappresentazione è carente … difficoltà di concentrazione tali da disturbare il
rispetto delle consegne … produttività limitata … presenza di reazioni egocentriche.
Le Imago genitoriali appaiono fortemente disturbate da strutture abbandoniche e
di rifiuto … . Le zone complessuali maggiori … mostrano un’affettività poco
differenziata che sembra nascere da un conflitto di identità, anche sessuale
che finisce con minare l’autostima ed attivare sensi di abbandono e disperazione
… (con il carico) … di sensi di colpa che possono sfociare anche in
comportamenti auto-aggressivi preoccupanti” (per più specifiche: perizia
pagine 6 e 7). Il dott. __________ ha proceduto, nel suo rapporto peritale, ad
esaminare compiutamente tutta la documentazione a disposizione, in particolare
gli accertamenti d’ordine medico, evidenziando come le valutazioni operate debbono
essere fortemente relazionate all’anamnesi della paziente e quindi al suo
drammatico vissuto personale. Il perito ne deduce che:
" (…)
Ci troviamo confrontati con una 60enne in condizioni generali ridotte,
il cui assetto psicopatologico appare molto fragile, connotato da una sindrome
depressiva con elementi ansiosi suscettibili di intaccare il funzionamento
cognitivo, evidenti deficit di concentrazione e di memoria, grande
faticabilità, accompagnata da una polipatologia somatica non completamente
ininfluente sulla capacità di lavoro (in particolare, a questo proposito,
risulta importante la cefalea con emicrania). (…)" (doc. XI, pag. 14)
Il
quadro che il perito ha allestito trova conforto nelle valutazioni dello
psichiatra curante e negli accertamenti dello psicologo dott. __________ (“all’oscuro
di ragguagli anamnestici e di osservazioni cliniche”). Il suicidio del
padre, evento certamente drammatico in se ed amplificato dal fatto che avvenne
dinnanzi agli occhi dell’attrice quando la stessa era undicenne, è “tuttora
fonte di grave disagio”. Il perito evidenzia ancora come gli anni controversi
del matrimonio abbiano comportato una “controversa attività nei locali
notturni, all’origine della <offensiva> osservazione del dott. __________”
(in merito si faccia capo alla valutazione del dott. __________, citata). Il
dott. PE 1 evidenzia ancora come, con il divorzio, per l’impossibilità nel
poterla seguire (si veda la sentenza di divorzio agli atti), l’assicurata ha
anche perso il rapporto con la figlia (perizia pag. 15). Sempre il perito
osserva come nel partire dal 1986 la signora AT 1 presentava, oltre a chiari
elementi depressivi anche elementi indicanti “disturbi di probabile origine
funzionale o psicosomatica … conseguenza di uno stress prolungato”.
D’avviso
del perito il legame affettivo ventennale venuto meno nel settembre 2009, ancorché
per decisione della signora __________, ha avuto un ruolo, siccome è possibile
(certezze su questo aspetto non vene sono) che ”la relativa stabilità relazionale
abbia aiutato la peritanda a mantenere un discreto equilibrio psicofisico,
consentendole di conservare un’attività professionale regolare”.
Nel
prosieguo del suo esame il dott. PE 1 si confronta anche, implicitamente, con i
rilievi del dott. __________ (pag. 16) evidenziando come:
" (…)
Per quanto riguarda la mia valutazione, è necessario sottolineare come
la biografia della peritanda, nei limiti in cui è stato possibile ricostruirla,
contiene una sequela di eventi traumatici più che sufficiente a spiegare la sua
attuale psicopatologia; è addirittura lecito affermare che, considerate le
difficoltà da lei affrontate, è sorprendente che l'attuale stato di scompenso
non sia insorto prima.
Con ogni probabilità, la peritanda ha davvero dato fondo a tutte le
sue risorse di forza di volontà per mantenere (spinta anche dalla necessità) la
propria capacità lavorativa, ma attualmente le risorse emotive, cognitive e
anche fisiche si sono esaurite in modo preoccupante e verosimilmente
irreversibile. (…)" (doc. XI)
E
questa appare conclusione chiara e puntuale, che la parte convenuta non ha
posto in discussione pur avendone facoltà. Rettamente il dott. PE 1 ribadisce
che i suoi riscontri trovano piena conferma nelle dettagliate valutazioni del
medico curante e negli esami psicologici del dott. __________. Prima di
giungere alle risposte ai quesiti peritali il dott. PE 1 rileva come appaia “a
distanza di quasi 50 anni dal trauma originario” difficile fissare in modo
preciso la diagnosi e documentarla elencando tutti i criteri diagnostici
richiesti dai manuali. Egli ritiene corretto, alla luce delle sue osservazioni
e dei suoi personali accertamenti, diagnosticare una “sindrome depressiva
ricorrente, episodio attuale grave, con sintomi biologici (insonnia, cefalee,
artralgie …), senza sintomi psicotici” (in questo discostandosi in parte dalle
diagnosi sia del curante che del medico psichiatra incaricato
dall’assicuratore).
Per
quanto attiene alla capacità lavorativa il perito ritiene che la signora AT 1 “era
inabile al lavoro, in misura completa già all’1.11.2010 e lo è tuttora.
L’inabilità lavorativa è praticamente completa … Nell’ipotesi più ottimistica
che, con le cure del caso, la situazione possa lentamente migliorare, ritengo
che, perlomeno nel futuro prevedibile, la capacità lavorativa della peritanda
non supererà il 10%”. Secondo il perito tale incapacità non si riferisce
esclusivamente all’attività svolta presso __________ ma per ogni possibilità
lavorativa siccome "le condizioni psichiche e fisiche della peritanda
sono tali da gettare serissime ipoteche non soltanto sulla capacità lavorativa
ma anche sulla sua qualità di vita in generale. Ricordo in proposito che
l'esame psicologico ha evidenziato la possibilità di agiti autolesivi, ben
compatibili con la debolezza dello slancio vitale rilevata clinicamente".
9.
Affinché
un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione
medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26
agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003
nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V
160.
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18
marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio
1995.
in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag.
110.
consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,
non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF
125.
V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht
im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003
nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Va
ulteriormente rilevato che con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, il
Tribunale federale, in una caso dove l’assicuratore ha interpellato due medici
di fiducia per stabilire la capacità lavorativa del ricorrente, ha confermato
la sua giurisprudenza secondo la quale occorre tenere conto della differenza
esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr.
anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5
febbraio 2007 consid. 2) e che occorre considerare che per il rapporto di
fiducia esistente con il paziente i rapporti dei medici curanti, anche se
specialisti, vanno di principio valutati con le dovute cautele (cfr. anche DTF
125.
V 351 consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20 marzo 2006
consid. 5.4 e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con riferimenti).
Il
solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del
20.
agosto 2009 consid. 7.4).
10.
In
questa sede, anche alla luce dell’assenza di ogni e qualsiasi contestazione, osservazione
o rilievo da parte dell’assicuratore convenuto circa la perizia del dott. __________,
questa Corte osserva come il lavoro del perito sia frutto dell’analisi
approfondita di tutta la copiosa documentazione medica acquisita agli atti, del
contatto personale con la signora AT 1, e del lavoro allestito dallo psicologo
dott. __________. I riscontri e le valutazioni del perito sono stati descritti
minuziosamente e puntualmente nel referto, senza che tale descrizione trovi
screzio alcuno negli atti di causa, anzi, tutto quanto il perito ha indicato
come di rilievo per le sue valutazione ha preciso fondamento negli atti. Le argomentazioni
del perito sono espresse in maniera completa, adeguata, coerente e conseguente.
Egli ha posto la sua particolare attenzione agli elementi della anamnesi
personale dell’assicurata per accertare lo status attuale, ancorché dagli
stessi ad oggi siano trascorsi anni. Elementi molto significativi e devastanti
sono descritti in dettaglio – laddove possibile alla luce della reazione della
signora AT 1 a volerli rievocare – e descritto è il loro sostanziale peso per
la situazione patologica. Con maestria rara e con competenza inusuale che va
non solo riconosciuta al dott. PE 1 ma anche lodata, il professionista ha
descritto perché la signora AT 1 sia riuscita, negli anni, a convivere – con
uno sforzo al di fuori del comune – con la sua malattia. La “rottura degli
argini” (si permetta al redattore questa impropria espressione) ha trovato
cumulative cause nella perdita per la signora AT 1 del rapporto affettivo
derivante dalla relazione ventennale con un uomo e dal conseguente annuncio
della perdita prossima del rapporto di lavoro.
Il
perito ha analizzato questi aspetti nelle loro non semplici sfaccettature, si
ripete, con grande competenza ed il suo lavoro ha trovato pieno conforto
nell’esame svolto dallo psicologo incaricato e nelle valutazioni del medico
curante. Nel suo referto il dott. PE 1 ha implicitamente preso posizione sulla
valutazione del dott. __________, significandone le lacune rilevate.
A
questo lavoro, per la sua completezza, per le risposte convincenti, adeguate ed
argomentate, si deve fare pieno affidamento. Le conclusioni cui è giunto il
dott. PE 1 vengono quindi pienamente condivise.
11.
Alla
luce delle considerazioni che precedono questo Tribunale si allinea integralmente
alle valutazioni peritali, disinteressate, scevre da contraddizioni, complete,
esaustive, specifiche e dettagliate. Sulla scorta delle stesse la petizione va pienamente
accolta e l’assicuratore condannato al versamento di prestazioni assicurative
come da contratto sino alla fine del periodo indennizzabile, ossia – con un
montante di CHF 159,863 giornaliero - per ulteriori (rimanenti) 387 giorni
(ossia sino al 22 novembre 2011). In altri termini CV 1 va qui condannata al
pagamento a AT 1 dell’importo di CHF 59'545.00 (l’importo di CHF 159,863 x 387
= 59'544.981 arrotondato alla cifra tonda superiore più prossima).
L’accoglimento pieno e totale della domanda principale della signora AT 1
impone il riconoscimento alla stessa di congrue ripetibili, indennità che deve
coprire le spese di patrocinio e gli onorari. In questa sede le ripetibili, il
cui riconoscimento rende priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria
formulata il 17 marzo 2011, possono essere fissate in CHF 3'700.00 (IVA, se
dovuta, compresa).
Trattandosi
di una causa di carattere pecuniario, sono dati gli estremi per interporre un
eventuale ricorso in materia civile, nei termini e nei modi descritti nel
Dispositivo
dispositivo, al Tribunale Federale sulla base del valore litigioso (art. 74
cpv. 1 lett. b LTF).
Secondo
l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente
all'autorità di sorveglianza FINMA una copia di tutte le sentenze civili
concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione;
s'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente
sentenza.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è accolta nella sua domanda principale.
1.1. Di
conseguenza l’assicuratore convenuto è condannato a versare all’attrice la somma
di CHF 59'545.00 pari alle indennità ancora dovute all’attrice dal 1° novembre
2010 al 22 novembre 2011 compreso.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La convenuta verserà all’attrice, e per essa al legale che la rappresenta
l’importo di CHF 3'700.00 (IVA, se eventualmente dovuta, compresa) a titolo di
ripetibili.
3. La domanda di assistenza giudiziaria e di
concessione del gratuito patrocinio, siccome divenuta priva d’oggetto, è
stralciata.
4. Comunicazione
alle parti ed alla FINMA, Berna.
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Nelle
cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta
a Fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione
ed a Fr. 30'000.- negli altri casi.
Per
valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e 117 LTF).
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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